TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rizzo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Merli, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 25.11.2024 senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2022 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Frascati (RM) il 12.05.2007; che dall'unione coniugale era CP_1 nata la figlia (27.04.2009); che le parti si erano separate alle condizioni di cui all'accordo Per_1
di negoziazione assistita autorizzato con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 14.05.2019 e che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia che vivrà in Persona_2 prevalenza con la madre nell'abitazione sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B;
- dichiarare le seguenti modalità di visita della figlia da parte del sig. Pt_1
- il padre potrà sempre vedere la figlia e potrà tenerla con sé nei weekend alternati dalle ore
10:00 del sabato mattina fino alle ore 20:00 della domenica sera, con pernotto il sabato notte, oltre 2 (due) giorni alla settimana da stabilire con la moglie e la figlia compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali di quest'ultima; nonché 3 (tre) giorni consecutivi nel periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
- le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
- le ferie estive, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivamente nel mese Per_1
di luglio e 15 giorni consecutivamente nel mese di agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il mese di giugno, compatibilmente con le esigenze della figlia e con le ferie estive di entrambi i genitori. In ogni caso, le Parti potranno stabilire, di comune accordo, dei periodi (anche diversi mesi) nei quali la figlia minore vivrà insieme al padre, presso Per_1
l'abitazione sita in Ardea alla Via delle Cycas n. 16;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verrà Per_1
presa di comune accordo da entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze e le aspirazioni della stessa minore;
- disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento della figlia Parte_1 [...]
pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, da versare alla Sig.ra Per_2 CP_1
entro il giorno 5 del mese ed automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN).
- disporre che il Sig. provvederà, fino alla naturale estinzione del Parte_1
finanziamento in data 19.01.2036, a beneficio della minore stessa, al pagamento della rata mensile del finanziamento di mutuo, pari a circa euro 300,00 (trecento/00), contratto con l'istituto bancario per l'acquisto della proprietà della casa coniugale, che dovrà essere intestata alla figlia , come disposto con Decreto del Giudice Tutelare del 30.4.2022, e le cui spese Per_1
notarili saranno a carico del Sig. e della Sig.ra nella misura del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_1
- disporre che le spese condominiali e le spese di ordinaria o straordinaria gestione dell'unità immobiliare sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B saranno a carico della
Sig.ra CP_1 In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 27.03.2023, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
La causa veniva istruita mediante prova documentale ed audizione della minore
[...]
Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.2024 si costituiva in giudizio la quale dichiarava di aver raggiunto con la controparte un accordo idoneo a CP_1
definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B composta da appartamento e relativo box, di proprietà dei Sigg.ri e in ragione de 50% Pt_1 CP_1
cadauno, resta assegnata alla Sig.ra in ragione del collocamento prevalente CP_1
presso la stessa della figlia minore Persona_2
2) la figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
stabile convivenza della stessa con la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in modo pienamente collaborativo. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le Per_1
seguenti scansioni temporali: - a weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle ore 20:00 della domenica sera, con pernotto il sabato notte, oltre 2 (due) giorni alla settimana da stabilire con la Sig.ra - 3 (tre) giorni consecutivi nel periodo natalizio dal 24 al 26 CP_1
dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
- la minore trascorrerà le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
- durante le ferie estive, trascorrerà con il padre 15 Per_1
giorni consecutivamente nel mese di luglio e 15 giorni consecutivamente nel mese di agosto.
Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il mese di giugno, compatibilmente con le esigenze della figlia e con le ferie estive di entrambi i genitori. In ogni caso, le Parti potranno stabilire, di comune accordo, dei periodi (anche diversi mesi) nei quali la figlia minore vivrà insieme al padre, presso l'abitazione sita in Ardea alla Via delle Cycas n. 16. Per_1
3) A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia minore pari Per_1 ad € 200,00 (duecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ludico ricreative) come determinate e disciplinate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
4) Sempre a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra € 50,00 mensili sino all'integrale rifusione dell'importo pari ad CP_1
€ 959,64 dovuto a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento (calcolato sino al mese di ottobre 2024) previsto in sede di separazione in favore della figlia minore e delle Sig.ra e mai corrisposto. Le Parti concordano che il ritardato e/o omesso versamento del CP_1
suddetto importo anche per una sola scadenza caducherà il beneficio del termine concesso al
Sig e legittimando la Sig.ra ad agire esecutivamente per il recupero di quanto Pt_1 CP_1
dovuto in un'unica soluzione.
5) Il Sig. provvederà, fino alla naturale estinzione del finanziamento in data Pt_1
19.01.2036, a beneficio della minore stessa, al pagamento integrale della rata mensile del finanziamento di mutuo, pari a circa euro 350,00 (trecentocinquanta/00), contratto con l'istituto bancario Unicredit s.p.a. per l'acquisto della proprietà della casa coniugale.
6) Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a trasferire alla figlia la piena Pt_1 CP_1 Per_1
proprietà della casa familiare costituita da appartamento sito in ME (RM) alla via Dublino
n. 39/ B posto al piano secondo, distinto con il numero interno 11 e annesso vano ad uso box sito al piano cantinato del medesimo fabbricato avente accesso da Via Casablanca n.16, distinto con il numero 2, identificati al N.C.E.U. al foglio 25, particella 1562: sub. 11, Cat A/2, classe 3, vani
4, rendita catastale 537,12 (l'appartamento) e sub. 15, Cat C/6, classe 3, mq 16, rendita catastale 51,23 (il vano box). Le spese notarili dell'atto di trasferimento saranno a carico del
Sig. e della Sig.ra nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano che il Pt_1 CP_1 trasferimento immobiliare è strettamente necessario e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Le spese condominiali ordinarie e le spese di ordinaria gestione dell'unità immobiliare sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B saranno a carico della Sig.ra CP_1
8) Ciascuna Parte provvederà al proprio mantenimento.
9) Le Parti concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore.
10) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Non sussistono, infatti, motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione della domanda divorzile;
da allora le parti hanno vissuto ininterrottamente separate ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riferimento alle condizioni raggiunte dalle parti, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000. La natura della causa e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5725/2022, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati (RM) il
12.05.2007 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Frascati C.F._2
(Anno 2007, atto n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
d) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rizzo, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Merli, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 25.11.2024 senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2022 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Frascati (RM) il 12.05.2007; che dall'unione coniugale era CP_1 nata la figlia (27.04.2009); che le parti si erano separate alle condizioni di cui all'accordo Per_1
di negoziazione assistita autorizzato con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 14.05.2019 e che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia che vivrà in Persona_2 prevalenza con la madre nell'abitazione sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B;
- dichiarare le seguenti modalità di visita della figlia da parte del sig. Pt_1
- il padre potrà sempre vedere la figlia e potrà tenerla con sé nei weekend alternati dalle ore
10:00 del sabato mattina fino alle ore 20:00 della domenica sera, con pernotto il sabato notte, oltre 2 (due) giorni alla settimana da stabilire con la moglie e la figlia compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali di quest'ultima; nonché 3 (tre) giorni consecutivi nel periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
- le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
- le ferie estive, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivamente nel mese Per_1
di luglio e 15 giorni consecutivamente nel mese di agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il mese di giugno, compatibilmente con le esigenze della figlia e con le ferie estive di entrambi i genitori. In ogni caso, le Parti potranno stabilire, di comune accordo, dei periodi (anche diversi mesi) nei quali la figlia minore vivrà insieme al padre, presso Per_1
l'abitazione sita in Ardea alla Via delle Cycas n. 16;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verrà Per_1
presa di comune accordo da entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze e le aspirazioni della stessa minore;
- disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento della figlia Parte_1 [...]
pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, da versare alla Sig.ra Per_2 CP_1
entro il giorno 5 del mese ed automaticamente rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN).
- disporre che il Sig. provvederà, fino alla naturale estinzione del Parte_1
finanziamento in data 19.01.2036, a beneficio della minore stessa, al pagamento della rata mensile del finanziamento di mutuo, pari a circa euro 300,00 (trecento/00), contratto con l'istituto bancario per l'acquisto della proprietà della casa coniugale, che dovrà essere intestata alla figlia , come disposto con Decreto del Giudice Tutelare del 30.4.2022, e le cui spese Per_1
notarili saranno a carico del Sig. e della Sig.ra nella misura del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_1
- disporre che le spese condominiali e le spese di ordinaria o straordinaria gestione dell'unità immobiliare sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B saranno a carico della
Sig.ra CP_1 In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 27.03.2023, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
La causa veniva istruita mediante prova documentale ed audizione della minore
[...]
Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.2024 si costituiva in giudizio la quale dichiarava di aver raggiunto con la controparte un accordo idoneo a CP_1
definire bonariamente la controversia.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti condizioni:
“1) la casa familiare sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B composta da appartamento e relativo box, di proprietà dei Sigg.ri e in ragione de 50% Pt_1 CP_1
cadauno, resta assegnata alla Sig.ra in ragione del collocamento prevalente CP_1
presso la stessa della figlia minore Persona_2
2) la figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
stabile convivenza della stessa con la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in modo pienamente collaborativo. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le Per_1
seguenti scansioni temporali: - a weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle ore 20:00 della domenica sera, con pernotto il sabato notte, oltre 2 (due) giorni alla settimana da stabilire con la Sig.ra - 3 (tre) giorni consecutivi nel periodo natalizio dal 24 al 26 CP_1
dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
- la minore trascorrerà le vacanze pasquali con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
- durante le ferie estive, trascorrerà con il padre 15 Per_1
giorni consecutivamente nel mese di luglio e 15 giorni consecutivamente nel mese di agosto.
Tale periodo verrà definito di anno in anno entro e non oltre il mese di giugno, compatibilmente con le esigenze della figlia e con le ferie estive di entrambi i genitori. In ogni caso, le Parti potranno stabilire, di comune accordo, dei periodi (anche diversi mesi) nei quali la figlia minore vivrà insieme al padre, presso l'abitazione sita in Ardea alla Via delle Cycas n. 16. Per_1
3) A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia minore pari Per_1 ad € 200,00 (duecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ludico ricreative) come determinate e disciplinate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
4) Sempre a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra € 50,00 mensili sino all'integrale rifusione dell'importo pari ad CP_1
€ 959,64 dovuto a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento (calcolato sino al mese di ottobre 2024) previsto in sede di separazione in favore della figlia minore e delle Sig.ra e mai corrisposto. Le Parti concordano che il ritardato e/o omesso versamento del CP_1
suddetto importo anche per una sola scadenza caducherà il beneficio del termine concesso al
Sig e legittimando la Sig.ra ad agire esecutivamente per il recupero di quanto Pt_1 CP_1
dovuto in un'unica soluzione.
5) Il Sig. provvederà, fino alla naturale estinzione del finanziamento in data Pt_1
19.01.2036, a beneficio della minore stessa, al pagamento integrale della rata mensile del finanziamento di mutuo, pari a circa euro 350,00 (trecentocinquanta/00), contratto con l'istituto bancario Unicredit s.p.a. per l'acquisto della proprietà della casa coniugale.
6) Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a trasferire alla figlia la piena Pt_1 CP_1 Per_1
proprietà della casa familiare costituita da appartamento sito in ME (RM) alla via Dublino
n. 39/ B posto al piano secondo, distinto con il numero interno 11 e annesso vano ad uso box sito al piano cantinato del medesimo fabbricato avente accesso da Via Casablanca n.16, distinto con il numero 2, identificati al N.C.E.U. al foglio 25, particella 1562: sub. 11, Cat A/2, classe 3, vani
4, rendita catastale 537,12 (l'appartamento) e sub. 15, Cat C/6, classe 3, mq 16, rendita catastale 51,23 (il vano box). Le spese notarili dell'atto di trasferimento saranno a carico del
Sig. e della Sig.ra nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano che il Pt_1 CP_1 trasferimento immobiliare è strettamente necessario e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Le spese condominiali ordinarie e le spese di ordinaria gestione dell'unità immobiliare sita in ME (RM) alla via Dublino n. 39/B saranno a carico della Sig.ra CP_1
8) Ciascuna Parte provvederà al proprio mantenimento.
9) Le Parti concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore.
10) Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.”.
In ragione di ciò, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Non sussistono, infatti, motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione della domanda divorzile;
da allora le parti hanno vissuto ininterrottamente separate ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con riferimento alle condizioni raggiunte dalle parti, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000. La natura della causa e l'esito della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5725/2022, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati (RM) il
12.05.2007 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Frascati C.F._2
(Anno 2007, atto n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
d) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi