Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 25 novembre 2022
Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Rigetto
Sentenza breve 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/05/2022, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Monteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Monopoli - Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gial Plast S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano n. 315 dell’8 febbraio 2022, notificata il 9 febbraio 2022 e poi il 11 febbraio 2022, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Fasano in data 9 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022, avente ad oggetto “Procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l'affidamento per due anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana (CIG 8899448682B) -approvazione proposta di aggiudicazione”, che ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gial Plast S.r.l. e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, in particolare, dei verbali della Commissione di gara,
nonché per l'accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
alla documentazione integrale relativa alla offerta tecnica ed alla offerta economica presentata dalla aggiudicataria Gial Plast S.r.l., con riferimento alla gara per l'affidamento dei “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale” nel Comune di Fasano
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 e 122 c.p.a.
e per la condanna
al subentro della Società ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto ai sensi e per effetti di cui all'art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Monteco S.p.A. il 12 aprile 2022:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano n. 315 dell’8 febbraio 2022, notificata il 9 febbraio 2022 e poi il 11 febbraio 2022, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data 9 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022, avente ad oggetto “Procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l'affidamento per due anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana (CIG 8899448682B) -approvazione proposta di aggiudicazione”, che ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gial Plast S.r.l. e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, in particolare, dei verbali della Commissione di gara,
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 e 122 c.p.a.
e per la condanna al subentro della Società ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto ai sensi e per effetti di cui all'art. 124 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gial Plast S.r.l. e del Comune di Fasano;
Viste le domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Massa, avv.to O. Carparelli e avv.to A. Marasco in sostituzione degli avv.ti L. Quinto e P. Quinto;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, appare infondato atteso che:
- l’“ipotesi di programmazione annuale di tutti i servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, ed ulteriori eventualmente offerti in migliorativa” che i concorrenti devono trasmettere in sede di gara ex art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto non è documento (autonomo) la cui presentazione sia espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.L.gs. n. 50 del 2016 e non rientra nel contenuto obbligatorio della offerta tecnica stabilito all’art. 16 del Disciplinare di gara;
- la mancata presentazione del suddetto documento non rende, in ogni caso, impossibile la valutazione dell’offerta tecnica (coincidendo lo stesso, in pratica, con la Relazione tecnica illustrativa dell’offerta), né l’apprezzamento della congruità dell’offerta rispetto ai costi, nel caso di specie discrezionalmente valutata dalla Stazione Appaltante, come emerge dal verbale di gara del 4 febbraio 2022, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione economica preventiva di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto (a mente del quale tale relazione “sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante ex post, nel caso in cui l’offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50 / 2016 ss.mm.ii.”);
- la relazione economica preventiva presentata dalla Gial Plast S.r.l. appare idonea a fondare per relationem il giudizio di congruità espresso dalla Amministrazione resistente posto che, da un lato, non v’è alcuna differenza sostanziale sul piano contenutistico nel procedimento di valutazione della congruità economica dell’offerta (rispetto ai costi indicati) tra l’ipotesi della verifica obbligatoria ex lege e quella discrezionalmente disposta dalla Stazione Appaltante ed il comma 4 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016 non ha carattere esaustivo né prescrittivo (limitandosi ad indicare che le spiegazioni di cui al suo comma 1 “possono” riferirsi alle economie di processo, ovvero alle soluzioni tecniche prescelte oppure all’originalità dei lavori, servizi o forniture da prestare) e che, dall’altro, nel caso di specie, detta relazione appare in concreto conforme a quanto stabilito al comma 3 dell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, sicché è irrilevante che, come lamentato da parte ricorrente, la stessa non affronti ex professo il profilo della contestuale attribuzione all’offerta di un punteggio elevato sia per il prezzo sia per la qualità (che è circostanza che ha dato la stura alla verifica ma che non sostanzia da sé l’anomalia essendone, al più, un mero indice);
- non pare sussistere la denunciata violazione del punto 3 dell’art. 14 del C.S.A. in quanto, in disparte dalla circostanza che trattasi di disposizione che non reca una comminatoria espressa di esclusione, la relazione economica della controinteressata Gial Plast S.r.l. risulta accompagnata dall’Allegato RA (che deve contenere la verifica del canone annuo offerto considerando i costi annui distinti secondo le componenti di costo del MTR2 come da delibera RA n. 363 del 2021) ed appare, in ogni caso, rispettosa dei criteri di calcolo del valore lordo delle immobilizzazioni materiali in essa previsti dovendosi osservare che l’obbligo ex art. 14 C.S.A. di elaborare il progetto secondo la disciplina RA non ha carattere assoluto, ma è espressamente circoscritto “nei limiti delle prescrizioni di gara”, e la lex specialis non impone che i mezzi necessari all’espletamento del servizio siano acquistati ex novo dall’operatore aggiudicatario (tanto meno prima dell’aggiudicazione), sicchè pare corretta e sufficiente l’indicazione, in sede di relazione economica preventiva, del costo non storico, ma solo presuntivo di acquisto degli stessi (valori che, peraltro, anche ai fini del rilievo che l’attendibilità della relazione può assumere nella valutazione della congruità dei costi, non sono stati oggetto di specifica contestazione a cura di parte ricorrente);
- non sussiste, in ultimo, la denunciata incongruenza del “Progetto di riassorbimento del personale” presentato dalla aggiudicataria Gial Plast S.r.l. posto che, in linea di principio, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, 13 aprile 2022 n. 2814) ciò che rileva ai fini del rispetto della clausola sociale prevista della lex specialis, anche alla luce delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13 (adottate con delibera n. 114/2019), è la chiara ed inequivoca assunzione da parte dell’operatore economico dell’obbligo di integrale assorbimento dei lavoratori e non la dettagliata elaborazione del relativo progetto (invero necessaria solo ove l’assorbimento non sia totale e presenti limitazioni per qualifiche ovvero variazioni sul piano contrattuale) e, nel caso concreto, come emerge dal contenuto della Tabella A allegata alla Relazione economica e da pag. 6 di quest’ultima, non v’è dubbio che la Società controinteressata abbia previsto l’assunzione di tutto il personale già in servizio con formula a tempo pieno (prevedendo, per contro, forme di lavoro part-time per i soli ulteriori dipendenti da assumere non già in servizio, per i quali sono previste in tabella modalità di impiego inferiori al 100 % del normale orario lavorativo).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge le domande cautelari proposte da parte ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO