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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1336/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(c.f. ), in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Varese viale Borri n. 133 presso la casa di cura “Fondazione Molina” come da decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno del 19.01.2022 (Trib. Varese – rg. 2918/2021 V.G.) e specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA LUANA
GIORDANO, presso il cui studio in Samarate (VA) via Nino Locarno n. 2 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2.7.21966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
CARMEN LORUSSO presso il cui studio in Roma via Avicenna n. 101 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Conclusioni
Per Parte ricorrente:
“In via principale:
- accertare in capo al sig. il diritto di proprietà dell'immobile sito in Varese, frazione Parte_2
Calcinate del Pesce in via della Fratellanza n. 27 identificato al Catasto fabbricati del medesimo
Comune come segue: sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 2 cat. A/2 classe 4, 5 vani, sup. catastale 143 mq rendita € 671,39, sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 3 cat. A/2 classe 4, 5 vani, sup. catastale 110 mq rendita €671,39;
- accertare che il sig. ha occupato il predetto immobile sine titulo e, Controparte_1 conseguentemente,
- ordinare al sig. l'immediato rilascio del predetto immobile come sopra Controparte_1 meglio indicato, così da rimetterlo nella piena disponibilità del sig. con ordine Parte_2 affinché venga restituito in ordine in termini di igiene e sicurezza nello stato di fatto in cui era stato trovato. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
In via istruttoria: la causa si ritiene documentalmente istruita. Per il caso denegato e non creduto in cui il Giudice ritenesse di non poter accogliere le conclusioni ivi formulate allo stato degli atti, con espressa riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte nonché in considerazione del contegno processuale avverso, si chiede ammettersi sin d'ora interrogatorio formale dell'odierno resistente sui fatti e le circostanze di cui ai capitoli di prova, delle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente trascritti in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero che” ed eventualmente epurati delle espressioni che contengono giudizi e/o valutazioni e, all'esito, prova testimoniale sui medesimi fatti e circostanze dei seguenti testimoni:
Sig. residente in [...] - 21036 Gemonio (VA), Controparte_2
Sig. residente in [...] - 21026 Gavirate (VA), Controparte_3
Sig.ra domiciliata in Via Leopardi, 6 - 21026 Gavirate (VA). Controparte_4
Per Parte resistente:
“• In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per Parte_1 mancanza di volontà da parte del sig. proprietario del l'immobile; Parte_2
• In via gradata ritenere la legittimazione a risiedere nell'immobile sito in Varese alla via della
Fratellanza n. 27 da parte del sig. Controparte_1
• In via ancora gradata Rigettare il ricorso proposto dal sig. nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del sig. Parte_2
• In via subordinata, qualora la S.V.I. ritenesse la mancanza di legittimazione ad abitare nell'immobile sito in Varese alla via della Fratellanza n. 27 da parte del sig. CP_1
concedere allo stesso un periodo congruo di almeno 18 mesi per trovare un'altra
[...] abitazione;
• con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA: la causa si ritiene documentalmente istruita. Per il caso denegato e non creduto in cui il Giudice ritenesse di non poter accogliere le conclusioni ivi formulate allo stato degli atti, con espressa riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte:
• ci si oppone all'interrogatorio formale del sig. ; CP_1
• ci si riserva alla prossima udienza la formalizzazione del nominativo di testimoni sui fatti e le
2 circostanze di cui ai capitoli di prova, delle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente trascritti in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero che” e all'esito, prova testimoniale contraria sui medesimi fatti e circostanze dei testimoni indicati da controparte.
• si chiede CTU medico-legale sulle condoni di salute del sig. connesse alla sua Parte_2 capacità di esprimere volontà dispositive;
• si chiede prova testimoniale sui fatti e le circostanze di cui ai capitoli di prova delle premesse in fatto, da intendersi integralmente trascritti in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione
“Vero che” dei seguenti testimoni: , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Gazzada alla via Italo Cremona n. 8.
• si chiede la prova diretta e contraria sulle prove eventualmente ammesse della controparte.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa quale amministratore di sostegno del di lui padre e giusta Parte_1 Parte_2 autorizzazione concessa dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 n. 9 c.c. (cfr. doc.1 fascicolo di parte ricorrente), ha chiesto di accertare il suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Varese, frazione Calcinate del Pesce, via della Fratellanza n. 27, identificato al Catasto fabbricati di detto
Comune sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 2 e sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 3 (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente) e conseguentemente di condannare Controparte_1 all'immediato rilascio del predetto in quanto occupato sine titulo.
