Sentenza 10 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI ITALIA A1 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILE R.G. N. 21242/00 Cron. 19221 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep.Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: RT AR, OL IC, GN OL, AR UN, EL AF, UA ST, OT LE, TI RG, OR RG, RE RI, TI EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2002 E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato 672 -1- avverso la sentenza n. 19794/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/99 - R.G. N. 1619/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, i lavoratori in epigrafe indicati, quali dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, premesso di avere svolto prestazioni di lavoro straordinario dal 1979 al 31 dicembre 1986 retribuite in misura inferiore rispetto al dovuto in applicazione della legge n.42 del 1979 e successive, disciplinanti il trattamento economico del personale ferroviario, chiedevano la condanna dell'Ente al pagamento delle somme analiticamente specificate in ricorso, a titolo di differenze tra il percipiendo ed il percepito per detta causale. Si costituiva l'Ente Ferrovie dello Stato che, eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti sorti in epoca antecedente alla data del deposito del ricorso, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Con sentenza depositata il 12 gennaio 1989, il Pretore accoglieva le domande. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ente, censurandola sotto vari profili e chiedendo il rigetto delle proposte domande. Resistevano i lavoratori, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello per tardività del deposito rispetto alla data di notificazione della sentenza gravata. L'adito Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, respingeva l'accezione di inammissibilità dell'appello e con separata ordinanza disponeva per la prosecuzione del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con due motivi. La Soc. Ferrovie dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi di impugnazione, strettamente connessi tra loro, i ricorrenti in epigrafe indicati denunciano violazione degli artt. 156, primo comma, 160, 285, 325, 326 e 327 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), ed ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 327 c.p.c. e carenza di motivazione (art360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deducendo che erroneamente il Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile l'appello, proposto dall'allora Ente F.S. con atto depositato l'11 giugno 1990, sul presupposto che la notificazione della sentenza, avvenuta il 25 settembre 1989, non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.; ciò in base alla considerazione che la relata di notifica risultava priva dell'istanza di parte e, in ogni caso, priva di alcun riferimento al soggetto che ne aveva fatto richiesta. A sostegno del proprio assunto i ricorrenti rammentano che in tema di validità della notificazione della sentenza, non è influente che la relata non contenga la specifica indicazione del soggetto richiedente, usando -come nel caso che ne occupa- la generica espressione "richiesto come sopra", qualora l'identificazione di detto richiedente possa essere effettuata, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato (v. ancora Cass. 15 marzo 1994 n. 2467). Aggiungono che, alla stregua di tale indirizzo, per cui il disposto dell'art. 285 cit. può dirsi pienamente osservato, anche quando nella relata manchi l'apposita indicazione della parte, sempre che non vi sia incertezza assoluta sulla stessa essendone possibile l'identificazione dall'atto notificato (v. più di recente Cass.22 settembre 2000 n.12539; Cass.10 maggio 2000 n.5991), non potrebbe fondatamente contestarsi che, nella fattispecie in esame, l'identificazione della parte istante nei lavoratori, attuali ricorrenti, soggetti del rapporto processuale del giudizio che ne occupa, risulti "de plano" dai seguenti elementi: a) il dispositivo della sentenza, nel suo frontespizio, contiene, dopo l'indicazione dei nomi dei lavoratori anche la menzione dell'avv. Pasquale Nappi che li assisteva e li assiste e vi è anche l'ulteriore specificazione che essi erano "elettivamente domiciliati in Roma, via Agri, 1 nello studio dell'avv. Pasquale Nappi"; b) sullo stesso dispositivo della sentenza vi è stampigliato il timbro dell'avv. Nappi, che lascia intendere come la richiesta della notifica non poteva 2 avvenire se non ad istanza della parte vittoriosa costituita dai lavoratori assistiti dall'avv. Nappi;
c) nella relata di notifica l'Ufficiale Giudiziario dà atto che "richiesto come sopra ho notificato quanto precede all'Ente F.S. come in atti, presso l'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi, 12". Sulla base di tali elementi non potrebbe, dunque, ragionevolmente dubitarsi che, quando nella relata l'Uff. Giud. afferma "richiesto come sopra" abbia inteso riferirsi ad una richiesta formulata da chi sopra era indicato come parte vittoriosa essendo logicamente da escludersi che l'altra parte in causa, cioè le Ferrovie dello Stato, abbiano richiesto la notifica, essendo stata questa effettuata proprio all'Ente F.S., il che esclude ovviamente qualsiasi interesse della parte in causa soccombente di notificare a sé la sentenza. Ne deriverebbe che, essendo stata la sentenza notificata il 25 settembre 1989, il ricorso in appello doveva essere proposto entro il termine breve di trenta giorni da detta data;
risultando, invece, depositato l'11 gennaio 1990, oltre cioè il termine perentorio di cui fissato, a pena di decadenza, dall'art.325 c.p.c., doveva essere dichiarato inammissibile. Sennonché, tali argomentazioni, pur ponendosi, in via astratta, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, non giovano, nel caso concreto, alla tesi dei ricorrenti, non avendo questi provveduto a depositare, nella presente sede, il fascicolo di parte ed, in particolare, la copia notificata della sentenza di primo grado, in modo da consentire al Collegio il riscontro tra quanto descritto in ricorso e la realtà processuale. E di tanto essi erano onerati ex art. 369 n.4 c.p.c. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non essendosi, la Ferrovie dello Stato S.p.A., costituita.
P.Q.M.
འ ཥ་བཟིས་• - La Corte rigett il ricorso;
nuïda per le spesedel presence, Roma, 12 febbraio 2002. oh TI I Lunglei est 2684 TO LO 3 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533