CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Presidente
Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dott. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.425/2018 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA quale mandataria di Parte_1 [...]
(c.f. e p.iva ), cessionaria della Parte_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Fasulo. Controparte_1
Appellante
E
) e ) Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo Paolino.
Appellati
* * * § * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 05.05.2005, e Controparte_2 Controparte_3
convenivano in giudizio la per sentire accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
delle clausole e delle condizioni applicate dall'Istituto ai rapporti di conto corrente n.150129 e n.14202, nonchè che essi attori non erano tenuti al pagamento di alcuna somma nei confronti della BA. Chiedevano, altresì, la condanna di quest'ultima al pagamento della eventuale somma che sarebbe risultata a loro credito, a seguito di ricalcolo dei rapporti di conto corrente, con eliminazione di interessi e commissioni illegittimamente applicate. In via gradata, domandavano che fosse accertata e dichiarata la nullità delle clausole prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonchè il risarcimento dei danni cagionati dall'iscrizione illegittima del nominativo di presso la centrale dei rischi della Controparte_3
BA d'IA per una posizione debitoria pari ad €. 102.996,00, non intrattenendo la stessa alcun rapporto di conto corrente con l'istituto di credito.
La si costituiva con comparsa del 15.07.2005, contestando gli assunti Controparte_1
attorei e chiedendo il rigetto integrale della domanda.
2. Al predetto giudizio, iscritto al n. 465/2005 di R.G., ne veniva riunito un secondo, iscritto al n. 1134/2005 di R.G., con il quale aveva convenuto gli stessi Controparte_1 CP_2
e per sentirli condannare al pagamento: CP_3
della somma di € 11.688,86 per saldo debitore del c/c n.14202;
dell'importo di € 2.251,34 per mancato pagamento di n.7 rate mensili scadute per un contratto di finanziamento personale del 10.08.2001;
della somma di € 16.122,65 per saldo debitore del contratto di c/c n.150529;
dell'importo di € 1.714,19 per mancato pagamento di n. 3 rate trimestrali di un contratto di finanziamento del 20.03.2003 per attività imprenditoriali e professionali.
Nel detto giudizio, poi riunito al primo, si costituivano i convenuti con comparsa del
21.02.2006 chiedendo che il Tribunale dichiarasse nulli i sopra identificati contratti di conto corrente e di finanziamento e che nessuna somma era dovuta all'istituto di credito;
in subordine domandavano che venisse accertata e dichiarata la nullità delle clausole e delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente e ai contratti di finanziamento;
in via ancor più gradata, che venisse accertata e dichiarata la nullità delle clausole, illegittimamente applicate ai rapporti di conto corrente e ai contratti di finanziamento, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli stessi e, per l'effetto, dichiarare che la era tenuta al pagamento nei CP_1
confronti dei convenuti delle somme che fossero risultate a credito degli stessi in seguito al ricalcolo dei rapporti di conto corrente.
3. I giudizi riuniti venivano istruiti a mezzo di CTU contabile e si concludevano con sentenza n.205/2010, pronunciata dal Tribunale di Melfi, con la quale – attesi gli esiti della consulenza tecnica che aveva espunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici con riferimento al solo contratto di apertura di credito n.14202 – i signori e Controparte_2
venivano condannati al pagamento nei confronti della della somma di Controparte_3 CP_1
euro 15.837,06 oltre interessi legali, a titolo di saldo residuo del rapporto di conto corrente n.14202.
_______________
pag. 2 Veniva, altresì, rigettata la domanda di risarcimento dei danni di . Controparte_3
4. In data 20.10.2010 depositava ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
chiedendo che il giudice ingiungesse a e il pagamento Controparte_2 Controparte_3
delle seguenti somme:
€.41.814,51 quale saldo debitore del c/c n.150529, oltre interessi di mora al tasso del
12% a far data dal 01.07.2010;
€.5.789,16 oltre interessi di mora al tasso dell'11% dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, per n.18 rate mensili scadute relative al contratto di finanziamento personale del 10.08.2001;
€.8.122,70, oltre interessi di mora a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, in relazione al contratto di finanziamento del 20.03.2003.
In data 27.10.2010 il Tribunale di Melfi emetteva decreto ingiuntivo n.225/2010, ingiungendo ai signori e di pagare alla la complessiva somma di CP_2 CP_3 Controparte_1
€.55.723,37 oltre interessi.
5. Con atto di citazione notificato in data 24.01.2011 i signori e proponevano CP_2 CP_3
opposizione al predetto decreto ingiuntivo, in primis, disconoscendo la sottoscrizione del contratto di conto corrente bancario numero 150529; del contratto di finanziamento per attività imprenditoriale e professionale del 20.03.2003; della fideiussione rilasciata dalla signora in data 10 aprile 2002; della dichiarazione aggiuntiva del 20.05.2003; del Controparte_3
contratto di finanziamento personale del 10.08.2001; della fideiussione del 9.08.2001 in alteris
e nel merito, articolando i seguenti tre motivi:
inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per esistenza di precedente giudicato sulla domanda oggetto di ingiunzione, intervenuto con la sentenza 205/2010 del
Tribunale di Melfi, non impugnata;
inammissibilità del decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore , per Controparte_3
decorrenza del termine stabilito dall'articolo 1957 cc;
illegittima applicazione, su entrambi i rapporti di conto corrente e nei contratti di finanziamento, di anatocismo e interessi usurari e contra legem con capitalizzazione trimestrale;
sui rapporti di conto corrente anche di indebita commissione di massimo scoperto e di giorni valuta.
Concludevano chiedendo: di dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo per esistenza di precedente giudicato;
in subordine di revocare il decreto ingiuntivo e dichiararlo inammissibile
_______________
pag. 3 nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cc;
Controparte_3
in via gradata revocare il decreto ingiuntivo per l'indebita applicazione al conto corrente e ai contratti di finanziamento di interessi, commissioni, interessi usurari, spese e giorni di valuta illegittimi, nonché per anatocismo.
6. Si costituiva la contestando l'avverso dedotto e sottolineando come, Controparte_1
nella sentenza 205/2010 del Tribunale di Melfi, fosse stata del tutto omessa la pronuncia su tre delle originarie quattro domande proposte dalla circostanza che consentiva alla parte CP_1
istante di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in un separato giudizio e quindi anche con ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccepiva poi che il fideiussore avesse validamente rinunciato al diritto di Controparte_3
avvalersi della decadenza di cui all'articolo 1957 cc, avendo sottoscritto una clausola contenente una deroga espressa a tale condizione, in entrambi gli atti di fideiussione.
In riferimento alla presunta applicazione di interessi, commissione massimo scoperto, giorni valuta, oneri accessori ed anatocismo sul c/c e sui contratti di finanziamento, evidenziava come la documentazione prodotta dimostrasse che tutte le condizioni economiche ed i tassi di interesse relativi ai succitati rapporti fossero stati espressamente e legittimamente pattuiti per iscritto tra le parti.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna degli opponenti in solido al pagamento delle somme ingiunte o degli importi maggiori o minori che fossero risultati come dovuti in corso di causa.
7. Con sentenza n. 57 del 9/11.04.2018, il Tribunale di Potenza, dopo aver dato atto della riconducibilità agli opponenti delle sottoscrizioni dei vari contratti, come accertato in corso di causa con perizia calligrafica, accoglieva l'opposizione e revocava il Decreto ingiuntivo n.225/2010 del Tribunale di Melfi, condannando la al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio.
Assumeva il giudice di prime cure che la avesse riproposto, con il ricorso monitorio, le CP_1
medesime questioni dedotte nel processo, conclusosi con la sentenza n.205/2010 del Tribunale di Melfi, sulle quali, se da un lato era vero che il Tribunale non aveva statuito, dall'altro lato era altrettanto vero che le dette questioni erano state riproposte a sentenza ormai passata in cosa giudicata, ossia scaduti termini per impugnare, circostanza che determinava, secondo il
Tribunale, una preclusione insuperabile rappresentata dalla formazione del giudicato esterno.
_______________
pag. 4 8. Con atto del 06.06.2018 la impugnava la sentenza n. 57/2018 resa dal Controparte_1
Tribunale di Potenza, formulando tre motivi di appello.
Con il primo motivo l'istituto di credito censurava il provvedimento di primo grado affermando che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., ritenendo possibile la proposizione di questioni su cui c'era stata omessa pronuncia nella sentenza attraverso un separato giudizio soltanto entro il termine per impugnare di cui agli articoli 325 e
327 c.p.c. in quanto la rinuncia implicita alla domanda di cui all'articolo 346 c.p.c., per non aver denunciato quella omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale.
Con il secondo motivo denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 643, comma 3, c.p.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che i termini per la proposizione dell'impugnazione fossero scaduti al momento della proposizione del nuovo giudizio.
Sosteneva la invece, che la sentenza era stata notificata in data 25.10.2010 e pertanto il CP_1
termine per proporre impugnazione scadeva il 24.11.2010, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 20.10.2010, quindi ancora in pendenza del termine per impugnare.
Con il terzo motivo censurava la pronuncia suddetta nella parte in cui aveva omesso di considerare la mancanza di identità oggettiva tra le domande proposte nel giudizio RG
1134/2005 e le domande del ricorso per ingiunzione. Non essendovi coincidenza tra le domande non era possibile il formarsi di alcun giudicato.
9. Si sono costituiti gli appellati e sottolineando come il Giudice di prime CP_2 CP_3
cure avesse delibato in maniera integrale sulla domanda proposta dalla Controparte_1
identica a quella oggetto del giudizio di opposizione;
riproponevano tutte le questioni e le eccezioni già sollevate in primo grado;
concludevano chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento delle domande come formulate nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo.
10. Con atto depositato il 16.12.2021 si costituiva, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
quale mandataria di Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito della facendo proprie tutte le deduzioni, Controparte_1
eccezioni e conclusioni formulate dalla cedente nei confronti dei sigg.ri e . CP_2 CP_3
11. All'udienza del 28.11.2023 svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, previo cambio del relatore, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
_______________
pag. 5 §
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente occorre evidenziare che nella comparsa conclusionale dei sigg.ri CP_2
e , questi ultimi hanno contestato la carenza di legittimazione attiva della CP_3 [...]
cessionaria del credito vantato dalla Parte_2 Controparte_1
nei confronti dei sigg.ri e .
[...] CP_2 CP_3
L'eccezione proposta nella comparsa conclusionale risulta tuttavia inammissibile perché tardiva.
Ed infatti nella prima difesa utile (cfr. note di trattazione scritta del 22.11.2023) i predetti e si erano limitati ad eccepire “la nullità della comparsa stessa e delle Pt_3 CP_3
richieste dell' senza esprimere alcun rilievo in ordine alla legittimazione. Pt_2
La doglianza degli appellanti deve quindi essere respinta.
13. Passando poi allo scrutinio dei motivi di gravame, gli stessi possono essere trattati congiuntamente essendo fra loro strettamente connessi ed attinenti tutti al profilo della sussistenza di un pregresso giudicato esterno ed ai limiti della riproposizione di una domanda su cui vi sia stata omissione di pronuncia.
Precisato che, a differenza di quanto sostenuto nel terzo motivo, le domande avanzate con il d.i.
e le contestazioni mosse con l'opposizione proposta dai sigg.ri e , sono le CP_2 CP_3
medesime del precedente giudizio, i motivi di gravame proposti sono comunque fondati.
Sostiene l'appellante nel primo motivo che, in riferimento alle domande su cui il Tribunale di
Melfi non si era pronunziato, e segnatamente le domande di condanna al pagamento:
dell'importo di € 2.251,34 per mancato pagamento di n.7 rate mensili scadute, relative al contratto di finanziamento personale del 2001;
della somma di € 16.122,65 per saldo debitore del contratto di c/c n.150529;
dell'importo di € 1.714,19 per mancato pagamento di n. 3 rate trimestrali del contratto di finanziamento per attività imprenditoriali e professionali, del 2003; contenute nelle lettere b), c) e d) dell'atto di citazione nel giudizio riunito RG 1134/05, non si fosse formato alcun giudicato e, pertanto, le stesse potevano essere alternativamente o fatte valere con l'impugnazione – non essendo trascorsi i termini per l'appello – o essere riproposte con un separato e diverso giudizio.
Ha errato, conseguentemente, il Giudice dell'opposizione nel rilevare l'esistenza di un giudicato esterno sulle medesime questioni.
_______________
pag. 6 Dalla lettura della sentenza n.205/2010 del Tribunale di Melfi, effettivamente, si evince chiaramente che le domande di pagamento della sopra riportate non sono state esaminate CP_1
da quel Giudice, essendosi quest'ultimo limitato a scrutinare e decidere, nei giudizi riuniti, solo in riferimento alle domande proposte dai sig.ri e , e alla domanda di CP_2 CP_3
pagamento della afferente al c/c n.14202. CP_1
Le domande non esaminate, inoltre, non potevano neanche considerarsi assorbite, poiché
l'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita, mentre l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (Sez. 1, Ord. 26507 del 14/09/2023), circostanze che entrambe non ricorrevano nel provvedimento de quo.
Quale che sia la forma di assorbimento, inoltre, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia.
Accertato, dunque, che sulle domande relative al c.c. 150529 e ai due contratti di finanziamento, avanzate dalla BA, c'era stata integrale omissione di pronuncia da parte del
Tribunale, va riaffermato il principio per cui «In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame
o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art.
346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno» (Cass. Sez. 6, Ord. n. 35382 del 01/12/2022).
Il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia, cosicchè la sentenza che abbia omesso di pronunciare su una domanda continua ad essere una sentenza di rito. Pertanto, la sua mancata impugnazione non può in alcun modo comportare la preclusione statuita dal Tribunale, ma comporta soltanto un giudicato di rito, che non esclude la riproponibilità della domanda (cfr. Cass. Sez. 6, Ord. n.
3527 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Ord. n. 1828 del 25/01/2018).
_______________
pag. 7 Ha errato, pertanto il Giudice di prime cure nel ritenere che nel caso di specie si fosse formato un giudicato esterno sulle questioni per le quali il Tribunale di Melfi aveva omesso di pronunciarsi.
Da ultimo la Corte rileva, in riferimento al secondo motivo di gravame, che al 20.10.2010 – data del deposito del ricorso per ingiunzione che ha dato origine al presente giudizio -, la sentenza della quale il Tribunale ha richiamato il giudicato esterno, non era in realtà ancora passata in giudicato, essendo stata emessa in data 08/06/2010 e notificata in data 25.10.2010, sicché la stessa sarebbe divenuta definitiva solo in data 24.11.2010.
14. Da quanto sopra esposto, discende la necessità di esaminare le domande di pagamento avanzate dalla nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, trattandosi di CP_1
domande che – benchè coincidenti con quelle formulate nel giudizio 1134/05 - non erano state esaminate dal Tribunale di Melfi.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento del saldo debitore del c/c n. 150529, che era già stata proposta dalla banca nel giudizio rg.1134/05, con speculare azione di ripetizione di indebito proposta dagli stessi e nel giudizio rg.465/05, va Pt_3 CP_3
rilevato che la sentenza n.205/2010 aveva solo affermato, in diversi passaggi della motivazione, che detto contratto 150529 (a differenza di quello n.14202) appariva rispettoso delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 09.02.2000 che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici attivi e passivi (cfr. pg. 11 e 13 sent. 205/2010), come comprovato dalla produzione documentale della BA - “Nella fattispecie in esame appaiono validamente sottoscritte ex art. 1341 c.c., da parte di le clausole che Controparte_2 prevedono l'applicazione di interessi ultra legali” con la precisazione che “anche a voler considerare invalida la pattuizione di interessi nella misura ultra legale, il pagamento spontaneo di tale tipo di interessi, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata” (cfr. pg.15 sent.
205/2010) – e aveva affermato che, quanto agli interessi usurari, gli attori non avevano adempiuto all'onere della prova, non avendo prodotto in giudizio i decreti ministeriali che prevedevano il tasso-soglia oltre il quale si configura l'usurarietà degli interessi pattuiti (cfr. pg.18 sent. 205/2010).
Tali motivazioni esplicitate nella sentenza – che induceva al rigetto implicito dell'azione di ripetizione di indebito formulata dagli attori nel giudizio rg.465/2005 -, conducevano il
Tribunale nel corso del giudizio, ad eseguire la consulenza tecnica solo in riferimento al
_______________
pag. 8 contratto di apertura di c/c n. 14202, circostanza che non risulta contestata dai sigg. e CP_2
in quella sede. CP_3
In considerazione di tanto, erano gli odierni appellati che avrebbero avuto l'onere di impugnare tali capi della sentenza per dolersi delle relative statuizioni, in assenza della quale impugnazione devono ritenersi coperti, questi sì, dal giudicato.
Le doglianze esposte dagli appellati nel presente grado di giudizio in riferimento a tali aspetti, pertanto, non possono essere accolte essendosi formato su di esse, come detto, il giudicato interno.
Né può essere accolta la censura attinente al disconoscimento di tali pattuizioni poiché la perizia effettuata nel primo grado ha accertato l'appartenenza delle sottoscrizioni sui contratti di apertura di credito, di finanziamento personale e delle fideiussioni, rispettivamente ai sigg.
i primi due, e gli altri. Controparte_2 Controparte_3
Ciò posto con riferimento allo scoperto di c.c. relativo al conto 150529 risulta provata l'esistenza del credito azionato dalla banca avendo l'istituto di credito prodotto il contratto del
04.02.2002, ed i corrispondenti estratti conto e altresì risultando, dalle motivazioni fin qui esposte, che l'anatocismo era legittimo e che non vi era prova dell'applicazione di interessi usurari;
d'altro canto gli interessi ultra legali risultano pattuiti per iscritto in ossequio all'art.1284 c.c. e la commissione di massimo scoperto è indicata nel contratto con specificazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla: percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito
Quanto al debito nascente dalle rate scadute dei due contratti di finanziamento (le cui sottoscrizioni sono risultate autentiche), il credito azionato dalla banca deve ritenersi provato.
La banca, infatti, ha prodotti i relativi contratti deducendo l'inadempimento della parte debitrice;
quest'ultima, invece, non ha fornito prova dell'estinzione del debito, né dell'applicazione di interessi usurari e contra legem e, per quel che riguarda la contestata applicazione di anatocismo, si tratta di contratti successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 che ha reso legittima la capitalizzazione degli interessi.
Quanto alle due fideiussioni prestate dalla sig.ra a garanzia dei prefati Controparte_3
rapporti contrattuali di gli appellati lamentano, da un lato, la decorrenza Controparte_2
del termine ex art. 1957 c.c, e, dall'altro, la nullità delle fideiussioni medesime per violazione della legge Antitrust. In particolare, asseriscono che i contratti di cui trattasi dovevano considerarsi nulli in quanto in essi era inserita la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
_______________
pag. 9 c.c., conforme al modello elaborato dall'ABI nel 2003 con l'emissione delle norme bancarie uniformi e sanzionato dalla BA d'IA con provvedimento del 22.05.2005 n.55 perché contrario all'art. 2 Legge n.287/90.
Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che è stata accertata la validità della sottoscrizione apposta dalla sig.ra ai due contratti di fideiussione, contenenti la predetta clausola di rinuncia ai CP_3
termini di cui all'art. 1957 cc, effettivamente pattuite al punto f) del contratto del 9.8.01 e al punto 6) del contratto del 10.04.2002 .
Sotto il profilo della validità della deroga all'art. 1957 c.c., inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato l'ammissibilità del detto tipo di pattuizione, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 6897/1993, n. 9719/1992); la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c., inoltre, è tata specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Quanto alla lamentata violazione della legge Antitrust, sollevata dagli appellati, infine, in materia di fideiussioni omnibus, il provvedimento n. 55/2005 con cui la BA d'IA ha accertato che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”, costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso.
Quando si tratta, come nella fattispecie, di contratto intercorso tra le parti in un periodo diverso rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005) il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non può costituire in tale giudizio prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame.
15. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, per l'effetto, l'opposizione proposta da Controparte_2
e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n.225/2010 del Tribunale di Controparte_3
Melfi, va confermato anche nei confronti del fideiussore, essendo la garanzia pienamente valida e operante.
_______________
pag. 10 16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicchè i sigg.ri e vengono CP_2 CP_3
condannati al pagamento delle spese del primo e del secondo grado che si liquidano, come da dispositivo:
- per il primo grado di giudizio con applicazione del D.M. 55/2014 versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della causa (scaglione da €.52.000,01 a 260.000,00), valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014 e dell'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale);
- per il secondo grado con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del medesimo valore e dell'attività difensiva effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 425/2018 di cui in epigrafe così provvede:
a) in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto impugnato n.225/2010 emesso dal Trib. Melfi il 27.10.2010;
b) condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3
uale mandataria di Parte_1 Parte_2
C.F. e P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite
[...] P.IVA_1
così liquidate:
- per il primo grado di giudizio €. 7.795 (di cui €.1.215,00 per la fase di studio;
€.775,00 per la fase introduttiva;
€. 3780,00 per la fase istruttoria;
€.2.025,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- per il secondo grado € 4.997,00 (di cui €.1.489,00 per la fase di studio;
€.956,00 per la fase introduttiva;
€.2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio svolta in modalità telematica del
13.02.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
_______________
pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Presidente
Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dott. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in appello n.425/2018 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA quale mandataria di Parte_1 [...]
