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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello BRUNO – Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott.ssa Pietro Lorenzo Fabris – Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 665/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Brin in Parte_1 C.F._1 virtù della procura speciale alle liti posta in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), già rappresentata e difesa in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino
APPELLATA
E contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
Matteo Massimo D'Argenio in forza di procura generale Rep. n. 2283, Racc. n. 1307 del
12.03.2012 del Notaio dott. di Milano ed elettivamente domiciliata nello Persona_1 studio dell'avv. Carlotta Farina in Genova, Via Garibaldi n. 12
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, in accoglimento del presente gravame, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa revoca dell'ordinanza del
05.06.2024 con conseguente ammissione ed espletamento di tutte le istanze istruttorie, non ammesse e/o rigettate in primo grado e reiterate e indicate nell'atto di appello (pag. 12 e
13), e segnatamente prove per testi e CTU medico legale sulla persona della sig.ra Pt_1
, così giudicare:
[...]
1. accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa collettiva n. 5099/1 sottoscritta dalla sig.ra in data 20.07.2017; Parte_1
2. conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'appellante e/o ad
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale Controparte_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 la somma di € 29.591,14, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dalla data domanda e fino al saldo, in forza della polizza collettiva n. 5099/1;
3. con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 Cod. Proc. Civ. a favore del procuratore costituito”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel rito, in via preliminare:
● accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante;
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per assenza dei requisiti di legge.
Nel merito, principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro 29.591,14, oltre successivi interessi di Controparte_1
2 mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Per l'Appellata Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero rigettare in ogni caso l'appello proposto dalla signora perché infondato, confermando Parte_1
conseguentemente la sentenza del Tribunale di Savona n. 665/2023, ovvero rigettare comunque le domande tutte formulate dall'appellante nei confronti della Compagnia appellata in quanto la fattispecie per cui è causa risulta contrattualmente esclusa dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
In subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si dovesse mai ritenere la
Compagnia tenuta a liquidare la prestazione assicurativa per il sinistro dedotto, con-tenere il relativo importo nei termini del “… debito residuo in linea capitale risultante alla data del
Sinistro”, secondo quanto previsto dall'art.
7.2 delle Condizioni di assicu-razione e così per un importo non superiore ad euro 26.284,56.
Con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Su istanza di il Tribunale di Savona ingiungeva con decreto n. Controparte_5
991/2021 (R.G. n. 2687/2021), emesso in data 02.12.2021 e notificato il 29.01.2022, a Pt_1
e a quest'ultimo in qualità di coobbligato, a pagare in favore della
[...] Controparte_3
e per essa quale mandataria entro 40 Controparte_1 Controparte_4 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 34.067,04, oltre agli interessi al tasso contrattuale dalla domanda al saldo, a titolo di mancato pagamento del contratto di finanziamento di credito al consumo, e alle spese di procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo: la carenza di legittimazione di
[...]
la violazione del procedimento di valutazione del merito creditizio ex art. Controparte_1
124 bis T.U.B.; che è stato erogato alla sig.ra (“mutuataria”) un prestito che la Parte_1 stessa non avrebbe mai potuto restituire;
la nullità della clausola n. 3 della “lettera di fidejssione” sottoscritta da (“garante”). Inoltre, posto che la mutuataria, Controparte_3
3 contestualmente al contratto di finanziamento n. 20150919534515 stipulato con la
Findomestic Banca s.p.a., aveva sottoscritto la collegata polizza assicurativa collettiva n.5099/01 ( ) proposta dalla stessa Findomestic Banca s.p.a. Controparte_2 CP_2 prevedente tra i rischi garantiti l'invalidità permanente e inabilità temporanea dell'assicurato,
e posto che in data 18.08.2020 la mutuataria è stata vittima di un trauma cranico da caduta provocata da un'emorragia cerebrale (ictus) e in conseguenza a ciò la stessa era stata ricoverata in ospedale - situazione che, come riconosciuto dalla Commissione medica in data 05.08.2021, comportava uno stato di inabilità permanente al lavoro della medesima
- chiedevano, essendosi verificato uno dei rischi garantiti dalla polizza, con Parte_1 diritto a ottenere dalla la liquidazione dell'indennizzo in suo favore e la manleva dalle CP_2 richieste di pagamento a lei rivolte, l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Negata dal Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia, concessa la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti della sola , con successiva Parte_1
ordinanza del 31/3/2023 il Tribunale disponeva la riunione al giudizio della causa portante il n. rg. 2820/2022 radicata da nei confronti di al fine di sentir Parte_2 Controparte_2
operare la polizza di cui sopra.
contestava la domanda di e che l'episodio da lei Controparte_2 Parte_1
denunciato rientrasse nella polizza, posto che il quadro invalidante accertato il 05.08.2021 dalla Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla stessa documentato agli atti (cfr. doc. 4 fascicolo attrice) – vale a dire “emipare-si destra in esito di ematoma subdurale destro ed emorragia encefalica sinistra. Epi-lessia secondaria.
Insufficienza epatica con ascite. Diabete mellito” – risulta eziologicamente connesso all'abuso di alcool e di medicinali.
Istruita la causa solo documentalmente, con la sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva: “
1.revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data 2.12.2021;
2. condanna l'attrice a pagare alla convenuta € Parte_1 Controparte_1
29591,14, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dalla domanda e fino al saldo;
3. rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
Controparte_2
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. “
4 Affermava il Tribunale, per quanto ancora interessa il presente giudizio avente ad oggetto la sola impugnazione della statuizione di rigetto della domanda svolta da contro Parte_1
che, alla luce delle condizioni generali di polizza sottoscritte Controparte_6 dall'attrice e sulla base della documentazione medica in atti, risultava che il trauma cranico dalla stessa riportato in data 18.8.2020 – sulla base del quale essa ha richiesto l'erogazione dell'indennizzo di polizza – fosse stato assai verosimilmente provocato da una caduta della stessa indotta dall'eccessiva e volontaria assunzione di farmaci, situazione che era esclusa dalla copertura assicurativa.
Avverso la sentenza ha interposto appello , chiedendo la riforma della stessa, Parte_1 con l'accoglimento dell'originaria domanda nei confronti della Controparte_2 CP_2
Afferma a sostegno del gravame che la polizza assicurativa collettiva n. 5099/01 con la
TÀ , proposta dalla stessa mutuante, assicurava il suo Controparte_2
inadempimento al pagamento del finanziamento erogato e prevedeva la sua operatività in caso di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea totale della stessa. In data
18/8/2020 è stata vittima di un trauma cranico da caduta provocata da un'emorragia cerebrale (ictus) e in conseguenza è stata ricoverata in ospedale, con conseguente invalidità permanente. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Savona emerge come tale evento sia indipendente dall'epatopatia su base esotossica di cui essa soffre. L'evento non
è stato causato né da un abuso di alcool né da un abuso di benzodiazepina, bensì da un ictus. Ad attestarlo, prosegue, è il risultato negativo al controllo svolto il giorno stesso del ricovero per verificare i livelli di alcool nel sangue (pag. 16 della cartella clinica quale produzione n. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Neppure il risultato reattivo alla benzodiazepina è idoneo ad escludere la copertura assicurativa in quanto non si è trattato di un abuso, bensì di un'assunzione del farmaco nelle modalità e nelle quantità regolarmente prescritte dagli specialisti consultati. Inoltre, la sintomatologia manifestata sia all'inizio dell'evento che successivamente è da ricondurre solo all'ictus del tronco encefalico sinistro, tant'è vero che manifesta una emiparesi destra e l'emorragia conseguente alla probabile caduta post-ictale è destra, incompatibile con tale sintomatologia e soprattutto indipendente da qualsivoglia assunzione di farmaci. Tali circostanze avrebbero trovato conferma, altresì, nelle risultanze delle istanze istruttorie dedotte da parte appellante, istanze che, invece, non sono state ammesse dal Tribunale e, per tale ragione in sede di gravame l'appellante reitera.
Si è costituita in giudizio rilevando che la appellante ha Controparte_1
prestato acquiescenza alla sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento
5 della somma in suo favore;
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; e chiedendone il rigetto.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_3
Respinta l'istanza di concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 5/2/2025, all'esito dei termini ex art. 352 c.p.c., con cui è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è sopra anticipato, il presente giudizio di appello investe la sola statuizione di rigetto della domanda svolta da contro di tal chè ogni altra Parte_1 Controparte_2
statuizione della sentenza impugnata, ed in particolare quella relativa alla condanna dell'attrice a pagare alla convenuta l'importo di € Parte_1 Controparte_1
29.591,14, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dalla domanda e fino al saldo, deve ritenersi passata in giudicato.
Può ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante ex art.342
c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che, seppure assai sintetiche rispetto all'ampia motivazione dedicata dal Tribunale all'esame della documentazione medica, consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, e di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
L'appello ad avviso della Corte è infondato e deve essere respinto.
Come pacifico in causa la polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il finanziamento, e cioè il decesso, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea totale (art. 1 delle condizioni generali), escludendo tuttavia, come emerge dalle medesime condizioni di polizza (art. 8), tra gli altri, i “sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali atti autolesivi, mutilazione volontaria, sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico….sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico”.
6 Il Tribunale, con ampia motivazione, ha esaminato la documentazione medica in atti, prodotta in parte dall'attuale appellante ed in parte da relativa Controparte_2 all'evento del 18/8/2020 posto a base della patologia da cui sarebbe derivata l'invocata invalidità oggetto della copertura assicurativa, giungendo alla condivisibile conclusione che il trauma cranico riportato dall'attrice in data 18.8.2020 – sulla base del quale essa ha richiesto l'erogazione dell'indennizzo di polizza – è stato assai verosimilmente provocato da una caduta della stessa indotta dall'eccessiva e volontaria assunzione di farmaci. Si riporta sul punto l'ampia motivazione del Tribunale in ordine al contenuto della documentazione medica (pag.
8-9 della sentenza impugnata): “il verbale di pronto soccorso 18.08.2020 della
, ove si legge: “NOTE TRIAGE: stato di coma in riferito abuso etilico e Parte_3 riferita assunzione di xanax (2flc) accompagnata da msa (ndr. atrofia multistemica)” e
“VALUTAZIONE MEDICA: Entra in sala rossa, pz. soporosa ma risveglia-bile agli stimoli dolorosi e parzialmente verbali. Riferito abuso di alcol e BZP - benzodiazepina - (trovati 2 boccettini di xanax vuoti)” con “DIAGNOSI: emorragia intracranica in seguito a trauma cranico in abuso di bzp (ndr. )”….“Riferito abuso di alcol e benzodiazepina Email_1
(xanax, rinvenuti 2 boccette vuote)”….“riepilogo sintetico del triage: stato di come in riferito abuso etilico e riferita assunzione di xanax (2 flc) accompagnata da msa (ndr. atrofia multistemica)”; la cartella clinica ricovero 18.08.2020-02.11.2020, ove si legge: “decorso clinico: riferito episodio di abuso di benziodiazepine con conseguente trauma cranico”; la relazione clinica 10.12.2020, in cui si legge: “ANAMNESI PATO-LOGICA PROSSIMA IN
SINTESI: In data 18.08.2020 ricoverata [...] per emorragia cerebrale intraparenchimale emisferica sin. La paziente all'ingresso in reparto presentava imponente ascite con segni ecografici di epatopatia evoluta su base sia metabolica che esotossica”; la cartella clinica ricovero 02.11.2020 - 19.01.2021, ove ancora si legge: “27/11/2020 – CONSULENZA DI
PSICOLOGIA CLINICA. I valutazione. Paziente [...] riesce a spiegarmi che da circa tre anni abusa di alcolici e farmaci. Vero-similmente bdz (ndr. ). L'abuso sembra CP_7 reattivo a una circo-stanza di vita sfavorevole”; “10/12/2020 – CONSULENZA
SUCCESSIVA MEDICINA INTERNA. ...Ricoverato per ematoma subdurale post traumatico dopo verosimile abuso di alcool (almeno 2 anni) e BDZ (ndr. ). Ascite...”). “. CP_7
A fronte di tale dettagliata ricostruzione effettuata sulla base dell'analisi della documentazione medica, il Tribunale è giunto alla condivisibile conclusione che il sinistro occorso all'attrice in data 18.8.2020 non rientri tra i rischi assicurati dalle condizioni di polizza su richiamate, trattandosi viceversa di un'ipotesi di rischio espressamente esclusa dalle condizioni medesime, con conseguente inoperatività, nel caso di specie, dell'assicurazione
7 in esame, e con conseguente necessità di disattendere la domanda proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa convenuta.
