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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9 -1 /2025 R.G. e n. 9/2025 PU promosso da , in persona del Presidente e legale rappresentante , Parte_1 Parte_2
con sede in Venezia-Marghera, via A. Volta, 38, c.f. , rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Galtarossa (c.f. – telefax 049.2139504 – C.F._1
pec e Alessio Bedin (c.f. – telefax Email_1 C.F._2
049.2139504 – pec entrambi del Foro di Padova, con domicilio eletto presso Email_2
il loro Studio in Abano Terme (PD), via IV novembre, 29;
PRIMO RICORRENTE
e da (c.f. Controparte_1
) con sede in Viale Cricoli, 57, in persona del Presidente , con i P.IVA_2 CP_1 Parte_3
proc. dom., per procura in atti, Avvocati Andrea Orlando (c.f. e Gabriele C.F._3
Galla ( ), (e-mail PEC: CodiceFiscale_4 Email_3
, con domicilio Email_4 Email_5
eletto presso il loro studio in Corso Palladio 179; CP_1
SECONDO RICORRENTE
confronti di avente sede legale in Vicenza (VI) Corso Padova n. 32 (c.f. ), in CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico Controparte_3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Sebastiano (C.F.
[...] C.F._5 pagina 1 di 5 ) del Foro di con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Sebastiano in C.F._6 CP_1
Vicenza (VI) via Cengio n. 15, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec ; Email_6
DEBITRICE- CONVENUTA
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_2
depositato dal primo ricorrente il 13.01.2025; Parte_1 verificata la rituale notifica del primo ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 23.01.2025 per l'udienza del 25.02.2025 entro i termini di legge- vedi art. 41 CCII) ; visto il secondo ricorso depositato in data 29.1.2025 da Controparte_1
di , rilevato che il GD con decreto del 4.2.2025 ha disposto la
[...] CP_1 CP_1
riunione del secondo ricorso al primo e che il provvedimento di riunione è stato comunicato anche alla società debitrice (comunicazione del 5.2.2025) ; rilevato che la società debitrice si è costituita con memoria depositata in data CP_2
24.2.2025;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
rilevato che all'udienza del 25.2.2025 su richiesta dei procuratori delle parti il GD ha rinviato all'udienza del 1.4.2025; rilevato che all'udienza successiva del 1.4.2025 il Giudice delegato quale relatore ha rimesso al
Collegio la decisione dopo aver dato atto che i procuratori dei creditori ricorrenti avevano concluso insistendo delle domande di aperura della liquidazione giudiziale e che il procuratore della società debitrice aveva concluso non opponendosi alla apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice - che risulta CP_2 svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A” costruzione di edifici residenziali e non residenziali “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice pur onerata della prova ex art. 121 CCII non ha dimostrato CP_2 il mancato superamento delle soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII ed anzi risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d” n.2) CCII posto che all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei ricavi relativi all'esercizio al 31.12.2022 ammonta ad euro 334.008,00 e quindi è superiore alla soglia di euro 200.000,00 (si rinvia al Bilancio esercizio 2022).
pagina 2 di 5 Va aggiunto che la debitrice risulta aver superato anche il limite stabilito dall'art.49 CP_2
c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre ai debiti azionati dalle creditrici ricorrenti ( Parte_1 agisce per recupero del credito per capitale di euro 26.882,79 e per l'assistenza ai CP_1
lavoratori edili ed affini di che agisce per recupero del credito residuo di euro Controparte_1
19.380,18) dei debiti scaduti per euro 208.018,83 indicati nella informativa della Agenzia delle
Entrate – Riscossione ( si tratta di debiti verso Enti in particolare INPS) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dai creditori ricorrenti nei ricorsi e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di CP_2
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento dei crediti azionati, benché fondati su titolo esecutivo;
-il pignoramento insufficiente (vedi pignoramento presso terzi) ;
-la assenza di beni immobili o mobili agevolmente aggredibili;
-il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'impresa, quali quelli verso INPS e le creditrici ricorrenti ( e edili ed affini di Parte_1 Controparte_1
e Provincia) ; CP_1
- la condotta tenuta dalla debitrice che all'udienza del 1.4.2025 non si è opposta alla apertura della liquidazione giudiziale.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice . CP_2
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di avente sede legale in CP_2
Vicenza (VI) Corso Padova n. 32 (codice fiscale : P.IVA_3
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore Avv. Mario Masolo;
pagina 3 di 5 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.06.2025 ad ore 11.30 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
pagina 4 di 5 onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 03 aprile 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9 -1 /2025 R.G. e n. 9/2025 PU promosso da , in persona del Presidente e legale rappresentante , Parte_1 Parte_2
con sede in Venezia-Marghera, via A. Volta, 38, c.f. , rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Galtarossa (c.f. – telefax 049.2139504 – C.F._1
pec e Alessio Bedin (c.f. – telefax Email_1 C.F._2
049.2139504 – pec entrambi del Foro di Padova, con domicilio eletto presso Email_2
il loro Studio in Abano Terme (PD), via IV novembre, 29;
PRIMO RICORRENTE
e da (c.f. Controparte_1
) con sede in Viale Cricoli, 57, in persona del Presidente , con i P.IVA_2 CP_1 Parte_3
proc. dom., per procura in atti, Avvocati Andrea Orlando (c.f. e Gabriele C.F._3
Galla ( ), (e-mail PEC: CodiceFiscale_4 Email_3
, con domicilio Email_4 Email_5
eletto presso il loro studio in Corso Palladio 179; CP_1
SECONDO RICORRENTE
confronti di avente sede legale in Vicenza (VI) Corso Padova n. 32 (c.f. ), in CP_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico Controparte_3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Sebastiano (C.F.
