TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella all'udienza di discussione del 26.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6224/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Delia Orsillo e Dario Abbate ed Parte_1 ia Verdi n. 6
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Raffaele Controparte_1
De Luca Tamajo e dagli avv. Bruna Barreca e Nicola Nero ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 1.12.2020, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società , utilizzato dalla medesima per lo svolgimento di lavori affidati Controparte_2 in appalto da , cui è subentrata la presso lo scalo merci sito in CP_3 Controparte_1
Maddaloni, e asserendo la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera , e comunque di un appalto non genuino, in violazione dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, richiedeva, in via preliminare – previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato dalla CP_2
di dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle
[...] dipendenze della utilizzatrice con decorrenza dal 2 gennaio 2015 o dalla data di ritenuta Controparte_1 ragione, con condanna della società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno come per legge e con i consequenziali effetti normo economici. In via subordinata chiedeva di accertare l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, per l'effetto, condannare la all'assunzione del ricorrente con condanna al pagamento di tutte le Controparte_1 retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora all'effettiva riammissione in servizio.
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la che resisteva all'avverso Controparte_1 ricorso deducendo la sua infondatezza per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per il deposito di note, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestualmente letti.
**************
La fattispecie in esame si fonda sulla rivendicazione dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla in presenza di un rapporto di lavoro intercorrente Controparte_1 con un soggetto diverso dalla stessa, da cui il ricorrente ha dedotto di essere sempre stato retribuito e sottoposto al potere disciplinare e gerarchico.
Parte resistente ha eccepito, preliminarmente l'intervenuta decadenza.
L'art. 32 comma 4 lettera d) Legge 183/2010 al comma 4° lettera d) prevede che:
“4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche : ……..
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”
L'art. 6 della legge n. 604/1966 prevede l'impugnativa in via stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del d.lgs. 276 del 2003
“
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Ebbene la L. n. 183 del 2010, art. 32, ha dettato una nuova disciplina della decadenza in materia di rapporti di lavoro: - modificando quella in tema di licenziamenti prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l'aggiunta, rispetto all'obbligo di impugnare il licenziamento stragiudizialmente entro 60 giorni (dalla legge nel 2012 portato a 90), anche dell'obbligo della impugnazione giudiziaria entro 270 giorni (poi CP_4 portati dalla a 180) che prima non era prevista (comma 1); - introducendo la decadenza per tutti CP_4
i casi di invalidità del licenziamento (comma 2); introducendo la decadenza per tutte le ipotesi indicate ai commi 3 e 4: in particolare, e fra l'altro, per i contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), con decorrenza dalla scadenza del termine, per i contratti di lavoro a termine già conclusi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 e cioè
l'ipotesi della somministrazione irregolare.
2 Il problema della decorrenza dei termini nei rapporti di interposizione nasce dall'art. 32, co. 4, lett. d) della L. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), ai sensi del quale il termine (di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di centottanta giorni per quella giudiziale) si applica anche "(...) in ogni altro caso in cui (...) si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". Ne discende che tutte le azioni con cui si chiedesse al giudice, per effetto della declaratoria di "irregolarità" del regime interpositorio, la riconduzione della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso da quello formalmente titolare (ivi compreso, con evidenza, il caso della somministrazione illegittima), risultano soggette al termine decadenziale in discorso
La fattispecie contemplata dalla lettera D del comma quarto dell'articolo 32 si riferisce infatti alla somministrazione regolare espressamente richiamata, ma anche all'appalto illegittimo o alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle tipologie che possono realizzarsi nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicato la contitolarità del rapporto di lavoro (Cass. 25 maggio 2017 n. 13197)
Rientrano nell'alveo di operatività del termine di decadenza tutti i casi di impugnazione finalizzati all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto terzo , individuato quale preteso effettivo unico titolare del rapporto.
In altri termini ricade nell'operatività della decadenza menzionata ogni domanda finalizzata alla stabilizzazione presso un datore di lavoro ritenuto effettivo , ovvero al conseguimento di un risultato di contenuto economico comunque risarcitorio che presupponga l'accertamento del rapporto di dipendenza di quest'ultimo .
La fattispecie contemplata dalla lettera d del c.4 ° può quindi riferirsi , oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa , come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro.
In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo , quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto (in tal senso Corte di Cassazione
La fattispecie contemplata dalla lettera d del c.4 ° può quindi riferirsi , oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa , come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro.
3 In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo , quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto (in tal senso Corte di Cassazione
Circa il dies a quo la citata Corte di Cassazione ha chiarito che “nell' ipotesi regolata dalla lettera d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale.
Tale imprecisione normativa è stata infatti corretta , quanto meno per la fattispecie della somministrazione , dal nuovo D.
Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che all'art.39 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 13179/2017)
“ Ed invero “Una tale decorrenza infatti risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica
l'esistenza di tale rapporto.
Peraltro siffatta interpretazione è l'unica coerente con la ratio della normativa destinata a garantire un risultato in termini di certezza giuridica. Diversamente opinando il termine di decadenza introdotto nella menzionata lettera D sarebbe tamquam non esset poiché opererebbe esclusivamente la previsione concernente l'intimazione del licenziamento. La decadenza di cui alla lettera D, invece, opera a prescindere dal recesso che potrebbe in teoria anche non essere intimato al dipendente.
Tanto premesso, dal coacervo di tali disposizioni, emerge che per richiedere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (nella specie la convenuta ) è necessario proporre impugnazione stragiudiziale, entro il termine Controparte_1 di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro Controparte_2
Orbene, dalla documentazione in atti (Cfr. modello C 2 storico) risulta che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della in data 21.05.2020, ha impugnato Controparte_2 stragiudizialmente, entro il termine di 60 giorni, il licenziamento ed il contratto di appalto in oggetto
(chiedendo la contestuale costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ) Controparte_1 con pec inviata e consegnata in data 23.06.2020 (cfr. allegati n. 4 produzione ricorrente) e, successivamente, ha proposto ricorso dinanzi a questo RI , in data 1.12.2020, entro il termine di
180 giorni.
Pertanto, avendo rispettato il ricorrente i termini di decadenza prescritti dal citato art. 32, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa. CP_1
************
4 Venendo al merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
In punto di diritto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto è considerato genuino quando l'appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che impiega una propria organizzazione di mezzi;
assume i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
La nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
In base alla nuova disciplina introdotta dalle legge Biagi, la legittimità dell'appalto è svincolata dalla proprietà dei mezzi di produzione ed è strettamente legata al profilo organizzativo e direttivo dell'attività
d'impresa gestita dall'appaltatore. Nessun limite legislativo è stato introdotto rispetto alle attività che possono validamente costituire oggetto di contratto di appalto per cui qualsiasi attività di impresa, finanche facente parte del core business dell'azienda, può in astratto divenire oggetto di appalto.
Inoltre, poiché ai fini dell'appalto lecito è necessaria e sufficiente l'organizzazione a proprio rischio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera o del servizio e non la proprietà degli stessi, l'appalto sarà lecito anche qualora l'appaltatore si limiti a organizzare, in piena autonomia e utilizzando i poteri datoriali,
i propri dipendenti per l'assolvimento dell'obbligazione dedotta in contratto.
L'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nel lessico della norma, potrà dunque risultare dalla combinazione di due elementi.
Il primo può individuarsi nell'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, tenendo in debito conto le esigenze del servizio dedotto in contratto, con un chiaro riferimento alla possibilità che il servizio appaltato non richieda rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e possa essere realizzato attraverso una genuina impresa di tipo “leggero” o cd. “dematerializzata”. In altri termini la sola proprietà delle attrezzature e degli strumenti di lavoro in capo all'appaltante non può essere di per sé elemento individualizzante per affermare l'illiceità dell'appalto laddove l'intrinseco valore economico degli strumenti di lavoro è insignificante in relazione all'assoluta prevalenza della valenza della prestazione di servizio.
Il secondo elemento è rappresentato dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro
5 dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore. In particolare assume rilevanza – soprattutto nel caso di appalto di manodopera in cui è scarso l'apporto di strumenti di lavoro – verificare a chi spetta l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro attraverso l'esame degli indici rivelatori della subordinazione.
L'art.29, comma 3-bis del citato decreto legislativo, ratione temporis applicabile, prevede poi “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In altri termini, al fine di verificare la non genuinità dell'appalto - che sottende la presenza di un'impresa fittizia, priva cioè di un'autonoma organizzazione – è possibile far riferimento ad alcuni indici presuntivi di natura giurisprudenziale.
In primo luogo l'appaltatore deve essere un soggetto "imprenditoriale" dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo, con assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Per verificare la presenza di tale indice di genuinità o meno dell'appalto, sono stati valorizzati una serie di elementi: l'assenza di esperienza professionale dell'appaltatore nel settore di riferimento dell'appalto; la diversità tra l'attività svolta dall'appaltatore rispetto a quella che il suo dipendente avrebbe dovuto eseguire presso il committente;
l'inesistenza, nella compagine aziendale dell'appaltatore, di personale qualificato ed idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate, l'estraneità dell'oggetto dell'appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall'appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale (cfr. corte di
Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2011, n. 7898 ).
Ancora, va rilevato, sul punto, che il potere direttivo deve essere esercitato dall'appaltatore. Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato non genuini quegli appalti ove vi era una assoluta coincidenza dell'orario di lavoro tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli del committente ovvero dal pagamento delle retribuzioni da parte del committente ai singoli dipendenti dell'appaltatore nonché in presenza di controllo diretto da parte del committente sui dipendenti dell'appaltatore; l'obbligo di questi ultimi di farsi autorizzare le ferie ed i permessi dal committente ed ancora dalla scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 16 ottobre 2013 n. 23522
).
Sul punto, secondo Cass. n. 12201 del 06/06/2011 “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.
6 Inoltre l'appalto può essere considerato genuino anche se il committente mette a disposizione le attrezzature e i mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'opera o del servizio dedotti in contratto, sempreché la responsabilità che deriva dal loro utilizzo sia integralmente a carico dell'appaltatore, su cui deve permanere il rischio d'impresa.
In conclusione, affinché possa ritenersi sussistente un appalto genuino è necessario che sussista in capo all'appaltatore l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo dei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa (cfr. Corte di Cassazione n. 15557/2019 e n.
13786/2021) .
Per potersi giungere, quindi, alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore deve risultare l'assenza dell'organizzazione dei mezzi necessari e/o del rischio di impresa.
L'organizzazione può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati, mentre il rischio di impresa è assimilabile al rischio complessivo dei rapporti esistenti nei confronti di tutti i terzi portatori di autonomi interessi, ossia all'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche dell'appalto.
Quindi, gli elementi su cui l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi sono così riassumibili: la sussistenza di un'organizzazione autonoma in capo all'appaltatore caratterizzata dall'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.
La mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso genera il risultato vietato dalla legge.
È quindi necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (cfr. Cass. n. 18455 del 2023).
La valutazione di tali elementi deve tener conto che possono essere oggetto di affidamento tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente. In siffatte ipotesi, il nesso di strumentalità del servizio appaltato con l'organizzazione del committente comporta che è pur sempre legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, sicché “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. già Cass. n. 13015 del 1993).
7 Quindi, è ammissibile un potere di coordinamento e di direzione in capo al committente, così come anche di formazione, purché questi incidano sull'espletamento del servizio e siano finalizzati solo alla conformazione del servizio e quindi alla realizzazione dell'oggetto dell'appalto. Mentre, i suddetti poteri non possono mai essere rappresentati da un'ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica.
Ai fini della liceità dell'appalto, all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro ed i lavoratori alle proprie dipendenze, cioè specificamente di conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio.
D'altra parte alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo - ancora - con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente. Così che risulta decisivo accertare, non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
Laddove invece l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo si configura la fattispecie vietata dell'interposizione illecita.
Altro elemento connotante l'appalto genuino è la c.d. gestione a proprio rischio. L'appaltatore deve organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi. Tuttavia, non può desumersi la illeceità dell'appalto dal mero utilizzo di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Tanto premesso, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che non risulta sufficientemente provata nel caso di specie l'illiceità dell'appalto.
Orbene, dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi di convincimento, tali ed univoci, da suffragare la tesi del ricorrente.
Preliminarmente va rilevato che, con contratto di appalto del 12/11/2015 (cfr. allegato produzione parte resistente), affidava in appalto alla i seguenti servizi: Controparte_3 Controparte_5
“manutenzione di I° livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno E405, E633, E652,
E655/E656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie;
occasionali attività manutentive anche su altri tipi di locomotive (a titolo di esempio D145, D146, D345, D445); eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
eventuali interventi di manutenzione da eseguire “fuori sede”.
8 In seguito al “trasferimento del ramo d'azienda” da a far data dal 1° gennaio 2017 veniva Controparte_3 costituita che subentrava a nel suddetto contratto di appalto con Controparte_1 CP_3 CP_2
(cfr. produzione parte resistente).
[...]
Sul punto il ricorrente ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente, dal 2° gennaio 2015, in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno per conto, fino all'ottobre 2016, della e, dopo tale data, della sebbene formalmente CP_3 Controparte_1 inquadrato alle dipendenze della titolare dell'appalto stipulato, secondo la prospettazione Controparte_2 dell'istante, in violazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Va da subito evidenziato che le mansioni dedotte dal ricorrente (“elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno”) rientrano, certamente, nelle attività oggetto del contratto di appalto (in primis: “manutenzione di I° livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno”).
Ancora dalla prova orale è emerso quanto segue:
Il teste ha dichiarato “ Ho lavorato per la ed ho una causa in corso per la Testimone_1 Controparte_1 resistente per le medesime ragioni del ricorrente….(…)… Preciso che formalmente sono stato alle dipendenze di e CP_6 poi Per la ho lavorato dal 2004 e per Service, se non sbaglio intorno al 2012, fino al 2020. CP_2 CP_6
Ho sempre lavorato presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise. Io ero elettricista. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 . Preciso che è capitato che saltuariamente quando una lavorazione non terminava , i capo tecnici ci chiedevano la disponibilità al lavoro nella giornata di sabato.
Il ricorrente ha lavorato solo per la ricordo infatti che ha iniziato a lavorare intorno al 2012 /2013 sempre CP_2 presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise. Avevamo gli stessi turni di lavoro ed anche il ricorrente era elettricista. Ci occupavamo della manutenzione dei locomotori.
Il capo tecnico era presente presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise e ci consegnava un documento nel quale venivano indicate le attività da svolgere per quella giornata. Il capo tecnico predisponeva tale documento. Ricordo che lo stesso era firmato dal capo tecnico pro tempore ed aveva il logo prima di e poi di . Tra i nomi dei capo tecnici di CP_3 CP_1
ricordo , e se non sbaglio di nome . Tra i nomi dei capo CP_3 Persona_1 Persona_2 Per_3 Per_4 tecnici di ricordo e . Tale documento era consegnato anche al ricorrente ed a tutti gli operai CP_1 CP_7 CP_8 presenti in officina. I capi tecnici avevano un ufficio presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise.
Alla consegna del documento era presente il nostro coordinatore . Preciso che il documento veniva consegnato Persona_5
a tutti noi . Preciso che era un unico documento. Il documento veniva posato su un tavolo e chi si trovava della squadra di lavoro lo prendeva e ci informava sulle attività da svolgere. Tali attività potevano essere elettriche o meccaniche. Confermo che il documento non veniva consegnato sempre al coordinatore.
Quando non potevo recarmi a lavoro per un impedimento lo comunicavo preventivamente al coordinatore Persona_5 ed agli altri colleghi. Quando ero malato inviavo il certificato medico a giustifica dell'assenza alla mia azienda (quindi
o . Per le ferie ci mettevano d'accordo noi colleghi ed il prospetto lo consegnavamo al coordinatore CP_6 CP_2 Per_5
9 Nel caso in cui dovevamo terminare prima la giornata di lavoro, dovevamo avvisare il nostro coordinatore ed gli Per_5 altri colleghi che dovevano terminare le lavorazioni. La retribuzione veniva accreditata sul conto corrente dalla o CP_6
Avevamo una divisa, ricordo l'ultima di colore blu, con scarpe infortunistiche. Sulla divisa vi era la scritta della CP_2 società Mavis o Ferservice a seconda del periodo. Lo stesso accadeva per il ricorrente . La nostra posizione lavorativa era identica.
Anche il ricorrente indossava la divisa che ho detto. Le attrezzature di lavoro ( chiave dinamometrica, calibro ventesimale, lo zefir ) venivano fornite da e prima da ed avevano il loro marchio. era come noi CP_1 CP_3 Persona_5 un operaio elettricista, ed è sempre stato il nostro coordinatore. Ricordo che il coordinatore era già presente in azienda prima del 2004. Nel senso che quando ho preso servizio per la il già era presente e svolgeva l'attività di coordinatore. CP_6 Per_5
Preciso che io ed il ricorrente abbiamo sempre espletato l'attività di elettricista . Lo stesso discorso per gli altri colleghi: ad esempio che ha svolto sempre le mansioni di elettricista, che ha svolto sempre le mansioni Testimone_2 Testimone_3 di meccanico pneumatico , che ha svolto sempre le mansioni di meccanico”. (Cfr. verbale di udienza Testimone_4 del 5.04.2023)
Il testimone ha dichiarato “ Lavoro per dal 1992 e per dal 2017 e sono Testimone_5 CP_3 CP_1 responsabile di impianto… Preciso che sono stato responsabile dell'impianto di Marcianise dal 2017. In relazione all'appalto con dal 2015 al 2017 ero il Direttore esecutivo del contratto e in concreto gestivo la corretta esecuzione CP_2 del contratto di appalto.
Dal 2017 come detto sono divenuto responsabile e la manutenzione delle locomotive è passata sotto altra responsabilità e quindi ero sempre responsabile dell'impianto ma non mi occupavo della manutenzione delle locomotive;
in tale fase la mia presenza era volta a vigilare il cantiere affinché venissero rispettate le norme sulla sicurezza.
Nel contratto di appalto era prevista la procedura di interfaccia ed i vari responsabili di contratto delegavano i soggetti con cui interfacciarsi.
Ricordo che, come direttore dell'esecuzione del contratto, quando era dipendente di , nella procedura di interfaccia CP_3 vi erano oltre i due responsabili di contratto ( uno dipendente di e l'altro di anche due delegati e nella CP_3 CP_2 specie: io per contro di insieme a e che erano due capi tecnici e per conto di vi era CP_3 CP_8 CP_7 CP_2
. Per qualsiasi problematica il nostro referente era . Persona_5 Persona_5
All'ingresso del rotabile in officina il capo tecnico apriva un ordine di lavoro e redigeva un allegato verbale di consegna e riconsegna del rotabile e questo si chiamava allegato 5. Tale allegato veniva dato all'impresa appaltatrice e firmato in contraddittorio (nella specie i firmatari erano per la e o per ). Persona_5 CP_2 CP_7 CP_8 CP_3
Preciso che tale documento veniva consegnato esclusivamente ad . Da quel momento la locomotiva era Persona_5 formalmente assegnata alla ditta esecutrice della mansione. E successivamente assegnava il lavoro ai Controparte_9 propri subordinati. Al termine dell'attività si svolgeva l'operazione inversa, il documento di restituzione veniva sempre firmato in contradditorio (dai soggetti già indicati sopra) e il locomotore veniva formalmente riconsegnato a che lo CP_3 poneva in esercizio. Nel verbale con l'allegato 5 vi era anche l'ordine di lavoro. Preciso che l'ordine di lavoro veniva consegnato
e firmato dal . Per_5
10 Quando il mi riconsegnava il rotabile con il verbale prima di rimettere la locomotiva in esercizio appuravamo che Per_5 tutte le persone che erano intervenute su quella macchina avessero tutte le abilitazioni specifiche per poter operare. Preciso che su quel verbale venivano indicati i soggetti che operavano sul rotabile. Non ricordo se il verbale venisse anche firmato dagli operai.
Noi non autorizzavamo alcunché a titolo di ferie e permessi. Per motivi di sicurezza, il ci consegnava la mattina Per_5 un foglio nel quale venivano indicate le presenze di quel giorno sul cantiere.
Dal 2017 nulla è cambiato. La procedura più o meno era la stessa.
Gli strumenti di lavoro erano a carico della ditta appaltatrice ad eccezione di attrezzature particolari ed imponenti quali carri ponte, calassi, che venivano date in concessione temporanea alla ditta appaltatrice come indicato nel capitolato tecnico.
In relazione alla chiave dinamometrica preciso che la stessa era anche in possesso della ditta appaltatrice.
Il calibro bordini veniva data in concessione , come indicato nel capitolato, in quanto non era in commercio. Lo zefir non ricordo.
Ricordo che la ditta appaltatrice operava dal lunedì al venerdì. Ne. capitatolo è indicato che il committente con congruo preavviso poteva chiedere attività straordinarie. Di solito tale richieste veniva effettuata dal direttore esecutivo per iscritto al responsabile della ditta. Mi è capitato di aver fatto anche io questa richiesta quando ho rivestito il ruolo di direttore esecutivo del contratto. Il responsabile di dell'epoca era tale CP_2 Per_6
Preciso che le date menzionate sono indicative e non posso essere preciso (cfr. verbale di udienza del 05.04.2023)
Il teste ha riferito: “ Ho iniziato a lavorare presso il cantiere Maddaloni Marcianise nel 2003 alle Testimone_2 dipendenze della con committenza . Ho lavorato insieme al ricorrente presso il cantiere di CP_6 CP_3 Controparte_1 dello scalo ferroviario Maddaloni – Marcianise nel periodo 2014 /2015 fino al 2019. Siamo stati dipendenti della
Eravamo entrambi addetti alla manutenzione elettrica. Ci occupavamo, precisamente, della manutenzione CP_2 elettrica sui locomotori. Ci occupavamo anche di lavori meccanici e pneumatici sui locomotori Tale attività è stata più o meno sempre la stessa.
Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 Qualche volta il sabato su richiesta di Controparte_1
Noi avevamo un coordinatore dipendente della Il coordinatore ci dava delle Persona_5 CP_2 Persona_5 indicazioni sommarie sul lavoro da svolgere, verbalmente. Eravamo poi noi che ci organizzavamo in autonomia. Il coordinatore indicava i turni di lavoro che dovevamo osservare. Quando dovevamo lavorare anche di sabato la richiesta perveniva dal coordinatore che si recava presso il cantiere insieme ad un dipendente di La richiesta perveniva Controparte_1 sempre verbalmente.
In caso di assenza dal lavoro io dovevo comunicarlo al coordinatore ed agli altri colleghi Non ricordo se Persona_5 nel periodo interessato mi sono assentato per malattia.
La retribuzione veniva erogata da tramite bonifico. Indossavamo una divisa di lavoro blu scuro . Non ricordo se CP_2 vi fosse una scritta.
11 I nostri strumenti di lavoro erano le chiavi dinamometriche, i cala carelli che era uno strumento di lavoro fisso. Gli strumenti erano forniti da ed avevano il loro logo . Controparte_1
In relazione al godimento delle ferie ci mettevano d'accordo tra di noi lavoratori e poi comunicavamo il piano ferie al . Per_5
Io non sono mai stato destinatario di una sanzione disciplinare. Non so dire per gli altri lavoratori.
