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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 1305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AN, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.2817/2024 del Tribunale di
AN ( est. Atanasio) , e promossa da
A FAVORE DEI Parte_1
- (C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Borgini,
Alvise Gastone Bragadin, Pasquale Parisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Borgini, sito in AN, Correggio,43
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto n.° 134
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in riforma della sentenza del Tribunale di AN n. 2817/2024, pubblicata in data
30.5.2024, così giudicare:
A) Nel merito:
1 - in via principale: per i motivi esposti in quest'atto, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
B) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio.
PER L' APPELLATA
Respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Pt_2
tribunale di AN n.2817/2024 pubblicata il 30.05.2024 non notificata, sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, cosi' come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore degli scriventi difensori quali antistatari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2817/2024 il Tribunale di AN, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
a favore dei dottori commercialisti, ha dichiarato illegittime le trattenute operate dalla resistente sul trattamento pensionistico della ricorrente a titolo di contributo di Pt_1 solidarietà e, per l'effetto, ha condannato la Parte_1
a favore dei Dottori a restituire alla stessa le ritenute operate
[...] Parte_2
a tale titolo.
deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia a far tempo Controparte_1
dal mese di dicembre 2005 e ,lamentando di avere subito la trattenuta del “Contributo di solidarietà” sulle rate di pensione , chiedeva al Tribunale di dichiarare l'illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell'articolo 3 della legge n. 335 del
1995 - come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 - con particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C approvato con
Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 – 2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno
2013 per il quinquennio 2014-2018.
Il Tribunale di AN ha ritenuto fondato il ricorso all'uopo richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in materia.
In particolare - ricordato che l'oggetto del contendere è la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla sulle pensioni già in corso di erogazione, come Pt_2
2 quella della ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del proprio Regolamento di disciplina del regime previdenziale, dal 1/1/2004 per il successivo quinquennio, poi rinnovato ad ogni successiva scadenza quinquennale – il primo giudice ha affermato che, sul contributo di solidarietà la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass .17742/2015) ha precisato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo preliminarmente che il Pt_1 giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso avversario, abbia totalmente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari formulate dalla prima fra tutte quella di Pt_1
improcedibilità circa il mancato esperimento, da parte del professionista, del ricorso amministrativo prescritto dall'art. 57 e ss. del Regolamento Unitario della . Pt_1
impugna la sentenza per aver il Tribunale di AN ritenuto provata la Pt_2
domanda della Dott.ssa in assenza del necessario corredo probatorio e a CP_1
fronte di una insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi.
Secondo parte appellante la documentazione fornita dalla Dott.ssa – ossia la CP_1
sola produzione di un cedolino del mese di ottobre 2023 – non può di certo ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a sostegno della domanda.
La appellante censura inoltre la sentenza per avere erroneamente sostenuto che Pt_1 non sussistevano in capo alla i poteri normativi per l'introduzione del contributo Pt_1
di solidarietà con le delibere contestate.
L'appellante sostiene , richiamando pronunce della Corte Costituzionale ( da ultimo sentenza n. 173/2016 ) che “ non sussiste nel nostro ordinamento un principio di intangibilità del trattamento pensionistico in corso di erogazione , potendo il diritto soggettivo alla pensione essere limitato purchè la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza “ ; afferma che “ è evidente che la normativa della
[...]
, emanata sulla base della legge attributiva dei relativi poteri ed Parte_3
in un sistema dove si è determinata una sostanziale delegificazione della
3 materia….essendo finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e tenendo conto dei principi di gradualità , equità intergenerazionale e del pro rata e non oltrepassando il limite della ragionevolezza , può incidere anche sul trattamento pensionistico in corso di erogazione “; osserva che l'art. 3 , comma 12 l. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763 l. n.296/2006 , attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio;
ritiene che , dopo la modifica operata dall'art. 1 , comma 763
l. n. 296/2006 i provvedimenti previsti dall'art. 3 , comma 12 l. 335 /1995 non costituiscono più un numero chiuso , essendo adottabili tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio di bilancio a lungo termine.
