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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 165/2024 RG promossa da ( rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CARBONI FRANCESCO come da procura in atti appellante-appellata incidentale contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
ocura in atti, unitamente all'avv. RUIUS MARIA LUISA appellato-appellante incidentale e
( in persona del curatore Controparte_2 C.F._3 speciale avv. Sebastiana Buffoni che la rappresenta e difende ex art. 86 cpc appellata e PROCURA GENERALE intervenuta OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 19.3.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia l'illustrissima Corte adita in totale riforma della sentenza numero 134 del 2024 emessa e pubblicata il 4 Marzo 2024 causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2020, comunicata nel giorno 7 Marzo 2024 dal Tribunale di Nuoro in composizione collegiale composta dai signori magistrati dott. Tiziana LO -Presidente e Relatore;
dott. Salvatore Falzoi Giudice, dott. Cosimo Gabbani Giudice, notificata in data in data 5 aprile 2024, Per l'effetto - affidare la figlia minore , in via esclusiva alla CP_2 madre con collocazione presso la stessa in Nuoro Via Biasi 26, accordando al padre il diritto di tenerla con sé con le modalità più opportune e comunque protette;
- assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Nuoro in Via Giuseppe Biasi 26 - porre a carico del sig. , il contributo per il CP_1 mantenimento della figlia minore pari all'import 500,00, ed £ 500,00 per il mantenimento della sig.ra , o quello che dovesse risultare nel Parte_1 corso del giudizio, da rivalutars te secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per la figlia. PER PARTE APPELLATA : che la Corte d'Appello adita, Controparte_1 rigettata ogni contraria d Voglia: In via preliminare:- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex avverso proposto per le ragioni esposte in parte narrativa. Nel merito: - nella denegata ipotesi di superamento della eccezione proposta in via preliminare, rigettare poiché infondati i motivi d'appello ex adverso formulati. - accogliere l'appello incidentale formulato dall'appellato, confermando per il resto la sentenza impugnata. - In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. In Via istruttoria: - disporre una Consulenza Tecnica psichiatrica nei confronti della rivolta ad accertare l'eventuale sussistenza di patologie e/o Parte_1 disturbi a carico della stessa secondo la classificazione effettuata nei manuali diagnostici, tenuto anche conto di quanto evidenziato al riguardo nella CTU Per_ dalla Dr.ssa alle pagg. 29, 30 e 31. - nella sola denegata ipotesi di ammissione prova orale avversaria si deduce prova contraria indicando i medesimi testimoni dedotti nelle memorie istruttorie depositate nel pregresso grado di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA : voglia la Corte, Controparte_2 valutata, ai sensi e per gli effetti di cui .c., la sussistenza di atti che arrecano pregiudizio al minore e che, del pari, ostacolano lo svolgimento delle modalità, modificare d'ufficio in via d'urgenza i provvedimenti in vigore, nel preminente interesse del minore. Nel merito 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
2) in subordine, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa. Ssvolgimento del processo Con ricorso depositato l'1.6.2020, conveniva in giudizio Controparte_1 davanti al Tribunale di Nuoro separazione giudiziale Parte_1 ed allegando che:
- aveva contratto matrimonio in data 26.7.2008 con la , da cui aveva Pt_1 avuto una figlia , nata il [...]; CP_2
- l'unione era crisi dopo circa quattro anni a causa dell'incompatibilità caratteriale e del mutato atteggiamento della coniuge successivamente alla nascita della bambina, tanto che nel gennaio del 2015 si era trasferito in un'altra abitazione;
- in seguito alla decisione del di formalizzare la separazione, la CP_1
aveva assunto atteggiamenti pregiudizievoli anche nei confronti Pt_1 inore, arrivando a pedinare il marito, sommerso di telefonate e messaggi minacciosi;
- dal 19 marzo non sentiva e non vedeva la figlia. Alla luce di tali allegazioni, il domandava la separazione personale tra CP_1
i coniugi;
l'affidamento in via esclusiva, e solo in subordine, in via congiunta con collocamento presso di sè, della minore , e la regolamentazione CP_2 del diritto di visita della madre nonchè un contributo al mantenimento della figlia. Si costituiva in giudizio la non opponendosi alla domanda di separazione Pt_1 ma chiedendone l'addebit ico del per grave violazione dei doveri CP_1 nascenti dal matrimonio. Inoltre, la resistente domandava l'affidamento della figlia minore in via esclusiva, con diritto del padre di tenerla con sé secondo le modalità più opportune, e l'assegnazione della casa familiare sita in Nuoro via G. Biasi 26 nonché un contributo per il mantenimento della figlia e per sé. In particolare, la allegava che il coniuge aveva abbandonato la casa Pt_1 familiare, venendo meno ai doveri nascenti dal matrimonio;
che nel corso del matrimonio aveva usato violenza fisica nei suoi confronti sino a romperle il setto nasale nel luglio 2015; che il padre non si era mai occupato della figlia, la quale non lo voleva più vedere. Il Presidente del Tribunale di Nuoro, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, con ordinanza del 4.1.2021 disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocazione presso l'abitazione della madre, prevedendo che il padre potesse vedere la figlia due volte alla settimana alla presenza degli assistenti sociali del comune di Nuoro e che versasse un contributo mensile di euro 350,00 per il mantenimento della bambina. Con provvedimento dell'8.5.2021 il Servizio Sociale del Comune di Nuoro disponeva l'allontanamento urgente ed immediato di dal proprio CP_2 nucleo familiare ex art. 403 c.c. ed il suo collocamento nni materni,
“considerato che con l'avvio degli incontri protetti sono emerse numerose criticità nel rapporto con la signora , tali da rappresentare elemento di Pt_1 forte preoccupazione per il Servizio Sociale e per la Neuropsichiatria infantile che segue la minore, per lo stato di squilibrio mostrato dalla signora;
considerato che
la stessa sig.ra ha di recente dichiarato ai Servizi Pt_1 poc'anzi citati di sentirsi oppressa, esprimendo un vissuto di tradimento da parte della figlia e chiedendo ai genitori di occuparsene per qualche giorno;
vista la segnalazione anonima scritta, ricevuta in data odierna, che lascia intravedere il rischio che la sig.ra possa mettere in atto comportamenti di grave pregiudizio per la minore;
rilevato il grave pregiudizio per l'incolumità fisica della minore” (vedi sentenza impugnata). Con ordinanza del 24.6.2021 il tribunale, a modifica dell'ordinanza presidenziale ed in via provvisoria e urgente, disponeva la collocazione della minore presso i nonni materni, e CP_2 CP_3 Persona_2 ermando, da un lato, il p ott
[...]
Sociali di Nuoro ex art. 403 c.c. e modificando, dall'altro, l'ordinanza presidenziale resa il 4.1.2021, posto che dalla relazione dei Servizi Sociali del 22.6.2021 emergevano “alcuni miglioramenti rispetto a quanto rappresentato nella relazione del 06.05.2021 e a seguito della quale è stato adottato il provvedimento di allontanamento da parte dei Servizi Sociali del successivo 07.05.2021; risulta, infatti, che il stia progressivamente CP_1 recuperando un significativo rapporto co osì come la pare Pt_1 aver compreso la necessità di dover collaborare con il Servizio Sociale al fine di migliorare il suo rapporto con la minore;
cionondimeno, il Tribunale ritiene opportuno mantenere la situazione venutasi a creare solo di recente, in modo che i Servizi Sociali proseguano a dare attuazione al percorso già proficuamente intrapreso dalle parti e fino a quando non vi siano concreti segnali di stabilità nei rapporti dei genitori con la minore” (vedi sentenza impugnata). Con il medesimo provvedimento, il giudice di primo grado disponeva altresì che, “ferma restando la possibilità per entrambi di comunicare telefonicamente con la minore non più di due volte al giorno per massimo 15 minuti a chiamata”, i genitori potevano “visitare la minore due volte alla settimana, sempre alla presenza dei Servizi Sociali e secondo un calendario che verrà concordato da ciascun genitore con gli Servizi”. Inoltre, ammetteva una c.t.u. psicologica sulla condizione in cui si trovava la minore e sulla capacità genitoriale delle parti. Con ordinanza del 22.12.2022 il tribunale, a modifica delle precedenti ordinanze, in via provvisoria e urgente, dato atto di una “progressiva involuzione della condizione psicologica, emotiva e relazionale della bambina”, disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro al CP_2 fine di assumere tutte le erenti la bambina e garantire il diritto di visita del padre e della madre due volte alla settimana mediante incontri protetti, domandando inoltre agli stessi Servizi Sociali l'indicazione di eventuali figure parentali idonee ad ospitare la bambina e a collaborare con i Servizi ovvero di strutture comunitarie in cui la minore potesse essere collocata eventualmente in regime semiresidenziale. All'udienza del 4.4.2023, dato l'affidamento ai Servizi Sociali, veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Monica Zannini. Esaurita l'istruzione, con l'espletamento anche di prova testimoniale, trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo su istanza delle parti, rigettata l'istanza di discussione orale della causa, il tribunale, con sentenza n. 134/2024, emessa in data 4.3.2024, per quel che qui rileva:
- dichiarava la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- rigettava la domanda di addebito pro Pt_1
- affidava per un periodo di 12 mesi la figlia minore ai Servizi Sociali CP_2 del Comune di Nuoro, collocandola in regime se iale presso una comunità alloggio, individuata dai Servizi Sociali, e con rientro serale presso la casa dei nonni materni;
- attribuiva a questi ultimi il compito di assumere in accordo con la Comunità le decisioni concernenti le modalità di visita e di contatto telefonico di CP_2 con i genitori, le attività necessarie per consentire alla minore di esercitare il diritto di visita con i genitori secondo le modalità indicate nella motivazione, le attività terapeutiche e gli interventi di sostegno necessari per consentire alla minore di superare il disagio psicologico derivante dalla situazione di conflitto sussistente tra i genitori;
- disponeva che ciascun genitore potesse vedere la minore tre volte alla settimana esclusivamente secondo le modalità di visita indicate dalla Comunità in accordo con i Servizi Sociali;
- disponeva che i Servizi Sociali di Nuoro predisponessero un percorso terapeutico a cadenza settimanale e un percorso educativo a favore di
, con l'obiettivo di consentire la ripresa dei rapporti con il padre e CP_2 agevolare la relazione con entrambi i genitori e il rientro nella famiglia di origine secondo le modalità maggiormente rispondenti all'interesse della minore, ed attivassero un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto ai Sig.ri finalizzato alla promozione di una adeguata responsabilità Parte_2 genitoriale, invitando la a rivolgersi al Consultorio di Nuoro al fine di Pt_1 avviare un percorso di rapia individuale e contestualmente un lavoro sulla genitorialità;
- poneva a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore e a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge mediante il ve dell'assegno mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensava interamente tra le parti le spese di lite. In particolare, il tribunale gravato – rigettata l'istanza di discussione orale della causa perchè non proposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e dato atto di una istanza di astensione presentata dal Presidente del collegio e rigettata dal Presidente del Tribunale – riteneva indimostrati i presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo al , e cioè la CP_1 violazione dei doveri coniugali e la riconducibilità ad essa della crisi coniugale, posto che il aveva lasciato la casa coniugale quando già si era CP_1 manifestata da tempo la crisi coniugale mentre non vi era prova di una condotta violenta del marito e l'unico episodio riportato del luglio 2015 era successivo alla cessazione della convivenza. Quanto all'affidamento della figlia - “evidenziato che, secondo CP_2 quanto emerge dalla relazione del ctu, tra i genitori sussiste un'elevata conflittualità che incide in maniera significativa sul benessere e sull'equilibrio psichico della minore” e data “l'inadeguatezza di entrambi i genitori a garantire la crescita equilibrata della minore e della mancanza di altre figure familiari idonee ad assumere il relativo incarico” - il tribunale gravato affidava CP_2 per un periodo di 12 mesi ai Servizi Sociali di Nuoro e considerato che la madre, come emergeva sia dalla c.t.u. sia dalle relazioni degli operatori, non riusciva ad aiutare “ a recuperare la relazione con il padre, CP_2 rimandando esplicitam licitamente alla bambina la rappresentazione di un padre inadeguato e squalificato nel suo ruolo e quindi non meritevole di attenzione” e dato lo “stato di sofferenza psicologica e di malessere evidenziato da tutti gli esperti”, collocava la bambina in una comunità semiresidenziale, con rientro serale presso la casa dei nonni materni. Infine, data la gravità della situazione, attribuiva ai Servizi Sociali il compito di predisporre dei percorsi terapeutici ed educativi secondo quanto sopra riportato. Confermata la nomina del curatore speciale, il giudice di primo grado rigettava la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della , avanzata Pt_1 nelle more del giudizio dal , rappresentando tale de l'extrema CP_1 ratio, adottabile solo in caso di esito negativo di tutti i percorsi terapeutici previsti. Infine, dato atto della reciproca condizione economico-reddituale – il CP_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato della Gestimpimanti s.r.l. e la qualifica di operaio 3° livello ed un reddito complessivo di euro 24.219,00 da lavoro dipendente e la , anch'essa dipendente, con un reddito Pt_1 complessivo di euro 12.48 riconosceva in favore di quest'ultima un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili. ha proposto appello censurando la sentenza: i) per avere Parte_1 ricostruito i fatti del processo sulla base di circostanze non vere e per non avere dato atto delle ragioni per cui la aveva deciso di non partecipare Pt_1 agli incontri con i Servizi Sociali, consistite in particolare nella volontà di tutelare la salute della figlia, dato che l'assistente sociale aveva contratto il Covid, e tenuto conto delle condizioni di , affetta da una grave CP_2 patologia renale, di cui non veniva fatto alc in sentenza ed a causa della quale necessitava di aiuto anche nell'igiene quotidiana rendendo del tutto sconsigliabile l'affidamento ad una struttura pubblica, minimizzando inoltre le circostanze che avevano indotto il Presidente del collegio a chiedere di essere autorizzata ad astenersi nel giudizio;
ii) per avere erroneamente rigettato la domanda di addebito della separazione al;
iii) per avere affidato la CP_1 minore ai Servizi Sociali con collocamento i à semiresidenziale;
iv) per avere fissato in euro 150,00 il mantenimento della . Pt_1
La ha, infine, contestato la sentenza per c portava i fatti relativi Pt_1 all'istanza di astensione presentata dal Presidente del collegio di primo grado e rigettata dal Presidente del Tribunale.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
eccependone preliminarmente l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 cpc e proponendo a sua volta appello incidentale sulla richiesta di revoca e/o limitazione e/o sospensione della responsabilità genitoriale della . Il ha insistito sull'espletamento di una nuova Pt_1 CP_1
c.t.u. Si è costituita la minore , in persona del nuovo curatore Controparte_2 speciale avv. Sebastiana al Tribunale di Nuoro in sede di attuazione della sentenza di primo grado qui impugnata. La Procura Generale è intervenuta in giudizio ed ha concluso chiedendo una integrazione istruttoria. Rigettata l'istanza di revoca del nuovo curatore speciale ed un ulteriore ricorso della per l'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili, la Corte, Pt_1 espletata una nuova c.t.u. psicologica, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello – erroneamente denominato “ricorso in appello ex articolo 708 cpc” ma qualificabile unicamente, ed in concreto, come atto di appello avverso una sentenza di separazione emessa nel vigore della disciplina ante riforma Cartabia - per difetto di specificità, posto che, pur nella sovrabbondanza di argomentazioni, molte delle quali assolutamente inconferenti rispetto alla controversia, i motivi di gravame risultano estrapolabili ed evincibili da una lettura complessiva dell'atto.
A) Dell'errata ricostruzione dei fatti. Con il primo motivo di censura la si è doluta di una errata ricostruzione Pt_1
“dei fatti del processo”, posto ch ibunale non avrebbe dato conto delle ragioni per cui la aveva rifiutato gli incontri ai Servizi Sociali e delle Pt_1 condizioni patologi la bambina, riportando fatti non veritieri. In realtà le prime venti pagine dell'atto di appello sono costituite da una narrazione sovrabbondante, priva di concreti riscontri, e soprattutto del tutto sganciata dalle reali argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata al fine di pervenire alla decisione di affidamento ai Servizi Sociali della bambina. Il fatto che l'assistente sociale avesse il Covid non è assolutamente dimostrato mentre la condizione fisica di non ha alcun immediato rilievo sulla CP_2 valutazione di idoneità genitor ovvero sulla collocazione della Pt_1 bambina, tanto più in considerazione della documentazione in atti, da cui risulta che la ragazzina può condurre una normale vita scolastica, sociale e sportiva (vedi mail del gennaio 2022 e del dicembre 2023 del prof. e Per_3 referto ecografico 11.8.2023). Nessuna contestazione specifica viene invece avanzata alle plurime motivazioni poste a sostegno della sentenza in ordine alle criticità e disfunzionalità manifestate dalla nella sua condotta genitoriale ed evidenziate non solo Pt_1 dalle assistenti so l ma altresì dai diversi professionisti Controparte_4 che hanno avuto modo di interloquire con la stessa, come la psicologa dott.ssa Per_ e la c.t.u. di primo grado dott.ssa . Per_4
Infine, quanto alle circostanze che avevano indotto la Presidente del Collegio di primo grado, dott.ssa LO, a chiedere l'autorizzazione ad astenersi dal giudizio, poi rigettata, - a prescindere dalla totale inconferenza delle considerazioni di parte appellante su come i fatti avrebbero dovuto essere affrontati dal precedente legale della e dal giudice - è sufficiente Pt_1 riportare il contenuto dei messaggi t ci inviati dalla all'avv. Pt_1
Cazzari, precedente suo procuratore, per comprenderne la gravità senza alcun ulteriore rilievo: “Il mio numero di telefono fino a gennaio non è più reperibile la LO fa per la seconda volta a Natale terrorismo a casa sua, e non scherzi molto perché so esattamente dove va a scuola il figlio della LO poi la psichiatra non la psicologa dovrà sostenere un caso molto peggiore di oggi, a presto udienza, può anche non presentarsi perché io non Persona_5 concor n permettevi MAI più di indicare come HO letto dagli atti in Cancelleria che proposto un percorso da una psicologa per me, se Pt_3 trovo la Masia in stra mazzo di botte. Chi mi rappresenta deve andare contro , la MaSia e la LO se lei non ha interesse nel far valere i CP_1 miei di ne così. Io avrò bisogno sicuramente della psicologa dopo aver subito fino ad oggi, io non sarò in udienza”.
B) Dell'addebito al . CP_1
Il ha reiterat o giudizio l'eccezione di inammissibilità della CP_1 domanda di addebito, perché formulata tardivamente. Sul punto nulla era argomentato nella sentenza impugnata, nella quale la domanda era esaminata nel merito, con conseguente implicito assorbimento della relativa eccezione di tardività. In ogni caso, la doglianza della è comunque infondata nel merito. Pt_1
Il giudice di primo grado - richiamati i principi di diritto in materia, secondo cui la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge deve provare
“sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, ed evidenziato che la domanda di addebito proposta dalla si fondava sull'asserito abbandono da parte Pt_1 del della casa familiare nel 2014 e sull'asserita violenza fisica subita CP_1 dall – osservava innanzi tutto come fosse dimostrato, “sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni delle parti”, che in realtà il
[...]
aveva abbandonato la casa quando ormai la crisi del matrimonio si CP_1 già manifestata da anni. Il tribunale evidenziava, infatti, che la stessa Pt_1 dichiarava nella sua comparsa di costituzione che il aveva “m CP_1 fin dalla nascita della figlia, avvenuta nel 2011, un sempre maggiore distacco dalla moglie allontanandosi spiritualmente e materialmente dall'unione familiare, rifiutando ogni rapporto sessuale con la moglie dalla nascita della figlia” e riferiva alla c.t.u. che le parti, proprio a causa di tale rottura, “di comune accordo hanno(avevano) deciso di individuare un secondo appartamento dove il sig. si sarebbe dovuto trasferire, senza alterare CP_1 la routine della figlia”. Inoltre, secondo il tribunale non vi era neppure prova della sussistenza di una condotta violenta del , posto che nella sua comparsa di costituzione la CP_1
faceva escl e “riferimento, oltre a generiche condotte Pt_1 aggressive del marito durante la convivenza, ad un episodio intervenuto nel luglio del 2015 in seguito ad un litigio” ma di tali condotte non vi era effettivo riscontro, senza considerare che il secondo episodio era comunque intervenuto successivamente alla interruzione della convivenza. A fronte di tali argomentazioni, la - la quale in primo grado formulava Pt_1 nella terza memoria istruttoria sol prova contraria sui capi articolati da controparte - ha dedotto per la prima volta in appello una prova testimoniale, peraltro afferente a circostanze del tutto generiche ed indeterminate, in quanto tale inammissibile. Inoltre, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non ammetteva le prove orali, anche se dedotte solo nella terza memoria istruttoria, assumendo che “Il vero problema e che con una inversione rispetto ad ogni principio dell'ordinamento statale il giudice territoriale omette di compiere un accertamento che era suo dovere e compiere, e che deriva da questioni che afferiscono a diritti indisponibili. Rispetto a tale richiesta di accertamento sia pure compiuta dall'avvocato Magliocchetti, primo difensore di , solo nelle memorie numero 3 vi Parte_1 era un obbligo giuridico di ammettere quelle prove che il tribunale non ha ammesso e che derivano dagli obblighi che ora si illustrano e la cui violazione sicuramente rende viziata la sentenza perché falsifica i presupposti della situazione che ha portato al conflitto tra i coniugi” (vedi atto di appello). Orbene, quanto agli obblighi di accertamento invocati, in disparte la preliminare considerazione che le reciproche querele sono state oggetto di archiviazione, è sufficiente osservare che la domanda di addebito è proponibile esclusivamente su domanda di parte e secondo i tempi propri del giudizio ordinario, come chiaramente rilevato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi Cass. n. 15279/2001: “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma;
infatti, la stessa presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione”. Pertanto, non era ravvisabile alcun potere di accertamento d'ufficio del giudice. Inoltre, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza, laddove il giudice evidenziava che non vi era affatto la prova di un nesso di causa tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio denunciati dalla e Pt_1
l'intollerabilità della convivenza, venuta meno prima ancora dei fatti posti a sostegno della domanda di addebito. Ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., invero, “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). Come correttamente rilevato in sentenza, la violazione di tali doveri non è, peraltro, sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”. Nel caso di specie, al contrario, tale prova non sussiste, posto che il rapporto si era ormai disgregato, per ammissione della stessa (vedi deduzioni della Pt_1 comparsa di costituzione), fin dal 2011, dopo la nascita della figlia, dato che il
, a suo dire, non aveva accettato la patologia della figlia ed aveva, CP_1 quindi, dimostrato “un sempre maggior distacco dalla propria moglie e dalla figlia, dedicandosi esclusivamente ai propri interessi, e nel più assoluto egoismo si allontanava spiritualmente e materialmente dall'unione familiare, rifiutando finanche ogni rapporto sessuale con la moglie” (comparsa di costituzione). Tutte considerazioni, peraltro, ribadite dalla stessa nel verbale di Pt_1 sommarie informazioni assunte dai Carabinieri di Nuoro il 19.6.2020, nel procedimento penale poi archiviato, dove l'appellante riferiva quanto segue: “la nostra relazione è andata scemando a partire dal 2011, dopo la nascita di nostra figlia. C'erano dei problemi tra noi, anche intimi, e quindi lui ha deciso di andare via da casa nel 2014….non abbiamo formalizzato la separazione per questioni economiche. Eravamo rimasti amici io e e per questioni CP_1 economiche abbiamo deciso di rimandare la separa male….vi era un rapporto di quieto vivere, ma nonostante questo vi erano dei problemi e delle liti, anche per questioni economiche…. Lui addirittura restava a casa mia con la bambina quando io non c'ero. Ricordo che aveva anche le chiavi dell'appartamento, così come ancora oggi ce le ha….lui mi accompagnava a fare delle commissioni, mi portava a lavoro, facevamo le vacanze insieme … Ovviamente il tutto perché eravamo d'accordo su questo….”.
C) Dell'affidamento e del collocamento di . CP_2 Quanto alle statuizioni relative all'affidamento e al collocamento della minore, la ha contestato la sentenza con particolare riguardo all'affidamento Pt_1 de a ai Servizi Sociali per un periodo di 12 mesi, al collocamento presso una struttura semiresidenziale e alla regolamentazione del diritto di visita mentre il in via incidentale, ha insistito per l'adozione di CP_1 provvedime della responsabilità genitoriale della madre. Orbene, con ordinanza in data 31.7.2024, la Corte - tenuto conto della gravità della situazione della bambina, come risultante anche dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali in atti, della delicatezza dell'età di , appena CP_2 adolescente, e del totale rifiuto del padre da parte della s disposto una nuova c.t.u., sospendendo nelle more la previsione di collocamento della minore in comunità semiresidenziale. Invero, come evidenziato anche nella sentenza impugnata e nel provvedimento del 31.7.2024 appena citato, nel caso di specie, ogni tipo di intervento adottato e disposto dal giudice di primo grado non ha purtroppo avuto esiti positivi, emergendo altresì una condizione di compromissione psico-fisica della minore , destinata ad aggravarsi irrimediabilmente in difetto di CP_2 adeguat ti di sostegno (vedi in particolare la relazione della c.t.u., Per_ dott.ssa , espletata in primo grado sulla condizione psico-fisica della ragazzina: “Allo stato attuale la minore mostra uno stato di malessere correlabile all'ambivalenza affettiva verso entrambe le figure genitoriali che si traduce in un'oscillazione comportamentale tra atteggiamenti di apertura e altri di totale chiusura. E' evidente quanto la separazione sembrerebbe aver introdotto uno squilibrio importante nella dinamica padre-madre-figlia e
sembrerebbe essersi trovata nella scomoda posizione di doversi CP_2 alleare con un genitore contro l'altro, nonché aderire allo schema comportamentale della madre, entrando così di fatto in un profondo conflitto di lealtà che ancora oggi la obbliga a schierarsi, inibendo ogni spinta autonoma ed esplorativa. Una condizione che nel contempo, rischia di ostacolare la crescita e la strutturazione di una sana identità. La disgregazione del nucleo familiare infatti, sembrerebbe aver favorito, in , la convinzione CP_2 che vi sia un genitore “buono” e uno “cattivo”, una scissione con un importante potenziale danneggiante. Il vissuto di perdita e di danneggiamento, infatti, non riguarderà solo il vissuto reale ma anche l'immagine interna delle figure di riferimento, a cui si associa l'identità individuale e da cui dipende il modo in cui vivrà le future relazioni affettive. L'esperienza clinica mostra come l'esclusione del genitore, la svalutazione del genitore allontanato, la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino sono situazioni che, protratte nel tempo, portano allo sviluppo di numerose psicopatologie infantili. Tali condizioni, se non affrontate tempestivamente, possono incidere sulla formazione del suo carattere, condizionando la sua vita, le sue scelte, i suoi legami di attaccamento e Per_ la sua futura personalità”: vedi c.t.u. dott.ssa ); E' stato, quindi, affidato alla psicologa, dott.s berta Bono, l'incarico di rispondere al seguente quesito: “- esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i genitori, i nonni, la figlia minore ed i loro eventuali consulenti di parte, previa autorizzazione ad acquisire ogni informazione utile anche presso uffici pubblici e ad effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli insegnanti, accerti l'ausiliare quale sia la condizione psicologica in cui si trova la minore ed il suo rapporto con i genitori e le altre CP_2 figure parentali con cui dicando specificatamente: - quali carenze genitoriali siano ravvisabili;
- se la conflittualità manifestata dai genitori ed il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, come emerso dagli atti di causa, nonchè la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati ed oppositivi rispetto ad ogni forma di aiuto o di supporto siano in qualche modo emendabili nell'esclusivo interesse di , e se vi sia ancora spazio per CP_2 eventuali interventi di sostegno a loro favore; - se siano ravvisabili caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità̀ pervasivi e/o patologici in uno o in entrambi i genitori che espongano i minori a situazioni di rischio;
precisando, infine, all'esito degli accertamenti di cui sopra o in qualsiasi momento in caso di ravvisata urgenza di provvedere, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento e collocamento più idonea per ”. CP_2
All'esito delle operazioni p sentite le parti, la nonna materna, il Parte neuropsichiatra infantile dell' di Nuoro e gli operatori del Servizio Sociale di Nuoro - l'ausiliare ha conclu nfermando quanto già evidenziato nella c.t.u. di primo grado e cioè che “la situazione in esame è apparsa molto complessa e giunta ormai a un punto estremamente critico per il benessere della minore”, la quale “ha urgente necessità di essere presa in carico da uno psicoterapeuta”, e che “…la ragazzina si trova in una forte situazione di pregiudizio”, nella quale, allo stato, la soluzione più opportuna risulta “il collocamento di in una struttura e l'affidamento ai Servizi Sociali di CP_2
Nuoro che valu sieme agli operatori della Comunità, se e quando potranno iniziare gli incontri con i genitori, in base allo stato della minore”. Secondo la c.t.u., invero, “nessuna delle figure familiari è apparsa in grado di contenere il suo malessere, aiutarla a dare un senso agli accadimenti, supportarla nell'elaborare le tensioni;
anche di fronte alla presenza di agiti gravemente disfunzionali quali le minacce di suicidio, i familiari non sono riusciti ad attivare in prima persona dei comportamenti funzionali, anzi, sembrerebbero aver contribuito a far vivere alla minore gli eventi in modo angoscioso alimentando il suo disagio. Neanche in questa condizione sono emerse delle modalità adeguate per fronteggiare la situazione, ma solo la volontà di comunicare gli eventi in modo tale da avvalorare la propria posizione. Anche il collocamento presso i nonni materni risulta poco funzionale in quanto non sembrano essere stati capaci di arginare la figura materna e di assumere la responsabilità che si richiede ai collocatari, dimostrando una carente capacità di tutelare la nipote….Nel tentativo di tutelare la minore, riconoscendo che l'allontanamento debba essere l'extrema ratio, non si ravvedono però altre soluzioni avendo già tentato in precedenza tutti gli interventi possibili al fine di farla rimanere insieme alla famiglia d'origine…SI ha bisogno di un suo spazio in cui concentrarsi su se stessa ed elaborare il proprio vissuto, lontana dalla situazione di pregiudizio alla quale è stata costantemente esposta”. In particolare, la dott.ssa Bono ha evidenziato;
- quanto alla madre che “la OR ..ha deciso di non partecipare Pt_1 alle operazioni peritali impedendo c consulente di proseguire con la sua valutazione utilizzando la consueta metodologia”, e cioè rifiutando ogni aiuto da parte degli operatori, come già fatto durante il giudizio di primo grado, e legittimando in tale modo anche “il comportamento della figlia che, a sua volta, non ha voluto sottoporsi ai test e, come già detto, ha utilizzato i colloqui con la scrivente solo per esporre le proprie convinzioni”; in ogni caso, in base a quanto emerso “dalle mail che la OR ha continuato ad inviare alla consulente fino a quando quest'ultima non ha bloccato il suo contatto (in data 29/11/2024); dal suo profilo Facebook (essendo stata autorizzata a farlo in sede di conferimento d'incarico); dall'unico colloquio effettuato;
nonché da ciò che è emerso dai colloqui con gli operatori e dalla lettura del fascicolo anche di ”, l'ausiliare ha altresì rilevato che “la suddetta ha Persona_6 messo in atto un atteggiamento dapprima volto ad allontanare il padre dalla figlia, ritenendolo un pericolo per e poi, abbia cercato di CP_2 convincere tutti gli operatori e le istituzioni a comprendere e appoggiare ciò che per lei era evidente. Quando si è provato a fare qualcosa che ella non riteneva necessario o peggio, controproducente in quanto si discostava dalla sua idea, la OR sembrerebbe aver messo in atto una squalificazione totale, a tratti minacciosa e denigratoria di tutte le figure in primis gli operatori (arrivati ad allontanarla dalla figlia), la precedente consulente (anche se aveva affidato a lei la figlia ma, a suo avviso, non aveva riconosciuto la vera natura del Signor in CP_1 quanto attratta da lui), i giudici (che hanno ritenuto di dover la figlia in struttura), gli avvocati della controparte, la curatrice e addirittura il proprio legale (vedi post Facebook in allegato nel quale sembrerebbe ritenere che egli non abbia fatto abbastanza tanto da ricercare su Google come recarsi in Tribunale senza avvocato)” ed inoltre che “La OR
sembrerebbe .. concentrata a portare avanti una guerra
contro
Pt_1 on sentendosi compresa, ascoltata e manifestando la sua rabbia e la sua frustrazione indiscriminatamente, senza salvaguardare la tutela della minore”, concludendo nel senso che “gli atteggiamenti messi in atto dalla OR sia prima della consulenza che durante, non possano Pt_1 essere solo l festazioni di una madre preoccupata o ansiosa, ma siano riconducibili ad un quadro clinico che andrebbe attentamente valutato e approfondito tramite visita specialistica, anche al fine di verificare quanto sia integro il suo esame di realtà”; del resto, già il tribunale con la sentenza impugnata invitava la a rivolgersi al Pt_1
Consultorio di Nuoro per un percorso di psicoter ividuale e non risulta che la stessa vi abbia provveduto;
- quanto al padre che “Il Signor ha partecipato alle operazioni CP_1 peritali mostrandosi collaborativo anche se ha menzionato il fatto di essere stanco in quanto la sua intenzione iniziale era quella di tagliare i tempi rivolgendosi al Tribunale invece, dopo quattro anni, è stato sottoposto a una seconda valutazione, continuando a non avere rapporti con la figlia” e, all'esito dei colloqui e dei test somministrati, l'ausiliare ha concluso nel senso che “Sarebbe opportuno che egli intraprendesse un percorso di supporto per comprendere che minimizzare i propri gesti e responsabilizzare unicamente la OR rispetto al distacco di Pt_1 , non è utile al fine di creare un rapporto con la figlia, che CP_2 invece avrebbe bisogno di sentirsi ascoltata e compresa da lui”, risultando, invero, un atteggiamento di distacco dalle situazioni affettive
“forse nel tentativo di evitare la sofferenza” e “per cercare di proteggere se stesso dal dolore”, senza però considerare adeguatamente che
“mentre tentava di uscire dal conflitto con la ex moglie, il taglio netto ha coinvolto anche la figlia che si è così sentita abbandonata”;
- quanto alla relazione genitoriale che “i Signori e non Pt_1 CP_1 hanno nessuna comunicazione ed entrambi si evitano l'un l'altro….È risultata assente la funzione triadica intesa come l'abilità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa, basata sul sostegno o quantomeno sul rispetto reciproco” ed allo stato “non sembrano esserci le condizioni per eventuali interventi che possano portare a una comunicazione efficace tra i genitori neanche nell'esclusivo interesse della figlia in quanto entrambi sembrano essere concentrati sul conflitto con diverse modalità e non sull'importanza della bigenitorialità per il benessere di ”; la relazione genitoriale risulta “connotata dalla CP_2 comunicazion nte;
