TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9665 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26310 R.G. 2024 promossa da:
con il patrocinio dell' Avv. CARLO de Parte_1
MARCHIS GOMEZ e dall' avv. SILVIA CONTI , elettivamente domiciliata indirizzo in telematico;
contro rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G.26310/2024, Parte_1
conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere erogata da parte del competente Fondo di Garanzia istituito ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 la somma a lei spettante a titolo di TFR, nella misura di € 4.177,02 e, per l'effetto condannare l' alla Controparte_2 CP_1 corresponsione di tale somma in favore della ricorrente o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché la maggiorazione prevista dell'art. 4, comma 1- bis, del D.M. 55/2015 in ragione dei richiami ipertestuali da distrarsi. Esponeva la ricorrente di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore dell' Controparte_3
dal 1 maggio 2015 al 9 gennaio 2020 con mansioni di assistente di
[...] base con inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali;
che il rapporto di lavoro della ricorrente cessava stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento dell;
che alla data di cessazione del rapporto Controparte_3 di lavoro la ricorrente era rimasta creditrice della somma di € 6.629,13 di cui € 4.177,02 a titolo di TFR;
che l' , in particolare, era Controparte_3 stato un ente operante nel settore dell'assistenza socio – assistenziale e socio – sanitaria, che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 9 gennaio 2020; che la ricorrente aveva , quindi, presentato in data 22 luglio 2020 istanza di ammissione al passivo del fallimento (doc 01) e all'udienza del 16 giugno 2022 il credito della Sig.ra veniva ammesso dal Giudice delegato con la seguente Pt_1 motivazione: “Il Giudice delegato, ritenuto di condividere la motivata proposta del Curatore, ammette al passivo il credito di € 6.430,43 (calcolato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali) in privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 c.c., di cui € 4.177,02 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da conteggiare al momento del riparto“ ; che lo stato passivo del fallimento veniva dichiarato definitivamente esecutivo da parte del Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2023 ; che il curatore del fallimento comunicava al lavoratore ed agli atri dipendenti della società che: “(…) tutti i crediti, retributivi e risarcitori, maturati dai lavoratori in costanza di fallimento in esercizio provvisorio (9 gennaio 2020) fino alla data del perfezionamento della cessione dei rami d'azienda, ivi compresi quelli per retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, indennità varie e TFR, non verranno trasferiti e saranno mantenuti in capo al fallimento” dando atto, pertanto, della mancanza di un accordo sindacale derogatorio delle previsioni dell'art 47 della Legge 428/1990 ; che la ricorrente, pertanto, presentava in data 1 maggio 2023 domanda di intervento al Fondo di Garanzia dell che in data 18 luglio 2023 la ricorrente CP_1 riceveva da parte dell'ente convenuto comunicazione di rigetto della liquidazione del TFR da parte del fondo di garanzia con la seguente motivazione: “Il rapporto di lavoro risulta trasferito alla soc. cf ( P.IVA_1 Controparte_4 sociale a.r.l.) La garanzia del fondo non può più operare”.; che aveva presentato ricorso amministrativo avverso il diniego dell' . CP_1
Tanto premesso in fatto , in punto di diritto eccepiva la violazione dell' art.2 della legge n. 297/2, della Direttiva 2008/94Ce e dell' art. 47, comma 5° della legge n. 428 del 29 dicembre 1990.
