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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/11/2024, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 21/11/2024 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 554 /2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIDOLFO MICHELE , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO;
- resistente –
Cod. Fisc. nata il [...] a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
TE ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Via Vincenzo Zito n°32 di Sant'AG TE presso e nello studio dell'Avv. Emma Musti, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- resistente-
OGGETTO: reversibilità della pensione in favore del figlio inabile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27/02/2024 , adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo: che aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. , nato a Persona_1
LO (TO) il 12.10.1964 e deceduto in data 02.07.2023 a Sant'AG TE (Me) ;
Che, successivamente, i coniugi e si separavano Persona_1 Parte_1
consensualmente con provvedimento di omologazione della separazione personale dei coniugi del
Tribunale di Patti e il signor si obbligava al versamento di un assegno di Persona_1
mantenimento pari ad euro 400.00 mensili, oltre aggiornamento indici ISTAT, in favore della signora
Parte_1 Che i signori e sottoscrivevano un accordo di Persona_1 Parte_1
convenzione di negoziazione assistita per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 21.01.2021 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sant'AG
TE (ME) Che la signora percepiva un assegno divorzile pari ad euro: 200,00 Parte_1
mensili, oltre aggiornamento indici ISTAT;
Che il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_1 CP_2
;
[...]
Che il sig. decedeva in Sant'AG TE (ME) il 02.07.2023, Persona_1
Che all'epoca del decesso il percepiva un reddito da lavoro dipendente, Persona_1
essendo impiegato presso la Ditta Artemide Srl Global Service e che al momento del suo decesso si trovava in stato di malattia, percependo l'indennità da parte dell' CP_1
Che essa ricorrente non aveva contratto nuove nozze.
Ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità sul trattamento spettante al coniuge divorziato, nella misura del 95% del
CP_ trattamento totale o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite. CP_ L' costituitosi, faceva presente di aver già costituito il trattamento di reversibilità in favore della coniuge superstite e di aver accantonato una quota mensile di euro 200,00 quale somma corrispondente all'assegno divorzile già percepito dall'ex coniuge rimettendosi per il Parte_1
resto alla decisione del Tribunale.
Resisteva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici, con Controparte_2
vittoria di spese e compensi.
Svolta l'istruttoria documentale, sul deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 9, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987,
n. 74, articolo 13, il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso di morte dell'ex coniuge, all'attribuzione della pensione di reversibilità' (a tenore del comma 2, della disposizione sopra richiamata) o di una quota di questa, secondo quanto dettato dal successivo comma 3, per l'ipotesi che esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, subordinatamente alla presenza della condizione, espressamente posta dalla norma, che l'istante sia "titolare" dell'assegno di cui alla citata L. n. 898 del 1970, articolo 5, come modificato dalla parimenti citata L. n. 74 del 1987, articolo 9. La Suprema Corte a SU con sent. 24/09/2018, n. 22434 ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare”.
Nello stesso senso da ultimo anche Cassazione civile sez. lav., 28/09/2020, n. 20477 secondo cui “il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento”.
Evidenzia inoltre la Corte che una diversa soluzione porterebbe all'esito irragionevole di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita, il che non può dirsi conforme nè alla lettera nè alla ratio dell'istituto (v. in tal senso già Cass. nn. 23300 del 2010 e 12546 del 2011).
Muovendo dall'interpretazione della normativa le Sezioni Unite hanno rinvenuto il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la "titolarità" dell'assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall'ex coniuge come contributo al suo mantenimento.
Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operatività in concreto di tale finalità è quello della attualità e dell'entità della contribuzione economica venuta a mancare. Ritiene il Tribunale che facendo corretta applicazione del suesposto principio giurisprudenziale, al fine di quantificare la quota di pensione di reversibilità di spettanza al coniuge divorziato, debba farsi riferimento privilegiato al parametro quantitativo relativo all'importo dell'assegno divorzile che il de cuius versava alla pari, da ultimo, ad euro 200,00 mensili. Pt_1
La concorde determinazione dell'importo di tale assegno, da parte degli ex coniugi, unitamente alla circostanza, affermata dalla e non contestata dalla secondo cui CP_2 Pt_1
anche prima delle seconde nozze vi fu un significativo periodo di convivenza more uxorio tra il de cuius e la nuova moglie, conducono ancor più a ritenere congruo che al coniuge divorziato venga assegnata una quota della pensione di reversibilità del defunto da quantificarsi Persona_1
in euro 200,00 mensili, restando di spettanza della coniuge superstite l'ulteriore somma mensile del trattamento di reversibilità.
Quanto alla decorrenza della prestazione, non vi è dubbio che la stessa vada collocata al primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge.
Difatti, al punto 2 della circolare n. 132.2001, è precisato che “La Corte di Cassazione CP_1
a Sezioni Unite con sentenza 159 del 12.01.1998 si è pronunciata sulla posizione giuridica del coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite, affermando il principio che “ove al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato
(a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto”. Alla stregua di tale principio la Corte ha precisato che “il coniuge divorziato ha diritto sin dall'inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato quantitativamente dall'omologo diritto spettante all'altro coniuge”.
Si legge poi nella suddetta circolare: “a seguito dei principi enunciati dalla Cassazione in alcuni giudizi di merito è stato affermato il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la propria quota di pensione ai superstiti dal mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge ancorché nel frattempo la pensione fosse stata pagata per intero al coniuge superstite… Le sedi dunque avranno cura, al momento della liquidazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, di accantonare cautelativamente un importo mensile pari a quello del predetto assegno divorzile in attesa della notifica della sentenza del Tribunale che dispone la ripartizione della pensione di reversibilità”.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto di a percepire, quale quota parte della Parte_1
pensione di reversibilità sul trattamento pensionistico spettante al coniuge divorziato e deceduto,
, da quantificarsi nella misura di euro 200,00 mensili a decorrere dal primo Persona_1 giorno del mese successivo al decesso del restando di pertinenza del coniuge superstite Per_1
la restante parte del trattamento pensionistico mensile. Controparte_2
Conseguentemente l' va condannato a liquidare ed erogare, in favore di CP_1 Parte_1
il trattamento pensionistico di reversibilità nella misura e con la decorrenza citate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate attesa la qualità delle parti e la natura della prestazione oggetto del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Patti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' e contro Parte_1 CP_1 CP_2
con ricorso depositato in Cancelleria il 27/02/2024 , così provvede:
[...]
1. Dichiara il diritto di a percepire, quale quota parte della pensione di Parte_1
reversibilità sul trattamento pensionistico spettante al coniuge divorziato e deceduto,
, da quantificarsi nella misura di euro 200,00 mensili a decorrere dal Persona_1
primo giorno del mese successivo al decesso del restando di pertinenza del Per_1
coniuge superstite la restante parte del trattamento pensionistico Controparte_2
mensile;
2. Condanna l' a liquidare ed erogare, in favore di il trattamento CP_1 Parte_1
pensionistico di reversibilità nella misura e con la decorrenza citate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, 21/11/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena