Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 699/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.6.2023 da nata Milano 22.6.1988 residente Baveno via Gavaggi 36, elett.te Parte_1 dom.ta presso l'avv M.G. Rodari dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti nei confronti di
, nato a [...], il [...], residente CP_1 in Baveno (VB), via Gavaggi n. 36, CF: , elett.te dom.to C.F._1 presso l'avv A. Lipari dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione figli naturali
conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO:
2025, quando il padre potrà tenere con sé il figlio, nei giorni stabiliti per il medesimo, anche per il pernottamento.
Con vittoria di compenso e delle spese di lite, con accessori di legge, da distrarsi in favore dello Stato, antistatario.”
Per il resistente: “voglia il tribunale 1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ST, con collocazione insieme al padre presso l'abitazione in Baveno (VB), via Gavaggi n. 36 e con facoltà per la madre di vedere il figlio secondo il seguente calendario: finchè ST non frequenterà il nido, uno o due infrasettimanali, da concordarsi con il padre e tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività extrascolastiche del minore, con prelievo dalla casa paterna alle ore 7,30 del mattino, ovvero accompagnamento del bambino da parte del padre presso la dimora della madre entro le ore 07.30 del mattino, e avendo cura di riaccompagnarlo presso la casa paterna entro le ore 19.00, ovvero con prelievo dalla dimora della madre entro le ore 19.00 della sera;
quando ST inizierà a frequentare il nido, la madre potrà vedere il figlio due o tre giorni infrasettimanali, da concordarsi con il padre e tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e delle attività extrascolastiche del minore, con prelievo dall'asilo nido al termine dell'orario scolastico e avendo cura di riaccompagnarlo presso la casa paterna entro le ore 19.00 ovvero con prelievo dalla dimora della madre entro le ore 19.00 della sera;
il fine settimana
(sabato e domenica) alternato tra genitori, prelevando il minore dalla casa paterna, ovvero accompagnando il minore presso la dimora della madre entro le ore 09.00 ed avendo cura di riaccompagnarlo presso la casa paterna, ovvero con prelievo dalla dimora materna, entro le ore 19.00 della domenica;
il padre è disponibile al pernotto del minore presso l'abitazione materna se sufficientemente idonea;
per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i giorni dal 25 al 30 dicembre con un genitore ed i successivi giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ciò ad anni alterni;
il giorno di Pasqua il minore lo trascorrerà con il genitore con cui non avrà trascorso il giorno di Natale dell'anno precedente, ciò ad anni alterni;
il minore trascorrerà alternativamente con i genitori i giorni di festa religiosa e nazionale (vacanze di Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7/8 dicembre, ecc…); per quanto riguarda le vacanze estive, il figliò trascorrerà con la madre 15 giorni, anche non continuativi, da concordare preventivamente con il padre entro il mese di maggio di ogni anno;
infine il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
2. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli
(scuola, cure mediche, sport, tempo libero ecc..), verrà presa in accordo tra i genitori;
3. Il padre provvederà per intero al mantenimento del figlio fintanto che la sig.ra non avrà reperito un'occupazione; quando la sig.ra avrà trovato Pt_1 Pt_1 un'occupazione lavorativa, provvederà a corrispondere al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (ANF riconosciuti comunque per intero al padre), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così specificate:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari erogati dal SSN d) ticket sanitari;
II) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso SSN b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN d) farmaci particolari;
III) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico 3) mensa-buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) materiale scolastico non di acquisto corrente f) spese di trasferimento presso l'università g) eventuale alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo e gruppo estivo d) esami patente di guida ed eventuale automezzo.
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione giustificativa, ove richiesta;
4. Disporre che l'assegno unico, attualmente versato su conto corrente della madre, verrà percepito per intero dal padre in quanto genitore collocatario in via prevalente del minore;
5. Disporre che entrambi i genitori comunichino vicendevolmente eventuali cambi di domicilio e/o residenza, eventuali recapiti di luoghi di villeggiatura, ovvero numeri di telefono utili per mantenere i rapporti con il minore;
6. Disporre che entrambi i genitori non ostacolino il rapporto del minore con le famiglie di origine delle parti;
7. Entrambi i genitori si impegnano, nel caso in cui avviassero relazioni affettive con altre persone, ad inserire gradualmente il compagno/la compagna nel nucleo familiare, così da non generare confusione di ruoli per il figlio;
8. Dare atto del consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o delle carte di identità valide per l'espatrio del figlio, anche in caso di dissenso manifestato da un genitore;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che la sig.ra ha scelto liberamente di dedicarsi alla vita domestica Pt_1 lasciando le opportunità lavorative? ( Tes_1 Testimone_2 Persona_1
Testimone_2
2) Vero che la sig.ra ha dichiarato di avere necessità di sostegno familiare Pt_1 nell'accudimento, nella cura e nella gestione del figlio? ( Tes_1 Tes_2
[...] Persona_1
3) Vero che la sig.ra durante le liti di coppia, è solita aggredire verbalmente Pt_1 il compagno, anche di fronte al figlio ST ( Tes_1 Testimone_2 Per_1
[...] Testimone_3
4) Vero che quando il sig. rientra a casa dal lavoro alla sera deve occuparsi Tes_1 di riordinare l'appartamento, cucinare e preparare il bambino per la nanna? (
[...]
