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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Eriberto DI BLASIO giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 211/2022 R.G. avverso la sentenza n.
219/2022 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n.
515/2020 R.G.), avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – conferimento prodotti agricoli
[...]
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Sarno (SA), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo del primo grado, dall'avv. Walter Mauriello -pec: Email_1
APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(p. Iva ), in persona del l.r.p.t. con sede in Termoli (CB),
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Petrella giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello – pec: Email_2
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante, avv. Mauriello si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, alle eccezioni in esso formulate e alle conclusioni in calce rassegnate, insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in parte qua, con contestuale rigetto dell'appello incidentale avverso per l'appellata, avv. Petrella
1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile il proposto appello per violazione dell'art.
42 c.p.c., atteso che l'ordinanza impugnata si è pronunciata solo sulla competenza senza decidere il merito e conseguentemente la stessa può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza;
2) in subordine, dichiarare inammissibile il proposto appello per tutti i motivi esplicitati al punto I), lett. A), B), C) della comparsa di costituzione con appello incidentale;
3) in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e conseguentemente condannare in persona del Parte_1
l.r.p.t. al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta nell'ambito della causa di primo grado n. 515/2020 RG AC del Tribunale di Larino, liquidandoli nella complessiva somma di € 3.397,00, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze, oltre spese generali, IVA e cap come per legge, del presente, provocato grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1.-- Con sentenza n. 219 del 2/05/2022, il Tribunale di Larino in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione proposta dalla nei Parte_2 confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2020, ottenuto da Parte_1 quest'ultima per il pagamento dell'importo di € 16.510,55 a titolo di penale per la mancata consegna di parte del quantitativo di pomodoro da fornire dalla cooperativa agricola opponente in base al contratto di cessione di pomodoro da industria del
13/06/2019:
- ha dichiarato nullo e privo di effetto il d.i. opposto e l'incompetenza del Tribunale di
Larino, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza della clausola n. 8 del citato contratto concluso fra le parti;
- ha dichiarato integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Il primo giudice ha accolto l'eccezione tempestivamente proposta dall'opponente rilevando che l'art. 8 del contratto sottoscritto dalle parti Parte_2 prevedeva la devoluzione ad arbitrato irrituale delle controversie relative all'applicazione delle penali di cui all'art. 5 (clausola specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.).
La sentenza ha ritenuto al riguardo che nella specie ricorresse fra le parti una controversia in proposito (rigettando la contraria prospettazione dell'opposta), ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario all'emissione di decreto ingiuntivo, ferma restando la competenza del collegio arbitrale in ordine all'eventuale giudizio di opposizione, la proposizione del quale impone la revoca del decreto monitorio.
Ritenuta quindi assorbita ogni altra questione, il tribunale ha tenuto conto ai fini della compensazione delle spese della competenza del g.o. all'emissione del d.i. e della non rilevabilità ufficiosa in fase monitoria della clausola compromissoria.
2.-- La ha proposto appello avverso tale pronuncia, notificata il 12/05/2022, Parte_1 con citazione notificata il 13/06/2022 -ricadente di lunedì- chiedendo, in riforma della sentenza impugnata:
a) di affermare il diritto alla salvezza dell'ingiunzione in attesa del provvedimento del collegio arbitrale;
3 b) di dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) di condannare la parte appellata al pagamento della somma di €. 16.510,77 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
d) di condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è tempestivamente costituita l'appellata sca eccependo la Parte_2 mancata impugnazione della pronuncia di incompetenza/improponibilità della domanda e comunque l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della proposizione di nuova domanda di condanna;
l'appellata ha inoltre chiesto dichiararsi l'appello inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o comunque di rigettarlo ed ha proposto appello incidentale per la condanna della in parziale riforma della decisione di primo grado, al Parte_1 rimborso delle spese del giudizio di primo grado, oltre che di quelle di appello.
La Corte, invitate le parti a dedurre ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c. in ordine alla questione della possibile inappellabilità della pronuncia di incompetenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., all'esito delle conclusioni rassegnate si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/07/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- In riferimento alla questione dell'appellabilità della sentenza in questione, sottoposta d'ufficio da questa Corte alle parti: secondo l'art. 819 ter c.p.c. “la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione
d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”; l'art. 42 c.p.c. stabilisce a sua volta che il provvedimento che, pronunciando sulla competenza, non abbia deciso il merito della causa, è impugnabile soltanto con istanza di regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Deve tuttavia osservarsi che nella fattispecie è espressamente specificato dall'art. 8 del contratto concluso dalle parti e ricordato dalla sentenza appellata che la clausola compromissoria concerne un arbitrato irrituale.
