Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 3.06.2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ed a scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1602/2018 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in AN, alla Via Luigi Parte_1 C.F._1
Pascali, 6, presso lo studio dell'avv. Pasquale Barbieri (C.F.: ), da cui è altresì C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), (C.F.: ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: ; elettivamente domiciliati in AN, alla Via V. Parte_4 C.F._5
Pugliese 30, presso lo studio dell'avv. Adolfo Larussa (C.F.: ), che li rappresenta C.F._6
e difende in virtù di mandato reso a margine della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” del 19.09.2018;
- CONVENUTI -
N o n c h è
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in AN, alla Via CP_2 C.F._7
Mottola D'Amato n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Granato (C.F.: ), C.F._8 che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla “Comparsa costitutiva e di risposta con domanda riconvenzionale” del 19.09.2018;
- CONVENUTI -
E
(C.F.: ); (C.F.: ; Controparte_3 C.F._9 CP_4 C.F._10
(C.F.: , in proprio e nella qualità di Amministratore di sostegno CP_5 C.F._11 della di lei figlia (C.F.: ) e Parte_5 Parte_6 C.F._12 Parte_7
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Martucci (C.F.: C.F._13
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in AN, alla Via C.F._14
Madonna dei Cieli n. 32, come da mandato apposto in calce alla “Comparsa di costituzione e risposta” del 20.09.2018;
- CONVENUTI -
1
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza, le parti processuali hanno insistito per le richieste e domande di cui al separato verbale di udienza ed in particolare, per la concorde dichiarazione di cessata materia del contendere per effetto dell'avvenuta rinuncia al giudizio, per come effettuata dall'odierna parte attrice, con richiesta, altresì, ad esclusione del solo avv. Francesco Granato, di compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel tralasciare, per motivi di brevità espositiva, le questioni che hanno caratterizzato l'oggetto della lite insorta tra i sopra indicati contendenti, non può lo scrivente che soffermare la propria attenzione sulla circostanza dirimente, dell'avvenuta rinuncia all'azione, ad opera della parte attrice, per come ritualmente avanzata alla luce della prodotta procura speciale, in atti.
Ciò che finisce col comportare, quale diretto effetto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse degli stessi contendenti alla prosecuzione del processo, con conseguenziale, altresì, estinzione del giudizio oggetto di scrutinio.
Quanto, invece, alla liquidazione delle spese di lite, richiesta dal solo difensore del convenuto CP_2
, avv. Francesco Granato dichiaratosi al riguardo distrattario ex art. 93 c.p.c., occorre evidenziare
[...] che, l'avanzata rinuncia de qua, per come ritualmente posta in essere dalla odierna attrice, estinguendo oltre che il processo, anche l'azione, è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito delle domande a suo tempo formulate con l'atto introduttivo del giudizio, che non ammette per sua natura un interesse contrario ad opera delle controparti, sicchè essa comporta anche l'obbligo, ex lege, per la stessa rinunciate, di rifondere le spese legali alle controparti, salvo diverso accordo intercorso con le stesse.
Chiarito tale aspetto;
richiamato quanto testè specificato in ordine al diverso accordo intercorso tra i contendenti, fatta eccezione per il solo convenuto , e facendo riferimento, ai fini della CP_2 determinazione dei compensi richiesti, agli ordinari criteri di accertamento delle voci di pretesa per compensi professionali secondo i valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa (indeterminato) ed alla concreta attività processuale espletata, appare opportuno evidenziare che, secondo quanto statuito in materia dal Supremo Consesso,
“sono sempre dovuti i compensi per la fase di trattazione, anche quando non si svolga un'effettiva attività istruttoria, in quanto quest'ultima è ricompresa nella prima” (cfr. Cass. nn. 29857/2023 e
30219/2023), sicchè il compenso maturato in proposito non può che essere “unitario” (dovendosi riconoscere detto compenso anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa : Cass. n. 8561/2023).
Le spese processuali, quindi, riconosciute a carico di parte attrice (rinunciante) ed a favore del solo convenuto e per esso del suo difensore distrattario, avv. Granato, vanno pertanto CP_2 liquidate nella misura indicata in dispositivo, con il riconoscimento, però, quanto alla fase cd. di trattazione ed istruttoria (unica effettivamente svolta), del compenso previsto dalle suddette tabelle, ridotto del 50%, attesa la natura e contenuto dell'odierna decisione che non ha coinvolto, comunque,
l'esame di alcuna questione di merito fatta oggetto del giudizio che ci occupa.
2 Da ultimo, si dispone, altresì, a cura del Conservatore dei RR.II. di AN (esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo), in aderenza alla concorde specifica richiesta avanzata dagli stessi contendenti, ex art. 2668 co. 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda di citazione di cui alla nota di trascrizione rep. n. 6570, riguardante il terreno sito nel Comune di AN e riportato al foglio 69, p.lla 196 di are 98.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di AN, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
- dichiara, a seguito della riconosciuta cessazione della materia del contendere, tra le parti processuali, per le ragioni per come espresse in parte motiva, la estinzione dell'odierno processo per rinuncia all'azione da parte dell'attrice;
- dispone che, per l'effetto, quest'ultima provveda a rifondere il convenuto e per esso il CP_2 suo difensore distrattario avv. Francesco Granato, delle spese di lite che si quantificano in complessivi
€ 6.900,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio;
€ 1.600,00 per quella introduttiva;
€ 2.800,00 per la fase di trattazione ed istruttoria), oltre agli accessori di cui in motivazione;
- nulla dispone, quanto alle spese giudiziali, nel rapporto intercorrente con gli altri convenuti;
- ordina, ex art. 2668 co. 2 del c.c., al Conservatore dei RR.II. di AN, esonerandolo da ogni relativa responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, di cui alla nota di trascrizione rep. n. 6570 e riguardante il terreno sito nel Comune di AN, riportato al foglio 69, p.lla 196 di are 98.
Così deciso in AN il 3.06.2025
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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