Tes_1 Testimone_2 Persona_1
5) Vero che in molte occasioni ST è stato trovato intento a giocare da solo con il cellulare o il tablet? ( Tes_1 Testimone_2 Persona_1
6) Vero che in molte occasioni ST è stato trovato bagnato di pipì, con il pannolino zuppo ed è stato il papà ad occuparsi del cambio? ( Tes_1
Testimone_2 7) Vero che il sig. riceve sul lavoro numerose telefonate dalla sig.ra Tes_1 Pt_1 che insiste affinchè il padre rientri a casa per occuparsi del bambino? (
[...]
Tes_1 Testimone_2 Persona_2
8) Vero che in molte occasioni sono stato contattato dal sig. che CP_1 mi chiedeva di intervenire presso l'abitazione a causa delle Persona_3 richieste di intervento della sig.ra ( Pt_1 Tes_1 Testimone_2
9) Vero che la sig.ra rifiutava l'intervento dei familiari del sig. ( Pt_1 Tes_1 [...]
Tes_1 Testimone_2 Persona_1
10) Vero che in un'occasione ho spiegato alla sig.ra come meglio preparare Pt_1 il latte al figlio, poiché la sig.ra adottava una modalità errata di preparazione Pt_1
e questa rifiutava i consigli offerti? (Anna Tes_1
11) Vero che in occasione della vacanza al mare ad agosto 2022 con la famiglia, la sig.ra preferiva restare in casa con il figlio anziché portarlo in spiaggia/al Pt_1 mare? ( Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
12) Vero che le uniche volte che la sig.ra ha portato ST in spiaggia lo Pt_1 ha fatto nelle ore centrali della giornata (mezzogiorno/l'una)? ( Tes_1
Testimone_2 Testimone_3
13) Vero che si sono verificati a danno di ST una serie di piccoli incidenti domestici, tra cui la scottatura del polso del bimbo a causa di un cucchiaio bollente lasciato incustodito dalla sig.ra ( Pt_1 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
[...] Persona_1
Si indicano quali testi i sigg.:
- residente in [...] Tes_1
- , residente in [...] Granerolo n. 10 Testimone_2
- residente in [...] Persona_1
- residente in [...] Testimone_3
Si insta sin d'ora per l'espletamento di idonea CTU genitoriale al fine di valutare la capacità genitoriale dei genitori, nonché la migliore modalità di gestione del minore.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza istruttoria nel prosieguo di causa.”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.6.2023 , premesso che dalla Parte_1 relazione di convivenza con nasceva in data 13.9.2021 il figlio CP_1
ST, adiva l'intestato tribunale per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del minore ST.
Esponeva la ricorrente come, a seguito della nascita del figlio, il rapporto con il fosse entrato in crisi a causa delle intromissioni della di lui famiglia di Tes_1 origine, in particolare della madre e della sorella, le quali avrebbero preteso di occuparsi del bambino, e ciò soprattutto dopo essere venute a conoscenza dell'intenzione delle parti di porre fine alla convivenza, come lei e il avessero Tes_1 intrapreso un percorso di terapia di coppia che non aveva sortito effetti ma aveva evidenziato come non vi fossero criticità nella gestione del figlio del quale si occupava, in modo prevalente, non lavorando, la madre, come il resistente e i suoi familiari avessero intenzione di estrometterla dalla vita del figlio, avendo il padre in progetto di affidare nella quotidianità il bambino alle cure di sua madre e di sua sorella, di essere alla ricerca di una occupazione mentre il resistente lavorava, con una propria ditta, come serramentista.
Tanto premesso, chiedeva al tribunale di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di lei nella casa familiare di Baveno via Gavaggi 36 o in altra abitazione dove ella avesse deciso di trasferirsi, di consentire al padre di tenere con sé il figlio secondo quanto indicato nel piano genitoriale, con la specifica previsione che i pernottamenti del bambino presso il padre sarebbero stati introdotti a partire dal terzo anno di età di ST e, quanto alle statuizioni economiche, porre a carico del resistente l'obbligo di sostenere l'affitto e gli oneri per l'abitazione ove lei e il figlio avrebbero abitato nonché di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore con la previsione che l'assegno unico, stante il suo stato di disoccupazione e il carico prevalente nella gestione del minore, fosse integralmente da lei percepito.
