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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11125/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11125/2023 promossa da er a., Parte_1
(P. IVA e C. F. con sede in Viale Europa 65, in persona del suo rappresentante P.IVA_1 Pt_1 legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Mirone ( ), presso il C.F._1 cui studio in Catania, Via Francesco Crispi, è elettivamente domiciliata;
- Opponente- contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] - Cod. Fisc.
[...]
– rappresentato e difeso in proprio, giusta dichiarazione resa ex art. 86 c.p.c. in C.F._2 calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Catania via Ughetti n.
26;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2892/2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2892/2023 con il quale ha ingiunto alla “1) la Controparte_1 Parte_1 consegna a spese del ricorrente di copia dei contratti di conto corrente e/o di ogni ulteriore contratto bancario stipulati dal sig. - nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il Persona_1
12.4.2020 – con con riferimento sia a quelli in atto al momento del decesso che di Controparte_2 quelli estinti, nonché copia di tutti gli estratti conto dalla data di apertura dei relativi rapporti di conto corrente fino a quella del decesso;
2) nonché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 450,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a”. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la rilevava che la richiesta ai sensi dell'art. 119 CP_2
D.Lgs. 385/93 era da ritenersi inammissibile data l'insussistenza di contratti bancari stipulati da
, padre defunto dell'opposto, con la opponente. Inoltre, contestava Persona_1 Pt_1 l'ingiunzione nella parte in cui non limitava la consegna degli estratti conto a quelli del decennio precedente la richiesta stragiudiziale. L'opposto si è costituito, chiedendo di rigettare l'opposizione formulata avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 2892/2023 – RGN 8106/2023 – del Tribunale di Catania, perché infondata in fatto pagina 1 di 4 ed in diritto. All'udienza del 10 giugno 2024 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27 gennaio 2025 per la rimessione in decisione, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 quinquies comma 1, con assegnazione dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
************* Tanto premesso, l'opposizione è fondata. Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui è applicabile la norma generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il cui comma 1 impone alla parte attrice in senso sostanziale (parte opposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) di provare i fatti costitutivi del diritto che intende fare valere in giudizio.
In tema di rapporti bancari, il diritto del soggetto legittimato ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale, soggiacendo esso alla norma generale in tema di onere della prova. La norma in esame così recita: “.... Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione''.
Secondo giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. 13277 del 28.05.2018), l'art. 119, comma
4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
La limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez. sesta, 30.10.2015 n. 22183). Nonostante la norma sia riferita testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito. Va considerato inoltre che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dall'art. 117 comma 1 t.u.b., che impone alla pagina 2 di 4 banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis, cfr. Trib. Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020;
Trib. Potenza n. 979/2020). Al di fuori di questo limite, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (ex multis, Cass. 35039 del 29/11/2022; Cass. 23861/2022; Cass. 11004/2006; Cass. 15669/2007).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta avrebbe dovuto provare, quale fatto costitutivo del diritto da essa invocato ex art. 2697 c.c., la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra il soggetto che si asserisce essere cliente e la banca;
l'ingiustificato rifiuto, contrario a lealtà e correttezza, della banca di consegnare i documenti di cui si chiede l'ostensione nonché la riconducibilità della operazione ad un periodo di tempo di dieci anni anteriori alla richiesta inoltrata alla Banca. Dalle difese delle parti e dagli atti prodotti in giudizio, si rileva che la nota dell'Anagrafe Tributaria, sulla quale si è basata la richiesta di ostensione da parte dell'opposto alla Banca, fa riferimento a un contratto di conto corrente n. 1291632 stipulato il 10.1.2005.
Di tale contratto, parte opponente ha prodotto in giudizio un estratto, non contestato dall'opposto.
Tuttavia, il contratto avente ad oggetto l'apertura di conto corrente n. 1291632 è stato stipulato da un terzo, la società la quale ha Parte_2 autorizzato, nei rapporti con la – de cuius- al compimento di specifici atti Pt_1 Persona_1 giuridici in senso stretto elencati nell'autorizzazione ad agire.
Proprio in virtù della estraneità del soggetto al rapporto giuridico, oggetto della richiesta stragiudiziale, la banca opponente ha rifiutato la consegna dei documenti relativi ad operazioni, la cui ostensione avrebbe richiesto una specifica autorizzazione da parte del titolare del conto corrente.