Ampiamente argomentando sul punto, parte ricorrente insisteva nell' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza del presupposto della CP_1 cessazione del rapporto di lavoro intercorso con l' . Controparte_3
Precisava al riguardo che alla data della dichiarazione di fallimento , faceva seguito l'esercizio provvisorio dell'impresa disposto dalla sentenza n. 6/2020 e il trasferimento del rapporto di lavoro in questione in data 23/07/2020 della Signora per affitto del ramo di azienda, dalla a che, pertanto, la Pt_1 CP_3 CP_4
Lavoratrice, veniva definitivamente trasferita per cessione di ramo d'azienda a Luglio 2020 dalla alla Cooperativa Sociale Zingari 59 arl c.f. Controparte_5
; che vi era stato dunque il trasferimento del rapporto di lavoro in P.IVA_1 questione alla in data 23.7.2020 per effetto del Controparte_6 contratto di cessione di rami d'azienda; che in virtù del contratto di cessione di rami d'azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con la nuova società, subentrata anche nell'obbligazione di corrispondere il TFR maturato presso l' dichiarata fallita;
che la ricorrente risultava quale Controparte_3 dipendente dall' fino al 9.01.2020; e dal 23.07.2020, senza Controparte_3 alcuna soluzione di continuità, dalla che stante la Controparte_6 continuazione dell'attività disposta dal Tribunale non operava la deroga ex art 47, comma 5 della Legge n. 428 del 1990 e l'obbligo di pagamento del TFR dovuto dall'Azienda cedente doveva ritenersi assunto dal cessionario ai sensi dell'art 2112 c.c.
Ampiamente argomentando in punto di diritto, l' insisteva nel rigetto del CP_1 ricorso con il favore delle spese.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte già richiamate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 747/2025 est Dott.ssa A. Casoli relativa a fattispecie analoga e qui richiamata ai sensi dell' art. 118 Disp Att. C.p.c.) : “La contestazione, sia in sede amministrativa che giudiziale, della domanda attorea prende le mosse dal rilievo - senz'altro corretto - secondo cui il rapporto di lavoro nell'ambito del quale il credito per TFR è maturato non è affatto cessato a seguito del fallimento, essendo proseguito con la cooperativa cessionaria 59. Ne conseguirebbe il difetto del presupposto fattuale CP_4 previsto dall'art. 2 della l. n. 297/1982 rappresentato appunto dalla cessazione del rapporto di lavoro. A sostegno di tale prospettazione l richiama il recente CP_1 orientamento della S.C. di Cassazione che, superando il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza più risalente (cfr. Cass. 4.12.2015, n. 24730), afferma che in caso di ammissione del credito per TFR maturato alle dipendenze della cedente dichiarata fallita residua comunque in capo all'Istituto il potere- dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia di legge e, quindi, per l'insorgere del distinto diritto di natura previdenziale, dovendo quindi rigettare la domanda di accesso ove non sia ancora intervenuta la cessazione del rapporto (cfr. Cass. sez. lav., 28/11/2018, n.30804, ove si è affermato il principio di diritto secondo cui “la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poichè il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l che è estraneo CP_1 alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.”; nello stesso senso v. Cass. sentenza n. 30804/2018). Sennonché, la fattispecie in esame presenta un rilevante profilo differenziale rappresentato dalla circostanza che sulla base dell'accordo intervenuto nell'aprile 2020 era stato pattuito che gli accantonamenti delle quote di T.F.R. dei lavoratori ceduti, maturati fino all'affitto del ramo di azienda, non fossero ceduti all'affittuaria, la quale non subentrava in alcuna posizione debitoria dei lavoratori, rimanendo detti accantonamenti a carico del fallimento. Ed invero trattasi di circostanza nient'affatto scrutinata dalla S.C. di Cassazione nei precedenti invocati dalla difesa dell' (ed anzi nella già citata sentenza n. CP_1