Nelle more della celebrazione dell'udienza ex art 473bis.21 cpc, CP_1 depositava analogo ricorso con il quale chiedeva disporsi il collocamento del figlio minore ST presso di sé nella casa di Baveno via Gavaggi 36, la previsione di modalità di visita da parte della madre nonché l'impegno da parte sua di provvedere per intero al mantenimento del figlio fintanto che la non avesse reperito Pt_1 un'occupazione, per poi porre a carico della medesima l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile non inferiore ad euro 300,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del minore.
A sostegno della richiesta di collocamento del figlio minore presso di sé l'odierno resistente adduceva l'instabilità emotiva e sentimentale della una serie di Pt_1 criticità riferibili alla personalità della donna che, se durante la convivenza, parevano gestibili e controllabili con il suo supporto, con l'arrivo del figlio e l'accentuarsi della crisi affettiva, erano diventate per lui preoccupanti, soprattutto in quanto interferenti con le capacità di accudimento del minore, come fosse spesso accaduto che esso resistente, al rientro dalla giornata lavorativa, intorno all'ora di cena, trovasse ST ancora da pulire e cambiare, nonostante la madre avesse trascorso tutta la giornata insieme al figlio, e toccasse a lui fargli la doccia, preparargli la cena, farlo mangiare imboccandolo e infine portarlo a nanna (anche perché con la madre il bambino faticava ad andare a nanna), oppure trovasse il bambino intento a giocare da solo con il telefono della madre o con il tablet, senza alcun controllo, con l'effetto di essere aggredito verbalmente dalla ricorrente alla presenza del figlio se veniva fatto alla medesima notare come tale modalità di utilizzo dei dispositivi non fosse adeguata alla tenera età del bambino, oppure ancora trovasse il figlio con i vestiti bagnati di pipì, poiché evidentemente il pannolino zuppo non veniva cambiato da parecchie ore, come, anche quando andavano a spasso con il minore, fosse esso resistente a preoccuparsi di controllare il pannolino del figlio, per evitare che ST rimanesse tanto tempo con il pannolino bagnato, occupandosi egli stesso del cambio, come accadesse spesso di essere raggiunto durante il giorno da continue telefonate della ricorrente, la quale lamentava non meglio precisati malori fisici e richiedeva il suo intervento, come di fronte all'offerta di mandarle in aiuto sua madre, la rifiutava, come la stessa Pt_1 si lamentasse in continuazione della sua stanchezza fisica, del fatto che il bambino la sfinisse, come esso resistente per aiutarla, al rientro dal lavoro, oltre a provvedere alle pulizie domestiche ed al riordino degli ambienti, preparasse la cena per tutti, si occupasse di aiutare ST a mangiare e successivamente di metterlo a nanna.
Entrambi i procedimenti venivano chiamati all'udienza del 16.11.2023 e veniva disposta la riunione di quello rubricato al n. 721/2023, avente ad oggetto il ricorso proposto dall'odierno resistente, all'odierno procedimento.
Sentite dunque alla citata udienza le parti, il tribunale si riservava di decidere
Con ordinanza in data 1° dicembre 2023, venivano adottati i provvedimenti provvisori e disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare la capacità genitoriale delle parti e a individuare il regime di collocamento del minore maggiormente rispondente al suo interesse, con conferimento dell'incarico alla dr.ssa Rita Gnuva.
Esaminata nel contraddittorio delle parti la ctu, il giudice delegato, ritenuto di rimettere la causa in decisione, disponeva, ai sensi dell'art 127ter cpc, che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito delle quali assegnava termine perentorio fino al 3.10.2024 con i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi
La presente controversia ha ad oggetto, in principalità, il collocamento del figlio minore ST di tre anni che ciascuno dei genitori rivendica in proprio favore.
A fronte delle accuse mosse alla dal resistente di inidoneità a prendersi Pt_1 adeguatamente cura del bambino e delle preoccupazioni dallo stesso manifestate rispetto al rapporto tra la madre e il figlio, veniva licenziata ctu finalizzata a verificare la capacità genitoriale delle parti e a individuare il regime di collocamento del minore maggiormente rispondente al suo interesse, con conferimento dell'incarico alla dr.ssa Rita Gnuva, psicologa e psicoterapeuta infantile.
