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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura;
considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 5 maggio 2025; esaminate le note di discussione e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti;
ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2078/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to VINELLI VALERIO ANTONIO, giusta procura Parte_1
in atti;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1
patrocinio degli avvocati DI MISCIO LAURA, PECORIELLO DAVIDE ANTONIO, CORSANO
FRANCESCA, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...]
dell'avv.to RUOCCO PIETRO, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per i Controparte_1
danni patiti a seguito della caduta avvenuta in data 20.10.2020, verso le ore 12:00/12:30, all'interno dell'area di pertinenza della clinica convenuta. A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato di essere caduta a causa di una protuberanza/fessurazione presente sull'asfalto del vialetto pedonale che stava percorrendo per raggiungere la propria autovettura nel parcheggio della struttura dopo aver effettuato una seduta di fisioterapia.
Con comparsa di costituzione del 14.06.2022, la struttura sanitaria si è costituita in giudizio, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della , al Controparte_2
fine di essere dalla stessa garantita. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone in via principale il rigetto e, in subordine, spiegando domanda di manleva nei confronti della compagnia . CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la , Controparte_2
associandosi alle difese della convenuta e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19.10.2023 il Giudice ha ammesso parzialmente la prova testimoniale richiesta dall'attrice, rigettando le altre istanze istruttorie formulate dalle parti e riservando la decisione sull'ammissione di CTU medico-legale all'esito dell'istruttoria orale.
All'udienza del 12.02.2024 sono stati escussi i testi ammessi, e Testimone_1 Tes_2
[...]
All'esito, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione e confermando il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie reiterate dall'attrice, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando i termini per il deposito di note scritte e memorie di discussione.
La causa è stata assunta dunque in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5 maggio
2025. 1. La fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è senz'altro da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario dei luoghi si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016); tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della
“res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere.
Merita richiamo, in proposito, l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di
Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526/2017)
Va, inoltre, sottolineato quanto precisato recentemente dalla Cassazione (Cass. 01/02/2021, n.
2184): “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che, quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
9009/2015).
Quanto all'accertamento del fortuito, giova ulteriormente precisare come lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulti temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che, quanto più il potenziale danno è suscettibile di essere previsto e superato con l'utilizzo delle ordinarie cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass. n. 7173/2022). Tali principi - successivamente consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675 del 2023), anche a
Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – sono stati recentemente ribaditi (Cass. n. 11152/2023), affermandosi che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. Civ. n. 21675/2023; Cass. Civ. n. 2376/2024), la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr. da ultimo Cass. n. 9487/2024).
2. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, e dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo ad una serie di circostanze ai fini della responsabilità causativa del sinistro e inducono a porre la stessa in capo all'attrice. Deve, infatti, darsi rilievo:
-all'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla dinamica del sinistro;
- alla scarna allegazione delle ragioni per cui le protuberanze sull'asfalto non fossero visibili o fossero stati in quel frangente occultate;
- all'assenza di allegazione di valide ragioni per cui la pavimentazione, visibilmente sconnessa (cfr. foto in atti), non fosse stata tenuta in considerazione dall'attrice;
- ancora, alla circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, rappresentante il luogo dell'infortunio, il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente (cfr. doc fotografica in atti) e sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la caduta.
A tanto si aggiunga che la disconnessione asseritamente determinante la caduta occorsa all'attrice non era certamente l'unica presente nel tratto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre la stessa ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare anche in considerazione del fatto che il sinistro, come dedotto in atto di citazione, è avvenuto il giorno data 20.10.2020, verso le ore 12:00/12:30, e dunque in condizioni di piena luce e visibilità che certamente avrebbero consentito all'attrice di vedere l'evidente disconnessione e, conseguentemente, di adeguare il proprio cammino verso un punto della sede stradale non danneggiato.
