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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1396/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Feo e Parte_1 C.F._1
Claudio Mastrogiovanni, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del in virtù di procura CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
P.IVA_2
1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 14/10/2021, adiva al presente Tribunale, in Parte_1
veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare ed accertare che la sig.ra
non è tenuta a restituire all' la somma di euro 8.830,54 di cui alla Parte_1
comunicazione del 22/05/2020 n. 68958773208-4;” 2) “Per l'ulteriore effetto, condannare
l' a restituire alla ricorrente tutte le somme eventualmente già trattenute e quelle che abbia trattenuto nelle more del giudizio, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno”; il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Invero, emerge dagli atti che la resistente inviava alla ricorrente, n. q. di erede di CP_1
, avviso di pagamento ( del 21.5.2020) della somma di euro 8.830,54, a Persona_2
titolo di restituzione di indebito;
in particolare, l' resistente deduceva che, essendo CP_3
beneficiario il de cuius di un assegno sociale, allo stesso sarebbe stato corrisposto un importo non dovuto pari alla complessiva somma di euro 12.600,59, di cui una parte già riscossa ( durante la vita del beneficiario), e la restante parte, pari ad euro 8.830,54 ( e relativa alle annualità dal 2.7.2000 al 31.8.2003) ancora da riscuotere.
Orbene, a fronte della intimazione di pagamento, la ricorrente, con l'odierno ricorso, eccepiva la prescrizione della pretesa restitutoria, invocando la declaratoria di non debenza delle somme di cui al cennato avviso del 21.5.2020.
Di contro, l' resistente assumeva l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale CP_3
( decennale), deducendo che l'istanza restitutoria sarebbe stata già comunicata al dante causa dell'odierna ricorrente, tant'è che parte dell'indebito risultava già trattenuto da parte dell' sui suoi ratei di pensione. CP_1
Nondimeno, non può non rilevarsi come di tali circostanze non vi è però alcuna prova in
2 atti, avendo l' depositato un mero report ricognitivo della posizione ( atto, peraltro, di CP_1
natura meramente interna e a carattere unilaterale), in cui le circostanze dedotte sono semplicemente riportate graficamente ma non provate nella loro oggettività; lo stesso
Istituto di previdenza rileva, peraltro, che, nel caso di specie, “Purtroppo, considerati gli anni interessati, le procedure non consentono di poter estrapolare le comunicazioni a suo tempo inviate con le relate di notifica”.
Una carenza documentale, questa, che, in quanto tale, nemmeno permette di ricostruire il dettaglio delle supposte trattenute, ricapitolato nell'ammontare totale ma non dimostrato né dettagliato dalla documentazione (comunque autoprodotta) da parte dell' CP_1
In mancanza di qualsiasi prova in entrambi i sensi, ovvero della originaria comunicazione e dell'effettivo pagamento dell'indebito, il termine prescrizionale deve essere fatto decorrere dall'evento lesivo, ovvero dalla cessazione dell'indebita percezione avvenuta il
31.8.2003.
2.2 Quanto alla restante parte della domanda ( di cui al punto 2 delle conclusioni del ricorso introduttivo), deve dirsi che essa va rigettata, considerato che, per tutto quanto sopra detto, non risultando sufficientemente provate e circostanziate le trattenute meramente dedotte come già operate dall' sui rapporti pensionistici del de cuius, CP_1
rileva naturalmente che alcuna somma può essere oggi restituita alla ricorrente;
né vi è prova di somme versate all' dalla ricorrente nelle more del giudizio.
3.1 Le spese seguono la soccombenza nei limiti del 50 %, restando compensate per il restante 50 % stante il rigetto di parte della domanda;
quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM 147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto della non complessità della materia trattata, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_4
1) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta da , n. q. di Parte_1
erede di , in favore dell' la somma di euro 8.830,54 di cui alla Persona_2
3 comunicazione alla stessa inviata in data 25/05/2020 (identificata da RK2 68958773208-4);
2) Rigetta la restante parte del ricorso;
3) Condanna l' alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano, nella misura del 50 %, in euro 0,00 per spese vive ed euro 932,50 per compensi oltre IVA, Cassa e 15% forfettario, da distrarsi a favore degli avv.ti Pasquale Feo e Claudio
Mastrogiovanni per dichiarato anticipo;
4) Compensa per il restante 50 % le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, così deciso il 30/09/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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