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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 460/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n.183/2024 pubblicata in data 25 giugno 2024 promossa con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 da:
[...]
Parte_1
[...]
in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati a Bologna via
Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che li rappresenta e difende
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Veronica Pepoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, dall' e Parte_1 Parte_1 dall' nei confronti di Parte_1
e, rilevata la non spettanza del beneficio della carta elettronica Controparte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente in relazione all'annualità
2019/2020 e il diritto per le residue annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le amministrazioni resistenti all'erogazione del suddetto beneficio in relazione a queste annualità per un importo complessivo di euro 2000,00.
Condannava, quindi, le amministrazioni scolastiche al pagamento delle spese processuali che liquidava nella somma di euro 2255,00 da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In particolare in tale ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo le suddette amministrazioni domandavano, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 124/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in quanto Controparte_1 nell'annualità 2019/2020 aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e ritenendo non sussistenti i presupposti formali per l'emanazione del decreto ingiuntivo dal momento che non si trattava di credito liquido e, in subordine, chiedevano di procedere allo stralcio dell'annualità 2019/2020 perchè relativa a supplenze brevi e saltuarie e come tale non rientrante nelle casistiche riconosciute dalla sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con conseguente riformulazione della condanna alle spese nei confronti delle stesse.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il tribunale di Rimini decideva come sopra indicato.
2. Proponevano appello il , l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cpc sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente regolamentato le spese di lite compensandole solo nella misura di un quinto.
Con il secondo motivo di appello deducevano la violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 contraddittorietà e/o illogicità della motivazione
2 ed erronea quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva con memoria in data 28 novembre 2024 chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione ai due motivi di appello strettamente connessi si osserva quanto segue.
Si deve premettere che, come asserito anche dalla parte appellante, il giudice di primo grado in relazione alle spese processuali ha correttamente statuito che:
“Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ. Sezione
VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01; conforme Sez. III n. 9587 del
12\05\2015 Rv. 635269-01).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Questo principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte con la sentenza (Cass. civ n. 17854/2020) in cui si legge: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda
3 conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività”.
Tanto premesso, in applicazione dei suesposti principi, ritiene, tuttavia, la Corte che le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debbano essere compensate nella maggior misura di tre quarti con condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della residua parte, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Non si ritiene, infatti, corretta la compensazione effettuata dal giudice di primo grado nella minor misura di un quinto tenendo conto solo della parziale riduzione della pretesa creditoria di parte appellata.
Si osserva, difatti, che parte appellante ha correttamente proposto opposizione nel merito solo in relazione all'anno 2019/2020, mentre non ha contestato nel merito le altre annualità.
Si è, poi, limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi formali sostenendo che il credito non fosse liquido e su questo punto il giudice di primo grado non si è pronunciato, evidentemente ritenendolo assorbito dalla revoca del decreto ingiuntivo conseguente al riconoscimento del minor credito,
e, pertanto, sullo stesso non può considerarsi in mancanza di pronuncia soccombente.
Ne consegue, quindi, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta nei termini chiesti dall'appellante e, questo, indubbiamente incide sulla misura della compensazione delle spese.
Va, inoltre, considerata ai fini della regolamentazione delle spese la condotta processuale dell'appellante improntata a correttezza, buona fede e lealtà processuale.
Questa, infatti, per evitare di riconoscere il diritto al beneficio della carta docente dell'importo di euro 500,00 per l'annualità 2019/2020 non dovuta è stata costretta ad instaurare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nello stesso si è, come sopra detto, sostanzialmente limitata, fondatamente, a chiedere l'esclusione dell'anno 2019/2020.
Si ritiene, quindi, corretta, come sopra detto, la compensazione delle spese giudiziali, stante la reciproca soccombenza, nella misura di tre quarti.
4 Del resto è evidente che la decisione del giudice di primo grado in relazione alle spese giudiziali non è condivisibile perché in tal modo si metterebbe l'appellante di fronte ad un'alternativa paradossale: o pagare somme non dovute oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite.
E' evidente che questo frustrerebbe il diritto di difesa di parte appellante ( cfr.
Cass civ n. 19120/2009), si presterebbe a facili abusi dello strumento processuale e si porrebbe anche in contrasto con i principi in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere accolto nei suddetti termini, non ritenendosi, invece, che sussistano i presupposti per una compensazione totale delle spese giudiziali stante quanto sopra esposto in relazione alla vicenda processuale.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva che effettivamente il giudice di primo grado non si è attenuto ai minimi come indicato dallo stesso nella sentenza.
Si reputa, poi, che effettivamente stante la serialità della controversia e per quanto sopra detto in relazione al diritto di difesa, considerata anche la giurisprudenza in materia di regolamentazione e liquidazione delle spese giudiziali in appello (cfr. Cass. civ n. 23639/2024), sia corretto procedere nella presente controversia alla liquidazione delle spese giudiziali utilizzando i minimi tabellari.
Da quanto sopra esposto deriva che, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, parte appellante deve essere condannata a rifondere a le spese del primo grado di giudizio che Controparte_1
si liquidano, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro
257,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per i medesimi motivi e considerata la giurisprudenza in materia di spese giudiziali in appello (cfr. Cass civ n. 23639/2024), parte appellante deve essere, altresì, condannata a rifondere a le spese del grado di appello che Controparte_1
si liquidano, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro
240,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
5
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 460/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata condanna il , l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_1
a rifondere a le spese del primo grado di giudizio
[...] Controparte_1
che liquida, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro
257,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
2) Condanna il , l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_1
a rifondere a le spese del grado di appello che
[...] Controparte_1
liquida, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro 240,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna, il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 460/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n.183/2024 pubblicata in data 25 giugno 2024 promossa con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 da:
[...]
Parte_1
[...]
in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati a Bologna via
Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che li rappresenta e difende
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Veronica Pepoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
, dall' e Parte_1 Parte_1 dall' nei confronti di Parte_1
e, rilevata la non spettanza del beneficio della carta elettronica Controparte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente in relazione all'annualità
2019/2020 e il diritto per le residue annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le amministrazioni resistenti all'erogazione del suddetto beneficio in relazione a queste annualità per un importo complessivo di euro 2000,00.
Condannava, quindi, le amministrazioni scolastiche al pagamento delle spese processuali che liquidava nella somma di euro 2255,00 da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In particolare in tale ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo le suddette amministrazioni domandavano, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 124/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in quanto Controparte_1 nell'annualità 2019/2020 aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e ritenendo non sussistenti i presupposti formali per l'emanazione del decreto ingiuntivo dal momento che non si trattava di credito liquido e, in subordine, chiedevano di procedere allo stralcio dell'annualità 2019/2020 perchè relativa a supplenze brevi e saltuarie e come tale non rientrante nelle casistiche riconosciute dalla sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con conseguente riformulazione della condanna alle spese nei confronti delle stesse.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il tribunale di Rimini decideva come sopra indicato.
2. Proponevano appello il , l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cpc sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente regolamentato le spese di lite compensandole solo nella misura di un quinto.
Con il secondo motivo di appello deducevano la violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 contraddittorietà e/o illogicità della motivazione
2 ed erronea quantificazione delle spese di lite.
Si costituiva con memoria in data 28 novembre 2024 chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione ai due motivi di appello strettamente connessi si osserva quanto segue.
Si deve premettere che, come asserito anche dalla parte appellante, il giudice di primo grado in relazione alle spese processuali ha correttamente statuito che:
“Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ. Sezione
VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01; conforme Sez. III n. 9587 del
12\05\2015 Rv. 635269-01).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Questo principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte con la sentenza (Cass. civ n. 17854/2020) in cui si legge: “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda
3 conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività”.
Tanto premesso, in applicazione dei suesposti principi, ritiene, tuttavia, la Corte che le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debbano essere compensate nella maggior misura di tre quarti con condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della residua parte, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Non si ritiene, infatti, corretta la compensazione effettuata dal giudice di primo grado nella minor misura di un quinto tenendo conto solo della parziale riduzione della pretesa creditoria di parte appellata.
Si osserva, difatti, che parte appellante ha correttamente proposto opposizione nel merito solo in relazione all'anno 2019/2020, mentre non ha contestato nel merito le altre annualità.
Si è, poi, limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi formali sostenendo che il credito non fosse liquido e su questo punto il giudice di primo grado non si è pronunciato, evidentemente ritenendolo assorbito dalla revoca del decreto ingiuntivo conseguente al riconoscimento del minor credito,
e, pertanto, sullo stesso non può considerarsi in mancanza di pronuncia soccombente.
Ne consegue, quindi, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta nei termini chiesti dall'appellante e, questo, indubbiamente incide sulla misura della compensazione delle spese.
Va, inoltre, considerata ai fini della regolamentazione delle spese la condotta processuale dell'appellante improntata a correttezza, buona fede e lealtà processuale.
Questa, infatti, per evitare di riconoscere il diritto al beneficio della carta docente dell'importo di euro 500,00 per l'annualità 2019/2020 non dovuta è stata costretta ad instaurare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nello stesso si è, come sopra detto, sostanzialmente limitata, fondatamente, a chiedere l'esclusione dell'anno 2019/2020.
Si ritiene, quindi, corretta, come sopra detto, la compensazione delle spese giudiziali, stante la reciproca soccombenza, nella misura di tre quarti.
4 Del resto è evidente che la decisione del giudice di primo grado in relazione alle spese giudiziali non è condivisibile perché in tal modo si metterebbe l'appellante di fronte ad un'alternativa paradossale: o pagare somme non dovute oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite.
E' evidente che questo frustrerebbe il diritto di difesa di parte appellante ( cfr.
Cass civ n. 19120/2009), si presterebbe a facili abusi dello strumento processuale e si porrebbe anche in contrasto con i principi in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere accolto nei suddetti termini, non ritenendosi, invece, che sussistano i presupposti per una compensazione totale delle spese giudiziali stante quanto sopra esposto in relazione alla vicenda processuale.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva che effettivamente il giudice di primo grado non si è attenuto ai minimi come indicato dallo stesso nella sentenza.
Si reputa, poi, che effettivamente stante la serialità della controversia e per quanto sopra detto in relazione al diritto di difesa, considerata anche la giurisprudenza in materia di regolamentazione e liquidazione delle spese giudiziali in appello (cfr. Cass. civ n. 23639/2024), sia corretto procedere nella presente controversia alla liquidazione delle spese giudiziali utilizzando i minimi tabellari.
Da quanto sopra esposto deriva che, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, parte appellante deve essere condannata a rifondere a le spese del primo grado di giudizio che Controparte_1
si liquidano, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro
257,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per i medesimi motivi e considerata la giurisprudenza in materia di spese giudiziali in appello (cfr. Cass civ n. 23639/2024), parte appellante deve essere, altresì, condannata a rifondere a le spese del grado di appello che Controparte_1
si liquidano, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro
240,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
5
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 460/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata condanna il , l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_1
a rifondere a le spese del primo grado di giudizio
[...] Controparte_1
che liquida, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro
257,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
2) Condanna il , l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_1
a rifondere a le spese del grado di appello che
[...] Controparte_1
liquida, previa compensazione di tre quarti, nella restante somma di euro 240,50 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna, il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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