dalla mancata assunzione di responsabilità quindi dall'assenza di una riflessione individuale rispetto a questo;
dalla reciproca colpevolizzazione dell'altro e dalla messa in atto di comportamenti che hanno incancrenito la situazione” ed , CP_2
“trovandosi in mezzo a un conflitto genitoriale, l'unico modo che pensa di avere per evitare di essere coinvolta, è il distacco fisico ed emotivo verso la figura genitoriale dalla quale si è sentita abbandonata e rifiutata, alleandosi con la madre, con la quale invece condivide la propria vita”. Le suddette argomentazioni e conclusioni sostanzialmente coincidono con quanto già evidenziato nella c.t.u. di primo grado, dove, in ordine alla relazione Per_ dei genitori e alla loro idoneità genitoriale, la dott.ssa evidenziava quanto segue: “Le diversità nello stile educativo, ma anc e problematiche di personalità descritte, impediscono alla coppia genitoriale di preservare
dal conflitto e dalle accuse reciproche, non riuscendo, spesso, a CP_2 preservare l'immagine dell'altro genitore da critiche e squalifiche. I signori, difatti, non riescono a esimersi da svalutazioni e denigrazioni nei confronti dall'altro e della di lui/lei famiglia di origine dinnanzi alla figlia minore, influenzandola negativamente. Ciò sembra ostacolare l'assunzione di una posizione di guida autorevole e matura, capace di distinguere il ruolo genitoriale da quello coniugale, ormai venuto meno…..Le tematiche affrontate durante i colloqui ruotano sempre sul piano del conflitto e sull'incapacità di uno
o dell'altro genitore di assicurare realmente la serenità della minore. A riguardo non si può che evidenziare il fallimento della coppia genitoriale in riferimento ad un progetto educativo di genitorialità condivisa…..La coppia genitoriale appare ancora coinvolta in una dinamica conflittuale caratterizzata da recriminazioni reciproche e intensi sentimenti di rabbia, risentimento e delusione. Data l'elevata intensità di tale conflitto di coppia, questo sembra aver coinvolto direttamente la figlia come spettatrice passiva. La Sig.ra Pt_1 in particolare, non è mai riuscita ad esimersi da svalutazioni e denigrazi confronti dall'altro genitore e della di lui famiglia di origine dinnanzi alla figlia, influenzandone negativamente l'immagine. Per giunta, da quanto è emerso in CTU la signora non sembrerebbe aver favorito la frequentazione di CP_2 con il ramo parentale paterno che allo stato attuale risulta totalmente estromesso dalla vita della bambina…..Il quadro familiare descritto, cronicizzato nelle rispettive posizioni, è risultato ad oggi fallimentare rispetto ad un progetto di affido condiviso con esercizio congiunto della potestà genitoriale. La conflittualità di coppia e la ricerca continua di attribuzione di responsabilità all'altro genitore, non consente alla coppia di entrare nell'ottica di essere in due ad avere un ruolo importante per garantire la crescita equilibrata della minore. I sig.ri non si riconoscono Parte_5 reciprocamente come individui e si mo incapaci di sciogliere il legame conflittuale proponendosi, agli occhi della figlia, come modelli rigidi e scissi nell'approccio educativo e nella comunicazione. Ne consegue per
, di anni 11, un'esposizione importante a messaggi incongrui, CP_2 la sua crescita e per lo sviluppo della sua personalità”. Quanto, infine, alla condizione psico-fisica di , di cui già la c.t.u. di CP_2 primo grado evidenziava il pericolo di pregiudi mini sopra riportati, la dott.ssa Bono nella sua relazione ha riferito specificatamente come la minore abbia già messo “in atto diversi meccanismi di difesa” (“quali: scissione (es. padre cattivo-madre buona); annullamento retroattivo (es. eliminazione totale della figura paterna); introiezione (es. identificazione nella figura materna); diniego (es. il padre fa solo cose negative quindi è giusto non volerlo più frequentare); evitamento (es. rifiuto totale di altri punti di vista per mantenere il proprio ed evitare di soffrire con un eventuale riavvicinamento al padre); isolamento dell'affetto (distacco emotivo); razionalizzazione (es. eliminazione della figura paterna come diretta conseguenza delle azioni del padre)”), tutti finalizzati ad “affrontare le difficoltà che incontra attimo dopo attimo”, con il rischio, però, “di un'evoluzione patogena” e della comparsa dei “cosiddetti disturbi della regolazione….La difficoltà a leggere i propri stati interni, la tendenza all'evitamento delle emozioni negative, la minimizzazione dei propri bisogni e il distanziamento dai propri affetti”, che “possono portare a condizioni di alessitimia - condizione di ridotta consapevolezza emotiva che comporta l'incapacità sia di riconoscere sia di descrivere verbalmente i propri stati emotivi e quelli altrui - e predispongono allo sviluppo di disturbi di somatizzazione - Sindrome cronica costituita da sintomi somatici che non hanno cause di tipo organico, sono associati ad un disagio psicologico e sociale e sono comunque tali da indurre il paziente ad assumere farmaci, a consultare medici e ad alterare il proprio stile di vita”. Orbene, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, ritiene la Corte che sia assolutamente necessario ed improcrastinabile adottare dei nuovi provvedimenti in favore della minore, posto che quelli disposti con la sentenza impugnata non sono risultati sufficienti a tutelare la ragazzina, dato il perdurante conflitto esistente nella relazione genitoriale, l'incapacità delle parti di provvedere all'accudimento e alla cura della minore, nonostante il suo evidente stato di bisogno mostratosi anche con manifestazione di intenti suicidiari, nonché l'atteggiamento totalmente oppositivo e negativo adottato dalla madre nei confronti di qualsiasi iniziativa assunta dai Servizi Sociali e da qualsiasi operatore intervenuto. Come è noto, ai sensi dell'art. 333 c.c., “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. Nel caso di specie, - fermo l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Nuoro, il quale ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. assumerà anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in caso di insanabile dissenso tra i genitori, per un ulteriore periodo di almeno 18 mesi e ferme tutte le prescrizioni già adottate con il provvedimento impugnato in tema di percorsi di sostegno in favore del nucleo familiare - va pertanto, disposto, allo stato, anche l'allontanamento di dalla casa familiare e da quella dei nonni CP_2 ed il collocamento in una residenziale individuata dagli stessi Servizi Sociali al fine di potere finalmente dare attuazione a tutti gli interventi di sostegno, di natura educativa, assistenziale e psicologica, ritenuti più opportuni in suo favore, garantendo altresì il mantenimento di rapporti effettivi con entrambi i genitori, secondo un calendario che dovrà essere definito dall'ente affidatario, sul piano delle modalità e della tempistica, tenendo conto delle prioritarie esigenze di e del percorso nel frattempo intrapreso dai CP_2 due genitori. In particolare, va evidenziato come nella c.t.u. sia stata sottolineata la necessità di un percorso psicologico in favore di , rilevata peraltro CP_2 anche dal neuropsichiatra sentito dalla stessa (vedi pag. 16 c.t.u.: “A Gennaio del 2023 ha redatto un certificato nel quale spiegava che il suo compito si era esaurito e si segnalava la necessità di un percorso di psicoterapia altrove rispetto alla struttura di appartenenza”). Nella esecuzione del collocamento - cui daranno attuazione gli stessi Servizi Sociali secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune - la Corte ritiene importante precisare che l'ausilio della forza pubblica deve essere utilizzato in sede di attuazione esclusivamente nel caso in cui sia “assolutamente indispensabile” (vedi sul punto art. 473bis.38 cpc) e solo dopo avere garantito ad e ad entrambi i genitori la concreta possibilità di comprendere le CP_2 finalità perseguite dal provvedimento e, quindi, cercato di ottenere, se non il loro consenso, almeno una condotta non oppositiva da parte dei medesimi. In ogni caso, tale ausilio potrà intervenire esclusivamente su richiesta dei Servizi Sociali e senza l'utilizzo da parte della forza pubblica di uniformi e armi, alla presenza di operatori qualificati ed in modi e luoghi che rendano il meno traumatico possibile l'evento. Invero, l'attuazione della misura può essere realizzata unicamente dagli operatori dei Servizi Sociali, perché dotati di specifiche competenze che consentono loro di affrontare e risolvere le eventuali problematiche che possono scaturire in sede esecutiva, risultando, per tali motivi, del tutto inopportuna una preventiva audizione della minore da parte della Corte per renderla edotta delle scelte compiute in questa sede, come richiesto dai procuratori di parte appellata. Del resto, questa Corte, già nell'ordinanza in data 31.7.2024, ha ritenuto, in assoluto, inopportuna e contraria al suo interesse, una nuova audizione della minore “tenuto conto della condizione di particolare fragilità in cui la minore si trova e della preliminare ed improcrastinabile necessità che la stessa ed i suoi genitori si affidino a percorsi di sostegno e di ausilio per superare le gravi criticità riscontrate”, in difetto dei quali ritiene la Corte che, allo stato, l'ascolto sia “manifestamente superfluo” ex art. 473bis.4 secondo comma cpc. Giova, infine, evidenziare che tale drastica misura va disposta solo perché il nucleo familiare non è risultato in grado di garantire cure e protezione adeguate alle esigenze educative e di crescita di , mettendone a CP_2 rischio il benessere e l'equilibrio psico-fisico, e non ha manifestato, in particolare la madre, in tanti anni, alcuna disponibilità concreta a collaborare con i Servizi Sociali, con la conseguenza che, allo stato, l'allontanamento rappresenta l'unica forma di protezione della ragazzina al fine di garantirgli l'essenziale percorso di sostegno e di ausilio che fino ad ora non si è riusciti ad attuare a causa del gravissimo conflitto genitoriale in cui è rimasta coinvolta e della condotta ostruzionistica della madre e non per creare ulteriori insanabili rotture nei rapporti familiari ma al contrario per rinforzare tali rapporti, dando a tutti, genitori, nonni e minore, la possibilità di raggiungere una maggiore consapevolezza dei propri bisogni, limiti e potenzialità, e potere, quindi, dare finalmente inizio ad una relazione familiare costruttiva e accudente nell'interesse precipuo di . Solo ove anche questi provvedimenti non CP_2 condurranno ad una eff la dell'interesse prevalente della minore, potrà essere adottato anche l'ulteriore misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nelle more del collocamento in comunità, i Servizi Sociali comunicheranno direttamente alla procura minorile ogni nuova circostanza che possa in qualche modo giustificare l'adozione di ulteriori provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale.
D) Del mantenimento della . Pt_1
Con la sentenza impugnata, il tribunale poneva a carico del l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della coniuge mediant samento dell'assegno mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, in considerazione della disparità reddituale tra le parti, posto che mentre “il sig. è CP_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato della Gestimpimanti s.r.l. con la qualifica di operaio 3° livello;
nel 2018 il sig. ha dichiarato un CP_1 reddito complessivo di € 24.219,00 da lavoro dipendente”, la “nel 2019 Pt_1
.. ha dichiarato un reddito complessivo di € 12.488,19”. La , la quale era stata licenziata e da ultimo, come dichiarato e Pt_1 doc to in udienza, è stata reintegrata nel posto di lavoro, ha contestato la decisione chiedendo un aumento del contributo “in relazione al licenziamento oggi impugnato”, subito a causa delle assenze dovute alle udienze del presente processo e agli incontri con le assistenti sociali. Orbene, data la reintegrazione nel posto di lavoro, in difetto di ulteriori e specifiche contestazioni in ordine alla decisione di natura economica, la censura sul punto non merita accoglimento. Dato l'esito del giudizio e la natura della causa, finalizzata al perseguimento dell'interesse di un minore, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1 in parziale accoglimento dell'appello i oposto da Controparte_1
e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro 134/2024, emessa in data 4.3.2024:
- previa conferma dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali di Nuoro, il quale ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. assumerà anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in caso di insanabile dissenso tra i genitori, per un ulteriore periodo di 18 mesi e di tutte le prescrizioni già adottate con il provvedimento impugnato in tema di percorsi di sostegno in favore del nucleo familiare, dispone il collocamento di , con eventuale ausilio della forza pubblica CP_2 secondo le mod criteri indicati in parte motiva, presso una idonea comunità residenziale individuata dagli stessi Servizi Sociali al fine di realizzare tutti gli interventi di sostegno, di natura educativa, assistenziale e psicologica, ritenuti più opportuni in favore della stessa, garantendo il mantenimento di rapporti effettivi con i genitori ed i nonni, secondo un calendario che dovrà essere definito dall'ente affidatario, sul piano delle modalità e della tempistica, tenendo conto delle prioritarie esigenze di e del percorso intrapreso dai due genitori;
CP_2
- conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa le spese di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale. Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Nuoro. Sassari il 19.3.2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
CARBONI FRANCESCO come da procura in atti appellante-appellata incidentale contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
ocura in atti, unitamente all'avv. RUIUS MARIA LUISA appellato-appellante incidentale e
( in persona del curatore Controparte_2 C.F._3 speciale avv. Sebastiana Buffoni che la rappresenta e difende ex art. 86 cpc appellata e PROCURA GENERALE intervenuta OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 19.3.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia l'illustrissima Corte adita in totale riforma della sentenza numero 134 del 2024 emessa e pubblicata il 4 Marzo 2024 causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2020, comunicata nel giorno 7 Marzo 2024 dal Tribunale di Nuoro in composizione collegiale composta dai signori magistrati dott. Tiziana LO -Presidente e Relatore;
dott. Salvatore Falzoi Giudice, dott. Cosimo Gabbani Giudice, notificata in data in data 5 aprile 2024, Per l'effetto - affidare la figlia minore , in via esclusiva alla CP_2 madre con collocazione presso la stessa in Nuoro Via Biasi 26, accordando al padre il diritto di tenerla con sé con le modalità più opportune e comunque protette;
- assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Nuoro in Via Giuseppe Biasi 26 - porre a carico del sig. , il contributo per il CP_1 mantenimento della figlia minore pari all'import 500,00, ed £ 500,00 per il mantenimento della sig.ra , o quello che dovesse risultare nel Parte_1 corso del giudizio, da rivalutars te secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per la figlia. PER PARTE APPELLATA : che la Corte d'Appello adita, Controparte_1 rigettata ogni contraria d Voglia: In via preliminare:- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex avverso proposto per le ragioni esposte in parte narrativa. Nel merito: - nella denegata ipotesi di superamento della eccezione proposta in via preliminare, rigettare poiché infondati i motivi d'appello ex adverso formulati. - accogliere l'appello incidentale formulato dall'appellato, confermando per il resto la sentenza impugnata. - In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. In Via istruttoria: - disporre una Consulenza Tecnica psichiatrica nei confronti della rivolta ad accertare l'eventuale sussistenza di patologie e/o Parte_1 disturbi a carico della stessa secondo la classificazione effettuata nei manuali diagnostici, tenuto anche conto di quanto evidenziato al riguardo nella CTU Per_ dalla Dr.ssa alle pagg. 29, 30 e 31. - nella sola denegata ipotesi di ammissione prova orale avversaria si deduce prova contraria indicando i medesimi testimoni dedotti nelle memorie istruttorie depositate nel pregresso grado di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA : voglia la Corte, Controparte_2 valutata, ai sensi e per gli effetti di cui .c., la sussistenza di atti che arrecano pregiudizio al minore e che, del pari, ostacolano lo svolgimento delle modalità, modificare d'ufficio in via d'urgenza i provvedimenti in vigore, nel preminente interesse del minore. Nel merito 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
2) in subordine, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa. Ssvolgimento del processo Con ricorso depositato l'1.6.2020, conveniva in giudizio Controparte_1 davanti al Tribunale di Nuoro separazione giudiziale Parte_1 ed allegando che:
- aveva contratto matrimonio in data 26.7.2008 con la , da cui aveva Pt_1 avuto una figlia , nata il [...]; CP_2
- l'unione era crisi dopo circa quattro anni a causa dell'incompatibilità caratteriale e del mutato atteggiamento della coniuge successivamente alla nascita della bambina, tanto che nel gennaio del 2015 si era trasferito in un'altra abitazione;
- in seguito alla decisione del di formalizzare la separazione, la CP_1
aveva assunto atteggiamenti pregiudizievoli anche nei confronti Pt_1 inore, arrivando a pedinare il marito, sommerso di telefonate e messaggi minacciosi;
- dal 19 marzo non sentiva e non vedeva la figlia. Alla luce di tali allegazioni, il domandava la separazione personale tra CP_1
i coniugi;
l'affidamento in via esclusiva, e solo in subordine, in via congiunta con collocamento presso di sè, della minore , e la regolamentazione CP_2 del diritto di visita della madre nonchè un contributo al mantenimento della figlia. Si costituiva in giudizio la non opponendosi alla domanda di separazione Pt_1 ma chiedendone l'addebit ico del per grave violazione dei doveri CP_1 nascenti dal matrimonio. Inoltre, la resistente domandava l'affidamento della figlia minore in via esclusiva, con diritto del padre di tenerla con sé secondo le modalità più opportune, e l'assegnazione della casa familiare sita in Nuoro via G. Biasi 26 nonché un contributo per il mantenimento della figlia e per sé. In particolare, la allegava che il coniuge aveva abbandonato la casa Pt_1 familiare, venendo meno ai doveri nascenti dal matrimonio;
che nel corso del matrimonio aveva usato violenza fisica nei suoi confronti sino a romperle il setto nasale nel luglio 2015; che il padre non si era mai occupato della figlia, la quale non lo voleva più vedere. Il Presidente del Tribunale di Nuoro, acquisita la relazione dei Servizi Sociali, con ordinanza del 4.1.2021 disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocazione presso l'abitazione della madre, prevedendo che il padre potesse vedere la figlia due volte alla settimana alla presenza degli assistenti sociali del comune di Nuoro e che versasse un contributo mensile di euro 350,00 per il mantenimento della bambina. Con provvedimento dell'8.5.2021 il Servizio Sociale del Comune di Nuoro disponeva l'allontanamento urgente ed immediato di dal proprio CP_2 nucleo familiare ex art. 403 c.c. ed il suo collocamento nni materni,
“considerato che con l'avvio degli incontri protetti sono emerse numerose criticità nel rapporto con la signora , tali da rappresentare elemento di Pt_1 forte preoccupazione per il Servizio Sociale e per la Neuropsichiatria infantile che segue la minore, per lo stato di squilibrio mostrato dalla signora;
considerato che
la stessa sig.ra ha di recente dichiarato ai Servizi Pt_1 poc'anzi citati di sentirsi oppressa, esprimendo un vissuto di tradimento da parte della figlia e chiedendo ai genitori di occuparsene per qualche giorno;
vista la segnalazione anonima scritta, ricevuta in data odierna, che lascia intravedere il rischio che la sig.ra possa mettere in atto comportamenti di grave pregiudizio per la minore;
rilevato il grave pregiudizio per l'incolumità fisica della minore” (vedi sentenza impugnata). Con ordinanza del 24.6.2021 il tribunale, a modifica dell'ordinanza presidenziale ed in via provvisoria e urgente, disponeva la collocazione della minore presso i nonni materni, e CP_2 CP_3 Persona_2 ermando, da un lato, il p ott
[...]
Sociali di Nuoro ex art. 403 c.c. e modificando, dall'altro, l'ordinanza presidenziale resa il 4.1.2021, posto che dalla relazione dei Servizi Sociali del 22.6.2021 emergevano “alcuni miglioramenti rispetto a quanto rappresentato nella relazione del 06.05.2021 e a seguito della quale è stato adottato il provvedimento di allontanamento da parte dei Servizi Sociali del successivo 07.05.2021; risulta, infatti, che il stia progressivamente CP_1 recuperando un significativo rapporto co osì come la pare Pt_1 aver compreso la necessità di dover collaborare con il Servizio Sociale al fine di migliorare il suo rapporto con la minore;
cionondimeno, il Tribunale ritiene opportuno mantenere la situazione venutasi a creare solo di recente, in modo che i Servizi Sociali proseguano a dare attuazione al percorso già proficuamente intrapreso dalle parti e fino a quando non vi siano concreti segnali di stabilità nei rapporti dei genitori con la minore” (vedi sentenza impugnata). Con il medesimo provvedimento, il giudice di primo grado disponeva altresì che, “ferma restando la possibilità per entrambi di comunicare telefonicamente con la minore non più di due volte al giorno per massimo 15 minuti a chiamata”, i genitori potevano “visitare la minore due volte alla settimana, sempre alla presenza dei Servizi Sociali e secondo un calendario che verrà concordato da ciascun genitore con gli Servizi”. Inoltre, ammetteva una c.t.u. psicologica sulla condizione in cui si trovava la minore e sulla capacità genitoriale delle parti. Con ordinanza del 22.12.2022 il tribunale, a modifica delle precedenti ordinanze, in via provvisoria e urgente, dato atto di una “progressiva involuzione della condizione psicologica, emotiva e relazionale della bambina”, disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro al CP_2 fine di assumere tutte le erenti la bambina e garantire il diritto di visita del padre e della madre due volte alla settimana mediante incontri protetti, domandando inoltre agli stessi Servizi Sociali l'indicazione di eventuali figure parentali idonee ad ospitare la bambina e a collaborare con i Servizi ovvero di strutture comunitarie in cui la minore potesse essere collocata eventualmente in regime semiresidenziale. All'udienza del 4.4.2023, dato l'affidamento ai Servizi Sociali, veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Monica Zannini. Esaurita l'istruzione, con l'espletamento anche di prova testimoniale, trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo su istanza delle parti, rigettata l'istanza di discussione orale della causa, il tribunale, con sentenza n. 134/2024, emessa in data 4.3.2024, per quel che qui rileva:
- dichiarava la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- rigettava la domanda di addebito pro Pt_1
- affidava per un periodo di 12 mesi la figlia minore ai Servizi Sociali CP_2 del Comune di Nuoro, collocandola in regime se iale presso una comunità alloggio, individuata dai Servizi Sociali, e con rientro serale presso la casa dei nonni materni;
- attribuiva a questi ultimi il compito di assumere in accordo con la Comunità le decisioni concernenti le modalità di visita e di contatto telefonico di CP_2 con i genitori, le attività necessarie per consentire alla minore di esercitare il diritto di visita con i genitori secondo le modalità indicate nella motivazione, le attività terapeutiche e gli interventi di sostegno necessari per consentire alla minore di superare il disagio psicologico derivante dalla situazione di conflitto sussistente tra i genitori;
- disponeva che ciascun genitore potesse vedere la minore tre volte alla settimana esclusivamente secondo le modalità di visita indicate dalla Comunità in accordo con i Servizi Sociali;
- disponeva che i Servizi Sociali di Nuoro predisponessero un percorso terapeutico a cadenza settimanale e un percorso educativo a favore di
, con l'obiettivo di consentire la ripresa dei rapporti con il padre e CP_2 agevolare la relazione con entrambi i genitori e il rientro nella famiglia di origine secondo le modalità maggiormente rispondenti all'interesse della minore, ed attivassero un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto ai Sig.ri finalizzato alla promozione di una adeguata responsabilità Parte_2 genitoriale, invitando la a rivolgersi al Consultorio di Nuoro al fine di Pt_1 avviare un percorso di rapia individuale e contestualmente un lavoro sulla genitorialità;
- poneva a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore e a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge mediante il ve dell'assegno mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensava interamente tra le parti le spese di lite. In particolare, il tribunale gravato – rigettata l'istanza di discussione orale della causa perchè non proposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e dato atto di una istanza di astensione presentata dal Presidente del collegio e rigettata dal Presidente del Tribunale – riteneva indimostrati i presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo al , e cioè la CP_1 violazione dei doveri coniugali e la riconducibilità ad essa della crisi coniugale, posto che il aveva lasciato la casa coniugale quando già si era CP_1 manifestata da tempo la crisi coniugale mentre non vi era prova di una condotta violenta del marito e l'unico episodio riportato del luglio 2015 era successivo alla cessazione della convivenza. Quanto all'affidamento della figlia - “evidenziato che, secondo CP_2 quanto emerge dalla relazione del ctu, tra i genitori sussiste un'elevata conflittualità che incide in maniera significativa sul benessere e sull'equilibrio psichico della minore” e data “l'inadeguatezza di entrambi i genitori a garantire la crescita equilibrata della minore e della mancanza di altre figure familiari idonee ad assumere il relativo incarico” - il tribunale gravato affidava CP_2 per un periodo di 12 mesi ai Servizi Sociali di Nuoro e considerato che la madre, come emergeva sia dalla c.t.u. sia dalle relazioni degli operatori, non riusciva ad aiutare “ a recuperare la relazione con il padre, CP_2 rimandando esplicitam licitamente alla bambina la rappresentazione di un padre inadeguato e squalificato nel suo ruolo e quindi non meritevole di attenzione” e dato lo “stato di sofferenza psicologica e di malessere evidenziato da tutti gli esperti”, collocava la bambina in una comunità semiresidenziale, con rientro serale presso la casa dei nonni materni. Infine, data la gravità della situazione, attribuiva ai Servizi Sociali il compito di predisporre dei percorsi terapeutici ed educativi secondo quanto sopra riportato. Confermata la nomina del curatore speciale, il giudice di primo grado rigettava la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della , avanzata Pt_1 nelle more del giudizio dal , rappresentando tale de l'extrema CP_1 ratio, adottabile solo in caso di esito negativo di tutti i percorsi terapeutici previsti. Infine, dato atto della reciproca condizione economico-reddituale – il CP_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato della Gestimpimanti s.r.l. e la qualifica di operaio 3° livello ed un reddito complessivo di euro 24.219,00 da lavoro dipendente e la , anch'essa dipendente, con un reddito Pt_1 complessivo di euro 12.48 riconosceva in favore di quest'ultima un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili. ha proposto appello censurando la sentenza: i) per avere Parte_1 ricostruito i fatti del processo sulla base di circostanze non vere e per non avere dato atto delle ragioni per cui la aveva deciso di non partecipare Pt_1 agli incontri con i Servizi Sociali, consistite in particolare nella volontà di tutelare la salute della figlia, dato che l'assistente sociale aveva contratto il Covid, e tenuto conto delle condizioni di , affetta da una grave CP_2 patologia renale, di cui non veniva fatto alc in sentenza ed a causa della quale necessitava di aiuto anche nell'igiene quotidiana rendendo del tutto sconsigliabile l'affidamento ad una struttura pubblica, minimizzando inoltre le circostanze che avevano indotto il Presidente del collegio a chiedere di essere autorizzata ad astenersi nel giudizio;
ii) per avere erroneamente rigettato la domanda di addebito della separazione al;
iii) per avere affidato la CP_1 minore ai Servizi Sociali con collocamento i à semiresidenziale;
iv) per avere fissato in euro 150,00 il mantenimento della . Pt_1
La ha, infine, contestato la sentenza per c portava i fatti relativi Pt_1 all'istanza di astensione presentata dal Presidente del collegio di primo grado e rigettata dal Presidente del Tribunale.