In caso di allontanamento dal luogo di lavoro dovevamo comunicare tale circostanza al coordinatore . Il Persona_5 coordinatore era presente sul cantiere di lavoro, quasi tutti i giorni;
dava una mano dove serviva a seconda Persona_5 delle esigenze. Ad esempio se c'era da sollevare un componente elettrico cioè un contatore, ci aiutava in tale attività perché tale oggetto era molto pesante. Andava, anche a fare acquisti per l'azienda. è sempre stato con noi anche Persona_5 quando ho lavorato per la non era presente sul luogo di lavoro. Parte_2
Per sentito dire so che la aveva anche altri appalti con altri committenti. Non so dire quanti dipendenti avesse la CP_2
(cfr. verbale d'udienza dell'11.10.2023) CP_2
Il teste ha dichiarato “ Ho lavorato alle dipendenze della fino a maggio 2020 Testimone_6 Controparte_1 attualmente sono dipendente di Quando ho lavorato per la ero collocato presso l'ufficio adiacente allo CP_10 CP_1
Scalo Maddaloni – Marcianise ed ero capotecnico della manutenzione e mi occupavo di dare indicazioni al referente della ditta operante che sono succedute, tale . Pt_3 CP_2 Per_5
Vi era una procedura per l'affido dei lavori alla ditta che prevedeva la compilazione del cd. Allegato 5 con l'indicazione delle lavorazioni da fare quel giorno. Tale allegato veniva firmato dal referente e da me e consegnato al Persona_5 referente il quale organizzava il lavoro degli operai presenti sul cantiere. Al termine della lavorazione tale documento veniva restituito a me con l'indicazione delle attività svolte.
Tale procedura era definita di interfaccia. Una volta consegnato l'allegato 5 iniziavano le lavorazioni ed io non interferivo su nulla;
le indicazioni venivano date dal . Per_5
Alcune attrezzature, quelle più specifiche ( tipo il calibro per la misurazione delle sale) era erogato dalla;
mentre CP_1 altre direttamente dalla ditta operante. Gli operai lavoravo con una divisa blu con scritto sopra Sul cantiere si CP_2 lavorava dal lunedì al venerdì e qualche il sabato. Conosco era il responsabile della e qualche volta è Per_6 CP_2 venuto sul cantiere.
Le presenze degli operai sul cantiere erano gestite dal coordinatore . Preciso che venivano forniti da Persona_5
i seguenti attrezzi, di cui al capo 7) del ricorso ad accezione di dinamometriche per serraggio dei bulloni e degli CP_1 estrattori specifici per riparazioni.
Le attrezzature sono sempre state le stesse anche quando operava la Preciso che sono capotecnico dal 2013 e mi sono CP_6 interfacciato con il;
per il periodo pregresso non posso riferire perché svolgevo altre attività. Se una volta consegnato Per_5
l'allegato 5 era necessario fare altre lavorazioni, perché ad esempio gli operai avevano riscontrato la necessità di fare altri interventi, il veniva da me ed aggiungevamo all'allegato 5) queste lavorazioni aggiuntive. Per_5
Al termine delle lavorazioni vi era il collaudo finale giornaliero . Veniva espletato da me anche con il referente Per_5
". (Cfr. verbale di udienza del 10.11.2023)
[...]
12 Ebbene, dall'attività istruttoria espletata, è emerso che i turni di servizio, la concessione delle ferie, il controllo delle assenze per malattia ed il pagamento della retribuzione, l'assegnazione delle mansioni da svolgere, avvenivano esclusivamente da parte della prima e della , poi, così come ogni CP_6 CP_2 altro adempimento connesso alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro. E', emerso, in particolare, che in relazione a tali aspetti, i lavoratori, tra cui il ricorrente, dovevano interfacciarsi, esclusivamente, con il loro coordinatore , dipendente della ditta . Non è Persona_5 CP_2 emerso in alcun modo che la gestione dei turni e del piano ferie del ricorrente avvenisse su indicazione o comunque solo nell'interesse della convenuta;
né tantomeno che turni e ferie fossero impartiti CP_1 direttamente dalla committente ( cfr. dichiarazioni di tutti i testi escussi).
In particolare i testi parte ricorrente hanno riferito su tali circostanze quanto segue: “Quando non potevo recarmi a lavoro per un impedimento lo comunicavo preventivamente al coordinatore ed agli altri colleghi. Per_5 Per_5
Quando ero malato inviavo il certificato medico a giustifica dell'assenza alla mia azienda (quindi o . Per CP_6 CP_2 le ferie ci mettevano d'accordo noi colleghi ed il prospetto lo consegnavamo al coordinatore . Nel caso in cui Persona_5 dovevamo terminare prima la giornata di lavoro, dovevamo avvisare il nostro coordinatore ed gli altri colleghi che dovevano terminare le lavorazioni. La retribuzione veniva accreditata sul conto corrente dalla o Avevamo una CP_6 CP_2 divisa, ricordo l'ultima di colore blu, con scarpe infortunistiche. Sulla divisa vi era la scritta della società Mavis o Ferservice
a seconda del periodo. Lo stesso accadeva per il ricorrente . La nostra posizione lavorativa era identica” (cfr. dichiarazioni teste verbale di udienza del 5.04.2023) ed ancora “ noi avevamo un coordinatore Testimone_1 Per_5
dipendente della Il coordinatore ci dava delle indicazioni sommarie sul lavoro da
[...] CP_2 Persona_5 svolgere, verbalmente. Eravamo poi noi che ci organizzavamo in autonomia. Il coordinatore indicava i turni di lavoro che dovevamo osservare. Quando dovevamo lavorare anche di sabato la richiesta perveniva dal coordinatore che si recava presso il cantiere insieme ad un dipendente di La richiesta perveniva sempre verbalmente. In caso di assenza dal Controparte_1 lavoro io dovevo comunicarlo al coordinatore ed agli altri colleghi Non ricordo se nel periodo interessato Persona_5 mi sono assentato per malattia. La retribuzione veniva erogata da tramite bonifico. Indossavamo una divisa di CP_2 lavoro blu scuro . Non ricordo se vi fosse una scritta” (Cfr. dichiarazioni teste verbale di udienza Testimone_2 dell'11.10.2023).
Ancora i testi di parte resistente, su tali aspetti hanno riferito quanto segue: “noi non autorizzavamo alcunché
a titolo di ferie e permessi. Per motivi di sicurezza, il ci consegnava la mattina un foglio nel quale venivano indicate Per_5 le presenze di quel giorno sul cantiere” (cfr. dichiarazioni teste , responsabile dell'impianto di Testimone_5
Marcianise verbale di udienza del 5.04.2023 ) ; ed ancora “ le presenze degli operai sul cantiere erano gestite dal coordinatore ” (cfr. dichiarazioni del teste , verbale di udienza dell'11.10.2023 Persona_5 Testimone_6 all'epoca dei fatti dipendente di collocato presso l'ufficio adiacente allo Scalo Maddaloni – CP_1
Marcianise e capotecnico della manutenzione addetto a dare indicazioni al referente della ditta operante)
.
13 Né è emerso che avesse il potere di modificare le mansioni e le prestazioni del ricorrente, CP_1 destinandolo a settori diversi da quelli individuati dalla stessa ditta appaltatrice.
Anzi dalla prova orale è acclarato che , coordinatore della , organizzava il Persona_5 CP_2 lavoro degli operai presenti sul cantiere. In particolare, su tale aspetto, il teste ha chiarito Tes_5 quanto segue: “all'ingresso del rotabile in officina il capo tecnico apriva un ordine di lavoro e redigeva un allegato verbale di consegna e riconsegna del rotabile e questo si chiamava allegato 5. Tale allegato veniva dato all'impresa appaltatrice e firmato in contraddittorio (nella specie i firmatari erano per la e o per Persona_5 CP_2 CP_7 CP_8
). Preciso che tale documento veniva consegnato esclusivamente ad Da quel momento la CP_3 Persona_5 locomotiva era formalmente assegnata alla ditta esecutrice della mansione. E successivamente assegnava Controparte_9 il lavoro ai propri subordinati”
Tale circostanza è altresì confermata dal teste di parte ricorrente il quale, al riguardo, ha riferito “ CP_8
Noi avevamo un coordinatore dipendente della Il coordinatore ci dava delle Persona_5 CP_2 Persona_5 indicazioni sommarie sul lavoro da svolgere, verbalmente.”.
Non vi è prova, dunque, che il personale di svolgesse il controllo organizzativo e gestionale CP_1 della forza lavoro della impresa appaltatrice, consistente nel controllo della presenza sul lavoro, nella gestione dei turni, nell'eventuale sostituzione di personale assente, nella scelta del numero di dipendenti da adibire a ciascuna singola mansione e dei dipendenti che per ciascun turno e in un determinato periodo di tempo dovevano svolgere le varie mansioni appaltate. Tali poteri di controllo gestionale erano, allora, esercitati dalla , tramite il proprio coordinatore, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte CP_2 del committente.
Si evince dalle risultanze istruttorie che i dipendenti di , decidevano solo il tipo di intervento CP_1 manutentivo da effettuare occupandosi anche di emettere “l'ordinativo dei lavori” – (cd. allegato n. 5) che riguardava l'intervento da effettuare, come, tuttavia, prescritto nel contratto di appalto e nel relativo capitolato (cfr. allegati prod. parte resistente).
In particolare il teste , responsabile dell'impianto, ha dichiarato “ Nel contratto di appalto Testimone_5 era prevista la procedura di interfaccia ed i vari responsabili di contratto delegavano i soggetti con cui interfacciarsi.
Ricordo che, come direttore dell'esecuzione del contratto, quando era dipendente di , nella procedura di interfaccia CP_3 vi erano oltre i due responsabili di contratto ( uno dipendente di e l'altro di anche due delegati e nella CP_3 CP_2 specie: io per contro di insieme a e che erano due capi tecnici e per conto di vi era CP_3 CP_8 CP_7 CP_2
Persona_5
Per qualsiasi problematica il nostro referente era . Persona_5
All'ingresso del rotabile in officina il capo tecnico apriva un ordine di lavoro e redigeva un allegato verbale di consegna e riconsegna del rotabile e questo si chiamava allegato 5. Tale allegato veniva dato all'impresa appaltatrice e firmato in contraddittorio (nella specie i firmatari erano per la e o per ). Persona_5 CP_2 CP_7 CP_8 CP_3
Preciso che tale documento veniva consegnato esclusivamente ad . Da quel momento la locomotiva era Persona_5
14 formalmente assegnata alla ditta esecutrice della mansione. E successivamente assegnava il lavoro ai Controparte_9 propri subordinati. Al termine dell'attività si svolgeva l'operazione inversa, il documento di restituzione veniva sempre firmato in contradditorio (dai soggetti già indicati sopra) e il locomotore veniva formalmente riconsegnato a che lo CP_3 poneva in esercizio. Nel verbale con l'allegato 5 vi era anche l'ordine di lavoro. Preciso che l'ordine di lavoro veniva consegnato
e firmato dal ” . Il teste ha confermato dette circostanze “ Vi era una procedura per l'affido dei Per_5 CP_8 lavori alla ditta che prevedeva la compilazione del cd. Allegato 5 con l'indicazione delle lavorazioni da fare quel giorno.
Tale allegato veniva firmato dal referente e da me e consegnato al referente il quale organizzava il lavoro Persona_5 degli operai presenti sul cantiere. Al termine della lavorazione tale documento veniva restituito a me con l'indicazione delle attività svolte. Tale procedura era definita di interfaccia.
Una volta consegnato l'allegato 5 iniziavano le lavorazioni ed io non interferivo su nulla;
le indicazioni venivano date dal
. Se una volta consegnato l'allegato 5 era necessario fare altre lavorazioni, perché ad esempio gli operai avevano CP_11 riscontrato la necessità di fare altri interventi, il veniva da me ed aggiungevamo all'allegato 5) queste lavorazioni Per_5 aggiuntive. Al termine delle lavorazioni vi era il collaudo finale giornaliero . Veniva espletato da me anche con il referente
” Persona_5
E' , dunque, acclarato che la aveva un proprio responsabile nella persona di CP_2 Persona_5 il quale interloquiva con il responsabile di al fine di consentire la consegna dell'ordine di lavoro CP_1
e per comunicare a quest'ultima il relativo completamento.
