Art. 20-bis. ((Attivita' di controllo)) (( 1. L'attivita' di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa alla certificazione, e' svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attivita' di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.
3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita' da definire nel regolamento di esecuzione.
4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo. ))
2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attivita' di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.
3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita' da definire nel regolamento di esecuzione.
4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo. ))