4 Al riguardo, come sottolineato in più occasioni dalla S.C., “la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ.” (Cass. sez. 6 - 3 n. 1158 del 17/01/2013; sez. 6 – 1 n. 10300 del 13/05/2014; Sez. 6 – 3
n. 19060 del 31/07/2017 (in un caso in cui il primo giudice, come in quello in esame, aveva dichiarato la propria “incompetenza” riguardo a controversia devoluta ad arbitrato irrituale); Sez. 6 – 3 n. 21942 del 10/09/2018; Sez.
1 - n. 33149 del 10/11/2022.
L'operatività della clausola di arbitrato irrituale non è dunque oggetto di un'eccezione processuale, bensì di un'eccezione di preliminare di merito di improponibilità della domanda e la relativa pronuncia è soggetta ad appello.
La pronuncia di incompetenza adottata dalla sentenza di primo grado va dunque corretta nel senso della declaratoria di improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario, in linea con l'indirizzo della S.C. circa il potere/dovere del giudice di appello di adottare al fine della conferma della decisione di primo grado una motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, nei limiti delle risultanze acquisite al processo e del devolutum, senza violare i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e senza che occorra la proposizione di appello sul punto (cfr. Cass. 2003/n. 15185; Cass. 2014/n.3594
e Cass. 2017/n.352).
4.-- Non ricorrono i motivi di inammissibilità dell'appello principale eccepiti dalla
: ai sensi dell'art. 342 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza, Parte_2
l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un.
5 n. 36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294;
Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
Nel caso, l'atto di appello contiene un'indicazione sufficientemente chiara dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione degli elementi di fatto e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata (ivi compresa la critica alla pronuncia di incompetenza/improponibilità della domanda, di cui si sostiene l'erroneità per le ragioni che si valuteranno).
Non può inoltre ritenersi domanda nuova, ai sensi dell'art. 345, co. 1, c.p.c. la richiesta della di condannare l'appellato all'esito del giudizio ex art. 645 c.p.c. al Parte_1 pagamento della somma portata dal d.i. opposto, oltre accessori e spese della fase monitoria, in tutto sovrapponibile (quanto a petitum e causa petendi) alla pretesa di cui al decreto opposto.
5.-- Ciò premesso in ordine all'ammissibilità dell'appello principale, lo stesso è tuttavia infondato nel merito.
Esaminando i motivi proposti secondo il criterio di priorità logica, la Parte_1 asserisce l'infondatezza dell'eccezione di arbitrato, in quanto non sussisterebbe fra le parti alcuna effettiva controversia circa l'applicabilità della penale per mancato rispetto dell'obbligo di consegna del prodotto da parte della (controversia Parte_2 rimessa dall'art. 5 del contratto alla decisione degli arbitri irrituali).
L'assunto non può condividersi: come linearmente osservato dal primo giudice in relazione a quella che l'appellante definisce mera “reticenza al pagamento” da parte dell'opponente, vi è indubbio contrasto fra le parti circa la pretesa decadenza dell'appellata dalla possibilità di opporre giustificazioni per il mancato integrale adempimento, contrasto la cui definizione è pacificamente condizione per l'applicabilità
o meno della penale, e la cui decisione è contrattualmente demandata al giudizio arbitrale.
Le suddette valutazioni sono state peraltro effettuate dal tribunale incidenter tantum, al solo fine di decidere sulla eccezione di improponibilità dell'opposizione, onde non può ipotizzarsi l'intervenuta decisione sul merito della stessa.
In riferimento agli ulteriori motivi di appello principale, come esattamente precisato dalla sentenza appellata, la presenza di un compromesso per arbitrato rituale o irrituale
6 non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo
(stante il suo carattere sommario e non di giudizio a cognizione piena in contraddittorio), ne' osta all'adozione di tale provvedimento (l'eccezione di arbitrato non essendo rilevabile d'ufficio); resta ferma però la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di improponibilità -in caso di arbitrato irrituale- o di incompetenza -in caso di arbitrato rituale- dal giudice dell'opposizione, il quale in caso di accoglimento dell'eccezione deve dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (in tal senso l'unanime giurisprudenza di legittimità: v. in tema di arbitrato, irrituale e rituale, Cass. sez. I,
n. 3246 del 09/07/1989; Cass. 28/07/1999 n. 8166; Cass. sez. un. 2016/n. 19473; Cass.
2019/n. 27085.
Si tratta del medesimo principio affermato nel caso in cui, all'esito del regolamento preventivo, sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, con conseguente improseguibilità del giudizio di merito di opposizione a d.i. in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento monitorio poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del decreto monitorio (Cass. 2018/n. 22433; Cass. 2022/n. 20633).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale anche quanto alle domande di “salvezza” del d.i. revocato o di condanna della controparte al pagamento del relativo importo.
6.-- Anche in riferimento all'appello incidentale la soluzione adottata con la sentenza appellata si reputa conforme a giustizia.
Nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché la revoca integrale del decreto ingiuntivo non implica automaticamente la soccombenza dell'opposto e la sua condanna al pagamento delle spese processuali (giacchè parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione), restando in facoltà del giudice disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. VI,
26/05/2022, n. 17137; Cass. sez. 1 n. 4860 del 2024), come avvenuto nel caso di specie in considerazione della riconosciuta competenza del giudice ordinario all'emissione del
7 decreto ingiuntivo, nonché della decisione limitata, in fase di opposizione, alla questione preliminare preclusiva della decisione del merito.
Il rigetto di entrambe le impugnazioni comporta la declaratoria di compensazione fra le parti anche delle spese del presente grado, nonché, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater del
DPR 115/2002, la declaratoria della sussistenza a carico di entrambe dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del l.r.p.t., con citazione notificata il 13/06/2022, avverso la sentenza n. 219/2022 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica, nei confronti della in persona del l.r.p.t., nonché sull'appello incidentale Controparte_2 proposto da quest'ultima, così provvede:
• rigetta l'appello principale e quello incidentale;
• dichiara compensate fra le parti le spese del presente grado e dà atto che nei confronti di ciascuna di esse sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/06/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere avv. Eriberto DI BLASIO giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 211/2022 R.G. avverso la sentenza n.
219/2022 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n.
515/2020 R.G.), avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – conferimento prodotti agricoli
[...]
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Sarno (SA), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo del primo grado, dall'avv. Walter Mauriello -pec: Email_1
APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(p. Iva ), in persona del l.r.p.t. con sede in Termoli (CB),
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Petrella giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello – pec: Email_2
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante, avv. Mauriello si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, alle eccezioni in esso formulate e alle conclusioni in calce rassegnate, insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata in parte qua, con contestuale rigetto dell'appello incidentale avverso per l'appellata, avv. Petrella
1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile il proposto appello per violazione dell'art.
42 c.p.c., atteso che l'ordinanza impugnata si è pronunciata solo sulla competenza senza decidere il merito e conseguentemente la stessa può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza;
2) in subordine, dichiarare inammissibile il proposto appello per tutti i motivi esplicitati al punto I), lett. A), B), C) della comparsa di costituzione con appello incidentale;
3) in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e conseguentemente condannare in persona del Parte_1
l.r.p.t. al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta nell'ambito della causa di primo grado n. 515/2020 RG AC del Tribunale di Larino, liquidandoli nella complessiva somma di € 3.397,00, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze, oltre spese generali, IVA e cap come per legge, del presente, provocato grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1.-- Con sentenza n. 219 del 2/05/2022, il Tribunale di Larino in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione proposta dalla nei Parte_2 confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2020, ottenuto da Parte_1 quest'ultima per il pagamento dell'importo di € 16.510,55 a titolo di penale per la mancata consegna di parte del quantitativo di pomodoro da fornire dalla cooperativa agricola opponente in base al contratto di cessione di pomodoro da industria del
13/06/2019:
- ha dichiarato nullo e privo di effetto il d.i. opposto e l'incompetenza del Tribunale di
Larino, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza della clausola n. 8 del citato contratto concluso fra le parti;
- ha dichiarato integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Il primo giudice ha accolto l'eccezione tempestivamente proposta dall'opponente rilevando che l'art. 8 del contratto sottoscritto dalle parti Parte_2 prevedeva la devoluzione ad arbitrato irrituale delle controversie relative all'applicazione delle penali di cui all'art. 5 (clausola specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.).
La sentenza ha ritenuto al riguardo che nella specie ricorresse fra le parti una controversia in proposito (rigettando la contraria prospettazione dell'opposta), ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario all'emissione di decreto ingiuntivo, ferma restando la competenza del collegio arbitrale in ordine all'eventuale giudizio di opposizione, la proposizione del quale impone la revoca del decreto monitorio.
Ritenuta quindi assorbita ogni altra questione, il tribunale ha tenuto conto ai fini della compensazione delle spese della competenza del g.o. all'emissione del d.i. e della non rilevabilità ufficiosa in fase monitoria della clausola compromissoria.
2.-- La ha proposto appello avverso tale pronuncia, notificata il 12/05/2022, Parte_1 con citazione notificata il 13/06/2022 -ricadente di lunedì- chiedendo, in riforma della sentenza impugnata:
a) di affermare il diritto alla salvezza dell'ingiunzione in attesa del provvedimento del collegio arbitrale;
3 b) di dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) di condannare la parte appellata al pagamento della somma di €. 16.510,77 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
d) di condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è tempestivamente costituita l'appellata sca eccependo la Parte_2 mancata impugnazione della pronuncia di incompetenza/improponibilità della domanda e comunque l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della proposizione di nuova domanda di condanna;
l'appellata ha inoltre chiesto dichiararsi l'appello inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o comunque di rigettarlo ed ha proposto appello incidentale per la condanna della in parziale riforma della decisione di primo grado, al Parte_1 rimborso delle spese del giudizio di primo grado, oltre che di quelle di appello.
La Corte, invitate le parti a dedurre ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c. in ordine alla questione della possibile inappellabilità della pronuncia di incompetenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., all'esito delle conclusioni rassegnate si è riservata per la decisione con ordinanza dell'11/07/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- In riferimento alla questione dell'appellabilità della sentenza in questione, sottoposta d'ufficio da questa Corte alle parti: secondo l'art. 819 ter c.p.c. “la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione
d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”; l'art. 42 c.p.c. stabilisce a sua volta che il provvedimento che, pronunciando sulla competenza, non abbia deciso il merito della causa, è impugnabile soltanto con istanza di regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Deve tuttavia osservarsi che nella fattispecie è espressamente specificato dall'art. 8 del contratto concluso dalle parti e ricordato dalla sentenza appellata che la clausola compromissoria concerne un arbitrato irrituale.
4 Al riguardo, come sottolineato in più occasioni dalla S.C., “la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e nel secondo dichiari, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ.” (Cass. sez. 6 - 3 n. 1158 del 17/01/2013; sez. 6 – 1 n. 10300 del 13/05/2014; Sez. 6 – 3
n. 19060 del 31/07/2017 (in un caso in cui il primo giudice, come in quello in esame, aveva dichiarato la propria “incompetenza” riguardo a controversia devoluta ad arbitrato irrituale); Sez. 6 – 3 n. 21942 del 10/09/2018; Sez.
1 - n. 33149 del 10/11/2022.
L'operatività della clausola di arbitrato irrituale non è dunque oggetto di un'eccezione processuale, bensì di un'eccezione di preliminare di merito di improponibilità della domanda e la relativa pronuncia è soggetta ad appello.
La pronuncia di incompetenza adottata dalla sentenza di primo grado va dunque corretta nel senso della declaratoria di improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario, in linea con l'indirizzo della S.C. circa il potere/dovere del giudice di appello di adottare al fine della conferma della decisione di primo grado una motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, nei limiti delle risultanze acquisite al processo e del devolutum, senza violare i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e senza che occorra la proposizione di appello sul punto (cfr. Cass. 2003/n. 15185; Cass. 2014/n.3594
e Cass. 2017/n.352).
4.-- Non ricorrono i motivi di inammissibilità dell'appello principale eccepiti dalla
: ai sensi dell'art. 342 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza, Parte_2
l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., sez. un.
5 n. 36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294;
Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
Nel caso, l'atto di appello contiene un'indicazione sufficientemente chiara dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione degli elementi di fatto e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata (ivi compresa la critica alla pronuncia di incompetenza/improponibilità della domanda, di cui si sostiene l'erroneità per le ragioni che si valuteranno).
Non può inoltre ritenersi domanda nuova, ai sensi dell'art. 345, co. 1, c.p.c. la richiesta della di condannare l'appellato all'esito del giudizio ex art. 645 c.p.c. al Parte_1 pagamento della somma portata dal d.i. opposto, oltre accessori e spese della fase monitoria, in tutto sovrapponibile (quanto a petitum e causa petendi) alla pretesa di cui al decreto opposto.
5.-- Ciò premesso in ordine all'ammissibilità dell'appello principale, lo stesso è tuttavia infondato nel merito.
Esaminando i motivi proposti secondo il criterio di priorità logica, la Parte_1 asserisce l'infondatezza dell'eccezione di arbitrato, in quanto non sussisterebbe fra le parti alcuna effettiva controversia circa l'applicabilità della penale per mancato rispetto dell'obbligo di consegna del prodotto da parte della (controversia Parte_2 rimessa dall'art. 5 del contratto alla decisione degli arbitri irrituali).
L'assunto non può condividersi: come linearmente osservato dal primo giudice in relazione a quella che l'appellante definisce mera “reticenza al pagamento” da parte dell'opponente, vi è indubbio contrasto fra le parti circa la pretesa decadenza dell'appellata dalla possibilità di opporre giustificazioni per il mancato integrale adempimento, contrasto la cui definizione è pacificamente condizione per l'applicabilità
o meno della penale, e la cui decisione è contrattualmente demandata al giudizio arbitrale.
Le suddette valutazioni sono state peraltro effettuate dal tribunale incidenter tantum, al solo fine di decidere sulla eccezione di improponibilità dell'opposizione, onde non può ipotizzarsi l'intervenuta decisione sul merito della stessa.
In riferimento agli ulteriori motivi di appello principale, come esattamente precisato dalla sentenza appellata, la presenza di un compromesso per arbitrato rituale o irrituale
6 non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo
(stante il suo carattere sommario e non di giudizio a cognizione piena in contraddittorio), ne' osta all'adozione di tale provvedimento (l'eccezione di arbitrato non essendo rilevabile d'ufficio); resta ferma però la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di improponibilità -in caso di arbitrato irrituale- o di incompetenza -in caso di arbitrato rituale- dal giudice dell'opposizione, il quale in caso di accoglimento dell'eccezione deve dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (in tal senso l'unanime giurisprudenza di legittimità: v. in tema di arbitrato, irrituale e rituale, Cass. sez. I,
n. 3246 del 09/07/1989; Cass. 28/07/1999 n. 8166; Cass. sez. un. 2016/n. 19473; Cass.
2019/n. 27085.
Si tratta del medesimo principio affermato nel caso in cui, all'esito del regolamento preventivo, sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, con conseguente improseguibilità del giudizio di merito di opposizione a d.i. in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento monitorio poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del decreto monitorio (Cass. 2018/n. 22433; Cass. 2022/n. 20633).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale anche quanto alle domande di “salvezza” del d.i. revocato o di condanna della controparte al pagamento del relativo importo.
6.-- Anche in riferimento all'appello incidentale la soluzione adottata con la sentenza appellata si reputa conforme a giustizia.
Nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché la revoca integrale del decreto ingiuntivo non implica automaticamente la soccombenza dell'opposto e la sua condanna al pagamento delle spese processuali (giacchè parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione), restando in facoltà del giudice disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. VI,
26/05/2022, n. 17137; Cass. sez. 1 n. 4860 del 2024), come avvenuto nel caso di specie in considerazione della riconosciuta competenza del giudice ordinario all'emissione del
7 decreto ingiuntivo, nonché della decisione limitata, in fase di opposizione, alla questione preliminare preclusiva della decisione del merito.
Il rigetto di entrambe le impugnazioni comporta la declaratoria di compensazione fra le parti anche delle spese del presente grado, nonché, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater del
DPR 115/2002, la declaratoria della sussistenza a carico di entrambe dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del l.r.p.t., con citazione notificata il 13/06/2022, avverso la sentenza n. 219/2022 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica, nei confronti della in persona del l.r.p.t., nonché sull'appello incidentale Controparte_2 proposto da quest'ultima, così provvede:
• rigetta l'appello principale e quello incidentale;
• dichiara compensate fra le parti le spese del presente grado e dà atto che nei confronti di ciascuna di esse sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/06/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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