rileva ancora che il Tribunale e le sentenze della Corte di Cassazione citate Pt_2
non hanno in alcun modo preso in considerazione , ai fini della sussistenza dei poteri normativi in capo agli enti previdenziali privatizzati in generale di prevedere il contributo di solidarietà , la portata dell'art. 24 , comma 24 D.L. n. 201 /2011 ; osserva , richiamando il tenore della norma, che se la previsione del contributo di solidarietà non fosse un provvedimento adottabile dagli enti privatizzati nell'esercizio della loro autonomia normativa , non si comprende per quale motivo la sua introduzione sarebbe imposta automaticamente ex lege nel caso di assenza dell'adozione di una normativa propria di tali enti idonea al perseguimento dell'equilibrio finanziario .
Parte appellante censura inoltre la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la Pt_1
non abbia il potere di emanare provvedimenti come il contributo di solidarietà che sono prelievi inquadrabili nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. la cui imposizione è riservata al legislatore;
osserva che la riserva è relativa per cui “ l'art. 3 comma 12 , così come modificato con l. n. 296/2006 ( ed anche interpretato autenticamente ) costituisce la fonte legis” censura inoltre la sentenza del Tribunale di AN per avere omesso di Pt_2 pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione formulata, ritenendosi applicabile nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale.
All'interposto appello ha resistito con memoria del 10.02.2025 . Controparte_1
All'udienza del 18 febbraio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
Va innanzitutto respinta l'eccezione di cui all'art. 443 c.p.c. formulata dall'appellante .
4 La norma dispone che “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
Nel caso in esame, non si rinvengono norme speciali che prevedano procedimenti amministrativi espressamente applicabili alla fattispecie oggetto di causa;
d'altronde, il
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della convenuta non ha forza di legge e non può, pertanto, introdurre una condizione di procedibilità ai sensi della disposizione in esame.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
L'appellante premette di essere a conoscenza dell'orientamento assunto da questa Corte sulla questione oggetto di giudizio, ma ritiene di poter portare argomenti idonei a determinarne un mutamento.
Le argomentazioni sostenute dall'appellante non appaiono invero innovative né modificative rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, e da questo stesso Collegio, nei numerosi precedenti cui lo stesso appellante fa riferimento.
Al contrario, sono state compiutamente esaminate con numerosi precedenti, da cui questo Collegio non vede motivo di discostarsi.
Si riporta di seguito la sentenza n 879/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc.
“La presente vertenza fa parte di un contenzioso che si potrebbe definire seriale, nell'ambito del quale questa Corte si è già pronunciata numerose volte, in applicazione di pacifica giurisprudenza di Corte di Cassazione.
Non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento assunto, ed anzi si richiamano i precedenti ( n. 845/2020, n. 1135/2021, n 900/2021;n. 1300/2021).
In particolare, si rimanda a quanto statuito, dalla sentenza n. 879/2022, emessa proprio a carico di , che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.”“Il Pt_2 nucleo del ragionamento dell'appellante si basa sulle necessità della e sulla Pt_1 generosità del trattamento in godimento da parte dell'appellato, in relazione alla modestia del sacrificio che gli viene imposto. Come è palese, si tratta di argomentazioni prive di valore giuridico. In relazione, invece, al fondamento normativo su cui l'appellante sviluppa il proprio ragionamento, la Corte , nella citata sentenza 945/2020, si è così espressa:
5 “Occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle questioni effettivamente rilevanti e cioè 1) se la sia, ovvero no, dotata del potere che ha esercitato con il contestato Pt_1
art 22 del Regolamento e 2) se, posto che ne sia titolare, se lo abbia esercitato secondo i parametri previsti dalle varie fonti normative richiamate dall'appellante…...
Ugualmente irrilevante ( entro determinati limiti) l'ammontare della pensione percepita dal pensionato. Su questi specifici punti questa Corte, uniformandosi ai pacifici precedenti di Cassazione, si è già espressa ripetute volte.... Con sentenza n. 1875/2018 ha infatti stabilito “ La tesi della cassa, premesso che nel nostro sistema non sia vigente un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, si fonda sulla considerazione che l'art.22 del regolamento, approvato con D.I. 14 luglio 2004 e prorogato con delibera 28 ottobre 2008, e ritenuto illegittimo dal tribunale, non sarebbe un mero provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente previdenziale, bensì una norma giuridica, idonea a derogare e ad abrogare disposizioni di rango legislativo, essendo stata emanata dopo la sostanziale delegificazione di cui al D.Lgs.509/94. Nella prospettazione dell'appellante incidentale ( ndr la nel caso specifico ), il limite Pt_1 imposto dal legislatore all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati sarebbe l'equilibrio finanziario degli stessi, in relazione al quale il contributo di solidarietà di cui si controverte sarebbe legittimo in quanto proporzionale e ragionevole. … Inoltre la difesa della invoca, ai fini della modifica dell'orientamento giurisprudenziale Pt_1
seguito dal tribunale - e da questa corte - due ordinanze interlocutorie della Corte di
Cassazione da cui si ricaverebbe la necessità di rimeditare la natura del contributo di solidarietà, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n.173/16.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili : come rilevato in particolare dalle più recenti decisioni della Corte di Cassazione, in relazione al processo di delegificazione e dei conseguenti poteri regolamentari della cassa, le disposizioni del D.Lgs.30 giugno 2004 n. 509 - e precisamente in particolare l'art. 1 IV comma in combinato disposto con l'art.2 II comma e l'art.3 II comma - non hanno attribuito ai regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui all'art.17 II comma L.400/88 - che indica i regolamenti di delegificazione come quelli destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostitutive - sicchè ad essi non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse
6 privatizzate, prima tra tutte l'art.3 XII comma L.335/95 che ha natura di norma imperativa inderogabile. Non solo: l'autonomia di questi enti - e quindi dell'odierno appellante incidentale - in relazione allo scopo fondamentale di assicurare l'equilibrio di bilancio, incontra altresì “un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n.509 del 1994 n.2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti (...) qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale nella specie l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal 'criterio di determinazione del trattamento di solidarietà'- la previsione di una trattenuta a titolo di 'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una 'variazione delle aliquote contributive' né una
'riparametrazione dei coefficienti di rendimento'. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi (...) con riferimento ad 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (...) - incidano su 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico'. Ne esula, quindi qualsiasi provvedimento che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione (...) e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n.296 del 2006 di modifica della L.335 del 1995, art.3 comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta norma non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L.n.147 del 2013, art.1, comma 488, qualificata di interpretazione autentica (...) quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in questione pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e
7 limitato nel tempo (...). .296, art.1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle , Pt_1 Pt_4 quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.173/16 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L.n.147 del 2013, art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un ' prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art.23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.178 del 2000; ordinanza n.22 del
2003)'. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può pagina essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico', ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questa corte a ritenere che tra i poteri della non vi Pt_1
sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art.1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 possa incidere sulle conclusioni qui assunte”(così: Cass. 10 dicembre 2018 n.31875 cit.).”La stessa decisione, per motivazioni pressochè identiche, è stata assunta con sentenza n. 506 del 6. 5. 2019 e, con sentenza n. 361 del 13 maggio 2020, su questione analoga ( contributo di solidarietà operato con trattenute su trattamenti pensionistici già in essere, in virtù di regolamenti dell'Istituto previdenziale, da parte della
[...]
di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali .( Cfr Parte_1
anche sentenza n. 382/2019; ed ancora n. 801/2015 e 11/2018) In effetti, le questioni relative alla legittimità dei contributi di solidarietà imposti dalle Casse private è stata oggetto di precedenti anche di Corte di Cassazione, come si ricordava dianzi.
Precedenti che appaiono perfettamente applicabili alla fattispecie oggi in esame, nonostante le poco convincenti argomentazioni di parte appellante. La Corte di
Cassazione, infatti ( cfr sentenza n. 53/2015; sentenza n. 12388/2016) muove dal principio per cui gli enti previdenziali non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico,
8 modificano l'importo di quelli già concessi. Nessuna norma di legge può essere invocata per difendere l'esistenza di questo potere;
in particolare, nessuna norma di legge ha “ delegificato” la materia, consentendo interventi autonomi dei singoli istituti previdenziali. La più recente sentenza (n. 20 del 3. 1 2019) ha confermato esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di previdenza di imporre contributi di solidarietà che costituiscono un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore . Né varrebbe invocare alcun principio di “ autonomia” della . In Pt_1
disparte quanto già osservato, la gerarchia delle fonti non consente certamente l'equiparazione tra un atto amministrativo, la cui legittimità dipende dall'osservanza della legge che lo disciplina, ad una fonte di rango legislativo;
né certamente elide il fondamentale principio per cui qualsiasi provvedimento amministrativo ( quale il regolamento di una Cassa privata) debba appunto rispettare i principi fondamentali della legge;
là dove il concetto di “ autos nomos” implica solo che all'ente viene concesso di autorganizzarsi e autodeterminarsi, ma, appunto, mediante disposizioni coerenti con la legge, non in contrasto. Si ribadisce quindi il principio espresso da tutta la giurisprudenza suindicata:il contributo in questione rientra tra le materie riservate dalla Costituzione, art. 23, alla competenza del legislatore. Né, infine, può darsi credito alla tesi secondo cui il contributo imposto dall'art. 22 più volte citato sia conforme ai parametri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016. Ribadito che il problema, come diffusamente illustrato, è a monte, cioè nella insussistenza del relativo potere impositivo in capo all'Ente, neanche questa posizione può essere condivisa. Il
Giudice delle Leggi ha, sì, dichiarato inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L 147/2013, art 1, commi 483, 486 e
487. Però, nel farlo, ha chiarito quali sono i parametri cui un prelievo forzoso sulle pensioni, comunque denominato, deve rispettare, per essere ritenuto legittimo ( da parte del legislatore).Tra questi, che non può essere ripetitivo e che non deve tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale ( cfr punti 11.1 terz'ultimo e ultimo capoverso della sentenza in esame). Concetti ribaditi anche dalla recente sentenza n 234 del 9. 11. 2020 , che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della l 145/2018, nella parte in cui estendeva le riduzioni dei trattamenti pensionistici da questa previsti ad un periodo di 5 anni anziché di 3. Nel caso di specie, come si legge praticamente nell'appello, e come allegato anche dall'appellato ( il quale lamenta che il regime sia stato oggetto di ulteriore proroga fino al 2023, tanto che vi sono altri
9 contenziosi in corso) , la trattenuta contestata, lungi dall'essere una tantum, è al contrario divenuta parte integrante ed ordinaria del sistema.”
Anche la questione della prescrizione è stata affrontata da questa Corte con la sentenza n. 838/2023 che ha statuito “Come si legge nella citata sentenza della Corte n.
1300/2021 “Occorre infatti distinguere tra due diverse fattispecie: quella rappresentata dalla esistenza di rate di pensione poste a disposizione del creditore , ma non riscosse, e quella afferente rate di cui è contestato l'ammontare , i cui ratei non liquidi ( quindi non ancora esigibili) rappresentano un quid che non è ancora a disposizione del creditore.
Alla prima fattispecie è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, in quanto somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve;
la seconda ricade nella prescrizione ordinaria, che appunto è decennale. “
Sul punto, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689 /2023 ha ribadito che” A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n.
28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la ) non possono adottare, sia pure in Pt_1
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult.,Cass. nn. 27340, 28055,
28054 del 2020) ed in merito all' l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984
c.c., formulata dalla ha ribadito che “ “Questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 Pt_1
del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs.
n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione
10 degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.
Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
«pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.”
Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierna appellata deve, dunque, ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, con conseguente rigetto del motivo di appello esaminato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore degli avvocati antistatari.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.2817/2024 del Tribunale di AN.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.2000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012
n. 228.
AN,18.02.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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