CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2079/2024 e 2100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 2079 e 2100 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Alessio Veggiari
- ricorrente in riassunzione -
E
(già Controparte_1 Controparte_1
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
che era dipendente a contratto del Consolato Generale d'Italia in Casablanca sin dal 16 settembre 1999, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
che, in particolare, era stato stipulato un primo contratto di lavoro a tempo determinato il 5 luglio 1999, e in vigore fino al 31 dicembre 2001, regolato dalla legge italiana e dal DPR 18/67 Titolo VI;
che il 27 aprile 2001 era stato stipulato un secondo contratto a tempo indeterminato sottoposto a legge locale, con esplicito riferimento e in conformità al DPR 18/67 Titolo VI e successive modificazioni e con espresso rinvio al D. Lgs 103 del 7.4.2000, che, al comma 1 dell'art. 2 prevedeva: “i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2
(personale "in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana"), continueranno ad applicarsi finché gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso";
che tale disposizione normativa era stata violata, in quanto le era stata imposta la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato ma sottoposto a legge locale;
che il 2 luglio 2022 era stato stipulato un terzo contratto a tempo indeterminato, ancora in vigore, che richiamava, anch'esso, il DPR 18/67, come modificato dal DLgs. 103 del 2000 e dal CCNL comparti Ministeri,
sottoscritto in data 22/10/97;
che tale ultimo contratto, regolato dalla legge italiana, era stato firmato a seguito dell'opzione prevista dall'art 3 l. 442 del 21/12/2001;
che, con riferimento al TFR, il primo contratto del 1999 prevedeva il riconoscimento di un'indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato;
che il secondo contratto prevedeva la corresponsione del TFR così calcolato: 72 ore di salario per ogni anno di anzianità dal 6° al 10°;
96 ore di salario per ogni anno dall'11° al 15°;
120 ore di salario per ogni anno oltre il 15°;
che il terzo contratto (del 2002) non faceva alcuna menzione del TFR, rinviando esplicitamente alla contrattazione collettiva e al DPR 18/67 Titolo VI;
che, per effetto della mancata menzione del TFR, il non le riconosceva il diritto a tale emolumento;
CP_1
che, quanto al trattamento retributivo, con il primo e il secondo contratto le era stato riconosciuta una retribuzione annua di 12.150 dollari americani annui lordi, comprensiva della tredicesima mensilità, da corrispondersi in dodicesimi mensili;
che con il contratto del 2 luglio 2002 la retribuzione annua era stata aumentata a 13,973,00 dollari americani,
comprensiva della tredicesima mensilità;
che tutti i contratti richiamavano l'art. 157 del D.P.R. n. 18 del 1967 per la quantificazione della retribuzione;
che pur svolgendo le tesse mansioni di a costei era stata attribuita una retribuzione Persona_1
superiore a quella da lei percepita di oltre il triplo;
che erano illegittimi i contratti nella parte in cui era stata esclusa la corresponsione del TFR e operata una discriminazione retributiva tra contrattisti con stesse mansioni.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di accantonare e riconoscere il TFR alla sig.ra Controparte_1 [...]
nella misura di legge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., o nella diversa misura accertata in corso di causa o Pt_1
ritenuta di giustizia, dalla costituzione del rapporto di lavoro o dalla diversa data accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
conseguentemente condannarsi il in persona del pro Controparte_1 Controparte_2
tempore, ad accantonare il TFR nella misura di legge come previsto dall'art. 2120 c.c. o nella diversa misura accertata in corso di causa o ritenuta cli giustizia;
condannarsi il in persona del pro tempore, per i motivi CP_1 Controparte_1 CP_2 CP_1
e le causali sopra esposte a pagare alla sig.ra a somma di euro 350.352 o quella maggiore o Parte_2
minor somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099
c.c. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.;
condannarsi il in persona del pro tempore, alla Controparte_1 Controparte_2
regolarizzazione assicurativo previdenziale sulle somme che saranno riconosciute a favore della sig.ra
. Parte_1
Con sentenza n. 5306/2014 il Tribunale rigettava la domanda.
