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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB06N100136 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 719/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. Unipersonale ricorre avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-Ufficio Grandi Contribuenti n. TGB06N100136/2024, notificato il 24.2.2025, per iva anno 2018.
Le contestazioni mosse dall'Ufficio sono relative all'indebita detrazione IVA per € 2.478.229,48, derivante dall'utilizzo di fatture emesse in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, a fronte di operazioni di acquisto di materiali valutate come soggettivamente inesistenti (per un imponibile complessivo di € 11.264.679,45), ed emesse da quattro fornitori: la ditta individuale Ditta_1 di Nominativo_1 per € 1.345.126,48; la ditta individuale Ditta_2 di Nominativo_2 per € 1.458.608,59 e due società la Società_1 RL (continuazione della Società_3) per € 1.601.340,36 e la Società_2 S.r.l. per € 6.859.604,32 oltre sanzioni.
Quanto sopra a seguito della verifica della Guardia di Finanza, effettuata per il periodo dal 01/01/2017 - 31/12/2022, conclusasi in data 24 ottobre 2024 con la consegna del PVC.
Nel dettaglio l'Agenzia evidenzia la fittizietà dei citati operatori economici con la consapevolezza della ricorrente di partecipare ad un concerto fraudolento, la quale, al riguardo, non avrebbe offerto un valido onere probatorio, neppure attraverso la dovuta ordinaria diligenza, esigibile da un imprenditore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso. E ciò con specifico riferimento alla mancata autorizzazione alla commercializzazione dei rifiuti da parte delle citate aziende.
Ulteriori criticità sono da rinvenirsi, secondo l'Ufficio, nella circostanza che le ditte fornitrici hanno avuto un periodo di vita breve, personale dipendente ridotto a fronte di elevati volumi d'affari, mancanza sia di immobilizzazioni idonee allo svolgimento dell'attività che di utenze, di locali funzionali, delle competenze necessarie dell'organo amministrativo ed anche di reticenza a fornire informative, di tracciabilità circa la provenienza e la disponibilità dei materiali. Spesso nell'ambito delle ditte fornitrici vengono rilevate situazioni fiscalmente evasive (dichiarazioni, versamenti, istituzioni libri contabili). In buona sostanza tali strutture costituirebbero realtà pseudo-commerciali da qualificarsi come “cartiere” prive di un funzionale connotato patrimoniale e di un'attività gestionale tipica di una reale compagine aziendale. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Parte contribuente contesta integralmente l'assunto dell'Ufficio sostenendo nel proprio ricorso, dettagliando in modo specifico per ogni rapporto societario intrattenuto con i sopra descritti fornitori, l'effettività operativa, escludendo qualsiasi forma di partecipazione ad un disegno criminoso di evasione e frode, provvedendo altresì ad esibire varia e congrua documentazione amministrativo-contabile a conferma della genuinità dei rapporti commerciali anche sotto il profilo probatorio-documentale. Ciò renderebbe privo di motivazione l'avviso di accertamento sotto un profilo oggettivo, ma anche sotto un aspetto soggettivo dal momento che sono state acquisite preventive informative ed effettuati i normali controlli circa l'operatività delle controparti commerciali (fornitori)ed il riscontro delle licenze ed autorizzazioni formalmente possedute.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna della resistente alla rifusione delle spese e funzioni del giudizio.
Risulta presentata memoria depositata in data 24.11.2025 ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso in ispecie in ordine ai rapporti tra le parti commerciali interessate e coinvolte nel contenzioso (Ricorrente_1-Ditta_1-Ditta_2-Società_1- Società_2).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Le contestazioni avanzate dall'Ufficio, a parere di questa Corte, non sono adeguatamente supportate da un dimostrato quadro indiziario contraddistinto dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, che valorizzi la sussistenza di un disegno criminoso finalizzato ad evadere le imposte tramite l'utilizzo di fatture derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. Nel caso che occupa questo Collegio si rinviene che la ricorrente abbia prodotto in via documentale elementi sufficienti a dimostrare gli ordinari e normali rapporti con gli operatori commerciali di riferimento (ordini, fatture, corrispondenza mail, formulari rifiuti speciali, report di pesatura della merce in entrata e in uscita, fotografie dei mezzi utilizzati per la consegna della merce acquistate, documenti di trasporto effettuati da vettori terzi). Specificatamente, al riguardo della ditta Ditta_1 risulta altresì la disponibilità di un capannone industriale come sede operativa ed avente come oggetto sociale principale il commercio all'ingrosso di materiali ferrosi formalmente riportato anche nello specifico registro della Provincia di Verona;
la stessa ditta risulta peraltro possedere le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di raccolta, deposito, lavorazione e commercio di rottami di metalli. Per quanto concerne segnatamente i rapporti intrattenuti col fornitore Ditta_2 la ricorrente aveva acquisito elementi di verifica quali visure CCIAA, da cui risulta l'attività prevalente il “commercio all'ingrosso di minerali metalliferi di metalli ferrosi e prodotti semi lavorati” nonchè l'acquisizione in affitto dell'azienda Azienda_1 di Nominativo_3 e relative certificazioni di conformità e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività; comunicazioni da parte della Provincia di Brescia riferita all'AUA; documentazione fotografica dell'impianto di Indirizzo_1. Anche per quanto essere di riferimento particolare alla società Società_1 srl vi è da rilevare che sussistono indici di “vitalità” produttiva dal momento che ha acquistato dalla Società_3 s.r.l. il ramo di azienda “costituito da un complesso di beni organizzati in azienda, esercente l'attività di commercio di rottami ferrosi e non ferrosi col quale è stato acquisito anche la piena proprietà dell'impianto autorizzato per il recupero dei rottami, esercitata giusta autorizzazione AUA ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006, rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano. La ricorrente altresì precisa che per prassi elabora un “documento denominato qualificazione fornitore” (in atti nel PVC) col quale vengono effettuate ricerche, informative e valutazioni sull'operatività dei fornitori nel caso di nuovi rapporti con operatori economici anche con diretti accertamenti in loco. Quindi risulta un corretto apprezzamento dell'idoneità della organizzazione d'impresa. E anche in riferimento all'altro fornitore Società_2 srl si rinviene la stessa tipologia di documenti già genericamente esistente per le altre società (ordini, conferme d'ordine, scambi di corrispondenza commerciale, formulari, D.D.T., documentazione attinente all'entrata del materiale, con certificazioni di pesata, fotografie degli ingressi dei mezzi di trasporto, sempre avvenuto a mezzo di terzi vettori, corrispondenza relativa agli esiti delle operazioni di pesata e cernita della merce, con fatture e modifiche di fatture, pagamenti tutti effettuati mediante bonifici bancari)e nel particolare risultano autorizzazioni, certificazioni di conformità legate alle peculiarità dell'attività svolta.
Non pare avere spessore nella valutazione della Corte il fatto che il fornitore Nominativo_1 e la Società_1 RL (continuazione della Società_3 Unipersonale) non fossero iscritti all'Agenzia, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. 2006, n. 152, dal momento che tale eventuale necessaria autorizzazione può configurare, al limite, un elemento di mera irregolarità formale amministrativa che non riveste un indice rivelatore di operazioni soggettivamente inesistenti.
In definitiva, l'Agenzia procedente ha ritenuto inesistenti le operazioni contestate sul presupposto dell'asserita natura fittizia del fornitore, deducendo da ciò l'oggettiva insussistenza delle operazioni fatturate. Tuttavia, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione dalla quale emerge un quadro documentale e contabile coerente con lo svolgimento di operazioni effettive, anche in termini di esecuzione e destinazione dei beni acquistati, oltre all'esistenza di una sede effettiva dei fornitori e la presenza di un'attività lavorativa nei cantieri.
Per cui secondo questo Collegio la ricorrente ha dimostrato in modo efficace che i rapporti intrattenuti con fornitori sono rappresentativi di una realtà non apparente, ma strutturata in funzione delle operazioni commerciali poste in essere, unitamente al coinvolgimento dell'indotto correlato (es. trasporto di terzi, enti pubblici territoriali, regolarità contrattuali delle transazioni). Alla luce di ciò si riscontra in capo alla ricorrente un profilo di buona fede commerciale e di aver adottato le misure necessarie per verificare l'effettiva esistenza dei fornitori nella qualità professionale ricoperta e svolto tutti i controlli che con i poteri propri di un privato potevano essere svolti.
Al proposito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024, ha peraltro evidenziato che l'assenza di cautele del cessionario non può essere provata pretendendo verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle svolte dall'Amministrazione finanziaria con tutti i mezzi a sua disposizione. Nella stessa maniera CGUE in C-512/21 che, peraltro sottolinea: “incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.”
Del resto non sono configurabili responsabilità in capo alla ricorrente per le eventuali violazioni fiscali la quale, in buona fede, acquista realmente la merce da parte del cedente che ha emesso una fattura per operazioni inesistenti. Infatti, la mera condotta fiscalmente scorretta del fornitore non può motivare l'accertamento da operazioni inesistenti per il cliente, in assenza del reperimento di ulteriori elementi circa la partecipazione di quest'ultimo alla frode.
In ordine a ciò è stato espresso dalla Corte di Cassazione, sezione V civile, con l'ordinanza n. 2800 del 5 febbraio 2025 come, nell'ambito delle frodi carosello, l'emissione da parte di un fornitore di una fattura relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, può sollevare l'acquirente dalle eventuali responsabilità fiscali, qualora sia comprovata l'estraneità di quest'ultimo al sistema di frode, con la possibilità di dimostrare la buona fede, l'effettività dell'acquisto e la corretta modalità di pagamento della transazione economica e commerciale.
Si consideri che sotto il profilo dell'onere della prova, la sussistenza della frode fiscale deve essere adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo e dai verificatori, fornendo la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto ed interponente, per ottenere gli indebiti benefici fiscali, nonché della consapevole partecipazione alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano nella stessa coinvolti (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V).
Sulla medesima questione qui analizzata si è pronunciata, per precedente annualità d'imposta, questa Corte di Giustizia con sentenza n.238/2025 depositata il 22.4.2025 con accoglimento del ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 srl.
In base a quanto argomentato nel presente contesto il ricorso merita accoglimento con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, ogni contraria eccezione reietta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso d'accertamento impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 11.000,00 (undicimila) oltre I.V.A. ed accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB06N100136 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 719/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. Unipersonale ricorre avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-Ufficio Grandi Contribuenti n. TGB06N100136/2024, notificato il 24.2.2025, per iva anno 2018.
Le contestazioni mosse dall'Ufficio sono relative all'indebita detrazione IVA per € 2.478.229,48, derivante dall'utilizzo di fatture emesse in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, a fronte di operazioni di acquisto di materiali valutate come soggettivamente inesistenti (per un imponibile complessivo di € 11.264.679,45), ed emesse da quattro fornitori: la ditta individuale Ditta_1 di Nominativo_1 per € 1.345.126,48; la ditta individuale Ditta_2 di Nominativo_2 per € 1.458.608,59 e due società la Società_1 RL (continuazione della Società_3) per € 1.601.340,36 e la Società_2 S.r.l. per € 6.859.604,32 oltre sanzioni.
Quanto sopra a seguito della verifica della Guardia di Finanza, effettuata per il periodo dal 01/01/2017 - 31/12/2022, conclusasi in data 24 ottobre 2024 con la consegna del PVC.
Nel dettaglio l'Agenzia evidenzia la fittizietà dei citati operatori economici con la consapevolezza della ricorrente di partecipare ad un concerto fraudolento, la quale, al riguardo, non avrebbe offerto un valido onere probatorio, neppure attraverso la dovuta ordinaria diligenza, esigibile da un imprenditore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso. E ciò con specifico riferimento alla mancata autorizzazione alla commercializzazione dei rifiuti da parte delle citate aziende.
