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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai n.ri 915 e 1622 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, aventi ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per spettanze da contratto d'opera, vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., con sede in Benevento, alla Parte_1
Via Fontanelle n°62, (P.IVA ), già rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Domenico De Chiaro del Foro di Benevento e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. Salvatore Guadagnino, con studio legale in
Benevento, al Viale Mellusi n°70, unitamente al quale elettivamente si domicilia presso il suo studio, giusta procura ad litem prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 17.6.24;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, con sede in AR IR Controparte_1
(AV), alla Via Castello n°35, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante p.t., ; CP_2
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
N O N C H E'
1 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
(c.f. ), e Parte_2 CodiceFiscale_1 CP_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Via XXV Aprile CodiceFiscale_2
n°17 di AR IR (AV), presso lo studio dell'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto;
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°2173 del 17.5.17 disposta dalla S.C. con sentenza ordinanza n°640/23 del 9.9.22, depositata l'11.1.23, appello già proposto
A V V E R S O
La sentenza n°2299/16 del 10/10/2016 emessa dal G. U. presso il
Tribunale di Benevento, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1)
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di €. 70.992,95, oltre interessi Controparte_3 dalla domanda;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna
[...] al pagamento dell'altra metà, che liquida in €. 1.200,00 per Parte_1 la fase di studio, €. 90,00 per la fase introduttiva, €. 1.400,00 per la fase istruttoria, €. 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese di c.t.u., rimborso forfettario, IVA e CPA secondo legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 30.4.09 la si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n°69/09 con cui il Tribunale di Benevento le aveva ingiunto di pagare in favore della ricorrente entro 40 giorni Controparte_3 dalla notifica, la somma di €. 204.597,40, con interessi legali, quale corrispettivo riferito ad un contratto di collaborazione tra le parti in virtù del quale essa si era impegnata ad esaminare le proposte Parte_1 contrattuali reperite ed inviate all'opposta, dietro compenso per ogni SIM attivata. A sostegno dell'opposizione eccepiva in rito il difetto di elezione
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di domicilio in procura e l'illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo all'amministratore pro tempore della società anziché presso la sede della stessa;
nel merito sosteneva che erano intercorsi due contratti di Part collaborazione, uno con essa e uno con la Parte_1 [...]
e che erroneamente l'opposta aveva richiesto Parte_3 il pagamento anche di compensi relativi a proposte contrattuali consegnate alla sosteneva altresì Parte_3
l'opponente che per le proposte andate a buon fine il pagamento era stato effettuato, anzi era stata corrisposta la maggior somma di €.
126.270,00, di cui chiedeva la restituzione in riconvenzionale. L'opposta
, costituitasi, contestava i motivi di opposizione tutti CP_3 evidenziando come la si fosse impegnata ad esaminare Parte_1 proposte di contratto procurate dall'opposta e a riconoscerle, per ogni
SIM attivata, un compenso pari ad €. 70,00, così come pattuito;
adduceva poi l'inadempimento della consistito non nel Parte_1 mancato riconoscimento dei compensi a fronte della produzione consegnata, ma nella mancata restituzione dei contratti non andati a buon fine, contratti la cui attivazione, dunque, non era risultata dimostrata. Instauratosi il contraddittorio, acquisita e valutata la documentazione, disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale riservava la causa in decisione definendo la opposizione come da dispositivo in epigrafe.
Avverso la statuizione proponeva appello la contestando la Parte_1 decisione per avere il Tribunale escluso dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti la fattura n°42 dell'8.10.2007, nonché per aver considerato le fatture “parzialmente”, senza i compensi straordinari;
instava inoltre per la condanna dell'appellata al pagamento della somma di €.
152.321,13, o di altra maggiore o minore che avrebbe stabilito la Corte, oltre interessi e rivalutazione. Questi i motivi della impugnazione: 1) la scelta dell'ipotesi 7 formulata dal C.T.U., laddove venivano sommati
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parzialmente gli importi delle fatture, e precisamente solo i “saldi contratti”, era priva di logica giuridica perché l' aveva CP_3 incassato per intero, e non parzialmente, le fatture;
2) il non considerare che in tutte le fatture la voce compensi straordinari aveva sempre sia il segno negativo che positivo;
se gli importi avessero avuto altra destinazione non sarebbero stati stornati in tutte le fatture;
inoltre, tutte le fatture presentavano la stessa modalità, erano cioè univoche in quanto riportavano tale dicitura: “saldo contratti, compensi straordinari e storno compensi straordinari”. Nel costituirsi l'appellata CP_4
resisteva al gravame e chiedeva procedersi a pregiudiziale
[...] declaratoria di sua inammissibilità.
Riprodottosi il contraddittorio in appello, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a conclusione del sub-procedimento di inibitoria, acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito emetteva pronuncia con la quale dichiarava inammissibile l'appello per insufficiente specificazione dei suoi motivi, in violazione delle prescrizioni di cui al novellato art. 342 c.p.c., condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
La sentenza era impugnata dalla con ricorso in cassazione Parte_1 sulla scorta di un solo motivo: “violazione e falsa applicazione dei n.ri 3,
4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. Invero, il fulcro e l'incipit di tutto il giudizio sarebbe stato, secondo la ricorrente, una fattura in contestazione, relativa a prestazioni del mese di agosto 2007,
e dunque da non prendersi in considerazione secondo la tesi del giudice di prime cure, in quanto la controversia avrebbe avuto ad oggetto prestazioni a partire dal mese di settembre 2007; per la Parte_1 invece, il documento sarebbe stato fondamentale e determinante;
in altri termini la fattura n°42, debitamente allegata, di ben €. 123.939,60,
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emessa l'8/10/2007, avrebbe riguardato il periodo di settembre e agosto
2007, dunque rientrante nel contratto redatto tra le parti. Costituitisi con controricorso , , in qualità di Controparte_4 CP_2 liquidatore nonché in proprio, insieme a entrambi nella Parte_2 qualità di eredi di , già socio di maggioranza, Persona_1 resistevano alla ulteriore impugnazione invocandone il rigetto. La S. C., con la ordinanza di cui in epigrafe, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello in diversa composizione onerandola anche del governo delle spese del giudizio di legittimità.
Avviatasi la fase rescissoria con citazione in riassunzione ad opera della la stessa precisava le seguenti conclusioni: “accogliere la Parte_1 riconvenzionale proposta fin dal I grado del giudizio e ribadita in grado di appello dalla e di conseguenza, in base al principio Parte_1 precisato dalla Corte di cassazione, ritenere che la fattura sopra precisata deve essere conteggiata nel conteggio depositato ed allegato al fascicolo di studio;
- di conseguenza condannare la soc. CP_3 in persona del l.r.p.t. e i sig.ri e al Parte_2 CP_2 pagamento in favore della della somma di € 160.806,98, Parte_1 così come specificato in precedenza oltre interessi e rivalutazione se dovuto dal momento della richiesta al saldo, o quella somma che riterrà salvo aggiungere o variare la Ill.ma Corte adita;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente alla fase di legittimità avanti alla Suprema Corte di cassazione con distrazione”.
Intanto, nel prestare ottemperanza al provvedimento della S.C., riassumevano la causa anche e che così Parte_2 CP_2 concludevano: “sentir rigettare l'appello proposto da Parte_1 del 15.11.2016 e confermare la sentenza n. 2298/2016, emessa nel giudizio inter partes segnato al n. 2254/2009 R.G. dal G.U. del Tribunale di Benevento in data 10-17 ott. 2016 e, per l'effetto, accogliere, per
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quanto di ragione, la domanda attorea con ogni conseguente statuizione e con vittoria delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio con ogni legale accessorio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Disposta la riunione dei giudizi riassunti le difese degli antagonisti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni. Per la Parte_1
“preso atto della disposta riunione dei giudizi RG 915/23 e RG 1622/23,
l'Avv. Guadagnino si riporta integralmente agli atti di causa di entrambi i predetti giudizi del precedente difensore a firma dell'Avv. De Chiaro da intendersi in questa sede integralmente riportati e ritrascritti nessuno escluso con tutte le richieste ivi contenute;
si chiede quindi che la Corte di Appello pronunci sentenza sulla base del principio elaborato dalla
Sentenza n. 640/23 della Corte di Cassazione già allegata in atti con la quale è stata riformata la Sentenza emessa dal Tribunale di Benevento
Sent. 2298/2016 R.G. 2254/09 Cron. 6145/16 emessa il 1010.2016 e pubblicata il 17.10.2016, e dalla III Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli n. 2173/2016 pubblicata il 17.05.2017 R.G. 5460/2016; si impugna nuovamente quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte nei due giudizi summenzionati;
si chiede accogliere la riconvenzionale proposta fin dal I grado del giudizio e ribadita in grado di Appello dalla e di conseguenza, in base al principio Parte_1 precisato dalla Cassazione ritenere che la fattura “in questione” sia conteggiata nel dare-avere tra le parti e di conseguenza condannare la in persona del legale rappresentate p.t. e i Sig.ri Parte_4
e al pagamento in favore della Parte_2 CP_2 Parte_1 della somma di € di €.160.806,98, così come specificato in
[...] precedenza oltre interessi e rivalutazione se dovuto dal momento della richiesta al saldo, o quella somma che riterrà salvo aggiungere o variare la Il.ma Corte adita;
con vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente alla fase di legittimità avanti alla Suprema Corte di
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Cassazione con distrazione;
si conclude come da atti e verbali di causa dei giudizi RG 915/23 e 1622/23”; per gli appellati e : CP_2 Pt_2
“L'Avv. Lazazzera, per gli appellati, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi rassegnate (in proc.
n.915/2023 R.G.) ed insiste, in via preliminare, per la dichiarazione d'improcedibilità delle domande formulate da c/parte nell'ambito del procedimento segnato al n. 915/2023 R.G., con ogni conseguente statuizione, per non esser stata prodotta, ex art.394 c.p.c., la copia autentica della sentenza/ordinanza n.640/2023 della S.C. di Cass. che ha disposto il rinvio innanzi a codesta Corte (cfr. Cass. 16498/16,
349/09, 32976/18, 8104/2023) e nel merito, in via subordinata e salvo gravame, per il rigetto di ogni avversa domanda istruttoria e di merito, sia in via principale che in via riconvenzionale e/o incidentale perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, in relazione alla riassunzione del giudizio formulata dai concludenti (in proc. n.1622/2023 R.G.), facendo seguito alle statuizioni di cui all'ordinanza n. 640/2023 dep. il 12.01.2023 della
Suprema Corte di Cassazione, sentir rigettare l'appello proposto da
[...] del 15.11.2016 nonché ogni avversa domanda istruttoria Parte_1
e di merito, sia in via principale che in via riconvenzionale e/o incidentale perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza n. 2298/2016, emessa nel giudizio inter partes segnato al n.
2254/2009 R.G. dal G.U. del Tribunale di Benevento in data 10- 17 ott.
2016 e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, la domanda attorea con ogni conseguente statuizione e con vittoria delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio con ogni legale accessorio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario. Chiede la decisione della causa con concessione dei termini ex art.352 c.p.c.”. La
Corte, sulle trascritte conclusioni, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione
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assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
, che ha disertato il giudizio malgrado rituale Controparte_5 notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r. relata notifica in calce all'atto di citazione in riassunzione)..
Il provvedimento rescindente lascia margini alquanto ristretti alla soluzione decisoria da adottare nel presente giudizio di rinvio. E ciò soprattutto in considerazione del sindacato di merito compiuto dalla S.
C. e racchiuso nei termini motivazionali che per chiarezza conviene qui riportare per esteso, a giustificazione della non condivisa, e perciò cassata, pronuncia di inammissibilità dell'appello resa dalla corte territoriale. In proposito il giudice della legittimità aveva così precisato le proprie ragioni: “… l'atto è talvolta di difficile lettura, ma esso contiene una chiara ed inequivocabile denuncia della statuizione di inammissibilità dell'appello, operata dalla ricorrente sia attraverso il richiamo di principi giurisprudenziali, dai quali la Corte di merito si sarebbe discostata, sia in modo specifico, richiamando testualmente la critica formulata in appello. Ciò consente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale, appunto, l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (Cass.
n.24048/2021; n. 22880/2017). Si chiarisce che, in questo caso,
< decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione;
di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul
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punto>> (Cass. n. 27368/2020). – La massima completa è: “In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non
è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione;
di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (Cassazione civile, sez. trib., 01/12/2020,
n°27368, Giustizia Civile Massimario 2021, rv 659696 – 01). - Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato. …. “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. n. 40560/2021; Cass.,
S.U., n.27199/2017). …. Il Tribunale ha identificato il contenuto del rapporto intercorso fra le parti in questi termini: < menzionato la si impegnava ad esaminare le proposte Parte_1 contrattuali inviate dalla e a corrispondere il Controparte_3 corrispettivo per i contratti andati a buon fine, cioè quelli stipulati, che avessero avuto regolare esecuzione;
risulta pacifico che il corrispettivo pattuito fosse pari a € 70,00 per ogni contratto andato a buon fine (SIM attivata)>>. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che il rapporto si
< di una serie di Parte_1 rapporti contrattuali;
di questa una parte venivano attivate, mentre
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quelle che non andavano a buon fine dovevano essere restituite alla proponente. È evidente che costituisce inadempimento sia utilizzare delle proposte senza pagare il corrispettivo, sia ometterne la restituzione, in assenza di prova sull'esito della proposta>>. Il Tribunale, poste tali premesse, ha accertato il numero complessivo delle Sim attivate riferibili alle proposte di;
ha pertanto stabilito, sulla CP_3 base del prezzo unitario, l'entità del dovuto;
quindi, avuto riguardo ai pagamenti effettuati da ha riconosciuto che fosse ancora Parte_1 dovuto l'importo di € 60.471,00 oltre Iva. Al fine di pervenire a tale conclusione, il primo giudice ha ritenuto che non dovesse essere compreso fra i pagamenti eseguiti da quello documentato Parte_1 dalla fattura n. 42 dell'8 ottobre 2007 perché << relativa a prestazioni del mese di agosto 2007, mentre la presente controversia deve partire da settembre 2007; inoltre i compensi straordinari esulano da quelli ordinari oggetto di causa. La fattura in contestazione non può essere considerata>>. La ricostruzione del primo giudice ha comportato l'implicito rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, fondata sull'assunto di avere corrisposto, tenuto conto anche della fattura n. 42, un importo superiore (rigetto rimasto assorbito a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione). Con l'atto di appello ha proposto, con il secondo paragrafo a partire da pag. 18, Parte_1 una serie di considerazioni intese a censurare nel loro insieme la duplice scelta del primo giudice di escludere dal novero dei pagamenti la fattura n. 42 e quella di assumere quale base del calcolo l'ipotesi n. 7 elaborata dal consulente tecnico, che prende in considerazione solo le voci di fattura “saldo contratti”, escludendo le voci riferite ai “compensi straordinari”. Si legge nell'atto di appello: < precisato che per lungaggine dei tempi di attivazione da parte di Pt_5 la versava anticipi per dare la possibilità alla
[...] Parte_1
di pagare mensilmente le proprie operatrici. Dopodiché ogni CP_3
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mese il software calcolava i saldi delle attivazioni in riferimento al mese precedente e versava anticipi in base alla consegna delle “proposte di contratto” presentate nel mese precedente […]. La logica era che mensilmente, come precisato nell'oggetto di ogni fattura, veniva versato un anticipo sulla produzione consegnata in modo cartaceo (proposte di contratto), con la dicitura compensi straordinari, più il saldo delle proposte che nel mese precedente andavano in attivazione […]. Il senso di tale ricostruzione proposta dall'appellante è chiaramente percepibile: diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i c.d. compensi straordinari entravano nel flusso del rapporto, come risultava anche dal fatto che, nelle singole fatture, l'imponibile non era dato dal saldo contratto, ma dal saldo contratto, maggiorato dai compensi straordinari, meno lo storno degli stessi compensi straordinari. Nell'appello si richiama l'attenzione sull'ultima fattura n. 56, che riporta <“saldo contratti” di €. 14.660,00, l'anticipo di €. 194.878,20 “compensi straordinari”, storno con il segno meno €. 200.668,20 “compensi straordinari”, il saldo finale in fattura risulta di €. 10.235,98 e non €.
14.660, come nel corpo della fattura, tutto ciò dimostra maggiormente che la fattura dove sono riportate le voci “Saldo contratti” e “Compensi straordinari” sono parti integranti di tutte le fatture, che ovviamente non possono essere prese singolarmente, essendo di fatto un tutt'uno dall'inizio alla fine>>. Sulla base di tali considerazioni l'appellante aveva pertanto sostenuto, da un lato, che la fattura n. 42 doveva essere considerata, perché, sotto la voce “compensi straordinari”, conteneva l'acconto per le prestazioni provvisionali con dipendenti relative al mese di settembre 2007, dall'altro, che dal conteggio non potevano essere espunti i “compensi straordinari” riportati nella pluralità delle fatture. Si evidenziava ancora che, diversamente, il pagamento di detti “compensi straordinari” rimaneva privo di giustificazione. …. In particolare, sostiene la corte di merito, l'appellante non avrebbe offerto una “spiegazione
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alternativa” del perché i compensi straordinari costituivano anticipi,
“lacuna a cui sembra voler porre rimedio tardivamente con le note non autorizzate oggi prodotte”. La supposta lacuna dell'impugnazione, sempre secondo la corte napoletana, portava con sé anche l'inadeguatezza della censura relativa alla fattura n. 42. Con riferimento a tale fattura, (che il primo giudice aveva espunto dal conteggio sul presupposto che essa riguardasse il saldo contratti del mese di agosto
2007, estraneo alla pretesa che partiva dal successivo mese di settembre), l'appellante, in coerenza con la propria tesi, aveva sostenuto che i compensi straordinari si riferivano al mese di settembre 2007, compreso nel periodo di causa. In rapporto al complessivo contenuto dell'impugnazione risulta con evidenza che le osservazioni della Corte
d'appello muovono da una considerazione dell'impugnazione che non è in linea con i principi della materia. Intanto non è vero che la censura fu formulata con le note di udienza;
le critiche sopra riportate sono proposte con l'atto di appello e avevano quale punto di riferimento il modo di formazione delle fatture;
si può constatare, infatti, tramite l'esame del riepilogo delle fatture trascritto a pag. 37 dell'atto di appello, che l'imponibile in ogni fattura è dato dal saldo contratto meno la differenza fra “compensi straordinari” e storno “compensi straordinari”.
Si deve aggiungere che la critica fondata sulla tecnica di formazione delle fatture rifletteva, nelle intenzioni dell'appellante, lo svolgimento del rapporto, illustrato nell'atto di appello”.
Sui binari come sopra tracciati dalla S. C. non può che accogliersi, per quanto di ragione, la impugnazione a suo tempo proposta dalla odierna appellante in riassunzione, riformandosi in parte qua la sentenza di primo grado con la rideterminazione, in linea con la già proposta riconvenzionale, delle spettanze di essa La fattura “in Parte_1 questione”, n°42 dell'8 ottobre 2007, dovrà quindi essere conteggiata nel dare-avere tra le parti e di conseguenza dovrà condannarsi la
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Enterprise, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore della della somma come individuata dal C.T.U. Parte_1 nella delineata ipotesi 2 del suo elaborato, (aBCD – allegato 2). Quivi
l'ausiliario aveva indicato la come creditrice di €. 152.168,13, Parte_1
(al lordo della differenza tra fatture ed assegni pari ad €. 11.017,82), importo in cui andava considerata sia l'IVA che la fattura n°42 dell'8.10.2007, (c.f.r. concl. C.T.U. primo grado, pag. 19, ed allegati).
Sulla somma, costituente debito di valuta, sono dovuti ancora gli interessi compensativi dalla domanda al saldo. Non invece la pure reclamata rivalutazione atteso che “in tema di risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno",
- oltre che di provarlo, - ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Tribunale Napoli, sez. XI, 27/05/2021,
n°5002, Redazione Giuffrè 2021).
Per le spese di C.T.U., sostenute dalla per complessivi €. Parte_1
8.485,85, il rimborso relativo non può che rientrare nella rivisitazione del governo delle spese processuali dei diversi gradi, governo che segue inevitabilmente la soccombenza ultima e definitiva della . Alla CP_3 relativa liquidazione si provvede come da dispositivo con distrazione a beneficio del difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sugli appelli in riassunzione proposti dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_5
, ciascuna in persona del legale o dei legali rappresentanti
[...]