30804/2018, la S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha demandato al giudice del rinvio proprio la valutazione degli obblighi assunti dalla società cessionaria nei riguardi dei lavoratori in forza al momento della acquisizione dell'azienda). Più in particolare, nella comunicazione ex art. 47 l. n. 428/1990 (doc. n. 10 ric.), il fallimento della originaria datrice di lavoro della ricorrente comunicava alle associazioni sindacali, all'affittuaria di un ramo di azienda (coop. SI) e all'aggiudicataria della cessione ( l'esaurimento della CP_7 procedura competitiva per la cessione dei rami di azienda, informando i destinatari che “La cessione comporterà il trasferimento dei lavoratori indicati negli allegati elenchi, dislocati presso i rami alienati;
il trasferimento dei relativi rapporti di lavoro avverrà senza soluzione di continuità. Tutti i crediti, retributivi o risarcitori, maturati dai lavoratori in costanza di fallimento in esercizio provvisorio, dal 9.1.2020 sino alla data del perfezionamento della cessione dei rami di azienda, ivi compresi quelli per ratei di mensilità aggiuntive, ferie, indennità varie e TFR, non verranno trasferiti e rimarranno a carico del fallimento…… …Nello stesso senso, il contratto di cessione del 22.7.2020, ( cfr all 3 alla comparsa all'art. 2 dà CP_1 atto che in data 20.7.2020 sono state già espletate le consultazioni sindacali previste dalla normativa in materia e prevede che tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del contratto continueranno con la cessionaria con conservazione di tutti i diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c.. E tuttavia, l'ampiezza del richiamo all'applicazione dell'art. 2112 cc. viene subito dopo ridimensionata, nel medesimo art. 2, stabilendosi che: “Non sono compresi nei perimetri aziendali oggetto di cessione i crediti e i debiti dell "in bonis", come pure Controparte_3 sono esclusi dalla cessione e resteranno di spettanza della Procedura tutti i crediti e i debiti relativi alla gestione dei rami aziendali maturati in pendenza di esercizio provvisorio dal 9 (nove) gennaio 2020 venti) sino alla data odierna per i rami aziendali "disabilità" e "assistenza domiciliare", e per il ramo aziendale "accoglienza in generale" sino al 27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi), data di efficacia del citato contratto di affitto con la affittuaria Coop. SI. Per quanto concerne le spettanze del personale dipendente, il Fallimento si farà carico delle pretese maturate in costanza di esercizio provvisorio, ossia a far data dal 9 (nove) gennaio 2020 (duemilaventi) fino alla data odierna per i rami aziendali "disabilità" e "assistenza domiciliare", e per il ramo aziendale "accoglienza in generale" sino al 27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi), data di efficacia del citato contratto di affitto di ramo aziendale con la affittuaria SI. Qualunque spettanza CP_4 pregressa deve essere accertata in sede di verifica dello stato passivo e regolata secondo le norme del concorso;
per il ramo aziendale "accoglienza in generale" la SI continua a rispondere in via esclusiva di tutte le obbligazioni sorte in CP_4 pendenza del periodo di affitto, dal 27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi) sino alla definitiva cessazione”. Da quanto riportato nello stesso atto notarile risulta quindi evidente che anche in occasione della cessione del ramo di azienda dal fallimento alla è stata concordata, previo esperimento delle CP_3 CP_4 relative procedure di consultazione sindacale, una parziale deroga all'applicabilità dell'art. 2112 c.c., richiamato senz'altro in relazione al diritto del lavoratore, comunque garantito, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario ma derogato quanto alla cessione dei debiti vantati dal lavoratore per il periodo pregresso alla cessione. Si prevede infatti, non solo che i debiti maturati durante l'esercizio provvisorio (dal 9.1.2020 alla cessione o al 27 aprile 2020, per il ramo affittato) sarebbero gravati esclusivamente sul fallimento e che quelli maturati durante l'affitto di azienda alla SI (dal 27 aprile 2020 al 23.7.2020) sarebbero gravati esclusivamente sulla stessa, ma anche che nel “perimetro aziendale” non fossero compresi i debiti e i crediti della associazione “in bonis”, vale a dire CP_3 quelli anteriori alla dichiarazione di fallimento, da accertarsi e liquidarsi nell'ambito