Anche i testi di parte ricorrente confermano che vi era tale ordine di lavoro che veniva consegnato alla presenza del loro coordinatore . Persona_5
Appare irrilevante la circostanza che tale ordine di lavoro, venisse consegnato anche agli altri operai presenti sul cantiere. Pur se fosse vero, infatti, non dimostra alcunché in relazione all'ingerenza della committente nell'attività lavorativa dei dipendenti della . CP_2
Sul punto la dichiarazione del teste - “Confermo che il documento non veniva consegnato sempre al Tes_1 coordinatore” - appare estremamente generica atteso che lo stesso non ha indicato le volte in cui tale evento si sia verificato;
né il soggetto che poi avrebbe sottoscritto tale ordine di lavoro.
In particolare, poi, dal punto di vista tecnico, l'ingerenza di atteneva alla fase iniziale e finale CP_1 del lavoro, ossia all'indicazione delle lavorazioni da svolgere ed alle necessarie verifiche connaturate all'appalto ed al tipo di attività svolta;
infatti, nessun teste, ha riferito che, nel corso dell'attività di manutenzione, vi fossero costanti direttive tecniche da parte dei dipendenti di o controlli di CP_1 sorta sullo svolgimento dell'attività lavorativa posta in essere ed anzi, come riferito dai testi di parte ricorrente essi operavano in piena autonomia dopo che il loro coordinatore assegnava loro i lavori da svolgere (cfr. dichiarazioni testi ed ). CP_8 Tes_2
Difatti, a parere del RI, l'assoggettamento al potere direttivo della società appaltante non può certo evincersi, dalla circostanza, che le indicazioni sugli interventi da effettuare erano comunicate da dipendenti di , atteso che ciò costituisce fisiologica esecuzione del contratto di appalto in essere CP_1
15 tra le società, anche ove si consideri che nessuno dei testi ha riferito di aver svolto l'attività lavorativa insieme ai dipendenti di . CP_1
Inoltre, l'invio della scheda lavori riguardava l'esito dei lavori stessi ed era finalizzato alla verifica, da parte di sia della loro realizzazione che della buona esecuzione (cfr. allegati prod. parte resistente). CP_1
Appare, a parere del RI, dunque, pienamente coerente con l'esecuzione di un appalto lecito la circostanza, riferita dai testi, per la quale le indicazioni sugli interventi da effettuare provenivano da dipendenti della attraverso la predisposizione dell'ordine di lavoro e conseguente riconsegna CP_1 dello stesso, da parte della ditta appaltatrice, con l'indicazione delle attività svolte. Procedura (definita di interfaccia), come confermato dalle dichiarazioni dei testi innanzi richiamati, svolta, in contraddittorio dai responsabili delle ditte coinvolte nel contratto di appalto e ). CP_1 CP_2
Ciò non risulta espressione, di un potere direttivo tipico della parte datoriale, bensì di una attività di coordinamento e controllo da parte del committente volto a garantire ed a verificare la corretta esecuzione dell'appalto.
Occorre, invero, accertare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto.
Tale evenienza, infatti, attiene alla necessaria individuazione del lavoro in base alle esigenze del servizio, ed è chiaramente diversa dall'emanazione di ordini tipicamente datoriali.
E', infatti, del tutto ragionevole che si ingerisse nel controllo dell'efficienza e correttezza delle CP_1 attività date in appalto, attesa la tipologia delle stesse e la loro contiguità con lo svolgimento del servizio ferroviario.
Del resto, tale ingerenza, per come emersa, si esauriva tutta nel fornire indicazioni, in ordine alle lavorazioni da effettuare in quella giornata, ai dipendenti della società appaltatrice, senza interferire con la scelta “a monte” dei lavoratori da destinare alle diverse tipologie di attività oggetto dell'appalto; segno di mero coordinamento con le esigenze della ditta appaltante, cui all'evidenza era funzionale il servizio appaltato.
L'esercizio di un potere di controllo, da parte del committente, è compatibile con un regolare contratto di appalto e, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte dell'appaltante anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. Cass. 2011 n.12201).
16 Nella fattispecie in esame il personale di non controllava specificamente l'operato degli operai CP_1 addetti al servizio di appalto ma si limitava a verificare che le dette prestazioni venissero fornite nel rispetto dei criteri indicati nel capitolato.
Non è emerso, pertanto, dall'istruttoria svolta che il ricorrente abbia ricevuto precipue direttive di lavoro da dipendenti di;
né tanto meno che sia stato sottoposto a controlli sull'osservanza degli orari CP_1 di lavoro, ovvero al potere disciplinare da parte della società convenuta, ossia concrete ed univoche circostanze indicative di un'interposizione vietata nelle prestazioni di lavoro, in riferimento all'appalto in esame.
Va, infine, osservato che non è emersa la prova che la società appaltatrice fosse priva di effettiva autonomia imprenditoriale, ovvero di una propria organizzazione di impresa, prova di cui era onerato il ricorrente.
Sul punto, le generiche allegazioni del ricorso non hanno trovato alcun riscontro mentre dalle prove assunte some emersi indizi di segno contrario.
Infatti dalla prova orale è emersa la sussistenza di una organizzazione del servizio curata e gestita dalla stessa prima e poi (per quel che interessa), di una gestione del personale e dei relativi CP_6 CP_2 oneri economici esclusivamente a carico delle stesse.
In particolare, poi, quanto alla sussistenza del rischio di impresa per la corretta esecuzione del servizio, depongono in tal senso varie previsioni del contratto di appalto: difatti nel suddetto contratto di appalto
(Cfr. allegato n. 1 prod. parte resistente) è previsto l'obbligo dell'appaltatrice di nominare un proprio responsabile, la garanzia di buon funzionamento (art, 5 bis) , l'applicazione di una serie di penali in caso di esecuzione del servizio non adeguato agli standard di qualità imposti ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero per prestazione non eseguita ovvero per violazione delle norme in materia di sicurezza (art. 14), la previsione di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (art. 12), l'obbligo di polizza assicurativa (art. 13), la previsione di un corrispettivo invariabile e non soggetto a modificazione (artt. 8 e 9) con la conseguenza che le eventuali disfunzioni o diseconomie del servizio reso non potevano che ricadere sull'appaltatore.
L'articolo 18 ancora pone a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi riguardanti la completa osservanza delle norme e delle prescrizioni di legge e regolamentari relative agli infortuni ed alla igiene sul lavoro con conseguente responsabilità nel caso di violazione delle norme e dei danni che ne dovessero derivare
Ancora, poi, si legge nell'art. 4 del citato contratto che la ha fornito alla committente la CP_2 seguente documentazione “ a) Elenco dei manutentori abilitati… b) certificazione del proprio SGC da parte di un
Organismo si Certificazione Accreditato da produrre con cadenza almeno semestrale o comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
c) attestazione di conformità dell'abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di certificazione…..d) …)
17 Osserva, poi, il giudice che non costituisce indice automatico dell'illiceità dell'appalto l'uso di beni del committente, in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative all'organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario di tutti i beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Sebbene, dunque, sia emerso dalla prova testimoniale che i dipendenti della utilizzavano CP_2 alcune attrezzature fornite da ( come le attrezzature di officina “fisse” per la movimentazione CP_1 ed il sollevamento dei materiali - quali ad esempio gru, cala-assi - nonché alcune delle attrezzature
“mobili” - come cavalletti di sollevamento, transpallet, - Apparecchiature Computerizzate per Prova
Freno ACPF, ecc.); tuttavia, è lo stesso capitolato d'appalto (pag. 14) a prevedere che dette attrezzature venivano concesse in comodato d'uso gratuito alle ditte appaltatrici (vedi sul punto anche dichiarazioni del teste ). Tes_5
Inoltre circostanza particolarmente rilevante, che nel contratto di appalto, è espressamente prevista la responsabilità della per eventuali danneggiamenti provocati ai beni di proprietà di CP_2 CP_3 ovvero (art. 13 ), nonché la indicazione nel capitolato d'appalto che, per l'utilizzo dei beni CP_1 suddetti, la ditta operante dovrà dimostrare che gli addetti siano in possesso di tutte le abilitazioni necessarie. Ed ancora, sempre nel capitolato, è chiaramente prescritto che “in fase di presentazione dell'offerta, le ditte prenderanno visione in specifichi sopralluoghi delle attrezzature disponibili nelle officine e negli impianti al fine di quantificare organizzazione ed esigenze di formazione del loro personale, lo stato di funzionamento le regole di manutenzione
e la rispondenza alle norme di sicurezza, con l'impegno a ripristinare la funzionalità in caso di guasto causato dal cattivo utilizzo” .
Dunque, pur potendo il personale della utilizzare i mezzi di proprietà della committente, CP_2 tuttavia la suddetta società si è assunta il rischio della loro fruizione.
In conclusione, non risultando dalla espletata prova testimoniale che di fatto l'impresa appaltatrice non si è assunta il rischio della gestione del servizio così come previsto dal contratto, deve ritenersi che, nella specie, esso sia a carico di quest'ultima e, pertanto, tale aspetto, come sopra esposto, costituisce certamente indice della legittimità dell'appalto.
Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti dell'appalto illecito e dunque la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
Mercitalia s.p.a. va disattesa.
Tali conclusioni non mutano alla luce delle argomentazioni spese dalla parte ricorrente in occasione dell'udienza di discussione e nelle note di trattazione scritta precedentemente depositate. In particolare, quanto alla circostanza che l'appalto in questione è un cd. appalto “labour intensive”, rileva il RI come sia ancor più pregnante, in tal caso, la comparazione della fattispecie concreta con i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Tale comparazione, come già è stato innanzi chiarito, ha dato esito negativo.
18 Con riguardo, invece, alla circostanza per cui sia stato assunto, in seguito, da , Persona_5 CP_1 anch'essa appare ininfluente ai fini della presente controversia. Infatti, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio egli era dipendente di , svolgeva il ruolo di coordinatore e referente del contratto di appalto per CP_2 la datrice di lavoro . In assenza di un accertamento giudiziale in ordine al carattere fittizio del CP_2 rapporto di lavoro intercorrente (all'epoca) tra e , allora, la successiva assunzione dello Per_5 CP_2 stesso da parte della convenuta non muta le conclusioni già raggiunte.
In via subordinata la parte ricorrente ha, poi, richiesto di accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinare alla di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e Controparte_1 di ripristinare il suo rapporto di lavoro.
Il ricorrente invoca l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. avendo riassorbito il ramo d'azienda CP_1 costituito dall'officina /cantiere di Maddaloni.
L'istante ha dedotto quanto segue: “ invero la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 marzo 2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del CP_2 ramo di azienda alla con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° comma dell'art. 2112 Controparte_1 del c.c.” (cfr. ricordo introduttivo).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che la non ha mai dismesso alla il segmento produttivo indicato (nella specie Scalo Controparte_1 CP_2 di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità e disponibilità della medesima CP_1
e da quest'ultima gestito.
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la si è CP_1 limitata ad appaltare a tale compagine societaria ( ) una serie di servizi di manutenzione ( CP_2 manutenzione di I° livello , di tipo programmato o correttivo alle locomotive elettriche da treno, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione fuori sede) senza cedere alcunché.
Pertanto non può ritenersi sussistente alcuna retrocessione del ramo di azienda come dedotto in ricorso.
Ne consegue che anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
La complessità delle questioni giuridiche trattate che consentono diverse ricostruzioni interpretative, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PQM
Il RI di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c. così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.03.2025
Il Giudice
19 .