A sostegno della domanda articolata il ricorrente ha dedotto di aver concesso in comodato d'uso l'immobile di cui è causa alla di lui figlia nel luglio 2012 che lo ha abitato con il resistente con cui intratteneva al tempo una relazione affettiva. Venuto meno detto legame nel 2018, sono state inviate al resistente plurime diffide, sia dalla comodataria sia dal ricorrente per il tramite del nominato amministratore di sostegno, affinché reperisse una soluzione abitativa alternativa, in realtà mai trovata.
Il procedimento di mediazione promosso ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 si è concluso negativamente, in quanto il resistente non è comparso al primo incontro. costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda ex Controparte_1 adverso articolata, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno nonché la carenza dell'interesse ad agire. Ha poi eccepito l'inopponibilità del contratto di comodato concluso tra il ricorrente e la di lui figlia.
Disposti plurimi rinvii dell'udienza su istanza del resistente in quanto interessato a comparire personalmente ma impossibilitato per motivi lavorativi, la causa, ritenuta matura per la decisione, è
3 stata discussa all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli telematicamente depositati e viene oggi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Il quadro probatorio
Considerato che le parti precisando le conclusioni hanno reiterato le istanze di prova in precedenza articolate, deve essere confermata la valutazione in precedenza già espressa in ordine alla natura documentale della causa.
Inoltre i capitoli di prova articolati dalle parti ai fini dell'ammissione dell'interrogatorio formale del resistente e del testimone indicato da quest'ultimo sono inammissibili, in quanto formulati in maniera del tutto generica.
Irrilevante ai fini della decisione è poi la CTU domandata da parte resistente.
3. Le eccezioni pregiudiziali
Le eccezioni di carenza di legittimazione ad agire attiva e carenza di interesse ad agire sollevate dal resistente sono del tutto prive di fondamento.
Come è noto, la legittimazione ad agire unitamente all'interesse ad agire ed alla possibilità giuridica, costituiscono condizioni dell'azione, ossia quei requisiti intrinseci alla domanda giudiziale necessari affinché il giudice possa analizzare e pronunciarsi sul merito della vicenda, non fermandosi ad una pronuncia in rito.
La legittimazione ad agire ricorre, sul piano attivo, ogni qual volta in cui il diritto fatto valere con la domanda sia stato affermato come proprio dall'attore – essendo la possibilità di far valere un diritto altrui limitata ad ipotesi eccezionali dall'art. 81 c.p.c.- nonché, sul piano passivo, tutte le volte in cui la persona contro la quale si fa valere il diritto sia stata indicata come soggetto passivo di esso.
Invece, l'interesse ad agire si configura, con riferimento all'azione di condanna, ogni volta che l'attore alleghi dei fatti costitutivi e lesivi del diritto di cui invoca la tutela.
E' chiaro che, se così intesa, la verifica in ordine alla sussistenza di tali condizioni deve essere condotta sul piano di quanto affermato dalla parte, costituendo invece l'effettiva titolarità del diritto vantato una questione attinente al merito (cfr. Cass. Civ. 14468/2008).
Nella fattispecie in esame sussiste tanto la legittimazione attiva di quanto il suo Parte_2
interesse ad agire atteso che lo stesso, ancorché per il tramite del suo amministratore di sostegno, si
è affermato titolare del diritto di proprietà dell'immobile che ritiene occupato sine titulo da
[...]
e di cui vuole riottenere la disponibilità. Controparte_1
4 Del tutto irrilevante è la circostanza per cui si troverebbe in uno stato di incapacità Parte_2 tale da precludergli di esprimere la volontà di ottenere la disponibilità dell'abitazione, considerato che lo stesso è in questa sede rappresentato dal di lui amministratore di sostegno e la promozione del giudizio è stato autorizzata dal giudice tutelare previa valutazione della sua rispondenza agli interessi del beneficiario (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
4. Il merito
Nel merito la domanda di rivendica da parte ricorrente è fondata e merita pertanto di essere accolta.
L'art. 948 c.c. riconosce al proprietario il diritto di rivendicare il bene oggetto del diritto domenicale da chiunque lo possegga o lo detenga.