della procedura fallimentare, secondo le regole del concorso. Dall'esame di tali previsioni appare chiara la volontà delle parti sociali di escludere l'applicazione della garanzia di cui all'art. 2112 c.c. nella parte in cui prevede l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze del cedente, malgrado la pacifica continuazione del rapporto di lavoro mediante trasferimento al cessionario e ciò in riferimento non solo ai crediti maturati prima del fallimento, ma altresì in relazione a quelli maturati nel corso dell'esercizio provvisorio………………… Trova quindi senz'altro applicazione la disciplina di cui all'art. 47 legge 1990 n. 428 comma 4 bis, nella versione vigente sino all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 (inizialmente prevista per il 15.8.2020 e poi prorogata al 1.9.2021 con DL 23/2020, poi al 16.5.2022, con DL 118/2020, ed infine al 15.7.2022, con DL 36/2022), la quale prevedeva, per quanto rileva, che “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” .Il comma 5 applicabile ratione temporis prevedeva poi che “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante”. Secondo l'insegnamento della S.C. di Cassazione, con tale disciplina il legislatore ha previsto un'ampia possibilità per l'impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod. civ. ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto la derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie (Cass. 4 novembre 2014, n. 23473; Cass. 22 settembre 2011, n. 19282; Cass. 5 marzo 2008, n. 5929)………….. Ed invero, come già condivisibilmente affermato in altro precedente giurisprudenziale, non avrebbe alcun senso precludere al lavoratore trasferito la tutela di crediti particolarmente “sensibili”, quali il TFR e le ultime tre mensilità, in attesa di un evento futuro (la cessazione del rapporto con il cessionario) destinato a non incidere in alcun modo sul credito in esame, per essere quest'ultimo esonerato dal pagamento (cfr. Tribunale di Viterbo nella sentenza n. 460/2018). In tal senso si è espressa anche la Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma favorevole al lavoratore in fattispecie analoga alla presente, proprio evidenziando la circostanza che l'accordo sindacale ed il contratto di cessione avessero escluso il subentro del cessionario nelle posizioni debitorie relative ai lavoratori maturate prima della cessione, non essendo quindi ravvisabile una responsabilità solidale della cessionaria. (cfr. Corte di Appello di Roma, sez. lav., 12/07/2019, n.2074)”
Sulla base di tali ragioni, il ricorso va accolto;
pertanto , accerta e dichiara il diritto della ricorrente nei confronti dell' alla corresponsione del TFR nella CP_1 misura di € 4.177,02 , oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni diversa domanda disattesa , così provvede : accerta e dichiara il diritto della ricorrente nei confronti dell' alla CP_1 corresponsione del TFR nella misura di € 4.177,02 , oltre accessori come per legge;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2550,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma ,2.10.2025 LA GIUDICE Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26310 R.G. 2024 promossa da:
con il patrocinio dell' Avv. CARLO de Parte_1
MARCHIS GOMEZ e dall' avv. SILVIA CONTI , elettivamente domiciliata indirizzo in telematico;
contro rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G.26310/2024, Parte_1
conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito di
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere erogata da parte del competente Fondo di Garanzia istituito ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 la somma a lei spettante a titolo di TFR, nella misura di € 4.177,02 e, per l'effetto condannare l' alla Controparte_2 CP_1 corresponsione di tale somma in favore della ricorrente o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché la maggiorazione prevista dell'art. 4, comma 1- bis, del D.M. 55/2015 in ragione dei richiami ipertestuali da distrarsi. Esponeva la ricorrente di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore dell' Controparte_3
dal 1 maggio 2015 al 9 gennaio 2020 con mansioni di assistente di
[...] base con inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali;