Non valgono a scalfire dette conclusioni né l'assunto dell'appellante per cui il risultato del controllo svolto il giorno del ricovero per verificare i livelli di alcol sia negativo (pag. 16 cartella clinica), posto che dalla documentazione medica emerge che la causa del trauma cranico sia stato determinato con altissima probabilità da abuso di benzodiazepine, il cui risultato al relativo controllo- quanto appunto alle benzodiazepine -è invece positivo (in tal senso anche il referto del 18/8/2020 della consulenza -pag. 17 della cartella clinica- ove si trova scritto “…Stamattina riferito abuso di BDZ, trovata dal marito con ipostenia all'AS dx.
Riferito trauma cranico nei giorni scorsi e anche stamani in regione frontale…”), nè l'assunto di parte appellante relativo all'assunzione del farmaco nelle modalità e nelle quantità consigliate, che non trova riscontro ed è anzi smentito nella documentazione di cui sopra in cui si fa in più occasioni riferimento ad un abuso di benzodiazepine, condizione escludente il rischio assicurato dalla polizza.
Non vi sono elementi documentali, che non risultano neppure evidenziati dalla parte appellante nell'atto di gravame, che depongano per l'affermato “ictus del tronco encefalico sinistro” o “probabile caduta post-ictale”, circostanze prive di riscontro. Né risulta prodotta alcuna documentazione e/o perizia di parte che, a fronte del consistente compendio medico costituito dalla documentazione in atti e citato dal Tribunale, deponente univocamente per una caduta dell'appellante dovuta ad eccessiva e volontaria assunzione di farmaci, induca ragionevolmente ad ipotizzare una diversa genesi del trauma cranico, ossia appunto un ictus, da cui sarebbero derivate le patologie da cui è affetta l'appellante determinanti l'inabilità della stessa.
In tale contesto non risulta ammissibile né rilevante la prova testimoniale reiterata in questa sede dall'appellante relativa a circostanze documentali (i capitoli di prova da 1 a 6 sono tutti documentali), oltre che incontestate, mentre il capitolo n. 7 contiene invece valutazioni e giudizi non demandabili ai testi, e risulta contraddetto dai documenti medici in atti ( doc. 3 di parte opponente e doc 8, 9 e 10 di parte appellata).
Ne consegue che la sentenza resiste all'appello e che quest'ultimo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante nei confronti di secondo lo scaglione del valore della domanda, liquidate in base Controparte_2
al DM n. 55/2014, nei valori minimi, considerata la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
8 Nei rapporti fra e la Corte ravvisa le ragioni per Parte_1 Controparte_1 compensare integralmente le spese stante l'assenza di domande dell'appellante nei confronti della società, la cui costituzione è stata rimessa alla sua libera scelta.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 665/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona, così decide:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del gravame in favore Parte_1
della appellata liquida in euro 3.474,00 per compensi, oltre Controparte_8
spese forfetizzate, iva e cpa;
-compensa le spese di lite dell'appello fra e Parte_1 Controparte_1
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 6/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello BRUNO – Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott.ssa Pietro Lorenzo Fabris – Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 665/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Brin in Parte_1 C.F._1 virtù della procura speciale alle liti posta in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), già rappresentata e difesa in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino
APPELLATA
E contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
Matteo Massimo D'Argenio in forza di procura generale Rep. n. 2283, Racc. n. 1307 del
12.03.2012 del Notaio dott. di Milano ed elettivamente domiciliata nello Persona_1 studio dell'avv. Carlotta Farina in Genova, Via Garibaldi n. 12
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, in accoglimento del presente gravame, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa revoca dell'ordinanza del
05.06.2024 con conseguente ammissione ed espletamento di tutte le istanze istruttorie, non ammesse e/o rigettate in primo grado e reiterate e indicate nell'atto di appello (pag. 12 e
13), e segnatamente prove per testi e CTU medico legale sulla persona della sig.ra Pt_1
, così giudicare:
[...]
1. accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa collettiva n. 5099/1 sottoscritta dalla sig.ra in data 20.07.2017; Parte_1
2. conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'appellante e/o ad
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale Controparte_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 la somma di € 29.591,14, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dalla data domanda e fino al saldo, in forza della polizza collettiva n. 5099/1;
3. con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 Cod. Proc. Civ. a favore del procuratore costituito”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel rito, in via preliminare:
● accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante;
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per assenza dei requisiti di legge.
Nel merito, principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro 29.591,14, oltre successivi interessi di Controparte_1
2 mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Per l'Appellata Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero rigettare in ogni caso l'appello proposto dalla signora perché infondato, confermando Parte_1
conseguentemente la sentenza del Tribunale di Savona n. 665/2023, ovvero rigettare comunque le domande tutte formulate dall'appellante nei confronti della Compagnia appellata in quanto la fattispecie per cui è causa risulta contrattualmente esclusa dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
In subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si dovesse mai ritenere la
Compagnia tenuta a liquidare la prestazione assicurativa per il sinistro dedotto, con-tenere il relativo importo nei termini del “… debito residuo in linea capitale risultante alla data del
Sinistro”, secondo quanto previsto dall'art.
7.2 delle Condizioni di assicu-razione e così per un importo non superiore ad euro 26.284,56.
Con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Su istanza di il Tribunale di Savona ingiungeva con decreto n. Controparte_5
991/2021 (R.G. n. 2687/2021), emesso in data 02.12.2021 e notificato il 29.01.2022, a Pt_1
e a quest'ultimo in qualità di coobbligato, a pagare in favore della
[...] Controparte_3
e per essa quale mandataria entro 40 Controparte_1 Controparte_4 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 34.067,04, oltre agli interessi al tasso contrattuale dalla domanda al saldo, a titolo di mancato pagamento del contratto di finanziamento di credito al consumo, e alle spese di procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo: la carenza di legittimazione di
[...]
la violazione del procedimento di valutazione del merito creditizio ex art. Controparte_1
124 bis T.U.B.; che è stato erogato alla sig.ra (“mutuataria”) un prestito che la Parte_1 stessa non avrebbe mai potuto restituire;
la nullità della clausola n. 3 della “lettera di fidejssione” sottoscritta da (“garante”). Inoltre, posto che la mutuataria, Controparte_3
3 contestualmente al contratto di finanziamento n. 20150919534515 stipulato con la
Findomestic Banca s.p.a., aveva sottoscritto la collegata polizza assicurativa collettiva n.5099/01 ( ) proposta dalla stessa Findomestic Banca s.p.a. Controparte_2 CP_2 prevedente tra i rischi garantiti l'invalidità permanente e inabilità temporanea dell'assicurato,
e posto che in data 18.08.2020 la mutuataria è stata vittima di un trauma cranico da caduta provocata da un'emorragia cerebrale (ictus) e in conseguenza a ciò la stessa era stata ricoverata in ospedale - situazione che, come riconosciuto dalla Commissione medica in data 05.08.2021, comportava uno stato di inabilità permanente al lavoro della medesima
- chiedevano, essendosi verificato uno dei rischi garantiti dalla polizza, con Parte_1 diritto a ottenere dalla la liquidazione dell'indennizzo in suo favore e la manleva dalle CP_2 richieste di pagamento a lei rivolte, l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Negata dal Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia, concessa la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti della sola , con successiva Parte_1
ordinanza del 31/3/2023 il Tribunale disponeva la riunione al giudizio della causa portante il n. rg. 2820/2022 radicata da nei confronti di al fine di sentir Parte_2 Controparte_2
operare la polizza di cui sopra.
contestava la domanda di e che l'episodio da lei Controparte_2 Parte_1
denunciato rientrasse nella polizza, posto che il quadro invalidante accertato il 05.08.2021 dalla Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla stessa documentato agli atti (cfr. doc. 4 fascicolo attrice) – vale a dire “emipare-si destra in esito di ematoma subdurale destro ed emorragia encefalica sinistra. Epi-lessia secondaria.
Insufficienza epatica con ascite. Diabete mellito” – risulta eziologicamente connesso all'abuso di alcool e di medicinali.
Istruita la causa solo documentalmente, con la sentenza impugnata il Tribunale così provvedeva: “
1.revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data 2.12.2021;
2. condanna l'attrice a pagare alla convenuta € Parte_1 Controparte_1
29591,14, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dalla domanda e fino al saldo;
3. rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta
[...]
Controparte_2
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. “
4 Affermava il Tribunale, per quanto ancora interessa il presente giudizio avente ad oggetto la sola impugnazione della statuizione di rigetto della domanda svolta da contro Parte_1
che, alla luce delle condizioni generali di polizza sottoscritte Controparte_6 dall'attrice e sulla base della documentazione medica in atti, risultava che il trauma cranico dalla stessa riportato in data 18.8.2020 – sulla base del quale essa ha richiesto l'erogazione dell'indennizzo di polizza – fosse stato assai verosimilmente provocato da una caduta della stessa indotta dall'eccessiva e volontaria assunzione di farmaci, situazione che era esclusa dalla copertura assicurativa.
Avverso la sentenza ha interposto appello , chiedendo la riforma della stessa, Parte_1 con l'accoglimento dell'originaria domanda nei confronti della Controparte_2 CP_2
Afferma a sostegno del gravame che la polizza assicurativa collettiva n. 5099/01 con la
TÀ , proposta dalla stessa mutuante, assicurava il suo Controparte_2
inadempimento al pagamento del finanziamento erogato e prevedeva la sua operatività in caso di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea totale della stessa. In data
18/8/2020 è stata vittima di un trauma cranico da caduta provocata da un'emorragia cerebrale (ictus) e in conseguenza è stata ricoverata in ospedale, con conseguente invalidità permanente. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Savona emerge come tale evento sia indipendente dall'epatopatia su base esotossica di cui essa soffre. L'evento non
è stato causato né da un abuso di alcool né da un abuso di benzodiazepina, bensì da un ictus. Ad attestarlo, prosegue, è il risultato negativo al controllo svolto il giorno stesso del ricovero per verificare i livelli di alcool nel sangue (pag. 16 della cartella clinica quale produzione n. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Neppure il risultato reattivo alla benzodiazepina è idoneo ad escludere la copertura assicurativa in quanto non si è trattato di un abuso, bensì di un'assunzione del farmaco nelle modalità e nelle quantità regolarmente prescritte dagli specialisti consultati. Inoltre, la sintomatologia manifestata sia all'inizio dell'evento che successivamente è da ricondurre solo all'ictus del tronco encefalico sinistro, tant'è vero che manifesta una emiparesi destra e l'emorragia conseguente alla probabile caduta post-ictale è destra, incompatibile con tale sintomatologia e soprattutto indipendente da qualsivoglia assunzione di farmaci. Tali circostanze avrebbero trovato conferma, altresì, nelle risultanze delle istanze istruttorie dedotte da parte appellante, istanze che, invece, non sono state ammesse dal Tribunale e, per tale ragione in sede di gravame l'appellante reitera.