Ulteriori criticità sono da rinvenirsi, secondo l'Ufficio, nella circostanza che le ditte fornitrici hanno avuto un periodo di vita breve, personale dipendente ridotto a fronte di elevati volumi d'affari, mancanza sia di immobilizzazioni idonee allo svolgimento dell'attività che di utenze, di locali funzionali, delle competenze necessarie dell'organo amministrativo ed anche di reticenza a fornire informative, di tracciabilità circa la provenienza e la disponibilità dei materiali. Spesso nell'ambito delle ditte fornitrici vengono rilevate situazioni fiscalmente evasive (dichiarazioni, versamenti, istituzioni libri contabili). In buona sostanza tali strutture costituirebbero realtà pseudo-commerciali da qualificarsi come “cartiere” prive di un funzionale connotato patrimoniale e di un'attività gestionale tipica di una reale compagine aziendale. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Parte contribuente contesta integralmente l'assunto dell'Ufficio sostenendo nel proprio ricorso, dettagliando in modo specifico per ogni rapporto societario intrattenuto con i sopra descritti fornitori, l'effettività operativa, escludendo qualsiasi forma di partecipazione ad un disegno criminoso di evasione e frode, provvedendo altresì ad esibire varia e congrua documentazione amministrativo-contabile a conferma della genuinità dei rapporti commerciali anche sotto il profilo probatorio-documentale. Ciò renderebbe privo di motivazione l'avviso di accertamento sotto un profilo oggettivo, ma anche sotto un aspetto soggettivo dal momento che sono state acquisite preventive informative ed effettuati i normali controlli circa l'operatività delle controparti commerciali (fornitori)ed il riscontro delle licenze ed autorizzazioni formalmente possedute.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna della resistente alla rifusione delle spese e funzioni del giudizio.
Risulta presentata memoria depositata in data 24.11.2025 ove vengono puntualizzati i motivi di ricorso in ispecie in ordine ai rapporti tra le parti commerciali interessate e coinvolte nel contenzioso (Ricorrente_1-Ditta_1-Ditta_2-Società_1- Società_2).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Le contestazioni avanzate dall'Ufficio, a parere di questa Corte, non sono adeguatamente supportate da un dimostrato quadro indiziario contraddistinto dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, che valorizzi la sussistenza di un disegno criminoso finalizzato ad evadere le imposte tramite l'utilizzo di fatture derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. Nel caso che occupa questo Collegio si rinviene che la ricorrente abbia prodotto in via documentale elementi sufficienti a dimostrare gli ordinari e normali rapporti con gli operatori commerciali di riferimento (ordini, fatture, corrispondenza mail, formulari rifiuti speciali, report di pesatura della merce in entrata e in uscita, fotografie dei mezzi utilizzati per la consegna della merce acquistate, documenti di trasporto effettuati da vettori terzi). Specificatamente, al riguardo della ditta Ditta_1 risulta altresì la disponibilità di un capannone industriale come sede operativa ed avente come oggetto sociale principale il commercio all'ingrosso di materiali ferrosi formalmente riportato anche nello specifico registro della Provincia di Verona;
la stessa ditta risulta peraltro possedere le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di raccolta, deposito, lavorazione e commercio di rottami di metalli. Per quanto concerne segnatamente i rapporti intrattenuti col fornitore Ditta_2 la ricorrente aveva acquisito elementi di verifica quali visure CCIAA, da cui risulta l'attività prevalente il “commercio all'ingrosso di minerali metalliferi di metalli ferrosi e prodotti semi lavorati” nonchè l'acquisizione in affitto dell'azienda Azienda_1 di Nominativo_3 e relative certificazioni di conformità e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività; comunicazioni da parte della Provincia di Brescia riferita all'AUA; documentazione fotografica dell'impianto di Indirizzo_1. Anche per quanto essere di riferimento particolare alla società Società_1 srl vi è da rilevare che sussistono indici di “vitalità” produttiva dal momento che ha acquistato dalla Società_3 s.r.l. il ramo di azienda “costituito da un complesso di beni organizzati in azienda, esercente l'attività di commercio di rottami ferrosi e non ferrosi col quale è stato acquisito anche la piena proprietà dell'impianto autorizzato per il recupero dei rottami, esercitata giusta autorizzazione AUA ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006, rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano. La ricorrente altresì precisa che per prassi elabora un “documento denominato qualificazione fornitore” (in atti nel PVC) col quale vengono effettuate ricerche, informative e valutazioni sull'operatività dei fornitori nel caso di nuovi rapporti con operatori economici anche con diretti accertamenti in loco. Quindi risulta un corretto apprezzamento dell'idoneità della organizzazione d'impresa. E anche in riferimento all'altro fornitore Società_2 srl si rinviene la stessa tipologia di documenti già genericamente esistente per le altre società (ordini, conferme d'ordine, scambi di corrispondenza commerciale, formulari, D.D.T., documentazione attinente all'entrata del materiale, con certificazioni di pesata, fotografie degli ingressi dei mezzi di trasporto, sempre avvenuto a mezzo di terzi vettori, corrispondenza relativa agli esiti delle operazioni di pesata e cernita della merce, con fatture e modifiche di fatture, pagamenti tutti effettuati mediante bonifici bancari)e nel particolare risultano autorizzazioni, certificazioni di conformità legate alle peculiarità dell'attività svolta.
