Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 15.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 7573/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Emanuele Guarino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della al Controparte_2
07/11/2005;
- che in data 23.3.2013 tale società conferiva tutti i propri beni e tutta la forza lavoro alla
IMMOBILIARE resso la quale, dunque, transitava;
Parte_2
- che alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 8.1.2020 in seguito di licenziamento, la non gli erogava il TFR;
Controparte_3
- di avere ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord decreto ingiuntivo n. 274/2021 per l'importo di € 4.326,46 oltre interessi e rivalutazione;
- che tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo in data 06/08/2021;
- che, in seguito ad apertura di procedura di liquidazione giudiziale a carico della suindicata società, in seguito ad istanza, veniva ammesso al passivo per € 4.326,46 a titolo di TFR;
- che in data 24/03/2024 lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo;
- che in seguito ad opposizione, veniva integrata l'ammissione per ulteriori € 2.556,30 a titolo di TFR, per un totale complessivo di € 6.882,76 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione e sino al soddisfo;
CP_
- che in data 24.5.2024 presentava all' domanda volta ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, senza ottenere riscontro.
- di aver proposto inutilmente ricorso amministrativo. CP_ Tanto premesso, ha concluso per la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma di € 6.882,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando di aver proceduto all'erogazione della prestazione richiesta il 26.2.2025, ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
***
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
1
L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa del diritto vantato rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, l'allegazione attorea degli elementi costitutivi del diritto vantato ed il riconoscimento dello stesso avvenuto in corso di giudizio fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
CP_ I compensi di lite, pertanto, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 15.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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