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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore
Oggetto: dott. Federico Paciolla Consigliere
pagamento somma di ha pronunciato la seguente denaro - indebito SENTENZA oggettivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 79/2023 R.G.
promossa
da
con sede legale a Bolzano in via Parte_1
Dodiciville n. 8, codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
(“ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentata e difesa dagli avvocati codice Parte_2
fiscale , , codice fiscale C.F._1 Parte_3
e codice fiscale C.F._2 Parte_4
, elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
Studio a Padova in Corso Milano n. 106, giusta procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di primo grado, in atti,
1 - appellante -
contro
(C.F E P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore signor CP_2
C.F. , con sede legale corrente in
[...] C.F._4
Corvara in Badia (BZ), Str. Col Alt 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonaccorso Seracini del Foro di Milano (C.F.
e dall'Avv. Tommaso Tisot del Foro di C.F._5
Bolzano, C.F. , presso lo studio del quale C.F._6
elegge domicilio in 39100 Bolzano, Viale Amedeo Duca d'Aosta
76, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 703ter c.p.c. n.
617/2023 Repert. del 27 marzo 2023 resa nel procedimento n. 4045/2022 R.G. del Tribunale di
Bolzano.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 con ordinanza del Consigliere
istruttore di data 09.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
1. In riforma dell'Ordinanza impugnata, accertato il difetto
2 dei presupposti per la disapplicazione dell'art. 6 del D.L.
511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in quanto infondate. Controparte_1
IN OGNI CASO
2. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado,
anche in caso di rigetto dell'appello.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa reietta:
1) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e così confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
2) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data
07.12.2022, la ha adito il Tribunale di Controparte_1
Bolzano al fine di ottenere da (già Controparte_3
il rimborso di quanto Controparte_4
indebitamente, vale a dire perché in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE, corrisposto a titolo di addizionale provinciale ex art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 all'accisa sulla
3 fornitura di energia elettrica per il periodo dall'01.01.2010 al
28.03.2012.
2. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Bolzano ha condannato a restituire alla Controparte_5
ricorrente l'importo di € 10.247,21, favorendola delle spese del grado.
3. Avverso tale statuizione ha interposto appello
[...]
Controparte_3
Si è costituita l'appellata chiedendo Controparte_1
la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese di lite.
La causa è passata in decisione all'udienza del 18.06.2025.
4. La controversia in esame verte sulla pretesa contrarietà
dell'art. 6 del D.L. 511/1988 all'articolo 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.Lgs.
48/2010.
L'impugnata ordinanza ha accolto la domanda restitutoria della ricorrente, alla quale, nella qualità di consumatrice finale,
la sua fornitrice di energia elettrica, in via di rivalsa ex articolo
56 del TU sulle accise (decreto legislativo n. 504/1995), ha addebitato l'addizionale provinciale prevista dal cit. art. 6 del
D.L. 511/1988.
Il Tribunale ha giustificato l'accoglimento della domanda restitutoria della ricorrente assumendo che sia disapplicabile il cit. art. 6 del D.L. 511/1988 per contrarietà alla Direttiva
4 2008/118/CE nell'ambito del rapporto orizzontale che la consumatrice finale ha giudizialmente promosso ex art. 2033
c.c. nei confronti della fornitrice dell'energia.
5. Con il primo motivo (rubricato “Sull'indebita
disapplicazione della norma nazionale”) l'appellante, in sintesi,
si duole perché il Tribunale ha argomentato come segue l'accoglimento della domanda avversaria.
Nella specie è irrilevante la natura non autoesecutiva della
Direttiva 2008/118/CE. Tanto in ragione del fatto che nella specie è prevalente il principio secondo cui le sentenze interpretative della CGUE sono sempre immediatamente cogenti nell'ordinamento nazionale. Deriva che trova immediata applicazione nell'ordinamento interno e conduce, pertanto, alla disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/88 quanto affermato nelle cause C-82/12, C-533/13 e C-103/17 e cioè che un'imposta addizionale sul consumo di energia elettrica è
conforme al diritto eurounitario solo quando abbia una finalità
specifica e non sia funzionale ad esigenze di mero bilancio. Il
che non ricorreva nel caso dell'addizionale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica stabilita dall'art. 6 del D.L. n.
511/88, la quale era suscettibile di ripetizione proprio perché
priva di finalità specifica diversa dal soddisfacimento di esigenze di bilancio.
Oppone l'appellante che, in difetto di una norma europea dotata di efficacia diretta quale appunto è la Direttiva
5 2008/118/CE, non poteva essere risolta con la disapplicazione l'incompatibilità della disposizione interna con il diritto eurounitario ancorché conclamata alla luce dell'interpretazione della CGUE.
6. Con il secondo motivo (rubricato “Sulla natura
dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica”) l'appellante contesta l'assunto dal quale ha preso le mosse il Tribunale e cioè che la norma interna di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/88
confligga con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva
2008/118/CE come interpretato dalle sentenze della CGUE e tanto sostiene assumendo che l'addizionale in oggetto sia un'imposizione fiscale basata su presupposti autonomi rispetto all'accisa sull'energia elettrica.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Queste le ragioni.
8. In premessa occorre riepilogare il quadro normativo, gli interventi della CGUE e della Corte costituzionale.
L'art. 6 del D.L. n.511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti, con diritto di rivalsa, a norma dell'art. 56 del
TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
6 amministrative).
Con Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è stata inserita nella L.P. 18 agosto 1983, n. 32, l'art.
9-bis, che ha disciplinato per la Provincia Autonoma di Bolzano la liquidazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica prevista dalla legislazione statale (comma 1: La liquidazione dell'addizionale
provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla
Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della
dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”). Trattasi di una mera norma di imputazione contabile dell'addizionale disciplinata interamente dalla norma statale.
L'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha disposto che "I prodotti
di cui al paragrafo 1" – tra i quali rientra anche l'energia elettrica per effetto dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 23 ottobre 2003 – "possono formare oggetto di
altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura
in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini
delle accise o dell'IVA per la determinazione della base
imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
La direttiva 2003/96/CE, che aveva quindi esteso anche all'energia elettrica il regime di cui all'art. 3 della direttiva
7 92/12/CEE dell'accisa armonizzata, è stata recepita in Italia
dal D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il
D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità
dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3
par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha poi statuito: "Gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte
siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le
accise…".
Questa Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo
Stato Italiano entro l'1.1.2010), è stata recepita in Italia solo con il D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il 01.04.2010). Questo
provvedimento, però, non è intervenuto direttamente sull'art. 6
del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia,
ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
Il Governo italiano, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, ha abrogato l'addizionale a decorrere
8 dal 2012 (D.Lgs. 23/2011 e D.L. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Dal che è nato nel corso degli anni successivi e a livello nazionale, il contenzioso seriale tra i fornitori dell'energia elettrica e i consumatori finali in relazione alle pretese restitutorie dei secondi nei confronti dei primi in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni prima dell'intervento abrogativo della norma impositiva, sulla base della contrarietà
dell'addizionale provinciale con il diritto unionale (non essendo il prelievo funzionale a specifiche finalità, ma a mere esigenze di bilancio).
Il Tribunale di Bolzano con la pronuncia appellata (e con una serie di altre decisioni) ha aderito all'orientamento che –
nonostante la natura non direttamente applicabile della direttiva europea sopra richiamata – ha riscontrato, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della
CGUE su analoghe addizionali all'accise sulle forniture elettriche istituite in altri paesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-533/13 e C-103/17), la contrarietà con il diritto unionale della normativa italiana anche già prima dell'intervento abrogativo (disposto solo pro futuro),
disapplicando, quindi, la norma interna con accoglimento delle domande restitutorie promosse dai consumatori finali privati
9 verso i fornitori dell'energia elettrica. A questo orientamento anche questa Corte ha aderito con alcuni precedenti.
Una diversa linea interpretativa ha seguito un altro orientamento giurisprudenziale sostenuto dall'appellante. In
conformità alla giurisprudenza comunitaria e costituzionale formatasi sulla questione dell'efficacia e sulla possibilità, o meno, di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una normativa comunitaria nonostante il mancato e/o
(come nelle specie) erroneo recepimento di una direttiva comunitaria contenente norme cosiddette non “self executing”,
tale orientamento ha ritenuto che nei rapporti tra privati non possa essere disapplicata la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come interpretata dalla CGUE.
Sulla questione è intervenuta la CGUE con la sentenza 11
aprile 2024 nella causa C-316/2022 che ha deciso sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di
Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con questa decisione la Corte ha condiviso le critiche sollevate dall'appellante in questo giudizio sull'impossibilità per contrasto con l'art. 288
terzo comma TFUE “che un giudice nazionale disapplichi, in una
controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce
un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga
diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta
10 valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al
controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a
quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
La CGUE si è poi anche occupata di una seconda questione,
non attinente alla controversia qui in esame, sulla contrarietà
della norma interna sul meccanismo di rimborso dell'accisa indebitamente versata ai sensi dell'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1995 con il principio comunitario di effettività. La Corte ha al riguardo statuito: “Il principio di
effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale che non permette al consumatore finale
di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere
economico supplementare sopportato a causa della ripercussione
operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli
dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva
indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare
un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto
fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la
conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una
disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non
trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di
illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di
tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale
una direttiva in una controversia tra privati.” (cfr., sulle ripercussioni di questa pronuncia sul contenzioso tra
11 consumatori finali e l' Parte_5
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n.
9450/2025).
La pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione è intervenuta prima dell'intervento della Corte
costituzionale, che con la sentenza n. 43/2025 ha dichiarato,
previa condivisione e presa d'atto di quanto affermato dalla sull'impossibilità di applicazione diretta della direttiva e CP_6
sul contrasto con il principio di effettività della norma interna sul meccanismo di rimborso, “l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2 del decreto legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale
e locale), convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio
1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE) che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici.”
9. Sul riflesso di questa pronuncia della Corte costituzionale nei contenziosi pendenti tra consumatori finali e fornitori di energia elettrica è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 13740/2025, la cui autorevole lettura qui si condivide: “2. I motivi – che, in quanto tutti relativi all'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6
commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/1988, convertito con
modificazioni nella legge n. 20/1989, successivamente sostituito
12 dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 26/2007), ed alla facoltà del
consumatore di chiederne il rimborso al fornitore, sono qui trattati
congiuntamente – non sono fondati, ma la motivazione va
corretta. 2.1. “… omissis …” 2.2. Occorre aggiungere che
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è
ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007
(sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito,
con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le
indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti
energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise,
anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha
avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che
l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per
contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che,
come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad
accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava
appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine
di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il
legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando
l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto
ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6,
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6
maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto
speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n.
13 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della
illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia
aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema
deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n.
26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come
convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già
abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale
con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile
2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi
escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non
autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto
dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma
istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del
gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per
effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma
istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione
dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia
di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di
energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione
dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che
potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel
rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In
definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità
14 costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa
venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa
giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che
conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo
dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo
restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il
soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da
consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti,
quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma
restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo
sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56
TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di
rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere
economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul
consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire
giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta
ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta
indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma
che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o
15 meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né,
quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della
recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile
2024, in causa C/316/22. Né rileva alcuna ulteriore questione –
neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di
Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al
diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo,
atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa,
provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha
determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. La
motivazione della sentenza impugnata, così modificata e
integrata, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di
ricorso. Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente
principio di diritto: <<in tema di rimborso dell'addizionale < i>
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale,
che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale
imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può
agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in
considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la
illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito>>. “
10. Ne consegue che la decisione impugnata per effetto dell'abrogazione ex tunc della norma impositiva dell'addizionale in seguito alla declaratoria d'incostituzionalità, se pure con
16 motivazione corretta con richiamo della pronuncia della
Suprema Corte resa sulle identiche questioni qui proposte,
resiste all'appello e va, perciò, confermata la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa ivi riconosciuta.
11. Con il terzo e ultimo motivo (“Sulla condanna al
pagamento delle spese di lite”) l'appellante censura la statuizione del Tribunale sulle spese.
Premette di aver assunto una posizione di mero esattore nell'interesse dell'amministrazione finanziaria per effetto della normativa vigente all'epoca dei prelievi e prosegue sostenendo di aver resistito all'avversaria domanda di ripetizione per la mera necessita di poter poi essere legittimata a chiedere il rimborso all'Erario delle imposizioni fiscali restituite in base ad un titolo giudiziale.
12. Il motivo va accolto per le seguenti considerazioni.
La compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio si giustifica in ragione della peculiarità della materia che richiedeva necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore potesse domandare all'Erario la restituzione di quanto dovuto al consumatore finale indebitamente inciso dall'illegittima addizionale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica.
Va, inoltre, considerato il fatto che l'appello è stato definito,
in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità
17 costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano -
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione di data 21.04.2023 avverso l'ordinanza ex art. 702ter n. 617/2023 del Tribunale di Bolzano di data
27.03.2023,
in accoglimento parziale dell'appello in relazione alle spese di lite,
dichiara
l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
conferma
per il resto l'impugnata ordinanza.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso a Bolzano il 23.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore
Oggetto: dott. Federico Paciolla Consigliere
pagamento somma di ha pronunciato la seguente denaro - indebito SENTENZA oggettivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 79/2023 R.G.
promossa
da
con sede legale a Bolzano in via Parte_1
Dodiciville n. 8, codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
(“ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
rappresentata e difesa dagli avvocati codice Parte_2
fiscale , , codice fiscale C.F._1 Parte_3
e codice fiscale C.F._2 Parte_4
, elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
Studio a Padova in Corso Milano n. 106, giusta procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di primo grado, in atti,
1 - appellante -
contro
(C.F E P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore signor CP_2
C.F. , con sede legale corrente in
[...] C.F._4
Corvara in Badia (BZ), Str. Col Alt 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonaccorso Seracini del Foro di Milano (C.F.
e dall'Avv. Tommaso Tisot del Foro di C.F._5
Bolzano, C.F. , presso lo studio del quale C.F._6
elegge domicilio in 39100 Bolzano, Viale Amedeo Duca d'Aosta
76, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata -
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 703ter c.p.c. n.
617/2023 Repert. del 27 marzo 2023 resa nel procedimento n. 4045/2022 R.G. del Tribunale di
Bolzano.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.06.2025 con ordinanza del Consigliere
istruttore di data 09.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
1. In riforma dell'Ordinanza impugnata, accertato il difetto
2 dei presupposti per la disapplicazione dell'art. 6 del D.L.
511/1988, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in quanto infondate. Controparte_1
IN OGNI CASO
2. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado,
anche in caso di rigetto dell'appello.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa reietta:
1) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e così confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
2) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data
07.12.2022, la ha adito il Tribunale di Controparte_1
Bolzano al fine di ottenere da (già Controparte_3
il rimborso di quanto Controparte_4
indebitamente, vale a dire perché in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE, corrisposto a titolo di addizionale provinciale ex art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 all'accisa sulla
3 fornitura di energia elettrica per il periodo dall'01.01.2010 al
28.03.2012.
2. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Bolzano ha condannato a restituire alla Controparte_5
ricorrente l'importo di € 10.247,21, favorendola delle spese del grado.
3. Avverso tale statuizione ha interposto appello
[...]
Controparte_3
Si è costituita l'appellata chiedendo Controparte_1
la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese di lite.
La causa è passata in decisione all'udienza del 18.06.2025.
4. La controversia in esame verte sulla pretesa contrarietà
dell'art. 6 del D.L. 511/1988 all'articolo 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, recepita in Italia con il D.Lgs.
48/2010.
L'impugnata ordinanza ha accolto la domanda restitutoria della ricorrente, alla quale, nella qualità di consumatrice finale,
la sua fornitrice di energia elettrica, in via di rivalsa ex articolo
56 del TU sulle accise (decreto legislativo n. 504/1995), ha addebitato l'addizionale provinciale prevista dal cit. art. 6 del
D.L. 511/1988.
Il Tribunale ha giustificato l'accoglimento della domanda restitutoria della ricorrente assumendo che sia disapplicabile il cit. art. 6 del D.L. 511/1988 per contrarietà alla Direttiva
4 2008/118/CE nell'ambito del rapporto orizzontale che la consumatrice finale ha giudizialmente promosso ex art. 2033
c.c. nei confronti della fornitrice dell'energia.
5. Con il primo motivo (rubricato “Sull'indebita
disapplicazione della norma nazionale”) l'appellante, in sintesi,
si duole perché il Tribunale ha argomentato come segue l'accoglimento della domanda avversaria.
Nella specie è irrilevante la natura non autoesecutiva della
Direttiva 2008/118/CE. Tanto in ragione del fatto che nella specie è prevalente il principio secondo cui le sentenze interpretative della CGUE sono sempre immediatamente cogenti nell'ordinamento nazionale. Deriva che trova immediata applicazione nell'ordinamento interno e conduce, pertanto, alla disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/88 quanto affermato nelle cause C-82/12, C-533/13 e C-103/17 e cioè che un'imposta addizionale sul consumo di energia elettrica è
conforme al diritto eurounitario solo quando abbia una finalità
specifica e non sia funzionale ad esigenze di mero bilancio. Il
che non ricorreva nel caso dell'addizionale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica stabilita dall'art. 6 del D.L. n.
511/88, la quale era suscettibile di ripetizione proprio perché
priva di finalità specifica diversa dal soddisfacimento di esigenze di bilancio.
Oppone l'appellante che, in difetto di una norma europea dotata di efficacia diretta quale appunto è la Direttiva
5 2008/118/CE, non poteva essere risolta con la disapplicazione l'incompatibilità della disposizione interna con il diritto eurounitario ancorché conclamata alla luce dell'interpretazione della CGUE.
6. Con il secondo motivo (rubricato “Sulla natura
dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica”) l'appellante contesta l'assunto dal quale ha preso le mosse il Tribunale e cioè che la norma interna di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/88
confligga con l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva
2008/118/CE come interpretato dalle sentenze della CGUE e tanto sostiene assumendo che l'addizionale in oggetto sia un'imposizione fiscale basata su presupposti autonomi rispetto all'accisa sull'energia elettrica.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Queste le ragioni.
8. In premessa occorre riepilogare il quadro normativo, gli interventi della CGUE e della Corte costituzionale.
L'art. 6 del D.L. n.511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti, con diritto di rivalsa, a norma dell'art. 56 del
TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
6 amministrative).
Con Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, è stata inserita nella L.P. 18 agosto 1983, n. 32, l'art.
9-bis, che ha disciplinato per la Provincia Autonoma di Bolzano la liquidazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica prevista dalla legislazione statale (comma 1: La liquidazione dell'addizionale
provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è effettuata dalla
Ripartizione provinciale Finanze e bilancio sulla base della
dichiarazione di consumo del fabbricante prevista dall'articolo 55
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”). Trattasi di una mera norma di imputazione contabile dell'addizionale disciplinata interamente dalla norma statale.