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p.t., nonché di e , con citazione notificata Parte_2 CP_2
a mani in data 21.2.23, nonché su quello proposto da questi ultimi nei confronti della prima, previa dichiarazione di contumacia dell'appellata
, così provvede: Controparte_5
1°) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello già proposto dalla riassumente e per l'effetto, accolta sempre per quanto Parte_1 di ragione la opposizione dalla stessa proposta, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna la , Controparte_5 nonché e , nelle qualità, al pagamento in Parte_2 CP_2 favore della prima della somma di €. 152.168,13, oltre interessi compensativi dalla domanda al saldo;
2°) Condanna inoltre gli appellati in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi pregresse, rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado in complessivi €. 15.500,00,
(comprese nell'importo le spese di C.T.U., pari ad €. 8.485,85), quelle del grado di appello in complessivi €. 6.400,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 4.800,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 6.200,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.10.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai n.ri 915 e 1622 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, aventi ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per spettanze da contratto d'opera, vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., con sede in Benevento, alla Parte_1
Via Fontanelle n°62, (P.IVA ), già rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Domenico De Chiaro del Foro di Benevento e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. Salvatore Guadagnino, con studio legale in
Benevento, al Viale Mellusi n°70, unitamente al quale elettivamente si domicilia presso il suo studio, giusta procura ad litem prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 17.6.24;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, con sede in AR IR Controparte_1
(AV), alla Via Castello n°35, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante p.t., ; CP_2
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
N O N C H E'
1 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
(c.f. ), e Parte_2 CodiceFiscale_1 CP_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Via XXV Aprile CodiceFiscale_2
n°17 di AR IR (AV), presso lo studio dell'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto;
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°2173 del 17.5.17 disposta dalla S.C. con sentenza ordinanza n°640/23 del 9.9.22, depositata l'11.1.23, appello già proposto
A V V E R S O
La sentenza n°2299/16 del 10/10/2016 emessa dal G. U. presso il
Tribunale di Benevento, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1)
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di €. 70.992,95, oltre interessi Controparte_3 dalla domanda;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna
[...] al pagamento dell'altra metà, che liquida in €. 1.200,00 per Parte_1 la fase di studio, €. 90,00 per la fase introduttiva, €. 1.400,00 per la fase istruttoria, €. 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese di c.t.u., rimborso forfettario, IVA e CPA secondo legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 30.4.09 la si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n°69/09 con cui il Tribunale di Benevento le aveva ingiunto di pagare in favore della ricorrente entro 40 giorni Controparte_3 dalla notifica, la somma di €. 204.597,40, con interessi legali, quale corrispettivo riferito ad un contratto di collaborazione tra le parti in virtù del quale essa si era impegnata ad esaminare le proposte Parte_1 contrattuali reperite ed inviate all'opposta, dietro compenso per ogni SIM attivata. A sostegno dell'opposizione eccepiva in rito il difetto di elezione
2 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
di domicilio in procura e l'illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo all'amministratore pro tempore della società anziché presso la sede della stessa;
nel merito sosteneva che erano intercorsi due contratti di Part collaborazione, uno con essa e uno con la Parte_1 [...]
e che erroneamente l'opposta aveva richiesto Parte_3 il pagamento anche di compensi relativi a proposte contrattuali consegnate alla sosteneva altresì Parte_3
l'opponente che per le proposte andate a buon fine il pagamento era stato effettuato, anzi era stata corrisposta la maggior somma di €.
126.270,00, di cui chiedeva la restituzione in riconvenzionale. L'opposta
, costituitasi, contestava i motivi di opposizione tutti CP_3 evidenziando come la si fosse impegnata ad esaminare Parte_1 proposte di contratto procurate dall'opposta e a riconoscerle, per ogni
SIM attivata, un compenso pari ad €. 70,00, così come pattuito;
adduceva poi l'inadempimento della consistito non nel Parte_1 mancato riconoscimento dei compensi a fronte della produzione consegnata, ma nella mancata restituzione dei contratti non andati a buon fine, contratti la cui attivazione, dunque, non era risultata dimostrata. Instauratosi il contraddittorio, acquisita e valutata la documentazione, disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale riservava la causa in decisione definendo la opposizione come da dispositivo in epigrafe.
Avverso la statuizione proponeva appello la contestando la Parte_1 decisione per avere il Tribunale escluso dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti la fattura n°42 dell'8.10.2007, nonché per aver considerato le fatture “parzialmente”, senza i compensi straordinari;
instava inoltre per la condanna dell'appellata al pagamento della somma di €.
152.321,13, o di altra maggiore o minore che avrebbe stabilito la Corte, oltre interessi e rivalutazione. Questi i motivi della impugnazione: 1) la scelta dell'ipotesi 7 formulata dal C.T.U., laddove venivano sommati
3 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
parzialmente gli importi delle fatture, e precisamente solo i “saldi contratti”, era priva di logica giuridica perché l' aveva CP_3 incassato per intero, e non parzialmente, le fatture;
2) il non considerare che in tutte le fatture la voce compensi straordinari aveva sempre sia il segno negativo che positivo;
se gli importi avessero avuto altra destinazione non sarebbero stati stornati in tutte le fatture;
inoltre, tutte le fatture presentavano la stessa modalità, erano cioè univoche in quanto riportavano tale dicitura: “saldo contratti, compensi straordinari e storno compensi straordinari”. Nel costituirsi l'appellata CP_4
resisteva al gravame e chiedeva procedersi a pregiudiziale
[...] declaratoria di sua inammissibilità.
Riprodottosi il contraddittorio in appello, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a conclusione del sub-procedimento di inibitoria, acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito emetteva pronuncia con la quale dichiarava inammissibile l'appello per insufficiente specificazione dei suoi motivi, in violazione delle prescrizioni di cui al novellato art. 342 c.p.c., condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
La sentenza era impugnata dalla con ricorso in cassazione Parte_1 sulla scorta di un solo motivo: “violazione e falsa applicazione dei n.ri 3,
4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. Invero, il fulcro e l'incipit di tutto il giudizio sarebbe stato, secondo la ricorrente, una fattura in contestazione, relativa a prestazioni del mese di agosto 2007,
e dunque da non prendersi in considerazione secondo la tesi del giudice di prime cure, in quanto la controversia avrebbe avuto ad oggetto prestazioni a partire dal mese di settembre 2007; per la Parte_1 invece, il documento sarebbe stato fondamentale e determinante;
in altri termini la fattura n°42, debitamente allegata, di ben €. 123.939,60,
4 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
emessa l'8/10/2007, avrebbe riguardato il periodo di settembre e agosto
2007, dunque rientrante nel contratto redatto tra le parti. Costituitisi con controricorso , , in qualità di Controparte_4 CP_2 liquidatore nonché in proprio, insieme a entrambi nella Parte_2 qualità di eredi di , già socio di maggioranza, Persona_1 resistevano alla ulteriore impugnazione invocandone il rigetto. La S. C., con la ordinanza di cui in epigrafe, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello in diversa composizione onerandola anche del governo delle spese del giudizio di legittimità.