[...] C.F._5 pagina 1 di 5 ) del Foro di con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Sebastiano in C.F._6 CP_1
Vicenza (VI) via Cengio n. 15, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec ; Email_6
DEBITRICE- CONVENUTA
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_2
depositato dal primo ricorrente il 13.01.2025; Parte_1 verificata la rituale notifica del primo ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 23.01.2025 per l'udienza del 25.02.2025 entro i termini di legge- vedi art. 41 CCII) ; visto il secondo ricorso depositato in data 29.1.2025 da Controparte_1
di , rilevato che il GD con decreto del 4.2.2025 ha disposto la
[...] CP_1 CP_1
riunione del secondo ricorso al primo e che il provvedimento di riunione è stato comunicato anche alla società debitrice (comunicazione del 5.2.2025) ; rilevato che la società debitrice si è costituita con memoria depositata in data CP_2
24.2.2025;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
rilevato che all'udienza del 25.2.2025 su richiesta dei procuratori delle parti il GD ha rinviato all'udienza del 1.4.2025; rilevato che all'udienza successiva del 1.4.2025 il Giudice delegato quale relatore ha rimesso al
Collegio la decisione dopo aver dato atto che i procuratori dei creditori ricorrenti avevano concluso insistendo delle domande di aperura della liquidazione giudiziale e che il procuratore della società debitrice aveva concluso non opponendosi alla apertura della liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice - che risulta CP_2 svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A” costruzione di edifici residenziali e non residenziali “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice pur onerata della prova ex art. 121 CCII non ha dimostrato CP_2 il mancato superamento delle soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII ed anzi risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d” n.2) CCII posto che all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei ricavi relativi all'esercizio al 31.12.2022 ammonta ad euro 334.008,00 e quindi è superiore alla soglia di euro 200.000,00 (si rinvia al Bilancio esercizio 2022).
pagina 2 di 5 Va aggiunto che la debitrice risulta aver superato anche il limite stabilito dall'art.49 CP_2
c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre ai debiti azionati dalle creditrici ricorrenti ( Parte_1 agisce per recupero del credito per capitale di euro 26.882,79 e per l'assistenza ai CP_1
lavoratori edili ed affini di che agisce per recupero del credito residuo di euro Controparte_1
19.380,18) dei debiti scaduti per euro 208.018,83 indicati nella informativa della Agenzia delle
Entrate – Riscossione ( si tratta di debiti verso Enti in particolare INPS) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dai creditori ricorrenti nei ricorsi e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di CP_2
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento dei crediti azionati, benché fondati su titolo esecutivo;
-il pignoramento insufficiente (vedi pignoramento presso terzi) ;
-la assenza di beni immobili o mobili agevolmente aggredibili;
-il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'impresa, quali quelli verso INPS e le creditrici ricorrenti ( e edili ed affini di Parte_1 Controparte_1
e Provincia) ; CP_1
- la condotta tenuta dalla debitrice che all'udienza del 1.4.2025 non si è opposta alla apertura della liquidazione giudiziale.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice . CP_2
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di avente sede legale in CP_2
Vicenza (VI) Corso Padova n. 32 (codice fiscale : P.IVA_3
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore Avv. Mario Masolo;
pagina 3 di 5 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.06.2025 ad ore 11.30 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
pagina 4 di 5 onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 03 aprile 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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