Non pare avere spessore nella valutazione della Corte il fatto che il fornitore Nominativo_1 e la Società_1 RL (continuazione della Società_3 Unipersonale) non fossero iscritti all'Agenzia, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. 2006, n. 152, dal momento che tale eventuale necessaria autorizzazione può configurare, al limite, un elemento di mera irregolarità formale amministrativa che non riveste un indice rivelatore di operazioni soggettivamente inesistenti.
In definitiva, l'Agenzia procedente ha ritenuto inesistenti le operazioni contestate sul presupposto dell'asserita natura fittizia del fornitore, deducendo da ciò l'oggettiva insussistenza delle operazioni fatturate. Tuttavia, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione dalla quale emerge un quadro documentale e contabile coerente con lo svolgimento di operazioni effettive, anche in termini di esecuzione e destinazione dei beni acquistati, oltre all'esistenza di una sede effettiva dei fornitori e la presenza di un'attività lavorativa nei cantieri.
Per cui secondo questo Collegio la ricorrente ha dimostrato in modo efficace che i rapporti intrattenuti con fornitori sono rappresentativi di una realtà non apparente, ma strutturata in funzione delle operazioni commerciali poste in essere, unitamente al coinvolgimento dell'indotto correlato (es. trasporto di terzi, enti pubblici territoriali, regolarità contrattuali delle transazioni). Alla luce di ciò si riscontra in capo alla ricorrente un profilo di buona fede commerciale e di aver adottato le misure necessarie per verificare l'effettiva esistenza dei fornitori nella qualità professionale ricoperta e svolto tutti i controlli che con i poteri propri di un privato potevano essere svolti.
Al proposito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14102 del 21 maggio 2024, ha peraltro evidenziato che l'assenza di cautele del cessionario non può essere provata pretendendo verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle svolte dall'Amministrazione finanziaria con tutti i mezzi a sua disposizione. Nella stessa maniera CGUE in C-512/21 che, peraltro sottolinea: “incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.”
Del resto non sono configurabili responsabilità in capo alla ricorrente per le eventuali violazioni fiscali la quale, in buona fede, acquista realmente la merce da parte del cedente che ha emesso una fattura per operazioni inesistenti. Infatti, la mera condotta fiscalmente scorretta del fornitore non può motivare l'accertamento da operazioni inesistenti per il cliente, in assenza del reperimento di ulteriori elementi circa la partecipazione di quest'ultimo alla frode.
In ordine a ciò è stato espresso dalla Corte di Cassazione, sezione V civile, con l'ordinanza n. 2800 del 5 febbraio 2025 come, nell'ambito delle frodi carosello, l'emissione da parte di un fornitore di una fattura relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, può sollevare l'acquirente dalle eventuali responsabilità fiscali, qualora sia comprovata l'estraneità di quest'ultimo al sistema di frode, con la possibilità di dimostrare la buona fede, l'effettività dell'acquisto e la corretta modalità di pagamento della transazione economica e commerciale.
Si consideri che sotto il profilo dell'onere della prova, la sussistenza della frode fiscale deve essere adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo e dai verificatori, fornendo la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto ed interponente, per ottenere gli indebiti benefici fiscali, nonché della consapevole partecipazione alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano nella stessa coinvolti (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V).
Sulla medesima questione qui analizzata si è pronunciata, per precedente annualità d'imposta, questa Corte di Giustizia con sentenza n.238/2025 depositata il 22.4.2025 con accoglimento del ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 srl.
In base a quanto argomentato nel presente contesto il ricorso merita accoglimento con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, ogni contraria eccezione reietta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso d'accertamento impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 11.000,00 (undicimila) oltre I.V.A. ed accessori di legge.