L'accoglimento dell'azione di rivendica presuppone quindi l'accertamento del diritto di proprietà in capo all'attore e dell'inesistenza di un titolo valido in capo a colui che possiede o detiene la cosa.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento per cui l'onere della prova gravante su colui che agisce in rivendica è particolarmente gravoso (la c.d. probatio diabolica) essendo tenuto a dimostrare il diritto di proprietà sino ad un acquisto a titolo originario ovvero provando il compimento dell'usucapione (cfr. ex multis Cass. Civ. 11521/1999, Cass. Civ. 4748/1996, Cass.
Civ. 2334/1995).
Tuttavia la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che tale rigoroso principio non ha valore assoluto ma deve essere concretamente applicato tenendo conto anche delle difese del convenuto (cfr. ex multis Cass. 25793/2016).
Nel caso in esame deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante.
Invero, dall'esame della documentazione in atti, emerge come a partire dal 4.7.1981 Parte_2 sia divenuto comproprietario dell'immobile sito in Varese via della Fratellanza n.27 nella misura di
½ unitamente al di lui fratello per effetto della donazione del padre Per_1 Controparte_5
e ne sia divenuto pieno proprietario nel 2004, avendo acquistato a titolo di successione
[...]
mortis causa la restante quota del fratello, deceduto il 4.3.2004 (cfr. doc. 2, 4, 5 fascicolo di parte ricorrente).
L'immobile di cui è causa è stato poi concesso dal ricorrente alla sola figlia in comodato d'uso in data 9.7.2012 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente).
Il diritto domenicale del ricorrente è stato poi riconosciuto dallo stesso resistente, tanto nella fase stragiudiziale quanto in quella giudiziale (cfr. doc. 8 fascicolo di parte ricorrente nonché pag. 4
5 della memoria difensiva “giova evidenziare che l'unica circostanza pacifica nel caso che qui occupa è la proprietà in capo al sig. dell'immobile”). Parte_2
Da parte sua non ha nemmeno allegato l'esistenza di un titolo astrattamente Controparte_1 valido per giustificare la sua permanenza nell'immobile, dove peraltro ha anche posto la sua residenza.
Le difese per cui il contratto di comodato concluso tra il proprietario e la di lui figlia non sarebbe opponibile al resistente, in quanto trattasi di atto non registrato, e quella per cui il resistente avrebbe in passato provveduto alla cura del ricorrente sono del tutto irrilevanti e non valgono a giustificare il rigetto della domanda di rivendica.
L'ulteriore richiesta di parte ricorrente diretta ad ottenere la consegna dell'immobile “in ordine in termini di igiene e sicurezza nello stato di fatto in cui era stato trovato” non può trovare accoglimento, considerata la genericità con cui è stata articolata e l'assenza di prova in ordine ad un eventuale danneggiamento dell'abitazione, che potrà, al più, giustificare l'esercizio di una successiva azione di condanna tesa ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito.
5. Conclusioni.
La domanda di rivendica formulata da parte ricorrente merita di essere accolta seppur con le precisazioni di cui al paragrafo precedente.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo aggiornato dal D.M.
147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 c.p.c. (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente rendita catastale di €
624,91 ed € 795,34 * 200 = € 284.050,00) con riconoscimento dei compensi per la sola fase di studio ed introduttiva in considerazione dell'attività processuale concretamente espletata, tenuto anche conto del rito prescelto.
Il carattere meramente dilatorio e temerario delle difese articolate, dirette esclusivamente a protrarre l'occupazione sine titulo dell'immobile, giustificano la condanna del resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 500,00 a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Ne consegue l'ulteriore condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, definitivamente pronunciando nella domanda in epigrafe indicata, così decide:
1. ON a rilasciare immediatamente l'immobile libero da Controparte_1
persone e cose sito in Varese frazione Calcinate del Pesce in via della Fratellanza n. 27 identificato al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: sez. urb. MO fg. 4 particella
2957 sub. 2 e sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 3 di proprietà esclusiva di
[...]