L'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha disposto che "I prodotti
di cui al paragrafo 1" – tra i quali rientra anche l'energia elettrica per effetto dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 23 ottobre 2003 – "possono formare oggetto di
altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura
in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini
delle accise o dell'IVA per la determinazione della base
imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
La direttiva 2003/96/CE, che aveva quindi esteso anche all'energia elettrica il regime di cui all'art. 3 della direttiva
7 92/12/CEE dell'accisa armonizzata, è stata recepita in Italia
dal D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il
D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità
dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3
par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha poi statuito: "Gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte
siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le
accise…".
Questa Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo
Stato Italiano entro l'1.1.2010), è stata recepita in Italia solo con il D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il 01.04.2010). Questo
provvedimento, però, non è intervenuto direttamente sull'art. 6
del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia,
ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva
2008/118/CE.
Il Governo italiano, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, ha abrogato l'addizionale a decorrere
8 dal 2012 (D.Lgs. 23/2011 e D.L. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Dal che è nato nel corso degli anni successivi e a livello nazionale, il contenzioso seriale tra i fornitori dell'energia elettrica e i consumatori finali in relazione alle pretese restitutorie dei secondi nei confronti dei primi in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni prima dell'intervento abrogativo della norma impositiva, sulla base della contrarietà
dell'addizionale provinciale con il diritto unionale (non essendo il prelievo funzionale a specifiche finalità, ma a mere esigenze di bilancio).
Il Tribunale di Bolzano con la pronuncia appellata (e con una serie di altre decisioni) ha aderito all'orientamento che –
nonostante la natura non direttamente applicabile della direttiva europea sopra richiamata – ha riscontrato, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della
CGUE su analoghe addizionali all'accise sulle forniture elettriche istituite in altri paesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-533/13 e C-103/17), la contrarietà con il diritto unionale della normativa italiana anche già prima dell'intervento abrogativo (disposto solo pro futuro),
disapplicando, quindi, la norma interna con accoglimento delle domande restitutorie promosse dai consumatori finali privati
9 verso i fornitori dell'energia elettrica. A questo orientamento anche questa Corte ha aderito con alcuni precedenti.
Una diversa linea interpretativa ha seguito un altro orientamento giurisprudenziale sostenuto dall'appellante. In
conformità alla giurisprudenza comunitaria e costituzionale formatasi sulla questione dell'efficacia e sulla possibilità, o meno, di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una normativa comunitaria nonostante il mancato e/o
(come nelle specie) erroneo recepimento di una direttiva comunitaria contenente norme cosiddette non “self executing”,
tale orientamento ha ritenuto che nei rapporti tra privati non possa essere disapplicata la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come interpretata dalla CGUE.
Sulla questione è intervenuta la CGUE con la sentenza 11
aprile 2024 nella causa C-316/2022 che ha deciso sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di
Como con ordinanza del 28 aprile 2022. Con questa decisione la Corte ha condiviso le critiche sollevate dall'appellante in questo giudizio sull'impossibilità per contrasto con l'art. 288
terzo comma TFUE “che un giudice nazionale disapplichi, in una
controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce
un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga
diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta
10 valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al
controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a
quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
La CGUE si è poi anche occupata di una seconda questione,
non attinente alla controversia qui in esame, sulla contrarietà
della norma interna sul meccanismo di rimborso dell'accisa indebitamente versata ai sensi dell'art. 14 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1995 con il principio comunitario di effettività. La Corte ha al riguardo statuito: “Il principio di
effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale che non permette al consumatore finale
di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere
economico supplementare sopportato a causa della ripercussione
operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli
dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva
indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare
un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto
fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la
conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una
disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non
trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di
illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di
tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale
una direttiva in una controversia tra privati.” (cfr., sulle ripercussioni di questa pronuncia sul contenzioso tra
11 consumatori finali e l' Parte_5
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n.
9450/2025).
La pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione è intervenuta prima dell'intervento della Corte
costituzionale, che con la sentenza n. 43/2025 ha dichiarato,
previa condivisione e presa d'atto di quanto affermato dalla sull'impossibilità di applicazione diretta della direttiva e CP_6
sul contrasto con il principio di effettività della norma interna sul meccanismo di rimborso, “l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2 del decreto legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale
e locale), convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio
1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE) che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici.”
9. Sul riflesso di questa pronuncia della Corte costituzionale nei contenziosi pendenti tra consumatori finali e fornitori di energia elettrica è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 13740/2025, la cui autorevole lettura qui si condivide: “2. I motivi – che, in quanto tutti relativi all'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6
commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/1988, convertito con
modificazioni nella legge n. 20/1989, successivamente sostituito
12 dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 26/2007), ed alla facoltà del
consumatore di chiederne il rimborso al fornitore, sono qui trattati
congiuntamente – non sono fondati, ma la motivazione va
corretta. 2.1. “… omissis …” 2.2. Occorre aggiungere che
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è
ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007
(sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito,
con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le
indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti
energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise,
anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha
avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che
l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per
contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che,
come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad
accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava
appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine
di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il
legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando
l'addizionale provinciale: dapprima, nelle Regioni a statuto
ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6,
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6
maggio 2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto
speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n.
13 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della
illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia
aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema
deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n.
26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come
convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già
abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale
con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile
2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi
escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non
autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto
dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma
istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del
gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per
effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma
istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione
dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia
di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di
energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione
dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che
potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel
rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In
definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità
14 costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa
venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa
giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata
l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che
conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo
dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo
restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il
soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da
consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti,
quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma
restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo
sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56
TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di
rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere
economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul
consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario
termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire
giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta
ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta
indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma
che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o
15 meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né,
quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della
recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile
2024, in causa C/316/22. Né rileva alcuna ulteriore questione –
neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di
Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al
diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo,
atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa,
provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha
determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. La
motivazione della sentenza impugnata, così modificata e
integrata, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di
ricorso. Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente
principio di diritto: <<in tema di rimborso dell'addizionale < i>
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale,
che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale
imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può
agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in
considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la
illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito>>. “
10. Ne consegue che la decisione impugnata per effetto dell'abrogazione ex tunc della norma impositiva dell'addizionale in seguito alla declaratoria d'incostituzionalità, se pure con
16 motivazione corretta con richiamo della pronuncia della
Suprema Corte resa sulle identiche questioni qui proposte,
resiste all'appello e va, perciò, confermata la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa ivi riconosciuta.
11. Con il terzo e ultimo motivo (“Sulla condanna al
pagamento delle spese di lite”) l'appellante censura la statuizione del Tribunale sulle spese.
Premette di aver assunto una posizione di mero esattore nell'interesse dell'amministrazione finanziaria per effetto della normativa vigente all'epoca dei prelievi e prosegue sostenendo di aver resistito all'avversaria domanda di ripetizione per la mera necessita di poter poi essere legittimata a chiedere il rimborso all'Erario delle imposizioni fiscali restituite in base ad un titolo giudiziale.
12. Il motivo va accolto per le seguenti considerazioni.
La compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio si giustifica in ragione della peculiarità della materia che richiedeva necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore potesse domandare all'Erario la restituzione di quanto dovuto al consumatore finale indebitamente inciso dall'illegittima addizionale all'accisa sulla fornitura di energia elettrica.
Va, inoltre, considerato il fatto che l'appello è stato definito,
in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità
17 costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano -
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione di data 21.04.2023 avverso l'ordinanza ex art. 702ter n. 617/2023 del Tribunale di Bolzano di data
27.03.2023,
in accoglimento parziale dell'appello in relazione alle spese di lite,
dichiara
l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio;
conferma
per il resto l'impugnata ordinanza.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso a Bolzano il 23.07.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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