L'accertamento peritale condotto in maniera scrupolosa e completa dal professionista incaricato, espletato attraverso l'esame e l'osservazione delle parti e del minore ST, dei componenti delle rispettive famiglie d'origine (la madre per la ricorrente, il padre, la madre e la sorella per il resistente), delle maestre di asilo di ST, ha fatto emergere le fragilità di entrambe le parti, senza che tuttavia le stesse si traducano in una incapacità da parte loro nell'esercizio delle funzioni genitoriali;
per la le maggiori criticità sono quelle legate al rapporto con la Pt_1 madre rispetto alla quale -per quanto verificato dal ctu- non è ancora stato portato a termine quel processo di separazione che rappresenta il passaggio necessario per diventare una persona adulta (così sul punto la ctu malgrado la signora Pt_1 abbia messo in atto dei tentativi di separazione fisica -convivenza a 16 anni, spostamento in Sicilia- la madre riesce sempre a ricongiungersi alla figlia, impedendo
a quest'ultima di portare a termine la separazione) e questo è un aspetto che spiega le condotte tenute dalla ricorrente e sul quale la stessa necessariamente dovrà lavorare per modificare la sua dinamica genitoriale e permettere al figlio di crescere con maggiore sicurezza;
rispetto al padre vi è il limite che deriva dall'aver avuto un modello di madre che è riuscita a crescere i figli da sola, con un marito che lavorava all'estero, ragione per la quale la che cerca spesso aiuto nell'accudimento Pt_1 del bambino, soprattutto a causa delle sue insicurezze ed ansie, non incarna il modello di madre che il resistente ha interiorizzato attraverso la propria madre.
Al netto delle rispettive fragilità, pur nel maggior peso che deve essere indubbiamente dato a quelle che interessano la non vi sono i presupposti - Pt_1 come ampiamente argomentato in modo del tutto condivisibile dal ctu- per ritenere la inadeguata nell'esercizio delle funzioni genitoriali né per ritenere che dei Pt_1 due genitori vi sia uno più adeguato dell'altro, dovendo entrambi imparare ad essere genitori separati di ST, ognuno con il proprio stile educativo, ma con obiettivi chiari e comuni.
Ed è questo un percorso che richiede impegno da parte degli stessi, da parte della che deve necessariamente affrancarsi dalla figura materna e dello Pt_1 Tes_1 che deve accettare l'esistenza di un modo di essere e di fare la madre diverso da sua madre, perché solo la consapevolezza da parte dei genitori che devono agire con l'unico obiettivo comune ovvero il benessere del loro bambino consentirà loro di superare le difficoltà che nel percorso di crescita di ST si troveranno ad affrontare.
Indiscusso, dunque, l'affido condiviso di ST ad entrambi i genitori, ne va disposto il collocamento prevalente presso la madre con la quale il bambino è sino ad oggi vissuto.
Al collocamento prevalente di ST presso la madre consegue l'assegnazione in uso alla medesima della casa familiare con mobili ed arredi. In ragione di quanto previsto dalla ctu, il padre potrà dunque tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore
20.00 oltre a due pomeriggi alla settimana dall'uscita dell'asilo fino alle ore 21.00, riportandolo dalla madre dopo cena;
Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo in via alternata con la madre;
ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (in periodo da comunicare e definire entro il mese di maggio di ogni anno). Passando da ultimo alle statuizioni economiche, ritiene il collegio che, in considerazione della ancora tenera età di ST e in ragione del fatto che la Pt_1 sia tenuta a reperire una attività lavorativa per contribuire anche lei al mantenimento del figlio e del fatto che, per quanto si dirà a breve, l'assegno unico le spetterà solo nella misura del 50%, il contributo al mantenimento ordinario da parte del padre vada determinato nella misura di euro 350,00 mensili, somma da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat A fronte dell'affido condiviso di ST ad entrambi i genitori, mancando il consenso da parte del resistente, non può dunque essere accolta la domanda avanzata dalla diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire Pt_1 integralmente l'assegno unico.
Il deciso divario di posizioni reddituali tra le parti comporta che le spese straordinarie da sostenersi per ST sia poste per il 70% a carico del padre.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto sia del presente procedimento che di quello allo stesso riunito iscritto al n. 721/2023, vanno poste a carico del resistente in considerazione della sua soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico solidale delle parti essendo stato l'approfondimento peritale richiesto da entrambi.
p.q.m
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-affida il figlio minore ST in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
-assegna in uso alla ricorrente la casa familiare con mobili ed arredi e con facoltà per il resistente di asportare i propri beni ed effetti personali;
-dispone che il padre possa tenere con sé il minore a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00 oltre a due pomeriggi alla settimana dall'uscita dell'asilo fino alle ore 21.00, riportandolo dalla madre dopo cena;
Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo in via alternata con la madre;
15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (in periodo da comunicare e definire entro il mese di maggio di ogni anno);
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat;
-pone ad esclusivo carico del padre nella misura del 70% le spese straordinarie da sostenersi per il minore secondo quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di
Verbania;
-pone a carico del resistente il pagamento delle spese di lite che liquida in euro €
8.462,00 per competenze oltre accessori di legge, con condanna al pagamento in favore dello Stato, essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;
-pone le spese di ctu a definitivo carico delle parti in via solidale tra loro
Così deciso in Verbania, il 10.2.2025
Il Presidente est
Monica Barco