Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 421/2025 R.G.V.G.
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 421/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto
“Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio”, instaurata su ricorso congiunto proposto da e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Parte_1 Parte_2
Teresa Forlano, con l'intervento del PG presso la Corte di Appello di Bari.
FATTO e DIRITTO
1. – Il 13.8.2021 e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_1
concordatario in Alberobello.
2. – La vita coniugale è durata circa sei mesi, si è svolta in una situazione di dissidio fra i consorti ed è stata caratterizzata dalla mancanza di una loro progettualità comune.
3. – Con ricorso congiunto depositato il 19.3.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno domandato, ai sensi dell'art. 8 L. n. 121/1985, la declaratoria di efficacia in Italia della sentenza canonica Dec. n. 045/24 pronunciata il 30.4.2024 dal Tribunale Ecclesiastico
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4. – Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 3.9.2024 (prot. 57385/24)
ha decretato l'esecutività della sentenza canonica.
5. – E' stato acquisito il parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta reso dal PG in data 2 aprile 2025.
6. – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
7. – Nella specie, il Tribunale ecclesiastico ha svolto l'istruttoria, procedendo all'ascolto delle parti e di alcuni testi, accertando l'esclusione del “bonum prolis” da parte di
. Parte_2
8. – Alla stregua dei rilievi che precedono, non possono che ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza: non è dubbia la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio;
l'istruttoria è stata espletata con l'audizione delle parti e l'ascolto di alcuni testi;
non risulta che la sentenza in questione sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano, né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti;
la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
9. – Da ciò discende l'accoglimento della domanda e la conseguente declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica.
10. – A norma degli artt. 63 co. 2 lett. h) e 49 lett. h) Dpr 3.11.2000 n. 396
sull'ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza nel
2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Alberobello e l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita degli ex coniugi.
11. – Nulla per le spese del procedimento in ragione della congiunta proposizione della domanda e, quindi, dell'assenza di contrasto fra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Bari così provvede:
1) dichiara l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva
Dec. 045/24 del 30.4.2024, resa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese e di
Appello per l'Albania, ratificata con decreto del 25.7.2024, munita del Decreto di Esecutività
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (prot. n. 57385/24 EC) del 3.9.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato ad Alberobello (BA)
il giorno 13.8.2021 tra , nata ad [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
San Giovanni Rotondo il 25.2.1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Alberobello, Anno 2021, Numero 28, Parte II, Serie A;
2) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alberobello, Andria e San
Giovanni Rotondo esegua le prescritte trascrizioni e annotazioni di competenza;
3) nulla per le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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