Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2760
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Sentenza 22 febbraio 2003

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In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di "adiectus solutionis causa" o "incaricato ex lege", somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale. Ne consegue che l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale.

In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio e non riguarda la estensione soggettiva del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento amministrativo l'individuazione dei singoli lavoratori aventi diritto alla integrazione salariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria una lavoratrice in quanto in possesso dei requisiti per la cosidetta "mobilità lunga").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2760
    Data del deposito : 22 febbraio 2003

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