che il rapporto di lavoro della ricorrente cessava stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento dell;
che alla data di cessazione del rapporto Controparte_3 di lavoro la ricorrente era rimasta creditrice della somma di € 6.629,13 di cui € 4.177,02 a titolo di TFR;
che l' , in particolare, era Controparte_3 stato un ente operante nel settore dell'assistenza socio – assistenziale e socio – sanitaria, che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 9 gennaio 2020; che la ricorrente aveva , quindi, presentato in data 22 luglio 2020 istanza di ammissione al passivo del fallimento (doc 01) e all'udienza del 16 giugno 2022 il credito della Sig.ra veniva ammesso dal Giudice delegato con la seguente Pt_1 motivazione: “Il Giudice delegato, ritenuto di condividere la motivata proposta del Curatore, ammette al passivo il credito di € 6.430,43 (calcolato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle trattenute previdenziali) in privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 c.c., di cui € 4.177,02 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da conteggiare al momento del riparto“ ; che lo stato passivo del fallimento veniva dichiarato definitivamente esecutivo da parte del Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2023 ; che il curatore del fallimento comunicava al lavoratore ed agli atri dipendenti della società che: “(…) tutti i crediti, retributivi e risarcitori, maturati dai lavoratori in costanza di fallimento in esercizio provvisorio (9 gennaio 2020) fino alla data del perfezionamento della cessione dei rami d'azienda, ivi compresi quelli per retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, indennità varie e TFR, non verranno trasferiti e saranno mantenuti in capo al fallimento” dando atto, pertanto, della mancanza di un accordo sindacale derogatorio delle previsioni dell'art 47 della Legge 428/1990 ; che la ricorrente, pertanto, presentava in data 1 maggio 2023 domanda di intervento al Fondo di Garanzia dell che in data 18 luglio 2023 la ricorrente CP_1 riceveva da parte dell'ente convenuto comunicazione di rigetto della liquidazione del TFR da parte del fondo di garanzia con la seguente motivazione: “Il rapporto di lavoro risulta trasferito alla soc. cf ( P.IVA_1 Controparte_4 sociale a.r.l.) La garanzia del fondo non può più operare”.; che aveva presentato ricorso amministrativo avverso il diniego dell' . CP_1
Tanto premesso in fatto , in punto di diritto eccepiva la violazione dell' art.2 della legge n. 297/2, della Direttiva 2008/94Ce e dell' art. 47, comma 5° della legge n. 428 del 29 dicembre 1990.
Ampiamente argomentando sul punto, parte ricorrente insisteva nell' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l' eccependo la carenza del presupposto della CP_1 cessazione del rapporto di lavoro intercorso con l' . Controparte_3
Precisava al riguardo che alla data della dichiarazione di fallimento , faceva seguito l'esercizio provvisorio dell'impresa disposto dalla sentenza n. 6/2020 e il trasferimento del rapporto di lavoro in questione in data 23/07/2020 della Signora per affitto del ramo di azienda, dalla a che, pertanto, la Pt_1 CP_3 CP_4
Lavoratrice, veniva definitivamente trasferita per cessione di ramo d'azienda a Luglio 2020 dalla alla Cooperativa Sociale Zingari 59 arl c.f. Controparte_5
; che vi era stato dunque il trasferimento del rapporto di lavoro in P.IVA_1 questione alla in data 23.7.2020 per effetto del Controparte_6 contratto di cessione di rami d'azienda; che in virtù del contratto di cessione di rami d'azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con la nuova società, subentrata anche nell'obbligazione di corrispondere il TFR maturato presso l' dichiarata fallita;
che la ricorrente risultava quale Controparte_3 dipendente dall' fino al 9.01.2020; e dal 23.07.2020, senza Controparte_3 alcuna soluzione di continuità, dalla che stante la Controparte_6 continuazione dell'attività disposta dal Tribunale non operava la deroga ex art 47, comma 5 della Legge n. 428 del 1990 e l'obbligo di pagamento del TFR dovuto dall'Azienda cedente doveva ritenersi assunto dal cessionario ai sensi dell'art 2112 c.c.