Dott.ssa Roberta Gambardella
20
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella all'udienza di discussione del 26.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6224/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati Delia Orsillo e Dario Abbate ed Parte_1 ia Verdi n. 6
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Raffaele Controparte_1
De Luca Tamajo e dagli avv. Bruna Barreca e Nicola Nero ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 1.12.2020, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società , utilizzato dalla medesima per lo svolgimento di lavori affidati Controparte_2 in appalto da , cui è subentrata la presso lo scalo merci sito in CP_3 Controparte_1
Maddaloni, e asserendo la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera , e comunque di un appalto non genuino, in violazione dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, richiedeva, in via preliminare – previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato dalla CP_2
di dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle
[...] dipendenze della utilizzatrice con decorrenza dal 2 gennaio 2015 o dalla data di ritenuta Controparte_1 ragione, con condanna della società al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno come per legge e con i consequenziali effetti normo economici. In via subordinata chiedeva di accertare l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, per l'effetto, condannare la all'assunzione del ricorrente con condanna al pagamento di tutte le Controparte_1 retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora all'effettiva riammissione in servizio.
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la che resisteva all'avverso Controparte_1 ricorso deducendo la sua infondatezza per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per il deposito di note, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestualmente letti.
**************
La fattispecie in esame si fonda sulla rivendicazione dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla in presenza di un rapporto di lavoro intercorrente Controparte_1 con un soggetto diverso dalla stessa, da cui il ricorrente ha dedotto di essere sempre stato retribuito e sottoposto al potere disciplinare e gerarchico.
Parte resistente ha eccepito, preliminarmente l'intervenuta decadenza.
L'art. 32 comma 4 lettera d) Legge 183/2010 al comma 4° lettera d) prevede che:
“4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche : ……..
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”
L'art. 6 della legge n. 604/1966 prevede l'impugnativa in via stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del d.lgs. 276 del 2003
“
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Ebbene la L. n. 183 del 2010, art. 32, ha dettato una nuova disciplina della decadenza in materia di rapporti di lavoro: - modificando quella in tema di licenziamenti prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l'aggiunta, rispetto all'obbligo di impugnare il licenziamento stragiudizialmente entro 60 giorni (dalla legge nel 2012 portato a 90), anche dell'obbligo della impugnazione giudiziaria entro 270 giorni (poi CP_4 portati dalla a 180) che prima non era prevista (comma 1); - introducendo la decadenza per tutti CP_4
i casi di invalidità del licenziamento (comma 2); introducendo la decadenza per tutte le ipotesi indicate ai commi 3 e 4: in particolare, e fra l'altro, per i contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), con decorrenza dalla scadenza del termine, per i contratti di lavoro a termine già conclusi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 e cioè
l'ipotesi della somministrazione irregolare.
2 Il problema della decorrenza dei termini nei rapporti di interposizione nasce dall'art. 32, co. 4, lett. d) della L. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), ai sensi del quale il termine (di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale e di centottanta giorni per quella giudiziale) si applica anche "(...) in ogni altro caso in cui (...) si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". Ne discende che tutte le azioni con cui si chiedesse al giudice, per effetto della declaratoria di "irregolarità" del regime interpositorio, la riconduzione della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso da quello formalmente titolare (ivi compreso, con evidenza, il caso della somministrazione illegittima), risultano soggette al termine decadenziale in discorso
La fattispecie contemplata dalla lettera D del comma quarto dell'articolo 32 si riferisce infatti alla somministrazione regolare espressamente richiamata, ma anche all'appalto illegittimo o alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle tipologie che possono realizzarsi nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicato la contitolarità del rapporto di lavoro (Cass. 25 maggio 2017 n. 13197)
Rientrano nell'alveo di operatività del termine di decadenza tutti i casi di impugnazione finalizzati all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto terzo , individuato quale preteso effettivo unico titolare del rapporto.
In altri termini ricade nell'operatività della decadenza menzionata ogni domanda finalizzata alla stabilizzazione presso un datore di lavoro ritenuto effettivo , ovvero al conseguimento di un risultato di contenuto economico comunque risarcitorio che presupponga l'accertamento del rapporto di dipendenza di quest'ultimo .
La fattispecie contemplata dalla lettera d del c.4 ° può quindi riferirsi , oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa , come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro.
In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo , quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto (in tal senso Corte di Cassazione
La fattispecie contemplata dalla lettera d del c.4 ° può quindi riferirsi , oltre che alla somministrazione irregolare espressamente richiamata dalla norma, agli appalti illegittimi o ancora alla violazione delle norme sul distacco e comunque a tutte quelle altre tipologie in senso lato interpositorie che possono realizzarsi ad esempio nell'ambito di gruppi societari che nascondono un'unicità d'impresa , come anche in ipotesi di più imprese in cui viene rivendicata una contitolarità del rapporto di lavoro.
3 In questi casi ciò che la norma fa rientrare nell'ambito limitativo del termine di decadenza per l'impugnazione è l'accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo , quale preteso effettivo o unico titolare del rapporto (in tal senso Corte di Cassazione
Circa il dies a quo la citata Corte di Cassazione ha chiarito che “nell' ipotesi regolata dalla lettera d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale.
Tale imprecisione normativa è stata infatti corretta , quanto meno per la fattispecie della somministrazione , dal nuovo D.
Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che all'art.39 ha previsto che "ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore". (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 13179/2017)
“ Ed invero “Una tale decorrenza infatti risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica
l'esistenza di tale rapporto.
Peraltro siffatta interpretazione è l'unica coerente con la ratio della normativa destinata a garantire un risultato in termini di certezza giuridica. Diversamente opinando il termine di decadenza introdotto nella menzionata lettera D sarebbe tamquam non esset poiché opererebbe esclusivamente la previsione concernente l'intimazione del licenziamento. La decadenza di cui alla lettera D, invece, opera a prescindere dal recesso che potrebbe in teoria anche non essere intimato al dipendente.
Tanto premesso, dal coacervo di tali disposizioni, emerge che per richiedere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (nella specie la convenuta ) è necessario proporre impugnazione stragiudiziale, entro il termine Controparte_1 di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il formale datore di lavoro Controparte_2
Orbene, dalla documentazione in atti (Cfr. modello C 2 storico) risulta che il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della in data 21.05.2020, ha impugnato Controparte_2 stragiudizialmente, entro il termine di 60 giorni, il licenziamento ed il contratto di appalto in oggetto
(chiedendo la contestuale costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ) Controparte_1 con pec inviata e consegnata in data 23.06.2020 (cfr. allegati n. 4 produzione ricorrente) e, successivamente, ha proposto ricorso dinanzi a questo RI , in data 1.12.2020, entro il termine di
180 giorni.
Pertanto, avendo rispettato il ricorrente i termini di decadenza prescritti dal citato art. 32, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa. CP_1
************
4 Venendo al merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
In punto di diritto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto è considerato genuino quando l'appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che impiega una propria organizzazione di mezzi;
assume i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
La nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
In base alla nuova disciplina introdotta dalle legge Biagi, la legittimità dell'appalto è svincolata dalla proprietà dei mezzi di produzione ed è strettamente legata al profilo organizzativo e direttivo dell'attività
d'impresa gestita dall'appaltatore. Nessun limite legislativo è stato introdotto rispetto alle attività che possono validamente costituire oggetto di contratto di appalto per cui qualsiasi attività di impresa, finanche facente parte del core business dell'azienda, può in astratto divenire oggetto di appalto.
Inoltre, poiché ai fini dell'appalto lecito è necessaria e sufficiente l'organizzazione a proprio rischio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera o del servizio e non la proprietà degli stessi, l'appalto sarà lecito anche qualora l'appaltatore si limiti a organizzare, in piena autonomia e utilizzando i poteri datoriali,
i propri dipendenti per l'assolvimento dell'obbligazione dedotta in contratto.
L'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nel lessico della norma, potrà dunque risultare dalla combinazione di due elementi.
Il primo può individuarsi nell'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, tenendo in debito conto le esigenze del servizio dedotto in contratto, con un chiaro riferimento alla possibilità che il servizio appaltato non richieda rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e possa essere realizzato attraverso una genuina impresa di tipo “leggero” o cd. “dematerializzata”. In altri termini la sola proprietà delle attrezzature e degli strumenti di lavoro in capo all'appaltante non può essere di per sé elemento individualizzante per affermare l'illiceità dell'appalto laddove l'intrinseco valore economico degli strumenti di lavoro è insignificante in relazione all'assoluta prevalenza della valenza della prestazione di servizio.
Il secondo elemento è rappresentato dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro
5 dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore. In particolare assume rilevanza – soprattutto nel caso di appalto di manodopera in cui è scarso l'apporto di strumenti di lavoro – verificare a chi spetta l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro attraverso l'esame degli indici rivelatori della subordinazione.
L'art.29, comma 3-bis del citato decreto legislativo, ratione temporis applicabile, prevede poi “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In altri termini, al fine di verificare la non genuinità dell'appalto - che sottende la presenza di un'impresa fittizia, priva cioè di un'autonoma organizzazione – è possibile far riferimento ad alcuni indici presuntivi di natura giurisprudenziale.
In primo luogo l'appaltatore deve essere un soggetto "imprenditoriale" dal punto di vista tecnico, economico ed organizzativo, con assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Per verificare la presenza di tale indice di genuinità o meno dell'appalto, sono stati valorizzati una serie di elementi: l'assenza di esperienza professionale dell'appaltatore nel settore di riferimento dell'appalto; la diversità tra l'attività svolta dall'appaltatore rispetto a quella che il suo dipendente avrebbe dovuto eseguire presso il committente;
l'inesistenza, nella compagine aziendale dell'appaltatore, di personale qualificato ed idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate, l'estraneità dell'oggetto dell'appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall'appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale (cfr. corte di
Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2011, n. 7898 ).
Ancora, va rilevato, sul punto, che il potere direttivo deve essere esercitato dall'appaltatore. Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato non genuini quegli appalti ove vi era una assoluta coincidenza dell'orario di lavoro tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli del committente ovvero dal pagamento delle retribuzioni da parte del committente ai singoli dipendenti dell'appaltatore nonché in presenza di controllo diretto da parte del committente sui dipendenti dell'appaltatore; l'obbligo di questi ultimi di farsi autorizzare le ferie ed i permessi dal committente ed ancora dalla scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 16 ottobre 2013 n. 23522
).
Sul punto, secondo Cass. n. 12201 del 06/06/2011 “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.
6 Inoltre l'appalto può essere considerato genuino anche se il committente mette a disposizione le attrezzature e i mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'opera o del servizio dedotti in contratto, sempreché la responsabilità che deriva dal loro utilizzo sia integralmente a carico dell'appaltatore, su cui deve permanere il rischio d'impresa.
In conclusione, affinché possa ritenersi sussistente un appalto genuino è necessario che sussista in capo all'appaltatore l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo dei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa (cfr. Corte di Cassazione n. 15557/2019 e n.
13786/2021) .
Per potersi giungere, quindi, alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore deve risultare l'assenza dell'organizzazione dei mezzi necessari e/o del rischio di impresa.
L'organizzazione può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati, mentre il rischio di impresa è assimilabile al rischio complessivo dei rapporti esistenti nei confronti di tutti i terzi portatori di autonomi interessi, ossia all'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi, caratteristiche tipiche dell'appalto.
Quindi, gli elementi su cui l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi sono così riassumibili: la sussistenza di un'organizzazione autonoma in capo all'appaltatore caratterizzata dall'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.
La mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso genera il risultato vietato dalla legge.
È quindi necessario verificare che “all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (cfr. Cass. n. 18455 del 2023).
La valutazione di tali elementi deve tener conto che possono essere oggetto di affidamento tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente. In siffatte ipotesi, il nesso di strumentalità del servizio appaltato con l'organizzazione del committente comporta che è pur sempre legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, sicché “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. già Cass. n. 13015 del 1993).
7 Quindi, è ammissibile un potere di coordinamento e di direzione in capo al committente, così come anche di formazione, purché questi incidano sull'espletamento del servizio e siano finalizzati solo alla conformazione del servizio e quindi alla realizzazione dell'oggetto dell'appalto. Mentre, i suddetti poteri non possono mai essere rappresentati da un'ingerenza tale da escludere la libertà di iniziativa economica.
Ai fini della liceità dell'appalto, all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro ed i lavoratori alle proprie dipendenze, cioè specificamente di conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio.
