TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34868/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 34868/2019 promosso da:
C.F. (Avv. Donato Lo Bianco) -attrice- Parte_1 C.F._1
C.F. (Avv. Donato Lo Bianco) - Controparte_1 C.F._2
attrice-
C.F. (Avv. Donato Lo Parte_2 C.F._3
Bianco) -attore-
CONTRO
P.I. (Avv. Marzio Brazesco) - Controparte_2 P.IVA_1
convenuta-
-convenuta contumace- Controparte_3
E CONTRO
C.F. (Avv. Cristiana Vivian) -intervenuto- CP_4 P.IVA_2
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_3 [...]
e , proponendo in via preliminare istanza per Controparte_2 Controparte_3 pagina 1 di 18 la concessione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs.
n. 209 del 2005 e chiedendo nel merito l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di proprietaria e conducente dell'autovettura V.W. Golf targata Controparte_3
DE752XM, assicurata con nella causazione del sinistro Controparte_2 occorsogli in data 31.10.2018 in OL e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'incidente stradale per cui è causa. L'attore deduceva che, alle ore 8.15 circa, si trovava a bordo del proprio velocipede e che, mentre stava percorrendo la pista ciclabile presente in via Repubblica veniva investito dall'autovettura V.W. Golf, di proprietà di condotta dalla stessa, la quale stava percorrendo via Dante e, Controparte_3 giunta all'intersezione con via Repubblica, nell'effettuare manovra di immissione con svolta a sinistra sulla predetta via, non concedeva la precedenza a , Parte_3
urtandolo e facendolo cadere al suolo.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia locale del Comune di OL che redigeva relazione di incidente stradale: alla SI.ra veniva contestata la violazione CP_3 dell'articolo 145, comma 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 in quanto “nell'impegnare
l'intersezione, con prescrizione di apposito segnale, ometteva di dare la precedenza ai veicoli transitanti”.
Il SI. veniva dunque trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_3
San Carlo Borromeo, ove gli veniva diagnosticato “politrauma da incidente stradale in bicicletta. Verosimile SDR centro midollare post traumatica su canale stenotico. Ferita lacerocontusa frontale”. L'attore veniva successivamente ricoverato presso la residenza di Milano e presso l'Unità Operativa di Riabilitazione Persona_1 CP_5
Generale e Geriatrica degli Anni ZU di Opera, rimanendovi per un lungo periodo, anche in regime di solvenza, con un conseguente esborso di € 17.260,92.
Sottopostosi a visita medico-legale, l'attore deduceva di aver riportato postumi di invalidità di I.T. al 100% per 120 gg con postumi permanenti invalidanti del 75%.
Nel giudizio così incardinato si costituiva solo eccependo Controparte_2
l'improcedibilità della domanda in ragione dell'omessa/inesatta dichiarazione ex articolo 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 da parte dell'attore e dell'incompletezza della pagina 2 di 18 documentazione medica fornita, nonché la nullità della citazione ex articolo 164, comma 4 c.p.c.. inoltre, deduceva che la SI.ra , Controparte_2 CP_3
prima di immettersi sulla via Repubblica, si era arrestata e successivamente era ripartita, non vedendo sopraggiungere il velocipede condotto dall'attore a causa della presenza di cabine per le forniture telefoniche che ostruivano parzialmente la visuale. La compagnia assicurativa evidenziava, altresì, la responsabilità del SI. il quale, pur avendo Pt_3 percepito che la conducente dell'autovettura non stava prestando attenzione ai velocipedi sopraggiungenti sulla pista ciclabile, non aveva rallentato né si era arrestato, violando quanto disposto dall'articolo 145 comma 1 e dall'articolo 141 comma 2 del d.lgs. n. 285 del 1992. Contestava infine sia l'istanza attorea di concessione di una provvisionale di cui all'articolo 147 del d.lgs. n. 209 del 2005 sia il quantum delle pretese attoree, evidenziando che le somme erogate ed erogande dall' a favore CP_4 dell'attore andavano detratte dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. concludeva quindi per il rigetto dell'istanza attorea di Controparte_2 concessione di una provvisionale e per l'accertamento della concorsuale responsabilità del ciclista nella causazione del sinistro de quo con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ex. articolo 1227 c.c.. In via istruttoria chiedeva l'acquisizione di informazioni ex articolo 213 c.p.c. presso della documentazione CP_4
afferente il riconoscimento di prestazioni a favore del SI. nonché ordine di Pt_3 esibizione ex articolo 210 c.p.c. all'attore e alla Residenza Anni ZU di Opera della documentazione attestante l'inizio del ricovero presso la suddetta struttura e della cartella clinica completa.
Alla prima udienza di comparizione del 11.02.2020 il sottoscritto Giudice si riservava sulle istanze ed eccezioni formulate in via preliminare dalle parti. Con ordinanza resa in data 2.4.2020, riteneva di poter superare l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta atteso che, da un lato, Controparte_2
non emergevano elementi che lasciassero individuare violazioni dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'attore rispetto alla carenza della documentazione fornita in sede stragiudiziale, e atteso che, d'altro canto, l'omessa dichiarazione ex articolo 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 risultava assorbita dalla richiesta di surroga da parte di CP_4
pagina 3 di 18 pervenuta in data 24.12.2019 a Questo Giudice riteneva Controparte_2
inoltre di non dover assegnare a parte attrice apposito termine per integrare la domanda ex articolo 164 commi 4 e 5 c.p.c. in quanto la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione degli elementi di fatto che ne costituivano le ragioni apparivano sufficienti se letti unitamente ai documenti allegati. Respingeva infine l'istanza di provvisionale, non ritenendo di individuare - ad un sommario esame della relazione di incidente stradale della Polizia Locale di OL - gravi elementi di responsabilità a carico della conducente dell'auto, quanto meno tali da superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non potendosi quindi ricostruire neppure presuntivamente ed in via prudenziale una base di calcolo cui applicare la forbice della percentuale di cui all'articolo 5 della legge n. 102 del 2006.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del
18.11.2020, tenutasi con le modalità della trattazione scritta stante l'emergenza Covid-
19, veniva dichiarata la contumacia di e veniva disposta CTU Controparte_3
cinematica. Il Giudice, inoltre, riteneva di dover acquisire informazioni presso ex CP_4
articolo 213 c.p.c., come richiesto da dando termine fino Controparte_2 al 15.01.2021 per l'esibizione della documentazione afferente all'invalidità civile di
, con indicazione delle prestazioni erogate e prospetto dell'importo Parte_3 capitalizzato, nonché con specificazione dell'elenco delle spese di assistenza a carico di
. CP_4
In data 07.01.2021, con comparsa di intervento volontario a fini di surroga, interveniva in giudizio deducendo che in seguito all'incidente de quo il SI. era stato CP_4 Pt_3
riconosciuto invalido civile totale e che era stata liquidata ed erogata in suo favore la prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
05/2019. L'ente previdenziale chiedeva, dunque, la condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di € 25.104,72, erogata in favore dell'attore a titolo di indennità di accompagnamento, oltre ad interessi legali, compensi professionali, rivalutazioni monetarie e spese amministrative.
All'esito del deposito della CTU cinematica, veniva disposta CTU medico-legale sulla persona del SI. , ritenendosi quindi la causa matura per la decisione. Parte_3
pagina 4 di 18 L'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il 30.3.2023, veniva anticipata su istanza di parte attrice al 22.11.2022, udienza da tenersi con le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Frattanto, in data 21.09.2022 e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
si costituivano in giudizio per la prosecuzione del medesimo ex articolo 302
[...]
c.p.c., deducendo che il padre era deceduto il 17.07.2022 e chiedendo un Parte_3 supplemento di CTU per accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la morte del SI.
e il sinistro. Parte_3
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.11.2022, riteneva di non dover disporre il supplemento di CTU medico-legale richiesto dagli attori in riassunzione, essendo l'oggetto del presente giudizio limitato al danno iure hereditatis, ed essendo condivisibile l'applicabilità dei criteri milanesi in caso di danno biologico definito da premorienza anche qualora il decesso sia causato dall'illecito (v. sul punto sentenza n. 9042/2022 di questo Tribunale Sezione X civ., est. Pres. Dott. Spera).
Inoltre, visto l'articolo 210 c.p.c., ordinava agli attori in riassunzione e alla Residenza
Anni ZU di Opera l'esibizione in copia della documentazione attestante l'inizio del ricovero del sig. presso la struttura. Infine, ritenuta la causa matura per la Parte_3 decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.09.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità dei conducenti
All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalla Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro, delle dichiarazioni rese dai conducenti nell'immediatezza dei fatti, nonché delle risultanze della CTU cinematica del Geom. . Persona_2
In particolare, il CTU ha operato la ricostruzione dell'investimento con il software di ricostruzione dedicato PC-Crash 13.0 [12] e utilizzando il solutore multi-body [7], come meglio illustrato a pag. 18 e segg. dell'elaborato.
pagina 5 di 18 Applicando il predetto software, il CTU ha così ricostruito la dinamica del sinistro (pag.
24 e segg.):
“A seguito del contatto, il ciclista urtava con il corpo la zona del parafango anteriore destro dell'autoveicolo VW, rovinando successivamente al suolo ed arrestandosi ad una distanza di circa 3 metri dal punto d'urto, mentre il velocipede rovinava sul fianco sinistro e raggiungeva la quiete ad una distanza di circa 3,5 metri dalla zona del punto
d'urto.
L'autoveicolo invece, si è arrestato ad una distanza di circa 4 metri dal punto d'urto, a ridosso del margine sinistro della pista ciclabile rispetto alla direzione di provenienza del velocipede.
Al netto delle incertezze, la ricostruzione effettuata ha mostrato come al momento dell'impatto i due mezzi procedessero ad una velocità di circa 18 km/h per
l'autoveicolo VW e di 7 km/h circa per il velocipede. […]
• Dinamica pre-urto
Al suolo non sono state rinvenute tracce di frenata o altri elementi che possano indicare le azioni compiute dai conducenti dei veicoli.
Le posizioni dei veicoli all'urto e la loro velocità di consentono però di determinare come, nei secondi precedenti l'urto:
• Il SI. conducente del velocipede stava procedendo all'interno della pista Pt_3 ciclabile, in direzione OL centro → Ospiate, tenendo una velocità di circa 7 km/h;
• La SI.ra , conducente dell'autoveicolo VW, proveniente da Via Dante, CP_3 raggiungeva l'intersezione stradale con V.le della Repubblica, arrestandosi alla linea del segnale “dare precedenza”, compatibilmente con quanto riportato nelle dichiarazioni rilasciate dai due conducenti. Successivamente, quando il velocipede distava circa 4 metri dal punto d'urto, la conducente dell'autoveicolo ripartiva con l'intento di svoltare verso sinistra, giungendo successivamente a collisione con il SI. […] Pt_3
• Evitabilità del sinistro
pagina 6 di 18 Nel paragrafo precedente è stato determinato che la conducente dell'autoveicolo VW abbia iniziato la manovra di attraversamento dell'intersezione partendo dal segnale di
“dare precedenza” circa 2 secondi prima dell'urto, quando il velocipede era ad una distanza dal punto d'urto di circa 4 metri e procedeva alla velocità di circa 7 km/h.
Partendo da questi dati tecnici, nel proseguo del paragrafo sarà analizzata l'evitabilità del sinistro dal punto di vista di entrambi i conducenti.
• Relativamente al conducente del velocipede
Nel momento in cui l'autoveicolo VW ripartiva dal segnale di “dare precedenza”, il ciclista distava poco meno di 4 metri dal futuro punto d'urto, trovandosi dunque già in prossimità della zona della collisione.
A giudizio dello scrivente, il ciclista avrebbe potuto percepire il pericolo rappresentato dalla VW Golf dopo che questa aveva sorpassato per almeno un metro la linea di STOP ed aveva già acquisito una certa velocità. Considerando l'accelerazione del veicolo prima ipotizzata, la VW Golf si è resa un concreto pericolo circa 1,5 secondi prima dell'urto. Se per il ciclista consideriamo un tempo di reazione di 1,5 secondi compatibilmente con l'età molto avanzata del ciclista (87 anni), ricaviamo che il sinistro non sia stato evitabile. Lo stesso risultato rimane valido anche nel caso in cui si volesse considerare la possibilità di una limitata reazione pre-urto da parte del ciclista, in quanto la traiettoria delle vettura era convergente verso il biciclo, e il ciclista non sarebbe comunque riuscito ad arrestarsi in tempo.
Relativamente alla conducente dell'autoveicolo VW
Nel momento in cu la SI.ra (conducente dell'autoveicolo VW) ha iniziato la CP_3 manovra di immissione, ripartendo dal segnale di “dare precedenza”, il ciclista si trovava a circa 4 metri dal futuro punto d'urto ed era quindi nel campo di visibilità dell'automobilista, che avrebbe dovuto concedere la dovuta precedenza […].”
Il CTU conclude quindi: “La conducente dell'autoveicolo VW, nei secondi precedenti all'urto, si trovava ferma in occorrenza della linea di dare la precedenza, con l'intento di immettersi in Via della Repubblica. Circa 2 secondi prima dell'urto ha iniziato
l'immissione, sicuramente non accorgendosi della presenza del biciclo, che stava
pagina 7 di 18 percorrendo la pista ciclabile e che si trovava ad una distanza di circa 4 metri dal futuro punto d'urto.
Sulla base di quanto esposto alla SI.ra , conducente dell'autoveicolo VW, può CP_3 essere ascritta la violazione dell'art. 145 (precedenza), comma 4 del CdS.
Il conducente del velocipede nei secondi precedenti all'urto stava percorrendo la pista ciclabile procedendo in direzione OL centro → Ospiate, tenendo una velocità di marcia dell'ordine dei 7-10 km/h. Nel momento in cui l'autoveicolo si è reso un pericolo chiaramente riconoscibile, il ciclista ha avuto a disposizione circa 1,0-1,5 secondi per effettuare una manovra di evasione. Tale intervallo di tempo può essere considerato pari al tempo di reazione e quindi insufficiente per mettere in atto una azione di frenata efficace. Lo stesso risultato rimane valido anche nel caso in cui si volesse considerare la possibilità di una limitata reazione pre-urto da parte del ciclista, in quanto la traiettoria delle vettura era convergente verso il biciclo, e il ciclista non sarebbe comunque riuscito ad arrestarsi in tempo.
Pertanto, sulla base della dinamica ricostruita, al SI. conducente del Pt_3 velocipede, non sono ravvisabili violazioni al CdS.”
Nel rapporto della Polizia locale di OL (doc. 1 att.), si legge, tra l'altro, la dichiarazione del SI. rilasciata in data 02/11/2018 presso l'abitazione del Parte_3
predetto: “Proveniente dal LIDL dove mi ero recato a fare compere, attraversavo la sede stradale a piedi dove esiste il passaggio pedonale davanti al supermercato, salivo sul velocipede e sulla pista ciclabile iniziavo a pedalare in direzione di Ospiate.
Giungevo all'intersezione con la via Dante posta alla destra del mio senso di marcia e notavo ferma in corrispondenza della linea di arresto del dare precedenza sulla via
Dante un'autovettura grigia, io procedevo a bassa velocità, ero a centro incrocio, quando l'autovettura ripartiva. Io urlavo per farmi notare ma a causa del traffico la conducente dell'autovettura grigia probabilmente oltre a non avermi visto non mi sentiva. Preciso che non mi ha visto perché ho avuto la sensazione che guardasse a destra e a sinistra sulla via Repubblica, ma in tal modo non notava me sulla pista ciclabile che ormai ero davanti al suo veicolo.”
pagina 8 di 18 Alla luce delle considerazioni svolte dal CTU geom. risulta che la SI.ra Per_2
proveniente da Via Dante, raggiungeva l'intersezione stradale Controparte_3 con via Repubblica, arrestandosi alla linea del segnale “dare precedenza”; in seguito, circa 2 secondi prima dell'urto, la conducente dell'autoveicolo ripartiva con l'intento di svoltare verso sinistra, raggiungendo la velocità di circa 18 km/h. Nel momento in cui l'autovettura ripartiva, il velocipede, che procedeva alla velocità di circa 7 km/h, era ad una distanza di circa 4 metri, dunque nel campo di visibilità dell'automobilista, il cui campo visivo – in base a quanto emerge dalle fotografie del luogo del sinistro di cui alla
CTU cinematica, pagg. 14 e 15 - non appare limitato in maniera rilevante dalla presenza di “cabine per le forniture telefoniche”.