Avviatasi la fase rescissoria con citazione in riassunzione ad opera della la stessa precisava le seguenti conclusioni: “accogliere la Parte_1 riconvenzionale proposta fin dal I grado del giudizio e ribadita in grado di appello dalla e di conseguenza, in base al principio Parte_1 precisato dalla Corte di cassazione, ritenere che la fattura sopra precisata deve essere conteggiata nel conteggio depositato ed allegato al fascicolo di studio;
- di conseguenza condannare la soc. CP_3 in persona del l.r.p.t. e i sig.ri e al Parte_2 CP_2 pagamento in favore della della somma di € 160.806,98, Parte_1 così come specificato in precedenza oltre interessi e rivalutazione se dovuto dal momento della richiesta al saldo, o quella somma che riterrà salvo aggiungere o variare la Ill.ma Corte adita;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente alla fase di legittimità avanti alla Suprema Corte di cassazione con distrazione”.
Intanto, nel prestare ottemperanza al provvedimento della S.C., riassumevano la causa anche e che così Parte_2 CP_2 concludevano: “sentir rigettare l'appello proposto da Parte_1 del 15.11.2016 e confermare la sentenza n. 2298/2016, emessa nel giudizio inter partes segnato al n. 2254/2009 R.G. dal G.U. del Tribunale di Benevento in data 10-17 ott. 2016 e, per l'effetto, accogliere, per
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quanto di ragione, la domanda attorea con ogni conseguente statuizione e con vittoria delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio con ogni legale accessorio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Disposta la riunione dei giudizi riassunti le difese degli antagonisti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni. Per la Parte_1
“preso atto della disposta riunione dei giudizi RG 915/23 e RG 1622/23,
l'Avv. Guadagnino si riporta integralmente agli atti di causa di entrambi i predetti giudizi del precedente difensore a firma dell'Avv. De Chiaro da intendersi in questa sede integralmente riportati e ritrascritti nessuno escluso con tutte le richieste ivi contenute;
si chiede quindi che la Corte di Appello pronunci sentenza sulla base del principio elaborato dalla
Sentenza n. 640/23 della Corte di Cassazione già allegata in atti con la quale è stata riformata la Sentenza emessa dal Tribunale di Benevento
Sent. 2298/2016 R.G. 2254/09 Cron. 6145/16 emessa il 1010.2016 e pubblicata il 17.10.2016, e dalla III Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli n. 2173/2016 pubblicata il 17.05.2017 R.G. 5460/2016; si impugna nuovamente quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte nei due giudizi summenzionati;
si chiede accogliere la riconvenzionale proposta fin dal I grado del giudizio e ribadita in grado di Appello dalla e di conseguenza, in base al principio Parte_1 precisato dalla Cassazione ritenere che la fattura “in questione” sia conteggiata nel dare-avere tra le parti e di conseguenza condannare la in persona del legale rappresentate p.t. e i Sig.ri Parte_4
e al pagamento in favore della Parte_2 CP_2 Parte_1 della somma di € di €.160.806,98, così come specificato in
[...] precedenza oltre interessi e rivalutazione se dovuto dal momento della richiesta al saldo, o quella somma che riterrà salvo aggiungere o variare la Il.ma Corte adita;
con vittoria di spese, competenze e onorari, anche relativamente alla fase di legittimità avanti alla Suprema Corte di
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Cassazione con distrazione;
si conclude come da atti e verbali di causa dei giudizi RG 915/23 e 1622/23”; per gli appellati e : CP_2 Pt_2
“L'Avv. Lazazzera, per gli appellati, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi rassegnate (in proc.
n.915/2023 R.G.) ed insiste, in via preliminare, per la dichiarazione d'improcedibilità delle domande formulate da c/parte nell'ambito del procedimento segnato al n. 915/2023 R.G., con ogni conseguente statuizione, per non esser stata prodotta, ex art.394 c.p.c., la copia autentica della sentenza/ordinanza n.640/2023 della S.C. di Cass. che ha disposto il rinvio innanzi a codesta Corte (cfr. Cass. 16498/16,
349/09, 32976/18, 8104/2023) e nel merito, in via subordinata e salvo gravame, per il rigetto di ogni avversa domanda istruttoria e di merito, sia in via principale che in via riconvenzionale e/o incidentale perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, in relazione alla riassunzione del giudizio formulata dai concludenti (in proc. n.1622/2023 R.G.), facendo seguito alle statuizioni di cui all'ordinanza n. 640/2023 dep. il 12.01.2023 della
Suprema Corte di Cassazione, sentir rigettare l'appello proposto da
[...] del 15.11.2016 nonché ogni avversa domanda istruttoria Parte_1
e di merito, sia in via principale che in via riconvenzionale e/o incidentale perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza n. 2298/2016, emessa nel giudizio inter partes segnato al n.
2254/2009 R.G. dal G.U. del Tribunale di Benevento in data 10- 17 ott.
2016 e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, la domanda attorea con ogni conseguente statuizione e con vittoria delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio con ogni legale accessorio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario. Chiede la decisione della causa con concessione dei termini ex art.352 c.p.c.”. La
Corte, sulle trascritte conclusioni, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione
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assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
, che ha disertato il giudizio malgrado rituale Controparte_5 notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r. relata notifica in calce all'atto di citazione in riassunzione)..
Il provvedimento rescindente lascia margini alquanto ristretti alla soluzione decisoria da adottare nel presente giudizio di rinvio. E ciò soprattutto in considerazione del sindacato di merito compiuto dalla S.
C. e racchiuso nei termini motivazionali che per chiarezza conviene qui riportare per esteso, a giustificazione della non condivisa, e perciò cassata, pronuncia di inammissibilità dell'appello resa dalla corte territoriale. In proposito il giudice della legittimità aveva così precisato le proprie ragioni: “… l'atto è talvolta di difficile lettura, ma esso contiene una chiara ed inequivocabile denuncia della statuizione di inammissibilità dell'appello, operata dalla ricorrente sia attraverso il richiamo di principi giurisprudenziali, dai quali la Corte di merito si sarebbe discostata, sia in modo specifico, richiamando testualmente la critica formulata in appello. Ciò consente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale, appunto, l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (Cass.
n.24048/2021; n. 22880/2017). Si chiarisce che, in questo caso,
< decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione;
di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul
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punto>> (Cass. n. 27368/2020). – La massima completa è: “In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non
è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione;
di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (Cassazione civile, sez. trib., 01/12/2020,
n°27368, Giustizia Civile Massimario 2021, rv 659696 – 01). - Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato. …. “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. n. 40560/2021; Cass.,
S.U., n.27199/2017). …. Il Tribunale ha identificato il contenuto del rapporto intercorso fra le parti in questi termini: < menzionato la si impegnava ad esaminare le proposte Parte_1 contrattuali inviate dalla e a corrispondere il Controparte_3 corrispettivo per i contratti andati a buon fine, cioè quelli stipulati, che avessero avuto regolare esecuzione;
risulta pacifico che il corrispettivo pattuito fosse pari a € 70,00 per ogni contratto andato a buon fine (SIM attivata)>>. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che il rapporto si
< di una serie di Parte_1 rapporti contrattuali;
di questa una parte venivano attivate, mentre
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quelle che non andavano a buon fine dovevano essere restituite alla proponente. È evidente che costituisce inadempimento sia utilizzare delle proposte senza pagare il corrispettivo, sia ometterne la restituzione, in assenza di prova sull'esito della proposta>>. Il Tribunale, poste tali premesse, ha accertato il numero complessivo delle Sim attivate riferibili alle proposte di;
ha pertanto stabilito, sulla CP_3 base del prezzo unitario, l'entità del dovuto;
quindi, avuto riguardo ai pagamenti effettuati da ha riconosciuto che fosse ancora Parte_1 dovuto l'importo di € 60.471,00 oltre Iva. Al fine di pervenire a tale conclusione, il primo giudice ha ritenuto che non dovesse essere compreso fra i pagamenti eseguiti da quello documentato Parte_1 dalla fattura n. 42 dell'8 ottobre 2007 perché << relativa a prestazioni del mese di agosto 2007, mentre la presente controversia deve partire da settembre 2007; inoltre i compensi straordinari esulano da quelli ordinari oggetto di causa. La fattura in contestazione non può essere considerata>>. La ricostruzione del primo giudice ha comportato l'implicito rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente, fondata sull'assunto di avere corrisposto, tenuto conto anche della fattura n. 42, un importo superiore (rigetto rimasto assorbito a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione). Con l'atto di appello ha proposto, con il secondo paragrafo a partire da pag. 18, Parte_1 una serie di considerazioni intese a censurare nel loro insieme la duplice scelta del primo giudice di escludere dal novero dei pagamenti la fattura n. 42 e quella di assumere quale base del calcolo l'ipotesi n. 7 elaborata dal consulente tecnico, che prende in considerazione solo le voci di fattura “saldo contratti”, escludendo le voci riferite ai “compensi straordinari”. Si legge nell'atto di appello: < precisato che per lungaggine dei tempi di attivazione da parte di Pt_5 la versava anticipi per dare la possibilità alla
[...] Parte_1
di pagare mensilmente le proprie operatrici. Dopodiché ogni CP_3
10 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
mese il software calcolava i saldi delle attivazioni in riferimento al mese precedente e versava anticipi in base alla consegna delle “proposte di contratto” presentate nel mese precedente […]. La logica era che mensilmente, come precisato nell'oggetto di ogni fattura, veniva versato un anticipo sulla produzione consegnata in modo cartaceo (proposte di contratto), con la dicitura compensi straordinari, più il saldo delle proposte che nel mese precedente andavano in attivazione […]. Il senso di tale ricostruzione proposta dall'appellante è chiaramente percepibile: diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i c.d. compensi straordinari entravano nel flusso del rapporto, come risultava anche dal fatto che, nelle singole fatture, l'imponibile non era dato dal saldo contratto, ma dal saldo contratto, maggiorato dai compensi straordinari, meno lo storno degli stessi compensi straordinari. Nell'appello si richiama l'attenzione sull'ultima fattura n. 56, che riporta <“saldo contratti” di €. 14.660,00, l'anticipo di €. 194.878,20 “compensi straordinari”, storno con il segno meno €. 200.668,20 “compensi straordinari”, il saldo finale in fattura risulta di €. 10.235,98 e non €.
14.660, come nel corpo della fattura, tutto ciò dimostra maggiormente che la fattura dove sono riportate le voci “Saldo contratti” e “Compensi straordinari” sono parti integranti di tutte le fatture, che ovviamente non possono essere prese singolarmente, essendo di fatto un tutt'uno dall'inizio alla fine>>. Sulla base di tali considerazioni l'appellante aveva pertanto sostenuto, da un lato, che la fattura n. 42 doveva essere considerata, perché, sotto la voce “compensi straordinari”, conteneva l'acconto per le prestazioni provvisionali con dipendenti relative al mese di settembre 2007, dall'altro, che dal conteggio non potevano essere espunti i “compensi straordinari” riportati nella pluralità delle fatture. Si evidenziava ancora che, diversamente, il pagamento di detti “compensi straordinari” rimaneva privo di giustificazione. …. In particolare, sostiene la corte di merito, l'appellante non avrebbe offerto una “spiegazione
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alternativa” del perché i compensi straordinari costituivano anticipi,
“lacuna a cui sembra voler porre rimedio tardivamente con le note non autorizzate oggi prodotte”. La supposta lacuna dell'impugnazione, sempre secondo la corte napoletana, portava con sé anche l'inadeguatezza della censura relativa alla fattura n. 42. Con riferimento a tale fattura, (che il primo giudice aveva espunto dal conteggio sul presupposto che essa riguardasse il saldo contratti del mese di agosto
2007, estraneo alla pretesa che partiva dal successivo mese di settembre), l'appellante, in coerenza con la propria tesi, aveva sostenuto che i compensi straordinari si riferivano al mese di settembre 2007, compreso nel periodo di causa. In rapporto al complessivo contenuto dell'impugnazione risulta con evidenza che le osservazioni della Corte
d'appello muovono da una considerazione dell'impugnazione che non è in linea con i principi della materia. Intanto non è vero che la censura fu formulata con le note di udienza;
le critiche sopra riportate sono proposte con l'atto di appello e avevano quale punto di riferimento il modo di formazione delle fatture;
si può constatare, infatti, tramite l'esame del riepilogo delle fatture trascritto a pag. 37 dell'atto di appello, che l'imponibile in ogni fattura è dato dal saldo contratto meno la differenza fra “compensi straordinari” e storno “compensi straordinari”.
Si deve aggiungere che la critica fondata sulla tecnica di formazione delle fatture rifletteva, nelle intenzioni dell'appellante, lo svolgimento del rapporto, illustrato nell'atto di appello”.
Sui binari come sopra tracciati dalla S. C. non può che accogliersi, per quanto di ragione, la impugnazione a suo tempo proposta dalla odierna appellante in riassunzione, riformandosi in parte qua la sentenza di primo grado con la rideterminazione, in linea con la già proposta riconvenzionale, delle spettanze di essa La fattura “in Parte_1 questione”, n°42 dell'8 ottobre 2007, dovrà quindi essere conteggiata nel dare-avere tra le parti e di conseguenza dovrà condannarsi la
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Enterprise, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore della della somma come individuata dal C.T.U. Parte_1 nella delineata ipotesi 2 del suo elaborato, (aBCD – allegato 2). Quivi
l'ausiliario aveva indicato la come creditrice di €. 152.168,13, Parte_1
(al lordo della differenza tra fatture ed assegni pari ad €. 11.017,82), importo in cui andava considerata sia l'IVA che la fattura n°42 dell'8.10.2007, (c.f.r. concl. C.T.U. primo grado, pag. 19, ed allegati).
Sulla somma, costituente debito di valuta, sono dovuti ancora gli interessi compensativi dalla domanda al saldo. Non invece la pure reclamata rivalutazione atteso che “in tema di risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno",
- oltre che di provarlo, - ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Tribunale Napoli, sez. XI, 27/05/2021,
n°5002, Redazione Giuffrè 2021).
Per le spese di C.T.U., sostenute dalla per complessivi €. Parte_1
8.485,85, il rimborso relativo non può che rientrare nella rivisitazione del governo delle spese processuali dei diversi gradi, governo che segue inevitabilmente la soccombenza ultima e definitiva della . Alla CP_3 relativa liquidazione si provvede come da dispositivo con distrazione a beneficio del difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sugli appelli in riassunzione proposti dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_5
, ciascuna in persona del legale o dei legali rappresentanti
[...]
13 Proc.ti riuniti n.ri 915 + 1622/2023 R.G.
p.t., nonché di e , con citazione notificata Parte_2 CP_2
a mani in data 21.2.23, nonché su quello proposto da questi ultimi nei confronti della prima, previa dichiarazione di contumacia dell'appellata
, così provvede: Controparte_5
1°) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello già proposto dalla riassumente e per l'effetto, accolta sempre per quanto Parte_1 di ragione la opposizione dalla stessa proposta, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna la , Controparte_5 nonché e , nelle qualità, al pagamento in Parte_2 CP_2 favore della prima della somma di €. 152.168,13, oltre interessi compensativi dalla domanda al saldo;
2°) Condanna inoltre gli appellati in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi pregresse, rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado in complessivi €. 15.500,00,
(comprese nell'importo le spese di C.T.U., pari ad €. 8.485,85), quelle del grado di appello in complessivi €. 6.400,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 4.800,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 6.200,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.10.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
14