Pt_2
2. ON a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 liquidate in € 545,00 per spese, € 5.882,00 per compensi oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge;
3. ON a pagare in favore di Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.;
4. ON a pagare in favore della la Controparte_1 Parte_3 somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
Sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 27 marzo 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(c.f. ), in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Varese viale Borri n. 133 presso la casa di cura “Fondazione Molina” come da decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno del 19.01.2022 (Trib. Varese – rg. 2918/2021 V.G.) e specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA LUANA
GIORDANO, presso il cui studio in Samarate (VA) via Nino Locarno n. 2 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2.7.21966 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
CARMEN LORUSSO presso il cui studio in Roma via Avicenna n. 101 è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Conclusioni
Per Parte ricorrente:
“In via principale:
- accertare in capo al sig. il diritto di proprietà dell'immobile sito in Varese, frazione Parte_2
Calcinate del Pesce in via della Fratellanza n. 27 identificato al Catasto fabbricati del medesimo
Comune come segue: sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 2 cat. A/2 classe 4, 5 vani, sup. catastale 143 mq rendita € 671,39, sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 3 cat. A/2 classe 4, 5 vani, sup. catastale 110 mq rendita €671,39;
- accertare che il sig. ha occupato il predetto immobile sine titulo e, Controparte_1 conseguentemente,
- ordinare al sig. l'immediato rilascio del predetto immobile come sopra Controparte_1 meglio indicato, così da rimetterlo nella piena disponibilità del sig. con ordine Parte_2 affinché venga restituito in ordine in termini di igiene e sicurezza nello stato di fatto in cui era stato trovato. - Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
In via istruttoria: la causa si ritiene documentalmente istruita. Per il caso denegato e non creduto in cui il Giudice ritenesse di non poter accogliere le conclusioni ivi formulate allo stato degli atti, con espressa riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte nonché in considerazione del contegno processuale avverso, si chiede ammettersi sin d'ora interrogatorio formale dell'odierno resistente sui fatti e le circostanze di cui ai capitoli di prova, delle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente trascritti in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero che” ed eventualmente epurati delle espressioni che contengono giudizi e/o valutazioni e, all'esito, prova testimoniale sui medesimi fatti e circostanze dei seguenti testimoni:
Sig. residente in [...] - 21036 Gemonio (VA), Controparte_2
Sig. residente in [...] - 21026 Gavirate (VA), Controparte_3
Sig.ra domiciliata in Via Leopardi, 6 - 21026 Gavirate (VA). Controparte_4
Per Parte resistente:
“• In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per Parte_1 mancanza di volontà da parte del sig. proprietario del l'immobile; Parte_2
• In via gradata ritenere la legittimazione a risiedere nell'immobile sito in Varese alla via della
Fratellanza n. 27 da parte del sig. Controparte_1
• In via ancora gradata Rigettare il ricorso proposto dal sig. nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del sig. Parte_2
• In via subordinata, qualora la S.V.I. ritenesse la mancanza di legittimazione ad abitare nell'immobile sito in Varese alla via della Fratellanza n. 27 da parte del sig. CP_1
concedere allo stesso un periodo congruo di almeno 18 mesi per trovare un'altra
[...] abitazione;
• con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA: la causa si ritiene documentalmente istruita. Per il caso denegato e non creduto in cui il Giudice ritenesse di non poter accogliere le conclusioni ivi formulate allo stato degli atti, con espressa riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte:
• ci si oppone all'interrogatorio formale del sig. ; CP_1
• ci si riserva alla prossima udienza la formalizzazione del nominativo di testimoni sui fatti e le
2 circostanze di cui ai capitoli di prova, delle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente trascritti in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione “Vero che” e all'esito, prova testimoniale contraria sui medesimi fatti e circostanze dei testimoni indicati da controparte.
• si chiede CTU medico-legale sulle condoni di salute del sig. connesse alla sua Parte_2 capacità di esprimere volontà dispositive;
• si chiede prova testimoniale sui fatti e le circostanze di cui ai capitoli di prova delle premesse in fatto, da intendersi integralmente trascritti in forma interrogativa e preceduti dalla locuzione
“Vero che” dei seguenti testimoni: , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Gazzada alla via Italo Cremona n. 8.
• si chiede la prova diretta e contraria sulle prove eventualmente ammesse della controparte.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa quale amministratore di sostegno del di lui padre e giusta Parte_1 Parte_2 autorizzazione concessa dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 n. 9 c.c. (cfr. doc.1 fascicolo di parte ricorrente), ha chiesto di accertare il suo diritto di proprietà sull'immobile sito in Varese, frazione Calcinate del Pesce, via della Fratellanza n. 27, identificato al Catasto fabbricati di detto
Comune sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 2 e sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 3 (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente) e conseguentemente di condannare Controparte_1 all'immediato rilascio del predetto in quanto occupato sine titulo.