Si è costituita in giudizio rilevando che la appellante ha Controparte_1
prestato acquiescenza alla sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento
5 della somma in suo favore;
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; e chiedendone il rigetto.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_3
Respinta l'istanza di concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 5/2/2025, all'esito dei termini ex art. 352 c.p.c., con cui è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è sopra anticipato, il presente giudizio di appello investe la sola statuizione di rigetto della domanda svolta da contro di tal chè ogni altra Parte_1 Controparte_2
statuizione della sentenza impugnata, ed in particolare quella relativa alla condanna dell'attrice a pagare alla convenuta l'importo di € Parte_1 Controparte_1
29.591,14, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dalla domanda e fino al saldo, deve ritenersi passata in giudicato.
Può ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante ex art.342
c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che, seppure assai sintetiche rispetto all'ampia motivazione dedicata dal Tribunale all'esame della documentazione medica, consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, e di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito.
L'appello ad avviso della Corte è infondato e deve essere respinto.
Come pacifico in causa la polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il finanziamento, e cioè il decesso, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea totale (art. 1 delle condizioni generali), escludendo tuttavia, come emerge dalle medesime condizioni di polizza (art. 8), tra gli altri, i “sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali atti autolesivi, mutilazione volontaria, sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico….sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico”.
6 Il Tribunale, con ampia motivazione, ha esaminato la documentazione medica in atti, prodotta in parte dall'attuale appellante ed in parte da relativa Controparte_2 all'evento del 18/8/2020 posto a base della patologia da cui sarebbe derivata l'invocata invalidità oggetto della copertura assicurativa, giungendo alla condivisibile conclusione che il trauma cranico riportato dall'attrice in data 18.8.2020 – sulla base del quale essa ha richiesto l'erogazione dell'indennizzo di polizza – è stato assai verosimilmente provocato da una caduta della stessa indotta dall'eccessiva e volontaria assunzione di farmaci. Si riporta sul punto l'ampia motivazione del Tribunale in ordine al contenuto della documentazione medica (pag.
8-9 della sentenza impugnata): “il verbale di pronto soccorso 18.08.2020 della
, ove si legge: “NOTE TRIAGE: stato di coma in riferito abuso etilico e Parte_3 riferita assunzione di xanax (2flc) accompagnata da msa (ndr. atrofia multistemica)” e
“VALUTAZIONE MEDICA: Entra in sala rossa, pz. soporosa ma risveglia-bile agli stimoli dolorosi e parzialmente verbali. Riferito abuso di alcol e BZP - benzodiazepina - (trovati 2 boccettini di xanax vuoti)” con “DIAGNOSI: emorragia intracranica in seguito a trauma cranico in abuso di bzp (ndr. )”….“Riferito abuso di alcol e benzodiazepina Email_1
(xanax, rinvenuti 2 boccette vuote)”….“riepilogo sintetico del triage: stato di come in riferito abuso etilico e riferita assunzione di xanax (2 flc) accompagnata da msa (ndr. atrofia multistemica)”; la cartella clinica ricovero 18.08.2020-02.11.2020, ove si legge: “decorso clinico: riferito episodio di abuso di benziodiazepine con conseguente trauma cranico”; la relazione clinica 10.12.2020, in cui si legge: “ANAMNESI PATO-LOGICA PROSSIMA IN
SINTESI: In data 18.08.2020 ricoverata [...] per emorragia cerebrale intraparenchimale emisferica sin. La paziente all'ingresso in reparto presentava imponente ascite con segni ecografici di epatopatia evoluta su base sia metabolica che esotossica”; la cartella clinica ricovero 02.11.2020 - 19.01.2021, ove ancora si legge: “27/11/2020 – CONSULENZA DI
PSICOLOGIA CLINICA. I valutazione. Paziente [...] riesce a spiegarmi che da circa tre anni abusa di alcolici e farmaci. Vero-similmente bdz (ndr. ). L'abuso sembra CP_7 reattivo a una circo-stanza di vita sfavorevole”; “10/12/2020 – CONSULENZA
SUCCESSIVA MEDICINA INTERNA. ...Ricoverato per ematoma subdurale post traumatico dopo verosimile abuso di alcool (almeno 2 anni) e BDZ (ndr. ). Ascite...”). “. CP_7
A fronte di tale dettagliata ricostruzione effettuata sulla base dell'analisi della documentazione medica, il Tribunale è giunto alla condivisibile conclusione che il sinistro occorso all'attrice in data 18.8.2020 non rientri tra i rischi assicurati dalle condizioni di polizza su richiamate, trattandosi viceversa di un'ipotesi di rischio espressamente esclusa dalle condizioni medesime, con conseguente inoperatività, nel caso di specie, dell'assicurazione
7 in esame, e con conseguente necessità di disattendere la domanda proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa convenuta.
