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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3732 /2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il 27/05/C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola D'Alessio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Teggiano alla via Facofano n.58, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
BI PP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 23.12.24 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: A) Dichiarare l'infortunio avvenuto 11/04/2023, a causa di lavoro e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo Legale Rappresentante PT al pagamento CP_1 dell'indennizzo in favore del signor , commisurato al grado di riduzione 8 % o Parte_1 nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
B) Condannare l' , in CP_1 persona del suo Legale Rappresentante PT al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all' Avvocato anticipante.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale, in data 28 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che ”Sulla scorta di queste considerazioni, ritengo che le menomazioni del Sig. , sopra riportate, sono da ascrivere a Parte_1 malattia professionale, e da mettere in relazione all'attività lavorativa svolta e trauma contusivo su lavoro, con grado di menomazione complessivo, che va quantificato nel 7 (sette)
%, a decorrenza dalla data di domanda amministrativa (APRILE 2023 - trauma fratturativo).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 23.12.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1 della patologia di cui risulta affetto, pari al 7 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3732 /2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il 27/05/C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola D'Alessio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Teggiano alla via Facofano n.58, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
BI PP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 23.12.24 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: A) Dichiarare l'infortunio avvenuto 11/04/2023, a causa di lavoro e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo Legale Rappresentante PT al pagamento CP_1 dell'indennizzo in favore del signor , commisurato al grado di riduzione 8 % o Parte_1 nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
B) Condannare l' , in CP_1 persona del suo Legale Rappresentante PT al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione all' Avvocato anticipante.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale, in data 28 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che ”Sulla scorta di queste considerazioni, ritengo che le menomazioni del Sig. , sopra riportate, sono da ascrivere a Parte_1 malattia professionale, e da mettere in relazione all'attività lavorativa svolta e trauma contusivo su lavoro, con grado di menomazione complessivo, che va quantificato nel 7 (sette)
%, a decorrenza dalla data di domanda amministrativa (APRILE 2023 - trauma fratturativo).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 23.12.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1 della patologia di cui risulta affetto, pari al 7 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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