A sostegno della domanda articolata il ricorrente ha dedotto di aver concesso in comodato d'uso l'immobile di cui è causa alla di lui figlia nel luglio 2012 che lo ha abitato con il resistente con cui intratteneva al tempo una relazione affettiva. Venuto meno detto legame nel 2018, sono state inviate al resistente plurime diffide, sia dalla comodataria sia dal ricorrente per il tramite del nominato amministratore di sostegno, affinché reperisse una soluzione abitativa alternativa, in realtà mai trovata.
Il procedimento di mediazione promosso ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 si è concluso negativamente, in quanto il resistente non è comparso al primo incontro. costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda ex Controparte_1 adverso articolata, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno nonché la carenza dell'interesse ad agire. Ha poi eccepito l'inopponibilità del contratto di comodato concluso tra il ricorrente e la di lui figlia.
Disposti plurimi rinvii dell'udienza su istanza del resistente in quanto interessato a comparire personalmente ma impossibilitato per motivi lavorativi, la causa, ritenuta matura per la decisione, è
3 stata discussa all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli telematicamente depositati e viene oggi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Il quadro probatorio
Considerato che le parti precisando le conclusioni hanno reiterato le istanze di prova in precedenza articolate, deve essere confermata la valutazione in precedenza già espressa in ordine alla natura documentale della causa.
Inoltre i capitoli di prova articolati dalle parti ai fini dell'ammissione dell'interrogatorio formale del resistente e del testimone indicato da quest'ultimo sono inammissibili, in quanto formulati in maniera del tutto generica.
Irrilevante ai fini della decisione è poi la CTU domandata da parte resistente.
3. Le eccezioni pregiudiziali
Le eccezioni di carenza di legittimazione ad agire attiva e carenza di interesse ad agire sollevate dal resistente sono del tutto prive di fondamento.
Come è noto, la legittimazione ad agire unitamente all'interesse ad agire ed alla possibilità giuridica, costituiscono condizioni dell'azione, ossia quei requisiti intrinseci alla domanda giudiziale necessari affinché il giudice possa analizzare e pronunciarsi sul merito della vicenda, non fermandosi ad una pronuncia in rito.
La legittimazione ad agire ricorre, sul piano attivo, ogni qual volta in cui il diritto fatto valere con la domanda sia stato affermato come proprio dall'attore – essendo la possibilità di far valere un diritto altrui limitata ad ipotesi eccezionali dall'art. 81 c.p.c.- nonché, sul piano passivo, tutte le volte in cui la persona contro la quale si fa valere il diritto sia stata indicata come soggetto passivo di esso.
Invece, l'interesse ad agire si configura, con riferimento all'azione di condanna, ogni volta che l'attore alleghi dei fatti costitutivi e lesivi del diritto di cui invoca la tutela.
E' chiaro che, se così intesa, la verifica in ordine alla sussistenza di tali condizioni deve essere condotta sul piano di quanto affermato dalla parte, costituendo invece l'effettiva titolarità del diritto vantato una questione attinente al merito (cfr. Cass. Civ. 14468/2008).
Nella fattispecie in esame sussiste tanto la legittimazione attiva di quanto il suo Parte_2
interesse ad agire atteso che lo stesso, ancorché per il tramite del suo amministratore di sostegno, si
è affermato titolare del diritto di proprietà dell'immobile che ritiene occupato sine titulo da
[...]
e di cui vuole riottenere la disponibilità. Controparte_1
4 Del tutto irrilevante è la circostanza per cui si troverebbe in uno stato di incapacità Parte_2 tale da precludergli di esprimere la volontà di ottenere la disponibilità dell'abitazione, considerato che lo stesso è in questa sede rappresentato dal di lui amministratore di sostegno e la promozione del giudizio è stato autorizzata dal giudice tutelare previa valutazione della sua rispondenza agli interessi del beneficiario (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
4. Il merito
Nel merito la domanda di rivendica da parte ricorrente è fondata e merita pertanto di essere accolta.
L'art. 948 c.c. riconosce al proprietario il diritto di rivendicare il bene oggetto del diritto domenicale da chiunque lo possegga o lo detenga.
L'accoglimento dell'azione di rivendica presuppone quindi l'accertamento del diritto di proprietà in capo all'attore e dell'inesistenza di un titolo valido in capo a colui che possiede o detiene la cosa.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento per cui l'onere della prova gravante su colui che agisce in rivendica è particolarmente gravoso (la c.d. probatio diabolica) essendo tenuto a dimostrare il diritto di proprietà sino ad un acquisto a titolo originario ovvero provando il compimento dell'usucapione (cfr. ex multis Cass. Civ. 11521/1999, Cass. Civ. 4748/1996, Cass.
Civ. 2334/1995).
Tuttavia la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che tale rigoroso principio non ha valore assoluto ma deve essere concretamente applicato tenendo conto anche delle difese del convenuto (cfr. ex multis Cass. 25793/2016).
Nel caso in esame deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante.
Invero, dall'esame della documentazione in atti, emerge come a partire dal 4.7.1981 Parte_2 sia divenuto comproprietario dell'immobile sito in Varese via della Fratellanza n.27 nella misura di
½ unitamente al di lui fratello per effetto della donazione del padre Per_1 Controparte_5
e ne sia divenuto pieno proprietario nel 2004, avendo acquistato a titolo di successione
[...]
mortis causa la restante quota del fratello, deceduto il 4.3.2004 (cfr. doc. 2, 4, 5 fascicolo di parte ricorrente).
L'immobile di cui è causa è stato poi concesso dal ricorrente alla sola figlia in comodato d'uso in data 9.7.2012 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente).
Il diritto domenicale del ricorrente è stato poi riconosciuto dallo stesso resistente, tanto nella fase stragiudiziale quanto in quella giudiziale (cfr. doc. 8 fascicolo di parte ricorrente nonché pag. 4
5 della memoria difensiva “giova evidenziare che l'unica circostanza pacifica nel caso che qui occupa è la proprietà in capo al sig. dell'immobile”). Parte_2
Da parte sua non ha nemmeno allegato l'esistenza di un titolo astrattamente Controparte_1 valido per giustificare la sua permanenza nell'immobile, dove peraltro ha anche posto la sua residenza.
Le difese per cui il contratto di comodato concluso tra il proprietario e la di lui figlia non sarebbe opponibile al resistente, in quanto trattasi di atto non registrato, e quella per cui il resistente avrebbe in passato provveduto alla cura del ricorrente sono del tutto irrilevanti e non valgono a giustificare il rigetto della domanda di rivendica.
L'ulteriore richiesta di parte ricorrente diretta ad ottenere la consegna dell'immobile “in ordine in termini di igiene e sicurezza nello stato di fatto in cui era stato trovato” non può trovare accoglimento, considerata la genericità con cui è stata articolata e l'assenza di prova in ordine ad un eventuale danneggiamento dell'abitazione, che potrà, al più, giustificare l'esercizio di una successiva azione di condanna tesa ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito.
5. Conclusioni.
La domanda di rivendica formulata da parte ricorrente merita di essere accolta seppur con le precisazioni di cui al paragrafo precedente.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo aggiornato dal D.M.
147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 c.p.c. (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ricorrente rendita catastale di €
624,91 ed € 795,34 * 200 = € 284.050,00) con riconoscimento dei compensi per la sola fase di studio ed introduttiva in considerazione dell'attività processuale concretamente espletata, tenuto anche conto del rito prescelto.
Il carattere meramente dilatorio e temerario delle difese articolate, dirette esclusivamente a protrarre l'occupazione sine titulo dell'immobile, giustificano la condanna del resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 500,00 a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Ne consegue l'ulteriore condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, definitivamente pronunciando nella domanda in epigrafe indicata, così decide:
1. ON a rilasciare immediatamente l'immobile libero da Controparte_1
persone e cose sito in Varese frazione Calcinate del Pesce in via della Fratellanza n. 27 identificato al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: sez. urb. MO fg. 4 particella
2957 sub. 2 e sez. urb. MO fg. 4 particella 2957 sub. 3 di proprietà esclusiva di
[...]
Pt_2
2. ON a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 liquidate in € 545,00 per spese, € 5.882,00 per compensi oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge;
3. ON a pagare in favore di Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.;
4. ON a pagare in favore della la Controparte_1 Parte_3 somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
Sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 27 marzo 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
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