Non valgono a scalfire dette conclusioni né l'assunto dell'appellante per cui il risultato del controllo svolto il giorno del ricovero per verificare i livelli di alcol sia negativo (pag. 16 cartella clinica), posto che dalla documentazione medica emerge che la causa del trauma cranico sia stato determinato con altissima probabilità da abuso di benzodiazepine, il cui risultato al relativo controllo- quanto appunto alle benzodiazepine -è invece positivo (in tal senso anche il referto del 18/8/2020 della consulenza -pag. 17 della cartella clinica- ove si trova scritto “…Stamattina riferito abuso di BDZ, trovata dal marito con ipostenia all'AS dx.
Riferito trauma cranico nei giorni scorsi e anche stamani in regione frontale…”), nè l'assunto di parte appellante relativo all'assunzione del farmaco nelle modalità e nelle quantità consigliate, che non trova riscontro ed è anzi smentito nella documentazione di cui sopra in cui si fa in più occasioni riferimento ad un abuso di benzodiazepine, condizione escludente il rischio assicurato dalla polizza.
Non vi sono elementi documentali, che non risultano neppure evidenziati dalla parte appellante nell'atto di gravame, che depongano per l'affermato “ictus del tronco encefalico sinistro” o “probabile caduta post-ictale”, circostanze prive di riscontro. Né risulta prodotta alcuna documentazione e/o perizia di parte che, a fronte del consistente compendio medico costituito dalla documentazione in atti e citato dal Tribunale, deponente univocamente per una caduta dell'appellante dovuta ad eccessiva e volontaria assunzione di farmaci, induca ragionevolmente ad ipotizzare una diversa genesi del trauma cranico, ossia appunto un ictus, da cui sarebbero derivate le patologie da cui è affetta l'appellante determinanti l'inabilità della stessa.
In tale contesto non risulta ammissibile né rilevante la prova testimoniale reiterata in questa sede dall'appellante relativa a circostanze documentali (i capitoli di prova da 1 a 6 sono tutti documentali), oltre che incontestate, mentre il capitolo n. 7 contiene invece valutazioni e giudizi non demandabili ai testi, e risulta contraddetto dai documenti medici in atti ( doc. 3 di parte opponente e doc 8, 9 e 10 di parte appellata).
Ne consegue che la sentenza resiste all'appello e che quest'ultimo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante nei confronti di secondo lo scaglione del valore della domanda, liquidate in base Controparte_2
al DM n. 55/2014, nei valori minimi, considerata la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
8 Nei rapporti fra e la Corte ravvisa le ragioni per Parte_1 Controparte_1 compensare integralmente le spese stante l'assenza di domande dell'appellante nei confronti della società, la cui costituzione è stata rimessa alla sua libera scelta.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 665/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona, così decide:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del gravame in favore Parte_1
della appellata liquida in euro 3.474,00 per compensi, oltre Controparte_8
spese forfetizzate, iva e cpa;
-compensa le spese di lite dell'appello fra e Parte_1 Controparte_1
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 6/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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