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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2611/2024 del R.G. in data
15 ottobre 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 9 ottobre 2024
d a
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_1
MANZO MARIO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- in persona del legale rappresentante, in qualità di Parte_2
mandataria di con il procuratore e domiciliatario Parte_3
avvocato TEOFILATTO TEODORA per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o – o p p o s t o
avente per oggetto: mutuo – 1.40.038,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 1 previe le pronunce tutte del caso:
In via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le come rappresentata, in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato il proprio potere di azione in ordine al credito preteso e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 717/2024 del
23/07/24, notificato all' odierno opponente il 31/08/2024, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice Dott. Fabbro, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 18.043,84
oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
Nel merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad
Euro 18.043,84 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere non provato il credito preteso e/o,
comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per essere la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
717/2024 del 23/07/24, notificato all'odierno opponente il 31/08/2024, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice Dott. Fabbro, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 18.043,84
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 2 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 18.043,84 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare per essere i contratti di finanziamento n. 3591671 e 3591672,
prodotti nella fase monitoria, nulli per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
717/2024 del 23/07/24, notificato all' odierno opponente il 31/08/2024,
scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice Dott. Fabbro,
intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 18.043,84
oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni e delle domande di cui sopra,
accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 18.043,84
oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso d'interesse applicato ai contratti n.
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 3 3591671 e 3591672, del 26.09.18, prodotti nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione degli stessi o, comunque, per essere superiore al tasso medio ex art. 644 comma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c., degli importi già versati con la conseguenza del venir meno della certezza,
liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 717/2024 del 23/07/24, notificato all' odierno opponente il
31/08/2024, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024,
a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice
dott. Fabbro, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro
18.043,84 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
In via istruttoria: ci chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
- per il convenuto opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis
reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 4 integralmente trascritte, così decidere:
in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 717/2024 (RG. 1919/2024) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale, nel merito: rigettare integralmente la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 717/2024 (RG. 1919/2024), condannando l'opponente al pagamento della somma di € 18.043,84, oltre interessi e spese;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, oltre IVA e CPA., con condanna, altresì, dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli è Parte_1
stato ingiunto il pagamento in favore della società in qualità di Parte_2
mandataria di della somma di € 18.043,84 richiesta in Parte_3
relazione a due contratti di finanziamento conclusi in data 26.9.2018 con
BM NK BH e da lui sottoscritti con firma digitale.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della società ricorrente per non essere provata la cessione del credito dell'originario finanziatore, il difetto di prova dell'entità del credito, la nullità delle clausole relative agli interessi per errata indicazione del TAEG, la applicazione di un tasso di interessi usurario e ha chiesto che il credito vantato dalla società ricorrente venga dichiarato insussistente e il decreto ingiuntivo opposto venga di
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 5 conseguenza revocato.
La società convenuta opposta si è costituita nel termine di cui all'art. 166
c.p.c., deducendo che la sua mandante ha acquistato il credito di BM
NK BH nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ribadendo che l'opponente si era reso inadempiente al pagamento di quattro rate dei due mutui, richiamando le prove dell'acquisto del credito da parte sua già
prodotte con il ricorso monitorio e contestando sia che il TAEG indicato nei contratti non corrispondesse a quello effettivo, sia che fosse stato applicato un tasso di interesse usurario.
Con il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. il rito è stato convertito in quello semplificato di cognizione ed è stato assegnato alle parti un termine per la integrazione degli atti introduttivi.
La sola società convenuta opposta ha depositato una memoria integrativa e,
non essendo state ritualmente formulate istanze istruttorie, nella udienza di prima comparizione delle parti, nella quale è comparso il solo procuratore di questi ha precisato le conclusioni come in epigrafe e il Parte_2
giudice si è riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Le ragioni di opposizione proposte da sono smentite dai Parte_1
documenti prodotti da con il ricorso per decreto ingiuntivo e Parte_2
nella presente causa.
L'opponente non ha contestato di avere concluso con BM NK BH un contratto di finanziamento per l'acquisto di una autovettura ed un contratto di finanziamento accessorio, né di essersi reso inadempiente all'obbligo di pagamento di alcune rate dovute in forza di entrambi i
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 6 contratti.
L'acquisto del credito maturato dalla banca finanziatrice da parte della società convenuta opposta è provato dai documenti prodotti con il ricorso monitorio, ovvero dall'“accordo quadro per la cessione periodica di crediti”
concluso da BM NK BH con (docc. 2 e 2 bis del Parte_3
fascicolo di parte del procedimento monitorio) e dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (docc. 3 e 3 bis del fascicolo di parte del procedimento monitorio) degli avvisi di cessione di crediti derivanti da contratti del genere di quelli conclusi dall'opponente, nonché dall'elenco dei crediti oggetto di cessione trasmesso a mezzo pec da cedente a cessionario (doc.
18 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
La cessionaria ha assolto quindi l'onere di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (cfr. Cass. Civ. 4116/2016).
Il d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, secondo la giurisprudenza, si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. (Cass. Civ.
20495/2020).
ha inoltre acquisito conoscenza della avvenuta cessione dalla Parte_1
diffida di pagamento, cui era allegata la lettera di cessione, inviatagli da
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 7 a cui la ha conferito mandato a svolgere Parte_2 Parte_3
l'attività di gestione e recupero del portafoglio di crediti pecuniari,
consegnatagli in data 10/06/2024 (doc. 19 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Parte opponente ha poi contestato la nullità dei contratti di finanziamento
(n. 3591671 e n. 3591672) per l'indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346
cc, sotto il profilo della non corretta indicazione del TAEG e la rilevazione dell'applicazione di un tasso d'interessi superiore al tasso soglia antiusura.
Anche tali contestazioni sono infondate.
Il TAEG ha la funzione di rendere uguale, su base annua e tramite l'apposita peculiare formula, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate del rimborso. Esso assolve la sola funzione di indicatore sintetico del costo globale di un credito da dover portare ex ante a conoscenza del beneficiario (di chi riceve il finanziamento) e la sua errata indicazione non rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 117 TUB,
come vorrebbe l'opponente, né comporta la nullità del contratto.
I contratti di finanziamento, nonché i piani di ammortamento (doc. 6, 7 e 8
del fascicolo di parte del procedimento monitorio) riportano tutti i dati per verificare l'esattezza dei conteggi che costituiscono l'importo ingiunto,
mentre la relazione contabile prodotta dall'opponente, che non risulta neppure sottoscritta, riporta una metodologia di calcolo del TAEG non conferme, inserendo, in tutte le tabelle allegate alla relazione, valori che non rientrano tra i flussi di rimborso, sicché è infondata anche la contestazione di applicazione di un tasso di interesse usurario.
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 8 L'indicatore da considerare al fine della verifica dell'usura ex l. 108/96 è
infatti il TEG, ovvero con il tasso effettivo globale su base annua e non il
TAEG.
Inoltre, l'art. 644 c.p. stabilisce che l'usura deve essere valutata sulla base degli interessi e degli oneri pattuiti al momento della stipula del contratto,
senza considerare penali od oneri derivanti dall'inadempimento, che integrano un autonomo obbligo risarcitorio.
A tali criteri non si è conformata la relazione tecnica prodotta dall'opponente, che vede quindi svalutata la sua attendibilità e non costituisce un valido elemento di prova che giustifichi una ulteriore verifica tecnica a mezzo di una CTU.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
L'opponente va condannato alla rifusione in favore della società convenuta opposta delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto della mancanza della fase istruttoria e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 717/2024 di data 23 luglio 2024 che, per l'effetto,
integralmente conferma;
2) Condanna a rifondere a in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante, le spese del presente giudizio, liquidate in € 920,00 per la
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 9 fase di studio, in € 770,00 per la fase introduttiva, in € 860,00 per la fase decisionale e in € 382,50 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e
CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 10
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2611/2024 del R.G. in data
15 ottobre 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 9 ottobre 2024
d a
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_1
MANZO MARIO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- in persona del legale rappresentante, in qualità di Parte_2
mandataria di con il procuratore e domiciliatario Parte_3
avvocato TEOFILATTO TEODORA per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o – o p p o s t o
avente per oggetto: mutuo – 1.40.038,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 1 previe le pronunce tutte del caso:
In via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le come rappresentata, in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato il proprio potere di azione in ordine al credito preteso e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 717/2024 del
23/07/24, notificato all' odierno opponente il 31/08/2024, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice Dott. Fabbro, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 18.043,84
oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
Nel merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad
Euro 18.043,84 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere non provato il credito preteso e/o,
comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per essere la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
717/2024 del 23/07/24, notificato all'odierno opponente il 31/08/2024, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice Dott. Fabbro, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 18.043,84
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 2 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 18.043,84 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare per essere i contratti di finanziamento n. 3591671 e 3591672,
prodotti nella fase monitoria, nulli per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
717/2024 del 23/07/24, notificato all' odierno opponente il 31/08/2024,
scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice Dott. Fabbro,
intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 18.043,84
oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni e delle domande di cui sopra,
accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 18.043,84
oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso d'interesse applicato ai contratti n.
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 3 3591671 e 3591672, del 26.09.18, prodotti nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione degli stessi o, comunque, per essere superiore al tasso medio ex art. 644 comma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c., degli importi già versati con la conseguenza del venir meno della certezza,
liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 717/2024 del 23/07/24, notificato all' odierno opponente il
31/08/2024, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1919/2024,
a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Udine, nella persona del Giudice
dott. Fabbro, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro
18.043,84 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 797,55 di cui Euro 145,50 per spese.
In via istruttoria: ci chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
- per il convenuto opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis
reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 4 integralmente trascritte, così decidere:
in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 717/2024 (RG. 1919/2024) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale, nel merito: rigettare integralmente la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 717/2024 (RG. 1919/2024), condannando l'opponente al pagamento della somma di € 18.043,84, oltre interessi e spese;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, oltre IVA e CPA., con condanna, altresì, dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli è Parte_1
stato ingiunto il pagamento in favore della società in qualità di Parte_2
mandataria di della somma di € 18.043,84 richiesta in Parte_3
relazione a due contratti di finanziamento conclusi in data 26.9.2018 con
BM NK BH e da lui sottoscritti con firma digitale.
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della società ricorrente per non essere provata la cessione del credito dell'originario finanziatore, il difetto di prova dell'entità del credito, la nullità delle clausole relative agli interessi per errata indicazione del TAEG, la applicazione di un tasso di interessi usurario e ha chiesto che il credito vantato dalla società ricorrente venga dichiarato insussistente e il decreto ingiuntivo opposto venga di
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 5 conseguenza revocato.
La società convenuta opposta si è costituita nel termine di cui all'art. 166
c.p.c., deducendo che la sua mandante ha acquistato il credito di BM
NK BH nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ribadendo che l'opponente si era reso inadempiente al pagamento di quattro rate dei due mutui, richiamando le prove dell'acquisto del credito da parte sua già
prodotte con il ricorso monitorio e contestando sia che il TAEG indicato nei contratti non corrispondesse a quello effettivo, sia che fosse stato applicato un tasso di interesse usurario.
Con il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. il rito è stato convertito in quello semplificato di cognizione ed è stato assegnato alle parti un termine per la integrazione degli atti introduttivi.
La sola società convenuta opposta ha depositato una memoria integrativa e,
non essendo state ritualmente formulate istanze istruttorie, nella udienza di prima comparizione delle parti, nella quale è comparso il solo procuratore di questi ha precisato le conclusioni come in epigrafe e il Parte_2
giudice si è riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Le ragioni di opposizione proposte da sono smentite dai Parte_1
documenti prodotti da con il ricorso per decreto ingiuntivo e Parte_2
nella presente causa.
L'opponente non ha contestato di avere concluso con BM NK BH un contratto di finanziamento per l'acquisto di una autovettura ed un contratto di finanziamento accessorio, né di essersi reso inadempiente all'obbligo di pagamento di alcune rate dovute in forza di entrambi i
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 6 contratti.
L'acquisto del credito maturato dalla banca finanziatrice da parte della società convenuta opposta è provato dai documenti prodotti con il ricorso monitorio, ovvero dall'“accordo quadro per la cessione periodica di crediti”
concluso da BM NK BH con (docc. 2 e 2 bis del Parte_3
fascicolo di parte del procedimento monitorio) e dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (docc. 3 e 3 bis del fascicolo di parte del procedimento monitorio) degli avvisi di cessione di crediti derivanti da contratti del genere di quelli conclusi dall'opponente, nonché dall'elenco dei crediti oggetto di cessione trasmesso a mezzo pec da cedente a cessionario (doc.
18 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
La cessionaria ha assolto quindi l'onere di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (cfr. Cass. Civ. 4116/2016).
Il d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, secondo la giurisprudenza, si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. (Cass. Civ.
20495/2020).
ha inoltre acquisito conoscenza della avvenuta cessione dalla Parte_1
diffida di pagamento, cui era allegata la lettera di cessione, inviatagli da
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 7 a cui la ha conferito mandato a svolgere Parte_2 Parte_3
l'attività di gestione e recupero del portafoglio di crediti pecuniari,
consegnatagli in data 10/06/2024 (doc. 19 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Parte opponente ha poi contestato la nullità dei contratti di finanziamento
(n. 3591671 e n. 3591672) per l'indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346
cc, sotto il profilo della non corretta indicazione del TAEG e la rilevazione dell'applicazione di un tasso d'interessi superiore al tasso soglia antiusura.
Anche tali contestazioni sono infondate.
Il TAEG ha la funzione di rendere uguale, su base annua e tramite l'apposita peculiare formula, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate del rimborso. Esso assolve la sola funzione di indicatore sintetico del costo globale di un credito da dover portare ex ante a conoscenza del beneficiario (di chi riceve il finanziamento) e la sua errata indicazione non rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 117 TUB,
come vorrebbe l'opponente, né comporta la nullità del contratto.
I contratti di finanziamento, nonché i piani di ammortamento (doc. 6, 7 e 8
del fascicolo di parte del procedimento monitorio) riportano tutti i dati per verificare l'esattezza dei conteggi che costituiscono l'importo ingiunto,
mentre la relazione contabile prodotta dall'opponente, che non risulta neppure sottoscritta, riporta una metodologia di calcolo del TAEG non conferme, inserendo, in tutte le tabelle allegate alla relazione, valori che non rientrano tra i flussi di rimborso, sicché è infondata anche la contestazione di applicazione di un tasso di interesse usurario.
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 8 L'indicatore da considerare al fine della verifica dell'usura ex l. 108/96 è
infatti il TEG, ovvero con il tasso effettivo globale su base annua e non il
TAEG.
Inoltre, l'art. 644 c.p. stabilisce che l'usura deve essere valutata sulla base degli interessi e degli oneri pattuiti al momento della stipula del contratto,
senza considerare penali od oneri derivanti dall'inadempimento, che integrano un autonomo obbligo risarcitorio.
A tali criteri non si è conformata la relazione tecnica prodotta dall'opponente, che vede quindi svalutata la sua attendibilità e non costituisce un valido elemento di prova che giustifichi una ulteriore verifica tecnica a mezzo di una CTU.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
L'opponente va condannato alla rifusione in favore della società convenuta opposta delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto della mancanza della fase istruttoria e delle modalità della fase decisoria.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 717/2024 di data 23 luglio 2024 che, per l'effetto,
integralmente conferma;
2) Condanna a rifondere a in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante, le spese del presente giudizio, liquidate in € 920,00 per la
SENTENZA 6.6.2025 N° 2611/24 R.G. Pag. 9 fase di studio, in € 770,00 per la fase introduttiva, in € 860,00 per la fase decisionale e in € 382,50 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e
CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
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