si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
eccependone preliminarmente l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 cpc e proponendo a sua volta appello incidentale sulla richiesta di revoca e/o limitazione e/o sospensione della responsabilità genitoriale della . Il ha insistito sull'espletamento di una nuova Pt_1 CP_1
c.t.u. Si è costituita la minore , in persona del nuovo curatore Controparte_2 speciale avv. Sebastiana al Tribunale di Nuoro in sede di attuazione della sentenza di primo grado qui impugnata. La Procura Generale è intervenuta in giudizio ed ha concluso chiedendo una integrazione istruttoria. Rigettata l'istanza di revoca del nuovo curatore speciale ed un ulteriore ricorso della per l'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili, la Corte, Pt_1 espletata una nuova c.t.u. psicologica, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello – erroneamente denominato “ricorso in appello ex articolo 708 cpc” ma qualificabile unicamente, ed in concreto, come atto di appello avverso una sentenza di separazione emessa nel vigore della disciplina ante riforma Cartabia - per difetto di specificità, posto che, pur nella sovrabbondanza di argomentazioni, molte delle quali assolutamente inconferenti rispetto alla controversia, i motivi di gravame risultano estrapolabili ed evincibili da una lettura complessiva dell'atto.
A) Dell'errata ricostruzione dei fatti. Con il primo motivo di censura la si è doluta di una errata ricostruzione Pt_1
“dei fatti del processo”, posto ch ibunale non avrebbe dato conto delle ragioni per cui la aveva rifiutato gli incontri ai Servizi Sociali e delle Pt_1 condizioni patologi la bambina, riportando fatti non veritieri. In realtà le prime venti pagine dell'atto di appello sono costituite da una narrazione sovrabbondante, priva di concreti riscontri, e soprattutto del tutto sganciata dalle reali argomentazioni poste a sostegno della sentenza impugnata al fine di pervenire alla decisione di affidamento ai Servizi Sociali della bambina. Il fatto che l'assistente sociale avesse il Covid non è assolutamente dimostrato mentre la condizione fisica di non ha alcun immediato rilievo sulla CP_2 valutazione di idoneità genitor ovvero sulla collocazione della Pt_1 bambina, tanto più in considerazione della documentazione in atti, da cui risulta che la ragazzina può condurre una normale vita scolastica, sociale e sportiva (vedi mail del gennaio 2022 e del dicembre 2023 del prof. e Per_3 referto ecografico 11.8.2023). Nessuna contestazione specifica viene invece avanzata alle plurime motivazioni poste a sostegno della sentenza in ordine alle criticità e disfunzionalità manifestate dalla nella sua condotta genitoriale ed evidenziate non solo Pt_1 dalle assistenti so l ma altresì dai diversi professionisti Controparte_4 che hanno avuto modo di interloquire con la stessa, come la psicologa dott.ssa Per_ e la c.t.u. di primo grado dott.ssa . Per_4
Infine, quanto alle circostanze che avevano indotto la Presidente del Collegio di primo grado, dott.ssa LO, a chiedere l'autorizzazione ad astenersi dal giudizio, poi rigettata, - a prescindere dalla totale inconferenza delle considerazioni di parte appellante su come i fatti avrebbero dovuto essere affrontati dal precedente legale della e dal giudice - è sufficiente Pt_1 riportare il contenuto dei messaggi t ci inviati dalla all'avv. Pt_1
Cazzari, precedente suo procuratore, per comprenderne la gravità senza alcun ulteriore rilievo: “Il mio numero di telefono fino a gennaio non è più reperibile la LO fa per la seconda volta a Natale terrorismo a casa sua, e non scherzi molto perché so esattamente dove va a scuola il figlio della LO poi la psichiatra non la psicologa dovrà sostenere un caso molto peggiore di oggi, a presto udienza, può anche non presentarsi perché io non Persona_5 concor n permettevi MAI più di indicare come HO letto dagli atti in Cancelleria che proposto un percorso da una psicologa per me, se Pt_3 trovo la Masia in stra mazzo di botte. Chi mi rappresenta deve andare contro , la MaSia e la LO se lei non ha interesse nel far valere i CP_1 miei di ne così. Io avrò bisogno sicuramente della psicologa dopo aver subito fino ad oggi, io non sarò in udienza”.
B) Dell'addebito al . CP_1
Il ha reiterat o giudizio l'eccezione di inammissibilità della CP_1 domanda di addebito, perché formulata tardivamente. Sul punto nulla era argomentato nella sentenza impugnata, nella quale la domanda era esaminata nel merito, con conseguente implicito assorbimento della relativa eccezione di tardività. In ogni caso, la doglianza della è comunque infondata nel merito. Pt_1
Il giudice di primo grado - richiamati i principi di diritto in materia, secondo cui la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge deve provare
“sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, ed evidenziato che la domanda di addebito proposta dalla si fondava sull'asserito abbandono da parte Pt_1 del della casa familiare nel 2014 e sull'asserita violenza fisica subita CP_1 dall – osservava innanzi tutto come fosse dimostrato, “sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni delle parti”, che in realtà il
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aveva abbandonato la casa quando ormai la crisi del matrimonio si CP_1 già manifestata da anni. Il tribunale evidenziava, infatti, che la stessa Pt_1 dichiarava nella sua comparsa di costituzione che il aveva “m CP_1 fin dalla nascita della figlia, avvenuta nel 2011, un sempre maggiore distacco dalla moglie allontanandosi spiritualmente e materialmente dall'unione familiare, rifiutando ogni rapporto sessuale con la moglie dalla nascita della figlia” e riferiva alla c.t.u. che le parti, proprio a causa di tale rottura, “di comune accordo hanno(avevano) deciso di individuare un secondo appartamento dove il sig. si sarebbe dovuto trasferire, senza alterare CP_1 la routine della figlia”. Inoltre, secondo il tribunale non vi era neppure prova della sussistenza di una condotta violenta del , posto che nella sua comparsa di costituzione la CP_1
faceva escl e “riferimento, oltre a generiche condotte Pt_1 aggressive del marito durante la convivenza, ad un episodio intervenuto nel luglio del 2015 in seguito ad un litigio” ma di tali condotte non vi era effettivo riscontro, senza considerare che il secondo episodio era comunque intervenuto successivamente alla interruzione della convivenza. A fronte di tali argomentazioni, la - la quale in primo grado formulava Pt_1 nella terza memoria istruttoria sol prova contraria sui capi articolati da controparte - ha dedotto per la prima volta in appello una prova testimoniale, peraltro afferente a circostanze del tutto generiche ed indeterminate, in quanto tale inammissibile. Inoltre, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non ammetteva le prove orali, anche se dedotte solo nella terza memoria istruttoria, assumendo che “Il vero problema e che con una inversione rispetto ad ogni principio dell'ordinamento statale il giudice territoriale omette di compiere un accertamento che era suo dovere e compiere, e che deriva da questioni che afferiscono a diritti indisponibili. Rispetto a tale richiesta di accertamento sia pure compiuta dall'avvocato Magliocchetti, primo difensore di , solo nelle memorie numero 3 vi Parte_1 era un obbligo giuridico di ammettere quelle prove che il tribunale non ha ammesso e che derivano dagli obblighi che ora si illustrano e la cui violazione sicuramente rende viziata la sentenza perché falsifica i presupposti della situazione che ha portato al conflitto tra i coniugi” (vedi atto di appello). Orbene, quanto agli obblighi di accertamento invocati, in disparte la preliminare considerazione che le reciproche querele sono state oggetto di archiviazione, è sufficiente osservare che la domanda di addebito è proponibile esclusivamente su domanda di parte e secondo i tempi propri del giudizio ordinario, come chiaramente rilevato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi Cass. n. 15279/2001: “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma;
infatti, la stessa presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una "causa petendi" (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un "petitum" (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione”. Pertanto, non era ravvisabile alcun potere di accertamento d'ufficio del giudice. Inoltre, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza, laddove il giudice evidenziava che non vi era affatto la prova di un nesso di causa tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio denunciati dalla e Pt_1
l'intollerabilità della convivenza, venuta meno prima ancora dei fatti posti a sostegno della domanda di addebito. Ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., invero, “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). Come correttamente rilevato in sentenza, la violazione di tali doveri non è, peraltro, sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”. Nel caso di specie, al contrario, tale prova non sussiste, posto che il rapporto si era ormai disgregato, per ammissione della stessa (vedi deduzioni della Pt_1 comparsa di costituzione), fin dal 2011, dopo la nascita della figlia, dato che il
, a suo dire, non aveva accettato la patologia della figlia ed aveva, CP_1 quindi, dimostrato “un sempre maggior distacco dalla propria moglie e dalla figlia, dedicandosi esclusivamente ai propri interessi, e nel più assoluto egoismo si allontanava spiritualmente e materialmente dall'unione familiare, rifiutando finanche ogni rapporto sessuale con la moglie” (comparsa di costituzione). Tutte considerazioni, peraltro, ribadite dalla stessa nel verbale di Pt_1 sommarie informazioni assunte dai Carabinieri di Nuoro il 19.6.2020, nel procedimento penale poi archiviato, dove l'appellante riferiva quanto segue: “la nostra relazione è andata scemando a partire dal 2011, dopo la nascita di nostra figlia. C'erano dei problemi tra noi, anche intimi, e quindi lui ha deciso di andare via da casa nel 2014….non abbiamo formalizzato la separazione per questioni economiche. Eravamo rimasti amici io e e per questioni CP_1 economiche abbiamo deciso di rimandare la separa male….vi era un rapporto di quieto vivere, ma nonostante questo vi erano dei problemi e delle liti, anche per questioni economiche…. Lui addirittura restava a casa mia con la bambina quando io non c'ero. Ricordo che aveva anche le chiavi dell'appartamento, così come ancora oggi ce le ha….lui mi accompagnava a fare delle commissioni, mi portava a lavoro, facevamo le vacanze insieme … Ovviamente il tutto perché eravamo d'accordo su questo….”.
C) Dell'affidamento e del collocamento di . CP_2 Quanto alle statuizioni relative all'affidamento e al collocamento della minore, la ha contestato la sentenza con particolare riguardo all'affidamento Pt_1 de a ai Servizi Sociali per un periodo di 12 mesi, al collocamento presso una struttura semiresidenziale e alla regolamentazione del diritto di visita mentre il in via incidentale, ha insistito per l'adozione di CP_1 provvedime della responsabilità genitoriale della madre. Orbene, con ordinanza in data 31.7.2024, la Corte - tenuto conto della gravità della situazione della bambina, come risultante anche dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali in atti, della delicatezza dell'età di , appena CP_2 adolescente, e del totale rifiuto del padre da parte della s disposto una nuova c.t.u., sospendendo nelle more la previsione di collocamento della minore in comunità semiresidenziale. Invero, come evidenziato anche nella sentenza impugnata e nel provvedimento del 31.7.2024 appena citato, nel caso di specie, ogni tipo di intervento adottato e disposto dal giudice di primo grado non ha purtroppo avuto esiti positivi, emergendo altresì una condizione di compromissione psico-fisica della minore , destinata ad aggravarsi irrimediabilmente in difetto di CP_2 adeguat ti di sostegno (vedi in particolare la relazione della c.t.u., Per_ dott.ssa , espletata in primo grado sulla condizione psico-fisica della ragazzina: “Allo stato attuale la minore mostra uno stato di malessere correlabile all'ambivalenza affettiva verso entrambe le figure genitoriali che si traduce in un'oscillazione comportamentale tra atteggiamenti di apertura e altri di totale chiusura. E' evidente quanto la separazione sembrerebbe aver introdotto uno squilibrio importante nella dinamica padre-madre-figlia e
sembrerebbe essersi trovata nella scomoda posizione di doversi CP_2 alleare con un genitore contro l'altro, nonché aderire allo schema comportamentale della madre, entrando così di fatto in un profondo conflitto di lealtà che ancora oggi la obbliga a schierarsi, inibendo ogni spinta autonoma ed esplorativa. Una condizione che nel contempo, rischia di ostacolare la crescita e la strutturazione di una sana identità. La disgregazione del nucleo familiare infatti, sembrerebbe aver favorito, in , la convinzione CP_2 che vi sia un genitore “buono” e uno “cattivo”, una scissione con un importante potenziale danneggiante. Il vissuto di perdita e di danneggiamento, infatti, non riguarderà solo il vissuto reale ma anche l'immagine interna delle figure di riferimento, a cui si associa l'identità individuale e da cui dipende il modo in cui vivrà le future relazioni affettive. L'esperienza clinica mostra come l'esclusione del genitore, la svalutazione del genitore allontanato, la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino sono situazioni che, protratte nel tempo, portano allo sviluppo di numerose psicopatologie infantili. Tali condizioni, se non affrontate tempestivamente, possono incidere sulla formazione del suo carattere, condizionando la sua vita, le sue scelte, i suoi legami di attaccamento e Per_ la sua futura personalità”: vedi c.t.u. dott.ssa ); E' stato, quindi, affidato alla psicologa, dott.s berta Bono, l'incarico di rispondere al seguente quesito: “- esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i genitori, i nonni, la figlia minore ed i loro eventuali consulenti di parte, previa autorizzazione ad acquisire ogni informazione utile anche presso uffici pubblici e ad effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli insegnanti, accerti l'ausiliare quale sia la condizione psicologica in cui si trova la minore ed il suo rapporto con i genitori e le altre CP_2 figure parentali con cui dicando specificatamente: - quali carenze genitoriali siano ravvisabili;
- se la conflittualità manifestata dai genitori ed il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, come emerso dagli atti di causa, nonchè la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati ed oppositivi rispetto ad ogni forma di aiuto o di supporto siano in qualche modo emendabili nell'esclusivo interesse di , e se vi sia ancora spazio per CP_2 eventuali interventi di sostegno a loro favore; - se siano ravvisabili caratteristiche psicologiche pregiudizievoli nei confronti dei minori ovvero tratti di personalità̀ pervasivi e/o patologici in uno o in entrambi i genitori che espongano i minori a situazioni di rischio;
precisando, infine, all'esito degli accertamenti di cui sopra o in qualsiasi momento in caso di ravvisata urgenza di provvedere, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento e collocamento più idonea per ”. CP_2
All'esito delle operazioni p sentite le parti, la nonna materna, il Parte neuropsichiatra infantile dell' di Nuoro e gli operatori del Servizio Sociale di Nuoro - l'ausiliare ha conclu nfermando quanto già evidenziato nella c.t.u. di primo grado e cioè che “la situazione in esame è apparsa molto complessa e giunta ormai a un punto estremamente critico per il benessere della minore”, la quale “ha urgente necessità di essere presa in carico da uno psicoterapeuta”, e che “…la ragazzina si trova in una forte situazione di pregiudizio”, nella quale, allo stato, la soluzione più opportuna risulta “il collocamento di in una struttura e l'affidamento ai Servizi Sociali di CP_2
Nuoro che valu sieme agli operatori della Comunità, se e quando potranno iniziare gli incontri con i genitori, in base allo stato della minore”. Secondo la c.t.u., invero, “nessuna delle figure familiari è apparsa in grado di contenere il suo malessere, aiutarla a dare un senso agli accadimenti, supportarla nell'elaborare le tensioni;
anche di fronte alla presenza di agiti gravemente disfunzionali quali le minacce di suicidio, i familiari non sono riusciti ad attivare in prima persona dei comportamenti funzionali, anzi, sembrerebbero aver contribuito a far vivere alla minore gli eventi in modo angoscioso alimentando il suo disagio. Neanche in questa condizione sono emerse delle modalità adeguate per fronteggiare la situazione, ma solo la volontà di comunicare gli eventi in modo tale da avvalorare la propria posizione. Anche il collocamento presso i nonni materni risulta poco funzionale in quanto non sembrano essere stati capaci di arginare la figura materna e di assumere la responsabilità che si richiede ai collocatari, dimostrando una carente capacità di tutelare la nipote….Nel tentativo di tutelare la minore, riconoscendo che l'allontanamento debba essere l'extrema ratio, non si ravvedono però altre soluzioni avendo già tentato in precedenza tutti gli interventi possibili al fine di farla rimanere insieme alla famiglia d'origine…SI ha bisogno di un suo spazio in cui concentrarsi su se stessa ed elaborare il proprio vissuto, lontana dalla situazione di pregiudizio alla quale è stata costantemente esposta”. In particolare, la dott.ssa Bono ha evidenziato;
- quanto alla madre che “la OR ..ha deciso di non partecipare Pt_1 alle operazioni peritali impedendo c consulente di proseguire con la sua valutazione utilizzando la consueta metodologia”, e cioè rifiutando ogni aiuto da parte degli operatori, come già fatto durante il giudizio di primo grado, e legittimando in tale modo anche “il comportamento della figlia che, a sua volta, non ha voluto sottoporsi ai test e, come già detto, ha utilizzato i colloqui con la scrivente solo per esporre le proprie convinzioni”; in ogni caso, in base a quanto emerso “dalle mail che la OR ha continuato ad inviare alla consulente fino a quando quest'ultima non ha bloccato il suo contatto (in data 29/11/2024); dal suo profilo Facebook (essendo stata autorizzata a farlo in sede di conferimento d'incarico); dall'unico colloquio effettuato;
nonché da ciò che è emerso dai colloqui con gli operatori e dalla lettura del fascicolo anche di ”, l'ausiliare ha altresì rilevato che “la suddetta ha Persona_6 messo in atto un atteggiamento dapprima volto ad allontanare il padre dalla figlia, ritenendolo un pericolo per e poi, abbia cercato di CP_2 convincere tutti gli operatori e le istituzioni a comprendere e appoggiare ciò che per lei era evidente. Quando si è provato a fare qualcosa che ella non riteneva necessario o peggio, controproducente in quanto si discostava dalla sua idea, la OR sembrerebbe aver messo in atto una squalificazione totale, a tratti minacciosa e denigratoria di tutte le figure in primis gli operatori (arrivati ad allontanarla dalla figlia), la precedente consulente (anche se aveva affidato a lei la figlia ma, a suo avviso, non aveva riconosciuto la vera natura del Signor in CP_1 quanto attratta da lui), i giudici (che hanno ritenuto di dover la figlia in struttura), gli avvocati della controparte, la curatrice e addirittura il proprio legale (vedi post Facebook in allegato nel quale sembrerebbe ritenere che egli non abbia fatto abbastanza tanto da ricercare su Google come recarsi in Tribunale senza avvocato)” ed inoltre che “La OR
sembrerebbe .. concentrata a portare avanti una guerra
contro
Pt_1 on sentendosi compresa, ascoltata e manifestando la sua rabbia e la sua frustrazione indiscriminatamente, senza salvaguardare la tutela della minore”, concludendo nel senso che “gli atteggiamenti messi in atto dalla OR sia prima della consulenza che durante, non possano Pt_1 essere solo l festazioni di una madre preoccupata o ansiosa, ma siano riconducibili ad un quadro clinico che andrebbe attentamente valutato e approfondito tramite visita specialistica, anche al fine di verificare quanto sia integro il suo esame di realtà”; del resto, già il tribunale con la sentenza impugnata invitava la a rivolgersi al Pt_1
Consultorio di Nuoro per un percorso di psicoter ividuale e non risulta che la stessa vi abbia provveduto;
- quanto al padre che “Il Signor ha partecipato alle operazioni CP_1 peritali mostrandosi collaborativo anche se ha menzionato il fatto di essere stanco in quanto la sua intenzione iniziale era quella di tagliare i tempi rivolgendosi al Tribunale invece, dopo quattro anni, è stato sottoposto a una seconda valutazione, continuando a non avere rapporti con la figlia” e, all'esito dei colloqui e dei test somministrati, l'ausiliare ha concluso nel senso che “Sarebbe opportuno che egli intraprendesse un percorso di supporto per comprendere che minimizzare i propri gesti e responsabilizzare unicamente la OR rispetto al distacco di Pt_1 , non è utile al fine di creare un rapporto con la figlia, che CP_2 invece avrebbe bisogno di sentirsi ascoltata e compresa da lui”, risultando, invero, un atteggiamento di distacco dalle situazioni affettive
“forse nel tentativo di evitare la sofferenza” e “per cercare di proteggere se stesso dal dolore”, senza però considerare adeguatamente che
“mentre tentava di uscire dal conflitto con la ex moglie, il taglio netto ha coinvolto anche la figlia che si è così sentita abbandonata”;
- quanto alla relazione genitoriale che “i Signori e non Pt_1 CP_1 hanno nessuna comunicazione ed entrambi si evitano l'un l'altro….È risultata assente la funzione triadica intesa come l'abilità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa, basata sul sostegno o quantomeno sul rispetto reciproco” ed allo stato “non sembrano esserci le condizioni per eventuali interventi che possano portare a una comunicazione efficace tra i genitori neanche nell'esclusivo interesse della figlia in quanto entrambi sembrano essere concentrati sul conflitto con diverse modalità e non sull'importanza della bigenitorialità per il benessere di ”; la relazione genitoriale risulta “connotata dalla CP_2 comunicazion nte;
dalla mancata assunzione di responsabilità quindi dall'assenza di una riflessione individuale rispetto a questo;
dalla reciproca colpevolizzazione dell'altro e dalla messa in atto di comportamenti che hanno incancrenito la situazione” ed , CP_2
“trovandosi in mezzo a un conflitto genitoriale, l'unico modo che pensa di avere per evitare di essere coinvolta, è il distacco fisico ed emotivo verso la figura genitoriale dalla quale si è sentita abbandonata e rifiutata, alleandosi con la madre, con la quale invece condivide la propria vita”. Le suddette argomentazioni e conclusioni sostanzialmente coincidono con quanto già evidenziato nella c.t.u. di primo grado, dove, in ordine alla relazione Per_ dei genitori e alla loro idoneità genitoriale, la dott.ssa evidenziava quanto segue: “Le diversità nello stile educativo, ma anc e problematiche di personalità descritte, impediscono alla coppia genitoriale di preservare
dal conflitto e dalle accuse reciproche, non riuscendo, spesso, a CP_2 preservare l'immagine dell'altro genitore da critiche e squalifiche. I signori, difatti, non riescono a esimersi da svalutazioni e denigrazioni nei confronti dall'altro e della di lui/lei famiglia di origine dinnanzi alla figlia minore, influenzandola negativamente. Ciò sembra ostacolare l'assunzione di una posizione di guida autorevole e matura, capace di distinguere il ruolo genitoriale da quello coniugale, ormai venuto meno…..Le tematiche affrontate durante i colloqui ruotano sempre sul piano del conflitto e sull'incapacità di uno
o dell'altro genitore di assicurare realmente la serenità della minore. A riguardo non si può che evidenziare il fallimento della coppia genitoriale in riferimento ad un progetto educativo di genitorialità condivisa…..La coppia genitoriale appare ancora coinvolta in una dinamica conflittuale caratterizzata da recriminazioni reciproche e intensi sentimenti di rabbia, risentimento e delusione. Data l'elevata intensità di tale conflitto di coppia, questo sembra aver coinvolto direttamente la figlia come spettatrice passiva. La Sig.ra Pt_1 in particolare, non è mai riuscita ad esimersi da svalutazioni e denigrazi confronti dall'altro genitore e della di lui famiglia di origine dinnanzi alla figlia, influenzandone negativamente l'immagine. Per giunta, da quanto è emerso in CTU la signora non sembrerebbe aver favorito la frequentazione di CP_2 con il ramo parentale paterno che allo stato attuale risulta totalmente estromesso dalla vita della bambina…..Il quadro familiare descritto, cronicizzato nelle rispettive posizioni, è risultato ad oggi fallimentare rispetto ad un progetto di affido condiviso con esercizio congiunto della potestà genitoriale. La conflittualità di coppia e la ricerca continua di attribuzione di responsabilità all'altro genitore, non consente alla coppia di entrare nell'ottica di essere in due ad avere un ruolo importante per garantire la crescita equilibrata della minore. I sig.ri non si riconoscono Parte_5 reciprocamente come individui e si mo incapaci di sciogliere il legame conflittuale proponendosi, agli occhi della figlia, come modelli rigidi e scissi nell'approccio educativo e nella comunicazione. Ne consegue per
, di anni 11, un'esposizione importante a messaggi incongrui, CP_2 la sua crescita e per lo sviluppo della sua personalità”. Quanto, infine, alla condizione psico-fisica di , di cui già la c.t.u. di CP_2 primo grado evidenziava il pericolo di pregiudi mini sopra riportati, la dott.ssa Bono nella sua relazione ha riferito specificatamente come la minore abbia già messo “in atto diversi meccanismi di difesa” (“quali: scissione (es. padre cattivo-madre buona); annullamento retroattivo (es. eliminazione totale della figura paterna); introiezione (es. identificazione nella figura materna); diniego (es. il padre fa solo cose negative quindi è giusto non volerlo più frequentare); evitamento (es. rifiuto totale di altri punti di vista per mantenere il proprio ed evitare di soffrire con un eventuale riavvicinamento al padre); isolamento dell'affetto (distacco emotivo); razionalizzazione (es. eliminazione della figura paterna come diretta conseguenza delle azioni del padre)”), tutti finalizzati ad “affrontare le difficoltà che incontra attimo dopo attimo”, con il rischio, però, “di un'evoluzione patogena” e della comparsa dei “cosiddetti disturbi della regolazione….La difficoltà a leggere i propri stati interni, la tendenza all'evitamento delle emozioni negative, la minimizzazione dei propri bisogni e il distanziamento dai propri affetti”, che “possono portare a condizioni di alessitimia - condizione di ridotta consapevolezza emotiva che comporta l'incapacità sia di riconoscere sia di descrivere verbalmente i propri stati emotivi e quelli altrui - e predispongono allo sviluppo di disturbi di somatizzazione - Sindrome cronica costituita da sintomi somatici che non hanno cause di tipo organico, sono associati ad un disagio psicologico e sociale e sono comunque tali da indurre il paziente ad assumere farmaci, a consultare medici e ad alterare il proprio stile di vita”. Orbene, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, ritiene la Corte che sia assolutamente necessario ed improcrastinabile adottare dei nuovi provvedimenti in favore della minore, posto che quelli disposti con la sentenza impugnata non sono risultati sufficienti a tutelare la ragazzina, dato il perdurante conflitto esistente nella relazione genitoriale, l'incapacità delle parti di provvedere all'accudimento e alla cura della minore, nonostante il suo evidente stato di bisogno mostratosi anche con manifestazione di intenti suicidiari, nonché l'atteggiamento totalmente oppositivo e negativo adottato dalla madre nei confronti di qualsiasi iniziativa assunta dai Servizi Sociali e da qualsiasi operatore intervenuto. Come è noto, ai sensi dell'art. 333 c.c., “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. Nel caso di specie, - fermo l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Nuoro, il quale ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. assumerà anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in caso di insanabile dissenso tra i genitori, per un ulteriore periodo di almeno 18 mesi e ferme tutte le prescrizioni già adottate con il provvedimento impugnato in tema di percorsi di sostegno in favore del nucleo familiare - va pertanto, disposto, allo stato, anche l'allontanamento di dalla casa familiare e da quella dei nonni CP_2 ed il collocamento in una residenziale individuata dagli stessi Servizi Sociali al fine di potere finalmente dare attuazione a tutti gli interventi di sostegno, di natura educativa, assistenziale e psicologica, ritenuti più opportuni in suo favore, garantendo altresì il mantenimento di rapporti effettivi con entrambi i genitori, secondo un calendario che dovrà essere definito dall'ente affidatario, sul piano delle modalità e della tempistica, tenendo conto delle prioritarie esigenze di e del percorso nel frattempo intrapreso dai CP_2 due genitori. In particolare, va evidenziato come nella c.t.u. sia stata sottolineata la necessità di un percorso psicologico in favore di , rilevata peraltro CP_2 anche dal neuropsichiatra sentito dalla stessa (vedi pag. 16 c.t.u.: “A Gennaio del 2023 ha redatto un certificato nel quale spiegava che il suo compito si era esaurito e si segnalava la necessità di un percorso di psicoterapia altrove rispetto alla struttura di appartenenza”). Nella esecuzione del collocamento - cui daranno attuazione gli stessi Servizi Sociali secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune - la Corte ritiene importante precisare che l'ausilio della forza pubblica deve essere utilizzato in sede di attuazione esclusivamente nel caso in cui sia “assolutamente indispensabile” (vedi sul punto art. 473bis.38 cpc) e solo dopo avere garantito ad e ad entrambi i genitori la concreta possibilità di comprendere le CP_2 finalità perseguite dal provvedimento e, quindi, cercato di ottenere, se non il loro consenso, almeno una condotta non oppositiva da parte dei medesimi. In ogni caso, tale ausilio potrà intervenire esclusivamente su richiesta dei Servizi Sociali e senza l'utilizzo da parte della forza pubblica di uniformi e armi, alla presenza di operatori qualificati ed in modi e luoghi che rendano il meno traumatico possibile l'evento. Invero, l'attuazione della misura può essere realizzata unicamente dagli operatori dei Servizi Sociali, perché dotati di specifiche competenze che consentono loro di affrontare e risolvere le eventuali problematiche che possono scaturire in sede esecutiva, risultando, per tali motivi, del tutto inopportuna una preventiva audizione della minore da parte della Corte per renderla edotta delle scelte compiute in questa sede, come richiesto dai procuratori di parte appellata. Del resto, questa Corte, già nell'ordinanza in data 31.7.2024, ha ritenuto, in assoluto, inopportuna e contraria al suo interesse, una nuova audizione della minore “tenuto conto della condizione di particolare fragilità in cui la minore si trova e della preliminare ed improcrastinabile necessità che la stessa ed i suoi genitori si affidino a percorsi di sostegno e di ausilio per superare le gravi criticità riscontrate”, in difetto dei quali ritiene la Corte che, allo stato, l'ascolto sia “manifestamente superfluo” ex art. 473bis.4 secondo comma cpc. Giova, infine, evidenziare che tale drastica misura va disposta solo perché il nucleo familiare non è risultato in grado di garantire cure e protezione adeguate alle esigenze educative e di crescita di , mettendone a CP_2 rischio il benessere e l'equilibrio psico-fisico, e non ha manifestato, in particolare la madre, in tanti anni, alcuna disponibilità concreta a collaborare con i Servizi Sociali, con la conseguenza che, allo stato, l'allontanamento rappresenta l'unica forma di protezione della ragazzina al fine di garantirgli l'essenziale percorso di sostegno e di ausilio che fino ad ora non si è riusciti ad attuare a causa del gravissimo conflitto genitoriale in cui è rimasta coinvolta e della condotta ostruzionistica della madre e non per creare ulteriori insanabili rotture nei rapporti familiari ma al contrario per rinforzare tali rapporti, dando a tutti, genitori, nonni e minore, la possibilità di raggiungere una maggiore consapevolezza dei propri bisogni, limiti e potenzialità, e potere, quindi, dare finalmente inizio ad una relazione familiare costruttiva e accudente nell'interesse precipuo di . Solo ove anche questi provvedimenti non CP_2 condurranno ad una eff la dell'interesse prevalente della minore, potrà essere adottato anche l'ulteriore misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nelle more del collocamento in comunità, i Servizi Sociali comunicheranno direttamente alla procura minorile ogni nuova circostanza che possa in qualche modo giustificare l'adozione di ulteriori provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale.
D) Del mantenimento della . Pt_1
Con la sentenza impugnata, il tribunale poneva a carico del l'obbligo CP_1 di contribuire al mantenimento della coniuge mediant samento dell'assegno mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, in considerazione della disparità reddituale tra le parti, posto che mentre “il sig. è CP_1 dipendente con contratto a tempo indeterminato della Gestimpimanti s.r.l. con la qualifica di operaio 3° livello;
nel 2018 il sig. ha dichiarato un CP_1 reddito complessivo di € 24.219,00 da lavoro dipendente”, la “nel 2019 Pt_1
.. ha dichiarato un reddito complessivo di € 12.488,19”. La , la quale era stata licenziata e da ultimo, come dichiarato e Pt_1 doc to in udienza, è stata reintegrata nel posto di lavoro, ha contestato la decisione chiedendo un aumento del contributo “in relazione al licenziamento oggi impugnato”, subito a causa delle assenze dovute alle udienze del presente processo e agli incontri con le assistenti sociali. Orbene, data la reintegrazione nel posto di lavoro, in difetto di ulteriori e specifiche contestazioni in ordine alla decisione di natura economica, la censura sul punto non merita accoglimento. Dato l'esito del giudizio e la natura della causa, finalizzata al perseguimento dell'interesse di un minore, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1 in parziale accoglimento dell'appello i oposto da Controparte_1
e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro 134/2024, emessa in data 4.3.2024:
- previa conferma dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali di Nuoro, il quale ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. assumerà anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in caso di insanabile dissenso tra i genitori, per un ulteriore periodo di 18 mesi e di tutte le prescrizioni già adottate con il provvedimento impugnato in tema di percorsi di sostegno in favore del nucleo familiare, dispone il collocamento di , con eventuale ausilio della forza pubblica CP_2 secondo le mod criteri indicati in parte motiva, presso una idonea comunità residenziale individuata dagli stessi Servizi Sociali al fine di realizzare tutti gli interventi di sostegno, di natura educativa, assistenziale e psicologica, ritenuti più opportuni in favore della stessa, garantendo il mantenimento di rapporti effettivi con i genitori ed i nonni, secondo un calendario che dovrà essere definito dall'ente affidatario, sul piano delle modalità e della tempistica, tenendo conto delle prioritarie esigenze di e del percorso intrapreso dai due genitori;
CP_2
- conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa le spese di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale. Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Nuoro. Sassari il 19.3.2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni