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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1045 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati SPARACINO MARIA GRAZIA e Pt_1
RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Controparte_1 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 CP_2
e , quest'ultima n.q.. di erede di
[...] Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi per procura in calce ai Persona_1 ricorsi ex art. 442 c.p.c. del primo grado di giudizio dall'Avv. Nicola Magaddino
- Appellati - All'udienza del 22/02/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con distinti ricorsi depositati successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva gli appellati di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Palermo per ottenere nei confronti dell' l'esatta Pt_1 esecuzione della sentenza n.143/2018 emessa dal Tribunale di Palermo il 18.01.2018, passata in giudicato (che li aveva riconosciuti titolari dei benefici contributivi di cui all'art. 13 comma 8 L. n. 257/1992, con l'applicazione del coefficiente dell'1,5), della quale lamentavano l'esecuzione solo parziale da parte dell' ; deducevano, in particolare, che l' aveva corrisposto delle Pt_11 Pt_1
1 differenze pensionistiche ridotte rispetto a quanto spettante in virtù della citata sentenza, in quanto:
- aveva liquidato i soli ratei compresi nel termine quinquennale di prescrizione a decorrere dalla data di inoltro delle domande di ricostituzione della pensione, anziché dalla data di decorrenza delle pensioni stesse;
- aveva omesso di liquidare gli interessi legali;
- aveva calcolato la rivalutazione contributiva su un numero inferiore di settimane;
- aveva operato una diminuzione della retribuzione media settimanale quota
“A” e quota “B” “rispetto alle settimane iniziali utilizzate per il calcolo della pensione in prima liquidazione ed a quelle utilizzate per il calcolo della pensione ricostituita per applicazione sentenza” sopra menzionata. Chiedevano, dunque, la condanna dell' alla riliquidazione delle pensioni Pt_1 dalla decorrenza originaria (e non invece nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di presentazione della domanda di ricostituzione della pensione in virtù della già riconosciuta rivalutazione contributiva, come invece fatto dall' ), Pt_11 tenuto conto del maggior numero di settimane sulle quali applicare la maggiorazione contributiva, e conseguentemente la condanna al pagamento delle differenze non corrisposte, oltre la maggiorazione sui ratei via via dovuti ed oltre, ancora, gli interessi legali così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n.143/18. Con sentenza n. 2086/22 pubblicata il 17.06.2022, il Tribunale di Palermo, accogliendo la domanda, condannava l' al pagamento in favore dei ricorrenti, a Pt_1 titolo di riliquidazione delle pensioni, in esecuzione della sentenza n.143/2018 del Tribunale di Palermo sez. lavoro, delle seguenti somme:
“- € 52.995,25 ad Parte_2
- € 22.115,63 a Parte_3
- € 11.708,22 a Parte_4
- € 36.062,56 a Parte_5
- € 154.572,81 a Controparte_1
- € 12.857,50 a;
Parte_6
- € 61.947,95 a Parte_7
- € 235.736,21 a Parte_8
- € 95.143,97 a;
Parte_10
- € 43.608,49 a Parte_9
- € 74.341,44 a Controparte_2
- € 148.148,52 a Persona_1
2 inclusi interessi legali fino al dicembre 2021, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”, oltre alla rifusione delle spese legali. Il Tribunale, ritenuto, in via preliminare, correttamente instaurato il contraddittorio (nonostante l'eccezione sollevata dall' , disattendeva altresì Pt_1
l'eccezione di prescrizione pure invocata dall' sul presupposto dell'omessa Pt_11 presentazione della domanda amministrativa diretta alla riliquidazione della pensione;
rilevava sul punto che in atti erano presenti “le ricevute delle raccomandate risalenti al 2011”, all'evidenza riferibili alle domande amministrative che “dovevano necessariamente precedere i ricorsi giurisdizionali depositati il 14/12/2012, considerando l'oggetto degli stessi”; che, peraltro, nell'accogliere la domanda di rivalutazione contributiva proposta dai ricorrenti, la sentenza n. 143/2018 - della cui esatta esecuzione si controverteva -, aveva “ritenuto che tutti i ricorrenti avessero ritualmente e tempestivamente presentato la domanda amministrativa e che l non avesse sollevato alcuna Pt_11 eccezione di prescrizione”; era, infatti, stato accertato “il diritto dei ricorrenti all'adeguamento delle pensioni per intero, in relazione ai periodi di esposizione in essa accertati, senza tener conto di alcuna prescrizione”, di tal che doveva desumersi che nessuna eccezione di tal genere fosse stata in quella sede sollevata dall' ; ne conseguiva l'inammissibilità della Pt_11 relativa questione, in quanto ormai coperta dal giudicato. Rigettava, inoltre, l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, sollevata dall' sul presupposto di averne correttamente ricalcolato la Pt_11 pensione, applicando il coefficiente di rivalutazione contributiva dell'1,5 sin dalla decorrenza originaria, limitando tuttavia la liquidazione degli arretrati a quelli maturati a far data dal 1 marzo 2013, ossia nei limiti della prescrizione dalla data di presentazione della domanda di ricostituzione della pensione, proposta da tutti i ricorrenti poco dopo la pubblicazione della sentenza n.143/2018; il primo giudice individuava, al contrario, tale interesse concreto ed attuale proprio nella dedotta esecuzione parziale della sentenza, avendo l provveduto al pagamento degli Pt_11 arretrati solo nei limiti della prescrizione senza corrispondere neppure gli interessi legali, al cui pagamento pure era stato espressamente condannato. Pertanto, facendo proprie le conclusioni del CTU riteneva che “alla data di rispettiva decorrenza iniziale della pensione di ciascuno dei ricorrenti, in conformità con quanto statuito dalla sentenza n. 143/2018, alle settimane contributive esistenti debbano essere aggiunte anche quelle riconosciute dalla sentenza più volte sopra richiamata attraverso la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992; benefici che consistono nel riconoscimento della maggiorazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto e che, quindi, non rientrano nella fattispecie di contribuzione figurativa.”
3 In merito alla retribuzione media settimanale, osservava che “La retribuzione media settimanale per la determinazione della quota “A” è calcolata su quella degli ultimi 5 anni di contributi accreditati mentre per la quota “B” su quella degli ultimi 10 anni. I contributi quali beneficio da esposizione all'amianto riconosciuti in sentenza 143/2018 si arrestano temporalmente al 31/03/1993 per cui ininfluenti al calcolo delle retribuzioni di cui al titolo così come effettuato da . Pt_1
Non meritevole di accoglimento riteneva invece la domanda di “incremento dei periodi di contribuzione mediante il meccanismo del cd. “prolungamento” ex artt. 24 e 25 L. 413/84, (che si adopera in occasione del calcolo delle ore di lavoro e di esposizione ad amianto dei marittimi che, durante la navigazione, non possono ovviamente allontanarsi, e sottrarsi agli agenti inquinanti, neanche nelle ore di riposo), in quanto nel numero di anni cristallizzati in sentenza – registrati a pagina 7 della sentenza n. 413/2018 versata in atti - sono da intendersi, ovviamente, ricomprese anche le giornate di sabato e di domenica che, per i marittimi, danno luogo al riconoscimento del prolungamento;
una volta acclarata detta circostanza, di conseguenza, non è stato possibile implementare ulteriormente la maggiorazione contributiva di cui alla sentenza attraverso il surrettizio riconoscimento di ulteriori periodi riconducibili al prolungamento.”. Contro questa sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
6.10.2022. Hanno resistito al gravame gli originari ricorrenti ( in luogo Controparte_3 del de cuius ) proponendo, a loro volta, appello incidentale con Persona_1 riferimento all'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna dell' al Pt_11 pagamento della maggiorazione sui ratei di pensione maturati e maturandi dall'accertamento giudiziale dell'importo degli arretrati in poi. Disposta l'acquisizione delle domande amministrative già inoltrate all' Pt_1 dagli odierni appellati tra il novembre del 2011 ed il gennaio del 2012, cui si riferiscono le ricevute delle raccomandate prodotte in atti (v. doc. 3 produzione appellati), nonché la copia dei ricorsi introduttivi dei giudizi poi riuniti in quello portante il n. 11433/2012 R.G., definito con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 143/2018, all'udienza del 22/02/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l' si duole che il Tribunale abbia Pt_1 erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione sul presupposto (invece insussistente) della prova documentale dell'invio, nel 2011, di raccomandate aventi ad oggetto la domanda amministrativa di ricostituzione pensionistica e del giudicato formatosi sull'accertamento della loro sussistenza;
rileva, in senso contrario, che nessuna domanda di tal genere era stata prodotta in giudizio e che, “dal momento che
4 il giudicato integrato dalla sentenza n. 143/2018 ha ad oggetto solo il beneficio contributivo, anche la prova dell'avvenuta proposizione della domanda amministrativa, propedeutica al ricorso, dovrebbe essere limitata al solo beneficio dell'accredito contributivo”; inoltre, il Tribunale avrebbe obliterato “la netta differenza tra il diritto alla rivalutazione contributiva e il diritto alla pensione o alla rivalutazione di questa, conseguenti alla prima”, da cui consegue che “la prescrizione del diritto alla rivalutazione, ove maturata, sia definitiva (c.d. prescrizione tombale), a differenza del diritto ai ratei e che, pertanto, l'interruzione del termine di prescrizione del primo non determina necessariamente l'interruzione del termine di prescrizione del diritto alle differenze di ratei pensionistici”. Ribadisce dunque di aver correttamente provveduto al pagamento degli arretrati dei ratei rivalutati nei limiti della prescrizione decorrente dalle date di presentazione delle domande di riliquidazione, tutte inoltrate nel 2018. Deduce, inoltre, che, stante la natura meramente dichiarativa della sentenza n. 143/2018, non contenente alcuna statuizione di condanna al pagamento di somme né, men che meno, di interessi, irrilevante era la circostanza che, in quella sede, l' non avesse sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto al Pt_11 pagamento dei ratei rivalutati, che non aveva costituito oggetto di quel giudizio. Con particolare riferimento alla posizione di , ribadisce Persona_1 ancora di aver provveduto alla riliquidazione della pensione n. 10094234 cat. VO, non invece quella di previdenza marittimi n.9148019 cat. PM, per la quale non era stata presentata alcuna domanda;
domanda che, in ogni caso, trattandosi di una prestazione ormai chiusa sin dal 2014, si sarebbe rivelata prescritta o inammissibile per intervenuta decadenza. Lamenta, inoltre, l'omessa pronuncia (tranne che per la posizione di Pt_6
in ordine all'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per
[...] difetto di costituzione del contraddittorio, non risultando correttamente notificati i ricorsi di , , e , rispetto ai quali Per_1 CP_2 Parte_8 Pt_6 Parte_7 nessuna efficacia sanante poteva attribuirsi alla costituzione dell' , resasi Pt_11 necessaria per contraddire in ordine agli stessi in seguito alla loro riunione a quello iscritto al n. 3079/2020, nel quale l' era già tempestivamente costituito. Pt_11
Contesta, infine, il calcolo della maggiorazione contributiva effettuata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado che aveva tenuto conto di periodi diversi da quelli di imbarco, gli unici per i quali era predicabile l'esposizione all'amianto e, dunque, l'applicazione del beneficio contributivo, senza che, in proposito la sentenza n. 143/2018 avesse statuito alcunché, essendosi limitata ad accertare, ai soli fini dell'integrazione del presupposto di legge, l'esposizione ultradecennale all'amianto.
5 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente disatteso il motivo concernente l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità di notifica di alcuni dei ricorsi di primo grado (successivi riuniti a quello iscritto al n. 3079/2020 ed, infine, al n. 1945/2020); invero, sebbene l'impugnata sentenza, nel rigettare l'eccezione, abbia fatto riferimento al solo ricorso della ricorrente la motivazione adottata, corretta in diritto, può Pt_6 certamente estendersi a tutti i ricorsi per i quali era stata sollevata l'eccezione. Tale nullità, infatti, risulta sanata ex art. 156 comma 3 c.p.c. per effetto della costituzione dell' che, venuto a conoscenza dei ricorsi a seguito della loro Pt_11 riunione alla causa portante, nella quale si era già costituito, è stato comunque rimesso in termini all'udienza del 16/09/2020 alla quale, peraltro, ha fatto seguito un ulteriore rinvio al 30.10.2020 (sul rilievo dell'omessa notifica all' del Pt_11 decreto di trattazione scritta), con assegnazione al medesimo istituto convenuto di un nuovo termine fino a dieci giorni prima dell'udienza successiva per la costituzione in giudizio e, a tutte le parti, di un termine per note ordinarie e di trattazione scritta fino a cinque giorni prima;
nessun pregiudizio è stato, dunque, arrecato al diritto di difesa dell' resistente che, rimesso in termini ed Pt_11 ammesso a produrre tutta la documentazione versata in atti, ha potuto adeguatamente difendersi nel merito rispetto ad ogni singola posizione dei ricorrenti.
In ordine alla censura concernente la prescrizione applicata dall' alla Pt_11 liquidazione degli arretrati, valgano le seguenti considerazioni.
È noto e del tutto consolidato il principio per cui "....ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei" (Cass. SS.UU., n. 10955 del 25/7/2002).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è del tutto granitica nell'affermare che, laddove si agisca (anche da parte di soggetti già pensionati) per il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 13 comma 8 L. n. 257/1992, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla
6 contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v. Cass. nn. 3008, 2774, 2773, del 2015); si tratta, infatti,
“di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" (v. Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014). Ne consegue che parimenti distinto va tenuto il termine di prescrizione del diritto al beneficio in discorso da quello che si matura sulla conseguente prestazione patrimoniale, ossia sul diritto alla riliquidazione dei ratei calcolati (e dunque maggiorati) in virtù dell'applicazione del menzionato beneficio contributivo. Sul piano processuale, nel caso che occupa, come si apprende dall'esposizione in fatto della sentenza n. 143/2018, con i ricorsi introduttivi dei giudizi poi riuniti in quello iscritto al n. 11433/2012 (deciso con la menzionata sentenza), i ricorrenti avevano chiesto non solo di “accertare e dichiarare il diritto…all'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13 VIII comma della Legge n. 257/1992 e/o successive modifiche” ma anche di “condannare a rifondere al Pt_1 ricorrente tutte le somme a lui spettanti e derivanti dell'applicazione del coefficiente di moltiplicazione dell'1,50 (o in subordine dell'1,25), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. Tuttavia, la sentenza n. 143/2018, obliterando tale seconda domanda, si limitò ad accogliere la prima, dichiarando il diritto a fruire dei benefici contributivi in parola, senza disporre alcunché sulla domanda di tipo condannatorio. Ora, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, “in caso di omessa pronuncia su una domanda, e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio (opzione seguita dagli originari ricorrenti, qui appellati), poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 10406/2018, 6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002, 8655/2000)” (v. Cass. n. 35382 del 01/12/2022). Alla stregua di tali chiarissimi e condivisi principi, nel caso che occupa l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli arretrati rivalutati – non assorbita dalla pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, trattandosi di diritto affatto
7 distinto e diverso - non può neppure interpretarsi come rigetto implicito della stessa;
ne consegue che nessun giudicato si è formato su di essa né su ogni questione ad essa inerente, ivi compresa la prescrizione del diritto al pagamento dei suddetti arretrati, sulla quale nessuna statuizione è intervenuta. Inoltre, avuto riguardo ai limiti entro cui si è dipanata la cognizione del Tribunale ed espressa la conseguente decisione con la sentenza n. 143/2018, deve pure ritenersi che, nell'accertare la sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione – alla luce della produzione delle domande amministrative inoltrate nel 2011/12 -, il giudice si sia limitato alla verifica di tale condizione in funzione della domanda su cui poi si è pronunciato nel merito, ossia quella di accertamento del diritto ai benefici contributivi, non anche su quella (diversa) di condanna al pagamento della pensione maggiorata, non rinvenendosi – si ripete - in sentenza alcuna statuizione inerente tale seconda domanda;
con la conseguenza che anche tale accertamento può ritenersi coperto dal giudicato con esclusivo riferimento alla prova documentale della sussistenza di domande amministrative dirette al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, non anche del fatto che con tali domande si fosse avanzata richiesta di pagamento dei ratei rivalutati. A conforto di tale interpretazione del giudicato rappresentato dalla sentenza n.143/2018 si osserva che l'affermata tempestività dell'inoltro delle domande amministrative e dei rispettivi ricorsi giurisdizionali ha sorretto, nella menzionata decisione, la statuizione di rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 47 dpr n. 639/1970, che era stata sollevata dall' con esclusivo riguardo alla domanda di Pt_1 maggiorazione contributiva, proprio sul presupposto della sua autonoma configurazione rispetto alla domanda di erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione. Non può dunque condividersi l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui dalla sentenza n. 143/2018 emergerebbe, con l'autorità del giudicato, “che tutti i ricorrenti avessero ritualmente e tempestivamente presentato la domanda amministrativa” di riliquidazione della pensione rivalutata. Né, invero, trova riscontro nell'esame della documentazione prodotta in questo giudizio, l'affermazione del primo giudice secondo cui le raccomandate inviate tra il 2011 ed il 2012 (di cui sono state prodotte soltanto le ricevute) avessero tale contenuto, e non invece la mera domanda di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva;
le uniche domande amministrative prodotte in questo giudizio, aventi ad oggetto la diffida al pagamento della prestazione rivalutata sono, infatti, quelle inoltrate all' nel 2018. Pt_1
8 Al fine di acquisire una completa cognizione dei fatti controversi, è stata in ogni caso, ex art. 421 c.p.c., disposta l'acquisizione d'ufficio delle suddette domande, dal cui esame è stato possibile verificare con certezza che con le stesse i ricorrenti si erano effettivamente limitati a chiedere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, e non anche il pagamento della pensione maggiorata (il che era peraltro intuitivamente da escludersi quanto meno con riferimento a coloro, tra gli stessi, che all'epoca non erano ancora in pensione); alle stesse non può pertanto attribuirsi alcun effetto interruttivo della prescrizione del suddetto diritto. Effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c. (e la circostanza è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di appello: ex multis v. Cass. n. 9226/2018) ha, invece, prodotto la notifica dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti sotto il n. 11433/2012 r.g., con i quali la domanda di condanna al pagamento dei ratei rivalutati era stata certamente proposta (siccome affermato nella stessa sentenza n. 143/2018). Su richiesta della Corte, gli appellati hanno depositato documentazione (certificazione relativa alle predette notifiche) da cui emerge come tali CP_4 ricorsi siano stati notificati all' in data 6.03.2013 (11.03.2013 per il solo Pt_1
); data, questa, dalla quale deve procedersi a ritroso per individuare i ratei Pt_2 estinti per prescrizione. A tal proposito deve tenersi conto di quanto dispone l'art. 38, comma 4 del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011 che, aggiungendo l'art. 47-bis al DPR n. 639/1970 ha statuito: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni." Fino all'entrata in vigore di tale disposizione (6.7.2011) il diritto ai ratei pensionistici si prescriveva nel termine di dieci anni, se i ratei non erano stati riscossi, e in cinque anni se invece essi erano stati liquidati con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, permanendo l'illiquidità, per la parte residua, anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr. Cass. n. 2563/2016). Dal momento che non può riconoscersi portata retroattiva alla novella del 2011, per il principio dettato dall'art. 252 disp. att. c.c., il nuovo termine quinquennale si applica anche ai diritti sorti anteriormente, ma soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del 2011 e sempre che, a tale data, non residui un termine minore, considerando quello decennale in parte già decorso.
9 Occorre, dunque, partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (nel caso in esame, dalla data di notifica dei ricorsi poi riuniti nella causa n. 11433/2012) e verificare in che misura il termine (decennale) della vecchia prescrizione si sia consumato fino alla data di entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione (quinquennale). Poiché la domanda (interruttiva del termine di prescrizione), risale al 6/11.03.2013, per i ratei maturati nel decennio precedente alla sua notifica, detratto quanto già decorso del precedente termine di prescrizione decennale (dal 6.03.2003) residuava, dal 6.7.2011 al 6.03.2013, un periodo inferiore a cinque anni che, pertanto, può essere fruito per intero;
ne consegue che, considerato che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dei predetti ricorsi il 6.03.2013, non risultando altri precedenti atti interruttivi, il credito per la maggiorazione dovuta sui ratei arretrati rivalutati è prescritto per il periodo anteriore al 6/11.03.2003, ovvero sino al rateo maturato nel mese di febbraio 2003. Tale prescrizione, avuto riguardo alle date di decorrenza del trattamento pensionistico dei diversi ricorrenti (in massima parte ad essa successive), ha effetto esclusivamente sui ratei maturati, sino alla data predetta, da a Parte_12 decorrere dal 1.08.2001 (per un importo di € 12.377,41), da Parte_8 dal 1.05.2001 (per un importo di € 23.455,71) e da dal Persona_1
1.10.2002 (per un importo di € 3.962,17); importi, questi, emergenti dagli analitici prospetti redatti dal CTU di primo grado, che, sottratti da quello complessivamente liquidato in loro favore con la sentenza di primo grado, conducono alla liquidazione di un credito, per sola sorte capitale, pari a € 122.697,67 in favore di Pt_12
, a € 181.441,06 in favore di ed a € 126.889,63 in
[...] Parte_8 favore di (oggi della sua erede ). Persona_1 Controparte_3
Per il periodo successivo, il termine prescrizionale (che, come noto, decorre dalla data di maturazione dei singoli ratei arretrati) è rimasto sospeso ex art. 2945, 2° co. c.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 143/2018; con la conseguenza che, quando i ricorrenti hanno avanzato in sede amministrativa la domanda di riliquidazione (28.02.2018), i ratei medio tempore maturati non si erano ancora prescritti. Venendo alla particolare posizione di , per il quale si è Persona_1 costituita in prosecuzione l'erede l'Istituto contesta che la Controparte_3 rivalutazione ex art. 13 comma 8 L. n. 257/1992 possa applicarsi alla pensione di previdenza marittima, già fruita dal ricorrente sino al 2014, per la quale non era stata presentata alcuna domanda in sede amministrativa, limitandone l'applicazione alla sola pensione di vecchiaia, in godimento al dal 1°.01.2014. Per_1
10 In proposito il primo giudice ha ritenuto che: “il ricorrente stesso aveva, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, espressamente richiesto la riliquidazione della pensione PM e della pensione VO e, precedentemente, con istanza amministrativa dell'11/11/2011 (allegata)
che all'epoca era titolare della pensione PM (previdenza marittima) aveva già richiesto Per_1 la concessione dei benefici amianto proprio per la pensione PM, unica di cui era titolare al momento della domanda amministrativa. Il CTU ha conseguentemente correttamente effettuato il calcolo degli arretrati considerando la pensione PM successivamente trasformata nell'anno 2014 in pensione VO”. Ebbene, tali osservazioni trovano conforto nella relazione di CTU di primo grado dalla quale si apprende che “Il ricalcolo riferito alla data del 31/12/2013 per la pensione n. 09149221 Cat. PM era stato effettuato dal sulla base Pt_1 delle seguenti settimane contributive: n. 888 sino al 1992 e n. 421 da gennaio 1993, complessivamente n. 1309 settimane. Ciò diversamente dalla prima liquidazione (settimane n. 782 sino al 1992 e n. 144 da gennaio 1993, complessivamente pari a n. 926) con la quale al ricorrente non era stata riconosciuta la maggiorazione contributiva” (v. pag. 75 rel. CTU e relativi allegati). Sebbene non sia stata rinvenuta in atti specifica domanda amministrativa di applicazione dei “benefici amianto” anche con riferimento alla pensione cat. PM, la circostanza che l' vi avesse già provveduto prima dell'instaurazione del Pt_11 presente giudizio induce a ritenere che la correlata domanda fosse stata certamente inoltrata in sede amministrativa. Conseguentemente, avendo la sentenza n. 143/2018 accertato, per il
, una esposizione alle polveri di amianto di anni 16,15, il CTU ha Per_1 correttamente calcolato su tutto il periodo la maggiorazione di legge, riliquidando di conseguenza l'intero trattamento pensionistico già in godimento, anche quale previdenza marittima (che spetterà nei limiti della prescrizione sopra indicata). Appare altresì infondata la censura riguardante il calcolo della maggiorazione che, a dire dell' il CTU avrebbe effettuato su periodi non coincidenti con Pt_1 quelli di imbarco. Si legge, a tal proposito, nella relazione peritale: “È, infatti, pacifico che alla data di rispettiva decorrenza iniziale della pensione di ciascuno dei ricorrenti, in conformità con quanto statuito dalla sentenza n. 143/2018, alle settimane contributive esistenti debbano essere aggiunte anche quelle riconosciute dalla sentenza più volte sopra richiamata attraverso la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992; benefici che consistono nel riconoscimento della maggiorazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto e che, quindi, non rientrano nella fattispecie di contribuzione figurativa (contributi non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione
11 dell'attività lavorativa e, di conseguenza, non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro nè del lavoratore). Dal criterio applicativo della sentenza descritto nei termini sopra delineati deriva, pertanto, che il calcolo delle retribuzioni medie per le Quote A) e B) potrà anche comportare una diminuzione della loro misura in quanto la retribuzione annuale andrà ad essere “spalmata” con riferimento a tutte le corrispondenti settimane contributive”. Nei periodi di imbarco sono stati, peraltro, correttamente compresi quelli in cui i lavoratori erano comunque presenti a bordo, in quanto esposti all'agente nocivo, e comunque sempre nei limiti dei periodi precisati nella sentenza n. 143/2018, avente, sul punto, efficacia di giudicato. In proposito ha condivisibilmente spiegato il CTU: “…la sentenza n. 413/2018 ha stabilito, in modo puntuale e circostanziato, per ognuno dei ricorrenti, il numero di anni di esposizione all'amianto (cfr. pag. 7 della presente relazione). Nel numero di anni cristallizzati in sentenza – registrati a pagina 7 della sentenza n. 413/2018 versata in atti - sono da intendersi, ovviamente, ricomprese anche le giornate di sabato e di domenica che, per i marittimi, danno luogo al riconoscimento del prolungamento;
una volta acclarata detta circostanza, di conseguenza, non è stato possibile implementare ulteriormente la maggiorazione contributiva di cui alla sentenza attraverso il surrettizio riconoscimento di ulteriori periodi riconducibili al cd. prolungamento”. L'appello merita, invece, accoglimento, con riferimento al calcolo degli interessi che il CTU, e la conseguente condanna, hanno calcolato per tutto il periodo di maturazione degli arretrati e che invece andranno ridotti nei limiti della prescrizione qui applicata, tenendo altresì conto che essi decorrono, in ogni caso, per giurisprudenza del tutto unanime, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla domanda amministrativa, spatium deliberandi fissato all'ente previdenziale in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973, a norma del quale “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. Ne consegue il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, poiché il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi, detto termine decorre o dalla domanda dell'interessato oppure, quando non è richiesta una domanda, dalla maturazione del credito (v. ex multis Cass. n. 251 del 13/01/1998; n. 5071 del 09/04/2002; n. 24104 del 28/11/2016); nel caso in esame, essendo necessaria una domanda amministrativa per conseguire sia il diritto alla rivalutazione contributiva che la riliquidazione delle pensioni, sulle differenze dei ratei riliquidati dall spettano Pt_1
12 al pensionato gli interessi legali dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo alla suddetta domanda che, nel nostro caso, va individuata nella notifica dei ricorsi introduttivi dei giudizi poi riuniti in quello iscritto al n. 11433/2012 R.G., effettuata per tutti gli appellati in data 6/11.03.2013 (Cass. n. 3144 del 01/02/2019:
“…nel caso di richiesta giudiziale non preceduta dalla previa domanda amministrativa…. gli interessi decorrono dalla data di notifica all'ente del ricorso introduttivo della prima e unica domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale, non essendo ravvisabile per l'ente alcun precedente "spatium deliberandi", decorso il quale possa ritenersi esistente un ritardo nel pagamento.”) Venendo, infine, all'appello incidentale, lo stesso va dichiarato improcedibile in quanto non ritualmente notificato all' va infatti, a tal proposito, senz'altro Pt_1 condiviso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.” (Cass. n. 837 del 19/01/2016; n. 15726 del 17/05/2022). In parziale riforma della sentenza gravata vanno pertanto dichiarati prescritti i crediti per maggiorazione dei ratei pensionistici sino a quello maturato nel mese di febbraio 2003 (in tal senso dovendo correggersi l'errore materiale di cui in dispositivo, ove si è indicato erroneamente il mese di febbraio del 2002, anziché dell' anno 2003) e dovuti gli interessi legali sulla sorte capitale liquidata a tale titolo in favore di tutti ricorrenti (pari agli importi indicati, al netto degli interessi, come
“differenze spettanti” nel prospetto riepilogativo di cui a pag. 3 della relazione integrativa della consulenza tecnica di ufficio, depositata dal CTU nel giudizio di primo grado in data 18.01.2022), limitatamente a quelli maturati a decorrere dal 121° giorno dalla data di notifica dei ricorsi (6.07.2013). La parziale soccombenza e l'esito complessivo della lite suggeriscono l'opportunità di compensare parzialmente le spese del doppio grado che, liquidate come in dispositivo, vanno per il resto poste a carico degli appellati.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2086/2022 pubblicata il 17.06.2022 dal Tribunale di Palermo, così provvede: dichiara prescritti i crediti per maggiorazione dei ratei pensionistici maturati da , e sino al mese di Parte_12 Parte_8 Persona_1 febbraio 2002 e per l'effetto condanna l' a corrispondere loro l'importo di: Pt_1
13 € 122.697,67 in favore di , Parte_12
€ 181.441,06 in favore di , Parte_8
€ 126.889,63 in favore di (oggi della sua erede Caccia Persona_1
Elisabetta), oltre interessi legali a decorrere dal 6.07.2013; dichiara che sulla sorte capitale dovuta ai restanti appellati, come calcolata dal CTU di primo grado, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 6.07.2013; conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna gli appellati, in solido tra loro, a pagare all' metà delle spese Pt_1 di lite che liquida, per compensi, in € 3.900,00 per il giudizio di primo grado ed in € 3.580,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, dichiarandole per il resto compensate. Palermo, 22/02/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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