Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
Al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio Concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del D.L. n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D.Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dell'impresa di fornitura nei confronti della P.A., ha integrato la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ.).
Commentario • 1
- 1. Contratti pubblici senza forma scrittaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 maggio 2006
La Corte di merito aveva ritenuto che il contratto si era concluso per effetto della semplice comunicazione a mezzo lettera dell'accettazione da parte del sindaco della proposta del privato, senza un conforme provvedimento dell'organo munito del potere deliberativo. Secondo la Cassazione invece, i contratti conclusi “iure privatorum” dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta “ad substantiam”, debbono essere di regola contenuti in un unico documento; è possibile la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, nella sola ipotesi prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 di contratti con ditte commerciali e non in quella di conferimento di incarico specialmente se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 17257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17257 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.TEL. ELETTRONICA & TELECOMUNICAZIONI SNC, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante in carica "pro tempore", socio amministratore Sig. Ezio Reisenhofer ora Ditta Individuale Sig. Ezio Reisenhofer, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RENATO CICUTTINI con studio in 33100 UDINE VIA D'ARONCO 44, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI, in persona del Sindaco in carica RO AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'Avvocato SERGIO VACIRCA, che lo difende anche disgiuntamente dall'avvocato EZIO TRAMPUS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 154/00 del Tribunale di TRIESTE, emessa il 21 gennaio 2000 e depositata il 5 febbraio 2000 (R.G. 660/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14 marzo 1996 il Comune di Cervignano del Friuli proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di Pace di Trieste a favore della s.n.c. E.TEL e Telecomunicazioni con il quale gli era stato ingiunto di pagare L. 2.551.000, oltre accessori, quale corrispettivo per l'esecuzione della programmazione degli apparecchi radio venduti al medesimo ente. Deduceva in particolare l'opponente che nel 1989 la giunta aveva deliberato di acquistare una rete radio per la Polizia Municipale e che era stata prescelta la ditta E.TEL, la cui offerta prevedeva l'installazione degli apparecchi e l'assunzione dell'onere economico per tutte le pratiche necessarie ad ottenere l'assegnazione di frequenza;
perciò la programmazione costituiva adempimento del contratto di fornitura delle radio e quindi era compresa nel prezzo pagato.
L'opposta ribadiva il proprio credito perché il Comune aveva richiesto dapprima la programmazione su una frequenza provvisoria e poi la riprogrammazione sulla frequenza definitiva, e il relativo preventivo di spesa era stato approvato dall'assessore ai lavori. Quindi il Comune eccepiva la mancanza dei necessari atti formali e la s.n.c. E.TEL proponeva, in via subordinata, azione di indebito arricchimento.
Con sentenza 216/1997 il giudice di Pace di Trieste rigettava l'opposizione perché l'ingiungente aveva provato l'assunzione dell'obbligo del Comune di compensare il lavoro di riprogrammazione. Avverso questa sentenza proponeva appello il Comune ribadendo le eccezioni formulate in primo grado mentre la s.n.c. E.TEL e Telecomunicazioni reiterava la domanda subordinata a titolo di indebito arricchimento.
Con sentenza del 5 febbraio 2000 la Corte di Appello di Trieste riteneva non dovuto nessun corrispettivo per l'eseguita prestazione sia in base alla volontà contrattuale - come desumibile dall'accettazione dell'offerta di vendita degli apparecchi radio, in cui era previsto espressamente che il "cambio di frequenza, quando necessario, può esser realizzato molto semplicemente", e dalla circostanza che il collaudo era stato effettuato utilizzando una frequenza provvisoria, si che per completare l'opera era necessario il cambio con la frequenza definitivamente assegnata - sia perché qualsiasi aggiunta o modificazione all'originario contratto, per esser valida, doveva rivestire la forma scritta richiesta ad substantiam per la stipula dei contratti con gli enti pubblici. Conseguentemente accoglieva l'appello.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la s.n.c. E.Tel Elettronica e Telecomunicazioni per due motivi di ricorso cui resiste il Comune di Cervignano del Friuli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 2041 c.c. e omessa motivazione".
La sentenza di appello non ha esaminato la domanda articolata in via subordinata secondo la quale, se il rapporto intercorso è nullo per difetto di forma, comunque sussiste l'arricchimento del Comune e l'impoverimento della s.n.c. E.Tel e perciò ricorrono i presupposti per l'azione di indebito arricchimento. Sul punto sussiste sia il vizio di motivazione, sia la violazione di legge.
Il motivo è infondato ancorché la motivazione della sentenza di appello, il cui "decisum" è corretto, vada integrata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. L'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144 - contenente disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale - prescriveva al comma 3 per le Province, i Comuni e le comunità montane che "qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile, registrato, dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati", mentre il successivo comma 4, stabiliva che, in caso di acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione dell'obbligo indicato, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura".
Tale norma è stata abrogata dall'art. 123, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 in quanto riprodotta in termini sostanzialmente identici nell'art. 35 dello stesso D.Lgs., sicché non sussiste alcuna soluzione di continuità nella disciplina. Per effetto delle predette norme è venuto meno, nell'ambito di detti enti e relativamente agli atti di acquisizione di beni e servizi, il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore od il funzionario, da una parte, e la Pubblica Amministrazione dall'altra, ed il rapporto obbligatorio contrattuale è direttamente imputabile alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario. Pertanto, al precedente regime in cui, nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la sua formazione, era consentito esperire contro la P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale se del caso (Cass. 12399/92; Cass. 2965/91; Cass. 4640/85), si è sostituita, relativamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limitatamente però al privato e all'amministratore od al funzionario che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la controprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge. Ne deriva l'esclusione dell'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento, che è di natura sussidiaria (art. 2042 cod. civ.: tra le tante Cass. 7085/1997; 5284/2000). Questo consolidato principio è da ribadire per assicurare il raggiungimento delle finalità della normativa, volta al risanamento finanziario degli enti locali in dissesto e a garantire un più rigoroso rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione, assicurando che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e a prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti indicati, attraverso la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio Cass. 5284/2000, cit.) Infine la suddetta disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima (C. Cost. 24 ottobre 1995 n. 446) malgrado nei confronti delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle locali persista la proponibilità, in caso di invalidità del negozio, dell'azione di arricchimento indebito nei limiti in cui esse abbiano riconosciuto, sia pure implicitamente, l'utilità dell'opera o della fornitura, e benché sussista la possibilità di agire, ai sensi dell'art. 28 Cost., direttamente contro il soggetto, funzionario od amministratore, che abbia determinato l'acquisizione dell'opera o della fornitura, attesa in quest'ultimo caso la posizione su un piano alternativo e paritetico a quello della P.A.
Dunque la seconda "ratio decidendi" della sentenza impugnata - e cioè il rigetto della domanda di indebito arricchimento - sorretta dalla motivazione che precede, è corretta. Ne deriva l'inammissibilità, per difetto di interesse, della censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la "carenza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia" in relazione alla seconda "ratio decidendi" evidenziata in narrativa e cioè all'accertata volontà negoziale secondo la quale la riprogrammazione delle radio sulla frequenza definitiva costituiva prestazione accessoria e necessaria per l'esatto adempimento del contratto, perché anche se fosse fondata non determinerebbe una diversa decisione.
Concludendo il ricorso va respinto, ma ricorrono i presupposti per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2003