Inoltre l'attrice, come emerge dalla documentazione in atti, era perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi. Infatti, prima del sinistro del 20.10.2020, si era recata in clinica altre due volte, in data 8.10.2020 e 19.10.2020 (cfr. allegati n. 7) e n. 7a) alla memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. depositata dalla convenuta . Controparte_3
In aggiunta, deve tenersi in considerazione la circostanza per la quale l'attrice fosse in cura riabilitativa e in condizioni fisiche precarie e, pertanto, stante la predetta condizione, la stessa avrebbe certamente dovuto porre più attenzione nel procedere.
Infine, le prove testimoniali (cfr. verbale di udienza del 12.02.2024) a mezzo dei testi , Tes_1
(all'epoca dei fatti addetta al triage) e (fisioterapista che collabora con la struttura), Tes_2
ammesse su tre circostanze capitolate da parte attrice, hanno confermato che il vialetto scelto dalla signora non era il percorso indicato per raggiungere il parcheggio, trattandosi di un Pt_1
vialetto interno al parco della clinica e idoneamente delimitato da cancellate, indicato da cartelli all'ingresso e ricco di segnaletica verticale.
Più precisamente la teste , addetta al triage d'ingresso, ha confermato di aver visto “la Tes_1 signora scendere dalle scale e incamminarsi verso l'uscita che porta verso il parco, che è un'uscita diversa da quella che porta al parcheggio” e ha precisato che, se pure il parco ha un proprio accesso al parcheggio, consentendo a chi ne usufruisce di accedervi, quello scelto dalla sig.ra
[...]
“non era il percorso canonico”. La teste ha inoltre puntualizzato che “la segnaletica indica Pt_1
un altro percorso. Il percorso fatto dalla signora non era ufficiale, in quanto doveva passare in mezzo alle piante”.
Nello stesso senso, la teste ha più dettagliatamente confermato la presenza di Tes_2 segnaletica e barriere (come le ampie fioriere) poste a delimitazione dell'area ove si è verificata la caduta (circostanza confermata dalla documentazione fotografica di cui al doc. 6 del fascicolo di parte convenuta, risalente alla data del 06.11.2020 e, dunque, dopo pochi giorni dal fatto in contestazione, ove è possibile individuare il segnale di ingresso del parco, quello che avverte di prestare attenzione e le fioriere che delimitano l'area parcheggio alla fine dei due vialetti).
Come in effetti precisato dalla teste : “io sono giunta sul luogo dopo che la signora è Tes_2
caduta e posso dire che il vialetto che la signora ha intrapreso non porta al parcheggio, anzi
c'erano delle barriere architettoniche e segnaletiche che facevano capire che quello non era il percorso giusto”; ed ancora ha chiaramente specificato che “il percorso, da segnaletica, non portava al parcheggio;
attraverso il vialetto della signora si può arrivare al parcheggio, ma per accedervi bisogna passare in mezzo ai vasi”. Gli esiti istruttori non hanno consentito, dunque, di ritenere provato il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno
2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”).
Il sinistro va quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ. opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che la colpa dell'attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate. La condotta colposa della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate, discende il rigetto della domanda giudiziale avanzata dall'attrice.
Per i motivi suesposti, stante l'infondatezza in punto di an, si ritiene superfluo l'esame del quantum
e della richiesta CTU che, giova rammentare, non può essere considerata alla stregua di un mezzo istruttorio, data la sua finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni particolari che necessitino di conoscenze specifiche e, dunque, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
3. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento stabiliti dal dm 55/2014, per come modificato dal D.M.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenendo conto del valore della domanda (indeterminabile non elevato), dell'attività in concreto svolta e applicata la riduzione del
30% in ragione della non complessità delle questioni trattate - vista la soccombenza dell'attrice, vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. In quanto soccombente, l'attrice dovrà rifondere le spese di lite della convenuta e, per il principio di causalità, anche della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, spese liquidate in € 4.067,00, oltre rimborso
[...]
forfetario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, spese liquidate in € 4.067,00,
[...]
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 05/05/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura;
considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza 5 maggio 2025; esaminate le note di discussione e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti;
ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2078/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to VINELLI VALERIO ANTONIO, giusta procura Parte_1
in atti;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1
patrocinio degli avvocati DI MISCIO LAURA, PECORIELLO DAVIDE ANTONIO, CORSANO
FRANCESCA, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...]
dell'avv.to RUOCCO PIETRO, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per i Controparte_1
danni patiti a seguito della caduta avvenuta in data 20.10.2020, verso le ore 12:00/12:30, all'interno dell'area di pertinenza della clinica convenuta. A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato di essere caduta a causa di una protuberanza/fessurazione presente sull'asfalto del vialetto pedonale che stava percorrendo per raggiungere la propria autovettura nel parcheggio della struttura dopo aver effettuato una seduta di fisioterapia.
Con comparsa di costituzione del 14.06.2022, la struttura sanitaria si è costituita in giudizio, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della , al Controparte_2
fine di essere dalla stessa garantita. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone in via principale il rigetto e, in subordine, spiegando domanda di manleva nei confronti della compagnia . CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la , Controparte_2
associandosi alle difese della convenuta e chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19.10.2023 il Giudice ha ammesso parzialmente la prova testimoniale richiesta dall'attrice, rigettando le altre istanze istruttorie formulate dalle parti e riservando la decisione sull'ammissione di CTU medico-legale all'esito dell'istruttoria orale.
All'udienza del 12.02.2024 sono stati escussi i testi ammessi, e Testimone_1 Tes_2
[...]
All'esito, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione e confermando il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie reiterate dall'attrice, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando i termini per il deposito di note scritte e memorie di discussione.
La causa è stata assunta dunque in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5 maggio
2025. 1. La fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è senz'altro da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario dei luoghi si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016); tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della
“res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere.
Merita richiamo, in proposito, l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di
Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526/2017)
Va, inoltre, sottolineato quanto precisato recentemente dalla Cassazione (Cass. 01/02/2021, n.
2184): “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che, quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
9009/2015).
Quanto all'accertamento del fortuito, giova ulteriormente precisare come lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulti temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che, quanto più il potenziale danno è suscettibile di essere previsto e superato con l'utilizzo delle ordinarie cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass. n. 7173/2022). Tali principi - successivamente consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675 del 2023), anche a
Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – sono stati recentemente ribaditi (Cass. n. 11152/2023), affermandosi che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. Civ. n. 21675/2023; Cass. Civ. n. 2376/2024), la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr. da ultimo Cass. n. 9487/2024).
2. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, e dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo ad una serie di circostanze ai fini della responsabilità causativa del sinistro e inducono a porre la stessa in capo all'attrice. Deve, infatti, darsi rilievo:
-all'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla dinamica del sinistro;
- alla scarna allegazione delle ragioni per cui le protuberanze sull'asfalto non fossero visibili o fossero stati in quel frangente occultate;
- all'assenza di allegazione di valide ragioni per cui la pavimentazione, visibilmente sconnessa (cfr. foto in atti), non fosse stata tenuta in considerazione dall'attrice;
- ancora, alla circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, rappresentante il luogo dell'infortunio, il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente (cfr. doc fotografica in atti) e sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la caduta.
A tanto si aggiunga che la disconnessione asseritamente determinante la caduta occorsa all'attrice non era certamente l'unica presente nel tratto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre la stessa ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare anche in considerazione del fatto che il sinistro, come dedotto in atto di citazione, è avvenuto il giorno data 20.10.2020, verso le ore 12:00/12:30, e dunque in condizioni di piena luce e visibilità che certamente avrebbero consentito all'attrice di vedere l'evidente disconnessione e, conseguentemente, di adeguare il proprio cammino verso un punto della sede stradale non danneggiato.