D'altra parte alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo - ancora - con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente. Così che risulta decisivo accertare, non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
Laddove invece l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo si configura la fattispecie vietata dell'interposizione illecita.
Altro elemento connotante l'appalto genuino è la c.d. gestione a proprio rischio. L'appaltatore deve organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi. Tuttavia, non può desumersi la illeceità dell'appalto dal mero utilizzo di beni del committente. Ciò in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Tanto premesso, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che non risulta sufficientemente provata nel caso di specie l'illiceità dell'appalto.
Orbene, dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi di convincimento, tali ed univoci, da suffragare la tesi del ricorrente.
Preliminarmente va rilevato che, con contratto di appalto del 12/11/2015 (cfr. allegato produzione parte resistente), affidava in appalto alla i seguenti servizi: Controparte_3 Controparte_5
“manutenzione di I° livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno E405, E633, E652,
E655/E656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie;
occasionali attività manutentive anche su altri tipi di locomotive (a titolo di esempio D145, D146, D345, D445); eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
eventuali interventi di manutenzione da eseguire “fuori sede”.
8 In seguito al “trasferimento del ramo d'azienda” da a far data dal 1° gennaio 2017 veniva Controparte_3 costituita che subentrava a nel suddetto contratto di appalto con Controparte_1 CP_3 CP_2
(cfr. produzione parte resistente).
[...]
Sul punto il ricorrente ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente, dal 2° gennaio 2015, in qualità di elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno per conto, fino all'ottobre 2016, della e, dopo tale data, della sebbene formalmente CP_3 Controparte_1 inquadrato alle dipendenze della titolare dell'appalto stipulato, secondo la prospettazione Controparte_2 dell'istante, in violazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Va da subito evidenziato che le mansioni dedotte dal ricorrente (“elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche da treno”) rientrano, certamente, nelle attività oggetto del contratto di appalto (in primis: “manutenzione di I° livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno”).
Ancora dalla prova orale è emerso quanto segue:
Il teste ha dichiarato “ Ho lavorato per la ed ho una causa in corso per la Testimone_1 Controparte_1 resistente per le medesime ragioni del ricorrente….(…)… Preciso che formalmente sono stato alle dipendenze di e CP_6 poi Per la ho lavorato dal 2004 e per Service, se non sbaglio intorno al 2012, fino al 2020. CP_2 CP_6
Ho sempre lavorato presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise. Io ero elettricista. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 . Preciso che è capitato che saltuariamente quando una lavorazione non terminava , i capo tecnici ci chiedevano la disponibilità al lavoro nella giornata di sabato.
Il ricorrente ha lavorato solo per la ricordo infatti che ha iniziato a lavorare intorno al 2012 /2013 sempre CP_2 presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise. Avevamo gli stessi turni di lavoro ed anche il ricorrente era elettricista. Ci occupavamo della manutenzione dei locomotori.
Il capo tecnico era presente presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise e ci consegnava un documento nel quale venivano indicate le attività da svolgere per quella giornata. Il capo tecnico predisponeva tale documento. Ricordo che lo stesso era firmato dal capo tecnico pro tempore ed aveva il logo prima di e poi di . Tra i nomi dei capo tecnici di CP_3 CP_1
ricordo , e se non sbaglio di nome . Tra i nomi dei capo CP_3 Persona_1 Persona_2 Per_3 Per_4 tecnici di ricordo e . Tale documento era consegnato anche al ricorrente ed a tutti gli operai CP_1 CP_7 CP_8 presenti in officina. I capi tecnici avevano un ufficio presso lo scalo merci di Maddaloni Marcianise.
Alla consegna del documento era presente il nostro coordinatore . Preciso che il documento veniva consegnato Persona_5
a tutti noi . Preciso che era un unico documento. Il documento veniva posato su un tavolo e chi si trovava della squadra di lavoro lo prendeva e ci informava sulle attività da svolgere. Tali attività potevano essere elettriche o meccaniche. Confermo che il documento non veniva consegnato sempre al coordinatore.
Quando non potevo recarmi a lavoro per un impedimento lo comunicavo preventivamente al coordinatore Persona_5 ed agli altri colleghi. Quando ero malato inviavo il certificato medico a giustifica dell'assenza alla mia azienda (quindi
o . Per le ferie ci mettevano d'accordo noi colleghi ed il prospetto lo consegnavamo al coordinatore CP_6 CP_2 Per_5
9 Nel caso in cui dovevamo terminare prima la giornata di lavoro, dovevamo avvisare il nostro coordinatore ed gli Per_5 altri colleghi che dovevano terminare le lavorazioni. La retribuzione veniva accreditata sul conto corrente dalla o CP_6
Avevamo una divisa, ricordo l'ultima di colore blu, con scarpe infortunistiche. Sulla divisa vi era la scritta della CP_2 società Mavis o Ferservice a seconda del periodo. Lo stesso accadeva per il ricorrente . La nostra posizione lavorativa era identica.
Anche il ricorrente indossava la divisa che ho detto. Le attrezzature di lavoro ( chiave dinamometrica, calibro ventesimale, lo zefir ) venivano fornite da e prima da ed avevano il loro marchio. era come noi CP_1 CP_3 Persona_5 un operaio elettricista, ed è sempre stato il nostro coordinatore. Ricordo che il coordinatore era già presente in azienda prima del 2004. Nel senso che quando ho preso servizio per la il già era presente e svolgeva l'attività di coordinatore. CP_6 Per_5
Preciso che io ed il ricorrente abbiamo sempre espletato l'attività di elettricista . Lo stesso discorso per gli altri colleghi: ad esempio che ha svolto sempre le mansioni di elettricista, che ha svolto sempre le mansioni Testimone_2 Testimone_3 di meccanico pneumatico , che ha svolto sempre le mansioni di meccanico”. (Cfr. verbale di udienza Testimone_4 del 5.04.2023)
Il testimone ha dichiarato “ Lavoro per dal 1992 e per dal 2017 e sono Testimone_5 CP_3 CP_1 responsabile di impianto… Preciso che sono stato responsabile dell'impianto di Marcianise dal 2017. In relazione all'appalto con dal 2015 al 2017 ero il Direttore esecutivo del contratto e in concreto gestivo la corretta esecuzione CP_2 del contratto di appalto.
Dal 2017 come detto sono divenuto responsabile e la manutenzione delle locomotive è passata sotto altra responsabilità e quindi ero sempre responsabile dell'impianto ma non mi occupavo della manutenzione delle locomotive;
in tale fase la mia presenza era volta a vigilare il cantiere affinché venissero rispettate le norme sulla sicurezza.
Nel contratto di appalto era prevista la procedura di interfaccia ed i vari responsabili di contratto delegavano i soggetti con cui interfacciarsi.
Ricordo che, come direttore dell'esecuzione del contratto, quando era dipendente di , nella procedura di interfaccia CP_3 vi erano oltre i due responsabili di contratto ( uno dipendente di e l'altro di anche due delegati e nella CP_3 CP_2 specie: io per contro di insieme a e che erano due capi tecnici e per conto di vi era CP_3 CP_8 CP_7 CP_2
. Per qualsiasi problematica il nostro referente era . Persona_5 Persona_5
All'ingresso del rotabile in officina il capo tecnico apriva un ordine di lavoro e redigeva un allegato verbale di consegna e riconsegna del rotabile e questo si chiamava allegato 5. Tale allegato veniva dato all'impresa appaltatrice e firmato in contraddittorio (nella specie i firmatari erano per la e o per ). Persona_5 CP_2 CP_7 CP_8 CP_3
Preciso che tale documento veniva consegnato esclusivamente ad . Da quel momento la locomotiva era Persona_5 formalmente assegnata alla ditta esecutrice della mansione. E successivamente assegnava il lavoro ai Controparte_9 propri subordinati. Al termine dell'attività si svolgeva l'operazione inversa, il documento di restituzione veniva sempre firmato in contradditorio (dai soggetti già indicati sopra) e il locomotore veniva formalmente riconsegnato a che lo CP_3 poneva in esercizio. Nel verbale con l'allegato 5 vi era anche l'ordine di lavoro. Preciso che l'ordine di lavoro veniva consegnato
e firmato dal . Per_5
10 Quando il mi riconsegnava il rotabile con il verbale prima di rimettere la locomotiva in esercizio appuravamo che Per_5 tutte le persone che erano intervenute su quella macchina avessero tutte le abilitazioni specifiche per poter operare. Preciso che su quel verbale venivano indicati i soggetti che operavano sul rotabile. Non ricordo se il verbale venisse anche firmato dagli operai.
Noi non autorizzavamo alcunché a titolo di ferie e permessi. Per motivi di sicurezza, il ci consegnava la mattina Per_5 un foglio nel quale venivano indicate le presenze di quel giorno sul cantiere.
Dal 2017 nulla è cambiato. La procedura più o meno era la stessa.
Gli strumenti di lavoro erano a carico della ditta appaltatrice ad eccezione di attrezzature particolari ed imponenti quali carri ponte, calassi, che venivano date in concessione temporanea alla ditta appaltatrice come indicato nel capitolato tecnico.
In relazione alla chiave dinamometrica preciso che la stessa era anche in possesso della ditta appaltatrice.
Il calibro bordini veniva data in concessione , come indicato nel capitolato, in quanto non era in commercio. Lo zefir non ricordo.
Ricordo che la ditta appaltatrice operava dal lunedì al venerdì. Ne. capitatolo è indicato che il committente con congruo preavviso poteva chiedere attività straordinarie. Di solito tale richieste veniva effettuata dal direttore esecutivo per iscritto al responsabile della ditta. Mi è capitato di aver fatto anche io questa richiesta quando ho rivestito il ruolo di direttore esecutivo del contratto. Il responsabile di dell'epoca era tale CP_2 Per_6
Preciso che le date menzionate sono indicative e non posso essere preciso (cfr. verbale di udienza del 05.04.2023)
Il teste ha riferito: “ Ho iniziato a lavorare presso il cantiere Maddaloni Marcianise nel 2003 alle Testimone_2 dipendenze della con committenza . Ho lavorato insieme al ricorrente presso il cantiere di CP_6 CP_3 Controparte_1 dello scalo ferroviario Maddaloni – Marcianise nel periodo 2014 /2015 fino al 2019. Siamo stati dipendenti della
Eravamo entrambi addetti alla manutenzione elettrica. Ci occupavamo, precisamente, della manutenzione CP_2 elettrica sui locomotori. Ci occupavamo anche di lavori meccanici e pneumatici sui locomotori Tale attività è stata più o meno sempre la stessa.
Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 Qualche volta il sabato su richiesta di Controparte_1
Noi avevamo un coordinatore dipendente della Il coordinatore ci dava delle Persona_5 CP_2 Persona_5 indicazioni sommarie sul lavoro da svolgere, verbalmente. Eravamo poi noi che ci organizzavamo in autonomia. Il coordinatore indicava i turni di lavoro che dovevamo osservare. Quando dovevamo lavorare anche di sabato la richiesta perveniva dal coordinatore che si recava presso il cantiere insieme ad un dipendente di La richiesta perveniva Controparte_1 sempre verbalmente.
In caso di assenza dal lavoro io dovevo comunicarlo al coordinatore ed agli altri colleghi Non ricordo se Persona_5 nel periodo interessato mi sono assentato per malattia.
La retribuzione veniva erogata da tramite bonifico. Indossavamo una divisa di lavoro blu scuro . Non ricordo se CP_2 vi fosse una scritta.
11 I nostri strumenti di lavoro erano le chiavi dinamometriche, i cala carelli che era uno strumento di lavoro fisso. Gli strumenti erano forniti da ed avevano il loro logo . Controparte_1
In relazione al godimento delle ferie ci mettevano d'accordo tra di noi lavoratori e poi comunicavamo il piano ferie al . Per_5
Io non sono mai stato destinatario di una sanzione disciplinare. Non so dire per gli altri lavoratori.
In caso di allontanamento dal luogo di lavoro dovevamo comunicare tale circostanza al coordinatore . Il Persona_5 coordinatore era presente sul cantiere di lavoro, quasi tutti i giorni;
dava una mano dove serviva a seconda Persona_5 delle esigenze. Ad esempio se c'era da sollevare un componente elettrico cioè un contatore, ci aiutava in tale attività perché tale oggetto era molto pesante. Andava, anche a fare acquisti per l'azienda. è sempre stato con noi anche Persona_5 quando ho lavorato per la non era presente sul luogo di lavoro. Parte_2
Per sentito dire so che la aveva anche altri appalti con altri committenti. Non so dire quanti dipendenti avesse la CP_2
(cfr. verbale d'udienza dell'11.10.2023) CP_2
Il teste ha dichiarato “ Ho lavorato alle dipendenze della fino a maggio 2020 Testimone_6 Controparte_1 attualmente sono dipendente di Quando ho lavorato per la ero collocato presso l'ufficio adiacente allo CP_10 CP_1
Scalo Maddaloni – Marcianise ed ero capotecnico della manutenzione e mi occupavo di dare indicazioni al referente della ditta operante che sono succedute, tale . Pt_3 CP_2 Per_5
Vi era una procedura per l'affido dei lavori alla ditta che prevedeva la compilazione del cd. Allegato 5 con l'indicazione delle lavorazioni da fare quel giorno. Tale allegato veniva firmato dal referente e da me e consegnato al Persona_5 referente il quale organizzava il lavoro degli operai presenti sul cantiere. Al termine della lavorazione tale documento veniva restituito a me con l'indicazione delle attività svolte.
Tale procedura era definita di interfaccia. Una volta consegnato l'allegato 5 iniziavano le lavorazioni ed io non interferivo su nulla;
le indicazioni venivano date dal . Per_5
Alcune attrezzature, quelle più specifiche ( tipo il calibro per la misurazione delle sale) era erogato dalla;
mentre CP_1 altre direttamente dalla ditta operante. Gli operai lavoravo con una divisa blu con scritto sopra Sul cantiere si CP_2 lavorava dal lunedì al venerdì e qualche il sabato. Conosco era il responsabile della e qualche volta è Per_6 CP_2 venuto sul cantiere.
Le presenze degli operai sul cantiere erano gestite dal coordinatore . Preciso che venivano forniti da Persona_5
i seguenti attrezzi, di cui al capo 7) del ricorso ad accezione di dinamometriche per serraggio dei bulloni e degli CP_1 estrattori specifici per riparazioni.
Le attrezzature sono sempre state le stesse anche quando operava la Preciso che sono capotecnico dal 2013 e mi sono CP_6 interfacciato con il;
per il periodo pregresso non posso riferire perché svolgevo altre attività. Se una volta consegnato Per_5
l'allegato 5 era necessario fare altre lavorazioni, perché ad esempio gli operai avevano riscontrato la necessità di fare altri interventi, il veniva da me ed aggiungevamo all'allegato 5) queste lavorazioni aggiuntive. Per_5
Al termine delle lavorazioni vi era il collaudo finale giornaliero . Veniva espletato da me anche con il referente Per_5
". (Cfr. verbale di udienza del 10.11.2023)
[...]
12 Ebbene, dall'attività istruttoria espletata, è emerso che i turni di servizio, la concessione delle ferie, il controllo delle assenze per malattia ed il pagamento della retribuzione, l'assegnazione delle mansioni da svolgere, avvenivano esclusivamente da parte della prima e della , poi, così come ogni CP_6 CP_2 altro adempimento connesso alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro. E', emerso, in particolare, che in relazione a tali aspetti, i lavoratori, tra cui il ricorrente, dovevano interfacciarsi, esclusivamente, con il loro coordinatore , dipendente della ditta . Non è Persona_5 CP_2 emerso in alcun modo che la gestione dei turni e del piano ferie del ricorrente avvenisse su indicazione o comunque solo nell'interesse della convenuta;
né tantomeno che turni e ferie fossero impartiti CP_1 direttamente dalla committente ( cfr. dichiarazioni di tutti i testi escussi).
In particolare i testi parte ricorrente hanno riferito su tali circostanze quanto segue: “Quando non potevo recarmi a lavoro per un impedimento lo comunicavo preventivamente al coordinatore ed agli altri colleghi. Per_5 Per_5
Quando ero malato inviavo il certificato medico a giustifica dell'assenza alla mia azienda (quindi o . Per CP_6 CP_2 le ferie ci mettevano d'accordo noi colleghi ed il prospetto lo consegnavamo al coordinatore . Nel caso in cui Persona_5 dovevamo terminare prima la giornata di lavoro, dovevamo avvisare il nostro coordinatore ed gli altri colleghi che dovevano terminare le lavorazioni. La retribuzione veniva accreditata sul conto corrente dalla o Avevamo una CP_6 CP_2 divisa, ricordo l'ultima di colore blu, con scarpe infortunistiche. Sulla divisa vi era la scritta della società Mavis o Ferservice
a seconda del periodo. Lo stesso accadeva per il ricorrente . La nostra posizione lavorativa era identica” (cfr. dichiarazioni teste verbale di udienza del 5.04.2023) ed ancora “ noi avevamo un coordinatore Testimone_1 Per_5
dipendente della Il coordinatore ci dava delle indicazioni sommarie sul lavoro da
[...] CP_2 Persona_5 svolgere, verbalmente. Eravamo poi noi che ci organizzavamo in autonomia. Il coordinatore indicava i turni di lavoro che dovevamo osservare. Quando dovevamo lavorare anche di sabato la richiesta perveniva dal coordinatore che si recava presso il cantiere insieme ad un dipendente di La richiesta perveniva sempre verbalmente. In caso di assenza dal Controparte_1 lavoro io dovevo comunicarlo al coordinatore ed agli altri colleghi Non ricordo se nel periodo interessato Persona_5 mi sono assentato per malattia. La retribuzione veniva erogata da tramite bonifico. Indossavamo una divisa di CP_2 lavoro blu scuro . Non ricordo se vi fosse una scritta” (Cfr. dichiarazioni teste verbale di udienza Testimone_2 dell'11.10.2023).
Ancora i testi di parte resistente, su tali aspetti hanno riferito quanto segue: “noi non autorizzavamo alcunché
a titolo di ferie e permessi. Per motivi di sicurezza, il ci consegnava la mattina un foglio nel quale venivano indicate Per_5 le presenze di quel giorno sul cantiere” (cfr. dichiarazioni teste , responsabile dell'impianto di Testimone_5
Marcianise verbale di udienza del 5.04.2023 ) ; ed ancora “ le presenze degli operai sul cantiere erano gestite dal coordinatore ” (cfr. dichiarazioni del teste , verbale di udienza dell'11.10.2023 Persona_5 Testimone_6 all'epoca dei fatti dipendente di collocato presso l'ufficio adiacente allo Scalo Maddaloni – CP_1
Marcianise e capotecnico della manutenzione addetto a dare indicazioni al referente della ditta operante)
.
13 Né è emerso che avesse il potere di modificare le mansioni e le prestazioni del ricorrente, CP_1 destinandolo a settori diversi da quelli individuati dalla stessa ditta appaltatrice.
Anzi dalla prova orale è acclarato che , coordinatore della , organizzava il Persona_5 CP_2 lavoro degli operai presenti sul cantiere. In particolare, su tale aspetto, il teste ha chiarito Tes_5 quanto segue: “all'ingresso del rotabile in officina il capo tecnico apriva un ordine di lavoro e redigeva un allegato verbale di consegna e riconsegna del rotabile e questo si chiamava allegato 5. Tale allegato veniva dato all'impresa appaltatrice e firmato in contraddittorio (nella specie i firmatari erano per la e o per Persona_5 CP_2 CP_7 CP_8
). Preciso che tale documento veniva consegnato esclusivamente ad Da quel momento la CP_3 Persona_5 locomotiva era formalmente assegnata alla ditta esecutrice della mansione. E successivamente assegnava Controparte_9 il lavoro ai propri subordinati”
Tale circostanza è altresì confermata dal teste di parte ricorrente il quale, al riguardo, ha riferito “ CP_8
Noi avevamo un coordinatore dipendente della Il coordinatore ci dava delle Persona_5 CP_2 Persona_5 indicazioni sommarie sul lavoro da svolgere, verbalmente.”.
Non vi è prova, dunque, che il personale di svolgesse il controllo organizzativo e gestionale CP_1 della forza lavoro della impresa appaltatrice, consistente nel controllo della presenza sul lavoro, nella gestione dei turni, nell'eventuale sostituzione di personale assente, nella scelta del numero di dipendenti da adibire a ciascuna singola mansione e dei dipendenti che per ciascun turno e in un determinato periodo di tempo dovevano svolgere le varie mansioni appaltate. Tali poteri di controllo gestionale erano, allora, esercitati dalla , tramite il proprio coordinatore, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte CP_2 del committente.
Si evince dalle risultanze istruttorie che i dipendenti di , decidevano solo il tipo di intervento CP_1 manutentivo da effettuare occupandosi anche di emettere “l'ordinativo dei lavori” – (cd. allegato n. 5) che riguardava l'intervento da effettuare, come, tuttavia, prescritto nel contratto di appalto e nel relativo capitolato (cfr. allegati prod. parte resistente).
In particolare il teste , responsabile dell'impianto, ha dichiarato “ Nel contratto di appalto Testimone_5 era prevista la procedura di interfaccia ed i vari responsabili di contratto delegavano i soggetti con cui interfacciarsi.
Ricordo che, come direttore dell'esecuzione del contratto, quando era dipendente di , nella procedura di interfaccia CP_3 vi erano oltre i due responsabili di contratto ( uno dipendente di e l'altro di anche due delegati e nella CP_3 CP_2 specie: io per contro di insieme a e che erano due capi tecnici e per conto di vi era CP_3 CP_8 CP_7 CP_2
Persona_5
Per qualsiasi problematica il nostro referente era . Persona_5
All'ingresso del rotabile in officina il capo tecnico apriva un ordine di lavoro e redigeva un allegato verbale di consegna e riconsegna del rotabile e questo si chiamava allegato 5. Tale allegato veniva dato all'impresa appaltatrice e firmato in contraddittorio (nella specie i firmatari erano per la e o per ). Persona_5 CP_2 CP_7 CP_8 CP_3
Preciso che tale documento veniva consegnato esclusivamente ad . Da quel momento la locomotiva era Persona_5
14 formalmente assegnata alla ditta esecutrice della mansione. E successivamente assegnava il lavoro ai Controparte_9 propri subordinati. Al termine dell'attività si svolgeva l'operazione inversa, il documento di restituzione veniva sempre firmato in contradditorio (dai soggetti già indicati sopra) e il locomotore veniva formalmente riconsegnato a che lo CP_3 poneva in esercizio. Nel verbale con l'allegato 5 vi era anche l'ordine di lavoro. Preciso che l'ordine di lavoro veniva consegnato
e firmato dal ” . Il teste ha confermato dette circostanze “ Vi era una procedura per l'affido dei Per_5 CP_8 lavori alla ditta che prevedeva la compilazione del cd. Allegato 5 con l'indicazione delle lavorazioni da fare quel giorno.
Tale allegato veniva firmato dal referente e da me e consegnato al referente il quale organizzava il lavoro Persona_5 degli operai presenti sul cantiere. Al termine della lavorazione tale documento veniva restituito a me con l'indicazione delle attività svolte. Tale procedura era definita di interfaccia.
Una volta consegnato l'allegato 5 iniziavano le lavorazioni ed io non interferivo su nulla;
le indicazioni venivano date dal
. Se una volta consegnato l'allegato 5 era necessario fare altre lavorazioni, perché ad esempio gli operai avevano CP_11 riscontrato la necessità di fare altri interventi, il veniva da me ed aggiungevamo all'allegato 5) queste lavorazioni Per_5 aggiuntive. Al termine delle lavorazioni vi era il collaudo finale giornaliero . Veniva espletato da me anche con il referente
” Persona_5
E' , dunque, acclarato che la aveva un proprio responsabile nella persona di CP_2 Persona_5 il quale interloquiva con il responsabile di al fine di consentire la consegna dell'ordine di lavoro CP_1
e per comunicare a quest'ultima il relativo completamento.
Anche i testi di parte ricorrente confermano che vi era tale ordine di lavoro che veniva consegnato alla presenza del loro coordinatore . Persona_5
Appare irrilevante la circostanza che tale ordine di lavoro, venisse consegnato anche agli altri operai presenti sul cantiere. Pur se fosse vero, infatti, non dimostra alcunché in relazione all'ingerenza della committente nell'attività lavorativa dei dipendenti della . CP_2
Sul punto la dichiarazione del teste - “Confermo che il documento non veniva consegnato sempre al Tes_1 coordinatore” - appare estremamente generica atteso che lo stesso non ha indicato le volte in cui tale evento si sia verificato;
né il soggetto che poi avrebbe sottoscritto tale ordine di lavoro.
In particolare, poi, dal punto di vista tecnico, l'ingerenza di atteneva alla fase iniziale e finale CP_1 del lavoro, ossia all'indicazione delle lavorazioni da svolgere ed alle necessarie verifiche connaturate all'appalto ed al tipo di attività svolta;
infatti, nessun teste, ha riferito che, nel corso dell'attività di manutenzione, vi fossero costanti direttive tecniche da parte dei dipendenti di o controlli di CP_1 sorta sullo svolgimento dell'attività lavorativa posta in essere ed anzi, come riferito dai testi di parte ricorrente essi operavano in piena autonomia dopo che il loro coordinatore assegnava loro i lavori da svolgere (cfr. dichiarazioni testi ed ). CP_8 Tes_2
Difatti, a parere del RI, l'assoggettamento al potere direttivo della società appaltante non può certo evincersi, dalla circostanza, che le indicazioni sugli interventi da effettuare erano comunicate da dipendenti di , atteso che ciò costituisce fisiologica esecuzione del contratto di appalto in essere CP_1
15 tra le società, anche ove si consideri che nessuno dei testi ha riferito di aver svolto l'attività lavorativa insieme ai dipendenti di . CP_1
Inoltre, l'invio della scheda lavori riguardava l'esito dei lavori stessi ed era finalizzato alla verifica, da parte di sia della loro realizzazione che della buona esecuzione (cfr. allegati prod. parte resistente). CP_1
Appare, a parere del RI, dunque, pienamente coerente con l'esecuzione di un appalto lecito la circostanza, riferita dai testi, per la quale le indicazioni sugli interventi da effettuare provenivano da dipendenti della attraverso la predisposizione dell'ordine di lavoro e conseguente riconsegna CP_1 dello stesso, da parte della ditta appaltatrice, con l'indicazione delle attività svolte. Procedura (definita di interfaccia), come confermato dalle dichiarazioni dei testi innanzi richiamati, svolta, in contraddittorio dai responsabili delle ditte coinvolte nel contratto di appalto e ). CP_1 CP_2
Ciò non risulta espressione, di un potere direttivo tipico della parte datoriale, bensì di una attività di coordinamento e controllo da parte del committente volto a garantire ed a verificare la corretta esecuzione dell'appalto.
Occorre, invero, accertare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto.
Tale evenienza, infatti, attiene alla necessaria individuazione del lavoro in base alle esigenze del servizio, ed è chiaramente diversa dall'emanazione di ordini tipicamente datoriali.
E', infatti, del tutto ragionevole che si ingerisse nel controllo dell'efficienza e correttezza delle CP_1 attività date in appalto, attesa la tipologia delle stesse e la loro contiguità con lo svolgimento del servizio ferroviario.
Del resto, tale ingerenza, per come emersa, si esauriva tutta nel fornire indicazioni, in ordine alle lavorazioni da effettuare in quella giornata, ai dipendenti della società appaltatrice, senza interferire con la scelta “a monte” dei lavoratori da destinare alle diverse tipologie di attività oggetto dell'appalto; segno di mero coordinamento con le esigenze della ditta appaltante, cui all'evidenza era funzionale il servizio appaltato.
L'esercizio di un potere di controllo, da parte del committente, è compatibile con un regolare contratto di appalto e, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte dell'appaltante anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che "non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. Cass. 2011 n.12201).
16 Nella fattispecie in esame il personale di non controllava specificamente l'operato degli operai CP_1 addetti al servizio di appalto ma si limitava a verificare che le dette prestazioni venissero fornite nel rispetto dei criteri indicati nel capitolato.
Non è emerso, pertanto, dall'istruttoria svolta che il ricorrente abbia ricevuto precipue direttive di lavoro da dipendenti di;
né tanto meno che sia stato sottoposto a controlli sull'osservanza degli orari CP_1 di lavoro, ovvero al potere disciplinare da parte della società convenuta, ossia concrete ed univoche circostanze indicative di un'interposizione vietata nelle prestazioni di lavoro, in riferimento all'appalto in esame.
Va, infine, osservato che non è emersa la prova che la società appaltatrice fosse priva di effettiva autonomia imprenditoriale, ovvero di una propria organizzazione di impresa, prova di cui era onerato il ricorrente.
Sul punto, le generiche allegazioni del ricorso non hanno trovato alcun riscontro mentre dalle prove assunte some emersi indizi di segno contrario.
Infatti dalla prova orale è emersa la sussistenza di una organizzazione del servizio curata e gestita dalla stessa prima e poi (per quel che interessa), di una gestione del personale e dei relativi CP_6 CP_2 oneri economici esclusivamente a carico delle stesse.
In particolare, poi, quanto alla sussistenza del rischio di impresa per la corretta esecuzione del servizio, depongono in tal senso varie previsioni del contratto di appalto: difatti nel suddetto contratto di appalto
(Cfr. allegato n. 1 prod. parte resistente) è previsto l'obbligo dell'appaltatrice di nominare un proprio responsabile, la garanzia di buon funzionamento (art, 5 bis) , l'applicazione di una serie di penali in caso di esecuzione del servizio non adeguato agli standard di qualità imposti ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero per prestazione non eseguita ovvero per violazione delle norme in materia di sicurezza (art. 14), la previsione di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (art. 12), l'obbligo di polizza assicurativa (art. 13), la previsione di un corrispettivo invariabile e non soggetto a modificazione (artt. 8 e 9) con la conseguenza che le eventuali disfunzioni o diseconomie del servizio reso non potevano che ricadere sull'appaltatore.
L'articolo 18 ancora pone a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi riguardanti la completa osservanza delle norme e delle prescrizioni di legge e regolamentari relative agli infortuni ed alla igiene sul lavoro con conseguente responsabilità nel caso di violazione delle norme e dei danni che ne dovessero derivare
Ancora, poi, si legge nell'art. 4 del citato contratto che la ha fornito alla committente la CP_2 seguente documentazione “ a) Elenco dei manutentori abilitati… b) certificazione del proprio SGC da parte di un
Organismo si Certificazione Accreditato da produrre con cadenza almeno semestrale o comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
c) attestazione di conformità dell'abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di certificazione…..d) …)
17 Osserva, poi, il giudice che non costituisce indice automatico dell'illiceità dell'appalto l'uso di beni del committente, in quanto l'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative all'organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario di tutti i beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Sebbene, dunque, sia emerso dalla prova testimoniale che i dipendenti della utilizzavano CP_2 alcune attrezzature fornite da ( come le attrezzature di officina “fisse” per la movimentazione CP_1 ed il sollevamento dei materiali - quali ad esempio gru, cala-assi - nonché alcune delle attrezzature
“mobili” - come cavalletti di sollevamento, transpallet, - Apparecchiature Computerizzate per Prova
Freno ACPF, ecc.); tuttavia, è lo stesso capitolato d'appalto (pag. 14) a prevedere che dette attrezzature venivano concesse in comodato d'uso gratuito alle ditte appaltatrici (vedi sul punto anche dichiarazioni del teste ). Tes_5
Inoltre circostanza particolarmente rilevante, che nel contratto di appalto, è espressamente prevista la responsabilità della per eventuali danneggiamenti provocati ai beni di proprietà di CP_2 CP_3 ovvero (art. 13 ), nonché la indicazione nel capitolato d'appalto che, per l'utilizzo dei beni CP_1 suddetti, la ditta operante dovrà dimostrare che gli addetti siano in possesso di tutte le abilitazioni necessarie. Ed ancora, sempre nel capitolato, è chiaramente prescritto che “in fase di presentazione dell'offerta, le ditte prenderanno visione in specifichi sopralluoghi delle attrezzature disponibili nelle officine e negli impianti al fine di quantificare organizzazione ed esigenze di formazione del loro personale, lo stato di funzionamento le regole di manutenzione
e la rispondenza alle norme di sicurezza, con l'impegno a ripristinare la funzionalità in caso di guasto causato dal cattivo utilizzo” .
Dunque, pur potendo il personale della utilizzare i mezzi di proprietà della committente, CP_2 tuttavia la suddetta società si è assunta il rischio della loro fruizione.
In conclusione, non risultando dalla espletata prova testimoniale che di fatto l'impresa appaltatrice non si è assunta il rischio della gestione del servizio così come previsto dal contratto, deve ritenersi che, nella specie, esso sia a carico di quest'ultima e, pertanto, tale aspetto, come sopra esposto, costituisce certamente indice della legittimità dell'appalto.
Alla luce di quanto esposto, nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti dell'appalto illecito e dunque la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
Mercitalia s.p.a. va disattesa.
Tali conclusioni non mutano alla luce delle argomentazioni spese dalla parte ricorrente in occasione dell'udienza di discussione e nelle note di trattazione scritta precedentemente depositate. In particolare, quanto alla circostanza che l'appalto in questione è un cd. appalto “labour intensive”, rileva il RI come sia ancor più pregnante, in tal caso, la comparazione della fattispecie concreta con i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Tale comparazione, come già è stato innanzi chiarito, ha dato esito negativo.
18 Con riguardo, invece, alla circostanza per cui sia stato assunto, in seguito, da , Persona_5 CP_1 anch'essa appare ininfluente ai fini della presente controversia. Infatti, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio egli era dipendente di , svolgeva il ruolo di coordinatore e referente del contratto di appalto per CP_2 la datrice di lavoro . In assenza di un accertamento giudiziale in ordine al carattere fittizio del CP_2 rapporto di lavoro intercorrente (all'epoca) tra e , allora, la successiva assunzione dello Per_5 CP_2 stesso da parte della convenuta non muta le conclusioni già raggiunte.
In via subordinata la parte ricorrente ha, poi, richiesto di accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinare alla di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e Controparte_1 di ripristinare il suo rapporto di lavoro.
Il ricorrente invoca l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. avendo riassorbito il ramo d'azienda CP_1 costituito dall'officina /cantiere di Maddaloni.
L'istante ha dedotto quanto segue: “ invero la cessazione delle attività presso il sito di Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 marzo 2020, un trasferimento di azienda mediante retrocessione del CP_2 ramo di azienda alla con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° comma dell'art. 2112 Controparte_1 del c.c.” (cfr. ricordo introduttivo).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che la non ha mai dismesso alla il segmento produttivo indicato (nella specie Scalo Controparte_1 CP_2 di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità e disponibilità della medesima CP_1
e da quest'ultima gestito.
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la si è CP_1 limitata ad appaltare a tale compagine societaria ( ) una serie di servizi di manutenzione ( CP_2 manutenzione di I° livello , di tipo programmato o correttivo alle locomotive elettriche da treno, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione fuori sede) senza cedere alcunché.
Pertanto non può ritenersi sussistente alcuna retrocessione del ramo di azienda come dedotto in ricorso.
Ne consegue che anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
La complessità delle questioni giuridiche trattate che consentono diverse ricostruzioni interpretative, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PQM
Il RI di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c. così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.03.2025
Il Giudice
19 .
Dott.ssa Roberta Gambardella
20