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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1962/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
RE LA
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1962/2018
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
RT TA n.66, elettivamente domiciliato in Corigliano Calabro, alla Via Nazionale
Pal. Roma, presso lo studio dell'Avv. Francesca Caracciolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello
AR, AR CE, TO RA e EL AR ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2018 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_2 per chiedere la condanna al pagamento, nella misura di legge, dell'indennità di disoccupazione DISS-COLL di cui all'art. 15 del D.lgs. 22/2015, denegata in sede amministrativa in ragione della mancata iscrizione alla gestione separata, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge. si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso, evidenziando CP_2
che al momento della presentazione dell'istanza amministrativa, la ricorrente non era iscritta alla gestione separata e non risultavano accreditati i tre mesi di contribuzione richiesta ex lege per beneficiare dell'indennità richiesta.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
********
Avuto riguardo all'oggetto della domanda, è opportuno premettere che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinativa e continuativa
(c.d. ) compete, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.
4.3.2015 n. 22, in relazione agli CP_3
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre
2015, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo
a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Successivamente, con ulteriori interventi normativi (art. 1, comma 310, l. 28.12.2015, n.208
e art. 3, co.3 octies, d.l. 244/2016, conv. con modifiche dalla l. n.19 del 5.2.2017) il legislatore ha esteso la tutela rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatesi a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.
Ai sensi del comma 8 del cit. art. 15, la domanda di disoccupazione è presentata all' in CP_2
via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e, ai sensi del successivo comma 9, spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente – titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo 1.5.2015 /17.6.2017 - ha presentato in data 24.7.2017 domanda amministrativa nel rispetto del termine decadenziale di 68 giorni dalla cessazione del rapporto: l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto si rivela pertanto infondata.
L'istanza è stata respinta in ragione della mancata iscrizione della ricorrente alla gestione separata ed al mancato accredito della contribuzione richiesta: in tal senso la motivazione del provvedimento di rigetto del 8.9.2017 e 20.10.2017.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dall' resistente, la ricorrente ha dato prova CP_1 di essere iscritta alla gestione separata “Lavoratori Parasubordinati” come risultava dall'estratto conto previdenziale dal quale emergeva che le era stata applicata negli anni 2016
e 2017, rispettivamente, l'aliquota contributiva del 31,72 % e del 32,72%, prevista per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cfr. estratto contributivo gestione separata ed estratto contributivo lavoratori parasubordinati in all. fascicolo parte ricorrente).
Si badi bene che queste aliquote sono quelle espressamente indicate dall' nella propria CP_2
memoria di costituzione in giudizio.
Inoltre, dalla documentazione agli atti del giudizio, contrariamente a quanto evidenziato dall' , la ricorrente risulta essere iscritta alla gestione separata e risulta aver versato CP_2 contributi negli anni 2015, 2016 e 2017 per almeno 3 mesi.
Risulta sussistenti e provati, pertanto, tutti i requisiti previsti per l'erogazione della prestazione richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_2 dell'indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS-COL, maturata a titolo di arretrati con decorrenza dal 17.6.2017 e richiesta con domanda del 24.7.2017; b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre rimborso CP_2 forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito Avv. Francesca Caracciolo.
Castrovillari, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
RE LA
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1962/2018
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
RT TA n.66, elettivamente domiciliato in Corigliano Calabro, alla Via Nazionale
Pal. Roma, presso lo studio dell'Avv. Francesca Caracciolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello
AR, AR CE, TO RA e EL AR ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2018 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_2 per chiedere la condanna al pagamento, nella misura di legge, dell'indennità di disoccupazione DISS-COLL di cui all'art. 15 del D.lgs. 22/2015, denegata in sede amministrativa in ragione della mancata iscrizione alla gestione separata, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge. si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso, evidenziando CP_2
che al momento della presentazione dell'istanza amministrativa, la ricorrente non era iscritta alla gestione separata e non risultavano accreditati i tre mesi di contribuzione richiesta ex lege per beneficiare dell'indennità richiesta.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
********
Avuto riguardo all'oggetto della domanda, è opportuno premettere che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinativa e continuativa
(c.d. ) compete, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.
4.3.2015 n. 22, in relazione agli CP_3
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre
2015, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo
a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Successivamente, con ulteriori interventi normativi (art. 1, comma 310, l. 28.12.2015, n.208
e art. 3, co.3 octies, d.l. 244/2016, conv. con modifiche dalla l. n.19 del 5.2.2017) il legislatore ha esteso la tutela rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatesi a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.
Ai sensi del comma 8 del cit. art. 15, la domanda di disoccupazione è presentata all' in CP_2
via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e, ai sensi del successivo comma 9, spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente – titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo 1.5.2015 /17.6.2017 - ha presentato in data 24.7.2017 domanda amministrativa nel rispetto del termine decadenziale di 68 giorni dalla cessazione del rapporto: l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto si rivela pertanto infondata.
L'istanza è stata respinta in ragione della mancata iscrizione della ricorrente alla gestione separata ed al mancato accredito della contribuzione richiesta: in tal senso la motivazione del provvedimento di rigetto del 8.9.2017 e 20.10.2017.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dall' resistente, la ricorrente ha dato prova CP_1 di essere iscritta alla gestione separata “Lavoratori Parasubordinati” come risultava dall'estratto conto previdenziale dal quale emergeva che le era stata applicata negli anni 2016
e 2017, rispettivamente, l'aliquota contributiva del 31,72 % e del 32,72%, prevista per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cfr. estratto contributivo gestione separata ed estratto contributivo lavoratori parasubordinati in all. fascicolo parte ricorrente).
Si badi bene che queste aliquote sono quelle espressamente indicate dall' nella propria CP_2
memoria di costituzione in giudizio.
Inoltre, dalla documentazione agli atti del giudizio, contrariamente a quanto evidenziato dall' , la ricorrente risulta essere iscritta alla gestione separata e risulta aver versato CP_2 contributi negli anni 2015, 2016 e 2017 per almeno 3 mesi.
Risulta sussistenti e provati, pertanto, tutti i requisiti previsti per l'erogazione della prestazione richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_2 dell'indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS-COL, maturata a titolo di arretrati con decorrenza dal 17.6.2017 e richiesta con domanda del 24.7.2017; b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre rimborso CP_2 forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito Avv. Francesca Caracciolo.
Castrovillari, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.