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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1335/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1335/2024 R.G.V.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARFI' PAOLA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 15.5.2014, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2014 Parte II Serie A n. 17, unione dalla quale sono nati tre figli, Per_1
nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], e , nata
[...] Persona_2 Persona_3
1 a Bressanone il 13.1.2021, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 21.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Difatti, con particolare riguardo al mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore non domiciliatario, benché l'ammontare del contributo dovuto dal sia parzialmente CP_1
ancorato alla misura dell'assegno unico – misura di sostegno alle famiglia, finanziariamente condizionata e suscettibile di modifiche – lo stesso appare comunque idoneo ad assicurare l'interesse dei figli ad un adeguato mantenimento da parte di ambedue i genitori, ai sensi dell'art. 315 bis c.c.
Pertanto, sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.5.1992 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 17, P. II
Serie A, anno 2014).
- NULLA sulle spese
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1335/2024 R.G.V.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARFI' PAOLA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 15.5.2014, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2014 Parte II Serie A n. 17, unione dalla quale sono nati tre figli, Per_1
nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], e , nata
[...] Persona_2 Persona_3
1 a Bressanone il 13.1.2021, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 21.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Difatti, con particolare riguardo al mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore non domiciliatario, benché l'ammontare del contributo dovuto dal sia parzialmente CP_1
ancorato alla misura dell'assegno unico – misura di sostegno alle famiglia, finanziariamente condizionata e suscettibile di modifiche – lo stesso appare comunque idoneo ad assicurare l'interesse dei figli ad un adeguato mantenimento da parte di ambedue i genitori, ai sensi dell'art. 315 bis c.c.
Pertanto, sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.5.1992 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 17, P. II
Serie A, anno 2014).
- NULLA sulle spese
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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