Inoltre, parte opposta avrebbe dovuto fornire alla elementi minimi per consentirle Pt_1
l'individuazione di ulteriori documenti riconducibili, in qualità di cliente, a , Persona_1 circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Difatti, la stessa opposta ha affermato – nei suoi scritti difensivi- che la banca avrebbe dovuto fornire informazioni chiare, precise ed univoche sull'esistenza di rapporti giuridici riconducibili in qualunque modo al dante causa.
Ciò posto, rispetto al contratto di conto corrente n. 1291632 e alle sottostanti operazioni esecutive, dunque, non può dirsi sussistente un obbligo di consegna in capo alla posto che difetta il Pt_1 requisito soggettivo di cliente in capo al soggetto rispetto al quale l'opposto ha richiesto la documentazione. La legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta a colui che riveste la qualità di “cliente”, titolare di un rapporto bancario. Non è stato dimostrato dall'opposto che il de cuius - - fosse cliente della Persona_1 Pt_1 per cui l'istante non aveva diritto ex art. 119 TUB a ricevere alcuna documentazione. La qualificazione soggettiva di cliente non può, nel caso di specie, essere estesa al de cuius sulla base della speciale autorizzazione ad agire conferita dal cliente ( Persona_1 [...]
della banca, in quanto la delega al Parte_2 compimento di operazioni bancarie su un conto corrente è atto unilaterale ricettizio attraverso il quale l'intestatario di un conto corrente autorizza la banca affinché un soggetto terzo (indicato nella delega) compia tutte o solo alcune operazioni sul conto corrente intestato esclusivamente al delegante. In altri termini, la delega consente al terzo indicato di agire in nome e per conto del titolare del conto corrente, compiendo tutte le operazioni possibili ovvero soltanto quelle indicate in maniera esplicita nella delega. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opposta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12045/2023, così
pagina 3 di 4 decide:
− Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
− Revoca, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 2892/2023;
− Condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
.a., € 2.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché
[...]
IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 10 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11125/2023 promossa da er a., Parte_1
(P. IVA e C. F. con sede in Viale Europa 65, in persona del suo rappresentante P.IVA_1 Pt_1 legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Mirone ( ), presso il C.F._1 cui studio in Catania, Via Francesco Crispi, è elettivamente domiciliata;
- Opponente- contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] - Cod. Fisc.
[...]
– rappresentato e difeso in proprio, giusta dichiarazione resa ex art. 86 c.p.c. in C.F._2 calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Catania via Ughetti n.
26;
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2892/2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2892/2023 con il quale ha ingiunto alla “1) la Controparte_1 Parte_1 consegna a spese del ricorrente di copia dei contratti di conto corrente e/o di ogni ulteriore contratto bancario stipulati dal sig. - nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il Persona_1
12.4.2020 – con con riferimento sia a quelli in atto al momento del decesso che di Controparte_2 quelli estinti, nonché copia di tutti gli estratti conto dalla data di apertura dei relativi rapporti di conto corrente fino a quella del decesso;
2) nonché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 450,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a”. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la rilevava che la richiesta ai sensi dell'art. 119 CP_2
D.Lgs. 385/93 era da ritenersi inammissibile data l'insussistenza di contratti bancari stipulati da
, padre defunto dell'opposto, con la opponente. Inoltre, contestava Persona_1 Pt_1 l'ingiunzione nella parte in cui non limitava la consegna degli estratti conto a quelli del decennio precedente la richiesta stragiudiziale. L'opposto si è costituito, chiedendo di rigettare l'opposizione formulata avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 2892/2023 – RGN 8106/2023 – del Tribunale di Catania, perché infondata in fatto pagina 1 di 4 ed in diritto. All'udienza del 10 giugno 2024 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27 gennaio 2025 per la rimessione in decisione, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 quinquies comma 1, con assegnazione dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
************* Tanto premesso, l'opposizione è fondata. Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui è applicabile la norma generale in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il cui comma 1 impone alla parte attrice in senso sostanziale (parte opposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) di provare i fatti costitutivi del diritto che intende fare valere in giudizio.
In tema di rapporti bancari, il diritto del soggetto legittimato ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n.
385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale, soggiacendo esso alla norma generale in tema di onere della prova. La norma in esame così recita: “.... Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione''.
Secondo giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. 13277 del 28.05.2018), l'art. 119, comma
4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
La limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez. sesta, 30.10.2015 n. 22183). Nonostante la norma sia riferita testualmente ai documenti relativi a singole operazioni, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c., e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito. Va considerato inoltre che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dall'art. 117 comma 1 t.u.b., che impone alla pagina 2 di 4 banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis, cfr. Trib. Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020;
Trib. Potenza n. 979/2020). Al di fuori di questo limite, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (ex multis, Cass. 35039 del 29/11/2022; Cass. 23861/2022; Cass. 11004/2006; Cass. 15669/2007).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta avrebbe dovuto provare, quale fatto costitutivo del diritto da essa invocato ex art. 2697 c.c., la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra il soggetto che si asserisce essere cliente e la banca;
l'ingiustificato rifiuto, contrario a lealtà e correttezza, della banca di consegnare i documenti di cui si chiede l'ostensione nonché la riconducibilità della operazione ad un periodo di tempo di dieci anni anteriori alla richiesta inoltrata alla Banca. Dalle difese delle parti e dagli atti prodotti in giudizio, si rileva che la nota dell'Anagrafe Tributaria, sulla quale si è basata la richiesta di ostensione da parte dell'opposto alla Banca, fa riferimento a un contratto di conto corrente n. 1291632 stipulato il 10.1.2005.
Di tale contratto, parte opponente ha prodotto in giudizio un estratto, non contestato dall'opposto.
Tuttavia, il contratto avente ad oggetto l'apertura di conto corrente n. 1291632 è stato stipulato da un terzo, la società la quale ha Parte_2 autorizzato, nei rapporti con la – de cuius- al compimento di specifici atti Pt_1 Persona_1 giuridici in senso stretto elencati nell'autorizzazione ad agire.
Proprio in virtù della estraneità del soggetto al rapporto giuridico, oggetto della richiesta stragiudiziale, la banca opponente ha rifiutato la consegna dei documenti relativi ad operazioni, la cui ostensione avrebbe richiesto una specifica autorizzazione da parte del titolare del conto corrente.
Inoltre, parte opposta avrebbe dovuto fornire alla elementi minimi per consentirle Pt_1
l'individuazione di ulteriori documenti riconducibili, in qualità di cliente, a , Persona_1 circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Difatti, la stessa opposta ha affermato – nei suoi scritti difensivi- che la banca avrebbe dovuto fornire informazioni chiare, precise ed univoche sull'esistenza di rapporti giuridici riconducibili in qualunque modo al dante causa.
Ciò posto, rispetto al contratto di conto corrente n. 1291632 e alle sottostanti operazioni esecutive, dunque, non può dirsi sussistente un obbligo di consegna in capo alla posto che difetta il Pt_1 requisito soggettivo di cliente in capo al soggetto rispetto al quale l'opposto ha richiesto la documentazione. La legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta a colui che riveste la qualità di “cliente”, titolare di un rapporto bancario. Non è stato dimostrato dall'opposto che il de cuius - - fosse cliente della Persona_1 Pt_1 per cui l'istante non aveva diritto ex art. 119 TUB a ricevere alcuna documentazione. La qualificazione soggettiva di cliente non può, nel caso di specie, essere estesa al de cuius sulla base della speciale autorizzazione ad agire conferita dal cliente ( Persona_1 [...]
della banca, in quanto la delega al Parte_2 compimento di operazioni bancarie su un conto corrente è atto unilaterale ricettizio attraverso il quale l'intestatario di un conto corrente autorizza la banca affinché un soggetto terzo (indicato nella delega) compia tutte o solo alcune operazioni sul conto corrente intestato esclusivamente al delegante. In altri termini, la delega consente al terzo indicato di agire in nome e per conto del titolare del conto corrente, compiendo tutte le operazioni possibili ovvero soltanto quelle indicate in maniera esplicita nella delega. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opposta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12045/2023, così
pagina 3 di 4 decide:
− Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo;
− Revoca, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 2892/2023;
− Condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
.a., € 2.000,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché
[...]
IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 10 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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