Sentenza 22 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di "adiectus solutionis causa" o "incaricato ex lege", somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale. Ne consegue che l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale.
In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria una lavoratrice in quanto in possesso dei requisiti per la cosidetta "mobilità lunga").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI EL RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Bettolo, n. 22, presso l'avv. Rosanna Giuseppini, difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del legale rappresentante;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 54 in data 25 maggio 2000 (R.G. 64/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 12.11.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze ha giudicato infondato l'appello di EL RI IN, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda di condanna dell'Inps alla corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo 3.5.1994 - 2.11.1994.
La Corte ha ritenuto che l'Inps difettasse di legittimazione passiva perché, nel caso di specie, il decreto ministeriale 25.7.1995 non aveva autorizzato il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di Cigs.
Ha aggiunto che, in ogni caso, la pretesa era priva di fondamento perché la IN era in possesso dei requisiti per la ed. "mobilità lunga" e, quindi, esclusa dal beneficio ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 478/1993, convertito dalla legge n. 56 del 1994, norma che non era suscettibile di essere interpretata nel senso di avere come destinatari i lavoratori già collocati in mobilità.
La cassazione della sentenza è chiesta da EL RI IN con ricorso per due motivi. L'Inps non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata erronea applicazione di norme di diritto in ordine alla questione della legittimazione passiva dell'Inps, atteso che la norma considerata dalla Corte di Firenze si limita ad escludere, in certe circostanze, che il datore abbia l'onere di anticipare il trattamento, ma è sempre l'Inps che resta debitore del trattamento, operi o non operi il meccanismo dell'anticipazione.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 56 del 1994 ed omesso esame di punti decisivi della controversia.
Si assume che la proroga del trattamento cigs era stata disposta nell'ambito di un programma di ristrutturazione per fronteggiare una crisi produttiva e non potevano essere esclusi dal beneficio i lavoratori per i quali la collocazione in mobilità era solo un'eventualità, ancorché probabile, i quali certamente non potevano aver diritto all'indennità di mobilità.
Nè avevano consistenza le argomentazioni della sentenza impugnata secondo cui il datore di lavoro avrebbe avuto l'onere di non includere i lavoratori in possesso dei requisiti per la mobilità "lunga" nel programma di ristrutturazione, atteso che i predetti lavoratori avrebbero potuto ritenersi eccedenti solo al termine del programma e con la scelta di collocarli in mobilità.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata è certamente errata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'Inps, e sul punto sono fondate le deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso. Invero, parte del rapporto previdenziale che si instaura, sia in relazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, sia a quella straordinaria, per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale (di competenza per quella ordinaria dell'Inps e per quella straordinaria del Ministero del lavoro), è sempre l'Inps, ancorché, nell'ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti ed ottiene dall'Istituto previdenziale (mediante un sistema di conguaglio con i contributi da lui dovuti) il rimborso delle somme versate per conto dello stesso Istituto in qualità di adiectus solutionis causa, ovvero di incaricato "ex lege" somme che, appunto, sono corrisposte non a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale (cfr., tra le numerose. Cass. 29 dicembre 1998, n. 12867; 10 marzo 1998, n. 2635). Cosicché risulta evidente che, a prescindere dalle eventuali responsabilità del datore di lavoro che non adempia all'obbligo di anticipazione, la richiesta giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale va rivolta nei confronti dell'Inps. Nè l'esclusione del meccanismo normale sopra descritto, con la disposizione del decreto ministeriale di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps, consentita ai sensi della previsione di cui al comma 6 dell'art. 2 della l. 23 luglio 1991, n. 223, per il caso di comprovate difficoltà finanziarie dell'impresa, può significare che soltanto in questa ipotesi sussista la legittimazione passiva dell'Inps, trattandosi di disposizione concernente esclusivamente le modalità di erogazione. Tuttavia l'errore giuridico sulla questione della legittimazione passiva non comporta la cassazione della sentenza poiché il dispositivo di rigetto della domanda è conforme alla legge. La stessa sentenza impugnata, con la motivazione definita ad abundantiam, ha rilevato come non sussistessero i requisiti di legge per ottenere la prestazione. Questo ordine di considerazioni e giuridicamente corretto e in questi sensi va corretta la motivazione (art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.). Infatti, la tesi illustrata con il secondo motivo del ricorso non è giuridicamente fondata.
Va premesso che, in tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni, il potere amministrativo si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda l'estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto all'integrazione salariale (cfr. Cass. sez. un. 8 gennaio 1997, n. 89). Nella fattispecie si trattava, pacificamente, di proroga disposta sulla base della norma di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 - decreto convertito in l. 26 gennaio 1994, n. 56 - come successivamente modificato e integrato dall'art. 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451 e dall'art. 4, d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608:
l. Fino al 31 dicembre 1995, anche nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché
dall'articolo 7, commi 5 e 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del D.L. 20 maggio 1993. n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.
Il beneficio del trattamento di cigs non poteva essere attribuito alla IN appunto perché si trattava di lavoratrice in possesso dei requisiti, di età e di contribuzione, contemplati dall'art. 7, commi 6 e 7, l. 223/1991 ai fini del diritto all'indennità di mobilità per un periodo più lungo di quello ordinario, operando quindi l'esclusione soggettiva dalla proroga di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 d.l. 478/1993.
Nè vale obiettare che si è in presenza di normativa nella quale le imprecisioni letterali sono frequenti (come dimostrerebbe, ad esempio, il richiamo dei soli commi 1 e 2, dimenticando il comma 1- bis, da parte del comma 3 del medesimo art. 1 d.l. 478/1993), poiché anche l'elemento sistematico conforta la lettura negativa per la pretesa della ricorrente.
Non si vede, invero, quale senso avrebbe avuto escludere la proroga della Cigs per i lavoratori già collocati in mobilità nell'ambito di un programma di ristrutturazione per fronteggiare crisi produttive. È chiaro che l'esclusione dalla si riferisce a lavoratori nei cui confronti la misura eventuale della collocazione in mobilità ha effetti adeguatamente attenuati dagli ammortizzatori sociali, con la conseguenza che, nei confronti di costoro, cessano gli effetti derogatori del provvedimento di concessione della cigs e riprendono vigore le regole proprie del rapporto di lavoro, restante esclusa la proroga.
Nulla da provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2003