Ampiamente argomentando in punto di diritto, l' insisteva nel rigetto del CP_1 ricorso con il favore delle spese.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte già richiamate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 747/2025 est Dott.ssa A. Casoli relativa a fattispecie analoga e qui richiamata ai sensi dell' art. 118 Disp Att. C.p.c.) : “La contestazione, sia in sede amministrativa che giudiziale, della domanda attorea prende le mosse dal rilievo - senz'altro corretto - secondo cui il rapporto di lavoro nell'ambito del quale il credito per TFR è maturato non è affatto cessato a seguito del fallimento, essendo proseguito con la cooperativa cessionaria 59. Ne conseguirebbe il difetto del presupposto fattuale CP_4 previsto dall'art. 2 della l. n. 297/1982 rappresentato appunto dalla cessazione del rapporto di lavoro. A sostegno di tale prospettazione l richiama il recente CP_1 orientamento della S.C. di Cassazione che, superando il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza più risalente (cfr. Cass. 4.12.2015, n. 24730), afferma che in caso di ammissione del credito per TFR maturato alle dipendenze della cedente dichiarata fallita residua comunque in capo all'Istituto il potere- dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia di legge e, quindi, per l'insorgere del distinto diritto di natura previdenziale, dovendo quindi rigettare la domanda di accesso ove non sia ancora intervenuta la cessazione del rapporto (cfr. Cass. sez. lav., 28/11/2018, n.30804, ove si è affermato il principio di diritto secondo cui “la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poichè il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l che è estraneo CP_1 alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2.”; nello stesso senso v. Cass. sentenza n. 30804/2018). Sennonché, la fattispecie in esame presenta un rilevante profilo differenziale rappresentato dalla circostanza che sulla base dell'accordo intervenuto nell'aprile 2020 era stato pattuito che gli accantonamenti delle quote di T.F.R. dei lavoratori ceduti, maturati fino all'affitto del ramo di azienda, non fossero ceduti all'affittuaria, la quale non subentrava in alcuna posizione debitoria dei lavoratori, rimanendo detti accantonamenti a carico del fallimento. Ed invero trattasi di circostanza nient'affatto scrutinata dalla S.C. di Cassazione nei precedenti invocati dalla difesa dell' (ed anzi nella già citata sentenza n. CP_1
30804/2018, la S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha demandato al giudice del rinvio proprio la valutazione degli obblighi assunti dalla società cessionaria nei riguardi dei lavoratori in forza al momento della acquisizione dell'azienda). Più in particolare, nella comunicazione ex art. 47 l. n. 428/1990 (doc. n. 10 ric.), il fallimento della originaria datrice di lavoro della ricorrente comunicava alle associazioni sindacali, all'affittuaria di un ramo di azienda (coop. SI) e all'aggiudicataria della cessione ( l'esaurimento della CP_7 procedura competitiva per la cessione dei rami di azienda, informando i destinatari che “La cessione comporterà il trasferimento dei lavoratori indicati negli allegati elenchi, dislocati presso i rami alienati;
il trasferimento dei relativi rapporti di lavoro avverrà senza soluzione di continuità. Tutti i crediti, retributivi o risarcitori, maturati dai lavoratori in costanza di fallimento in esercizio provvisorio, dal 9.1.2020 sino alla data del perfezionamento della cessione dei rami di azienda, ivi compresi quelli per ratei di mensilità aggiuntive, ferie, indennità varie e TFR, non verranno trasferiti e rimarranno a carico del fallimento…… …Nello stesso senso, il contratto di cessione del 22.7.2020, ( cfr all 3 alla comparsa all'art. 2 dà CP_1 atto che in data 20.7.2020 sono state già espletate le consultazioni sindacali previste dalla normativa in materia e prevede che tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del contratto continueranno con la cessionaria con conservazione di tutti i diritti ai sensi dell'art. 2112 c.c.. E tuttavia, l'ampiezza del richiamo all'applicazione dell'art. 2112 cc. viene subito dopo ridimensionata, nel medesimo art. 2, stabilendosi che: “Non sono compresi nei perimetri aziendali oggetto di cessione i crediti e i debiti dell "in bonis", come pure Controparte_3 sono esclusi dalla cessione e resteranno di spettanza della Procedura tutti i crediti e i debiti relativi alla gestione dei rami aziendali maturati in pendenza di esercizio provvisorio dal 9 (nove) gennaio 2020 venti) sino alla data odierna per i rami aziendali "disabilità" e "assistenza domiciliare", e per il ramo aziendale "accoglienza in generale" sino al 27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi), data di efficacia del citato contratto di affitto con la affittuaria Coop. SI. Per quanto concerne le spettanze del personale dipendente, il Fallimento si farà carico delle pretese maturate in costanza di esercizio provvisorio, ossia a far data dal 9 (nove) gennaio 2020 (duemilaventi) fino alla data odierna per i rami aziendali "disabilità" e "assistenza domiciliare", e per il ramo aziendale "accoglienza in generale" sino al 27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi), data di efficacia del citato contratto di affitto di ramo aziendale con la affittuaria SI. Qualunque spettanza CP_4 pregressa deve essere accertata in sede di verifica dello stato passivo e regolata secondo le norme del concorso;
per il ramo aziendale "accoglienza in generale" la SI continua a rispondere in via esclusiva di tutte le obbligazioni sorte in CP_4 pendenza del periodo di affitto, dal 27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi) sino alla definitiva cessazione”. Da quanto riportato nello stesso atto notarile risulta quindi evidente che anche in occasione della cessione del ramo di azienda dal fallimento alla è stata concordata, previo esperimento delle CP_3 CP_4 relative procedure di consultazione sindacale, una parziale deroga all'applicabilità dell'art. 2112 c.c., richiamato senz'altro in relazione al diritto del lavoratore, comunque garantito, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario ma derogato quanto alla cessione dei debiti vantati dal lavoratore per il periodo pregresso alla cessione. Si prevede infatti, non solo che i debiti maturati durante l'esercizio provvisorio (dal 9.1.2020 alla cessione o al 27 aprile 2020, per il ramo affittato) sarebbero gravati esclusivamente sul fallimento e che quelli maturati durante l'affitto di azienda alla SI (dal 27 aprile 2020 al 23.7.2020) sarebbero gravati esclusivamente sulla stessa, ma anche che nel “perimetro aziendale” non fossero compresi i debiti e i crediti della associazione “in bonis”, vale a dire CP_3 quelli anteriori alla dichiarazione di fallimento, da accertarsi e liquidarsi nell'ambito della procedura fallimentare, secondo le regole del concorso. Dall'esame di tali previsioni appare chiara la volontà delle parti sociali di escludere l'applicazione della garanzia di cui all'art. 2112 c.c. nella parte in cui prevede l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze del cedente, malgrado la pacifica continuazione del rapporto di lavoro mediante trasferimento al cessionario e ciò in riferimento non solo ai crediti maturati prima del fallimento, ma altresì in relazione a quelli maturati nel corso dell'esercizio provvisorio………………… Trova quindi senz'altro applicazione la disciplina di cui all'art. 47 legge 1990 n. 428 comma 4 bis, nella versione vigente sino all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 (inizialmente prevista per il 15.8.2020 e poi prorogata al 1.9.2021 con DL 23/2020, poi al 16.5.2022, con DL 118/2020, ed infine al 15.7.2022, con DL 36/2022), la quale prevedeva, per quanto rileva, che “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” .Il comma 5 applicabile ratione temporis prevedeva poi che “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante”. Secondo l'insegnamento della S.C. di Cassazione, con tale disciplina il legislatore ha previsto un'ampia possibilità per l'impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod. civ. ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto la derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie (Cass. 4 novembre 2014, n. 23473; Cass. 22 settembre 2011, n. 19282; Cass. 5 marzo 2008, n. 5929)………….. Ed invero, come già condivisibilmente affermato in altro precedente giurisprudenziale, non avrebbe alcun senso precludere al lavoratore trasferito la tutela di crediti particolarmente “sensibili”, quali il TFR e le ultime tre mensilità, in attesa di un evento futuro (la cessazione del rapporto con il cessionario) destinato a non incidere in alcun modo sul credito in esame, per essere quest'ultimo esonerato dal pagamento (cfr. Tribunale di Viterbo nella sentenza n. 460/2018). In tal senso si è espressa anche la Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma favorevole al lavoratore in fattispecie analoga alla presente, proprio evidenziando la circostanza che l'accordo sindacale ed il contratto di cessione avessero escluso il subentro del cessionario nelle posizioni debitorie relative ai lavoratori maturate prima della cessione, non essendo quindi ravvisabile una responsabilità solidale della cessionaria. (cfr. Corte di Appello di Roma, sez. lav., 12/07/2019, n.2074)”
Sulla base di tali ragioni, il ricorso va accolto;
pertanto , accerta e dichiara il diritto della ricorrente nei confronti dell' alla corresponsione del TFR nella CP_1 misura di € 4.177,02 , oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni diversa domanda disattesa , così provvede : accerta e dichiara il diritto della ricorrente nei confronti dell' alla CP_1 corresponsione del TFR nella misura di € 4.177,02 , oltre accessori come per legge;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2550,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma ,2.10.2025 LA GIUDICE Dott.ssa Alfonsina Bellini