Ciò posto, deve ritenersi che la SI.ra con la propria condotta si Controparte_3 sia resa responsabile della violazione di quanto disposto dall'articolo 145, comma 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 (“I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.”), non avendo concesso la precedenza al velocipede condotto dal SI. . Parte_3
La violazione della predetta norma del Codice della Strada ascrivibile alla conducente dell'autovettura, che deve ritenersi aver esplicato efficacia preponderante sulla concreta dinamica del sinistro e sui suoi effetti per la maggiore velocità tenuta da tale veicolo (18 km/h, mentre il velocipede procedeva alla velocità di circa 7 km/h), induce a concludere per la prevalente responsabilità di tale conducente.
Tuttavia l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
In particolare, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza,
pagina 9 di 18 potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 9528/2012).
Ebbene, in base alla dichiarazione resa dal SI. all'agente della Polizia Parte_3
locale, è emerso che il conducente del velocipede, il quale stava procedendo lungo la pista ciclabile con una velocità di circa 7 km/h, giunto all'intersezione con via Dante notava l'autovettura VW Golf ripartire dopo essersi fermata in corrispondenza della linea di arresto del dare precedenza;
in quel frangente il ciclista urlava per farsi notare, in quanto aveva avuto la sensazione che l'automobilista guardasse a destra e a sinistra sulla via Repubblica, ma non lungo la pista ciclabile.
Se così è, il SI. si è reso responsabile della violazione di quanto disposto Pt_3 dall'articolo 145, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 1992 (“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.”), in quanto il ciclista, anche tenuto conto dell'età avanzata e della consequenziale minor prontezza dei riflessi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'approssimarsi all'intersezione, rallentando o arrestandosi (comportamento quest'ultimo improntato a prudenza vieppiù se il sig. portava con sé, per aver fatto la spesa presso il Pt_3
supermercato LIDL, dei pesi - anche minimi - che avrebbero potuto renderlo instabile in fase di frenata). E ciò proprio perché si era accorto, a suo stesso dire, dell'autovettura della sig.ra già quando era ferma in corrispondenza dell'intersezione, essendo CP_3 prevedibile una subitanea ripartenza della stessa, non potendo d'altronde l'utente della strada fare affidamento sul comportamento prudente degli altri utenti. Nella specie, peraltro, la conformazione stessa di via della Repubblica e della pista ciclabile laterale poteva rendere difficile l'avvistamento del ciclista alla conducente dell'auto intenta a guardare a destra e a sinistra per dare precedenza ai veicoli in transito.
Si stima pertanto equo attribuire alla convenuta una Controparte_3
responsabilità del 75%, mentre la quota residua di responsabilità del 25% va attribuita al
SI. . Parte_3
3. Il danno non patrimoniale
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
pagina 10 di 18 In relazione al danno non patrimoniale subito da in conseguenza del Parte_3
sinistro, per il cui ristoro agiscono iure hereditatis i figli, si osserva quanto segue.
I danni alla persona sono stati accertati dalla ctu medico-legale espletata in corso di causa dal dott. Le considerazioni medico-legali, da condividersi in Persona_3
quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, tenuto anche conto della chiarezza della risposta alle osservazioni degli attori e di di cui alle pagine 17, 18 e 19 dell'elaborato Controparte_2
peritale, sono, per quanto di interesse, le seguenti:
“Dal lato sintomatologico solo parzialmente orientato spazio Parte_3
temporalmente, con scarsa compliance, ha lamentato diffusa dolorabilità con impossibilità alla stazione eretta, ai comuni movimenti, e ad ogni attività possibile, in epoca precedente al sinistro. […]
è certamente possibile a rilevare che lo stesso subì un importante trauma contusivo al capo (produttivo di ferita lacerocontusa prontamente suturata), e contusivo-distorsivo al rachide cervico – dorsale, condizionante una sindrome centro midollare;
tale evento si verificò, con azione concausalmente aggravante, su una descritta stenosi del canale midollare, oltre che su fenomeni artrosico-degenerativi certamente preesistenti al trauma. […] il SI. subì una lesività da energia fisica che per le sue caratteristiche Parte_3 intrinseche ben si accorda con la modalità risultante in atti (“soggetto urtato da auto indi gettato a terra ove impattava col capo”); vi è quindi un'assoluta compatibilità tra la suddetta lesività (nella fattispecie cinetica ad azione contusiva), che fu indagata clinicamente e strumentalmente nell'immediato periodo successivo all'evento traumatico in oggetto, e confermata con successivi, reiterati, controlli clinici e strumentali, e la dinamica che emerge dagli atti. […] si ritiene che non abbia potuto attendere, in maniera pressoché assoluta Parte_3
(100 %), alle quotidiane occupazioni per un periodo di 120 giorni. […]
Il SI. ebbe certamente cortezza degli “effetti della malattia” con riverbero Parte_3 degli stessi sul “fare quotidiano”. […]
pagina 11 di 18 Vi fu, certamente, una pressoché totale abolizione, durante tutto il tempo indicato come
DB temporaneo (120 gg), di tutte le attività quotidiane oltreché degli aspetti dinamico- relazionali quali, ad esempio l'igiene personale, la vestizione/svestizione, l'assunzione di cibo, nonché delle attività ludico-ricreative. […] non vi fu la necessità di presidi protesici, ma vi fu l'impossibilità assoluta alla deambulazione con spostamenti obbligati su carrozzina condotta da terzi, con necessità di ausilio da parte di altre persone, per l'esplicazione di tutti gli atti quotidiani della vita, e ciò per il periodo di tempo corrispondente a quello dell'inabilità temporanea assoluta (120 giorni).
Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “Elevatissima” per quanto attiene il periodo di tempo corrispondente all'inabilità temporanea. […]
Per quanto attiene ai postumi di carattere permanente incidenti percentualmente sull'integrità psicofisica globale, ovvero alla “menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata” (Danno Biologico/dinamico-relazionale) si segnala quanto segue: residua oggi un quadro caratterizzato da un importante aspetto clinico a carico di quattro arti, associato a gravissimo deficit motorio degli arti inferiori con parziale deficit stenico a carico degli arti superiori, oltre a incontinenza bisfinterica;
il tutto con importante riverbero sulla funzione deambulatoria e statico- dinamica. Residua la possibilità di movimento, pur con notevoli difficoltà, degli arti superiori, che permette un'assunzione semi-autonoma di alimenti preparati all'uopo.
Ne deriva la necessità di assistenza continua per l'espletamento delle comuni occupazioni quotidiane. Da quanto argomentato, il postumo complessivo permanente risulta essere valutabile nella misura del 75% (settantacinque punti percentuali) con riferimento al danno biologico, in conformità ad i comuni barème valutativi. […]
In considerazione del rilevato, importante, postumo permanente, associato all'avanzata età del soggetto, è più che plausibile la percezione, da parte del SI. di effetti Pt_3 negativi che riverberano sul “fare quotidiano”; in particolare, al di là di una probabile sintomatologia dolorosa soggettiva (verosimilmente non continua ma esacerbata da sforzi fisici, pur di modesta entità) che necessita, al bisogno, di assunzione di farmaci
pagina 12 di 18 antidolorifici-antinfiammatori per os, vi è da dire che, anche in virtù dell'avanzata età del soggetto, sussista una pressoché totale abolizione di tutte quelle attività che richiedono l'autonoma stazione eretta prolungata oltre che la grave riduzione di tutte quelle azioni comportanti la necessità di coordinazione e di sforzi, anche di media entità, a carico degli arti superiori. Gli spostamenti avvengono, a tutt'oggi, mediante
l'uso di carrozzina a movimento non autonomo. Il postumo rilevato appare di tutta evidenza anche da parte di terzi. […]
Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “Elevatissima” per quanto attiene il postumo permanente. […]
Dalla documentazione allegata in atti risultano sostenute spese che, sebbene pertinenti
e congrue rispetto alle menomazioni riscontrate, non sono da considerarsi
“strettamente mediche di cura”; a titolo esemplificativo è presente fattura per € 1200, datata 4/4/2019 (Salus medicazioni), per “verticalizzatore elettrico a batteria”, certamente congruo alla patologia riscontrata, ma che non riveste una funzione di
“cura” in senso letterario del termine.”
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate da a Parte_3
seguito del sinistro del 31.10.2018 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 120 giorni al 100%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dal SI. ha determinato una Parte_3
sofferenza soggettiva di grado elevatissimo, quindi si stima confacente a un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 172,50 (v.
Tabella milanese da ultimo aggiornata agli indici ISTAT: punto base € 115,00 aumentato del 50%). Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 20.700,00.
Si deve notare che il SI. è morto in data 17.07.2022 (v. il certificato di Parte_3
morte prodotto con la costituzione in giudizio dei figli del SI. , nelle more del Pt_3
presente giudizio, sopravvivendo al sinistro per 3 anni e 9 mesi. Il decesso in corso di causa rende applicabile la tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (sulle ragioni pagina 13 di 18 per cui quest'ultima tabella merita impiego nonostante le criticità evidenziate dalla
Suprema Corte, v. Trib. Milano, sez. X civile, sent. 16.11.2022, n. 9042).
Ed allora, tenuto conto dell'entità dei postumi permanenti (75%), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno definito da premorienza indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, il calcolo va compiuto partendo dalla data della stabilizzazione dei postumi (28.2.2019), dovendosi quindi conteggiare € 78.133,00 per i primi due anni (fino al 28.2.2021), € 22.324,00 per il terzo anno (fino al 28.2.2022) ed € 7.441,00 per 4 mesi fino a giugno 2022 (22.324,00: 12 = 1.860,33 x 4). In definitiva l'importo da riconoscersi per i postumi permanenti è pari a € 107.898,00, comprensivo di aspetto dinamico relazionale e di sofferenza interiore, importo che non si ritiene di dover aumentare in misura percentuale, tenuto conto dell'età avanzata del sig. (87 anni al momento del sinistro). Parte_3
In definitiva, per il danno non patrimoniale il ristoro complessivo dovuto è pari ad €
128.598,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 96.448,50.
Tale somma, trattandosi di importo riconosciuto a titolo risarcitorio, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), va maggiorata dei richiesti interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno in misura corrispondente al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo da questo Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (31.10.2018) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
4. Il danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale subito da , vanno anzitutto considerate le Parte_3
spese sostenute per i ricoveri in strutture di riabilitazione o di lungodegenza, non potendosi al riguardo dar credito a quanto dedotto - sulla scorta di informazioni assunte da un'agenzia investigativa privata, che potrebbero essere inesatte quanto alla data, non essendo stato rilasciato alcun documento scritto per motivi di privacy (v. capitolo di pagina 14 di 18 prova testimoniale n. 19 conv., non ammesso) - dalla convenuta Controparte_2
ovvero al fatto che il sig. fosse ricoverato in RSA già al momento
[...] Parte_3 del sinistro, cosa di per sé incompatibile con le modalità di quest'ultimo, che lo ha visto protagonista quale conducente della propria bicicletta mentre rientrava dopo aver fatto la spesa presso il supermercato LIDL di OL, evidentemente diretto presso l'abitazione ove all'epoca risiedeva, sita in OL, via Ferraris 43.
Come risulta dalle premesse della CTU medico legale nelle quali si dà conto della documentazione medica in atti, il signor dopo le dimissioni in data 1.11.2018 con Pt_3
prescrizioni da rispettare al proprio domicilio, a seguito di un peggioramento della sintomatologia veniva ricoverato presso una struttura della Residenza Anni ZU
( dal 2.11.2018 sino al 3.1.2019. Veniva quindi trasferito presso Persona_1
l'Unità Operativa di Riabilitazione Generale di Opera sino al 12.2.2019, CP_5
per poi essere assistito al domicilio ed essere nuovamente ricoverato, dal 4.6.2021 sino alla data del decesso del 17.7.2022 presso la RSA San Martino Anni ZU di OL.
Per i vari ricoveri presso le strutture la spesa sostenuta ammonta a CP_5 complessivi € 49.305,92 (v. docc. da 3 a 7 e 44 att.). Tale somma, ridotta del 25% per l'acclarato concorso di colpa del sig. , è pari a € 36.979,44. Parte_3
Come si è visto, dal 12.2.2019 al 3.6.2021 il sig. veniva assistito al proprio Parte_3
domicilio. Durante questo periodo parte attrice ha documentato spese per assistenza domiciliare per complessivi € 119.446,41 (docc. 9, 10, 30, 31, 42, 43 att.).
Tali spese vanno riconosciute per come debitamente documentate, tenuto conto che una persona invalida al 75% e nelle condizioni meglio descritte nella CTU, cui si rimanda, necessita, secondo la comune esperienza, di assistenza non solo generica nell'arco delle
24 ore, dovendosi anche in questo caso calcolare la riduzione del 25% per il concorso di colpa del sig. per cui si ottiene l'importo di € 89.584,80. Pt_3
Le altre spese (spese di trasporto in ambulanza, per ausili vari e forniture), anche queste necessarie in base alle condizioni fisiche descritte nella CTU, sono state documentate dagli attori per un importo complessivo di € 7.103,46 (docc. 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 34 e 35 att.), che ridotto del 25% è pari a € 5.327,59.
pagina 15 di 18 I predetti importi, pari complessivamente a € 131.891,83, vanno rivalutati dal 1.1.2021
(data intermedia equitativamente determinata) ad oggi, così ottenendosi l'importo di €
150.500,47.
Occorre quindi sottrarre l'importo corrisposto da per indennità di CP_4
accompagnamento (trattandosi di posta omogenea rispetto al danno patrimoniale), per come richiesto con capitalizzazione e dunque pari a € 25.104,72, non ritenendosi di doverlo limitare - come richiesto da - alla somma delle Controparte_2
mensilità effettivamente corrisposte fino alla data del decesso, al fine di rendere omogenei i fattori di calcolo e di considerare, anche ai fini della domanda di surroga, un importo in moneta attuale.
Si rammenta infatti che “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura.
Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza.” (Cass. Sez. 3, 20/01/2009, n. 1336).
L'importo da riconoscersi agli attori a titolo di danno patrimoniale è quindi pari a €
125.395,75, somma che, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro (31.10.2018) e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), al fine di maggiorarla dei richiesti interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno in misura corrispondente al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo da questo Tribunale) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
Quanto infine alla domanda di surroga svolta da , la stessa è fondata e va accolta CP_4
avuto riguardo alla somma richiesta e per i motivi di cui sopra. Tale somma va tuttavia decurtata del contributo causale di , acclarato nella misura del 25%, così Parte_3 ottenendosi la somma di € 18.828,54.
Su tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata dalla data della corresponsione della prima mensilità (maggio 2019), vanno calcolati gli interessi legali al tasso di cui pagina 16 di 18 all'art. 1284 co. 1 c.c. fino alla data della presente pronuncia, e quindi i soli interessi legali sulla somma complessivamente determinata sino al saldo.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa (avuto riguardo alle domande attoree da un lato ed alla domanda di intervento dall'altro), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
Le spese delle due CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente della convenuta Controparte_3
nella misura del 75%, e del defunto , nella misura del 25%, nella Parte_3
causazione del sinistro del 31.10.2018;
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido e Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
agli attori, che, tenuto conto del concorso di colpa di e detratta Parte_3
l'indennità di accompagnamento , si liquidano rispettivamente in € CP_4
125.395,75 e in € 96.448,50, oltre interessi come in parte motiva;
somme da ripartirsi in base alle quote ereditarie tra gli attori, costituitisi nel giudizio in qualità di eredi per proseguirlo insistendo nell'accoglimento delle domande già proposta dal loro congiunto, deceduto in corso di causa in data 17.7.2022;
3) in accoglimento della domanda di surroga dell'interventore volontario , CP_4
dichiara tenuti e condanna in solido e Controparte_3 [...]