(c.f. e p.iva ), cessionaria della Parte_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Fasulo. Controparte_1
Appellante
E
) e ) Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo Paolino.
Appellati
* * * § * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 05.05.2005, e Controparte_2 Controparte_3
convenivano in giudizio la per sentire accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
delle clausole e delle condizioni applicate dall'Istituto ai rapporti di conto corrente n.150129 e n.14202, nonchè che essi attori non erano tenuti al pagamento di alcuna somma nei confronti della BA. Chiedevano, altresì, la condanna di quest'ultima al pagamento della eventuale somma che sarebbe risultata a loro credito, a seguito di ricalcolo dei rapporti di conto corrente, con eliminazione di interessi e commissioni illegittimamente applicate. In via gradata, domandavano che fosse accertata e dichiarata la nullità delle clausole prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonchè il risarcimento dei danni cagionati dall'iscrizione illegittima del nominativo di presso la centrale dei rischi della Controparte_3
BA d'IA per una posizione debitoria pari ad €. 102.996,00, non intrattenendo la stessa alcun rapporto di conto corrente con l'istituto di credito.
La si costituiva con comparsa del 15.07.2005, contestando gli assunti Controparte_1
attorei e chiedendo il rigetto integrale della domanda.
2. Al predetto giudizio, iscritto al n. 465/2005 di R.G., ne veniva riunito un secondo, iscritto al n. 1134/2005 di R.G., con il quale aveva convenuto gli stessi Controparte_1 CP_2
e per sentirli condannare al pagamento: CP_3
della somma di € 11.688,86 per saldo debitore del c/c n.14202;
dell'importo di € 2.251,34 per mancato pagamento di n.7 rate mensili scadute per un contratto di finanziamento personale del 10.08.2001;
della somma di € 16.122,65 per saldo debitore del contratto di c/c n.150529;
dell'importo di € 1.714,19 per mancato pagamento di n. 3 rate trimestrali di un contratto di finanziamento del 20.03.2003 per attività imprenditoriali e professionali.
Nel detto giudizio, poi riunito al primo, si costituivano i convenuti con comparsa del
21.02.2006 chiedendo che il Tribunale dichiarasse nulli i sopra identificati contratti di conto corrente e di finanziamento e che nessuna somma era dovuta all'istituto di credito;
in subordine domandavano che venisse accertata e dichiarata la nullità delle clausole e delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente e ai contratti di finanziamento;
in via ancor più gradata, che venisse accertata e dichiarata la nullità delle clausole, illegittimamente applicate ai rapporti di conto corrente e ai contratti di finanziamento, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli stessi e, per l'effetto, dichiarare che la era tenuta al pagamento nei CP_1
confronti dei convenuti delle somme che fossero risultate a credito degli stessi in seguito al ricalcolo dei rapporti di conto corrente.
3. I giudizi riuniti venivano istruiti a mezzo di CTU contabile e si concludevano con sentenza n.205/2010, pronunciata dal Tribunale di Melfi, con la quale – attesi gli esiti della consulenza tecnica che aveva espunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici con riferimento al solo contratto di apertura di credito n.14202 – i signori e Controparte_2
venivano condannati al pagamento nei confronti della della somma di Controparte_3 CP_1
euro 15.837,06 oltre interessi legali, a titolo di saldo residuo del rapporto di conto corrente n.14202.
_______________
pag. 2 Veniva, altresì, rigettata la domanda di risarcimento dei danni di . Controparte_3
4. In data 20.10.2010 depositava ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
chiedendo che il giudice ingiungesse a e il pagamento Controparte_2 Controparte_3
delle seguenti somme:
€.41.814,51 quale saldo debitore del c/c n.150529, oltre interessi di mora al tasso del
12% a far data dal 01.07.2010;
€.5.789,16 oltre interessi di mora al tasso dell'11% dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, per n.18 rate mensili scadute relative al contratto di finanziamento personale del 10.08.2001;
€.8.122,70, oltre interessi di mora a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, in relazione al contratto di finanziamento del 20.03.2003.
In data 27.10.2010 il Tribunale di Melfi emetteva decreto ingiuntivo n.225/2010, ingiungendo ai signori e di pagare alla la complessiva somma di CP_2 CP_3 Controparte_1
€.55.723,37 oltre interessi.
5. Con atto di citazione notificato in data 24.01.2011 i signori e proponevano CP_2 CP_3
opposizione al predetto decreto ingiuntivo, in primis, disconoscendo la sottoscrizione del contratto di conto corrente bancario numero 150529; del contratto di finanziamento per attività imprenditoriale e professionale del 20.03.2003; della fideiussione rilasciata dalla signora in data 10 aprile 2002; della dichiarazione aggiuntiva del 20.05.2003; del Controparte_3
contratto di finanziamento personale del 10.08.2001; della fideiussione del 9.08.2001 in alteris
e nel merito, articolando i seguenti tre motivi:
inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per esistenza di precedente giudicato sulla domanda oggetto di ingiunzione, intervenuto con la sentenza 205/2010 del
Tribunale di Melfi, non impugnata;
inammissibilità del decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore , per Controparte_3
decorrenza del termine stabilito dall'articolo 1957 cc;
illegittima applicazione, su entrambi i rapporti di conto corrente e nei contratti di finanziamento, di anatocismo e interessi usurari e contra legem con capitalizzazione trimestrale;
sui rapporti di conto corrente anche di indebita commissione di massimo scoperto e di giorni valuta.
Concludevano chiedendo: di dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo per esistenza di precedente giudicato;
in subordine di revocare il decreto ingiuntivo e dichiararlo inammissibile
_______________
pag. 3 nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cc;
Controparte_3
in via gradata revocare il decreto ingiuntivo per l'indebita applicazione al conto corrente e ai contratti di finanziamento di interessi, commissioni, interessi usurari, spese e giorni di valuta illegittimi, nonché per anatocismo.
6. Si costituiva la contestando l'avverso dedotto e sottolineando come, Controparte_1
nella sentenza 205/2010 del Tribunale di Melfi, fosse stata del tutto omessa la pronuncia su tre delle originarie quattro domande proposte dalla circostanza che consentiva alla parte CP_1
istante di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in un separato giudizio e quindi anche con ricorso per decreto ingiuntivo.
Eccepiva poi che il fideiussore avesse validamente rinunciato al diritto di Controparte_3
avvalersi della decadenza di cui all'articolo 1957 cc, avendo sottoscritto una clausola contenente una deroga espressa a tale condizione, in entrambi gli atti di fideiussione.
In riferimento alla presunta applicazione di interessi, commissione massimo scoperto, giorni valuta, oneri accessori ed anatocismo sul c/c e sui contratti di finanziamento, evidenziava come la documentazione prodotta dimostrasse che tutte le condizioni economiche ed i tassi di interesse relativi ai succitati rapporti fossero stati espressamente e legittimamente pattuiti per iscritto tra le parti.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna degli opponenti in solido al pagamento delle somme ingiunte o degli importi maggiori o minori che fossero risultati come dovuti in corso di causa.
7. Con sentenza n. 57 del 9/11.04.2018, il Tribunale di Potenza, dopo aver dato atto della riconducibilità agli opponenti delle sottoscrizioni dei vari contratti, come accertato in corso di causa con perizia calligrafica, accoglieva l'opposizione e revocava il Decreto ingiuntivo n.225/2010 del Tribunale di Melfi, condannando la al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio.
Assumeva il giudice di prime cure che la avesse riproposto, con il ricorso monitorio, le CP_1
medesime questioni dedotte nel processo, conclusosi con la sentenza n.205/2010 del Tribunale di Melfi, sulle quali, se da un lato era vero che il Tribunale non aveva statuito, dall'altro lato era altrettanto vero che le dette questioni erano state riproposte a sentenza ormai passata in cosa giudicata, ossia scaduti termini per impugnare, circostanza che determinava, secondo il
Tribunale, una preclusione insuperabile rappresentata dalla formazione del giudicato esterno.
_______________
pag. 4 8. Con atto del 06.06.2018 la impugnava la sentenza n. 57/2018 resa dal Controparte_1
Tribunale di Potenza, formulando tre motivi di appello.
Con il primo motivo l'istituto di credito censurava il provvedimento di primo grado affermando che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., ritenendo possibile la proposizione di questioni su cui c'era stata omessa pronuncia nella sentenza attraverso un separato giudizio soltanto entro il termine per impugnare di cui agli articoli 325 e
327 c.p.c. in quanto la rinuncia implicita alla domanda di cui all'articolo 346 c.p.c., per non aver denunciato quella omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale.
Con il secondo motivo denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 643, comma 3, c.p.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che i termini per la proposizione dell'impugnazione fossero scaduti al momento della proposizione del nuovo giudizio.
Sosteneva la invece, che la sentenza era stata notificata in data 25.10.2010 e pertanto il CP_1
termine per proporre impugnazione scadeva il 24.11.2010, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 20.10.2010, quindi ancora in pendenza del termine per impugnare.
Con il terzo motivo censurava la pronuncia suddetta nella parte in cui aveva omesso di considerare la mancanza di identità oggettiva tra le domande proposte nel giudizio RG
1134/2005 e le domande del ricorso per ingiunzione. Non essendovi coincidenza tra le domande non era possibile il formarsi di alcun giudicato.
9. Si sono costituiti gli appellati e sottolineando come il Giudice di prime CP_2 CP_3
cure avesse delibato in maniera integrale sulla domanda proposta dalla Controparte_1
identica a quella oggetto del giudizio di opposizione;
riproponevano tutte le questioni e le eccezioni già sollevate in primo grado;
concludevano chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento delle domande come formulate nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo.
10. Con atto depositato il 16.12.2021 si costituiva, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
quale mandataria di Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito della facendo proprie tutte le deduzioni, Controparte_1
eccezioni e conclusioni formulate dalla cedente nei confronti dei sigg.ri e . CP_2 CP_3
11. All'udienza del 28.11.2023 svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, previo cambio del relatore, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
_______________
pag. 5 §
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente occorre evidenziare che nella comparsa conclusionale dei sigg.ri CP_2
e , questi ultimi hanno contestato la carenza di legittimazione attiva della CP_3 [...]
cessionaria del credito vantato dalla Parte_2 Controparte_1
nei confronti dei sigg.ri e .
[...] CP_2 CP_3
L'eccezione proposta nella comparsa conclusionale risulta tuttavia inammissibile perché tardiva.
Ed infatti nella prima difesa utile (cfr. note di trattazione scritta del 22.11.2023) i predetti e si erano limitati ad eccepire “la nullità della comparsa stessa e delle Pt_3 CP_3
richieste dell' senza esprimere alcun rilievo in ordine alla legittimazione. Pt_2
La doglianza degli appellanti deve quindi essere respinta.
13. Passando poi allo scrutinio dei motivi di gravame, gli stessi possono essere trattati congiuntamente essendo fra loro strettamente connessi ed attinenti tutti al profilo della sussistenza di un pregresso giudicato esterno ed ai limiti della riproposizione di una domanda su cui vi sia stata omissione di pronuncia.
Precisato che, a differenza di quanto sostenuto nel terzo motivo, le domande avanzate con il d.i.
e le contestazioni mosse con l'opposizione proposta dai sigg.ri e , sono le CP_2 CP_3
medesime del precedente giudizio, i motivi di gravame proposti sono comunque fondati.
Sostiene l'appellante nel primo motivo che, in riferimento alle domande su cui il Tribunale di
Melfi non si era pronunziato, e segnatamente le domande di condanna al pagamento:
dell'importo di € 2.251,34 per mancato pagamento di n.7 rate mensili scadute, relative al contratto di finanziamento personale del 2001;
della somma di € 16.122,65 per saldo debitore del contratto di c/c n.150529;
dell'importo di € 1.714,19 per mancato pagamento di n. 3 rate trimestrali del contratto di finanziamento per attività imprenditoriali e professionali, del 2003; contenute nelle lettere b), c) e d) dell'atto di citazione nel giudizio riunito RG 1134/05, non si fosse formato alcun giudicato e, pertanto, le stesse potevano essere alternativamente o fatte valere con l'impugnazione – non essendo trascorsi i termini per l'appello – o essere riproposte con un separato e diverso giudizio.
Ha errato, conseguentemente, il Giudice dell'opposizione nel rilevare l'esistenza di un giudicato esterno sulle medesime questioni.
_______________
pag. 6 Dalla lettura della sentenza n.205/2010 del Tribunale di Melfi, effettivamente, si evince chiaramente che le domande di pagamento della sopra riportate non sono state esaminate CP_1
da quel Giudice, essendosi quest'ultimo limitato a scrutinare e decidere, nei giudizi riuniti, solo in riferimento alle domande proposte dai sig.ri e , e alla domanda di CP_2 CP_3
pagamento della afferente al c/c n.14202. CP_1
Le domande non esaminate, inoltre, non potevano neanche considerarsi assorbite, poiché
l'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita, mentre l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (Sez. 1, Ord. 26507 del 14/09/2023), circostanze che entrambe non ricorrevano nel provvedimento de quo.
Quale che sia la forma di assorbimento, inoltre, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia.
Accertato, dunque, che sulle domande relative al c.c. 150529 e ai due contratti di finanziamento, avanzate dalla BA, c'era stata integrale omissione di pronuncia da parte del
Tribunale, va riaffermato il principio per cui «In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame
o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art.
346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno» (Cass. Sez. 6, Ord. n. 35382 del 01/12/2022).
Il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia, cosicchè la sentenza che abbia omesso di pronunciare su una domanda continua ad essere una sentenza di rito. Pertanto, la sua mancata impugnazione non può in alcun modo comportare la preclusione statuita dal Tribunale, ma comporta soltanto un giudicato di rito, che non esclude la riproponibilità della domanda (cfr. Cass. Sez. 6, Ord. n.
3527 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Ord. n. 1828 del 25/01/2018).
_______________
pag. 7 Ha errato, pertanto il Giudice di prime cure nel ritenere che nel caso di specie si fosse formato un giudicato esterno sulle questioni per le quali il Tribunale di Melfi aveva omesso di pronunciarsi.
Da ultimo la Corte rileva, in riferimento al secondo motivo di gravame, che al 20.10.2010 – data del deposito del ricorso per ingiunzione che ha dato origine al presente giudizio -, la sentenza della quale il Tribunale ha richiamato il giudicato esterno, non era in realtà ancora passata in giudicato, essendo stata emessa in data 08/06/2010 e notificata in data 25.10.2010, sicché la stessa sarebbe divenuta definitiva solo in data 24.11.2010.
14. Da quanto sopra esposto, discende la necessità di esaminare le domande di pagamento avanzate dalla nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, trattandosi di CP_1
domande che – benchè coincidenti con quelle formulate nel giudizio 1134/05 - non erano state esaminate dal Tribunale di Melfi.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento del saldo debitore del c/c n. 150529, che era già stata proposta dalla banca nel giudizio rg.1134/05, con speculare azione di ripetizione di indebito proposta dagli stessi e nel giudizio rg.465/05, va Pt_3 CP_3
rilevato che la sentenza n.205/2010 aveva solo affermato, in diversi passaggi della motivazione, che detto contratto 150529 (a differenza di quello n.14202) appariva rispettoso delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 09.02.2000 che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici attivi e passivi (cfr. pg. 11 e 13 sent. 205/2010), come comprovato dalla produzione documentale della BA - “Nella fattispecie in esame appaiono validamente sottoscritte ex art. 1341 c.c., da parte di le clausole che Controparte_2 prevedono l'applicazione di interessi ultra legali” con la precisazione che “anche a voler considerare invalida la pattuizione di interessi nella misura ultra legale, il pagamento spontaneo di tale tipo di interessi, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata” (cfr. pg.15 sent.
205/2010) – e aveva affermato che, quanto agli interessi usurari, gli attori non avevano adempiuto all'onere della prova, non avendo prodotto in giudizio i decreti ministeriali che prevedevano il tasso-soglia oltre il quale si configura l'usurarietà degli interessi pattuiti (cfr. pg.18 sent. 205/2010).
Tali motivazioni esplicitate nella sentenza – che induceva al rigetto implicito dell'azione di ripetizione di indebito formulata dagli attori nel giudizio rg.465/2005 -, conducevano il
Tribunale nel corso del giudizio, ad eseguire la consulenza tecnica solo in riferimento al
_______________
pag. 8 contratto di apertura di c/c n. 14202, circostanza che non risulta contestata dai sigg. e CP_2
in quella sede. CP_3
In considerazione di tanto, erano gli odierni appellati che avrebbero avuto l'onere di impugnare tali capi della sentenza per dolersi delle relative statuizioni, in assenza della quale impugnazione devono ritenersi coperti, questi sì, dal giudicato.
Le doglianze esposte dagli appellati nel presente grado di giudizio in riferimento a tali aspetti, pertanto, non possono essere accolte essendosi formato su di esse, come detto, il giudicato interno.
Né può essere accolta la censura attinente al disconoscimento di tali pattuizioni poiché la perizia effettuata nel primo grado ha accertato l'appartenenza delle sottoscrizioni sui contratti di apertura di credito, di finanziamento personale e delle fideiussioni, rispettivamente ai sigg.
i primi due, e gli altri. Controparte_2 Controparte_3
Ciò posto con riferimento allo scoperto di c.c. relativo al conto 150529 risulta provata l'esistenza del credito azionato dalla banca avendo l'istituto di credito prodotto il contratto del
04.02.2002, ed i corrispondenti estratti conto e altresì risultando, dalle motivazioni fin qui esposte, che l'anatocismo era legittimo e che non vi era prova dell'applicazione di interessi usurari;
d'altro canto gli interessi ultra legali risultano pattuiti per iscritto in ossequio all'art.1284 c.c. e la commissione di massimo scoperto è indicata nel contratto con specificazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla: percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito
Quanto al debito nascente dalle rate scadute dei due contratti di finanziamento (le cui sottoscrizioni sono risultate autentiche), il credito azionato dalla banca deve ritenersi provato.
La banca, infatti, ha prodotti i relativi contratti deducendo l'inadempimento della parte debitrice;
quest'ultima, invece, non ha fornito prova dell'estinzione del debito, né dell'applicazione di interessi usurari e contra legem e, per quel che riguarda la contestata applicazione di anatocismo, si tratta di contratti successivi alla delibera CICR del 9.2.2000 che ha reso legittima la capitalizzazione degli interessi.
Quanto alle due fideiussioni prestate dalla sig.ra a garanzia dei prefati Controparte_3
rapporti contrattuali di gli appellati lamentano, da un lato, la decorrenza Controparte_2
del termine ex art. 1957 c.c, e, dall'altro, la nullità delle fideiussioni medesime per violazione della legge Antitrust. In particolare, asseriscono che i contratti di cui trattasi dovevano considerarsi nulli in quanto in essi era inserita la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
_______________
pag. 9 c.c., conforme al modello elaborato dall'ABI nel 2003 con l'emissione delle norme bancarie uniformi e sanzionato dalla BA d'IA con provvedimento del 22.05.2005 n.55 perché contrario all'art. 2 Legge n.287/90.
Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che è stata accertata la validità della sottoscrizione apposta dalla sig.ra ai due contratti di fideiussione, contenenti la predetta clausola di rinuncia ai CP_3
termini di cui all'art. 1957 cc, effettivamente pattuite al punto f) del contratto del 9.8.01 e al punto 6) del contratto del 10.04.2002 .
Sotto il profilo della validità della deroga all'art. 1957 c.c., inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato l'ammissibilità del detto tipo di pattuizione, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 6897/1993, n. 9719/1992); la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c., inoltre, è tata specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Quanto alla lamentata violazione della legge Antitrust, sollevata dagli appellati, infine, in materia di fideiussioni omnibus, il provvedimento n. 55/2005 con cui la BA d'IA ha accertato che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”, costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso.
Quando si tratta, come nella fattispecie, di contratto intercorso tra le parti in un periodo diverso rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005) il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non può costituire in tale giudizio prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame.
15. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, per l'effetto, l'opposizione proposta da Controparte_2
e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n.225/2010 del Tribunale di Controparte_3
Melfi, va confermato anche nei confronti del fideiussore, essendo la garanzia pienamente valida e operante.
_______________
pag. 10 16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicchè i sigg.ri e vengono CP_2 CP_3
condannati al pagamento delle spese del primo e del secondo grado che si liquidano, come da dispositivo:
- per il primo grado di giudizio con applicazione del D.M. 55/2014 versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della causa (scaglione da €.52.000,01 a 260.000,00), valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014 e dell'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale);
- per il secondo grado con applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del medesimo valore e dell'attività difensiva effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori minimi, essendovi i requisiti di cui all'art.4, co.1 del citato DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 425/2018 di cui in epigrafe così provvede:
a) in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto impugnato n.225/2010 emesso dal Trib. Melfi il 27.10.2010;
b) condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3
uale mandataria di Parte_1 Parte_2
C.F. e P.IV , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite
[...] P.IVA_1
così liquidate:
- per il primo grado di giudizio €. 7.795 (di cui €.1.215,00 per la fase di studio;
€.775,00 per la fase introduttiva;
€. 3780,00 per la fase istruttoria;
€.2.025,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- per il secondo grado € 4.997,00 (di cui €.1.489,00 per la fase di studio;
€.956,00 per la fase introduttiva;
€.2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio svolta in modalità telematica del
13.02.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
_______________
pag. 11