TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2964/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIGNATTI SILVIA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PIGNATTI SILVIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 10 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG 1783/2023, omologata con decreto del 11/04/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Residenze
I ricorrenti continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto e con l'impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
Ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ove vorrà, impegnandosi ed obbligandosi ciascuno, avendo figli minori, a comunicare all'altro mediante raccomandata a.r. ovvero a mezzo mail, con un ragionevole preavviso e comunque pagina 2 di 10 entro il termine di trenta giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio. I coniugi avranno cura di non scegliere tale residenza in luogo che, per distanza o altre ragioni logistiche, limiti il diritto dell'altro alla partecipazione nella vita dei figli minori e/o al diritto di visita.
2) Assegnazione casa familiare
La casa familiare, è ora di esclusiva proprietà della signora unitamente CP_1
agli arredi e corredi è stata assegnata a quest'ultima, in sede di separazione consensuale.
3) Affidamento della prole
I figli minori (di 13 anni) e (di 6 anni) resteranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale.
Per quanto riguarda l'affidamento dei due figli minori, e , i genitori Per_1 Per_2
ne mantengono l'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla loro salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati anche telefonicamente circa tutte le questioni di maggior interesse relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e con assunzione espressa di sostanziale paritetico impegno, da parte di entrambi, alla cura e gestione di ogni aspetto che riguarda la prole e pertanto ognuno di loro provvederà
a soddisfare in via ordinaria tutti i bisogni e le esigenze dei medesimi nei periodi di relativa permanenza presso di sé.
pagina 3 di 10 I genitori concordano che ognuno di essi avrà con se i figli durante la settimana almeno per due giorni consecutivi ed a fine settimana alternati.
In caso di imprevisti che riguardino anche eventuali problemi sul lavoro le parti si impegnano, ove possibile, ad informarsi reciprocamente con la massima sollecitudine per garantire l'organizzazione dell'altro genitore nell'accudimento dei figli o per consentire di rivolgersi a terze persone. In occasione dei compleanni dei figli, ferma la libertà di accordarsi di volta in volta, si prevede che gli stessi festeggino con il genitore presso cui sono quel giorno.
In occasione dei sacramenti o in altre situazioni di particolare importanza per gli stessi (feste scolastiche, riconoscimenti sportivi ecc..), si prevede che entrambi i genitori possano presenziare alla funzione religiosa o alla manifestazione pubblica e ciascuno possa trascorrere insieme ai figli qualche ora durante le suddette giornate.
I genitori si impegnano a programmare i rispettivi periodi di ferie estive entro il 30
di maggio di ogni anno;
allo scopo i ricorrenti riconoscono il reciproco diritto/dovere di garantire ai figli un periodo di vacanza di almeno quindici giorni anche non consecutivi da trascorrere con ciascuno dei genitori e con la possibilità
di soggiornare anche presso località turistiche fuori regione, con l'impegno di comunicarsi la località e struttura prescelta.
Ad anni alterni i rispettivi periodi di vacanza si svolgeranno nel mese agosto (es. per l'estate 2024 i primi 15 giorni di agosto con la madre ed i restanti 15 con il padre);
Ad eccezion fatta per il periodo feriale innanzi definito, i genitori si impegnano a concordare di anno in anno le modalità di gestione dei figli per l'intero periodo di vacanza scolastica estiva, dalla fine dell'anno scolastico al suo nuovo inizio.
Con riferimento alle vacanze natalizie, i ricorrenti si impegnano a definire e comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 30 novembre di ogni anno e concordano che terranno presso di sé i figli per un periodo di 7 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti. I bambini trascorreranno ad anni pagina 4 di 10 alterni la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così la fine dell'anno con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro, Fermo quanto innanzi, i genitori concordano che, qualora durante il periodo di vacanze natalizie
(dal 23.12 al .06.01), uno dei due organizzasse un viaggio, anche all'estero con i figli che necessiti dell'intero periodo festivo (15 giorni circa) l'altro non si opporrà, garantendo in ogni caso sempre il rispetto dell'alternanza e che anche l'altro genitore goda della stessa possibilità. Parimenti le parti si impegnano a concordare eventuali periodi di ferie anche nel periodo delle festività pasquali, che i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni sempre seguendo il criterio dell'alternanza o in altri periodi dell'anno, anche nel rispetto di sopravvenute esigenze/volontà dei figli stessi.
I coniugi dichiarano di essere edotti del reciproco dovere di comunicare all'altro,
con congruo anticipo, l'indirizzo ed i recapiti del luogo in cui trascorreranno con i figli periodi di ferie e/o si recheranno per un soggiorno che comporti almeno un pernottamento notturno ed in ogni caso di rendersi reperibili ed agevolare i contatti telefonici quotidiani con i minori.
Nei periodi di vacanza o in caso di spostamenti di alcuni giorni, ciascun genitore si impegna a consegnare all'altro i documenti dei figli. Ciascun genitore si impegna altresì a tenere presso di sé i figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e personali, nel caso in cui l'altro genitore vi sia impossibilitato o abbia impegni personali e a collaborare con l'altro affinché entrambi possano usufruire di periodi di riposo e/o di brevi periodi di ferie da trascorrere anche senza i figli minori. Allo
scopo, ciascun genitore si impegna ad organizzare per tempo brevi periodi di ferie ed a comunicarle all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e di garantire, cura educazione ed istruzione. Si
pagina 5 di 10 impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro e/o di loro eventuali nuovi compagni alla presenza dei figli e mantenendo sempre toni pacati e volti ad un civile confronto. I ricorrenti si impegnano, in caso di nuove relazioni personali ad avere quale priorità l'interesse al benessere psico-fisico dei figli, rispettandone i tempi di adattamento ed evitando qualsivoglia imposizione.
4) Mantenimento della prole
In ragione dell'assunzione espressa di sostanziale paritetico impegno, da parte di entrambi, alla cura e gestione di ogni aspetto che riguarda la prole e pertanto del fatto che ognuno di loro provvederà a soddisfare in via ordinaria tutti i bisogni e le esigenze dei medesimi nei periodi della relativa permanenza presso di sé, il sig.
verserà mensilmente alla sig.ra entro il 16 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese ordinarie in favore di entrambi i figli. Detto importo dovrà essere annualmente rivalutato sulla base della variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita sulla media nazionale.
I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico (assegni familiari) verrà percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
Le spese straordinarie saranno disciplinate secondo il vigente protocollo presso il
Tribunale di Modena in materia di separazione dei coniugi ed i genitori si impegnano a corrisponderle nella misura del 50% in favore della parte che le avrà
sostenute.
Nel dettaglio: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
pagina 6 di 10 b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Eventuali ed ulteriori spese straordinarie non ricomprese nell'elenco sopra riportato, dovranno essere oggetto di necessario preventivo accordo per essere sostenute in ragione della metà. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio pagina 7 di 10 per sé e per i figli minori. Nell'interesse dei figli, ulteriori ed eventuali condizioni non rappresentate nella presente potranno essere oggetto di accordo.
Laddove dovessero sorgere conflitti le parti si impegnano sin d'ora a tentare di definire bonariamente tra di loro le vertenze insorte.
5) Rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi
Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Pertanto, di comune accordo, i medesimi dichiarano reciprocamente di non necessitare della corresponsione di alcun assegno divorzile.
I coniugi hanno già conti correnti separati e non hanno altri beni mobili da dividere.
I beni mobili tutti presenti nelle rispettive abitazioni rimarranno di proprietà di chi la abita.
I ricorrenti dichiarano di non avere più beni mobili o immobili in comune e di aver già dato attuazione agli impegni assunti in sede di separazione per la divisione del patrimonio immobiliare in vista della composizione della crisi (docc. 9-10).
Entrambi i ricorrenti si impegnano ad accollarsi (con accollo liberatorio dell'altro)
il residuo mutuo pendente sull'immobile di cui acquistano la proprietà esclusiva, in forza degli atti di cui sopra, in adempimento degli obblighi assunti con la separazione ed in particolare:
- la signora si impegna ad accollarsi (con accollo liberatorio del Controparte_1
signor ) entro e non oltre il 30/09/2024 il mutuo fondiario Parte_1
acceso presso con rata mensile di Euro 985,57, relativamente all'immobile CP_2
di Modena, Via Muzzioli n. 1.
- il signor si impegna ad accollarsi (con accollo liberatorio Parte_1
della signora entro e non oltre il 30/09/2024 il mutuo fondiario Controparte_1
acceso presso con rata mensile di Euro 765,65, relativamente all'immobile CP_2
di Soliera, Via Magellano n. 46.
pagina 8 di 10 I medesimi continueranno, in forza dell'impegno assunto in sede di separazione, quali accollatari del residuo mutuo pendente sull'immobile di cui, in forza dell'impegno assunto con il predetto atto hanno acquistato la proprietà, a rimborsare all'altro, entro il 15 di ogni mese, la metà della rata di mutuo di cui ciascuno resta gravato fino a completa estinzione di entrambi
6) Documenti per l'espatrio
Le parti si danno sin da ora reciproco consenso all'autorizzazione per il rilascio del passaporto e il consenso per l'espatrio per i minori e per i genitori.
7) Spese legali
Le spese della presente procedura sono a carico del solo signor .” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELSARDO (SS) il
28/03/2013 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELSARDO (SS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2013 Atto n. 3 Parte II Serie C
pagina 9 di 10 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2964/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIGNATTI SILVIA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PIGNATTI SILVIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 10 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG 1783/2023, omologata con decreto del 11/04/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Residenze
I ricorrenti continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto e con l'impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
Ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ove vorrà, impegnandosi ed obbligandosi ciascuno, avendo figli minori, a comunicare all'altro mediante raccomandata a.r. ovvero a mezzo mail, con un ragionevole preavviso e comunque pagina 2 di 10 entro il termine di trenta giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio. I coniugi avranno cura di non scegliere tale residenza in luogo che, per distanza o altre ragioni logistiche, limiti il diritto dell'altro alla partecipazione nella vita dei figli minori e/o al diritto di visita.
2) Assegnazione casa familiare
La casa familiare, è ora di esclusiva proprietà della signora unitamente CP_1
agli arredi e corredi è stata assegnata a quest'ultima, in sede di separazione consensuale.
3) Affidamento della prole
I figli minori (di 13 anni) e (di 6 anni) resteranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale.
Per quanto riguarda l'affidamento dei due figli minori, e , i genitori Per_1 Per_2
ne mantengono l'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla loro salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati anche telefonicamente circa tutte le questioni di maggior interesse relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e con assunzione espressa di sostanziale paritetico impegno, da parte di entrambi, alla cura e gestione di ogni aspetto che riguarda la prole e pertanto ognuno di loro provvederà
a soddisfare in via ordinaria tutti i bisogni e le esigenze dei medesimi nei periodi di relativa permanenza presso di sé.
pagina 3 di 10 I genitori concordano che ognuno di essi avrà con se i figli durante la settimana almeno per due giorni consecutivi ed a fine settimana alternati.
In caso di imprevisti che riguardino anche eventuali problemi sul lavoro le parti si impegnano, ove possibile, ad informarsi reciprocamente con la massima sollecitudine per garantire l'organizzazione dell'altro genitore nell'accudimento dei figli o per consentire di rivolgersi a terze persone. In occasione dei compleanni dei figli, ferma la libertà di accordarsi di volta in volta, si prevede che gli stessi festeggino con il genitore presso cui sono quel giorno.
In occasione dei sacramenti o in altre situazioni di particolare importanza per gli stessi (feste scolastiche, riconoscimenti sportivi ecc..), si prevede che entrambi i genitori possano presenziare alla funzione religiosa o alla manifestazione pubblica e ciascuno possa trascorrere insieme ai figli qualche ora durante le suddette giornate.
I genitori si impegnano a programmare i rispettivi periodi di ferie estive entro il 30
di maggio di ogni anno;
allo scopo i ricorrenti riconoscono il reciproco diritto/dovere di garantire ai figli un periodo di vacanza di almeno quindici giorni anche non consecutivi da trascorrere con ciascuno dei genitori e con la possibilità
di soggiornare anche presso località turistiche fuori regione, con l'impegno di comunicarsi la località e struttura prescelta.
Ad anni alterni i rispettivi periodi di vacanza si svolgeranno nel mese agosto (es. per l'estate 2024 i primi 15 giorni di agosto con la madre ed i restanti 15 con il padre);
Ad eccezion fatta per il periodo feriale innanzi definito, i genitori si impegnano a concordare di anno in anno le modalità di gestione dei figli per l'intero periodo di vacanza scolastica estiva, dalla fine dell'anno scolastico al suo nuovo inizio.
Con riferimento alle vacanze natalizie, i ricorrenti si impegnano a definire e comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 30 novembre di ogni anno e concordano che terranno presso di sé i figli per un periodo di 7 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti. I bambini trascorreranno ad anni pagina 4 di 10 alterni la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così la fine dell'anno con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro, Fermo quanto innanzi, i genitori concordano che, qualora durante il periodo di vacanze natalizie
(dal 23.12 al .06.01), uno dei due organizzasse un viaggio, anche all'estero con i figli che necessiti dell'intero periodo festivo (15 giorni circa) l'altro non si opporrà, garantendo in ogni caso sempre il rispetto dell'alternanza e che anche l'altro genitore goda della stessa possibilità. Parimenti le parti si impegnano a concordare eventuali periodi di ferie anche nel periodo delle festività pasquali, che i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni sempre seguendo il criterio dell'alternanza o in altri periodi dell'anno, anche nel rispetto di sopravvenute esigenze/volontà dei figli stessi.
I coniugi dichiarano di essere edotti del reciproco dovere di comunicare all'altro,
con congruo anticipo, l'indirizzo ed i recapiti del luogo in cui trascorreranno con i figli periodi di ferie e/o si recheranno per un soggiorno che comporti almeno un pernottamento notturno ed in ogni caso di rendersi reperibili ed agevolare i contatti telefonici quotidiani con i minori.
Nei periodi di vacanza o in caso di spostamenti di alcuni giorni, ciascun genitore si impegna a consegnare all'altro i documenti dei figli. Ciascun genitore si impegna altresì a tenere presso di sé i figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e personali, nel caso in cui l'altro genitore vi sia impossibilitato o abbia impegni personali e a collaborare con l'altro affinché entrambi possano usufruire di periodi di riposo e/o di brevi periodi di ferie da trascorrere anche senza i figli minori. Allo
scopo, ciascun genitore si impegna ad organizzare per tempo brevi periodi di ferie ed a comunicarle all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e di garantire, cura educazione ed istruzione. Si
pagina 5 di 10 impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro e/o di loro eventuali nuovi compagni alla presenza dei figli e mantenendo sempre toni pacati e volti ad un civile confronto. I ricorrenti si impegnano, in caso di nuove relazioni personali ad avere quale priorità l'interesse al benessere psico-fisico dei figli, rispettandone i tempi di adattamento ed evitando qualsivoglia imposizione.
4) Mantenimento della prole
In ragione dell'assunzione espressa di sostanziale paritetico impegno, da parte di entrambi, alla cura e gestione di ogni aspetto che riguarda la prole e pertanto del fatto che ognuno di loro provvederà a soddisfare in via ordinaria tutti i bisogni e le esigenze dei medesimi nei periodi della relativa permanenza presso di sé, il sig.
verserà mensilmente alla sig.ra entro il 16 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese ordinarie in favore di entrambi i figli. Detto importo dovrà essere annualmente rivalutato sulla base della variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita sulla media nazionale.
I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico (assegni familiari) verrà percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
Le spese straordinarie saranno disciplinate secondo il vigente protocollo presso il
Tribunale di Modena in materia di separazione dei coniugi ed i genitori si impegnano a corrisponderle nella misura del 50% in favore della parte che le avrà
sostenute.
Nel dettaglio: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
pagina 6 di 10 b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Eventuali ed ulteriori spese straordinarie non ricomprese nell'elenco sopra riportato, dovranno essere oggetto di necessario preventivo accordo per essere sostenute in ragione della metà. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio pagina 7 di 10 per sé e per i figli minori. Nell'interesse dei figli, ulteriori ed eventuali condizioni non rappresentate nella presente potranno essere oggetto di accordo.
Laddove dovessero sorgere conflitti le parti si impegnano sin d'ora a tentare di definire bonariamente tra di loro le vertenze insorte.
5) Rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi
Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Pertanto, di comune accordo, i medesimi dichiarano reciprocamente di non necessitare della corresponsione di alcun assegno divorzile.
I coniugi hanno già conti correnti separati e non hanno altri beni mobili da dividere.
I beni mobili tutti presenti nelle rispettive abitazioni rimarranno di proprietà di chi la abita.
I ricorrenti dichiarano di non avere più beni mobili o immobili in comune e di aver già dato attuazione agli impegni assunti in sede di separazione per la divisione del patrimonio immobiliare in vista della composizione della crisi (docc. 9-10).
Entrambi i ricorrenti si impegnano ad accollarsi (con accollo liberatorio dell'altro)
il residuo mutuo pendente sull'immobile di cui acquistano la proprietà esclusiva, in forza degli atti di cui sopra, in adempimento degli obblighi assunti con la separazione ed in particolare:
- la signora si impegna ad accollarsi (con accollo liberatorio del Controparte_1
signor ) entro e non oltre il 30/09/2024 il mutuo fondiario Parte_1
acceso presso con rata mensile di Euro 985,57, relativamente all'immobile CP_2
di Modena, Via Muzzioli n. 1.
- il signor si impegna ad accollarsi (con accollo liberatorio Parte_1
della signora entro e non oltre il 30/09/2024 il mutuo fondiario Controparte_1
acceso presso con rata mensile di Euro 765,65, relativamente all'immobile CP_2
di Soliera, Via Magellano n. 46.
pagina 8 di 10 I medesimi continueranno, in forza dell'impegno assunto in sede di separazione, quali accollatari del residuo mutuo pendente sull'immobile di cui, in forza dell'impegno assunto con il predetto atto hanno acquistato la proprietà, a rimborsare all'altro, entro il 15 di ogni mese, la metà della rata di mutuo di cui ciascuno resta gravato fino a completa estinzione di entrambi
6) Documenti per l'espatrio
Le parti si danno sin da ora reciproco consenso all'autorizzazione per il rilascio del passaporto e il consenso per l'espatrio per i minori e per i genitori.
7) Spese legali
Le spese della presente procedura sono a carico del solo signor .” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELSARDO (SS) il
28/03/2013 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELSARDO (SS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2013 Atto n. 3 Parte II Serie C
pagina 9 di 10 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10