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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 788/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
OPPONENTE E
(già ), rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.02.2019 il
[...] faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7/2019 notificato in data 15.01.2019 dalla Controparte_2 per la somma di euro 194.737,82 oltre accessori, per crediti per
[...] pagamento di prestazioni rese dalla società Manital Consortile in favore di esso istituto scolastico, crediti di cui la banca assumeva di essere cessionaria. Deduceva a motivi: 1) l'inopponibilità delle cessione dei crediti, intervenute tra e Manital – Società Consortile, nei confronti Controparte_2 di esso per mancata notifica delle cessioni al Parte_1 debitore ceduto, atteso che l'Istituto scolastico ebbe a ricevere per la prima volta copia della cessione di credito da parte della Controparte_2 soltanto in data 31.05.2018, senza che la stessa gli fosse stata notificata in precedenza e senza che ne avesse in altro modo avuto conoscenza, per cui, solo a decorrere dal 31.05.18 l'Amministrazione aveva cominciato ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 effettuare i pagamenti in favore della banca stessa cessionaria;
2) la mancata adesione dell'istituto scolastico alle cessioni dei crediti, necessaria quando la posizione di terzo debitore ceduto sia rivestita da una Pubblica Amministrazione. In tal caso, infatti, la disciplina ha natura derogatoria e speciale rispetto a quella codicistica, stante il disposto da una parte dell'art. 69 co. 1 e 3 del R.D n. 2440/1923 (Legge di Contabilità dello Stato) secondo cui “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento… Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notai” e dall'altra parte dell' art. 70 della Legge di Contabilità dello Stato, che riguardo alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, tutti riconducibili nella più ampia categoria dei contratti di durata, prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. Dal combinato disposto di queste due norme può evincersi che, in deroga al principio generale di cui all'art. 1260 c.c., non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. e per il richiamato art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Nel caso di specie, essendo mancato il consenso dell'Amministrazione ceduta, la cessione del credito non era opponibile al debitore ceduto;
3) l'estinzione del credito per pagamenti effettuati alla Manital in epoca anteriore alla cessione di credito, in quanto tutte le fatture ricomprese nel periodo tra il 9.11.2015 e il 2.03.2018 erano state regolarmente pagate, mese per mese, dall'istituto scolastico alla società Manital. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la Manital Società Consortile. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 10.07.2019, la per prima cosa deduceva che a quella data il Controparte_2 credito in linea capitale si era ridotto ad euro 131.263,32 in relazione alle fatture azionate in monitorio e oggetto del giudizio di opposizione. Riguardo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 all'asserita necessità dell'adesione alle cessioni dei crediti in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 70, R.D. n. 2440/1923 e art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, essa opposta deduceva che diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, le disposizioni invocate dal non erano Parte_1 applicabili alle cessioni dei crediti in esame per difetto dei presupposti soggettivo e oggettivo. Argomentava che le citate norme si applicano, infatti, esclusivamente allo Stato e sono insuscettibili di applicazione analogica agli Enti Locali o ad altre amministrazioni pubbliche, per cui, nel caso di specie, trattandosi di un Liceo Scientifico – vigeva la regola dettata dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (E prima ancora, dall'art. 117, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.), secondo cui la cessione è opponibile all'ente locale se questi non ha comunicato, entro 45 giorni dalla notificazione, il diniego alla cessione. Orbene non vi era stato alcun diniego alle cessioni dei crediti da parte del . Riguardo alla mancata notifica delle Parte_1 cessioni al debitore ceduto, le due cessioni, quella n. 29543 del 29 maggio 2015, avente ad oggetto i crediti futuri sorti nei 24 mesi successivi alla relativa sottoscrizione, era stata notificata il 4 giugno 2015; quella n. 32369 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto i crediti futuri sorti nei 24 mesi successivi alla relativa sottoscrizione, era stata notificata il 26 maggio 2017, come da documentazione già prodotta con il ricorso monitorio. Riguardo all'estinzione del credito per avvenuti pagamenti, l'opposta deduceva che gli stessi erano stati disposti dal successivamente alla data di Parte_1 notifica degli atti di cessione, dal momento che gli atti di cessione dei crediti erano stati notificati al debitore ceduto nelle date del 4 giugno 2015 e del 26 maggio 2017, mentre, come dedotto proprio dal medesimo, Parte_1
i crediti ingiunti sarebbero stati pagati in virtù dei mandati di pagamento disposti in parte successivamente alla data di notifica della prima cessione (4 giugno 2015) e più esattamente nelle date del 27 gennaio 2016, 27 febbraio 2016, 16 marzo 2016, 15 aprile 2016, 12 maggio 2016, 27 giugno 2016, 15 luglio 2016, 2 febbraio 2017, 7 marzo 2017, 4 aprile 2017 e 4 maggio 2017, dunque, successivamente al 4 giugno 2015; e in altra parte, successivamente alla data di notifica della prima cessione (26 maggio 2017), più esattamente nella date del 14 giugno 2017 e del 5 luglio 2017. Alla luce di quanto sopra, l'opposta allegava che non vi era alcun dubbio che in relazione alla predetta sorte capitale ancora insoluta di euro 131.263,32 i pagamenti eccepiti dal in favore di Manital Società Consortile non avessero Parte_1 efficacia liberatoria nei confronti di essa banca, divenuta, dopo la notifica delle cessioni, l'unico soggetto legittimato a riceverne il pagamento. Per tali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la misura del credito vantato da nei confronti del Controparte_2
e conseguentemente condannare il Parte_1
al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa Parte_1 per capitale e interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale. Non autorizzata la chiamata in causa della Manital Società Consortile, rigettate le richieste istruttorie non documentali, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, riunito al presente giudizio quello n. 846/2019 avente identici soggetti ed oggetto (stesse parti e opposizione al medesimo decreto ingiuntivo riproposta per errore ed iscritta separatamente a ruolo), precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti si cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. La cessione nei confronti dell'istituto scolastico è inefficacia e inopponibile, in quanto l'opposta non ha provato validamente le notifiche fatte a mezzo pec;
inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., l'art. 9 della Legge n. 2248 del 1865, allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 per i contratti di fornitura, stabilisce che sulla cessione del prezzo dei contratti in corso è necessaria l'adesione - e dunque il consenso - dell'amministrazione interessata. Orbene, l'opposta non ha provato tale consenso dell'amministrazione scolastica. Difatti, l'articolo 9, allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sul contenzioso amministrativo, richiamato dall' articolo 70 del citato R.D. n. 2440 del 1923, come confermato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata. Orbene, i contratti che hanno originato i crediti della Manital Società Consortile sono incontestatamente forniture effettuate nel tempo e ancora in corso di esecuzione, avendo le cessioni ad oggetto, per stessa ammissione dell'odierna opposta, crediti futuri. Ne consegue la piena applicabilità della disciplina speciale invocata. Sul tema, si è di recente espressa la Corte di Appello di Torino, con sentenza nr. 228/2022, la quale, in un contenzioso involgente la P.A. e la odierna attrice, a pag. 14, CP_2 statuisce: “Esaminando le disposizioni richiamate da parte appellante, risulta corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui, trattandosi di rapporto pacificamente in corso di esecuzione al momento delle cessioni (ed essendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 irrilevante il momento di proposizione del ricorso monitorio, anche se successivo alla conclusione del contratto), si applicano le norme richiamate da parte appellata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero l'art. 70 RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E secondo cui: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Né è fondata la tesi dell'opposta, secondo cui tale norma non trova applicazione nella specie, in quanto gli Istituti scolastici statali non sarebbero Amministrazioni dello Stato. La tesi è errata: gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono del tutto compenetrati nell'organizzazione dello Stato, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell'istruzione, assieme con la gestione del relativo servizio (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/12/2024, n.34605). La situazione giuridica di compenetrazione con l'apparato statale non può, allora, dirsi mutata per effetto dell'art. 21 della L. n. 59 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 20/03/2018, n.1769). In ogni caso, come già accennato, non vi è la prova che le cessioni dei crediti poste a base dell'azione monitoria, siano state notificate all'amministrazione opponente. Invero i documenti in formato PDF con i quali la banca opposta tenta di dimostrare la notifica a mezzo Pec delle cessioni sono privi di rilevanza ed efficacia probatoria. Al riguardo, si osserva che le mere riproduzioni in formato PDF delle ricevute di accettazione e consegna non costituiscono prova idonea, ai sensi della normativa vigente, dell'avvenuto perfezionamento della notificazione telematica presso il domicilio digitale del destinatario. In base alla disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del processo civile telematico, la prova dell'avvenuta consegna a mezzo posta elettronica certificata si fornisce, in sede processuale, esclusivamente mediante il deposito telematico dei file originali in formato ".eml" relativi alle ricevute di accettazione e consegna. Di fatto la notificazione e la consegna delle Pec sono state prodotte dall'opposta solo in formato PDF, un formato alterabile senza possibilità di controllo e che per tale ragione non è idoneo a provare l'avvenuta ricezione nella casella PEC di destinazione dell'atto (cfr. Tribunale , Palermo , sez. lav. , 21/04/2020 , n. 1022: “in tema di prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale non sono sufficienti i files pdf delle ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica delle cartelle, che non consentono di accertare che cosa sia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 stato allegato ai messaggi dovendosi produrre le citate ricevute in formato eml”). La mancata valida prova della notifica delle cessioni dei crediti azionati, specificamente contestata dall'opponente in atto di opposizione, è un ulteriore motivo di inopponibilità delle cessioni dei crediti oggetto di giudizio e determina l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dall'opponente alla Manital anche dopo le date della sottoscrizione e registrazione degli atti di cessione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva se dovuti come per legge. Così deciso in data 17.09.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
OPPONENTE E
(già ), rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.02.2019 il
[...] faceva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7/2019 notificato in data 15.01.2019 dalla Controparte_2 per la somma di euro 194.737,82 oltre accessori, per crediti per
[...] pagamento di prestazioni rese dalla società Manital Consortile in favore di esso istituto scolastico, crediti di cui la banca assumeva di essere cessionaria. Deduceva a motivi: 1) l'inopponibilità delle cessione dei crediti, intervenute tra e Manital – Società Consortile, nei confronti Controparte_2 di esso per mancata notifica delle cessioni al Parte_1 debitore ceduto, atteso che l'Istituto scolastico ebbe a ricevere per la prima volta copia della cessione di credito da parte della Controparte_2 soltanto in data 31.05.2018, senza che la stessa gli fosse stata notificata in precedenza e senza che ne avesse in altro modo avuto conoscenza, per cui, solo a decorrere dal 31.05.18 l'Amministrazione aveva cominciato ad
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 effettuare i pagamenti in favore della banca stessa cessionaria;
2) la mancata adesione dell'istituto scolastico alle cessioni dei crediti, necessaria quando la posizione di terzo debitore ceduto sia rivestita da una Pubblica Amministrazione. In tal caso, infatti, la disciplina ha natura derogatoria e speciale rispetto a quella codicistica, stante il disposto da una parte dell'art. 69 co. 1 e 3 del R.D n. 2440/1923 (Legge di Contabilità dello Stato) secondo cui “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento… Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notai” e dall'altra parte dell' art. 70 della Legge di Contabilità dello Stato, che riguardo alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, tutti riconducibili nella più ampia categoria dei contratti di durata, prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. Dal combinato disposto di queste due norme può evincersi che, in deroga al principio generale di cui all'art. 1260 c.c., non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l'avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A. e per il richiamato art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Nel caso di specie, essendo mancato il consenso dell'Amministrazione ceduta, la cessione del credito non era opponibile al debitore ceduto;
3) l'estinzione del credito per pagamenti effettuati alla Manital in epoca anteriore alla cessione di credito, in quanto tutte le fatture ricomprese nel periodo tra il 9.11.2015 e il 2.03.2018 erano state regolarmente pagate, mese per mese, dall'istituto scolastico alla società Manital. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la Manital Società Consortile. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 10.07.2019, la per prima cosa deduceva che a quella data il Controparte_2 credito in linea capitale si era ridotto ad euro 131.263,32 in relazione alle fatture azionate in monitorio e oggetto del giudizio di opposizione. Riguardo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 all'asserita necessità dell'adesione alle cessioni dei crediti in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 70, R.D. n. 2440/1923 e art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, essa opposta deduceva che diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, le disposizioni invocate dal non erano Parte_1 applicabili alle cessioni dei crediti in esame per difetto dei presupposti soggettivo e oggettivo. Argomentava che le citate norme si applicano, infatti, esclusivamente allo Stato e sono insuscettibili di applicazione analogica agli Enti Locali o ad altre amministrazioni pubbliche, per cui, nel caso di specie, trattandosi di un Liceo Scientifico – vigeva la regola dettata dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (E prima ancora, dall'art. 117, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.), secondo cui la cessione è opponibile all'ente locale se questi non ha comunicato, entro 45 giorni dalla notificazione, il diniego alla cessione. Orbene non vi era stato alcun diniego alle cessioni dei crediti da parte del . Riguardo alla mancata notifica delle Parte_1 cessioni al debitore ceduto, le due cessioni, quella n. 29543 del 29 maggio 2015, avente ad oggetto i crediti futuri sorti nei 24 mesi successivi alla relativa sottoscrizione, era stata notificata il 4 giugno 2015; quella n. 32369 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto i crediti futuri sorti nei 24 mesi successivi alla relativa sottoscrizione, era stata notificata il 26 maggio 2017, come da documentazione già prodotta con il ricorso monitorio. Riguardo all'estinzione del credito per avvenuti pagamenti, l'opposta deduceva che gli stessi erano stati disposti dal successivamente alla data di Parte_1 notifica degli atti di cessione, dal momento che gli atti di cessione dei crediti erano stati notificati al debitore ceduto nelle date del 4 giugno 2015 e del 26 maggio 2017, mentre, come dedotto proprio dal medesimo, Parte_1
i crediti ingiunti sarebbero stati pagati in virtù dei mandati di pagamento disposti in parte successivamente alla data di notifica della prima cessione (4 giugno 2015) e più esattamente nelle date del 27 gennaio 2016, 27 febbraio 2016, 16 marzo 2016, 15 aprile 2016, 12 maggio 2016, 27 giugno 2016, 15 luglio 2016, 2 febbraio 2017, 7 marzo 2017, 4 aprile 2017 e 4 maggio 2017, dunque, successivamente al 4 giugno 2015; e in altra parte, successivamente alla data di notifica della prima cessione (26 maggio 2017), più esattamente nella date del 14 giugno 2017 e del 5 luglio 2017. Alla luce di quanto sopra, l'opposta allegava che non vi era alcun dubbio che in relazione alla predetta sorte capitale ancora insoluta di euro 131.263,32 i pagamenti eccepiti dal in favore di Manital Società Consortile non avessero Parte_1 efficacia liberatoria nei confronti di essa banca, divenuta, dopo la notifica delle cessioni, l'unico soggetto legittimato a riceverne il pagamento. Per tali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la misura del credito vantato da nei confronti del Controparte_2
e conseguentemente condannare il Parte_1
al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa Parte_1 per capitale e interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale. Non autorizzata la chiamata in causa della Manital Società Consortile, rigettate le richieste istruttorie non documentali, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, riunito al presente giudizio quello n. 846/2019 avente identici soggetti ed oggetto (stesse parti e opposizione al medesimo decreto ingiuntivo riproposta per errore ed iscritta separatamente a ruolo), precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti si cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. La cessione nei confronti dell'istituto scolastico è inefficacia e inopponibile, in quanto l'opposta non ha provato validamente le notifiche fatte a mezzo pec;
inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., l'art. 9 della Legge n. 2248 del 1865, allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 per i contratti di fornitura, stabilisce che sulla cessione del prezzo dei contratti in corso è necessaria l'adesione - e dunque il consenso - dell'amministrazione interessata. Orbene, l'opposta non ha provato tale consenso dell'amministrazione scolastica. Difatti, l'articolo 9, allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sul contenzioso amministrativo, richiamato dall' articolo 70 del citato R.D. n. 2440 del 1923, come confermato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata. Orbene, i contratti che hanno originato i crediti della Manital Società Consortile sono incontestatamente forniture effettuate nel tempo e ancora in corso di esecuzione, avendo le cessioni ad oggetto, per stessa ammissione dell'odierna opposta, crediti futuri. Ne consegue la piena applicabilità della disciplina speciale invocata. Sul tema, si è di recente espressa la Corte di Appello di Torino, con sentenza nr. 228/2022, la quale, in un contenzioso involgente la P.A. e la odierna attrice, a pag. 14, CP_2 statuisce: “Esaminando le disposizioni richiamate da parte appellante, risulta corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui, trattandosi di rapporto pacificamente in corso di esecuzione al momento delle cessioni (ed essendo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 irrilevante il momento di proposizione del ricorso monitorio, anche se successivo alla conclusione del contratto), si applicano le norme richiamate da parte appellata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero l'art. 70 RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E secondo cui: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Né è fondata la tesi dell'opposta, secondo cui tale norma non trova applicazione nella specie, in quanto gli Istituti scolastici statali non sarebbero Amministrazioni dello Stato. La tesi è errata: gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono del tutto compenetrati nell'organizzazione dello Stato, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell'istruzione, assieme con la gestione del relativo servizio (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/12/2024, n.34605). La situazione giuridica di compenetrazione con l'apparato statale non può, allora, dirsi mutata per effetto dell'art. 21 della L. n. 59 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 20/03/2018, n.1769). In ogni caso, come già accennato, non vi è la prova che le cessioni dei crediti poste a base dell'azione monitoria, siano state notificate all'amministrazione opponente. Invero i documenti in formato PDF con i quali la banca opposta tenta di dimostrare la notifica a mezzo Pec delle cessioni sono privi di rilevanza ed efficacia probatoria. Al riguardo, si osserva che le mere riproduzioni in formato PDF delle ricevute di accettazione e consegna non costituiscono prova idonea, ai sensi della normativa vigente, dell'avvenuto perfezionamento della notificazione telematica presso il domicilio digitale del destinatario. In base alla disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del processo civile telematico, la prova dell'avvenuta consegna a mezzo posta elettronica certificata si fornisce, in sede processuale, esclusivamente mediante il deposito telematico dei file originali in formato ".eml" relativi alle ricevute di accettazione e consegna. Di fatto la notificazione e la consegna delle Pec sono state prodotte dall'opposta solo in formato PDF, un formato alterabile senza possibilità di controllo e che per tale ragione non è idoneo a provare l'avvenuta ricezione nella casella PEC di destinazione dell'atto (cfr. Tribunale , Palermo , sez. lav. , 21/04/2020 , n. 1022: “in tema di prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale non sono sufficienti i files pdf delle ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica delle cartelle, che non consentono di accertare che cosa sia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 stato allegato ai messaggi dovendosi produrre le citate ricevute in formato eml”). La mancata valida prova della notifica delle cessioni dei crediti azionati, specificamente contestata dall'opponente in atto di opposizione, è un ulteriore motivo di inopponibilità delle cessioni dei crediti oggetto di giudizio e determina l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dall'opponente alla Manital anche dopo le date della sottoscrizione e registrazione degli atti di cessione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva se dovuti come per legge. Così deciso in data 17.09.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6