a corrispondere al predetto , che la ha erogata a titolo Controparte_2 CP_6 di indennità di accompagnamento, la somma di € 18.828,54, già decurtata del contributo causale di , oltre interessi come in parte motiva;
Parte_3
pagina 17 di 18 4) dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 18.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rifondere all'intervenuto le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso CP_4
professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) pone le spese delle due CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Milano, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 34868/2019 promosso da:
C.F. (Avv. Donato Lo Bianco) -attrice- Parte_1 C.F._1
C.F. (Avv. Donato Lo Bianco) - Controparte_1 C.F._2
attrice-
C.F. (Avv. Donato Lo Parte_2 C.F._3
Bianco) -attore-
CONTRO
P.I. (Avv. Marzio Brazesco) - Controparte_2 P.IVA_1
convenuta-
-convenuta contumace- Controparte_3
E CONTRO
C.F. (Avv. Cristiana Vivian) -intervenuto- CP_4 P.IVA_2
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_3 [...]
e , proponendo in via preliminare istanza per Controparte_2 Controparte_3 pagina 1 di 18 la concessione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs.
n. 209 del 2005 e chiedendo nel merito l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di proprietaria e conducente dell'autovettura V.W. Golf targata Controparte_3
DE752XM, assicurata con nella causazione del sinistro Controparte_2 occorsogli in data 31.10.2018 in OL e, per l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'incidente stradale per cui è causa. L'attore deduceva che, alle ore 8.15 circa, si trovava a bordo del proprio velocipede e che, mentre stava percorrendo la pista ciclabile presente in via Repubblica veniva investito dall'autovettura V.W. Golf, di proprietà di condotta dalla stessa, la quale stava percorrendo via Dante e, Controparte_3 giunta all'intersezione con via Repubblica, nell'effettuare manovra di immissione con svolta a sinistra sulla predetta via, non concedeva la precedenza a , Parte_3
urtandolo e facendolo cadere al suolo.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia locale del Comune di OL che redigeva relazione di incidente stradale: alla SI.ra veniva contestata la violazione CP_3 dell'articolo 145, comma 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 in quanto “nell'impegnare
l'intersezione, con prescrizione di apposito segnale, ometteva di dare la precedenza ai veicoli transitanti”.
Il SI. veniva dunque trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_3
San Carlo Borromeo, ove gli veniva diagnosticato “politrauma da incidente stradale in bicicletta. Verosimile SDR centro midollare post traumatica su canale stenotico. Ferita lacerocontusa frontale”. L'attore veniva successivamente ricoverato presso la residenza di Milano e presso l'Unità Operativa di Riabilitazione Persona_1 CP_5
Generale e Geriatrica degli Anni ZU di Opera, rimanendovi per un lungo periodo, anche in regime di solvenza, con un conseguente esborso di € 17.260,92.
Sottopostosi a visita medico-legale, l'attore deduceva di aver riportato postumi di invalidità di I.T. al 100% per 120 gg con postumi permanenti invalidanti del 75%.
Nel giudizio così incardinato si costituiva solo eccependo Controparte_2
l'improcedibilità della domanda in ragione dell'omessa/inesatta dichiarazione ex articolo 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 da parte dell'attore e dell'incompletezza della pagina 2 di 18 documentazione medica fornita, nonché la nullità della citazione ex articolo 164, comma 4 c.p.c.. inoltre, deduceva che la SI.ra , Controparte_2 CP_3
prima di immettersi sulla via Repubblica, si era arrestata e successivamente era ripartita, non vedendo sopraggiungere il velocipede condotto dall'attore a causa della presenza di cabine per le forniture telefoniche che ostruivano parzialmente la visuale. La compagnia assicurativa evidenziava, altresì, la responsabilità del SI. il quale, pur avendo Pt_3 percepito che la conducente dell'autovettura non stava prestando attenzione ai velocipedi sopraggiungenti sulla pista ciclabile, non aveva rallentato né si era arrestato, violando quanto disposto dall'articolo 145 comma 1 e dall'articolo 141 comma 2 del d.lgs. n. 285 del 1992. Contestava infine sia l'istanza attorea di concessione di una provvisionale di cui all'articolo 147 del d.lgs. n. 209 del 2005 sia il quantum delle pretese attoree, evidenziando che le somme erogate ed erogande dall' a favore CP_4 dell'attore andavano detratte dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. concludeva quindi per il rigetto dell'istanza attorea di Controparte_2 concessione di una provvisionale e per l'accertamento della concorsuale responsabilità del ciclista nella causazione del sinistro de quo con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ex. articolo 1227 c.c.. In via istruttoria chiedeva l'acquisizione di informazioni ex articolo 213 c.p.c. presso della documentazione CP_4
afferente il riconoscimento di prestazioni a favore del SI. nonché ordine di Pt_3 esibizione ex articolo 210 c.p.c. all'attore e alla Residenza Anni ZU di Opera della documentazione attestante l'inizio del ricovero presso la suddetta struttura e della cartella clinica completa.
Alla prima udienza di comparizione del 11.02.2020 il sottoscritto Giudice si riservava sulle istanze ed eccezioni formulate in via preliminare dalle parti. Con ordinanza resa in data 2.4.2020, riteneva di poter superare l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta atteso che, da un lato, Controparte_2
non emergevano elementi che lasciassero individuare violazioni dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'attore rispetto alla carenza della documentazione fornita in sede stragiudiziale, e atteso che, d'altro canto, l'omessa dichiarazione ex articolo 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 risultava assorbita dalla richiesta di surroga da parte di CP_4
pagina 3 di 18 pervenuta in data 24.12.2019 a Questo Giudice riteneva Controparte_2
inoltre di non dover assegnare a parte attrice apposito termine per integrare la domanda ex articolo 164 commi 4 e 5 c.p.c. in quanto la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione degli elementi di fatto che ne costituivano le ragioni apparivano sufficienti se letti unitamente ai documenti allegati. Respingeva infine l'istanza di provvisionale, non ritenendo di individuare - ad un sommario esame della relazione di incidente stradale della Polizia Locale di OL - gravi elementi di responsabilità a carico della conducente dell'auto, quanto meno tali da superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non potendosi quindi ricostruire neppure presuntivamente ed in via prudenziale una base di calcolo cui applicare la forbice della percentuale di cui all'articolo 5 della legge n. 102 del 2006.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del
18.11.2020, tenutasi con le modalità della trattazione scritta stante l'emergenza Covid-
19, veniva dichiarata la contumacia di e veniva disposta CTU Controparte_3
cinematica. Il Giudice, inoltre, riteneva di dover acquisire informazioni presso ex CP_4
articolo 213 c.p.c., come richiesto da dando termine fino Controparte_2 al 15.01.2021 per l'esibizione della documentazione afferente all'invalidità civile di
, con indicazione delle prestazioni erogate e prospetto dell'importo Parte_3 capitalizzato, nonché con specificazione dell'elenco delle spese di assistenza a carico di
. CP_4
In data 07.01.2021, con comparsa di intervento volontario a fini di surroga, interveniva in giudizio deducendo che in seguito all'incidente de quo il SI. era stato CP_4 Pt_3
riconosciuto invalido civile totale e che era stata liquidata ed erogata in suo favore la prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
05/2019. L'ente previdenziale chiedeva, dunque, la condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di € 25.104,72, erogata in favore dell'attore a titolo di indennità di accompagnamento, oltre ad interessi legali, compensi professionali, rivalutazioni monetarie e spese amministrative.
All'esito del deposito della CTU cinematica, veniva disposta CTU medico-legale sulla persona del SI. , ritenendosi quindi la causa matura per la decisione. Parte_3
pagina 4 di 18 L'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il 30.3.2023, veniva anticipata su istanza di parte attrice al 22.11.2022, udienza da tenersi con le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Frattanto, in data 21.09.2022 e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
si costituivano in giudizio per la prosecuzione del medesimo ex articolo 302
[...]
c.p.c., deducendo che il padre era deceduto il 17.07.2022 e chiedendo un Parte_3 supplemento di CTU per accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la morte del SI.
e il sinistro. Parte_3
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.11.2022, riteneva di non dover disporre il supplemento di CTU medico-legale richiesto dagli attori in riassunzione, essendo l'oggetto del presente giudizio limitato al danno iure hereditatis, ed essendo condivisibile l'applicabilità dei criteri milanesi in caso di danno biologico definito da premorienza anche qualora il decesso sia causato dall'illecito (v. sul punto sentenza n. 9042/2022 di questo Tribunale Sezione X civ., est. Pres. Dott. Spera).
Inoltre, visto l'articolo 210 c.p.c., ordinava agli attori in riassunzione e alla Residenza
Anni ZU di Opera l'esibizione in copia della documentazione attestante l'inizio del ricovero del sig. presso la struttura. Infine, ritenuta la causa matura per la Parte_3 decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.09.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità dei conducenti
All'esito dell'istruttoria svolta, la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalla Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro, delle dichiarazioni rese dai conducenti nell'immediatezza dei fatti, nonché delle risultanze della CTU cinematica del Geom. . Persona_2
In particolare, il CTU ha operato la ricostruzione dell'investimento con il software di ricostruzione dedicato PC-Crash 13.0 [12] e utilizzando il solutore multi-body [7], come meglio illustrato a pag. 18 e segg. dell'elaborato.
pagina 5 di 18 Applicando il predetto software, il CTU ha così ricostruito la dinamica del sinistro (pag.
24 e segg.):
“A seguito del contatto, il ciclista urtava con il corpo la zona del parafango anteriore destro dell'autoveicolo VW, rovinando successivamente al suolo ed arrestandosi ad una distanza di circa 3 metri dal punto d'urto, mentre il velocipede rovinava sul fianco sinistro e raggiungeva la quiete ad una distanza di circa 3,5 metri dalla zona del punto
d'urto.
L'autoveicolo invece, si è arrestato ad una distanza di circa 4 metri dal punto d'urto, a ridosso del margine sinistro della pista ciclabile rispetto alla direzione di provenienza del velocipede.
Al netto delle incertezze, la ricostruzione effettuata ha mostrato come al momento dell'impatto i due mezzi procedessero ad una velocità di circa 18 km/h per
l'autoveicolo VW e di 7 km/h circa per il velocipede. […]
• Dinamica pre-urto
Al suolo non sono state rinvenute tracce di frenata o altri elementi che possano indicare le azioni compiute dai conducenti dei veicoli.
Le posizioni dei veicoli all'urto e la loro velocità di consentono però di determinare come, nei secondi precedenti l'urto:
• Il SI. conducente del velocipede stava procedendo all'interno della pista Pt_3 ciclabile, in direzione OL centro → Ospiate, tenendo una velocità di circa 7 km/h;
• La SI.ra , conducente dell'autoveicolo VW, proveniente da Via Dante, CP_3 raggiungeva l'intersezione stradale con V.le della Repubblica, arrestandosi alla linea del segnale “dare precedenza”, compatibilmente con quanto riportato nelle dichiarazioni rilasciate dai due conducenti. Successivamente, quando il velocipede distava circa 4 metri dal punto d'urto, la conducente dell'autoveicolo ripartiva con l'intento di svoltare verso sinistra, giungendo successivamente a collisione con il SI. […] Pt_3
• Evitabilità del sinistro
pagina 6 di 18 Nel paragrafo precedente è stato determinato che la conducente dell'autoveicolo VW abbia iniziato la manovra di attraversamento dell'intersezione partendo dal segnale di
“dare precedenza” circa 2 secondi prima dell'urto, quando il velocipede era ad una distanza dal punto d'urto di circa 4 metri e procedeva alla velocità di circa 7 km/h.
Partendo da questi dati tecnici, nel proseguo del paragrafo sarà analizzata l'evitabilità del sinistro dal punto di vista di entrambi i conducenti.
• Relativamente al conducente del velocipede
Nel momento in cui l'autoveicolo VW ripartiva dal segnale di “dare precedenza”, il ciclista distava poco meno di 4 metri dal futuro punto d'urto, trovandosi dunque già in prossimità della zona della collisione.
A giudizio dello scrivente, il ciclista avrebbe potuto percepire il pericolo rappresentato dalla VW Golf dopo che questa aveva sorpassato per almeno un metro la linea di STOP ed aveva già acquisito una certa velocità. Considerando l'accelerazione del veicolo prima ipotizzata, la VW Golf si è resa un concreto pericolo circa 1,5 secondi prima dell'urto. Se per il ciclista consideriamo un tempo di reazione di 1,5 secondi compatibilmente con l'età molto avanzata del ciclista (87 anni), ricaviamo che il sinistro non sia stato evitabile. Lo stesso risultato rimane valido anche nel caso in cui si volesse considerare la possibilità di una limitata reazione pre-urto da parte del ciclista, in quanto la traiettoria delle vettura era convergente verso il biciclo, e il ciclista non sarebbe comunque riuscito ad arrestarsi in tempo.
Relativamente alla conducente dell'autoveicolo VW
Nel momento in cu la SI.ra (conducente dell'autoveicolo VW) ha iniziato la CP_3 manovra di immissione, ripartendo dal segnale di “dare precedenza”, il ciclista si trovava a circa 4 metri dal futuro punto d'urto ed era quindi nel campo di visibilità dell'automobilista, che avrebbe dovuto concedere la dovuta precedenza […].”
Il CTU conclude quindi: “La conducente dell'autoveicolo VW, nei secondi precedenti all'urto, si trovava ferma in occorrenza della linea di dare la precedenza, con l'intento di immettersi in Via della Repubblica. Circa 2 secondi prima dell'urto ha iniziato
l'immissione, sicuramente non accorgendosi della presenza del biciclo, che stava
pagina 7 di 18 percorrendo la pista ciclabile e che si trovava ad una distanza di circa 4 metri dal futuro punto d'urto.
Sulla base di quanto esposto alla SI.ra , conducente dell'autoveicolo VW, può CP_3 essere ascritta la violazione dell'art. 145 (precedenza), comma 4 del CdS.
Il conducente del velocipede nei secondi precedenti all'urto stava percorrendo la pista ciclabile procedendo in direzione OL centro → Ospiate, tenendo una velocità di marcia dell'ordine dei 7-10 km/h. Nel momento in cui l'autoveicolo si è reso un pericolo chiaramente riconoscibile, il ciclista ha avuto a disposizione circa 1,0-1,5 secondi per effettuare una manovra di evasione. Tale intervallo di tempo può essere considerato pari al tempo di reazione e quindi insufficiente per mettere in atto una azione di frenata efficace. Lo stesso risultato rimane valido anche nel caso in cui si volesse considerare la possibilità di una limitata reazione pre-urto da parte del ciclista, in quanto la traiettoria delle vettura era convergente verso il biciclo, e il ciclista non sarebbe comunque riuscito ad arrestarsi in tempo.
Pertanto, sulla base della dinamica ricostruita, al SI. conducente del Pt_3 velocipede, non sono ravvisabili violazioni al CdS.”
Nel rapporto della Polizia locale di OL (doc. 1 att.), si legge, tra l'altro, la dichiarazione del SI. rilasciata in data 02/11/2018 presso l'abitazione del Parte_3
predetto: “Proveniente dal LIDL dove mi ero recato a fare compere, attraversavo la sede stradale a piedi dove esiste il passaggio pedonale davanti al supermercato, salivo sul velocipede e sulla pista ciclabile iniziavo a pedalare in direzione di Ospiate.
Giungevo all'intersezione con la via Dante posta alla destra del mio senso di marcia e notavo ferma in corrispondenza della linea di arresto del dare precedenza sulla via
Dante un'autovettura grigia, io procedevo a bassa velocità, ero a centro incrocio, quando l'autovettura ripartiva. Io urlavo per farmi notare ma a causa del traffico la conducente dell'autovettura grigia probabilmente oltre a non avermi visto non mi sentiva. Preciso che non mi ha visto perché ho avuto la sensazione che guardasse a destra e a sinistra sulla via Repubblica, ma in tal modo non notava me sulla pista ciclabile che ormai ero davanti al suo veicolo.”
pagina 8 di 18 Alla luce delle considerazioni svolte dal CTU geom. risulta che la SI.ra Per_2
proveniente da Via Dante, raggiungeva l'intersezione stradale Controparte_3 con via Repubblica, arrestandosi alla linea del segnale “dare precedenza”; in seguito, circa 2 secondi prima dell'urto, la conducente dell'autoveicolo ripartiva con l'intento di svoltare verso sinistra, raggiungendo la velocità di circa 18 km/h. Nel momento in cui l'autovettura ripartiva, il velocipede, che procedeva alla velocità di circa 7 km/h, era ad una distanza di circa 4 metri, dunque nel campo di visibilità dell'automobilista, il cui campo visivo – in base a quanto emerge dalle fotografie del luogo del sinistro di cui alla
CTU cinematica, pagg. 14 e 15 - non appare limitato in maniera rilevante dalla presenza di “cabine per le forniture telefoniche”.
Ciò posto, deve ritenersi che la SI.ra con la propria condotta si Controparte_3 sia resa responsabile della violazione di quanto disposto dall'articolo 145, comma 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 (“I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.”), non avendo concesso la precedenza al velocipede condotto dal SI. . Parte_3
La violazione della predetta norma del Codice della Strada ascrivibile alla conducente dell'autovettura, che deve ritenersi aver esplicato efficacia preponderante sulla concreta dinamica del sinistro e sui suoi effetti per la maggiore velocità tenuta da tale veicolo (18 km/h, mentre il velocipede procedeva alla velocità di circa 7 km/h), induce a concludere per la prevalente responsabilità di tale conducente.
Tuttavia l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.
In particolare, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza,
pagina 9 di 18 potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 9528/2012).
Ebbene, in base alla dichiarazione resa dal SI. all'agente della Polizia Parte_3
locale, è emerso che il conducente del velocipede, il quale stava procedendo lungo la pista ciclabile con una velocità di circa 7 km/h, giunto all'intersezione con via Dante notava l'autovettura VW Golf ripartire dopo essersi fermata in corrispondenza della linea di arresto del dare precedenza;
in quel frangente il ciclista urlava per farsi notare, in quanto aveva avuto la sensazione che l'automobilista guardasse a destra e a sinistra sulla via Repubblica, ma non lungo la pista ciclabile.
Se così è, il SI. si è reso responsabile della violazione di quanto disposto Pt_3 dall'articolo 145, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 1992 (“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.”), in quanto il ciclista, anche tenuto conto dell'età avanzata e della consequenziale minor prontezza dei riflessi, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'approssimarsi all'intersezione, rallentando o arrestandosi (comportamento quest'ultimo improntato a prudenza vieppiù se il sig. portava con sé, per aver fatto la spesa presso il Pt_3
supermercato LIDL, dei pesi - anche minimi - che avrebbero potuto renderlo instabile in fase di frenata). E ciò proprio perché si era accorto, a suo stesso dire, dell'autovettura della sig.ra già quando era ferma in corrispondenza dell'intersezione, essendo CP_3 prevedibile una subitanea ripartenza della stessa, non potendo d'altronde l'utente della strada fare affidamento sul comportamento prudente degli altri utenti. Nella specie, peraltro, la conformazione stessa di via della Repubblica e della pista ciclabile laterale poteva rendere difficile l'avvistamento del ciclista alla conducente dell'auto intenta a guardare a destra e a sinistra per dare precedenza ai veicoli in transito.
Si stima pertanto equo attribuire alla convenuta una Controparte_3
responsabilità del 75%, mentre la quota residua di responsabilità del 25% va attribuita al
SI. . Parte_3
3. Il danno non patrimoniale
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
pagina 10 di 18 In relazione al danno non patrimoniale subito da in conseguenza del Parte_3
sinistro, per il cui ristoro agiscono iure hereditatis i figli, si osserva quanto segue.
I danni alla persona sono stati accertati dalla ctu medico-legale espletata in corso di causa dal dott. Le considerazioni medico-legali, da condividersi in Persona_3
quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, tenuto anche conto della chiarezza della risposta alle osservazioni degli attori e di di cui alle pagine 17, 18 e 19 dell'elaborato Controparte_2
peritale, sono, per quanto di interesse, le seguenti:
“Dal lato sintomatologico solo parzialmente orientato spazio Parte_3
temporalmente, con scarsa compliance, ha lamentato diffusa dolorabilità con impossibilità alla stazione eretta, ai comuni movimenti, e ad ogni attività possibile, in epoca precedente al sinistro. […]
è certamente possibile a rilevare che lo stesso subì un importante trauma contusivo al capo (produttivo di ferita lacerocontusa prontamente suturata), e contusivo-distorsivo al rachide cervico – dorsale, condizionante una sindrome centro midollare;
tale evento si verificò, con azione concausalmente aggravante, su una descritta stenosi del canale midollare, oltre che su fenomeni artrosico-degenerativi certamente preesistenti al trauma. […] il SI. subì una lesività da energia fisica che per le sue caratteristiche Parte_3 intrinseche ben si accorda con la modalità risultante in atti (“soggetto urtato da auto indi gettato a terra ove impattava col capo”); vi è quindi un'assoluta compatibilità tra la suddetta lesività (nella fattispecie cinetica ad azione contusiva), che fu indagata clinicamente e strumentalmente nell'immediato periodo successivo all'evento traumatico in oggetto, e confermata con successivi, reiterati, controlli clinici e strumentali, e la dinamica che emerge dagli atti. […] si ritiene che non abbia potuto attendere, in maniera pressoché assoluta Parte_3
(100 %), alle quotidiane occupazioni per un periodo di 120 giorni. […]
Il SI. ebbe certamente cortezza degli “effetti della malattia” con riverbero Parte_3 degli stessi sul “fare quotidiano”. […]
pagina 11 di 18 Vi fu, certamente, una pressoché totale abolizione, durante tutto il tempo indicato come
DB temporaneo (120 gg), di tutte le attività quotidiane oltreché degli aspetti dinamico- relazionali quali, ad esempio l'igiene personale, la vestizione/svestizione, l'assunzione di cibo, nonché delle attività ludico-ricreative. […] non vi fu la necessità di presidi protesici, ma vi fu l'impossibilità assoluta alla deambulazione con spostamenti obbligati su carrozzina condotta da terzi, con necessità di ausilio da parte di altre persone, per l'esplicazione di tutti gli atti quotidiani della vita, e ciò per il periodo di tempo corrispondente a quello dell'inabilità temporanea assoluta (120 giorni).
Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “Elevatissima” per quanto attiene il periodo di tempo corrispondente all'inabilità temporanea. […]
Per quanto attiene ai postumi di carattere permanente incidenti percentualmente sull'integrità psicofisica globale, ovvero alla “menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata” (Danno Biologico/dinamico-relazionale) si segnala quanto segue: residua oggi un quadro caratterizzato da un importante aspetto clinico a carico di quattro arti, associato a gravissimo deficit motorio degli arti inferiori con parziale deficit stenico a carico degli arti superiori, oltre a incontinenza bisfinterica;
il tutto con importante riverbero sulla funzione deambulatoria e statico- dinamica. Residua la possibilità di movimento, pur con notevoli difficoltà, degli arti superiori, che permette un'assunzione semi-autonoma di alimenti preparati all'uopo.
Ne deriva la necessità di assistenza continua per l'espletamento delle comuni occupazioni quotidiane. Da quanto argomentato, il postumo complessivo permanente risulta essere valutabile nella misura del 75% (settantacinque punti percentuali) con riferimento al danno biologico, in conformità ad i comuni barème valutativi. […]
In considerazione del rilevato, importante, postumo permanente, associato all'avanzata età del soggetto, è più che plausibile la percezione, da parte del SI. di effetti Pt_3 negativi che riverberano sul “fare quotidiano”; in particolare, al di là di una probabile sintomatologia dolorosa soggettiva (verosimilmente non continua ma esacerbata da sforzi fisici, pur di modesta entità) che necessita, al bisogno, di assunzione di farmaci
pagina 12 di 18 antidolorifici-antinfiammatori per os, vi è da dire che, anche in virtù dell'avanzata età del soggetto, sussista una pressoché totale abolizione di tutte quelle attività che richiedono l'autonoma stazione eretta prolungata oltre che la grave riduzione di tutte quelle azioni comportanti la necessità di coordinazione e di sforzi, anche di media entità, a carico degli arti superiori. Gli spostamenti avvengono, a tutt'oggi, mediante
l'uso di carrozzina a movimento non autonomo. Il postumo rilevato appare di tutta evidenza anche da parte di terzi. […]
Passando alla quantificazione del grado di “sofferenza menomazione-correlata”, essa può essere indicata in una Misura “Elevatissima” per quanto attiene il postumo permanente. […]
Dalla documentazione allegata in atti risultano sostenute spese che, sebbene pertinenti
e congrue rispetto alle menomazioni riscontrate, non sono da considerarsi
“strettamente mediche di cura”; a titolo esemplificativo è presente fattura per € 1200, datata 4/4/2019 (Salus medicazioni), per “verticalizzatore elettrico a batteria”, certamente congruo alla patologia riscontrata, ma che non riveste una funzione di
“cura” in senso letterario del termine.”
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate da a Parte_3
seguito del sinistro del 31.10.2018 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 120 giorni al 100%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dal SI. ha determinato una Parte_3
sofferenza soggettiva di grado elevatissimo, quindi si stima confacente a un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 172,50 (v.
Tabella milanese da ultimo aggiornata agli indici ISTAT: punto base € 115,00 aumentato del 50%). Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 20.700,00.
Si deve notare che il SI. è morto in data 17.07.2022 (v. il certificato di Parte_3
morte prodotto con la costituzione in giudizio dei figli del SI. , nelle more del Pt_3
presente giudizio, sopravvivendo al sinistro per 3 anni e 9 mesi. Il decesso in corso di causa rende applicabile la tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (sulle ragioni pagina 13 di 18 per cui quest'ultima tabella merita impiego nonostante le criticità evidenziate dalla
Suprema Corte, v. Trib. Milano, sez. X civile, sent. 16.11.2022, n. 9042).
Ed allora, tenuto conto dell'entità dei postumi permanenti (75%), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno definito da premorienza indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, il calcolo va compiuto partendo dalla data della stabilizzazione dei postumi (28.2.2019), dovendosi quindi conteggiare € 78.133,00 per i primi due anni (fino al 28.2.2021), € 22.324,00 per il terzo anno (fino al 28.2.2022) ed € 7.441,00 per 4 mesi fino a giugno 2022 (22.324,00: 12 = 1.860,33 x 4). In definitiva l'importo da riconoscersi per i postumi permanenti è pari a € 107.898,00, comprensivo di aspetto dinamico relazionale e di sofferenza interiore, importo che non si ritiene di dover aumentare in misura percentuale, tenuto conto dell'età avanzata del sig. (87 anni al momento del sinistro). Parte_3
In definitiva, per il danno non patrimoniale il ristoro complessivo dovuto è pari ad €
128.598,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 96.448,50.
Tale somma, trattandosi di importo riconosciuto a titolo risarcitorio, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), va maggiorata dei richiesti interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno in misura corrispondente al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo da questo Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (31.10.2018) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
4. Il danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale subito da , vanno anzitutto considerate le Parte_3
spese sostenute per i ricoveri in strutture di riabilitazione o di lungodegenza, non potendosi al riguardo dar credito a quanto dedotto - sulla scorta di informazioni assunte da un'agenzia investigativa privata, che potrebbero essere inesatte quanto alla data, non essendo stato rilasciato alcun documento scritto per motivi di privacy (v. capitolo di pagina 14 di 18 prova testimoniale n. 19 conv., non ammesso) - dalla convenuta Controparte_2
ovvero al fatto che il sig. fosse ricoverato in RSA già al momento
[...] Parte_3 del sinistro, cosa di per sé incompatibile con le modalità di quest'ultimo, che lo ha visto protagonista quale conducente della propria bicicletta mentre rientrava dopo aver fatto la spesa presso il supermercato LIDL di OL, evidentemente diretto presso l'abitazione ove all'epoca risiedeva, sita in OL, via Ferraris 43.
Come risulta dalle premesse della CTU medico legale nelle quali si dà conto della documentazione medica in atti, il signor dopo le dimissioni in data 1.11.2018 con Pt_3
prescrizioni da rispettare al proprio domicilio, a seguito di un peggioramento della sintomatologia veniva ricoverato presso una struttura della Residenza Anni ZU
( dal 2.11.2018 sino al 3.1.2019. Veniva quindi trasferito presso Persona_1
l'Unità Operativa di Riabilitazione Generale di Opera sino al 12.2.2019, CP_5
per poi essere assistito al domicilio ed essere nuovamente ricoverato, dal 4.6.2021 sino alla data del decesso del 17.7.2022 presso la RSA San Martino Anni ZU di OL.
Per i vari ricoveri presso le strutture la spesa sostenuta ammonta a CP_5 complessivi € 49.305,92 (v. docc. da 3 a 7 e 44 att.). Tale somma, ridotta del 25% per l'acclarato concorso di colpa del sig. , è pari a € 36.979,44. Parte_3
Come si è visto, dal 12.2.2019 al 3.6.2021 il sig. veniva assistito al proprio Parte_3
domicilio. Durante questo periodo parte attrice ha documentato spese per assistenza domiciliare per complessivi € 119.446,41 (docc. 9, 10, 30, 31, 42, 43 att.).
Tali spese vanno riconosciute per come debitamente documentate, tenuto conto che una persona invalida al 75% e nelle condizioni meglio descritte nella CTU, cui si rimanda, necessita, secondo la comune esperienza, di assistenza non solo generica nell'arco delle
24 ore, dovendosi anche in questo caso calcolare la riduzione del 25% per il concorso di colpa del sig. per cui si ottiene l'importo di € 89.584,80. Pt_3
Le altre spese (spese di trasporto in ambulanza, per ausili vari e forniture), anche queste necessarie in base alle condizioni fisiche descritte nella CTU, sono state documentate dagli attori per un importo complessivo di € 7.103,46 (docc. 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 34 e 35 att.), che ridotto del 25% è pari a € 5.327,59.
pagina 15 di 18 I predetti importi, pari complessivamente a € 131.891,83, vanno rivalutati dal 1.1.2021
(data intermedia equitativamente determinata) ad oggi, così ottenendosi l'importo di €
150.500,47.
Occorre quindi sottrarre l'importo corrisposto da per indennità di CP_4
accompagnamento (trattandosi di posta omogenea rispetto al danno patrimoniale), per come richiesto con capitalizzazione e dunque pari a € 25.104,72, non ritenendosi di doverlo limitare - come richiesto da - alla somma delle Controparte_2
mensilità effettivamente corrisposte fino alla data del decesso, al fine di rendere omogenei i fattori di calcolo e di considerare, anche ai fini della domanda di surroga, un importo in moneta attuale.
Si rammenta infatti che “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura.
Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza.” (Cass. Sez. 3, 20/01/2009, n. 1336).
L'importo da riconoscersi agli attori a titolo di danno patrimoniale è quindi pari a €
125.395,75, somma che, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro (31.10.2018) e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), al fine di maggiorarla dei richiesti interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno in misura corrispondente al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo da questo Tribunale) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
Quanto infine alla domanda di surroga svolta da , la stessa è fondata e va accolta CP_4
avuto riguardo alla somma richiesta e per i motivi di cui sopra. Tale somma va tuttavia decurtata del contributo causale di , acclarato nella misura del 25%, così Parte_3 ottenendosi la somma di € 18.828,54.
Su tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata dalla data della corresponsione della prima mensilità (maggio 2019), vanno calcolati gli interessi legali al tasso di cui pagina 16 di 18 all'art. 1284 co. 1 c.c. fino alla data della presente pronuncia, e quindi i soli interessi legali sulla somma complessivamente determinata sino al saldo.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa (avuto riguardo alle domande attoree da un lato ed alla domanda di intervento dall'altro), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
Le spese delle due CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente della convenuta Controparte_3
nella misura del 75%, e del defunto , nella misura del 25%, nella Parte_3
causazione del sinistro del 31.10.2018;
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido e Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2
agli attori, che, tenuto conto del concorso di colpa di e detratta Parte_3
l'indennità di accompagnamento , si liquidano rispettivamente in € CP_4
125.395,75 e in € 96.448,50, oltre interessi come in parte motiva;
somme da ripartirsi in base alle quote ereditarie tra gli attori, costituitisi nel giudizio in qualità di eredi per proseguirlo insistendo nell'accoglimento delle domande già proposta dal loro congiunto, deceduto in corso di causa in data 17.7.2022;
3) in accoglimento della domanda di surroga dell'interventore volontario , CP_4
dichiara tenuti e condanna in solido e Controparte_3 [...]
a corrispondere al predetto , che la ha erogata a titolo Controparte_2 CP_6 di indennità di accompagnamento, la somma di € 18.828,54, già decurtata del contributo causale di , oltre interessi come in parte motiva;
Parte_3
pagina 17 di 18 4) dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 18.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a rifondere all'intervenuto le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso CP_4
professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
6) pone le spese delle due CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Milano, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 18 di 18