3. Con sentenza n. 493572017 la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla sul rilievo che: Pt_1
il TFR non era dovuto, poiché l'ultimo contratto era conforme al disposto dell'art. 166 D.P.R. n. 18/1967,
come modificato dal D. Lgs. n. 103/2000 che sanciva l'inapplicabilità al personale a contratto della disciplina in materia di cui al CCNL di comparto e non essendo applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma
7, D.Lgs. n. 103/2000 stante l'effetto novativo conseguente alla stipula del nuovo contratto di lavoro;
che era insussistente il diritto ad una retribuzione superiore né sotto il profilo della parità di trattamento economico con la contrattista né sotto il profilo dell'inadeguatezza ex art. 36 Cost. non avendo la Per_1
allegato e provato l'insufficienza della retribuzione. Pt_1
La lavoratrice ricorreva per Cassazione.
4. Con ordinanza n. 13242/2024 accoglieva il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
il D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto, in tutte le versioni dell'art. 45 succedutesi nel tempo, che "le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del per i Controparte_1 servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dalle altre pertinenti normative di settore del;
Controparte_1
che il D.Lgs. n. 103/2000 ha riscritto, fra gli altri, anche l'art. 166 del D.P.R. n. 18/1967 ed ha eliminato l'ultimo comma che disciplinava l'indennità legata all'anzianità di servizio, sicché, a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina, non si rinviene nel D.P.R. alcuna disposizione che preveda per i dipendenti a contratto un istituto analogo al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. o all'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle amministrazioni statali dal D.P.R. n. 1032/1973;
per i dipendenti assunti a contratto nella vigenza della nuova normativa il trattamento di fine rapporto è
dovuto solo se previsto dalla legislazione locale del Paese di accreditamento, trattandosi di un istituto che non è stato ricompreso fra le tutele minime inderogabili che il D.P.R. n. 18/1967, come riformulato, ha inteso in ogni caso assicurare;
quanto ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il legislatore delegato ha dettato all'art. 2 una complessa disciplina transitoria con la quale è stata innanzitutto prevista, al comma 2,
l'ultrattività delle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva, di cui si dirà in prosieguo, per i contratti in precedenza disciplinati dalla legge italiana, fatta salva una diversa opzione espressa dal dipendente interessato, al quale è stato consentito (comma 4) di chiedere l'immediata applicazione delle disposizioni dettate dal d.P.R. n. 18/1967 come riformulato, con conseguentemente assoggettamento del rapporto alla legge locale, ferme le tutele minime assicurate dal decreto;
l'interpretazione data all'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 103/2000 dal fatta propria Controparte_1
dalla Corte territoriale, non è condivisibile, perché la conservazione della sola indennità di fine rapporto maturata sino alla data di entrata in vigore della nuova normativa non è coerente con il tenore letterale della disposizione, che non pone limiti temporali al diritto né prevede la liquidazione, in occasione della stipula del nuovo contratto, di quanto già maturato a detto titolo;
la tesi del , inoltre, contrasta con la possibilità concessa ai dipendenti già assoggettati alla legge CP_1
italiana di sottrarre il rapporto all'immediata applicazione della disciplina dettata dal D.P.R. n. 18/1967, come riformulato, posto che solo quest'ultima potrebbe giustificare la perdita per il futuro dell'indennità
originariamente prevista dal 6° comma dell'art. 166, abrogato in occasione della modifica legislativa.
Analoghe considerazioni vanno espresse sulla non compatibilità dell'esegesi fatta propria dalla Corte
territoriale con la facoltà di opzione disciplinata dai commi 5 e 6 dell'art. 2 perché anche per il personale in precedenza assoggettato alla legge locale la scelta per l'applicazione della legge italiana, conferisce ultrattività alla disciplina previgente, destinata ancora ad operare, sia pure ad esaurimento;
il comma 7 detta significativamente una disciplina transitoria specifica per la sola indennità di fine rapporto del tutto svincolata dall'esercizio delle opzioni, ed anche dalle diversità di regime fra i contratti, perché si riferisce in via generale a tutti "gli impiegati in servizio" e garantisce la conservazione del diritto all'indennità
nella misura prevista nei contratti di impiego;
che l'incipit della norma ("è fatto salvo"), inoltre, circoscrive l'applicazione della disposizione transitoria a coloro ai quali l'indennità di fine rapporto sarebbe stata riconosciuta, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto stesso, o per effetto della disciplina vigente al momento della stipula del contratto (contratti sottoposti alla legge italiana) o in ragione della possibilità
concessa al MAE di estendere ai rapporti assoggettati alla legge locale gli istituti previsti dalla legge italiana nell'ipotesi prevista dall'art. 154, comma 3, del D.P.R. n. 18/1967;
in altri termini il legislatore, dopo avere consapevolmente escluso per i nuovi assunti il diritto all'indennità di anzianità, se non prevista dalla legge locale, ha inteso salvaguardare la posizione di coloro che di quella indennità avrebbero goduto se la disciplina fosse rimasta immutata, ed a tal fine ha dettato una specifica disposizione transitoria, il cui tenore letterale non consente un'applicazione limitata alla sola anzianità sino a quel momento maturata;
che in tal senso, quindi, deve essere precisato il principio di diritto già affermato da questa Corte con le ordinanze nn. 30239/2017, 13625/2020 e 987/2020, perché l'infrazionabilità
dell'anzianità (qui ribadita per le ragioni indicate nelle citate pronunce che si richiamano ex art. 118 disp. att.
cod. proc. civ.) e la conservazione del diritto a percepire, al momento della cessazione del servizio o della risoluzione del contratto, l'indennità di fine rapporto operano in relazione, non al trattamento di cui all'art. 2120 cod. civ., disposizione questa non applicabile ai contratti dei quali qui si discute, bensì all'indennità
prevista dall'originario comma 6 dell'art. 166 D.P.R. n. 18/1967 ed a quella riconosciuta nei contratti individuali ai sensi del combinato disposto dell'art. 154, comma 3, e del citato art. 166, comma 6, del richiamato D.P.R..
5. La S.C. ha, quindi, affermato i seguenti principi di diritto:
a) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000, che ha riformulato l'art. 166 del D.P.R. n. 18/1967,
abrogando il comma 6 relativo all'indennità di cessazione o di risoluzione del rapporto, il trattamento di fine rapporto per i nuovi assunti ex art. 152 e seguenti del richiamato D.P.R. deve essere corrisposto solo se previsto dalla legge locale dello Stato di accreditamento, in assenza della quale non può essere invocata l'applicazione dell'art. 2120 cod. civ.; b) per gli impiegati a contratto, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000 con contratto a tempo indeterminato assoggettato alla legge locale, che abbiano esercitato l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 103/2000, il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità di anzianità è
conservato, in base all'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 103/2000, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto individuale in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa;
c) per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000 assoggettato alla legge italiana è conservato il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità prevista dall'art. 166, comma 6, del D.P.R. n. 18/1987 nel testo antecedente alla riformulazione della norma operata dal richiamato decreto legislativo";
che ai fini della definizione dell'ulteriore questione dell'applicabilità o meno della disposizione transitoria,
interpretata nei termini sopra indicati, anche nell'ipotesi in cui la ricorrente non rientri tra coloro che originariamente non erano ricompresi nella platea dei destinatari dell'art. 2 del D.Lgs. n. 103/2000, perché
alla data di entrata in vigore della nuova normativa erano in servizio sulla base di contratti non a tempo indeterminato, bensì di prima assunzione, ossia a tempo determinato ai sensi dell'art. 162, comma 1, del
D.P.R. n. 18/1987 secondo cui "Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione." si osserva quanto segue;
che l'art. 3 della L. n. 442/2001, abrogato dall'art. 62, comma 1, del D.L. n. 5/2012, ha esteso anche al personale, in servizio alla data del 13 maggio 2000 con contratto regolato dalla legge italiana, la facoltà di optare per un contratto a tempo indeterminato sottratto alla nuova disciplina (legge locale e D.P.R. n. 18/1967 come riformulato), ma la disposizione non ha richiamato nella sua interezza l'art. 2 del D.Lgs. n. 103/2000, limitandosi a prevedere l'opzione dalla quale la categoria in precedenza era stata esclusa;
che ritiene il Collegio che l'interpretazione della normativa debba essere orientata al rispetto della disciplina eurounitaria ed in particolare della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione, quanto alle condizioni di impiego,
fra assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato;
che ai primi, pertanto, il diritto a conservare il trattamento di fine rapporto va riconosciuto negli stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato,
posto che, diversamente interpretata, la norma finirebbe per riservare un trattamento deteriore agli assunti a termine, non giustificato da ragioni oggettive, bensì solo dalla natura temporanea del rapporto;
che la conservazione dell'indennità di anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del D.P.R. n.
18/1967 va garantita, pertanto, anche ai titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana,
il cui rapporto, divenuto a tempo indeterminato a seguito di rinnovo ex art. 162, comma 2, sia ricompreso fra quelli per i quali, ad esaurimento, continua a trovare applicazione la disciplina previgente;
che il ricorso va dunque accolto, nei limiti di cui in motivazione, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che, previo espletamento degli accertamenti sopra indicati procederà ad un nuovo esame della posizione della ricorrente, anche con riguardo alla domanda relativa al diritto ad una retribuzione determinata in base al principio di parità di trattamento, nuovo esame da condurre alla luce dei principi di diritto enunciati, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
6. Con distinti, analoghi, ricorsi del 24 e 25 luglio 2024 la riassumeva il giudizio dinanzi a questa Pt_1
Corte, designata, in diversa composizione, giudice del rinvio. Resisteva in entrambi i giudizi il . CP_1
Le cause venivano riunite.
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione del secondo la quale il difensore della non CP_1 Pt_1
sarebbe munito di valido mandato, poiché è agli atti la procura rilasciata dalla parte in favore dell'avv. Alessio
Veggiari.
Ciò precisato e preso atto, riguardo al TFR, dei principi affermati dalla sentenza rescindente, va riconosciuto il diritto della ancorché non ricompresa nella platea dei destinatari dell'art. 2 del D. Lgs. n. 103/2000, Pt_1
perché alla data di entrata in vigore di detta nuova normativa era in servizio sulla base di contratto non a tempo indeterminato, bensì di prima assunzione) alla conservazione del trattamento di fine rapporto negli stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato.
8. La S.C. ha anche affermato che va riesaminata la domanda relativa al diritto ad una retribuzione determinata in base al principio di parità di trattamento, “alla luce dei principi di diritto enunciati” ma non si ravvisano in tali principi (che concernono la non consentita discriminazione tra lavoratori a tempo determinati e lavoratori a tempo indeterminato) ragioni che consentano di affermare che la abbia Pt_1
diritto alla medesima retribuzione della Per_1
Le ragioni addotte dalla sentenza di secondo grado (come ben evidenziato dal Tribunale con statuizione non oggetto di censura) la posizione della signora è del tutto differente, in quanto titolare di un Persona_1
contratto di lavoro con decorrenza 25.8.1986, precedente la legge n. 662 del 1996 (che aveva abrogato l'art. 162 del dpr n. 18/67), circostanza che le aveva consentito di far salvo il trattamento già conseguito (il quale era ancorato a determinate percentuali - 68% e 95% - dell'indennità di servizio estero che nella stessa sede percepiva il personale di ruolo), laddove a seguito della riforma del D. L.vo n. 103 del 2000 il trattamento economico del personale a contratto è regolamentato dall'art. 157 del dpr n. 18/67, che fa riferimento al costo della vita, alle condizioni di mercato e, principalmente, alle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri paesi. Ogni raffronto in termini di omogeneità con la retribuzione percepita da quest'ultima è, quindi, priva di rilievo, in considerazione della differente situazione delle dipendenti, conseguente al diverso momento di instaurazione del rapporto di lavoro”).
In realtà la sembra invocare una sorta di inammissibile galleggiamento, volendo beneficiare di un Pt_1
trattamento superiore dei cui la gode (sostanzialmente come assegno ad personam) per una Per_1
precedente normativa che faceva salvo il diritto al trattamento già conseguito.
9. In conclusione, va dichiarato l'obbligo del in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, di accantonare e riconoscere il TFR alla sig.ra nella misura di legge.
[...] Parte_1
Considerato l'esito complessivo del giudizio (solo parzialmente favorevole alla ricorrente), le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
13242/2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 24 luglio 2024 da nei confronti del Parte_1
(già , così Controparte_1 Controparte_1
provvede:
dichiara tenuto il ad accantonare e riconoscere il TFR a negli Controparte_1 Parte_1
stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato;
rigetta ogni altra domanda avanzata dalla Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
48 ore di salario per ognuno dei primi 5 anni di anzianità;