Inoltre l'attrice, come emerge dalla documentazione in atti, era perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi. Infatti, prima del sinistro del 20.10.2020, si era recata in clinica altre due volte, in data 8.10.2020 e 19.10.2020 (cfr. allegati n. 7) e n. 7a) alla memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. depositata dalla convenuta . Controparte_3
In aggiunta, deve tenersi in considerazione la circostanza per la quale l'attrice fosse in cura riabilitativa e in condizioni fisiche precarie e, pertanto, stante la predetta condizione, la stessa avrebbe certamente dovuto porre più attenzione nel procedere.
Infine, le prove testimoniali (cfr. verbale di udienza del 12.02.2024) a mezzo dei testi , Tes_1
(all'epoca dei fatti addetta al triage) e (fisioterapista che collabora con la struttura), Tes_2
ammesse su tre circostanze capitolate da parte attrice, hanno confermato che il vialetto scelto dalla signora non era il percorso indicato per raggiungere il parcheggio, trattandosi di un Pt_1
vialetto interno al parco della clinica e idoneamente delimitato da cancellate, indicato da cartelli all'ingresso e ricco di segnaletica verticale.
Più precisamente la teste , addetta al triage d'ingresso, ha confermato di aver visto “la Tes_1 signora scendere dalle scale e incamminarsi verso l'uscita che porta verso il parco, che è un'uscita diversa da quella che porta al parcheggio” e ha precisato che, se pure il parco ha un proprio accesso al parcheggio, consentendo a chi ne usufruisce di accedervi, quello scelto dalla sig.ra
[...]
“non era il percorso canonico”. La teste ha inoltre puntualizzato che “la segnaletica indica Pt_1
un altro percorso. Il percorso fatto dalla signora non era ufficiale, in quanto doveva passare in mezzo alle piante”.
Nello stesso senso, la teste ha più dettagliatamente confermato la presenza di Tes_2 segnaletica e barriere (come le ampie fioriere) poste a delimitazione dell'area ove si è verificata la caduta (circostanza confermata dalla documentazione fotografica di cui al doc. 6 del fascicolo di parte convenuta, risalente alla data del 06.11.2020 e, dunque, dopo pochi giorni dal fatto in contestazione, ove è possibile individuare il segnale di ingresso del parco, quello che avverte di prestare attenzione e le fioriere che delimitano l'area parcheggio alla fine dei due vialetti).
Come in effetti precisato dalla teste : “io sono giunta sul luogo dopo che la signora è Tes_2
caduta e posso dire che il vialetto che la signora ha intrapreso non porta al parcheggio, anzi
c'erano delle barriere architettoniche e segnaletiche che facevano capire che quello non era il percorso giusto”; ed ancora ha chiaramente specificato che “il percorso, da segnaletica, non portava al parcheggio;
attraverso il vialetto della signora si può arrivare al parcheggio, ma per accedervi bisogna passare in mezzo ai vasi”. Gli esiti istruttori non hanno consentito, dunque, di ritenere provato il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno
2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”).
Il sinistro va quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ. opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che la colpa dell'attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate. La condotta colposa della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate, discende il rigetto della domanda giudiziale avanzata dall'attrice.
Per i motivi suesposti, stante l'infondatezza in punto di an, si ritiene superfluo l'esame del quantum
e della richiesta CTU che, giova rammentare, non può essere considerata alla stregua di un mezzo istruttorio, data la sua finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni particolari che necessitino di conoscenze specifiche e, dunque, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
3. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento stabiliti dal dm 55/2014, per come modificato dal D.M.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenendo conto del valore della domanda (indeterminabile non elevato), dell'attività in concreto svolta e applicata la riduzione del
30% in ragione della non complessità delle questioni trattate - vista la soccombenza dell'attrice, vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. In quanto soccombente, l'attrice dovrà rifondere le spese di lite della convenuta e, per il principio di causalità, anche della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, spese liquidate in € 4.067,00, oltre rimborso
[...]
forfetario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, spese liquidate in € 4.067,00,
[...]
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 05/05/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura