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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 868 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gentile Andre, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 08.04.2024, parte ricorrente, proponeva ricorso avverso gli avvisi di pagamento prot. n. .2200.08/03/2024.0067295 e n. CP_1 CP_1
.2200.11/03/2024.0068695, relativi a “Esonero contributivo under 36 – Recupero somme CP_1
indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022” emessi, rispettivamente, in data 8 marzo 2024 e 11 marzo
2024. Eccependo l'insussistenza della pretesa per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà degli avvisi e per violazione del diritto di difesa;
la nullità, annullabilità e inesistenza degli avvisi stessi per difetto dei presupposti legittimanti la richiesta restitutoria;
l'erroneità dell'ammontare preteso, tenuto conto, della c.d. “Decontribuzione sud” ai sensi dei commi 161-168 L.n. 178/2020;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate stante la buona fede della società ricorrente che, prima di assumere il lavoratore, aveva svolto le più opportune verifiche;
chiedeva la declaratoria di nullità, illegittimità, inefficacia o comunque annullamento dei provvedimenti impugnati stante il diritto a fruire del beneficio contributivo c.d. “under 36”; ed in via subordinata la rideterminazione del debito, stante la spettanza del beneficio “Decontribuzione SUD” e della non dovutezza delle sanzioni civili;
con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria di costituzione, depositata in data CP_1
24.05.2024, la quale chiedeva che fosse dichiarata l'improponibilità, l'inammissibilità delle domande ed il rigetto del ricorso, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese.
All'udienza, del 06.12.2024, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di indeterminatezza e genericità dell'avviso di pagamento, essendo presente negli avvisi sia il riferimento normativo - pagina numero tre-, il paragrafo “Norme di Riferimento”, dove si legge “1. Art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)”- , che la motivazione del recupero, riportata nella tabella a pag. n. 1, ove, sotto la colonna “Motivazione recupero” è riportato il n. 2 dove si precisa che trattasi di perdita del beneficio perché “
2. Il lavoratore è stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa”.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La legge n. 178/2020, ha previsto un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (agevolazioni confermate, poi, anche per le assunzioni effettuate nel 2023 in forza dell'art. 1 comma 297 L.n. 197/22), di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Con circolare 57 del 22-06-2023 l' ha delineato le linee guida per la fruizione CP_1 dell'esonero; in particolare :
- datori di lavoro che possono accedere ai benefici ( sono riconosciuti, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del
Mezzogiorno (cfr. art. 1 comma 11 L.n. 178/20) , in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. );
- rapporti di lavoro incentivati (spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro).
Le agevolazioni contributive mirano a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore;
proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione ed al contempo di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, sia al lavoratore, che al datore di lavoro e con riferimento al primo, è necessario che risulti essere disoccupato;
stato di disoccupazione deve essere effettivo, come concordemente ritenuta da giurisprudenza maggioritaria.
L'esonero da parte dell'azienda ricorrente, per l'assunzione del dipendente CP_2
non poteva essere fruito, atteso che il lavoratore aveva avuto un precedente rapporto di
[...]
lavoro a tempo indeterminato, instaurato con altra azienda dal mese di dicembre 2003 al mese di gennaio 2008. Neppure viene in rilievo, al fine di ravvisare la base normativa del principio, della tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente, la certificazione rilasciata dal Centro per l' impiego , quale prova, di per sé, dello stato di disoccupazione del lavoratore, in quanto valida fonte di affidamento incolpevole per il datore di lavoro. Il mero affidamento, pur in presenza di una evidenza di insussistenza in fatto del presupposto oggettivo richiesto dalla fattispecie agevolativa, appare dissonante rispetto alla ratio legis, di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente e non solo apparentemente, disoccupati.
Anche la richiesta di applicazione della “Decontribuzione sud” ai sensi dell'art. 1 commi 161-
168 L.n. 178/2020, con esonero contributivo al 30%, deve essere rigettata in quanto non preceduta da domanda, e pertanto improponibile.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
La mancanza dello stato di disoccupazione del lavoratore rende evidente l'insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi;
e ritenendosi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto, conseguentemente ne discende il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda del ricorrente, di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Reputa il giudicante che, nelle questioni trattate e nella qualità dei profili controversi, possano ravvisarsi ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• compensa le spese tra le parti
Catanzaro 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 868 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gentile Andre, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 08.04.2024, parte ricorrente, proponeva ricorso avverso gli avvisi di pagamento prot. n. .2200.08/03/2024.0067295 e n. CP_1 CP_1
.2200.11/03/2024.0068695, relativi a “Esonero contributivo under 36 – Recupero somme CP_1
indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022” emessi, rispettivamente, in data 8 marzo 2024 e 11 marzo
2024. Eccependo l'insussistenza della pretesa per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà degli avvisi e per violazione del diritto di difesa;
la nullità, annullabilità e inesistenza degli avvisi stessi per difetto dei presupposti legittimanti la richiesta restitutoria;
l'erroneità dell'ammontare preteso, tenuto conto, della c.d. “Decontribuzione sud” ai sensi dei commi 161-168 L.n. 178/2020;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate stante la buona fede della società ricorrente che, prima di assumere il lavoratore, aveva svolto le più opportune verifiche;
chiedeva la declaratoria di nullità, illegittimità, inefficacia o comunque annullamento dei provvedimenti impugnati stante il diritto a fruire del beneficio contributivo c.d. “under 36”; ed in via subordinata la rideterminazione del debito, stante la spettanza del beneficio “Decontribuzione SUD” e della non dovutezza delle sanzioni civili;
con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria di costituzione, depositata in data CP_1
24.05.2024, la quale chiedeva che fosse dichiarata l'improponibilità, l'inammissibilità delle domande ed il rigetto del ricorso, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese.
All'udienza, del 06.12.2024, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di indeterminatezza e genericità dell'avviso di pagamento, essendo presente negli avvisi sia il riferimento normativo - pagina numero tre-, il paragrafo “Norme di Riferimento”, dove si legge “1. Art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021)”- , che la motivazione del recupero, riportata nella tabella a pag. n. 1, ove, sotto la colonna “Motivazione recupero” è riportato il n. 2 dove si precisa che trattasi di perdita del beneficio perché “
2. Il lavoratore è stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa”.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La legge n. 178/2020, ha previsto un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (agevolazioni confermate, poi, anche per le assunzioni effettuate nel 2023 in forza dell'art. 1 comma 297 L.n. 197/22), di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Con circolare 57 del 22-06-2023 l' ha delineato le linee guida per la fruizione CP_1 dell'esonero; in particolare :
- datori di lavoro che possono accedere ai benefici ( sono riconosciuti, per la durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del
Mezzogiorno (cfr. art. 1 comma 11 L.n. 178/20) , in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. );
- rapporti di lavoro incentivati (spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro).
Le agevolazioni contributive mirano a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore;
proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione ed al contempo di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, sia al lavoratore, che al datore di lavoro e con riferimento al primo, è necessario che risulti essere disoccupato;
stato di disoccupazione deve essere effettivo, come concordemente ritenuta da giurisprudenza maggioritaria.
L'esonero da parte dell'azienda ricorrente, per l'assunzione del dipendente CP_2
non poteva essere fruito, atteso che il lavoratore aveva avuto un precedente rapporto di
[...]
lavoro a tempo indeterminato, instaurato con altra azienda dal mese di dicembre 2003 al mese di gennaio 2008. Neppure viene in rilievo, al fine di ravvisare la base normativa del principio, della tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente, la certificazione rilasciata dal Centro per l' impiego , quale prova, di per sé, dello stato di disoccupazione del lavoratore, in quanto valida fonte di affidamento incolpevole per il datore di lavoro. Il mero affidamento, pur in presenza di una evidenza di insussistenza in fatto del presupposto oggettivo richiesto dalla fattispecie agevolativa, appare dissonante rispetto alla ratio legis, di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente e non solo apparentemente, disoccupati.
Anche la richiesta di applicazione della “Decontribuzione sud” ai sensi dell'art. 1 commi 161-
168 L.n. 178/2020, con esonero contributivo al 30%, deve essere rigettata in quanto non preceduta da domanda, e pertanto improponibile.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
La mancanza dello stato di disoccupazione del lavoratore rende evidente l'insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi;
e ritenendosi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto, conseguentemente ne discende il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda del ricorrente, di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Reputa il giudicante che, nelle questioni trattate e nella qualità dei profili controversi, possano ravvisarsi ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• compensa le spese tra le parti
Catanzaro 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro