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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Giuseppe Ferreri Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1024/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rossitto;
APPELLATO IN SEDE DI RINVIO
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Massimo Luconi;
APPELLANTE IN SEDE DI RINVIO
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2024.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2008 la Parte_1
(di seguito, breviter, conveniva in giudizio, dinanzi al
[...] Pt_1
Tribunale di Catania, la al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali trimestralmente capitalizzati, commissione di massimo scoperto, valute e spese illegittimamente applicati in difetto di pattuizione scritta, in relazione al rapporto di conto corrente n. 5217.77, estinto il 30 novembre 2000.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava le deduzioni avversarie eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito vantato.
Il Tribunale adito, con sentenza del 24 giugno 2013, n. 2387, ritenuta illegittima l'applicazione degli interessi nella misura ultralegale, illegittima la capitalizzazione degli stessi, illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute, condannava l'istituto di credito al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €. 28.864,28, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.
La Corte di appello di Catania, investita del gravame proposto da Controparte_1
ritenuto prescritto il credito per le rimesse affluite sul conto corrente (in difetto di
[...] prova, che la correntista non aveva fornito, dell'affidamento del conto e della natura ripristinatoria dei versamenti), e considerato che la non aveva assolto l'onere, Pt_1
posto a suo carico, di produrre tutti gli estratti conto al fine di una corretta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, con conseguente impossibilità di determinazione del saldo finale del conto corrente, accoglieva l'appello condannando l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due Pt_1
motivi.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 10026/2023 ha rigettato il primo motivo, restando “confermata la rispondenza al diritto dell'operato del giudice del merito: questi ha rettamente ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione delle rimesse poste in atto nel decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale in presenza di un conto in passivo che, non risultando assistito da apertura di credito, era anche scoperto”, ed ha
2 accolto il secondo, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., si è costituita in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
Disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in primo luogo la Corte che il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell'applicazione degli interessi ultralegali (oltre che della capitalizzazione degli stessi), dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute. Statuizione, questa, sulla quale è sceso il giudicato.
Non può porsi questione, inoltre, sulla prescrizione delle rimesse effettuate dalla società correntista nel decennio anteriore al 28/5/2008, avendo la Corte di cassazione rigettato il motivo col quale censurava la sentenza della Corte di appello sul Pt_1
punto.
Tanto premesso, la Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente criticava la decisione impugnata per avere il giudice ritenuto non provata la domanda attrice, stante la mancanza di alcuni estratti conto, e per non avere condiviso l'effettuazione dell'operazione di “raccordo dei saldi” per la ricostruzione del saldo finale, ha sancito quanto segue: “E' noto, in linea generale, che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713 del 2018 e con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 33009 del 2019 e Cass. n. 29632 del
2022). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019).
3 Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., peraltro, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte - che questo Collegio condivide ed intende ribadire, non offrendo le argomentazioni della odierna ricorrente significativi elementi per mutarlo - quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del
2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass.
n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass. n. 22387 del
2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022). In tale evenienza - si è detto -
l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019- Si veda pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato").
In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titoli di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è
l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del
2022; Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.
E' incontroverso, poi, che il consulente tecnico di ufficio nominato dal tribunale, aveva proceduto, comunque, alla rielaborazione del saldo di quel conto corrente
(malgrado l'incompletezza della documentazione dovuta anche all'inottemperanza della
4 banca all'ordine di esibizione impartitole ex art. 210 c.p.c.) attraverso il cd. sistema di raccordo, ossia operando, per i periodi per quali la documentazione era carente, un raccordo tra i saldi mediante l'imputazione di una scrittura di correzione pari alla differenza algebrica tra il saldo iniziale del periodo immediatamente successivo disponibile ed il saldo finale del periodo precedente.
Posto, allora, che, nella specie, la ripartizione dell'onere probatorio come sancito dalla corte di merito si rivela, in astratto, conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, ciò che non persuade della decisione, in parte qua, della medesima corte è il modo radicale con cui la stessa ne ha fatto concreta applicazione.
Invero, l'assumere (come sostanzialmente opinato dalla corte distrettuale) che, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto, non sarebbe stato possibile, perciò solo, procedere alla ricostruzione del saldo di quel conto corrente, così da ritenersi indimostrati - con riferimento alle rimesse di cui al residuo periodo in contestazione non coperto dalla già dichiarata prescrizione - gli elementi costitutivi della domanda di ripetizione di indebito della mostra di non considerare che, alla stregua della stessa giurisprudenza di Pt_1
questa Suprema Corte prima richiamata, ben può giungersi, malgrado la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, ad una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.
Alteris verbis, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019).
Ne', peraltro, la medesima corte ha ritenuto di dover spiegare le ragioni circa
l'inutilizzabilità del già descritto criterio adottato dal consulente tecnico di ufficio al fine di addivenire comunque alla rielaborazione del saldo del conto de quo malgrado
l'incompletezza della documentazione (dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione impartitole ex art. 210 c.p.c.).
E' sicuramente vero, infatti, che la consulenza tecnica di ufficio, sia essa deducente o percipiente, costituisce un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria (cfr. Cass. n.
15711 del 2021) né, in ogni caso, una prova legale, posto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, "Il principio "judex peritus peritorum" comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze
5 specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche"
(cfr. Cass. n. 30733 del 2017). E' parimenti innegabile, tuttavia, che "Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati ed a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU" (cfr. Cass. n. 36638 del 2021; Cass. n. 200 del 2021).
La corte etnea, dunque, lungi dal fermarsi alla mera affermazione che, di per sé,
l'incompletezza degli estratti conto in atti giustificasse l'integrale rigetto della domanda di indebito dell'attrice/appellata, per la parte di essa non coperta dalla dichiarata prescrizione avrebbe dovuto procedere a verificare se, malgrado detta incompletezza (benché dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine impartitole ex art. 210 c.p.c., la cui omessa valutazione, in ogni caso, non sarebbe stata qui sindacabile. Cfr. Cass. n. 2148 del 2017), la residua pretesa della correntista fosse quantificabile, o meno, sulla base di diverse evidenze (proprio come effettuato dal c.t.u.), oppure mediante il conteggio del dare e avere eseguito partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si aveva evidenza
(cfr. Cass. n. 11543 del 2019; cfr. pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato"). Conclusione, questa, che appare in armonia con quanto sancito, in motivazione, da Cass. n. 23852 del 2020, secondo cui
(…) la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo”.
Tali essendo i principi cui questa Corte deve attenersi, vi è che, nel caso di specie, al fine di verificare l'effettivo saldo del rapporto inter partes, correttamente sostiene Pt_1 che l'individuazione delle rimesse solutorie debba svolgersi sul cd. saldo reale, ricostruito tenendo conto degli addebiti sine titulo effettuati dalla banca.
Ed invero, solo eliminando tutte le poste indebitamente applicate dalla banca, e dunque rideterminando il reale saldo del conto, può verificarsi se il versamento possa qualificarsi come solutorio.
6 Ciò detto, ritiene la Corte che ai fini della rielaborazione del saldo debba tenersi conto della mancata produzione degli estratti conto relativi all'intero anno 1990.
Circostanza, questa, che impone – anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, che rende legittimo il calcolo “da una certa data in poi”, o partendo “dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza” – di partire dal primo degli estratti conto successivi al dicembre 1990, non apparendo che l'operazione di raccordo volta a coprire un così lungo arco temporale risponda al criterio di affidabilità dell'accertamento, che deve comunque partire da dati certi e completi, onde effettuare una ricostruzione quanto più possibile veritiera.
Il sistema di raccordo può essere utilmente utilizzato, invece, per il periodo successivo al 1/1/1991 in quanto, nonostante la mancata produzione da parte dell'attrice degli estratti conto relativi a quattro trimestri (il primo ed il terzo dell'anno 1992, il terzo dell'anno 1998 ed il primo dell'anno 2000), l'esiguità dei salti rende possibile e assolutamente verosimile la ricostruzione del saldo, consentendo di assicurare la necessaria continuità alle operazioni di rielaborazione dei saldi.
Dovendosi premettere che – contrariamente a quanto affermato dall'istituto di credito
– la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, sicché nessuna decadenza matura a carico della parte che non ne abbia fatto richiesta, osserva la Corte che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, invitato a rielaborare il saldo tenendo conto dei criteri sopra descritti (e dunque, con riconduzione degli interessi alla misura legale, eliminazione della capitalizzazione degli interessi, esclusione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute, effettuando i conteggi a partire dal primo estratto conto del 1991 ed operando con il sistema del cd. raccordo per i periodi in cui la documentazione è carente), considerando prescritte le rimesse solutorie (come tali intese tutte quelle operate sul conto in passivo) effettuate nel periodo anteriore al 28/5/1998, ha determinato il saldo nell'importo di €.
7.975,62 a credito del correntista. Somma, questa, alla quale dovranno aggiungersi gli interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, dovendosi presumere lo stato di buona fede dell'accipiens.
Non può trovare accoglimento la tesi della che auspica un diverso Pt_1 conteggio sul presupposto dell'esistenza di un contratto inter partes di apertura di credito.
7 La questione, infatti, è preclusa dalla statuizione della Suprema Corte, di rigetto del primo motivo di ricorso, cui è conseguita la conferma della sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che le rimesse effettuate fossero tutte solutorie, atteso che “la società appellata (…) non solo non ha provato, ma neppure dedotto l'esistenza di un'apertura di credito in suo favore”. Affermazione, questa, che la Corte di legittimità ha ritenuto rispondente al diritto, incombendo sul correntista l'onere di allegare e provare l'avvenuta stipula del contratto di apertura di credito ed essendo “privo di consistenza” il profilo di doglianza “attinente alla dedotta stipula di un contratto di apertura di credito per fatti concludenti”.
L'esito complessivo del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di tutti i gradi nella misura di un terzo dell'intero, dovendosi la restante parte porre a carico della soccombente per maggior misura. Controparte_1
Le spese di consulenza, invece, dovranno essere poste interamente a carico della detta Banca, che vi ha dato causa.
Infine, non può farsi luogo al rimborso – domandato da - delle spese Pt_1
relative alla nomina del consulente di parte, non risultando prodotta alcuna documentazione che ne provi la richiesta ed il relativo pagamento.
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 2387/2013 in data 24 Controparte_1
giugno 2013 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , dell'importo di €. Parte_1
7.975,62, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Compensa nella misura di un terzo fra le parti le spese di tutti i gradi e condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
, i restanti due terzi che liquida, nella detta quota: in €. 3385,00 per il
[...]
giudizio di primo grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; in €. 2.600,00 per il giudizio di appello, oltre ad IVA, CPA e rimborso
8 spese forfettarie nella misura del 15%; in €. 2.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; in €. 3.860,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente le spese di consulenza, siccome liquidate con separati decreti, a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
18 dicembre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Giuseppe Ferreri)
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