Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 00810/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2018, proposto da
LO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Milano, piazza Bertarelli 1;
contro
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi dell’Ambiente e Sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia 1;
la Regione LO in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di LO 1;
la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Pioltello, il Comune di Rodano, A.R.P.A. LO, A.T.S. Milano, I.S.P.R.A., I.S.S. e I.N.A.I.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Pfizer S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito per brevità MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, prot. n. 0002589.06.02.2018, trasmessa via pec in data 8.2.2018, avente ad oggetto “SIN di Pioltello Rodano – Area LO. Nota trasmessa dalla LO S.p.A. con prot. n. 1994 del 22.11.2017, acquisita al prot. MATTM n. 0025158/STA del 23.11.2017”, in particolare e tra l'altro nella parte in cui: “1. si ribadisce la richiesta ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, al proprietario o il gestore dell'area, che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, anche se non responsabile della contaminazione, di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242”; … 3. si ribadisce e sollecita l'azienda a trasmettere la rielaborazione l'Analisi di Rischio”;
- del parere tecnico RA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Prot. n. 0026633.12.12.2017 (Registro Ufficiale Ingresso MATTM), allegato alla sopra citata nota, avente ad oggetto “Parere relativo al documento LO S.p.A., Stabilimento di Rodano ‘Riscontro alla nota MATTM 21887/STA del 16.10.2017;
- del parere INAIL, Dipartimento innovazioni tecnologiche sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici, Prot. n. 0027344.20.12.2017 (Registro Ufficiale Ingresso MATTM), allegato alla sopra citata nota, avente ad oggetto “SIN Pioltello Rodano – Area LO. Valutazione tecnica in merito alla nota trasmessa dalla LO con prot. n. 1994 del 22.11.2017, acquisita al prot. MATTM n. 0025158/STA del 23.11.2017”, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificati;
- del resoconto sintetico relativo alla riunione tecnica del 2.2.2017 tra gli enti competenti (tra gli altri MATTM, Regione LO, Ispra) concernente il SIN Pioltello Rodano, richiamato nella sopra citata nota ed alla stessa correlato mediante link, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificati;
- per quanto occorrer possa, della Nota circolare prot. 1495/STA del 23.01.2018 avente ad oggetto “Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso”, richiamata nella sopra citata nota ed alla stessa correlato mediante link, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificati;
- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli impugnati, e quindi tra l'altro, per quanto occorrer possa, della nota del MATTM, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, prot. n. 0021887.16.10.2017, avente ad oggetto “SIN di Pioltello Rodano- Area LO- “Stabilimento LO di Rodano - Trasmissione dei risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea prelevati in occasione della campagna congiunta eseguita a dicembre 2016- “Stabilimento LO di Rodano - Trasmissione dei risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea prelevati in occasione della campagna congiunta eseguita a Giugno 2017” trasmessi dalla LO S.p.A. con note prot.n.1973 del 14.02.2017 e prot. n. 1990 del 22.09.2017 ed acquisite al prot. del MATTM n. 3288 del 14.02.2017 e prot. n. 20075-2007620077/STA del 25.09.2017”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi dell’Ambiente e Sicurezza energetica, e della Regione LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. LO S.p.A. è proprietaria di un’area all’interno del Polo Chimico sito nei Comuni di Pioltello e Rodano, sulla quale insiste un complesso industriale ove essa svolge la sua attività produttiva. L’area è caratterizzata da una potenziale contaminazione delle acque di falda. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, oggi dell’Ambiente e Sicurezza energetica (nel seguito: “Ministero”), con nota 6 febbraio 2018 protocollo 2589, le ha chiesto, in qualità di proprietaria dell’area, di attuare le misure di prevenzione e l’ha sollecitata a trasmettere la rielaborazione dell’analisi di rischio. La nota è stata impugnata con il presente ricorso, notificato il 6 aprile 2018 e depositato il 3 maggio 2018, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti la Regione LO con comparsa di stile, e il Ministero il quale, oltre a replicare alle deduzioni della ricorrente, in via preliminare eccepisce che atti successivi, e precisamente la nota ministeriale prot. 74623 del 9 luglio 2021; il verbale della riunione tecnica del 25 giugno 2020 e il decreto ministeriale n. 250 del 10 dicembre 2021 avrebbero superato e integrato i provvedimenti impugnati in questa sede, tant’è che il primo di essi è oggetto di distinta impugnativa presso questo Tribunale Amministrativo con ricorso sub R.g. n. 1906/2021, pendente innanzi alla III Sezione. Ne deriverebbe l’improcedibilità del presente gravame per carenza di interesse sopravvenuta.
All’udienza straordinaria dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione della difesa erariale è fondata.
Come rilevato nella parte in fatto la società ricorrente ha impugnato la nota ministeriale con la quale le è stato chiesto di adottare misure di prevenzione ex art. 245 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e di trasmettere una nuova Analisi di Rischio in ragione dei risultati emersi dal resoconto tecnico della riunione del 7 febbraio 2017 nonché dei Pareri RA e INAIL, meglio indicati in epigrafe.
Con la successiva nota prot. 74623 del 9 luglio 2021 e il D.M. 250/2021, differentemente da quanto sostiene la ricorrente, non si è soltanto concluso l’iter amministrativo relativo all’Analisi di Rischio (profilo in merito al quale la stessa ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse), ma il Ministero ha ribadito le proprie determinazioni, con un atto di conferma in senso proprio.
Infatti, nella nota prot. 74623 del 9 luglio 2021 il Ministero ha nuovamente chiesto alla ricorrente di avviare misure di prevenzione della falda acquifera giustificando la richiesta in base alle risultanze di una nuova istruttoria, e in particolare dal ricevimento da parte della Divisione competente di una relazione illustrativa dei risultati delle attività di monitoraggio eseguite in contraddittorio, con frequenza semestrale, nei mesi di giugno e dicembre 2018-2019. Ad esito di tali attività, AR LO ha confermato al Ministero lo stato qualitativo delle acque di falda e perciò l’Amministrazione ministeriale ha ribadito la propria richiesta a LO s.p.a., sulla base dei nuovi e più recente monitoraggi, e le ha anche chiesto di ottemperare alle richieste di RA e AR di cui al verbale della riunione tecnica del 25 giugno 2020. Si tratta di risultanze istruttorie nuove e sostitutive rispetto a quelle poste a fondamento del provvedimento ministeriale del 6 febbraio 2018, impugnato in questa sede, pur rimanendo inalterata la parte dispositiva.
I rilievi della ricorrente in sede di replica, volti a evidenziare come il nuovo provvedimento non contenga alcuna specificazione sulla validità o efficacia dei provvedimenti emanati in precedenza, non appaiono fondati. Infatti, per giurisprudenza costante, la conferma viene emessa dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta e in particolare dopo una nuova istruttoria, mentre l'atto meramente confermativo non fa che ripetere la precedente volontà dell'Amministrazione. Ne segue che nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio sussiste un procedimento al cui esito viene emesso un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente, che si sostituisce ad esso (C.d.S. II, 16 dicembre 2022 n. 11016). Pertanto "allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione ……, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione" (T.A.R. LO – Milano, II, 4 novembre 2021, n. 2420 e la giurisprudenza ivi richiamata). Ne consegue che l’elemento dirimente per determinare la natura confermativa in senso proprio di un atto risiede nello svolgimento di nuovi adempimenti istruttori. Qualora questo si verifichi, l’Amministrazione determina un nuovo assetto di interessi e il provvedimento sopravvenuto diviene lesivo e perciò autonomamente impugnabile, a prescindere dalla specificazione o meno del superamento del precedente atto. E a controprova di quanto esposto, l’accoglimento del presente ricorso non pregiudicherebbe la vigenza della seconda determinazione ministeriale prot. 74623 del 9 luglio 2021 e dunque la ricorrente non potrebbe trarne alcun effetto utile. Il suo interesse, infatti, deve ritenersi spostato sui provvedimenti successivi che, peraltro, sono, almeno parzialmente, oggetto di distinta impugnativa.
Il ricorso, in ragione di quanto sopraesposto, deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese processuali vengono compensate in ragione della pronuncia in rito resa sulla controversia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cacciari | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO