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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.31209 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
RODOLFO LANCIANI 30 00162 ROMA , presso lo studio dell'avv.
FRAGALA' IA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Bologna (BO) alla Via De' Falegnami n. 5 presso lo studio dell'Avv. Renzo Ridolfi del Foro di Bologna (C.F.
/ PEC: / C.F._2 Email_1
FAX: 051.224482) il quale la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
si opponeva al precetto intimatole da Controparte_1
in forza della sentenza n. 6447/2016 pubblicata il 30/03/2016 emessa nel procedimento R.G.n. 45763/2013 avanti il Tribunale di Roma
nonché dell'ordinanza di assegnazione del 14/12/2023,
successivamente integrata in data 21/12/2023, emessa a definizione della procedura esecutiva R.G.E. 4955/2019 avanti il Tribunale di
Roma, Sezione Esecuzioni Mobiliari, per l'eccessività della somma intimata a titolo di sorte della sentenza 6447/16.
Concludeva, quindi, chiedendo : “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto intimato dalla Sig.ra nei confronti della “ in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., per tutti i motivi sin qui evidenziati e per quanto ulteriormente emergerà in corso di giudizio,
e, per l'effetto, disporne l'invalidità e l'inefficacia; in via subordinata,
nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto intimato dalla Sig.ra nei confronti della “ in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., per tutti i motivi sin qui evidenziati e per quanto ulteriormente emergerà in corso di giudizio,
e, per l'effetto, disporne la parziale invalidità ed inefficacia, riducendo
2 90.122,85; in ogni caso, accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare la Sig.ra al Controparte_1
risarcimento dei danni provocati nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Giudicante.”
Si costituiva l'opposta chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa,
veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la parte opposta ha riconosciuto che l'ammontare della somma precettata a titolo di sorte capitale portata dalla sentenza n. 6447/2016 (R.G. n.
45763/2013), pubblicata in data 30.03.2016 deve intendersi esigibile fino a concorrenza di euro 90.122,85.
Alla luce di tale evenienza vanno regolate le spese processuali alla luce del principio della soccombenza virtuale. Non v' è dubbio, in tale evenienza, che il debito per sorte capitale della “ sarebbe Controparte_2
stato ricondotto alla minor somma di euro 90.112,17 come riconosciuto come ancora non corrisposta e debenda dalla parte creditrice nella memoria di costituzione in giudizio depositata nell'ambito della già citata opposizione a pignoramento presso terzi - all. n. 05 fascicolo parte opponente ) e come limitato il titolo esecutivo per effetto dell'ordinanza del
31.5.2022 del Tribunale di Roma (allegato 2 fascicolo parte
3 opposta).Tuttavia, la parte opponente sarebbe stata solo parzialmente vittoriosa nel presente giudizio in quanto il precetto, contrariamente alla domanda principale da essa proposta, non sarebbe risultato invalido per l'intero ma solo riducibile per l'eccessività della somma e quindi efficace in misura ridotta.Le spese di lite pertanto in forza della soccombenza virtuale reciproca vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , avverso il Parte_1
precetto notificatole da , così Controparte_1
provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
- Roma, 12.6.2025 Il Giudice
Dott.Romolo Ciufolini
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