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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3793/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Catania via Canfora n. 115, presso lo studio dell'avvocato
SANGRIGOLI GRAZIELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato ad Acireale (CT) via G. Carducci n. 5, presso lo studio dell'avvocato
SORACE GABRIELE SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 02/10/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa senza termini alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e allegato al verbale d'udienza e la causa è stata rimessa al Collegio senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/04/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con Controparte_1
il quale ha contratto matrimonio a Catania il 16/11/2022, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Catania al N. 325, Parte 1, anno 2022, unione dalla quale sono nati i figli (il 22/08/2016) e (il 16/06/2018). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato in crisi a causa di un quadro relazionale ormai deteriorato, segnato da incompatibilità caratteriale e da un progressivo distacco emotivo e fisico,
che hanno reso insostenibile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento presso la madre;
la regolamentazione Per_2 Per_1
degli incontri padre-figli secondo le modalità indicate in ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale ai bambini per abitarvi con la madre;
la corresponsione a carico di di Controparte_1
un assegno mensile di euro 600,00 (seicento euro) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ovvero la somma ritenuta congrua dal decidente, oltre al 50%, alle spese Per_2 Per_1
straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive, mediche) sostenute nell'interesse dei figli secondo le
Linee Guida del Tribunale di Catania anno 2018; il versamento dell'assegno unico, o qualsiasi altra
2 somma sotto forma di sussidio per i minori, in favore della madre nella misura del 100%; nessun contributo economico per la ricorrente.
Si è costituito in giudizio , rappresentando che nelle more è intervenuto un Controparte_1
accordo tra le parti e chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi.
All'udienza del 02/10/2024 i procuratori delle parti, alla presenza delle parti personalmente, hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e allegato al verbale d'udienza, che di seguito si riportano:
“1) I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e stabiliscono
di vivere separati, senza addebito di responsabilità a carico di alcuno di essi, decidendo
liberamente di fissare le rispettive residenze e domicili ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale sita in Catania, via Lazio n. 10, di proprietà del sig. Controparte_1
rimane assegnata ai bambini e che vi abiteranno con la mamma sig.ra Per_1 Per_2
fino a quando gli stessi saranno maggiorenni ed economicamente Parte_1
autosufficienti. Rimarranno nella casa coniugale anche tutti i beni mobili ivi contenuti e che la
arredano ad eccezione degli effetti personali del SI. che saranno restituiti allo stesso CP_1
previo accordo con la SI.ra . Pt_1
3) I figli minori e rimangono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale insieme alla madre. Salvo diverso
accordo tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli minori alternativamente il sabato dalle
ore 16,00 PM fino alla domenica ore 19,00 Pm o la Domenica dalle ore 10,00 AM alle ore 19,00
Pm. Con l'accordo dei genitori e tenuto conto delle esigenze dei bambini il padre potrà stare con
3 loro anche altri giorni infrasettimanali. Solo in caso di mancato accordo il padre vedrà i figli il
martedì e il giovedì Pm dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
Per il periodo estivo il padre potrà tenere i figli per 15 giorni consecutivi o non consecutivi
previamente concordati e da comunicarsi alla madre entra il 31 Maggio di ogni anno.
Per 5 giorni consecutivi o non consecutivi da concordarsi preventivamente almeno una settimana
prima, durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di
quella del Capodanno. Per 3 giorni consecutivi o non consecutivi durante le vacanze pasquali,
comprensive ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, da
concordarsi preventivamente sempre almeno una settimana prima.
4) I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse
che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto
dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la
potestà genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli
con sé;
5) Il sig. , tenuto conto del proprio reddito da lavoro dipendente e del Controparte_1
fatto che dovrà sostenere le spese di locazione per avere una casa più consona alle esigenze dei
figli, si obbliga a corrispondere al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo per il
mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di € 300,00 (Euro Trecento/00), da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
nonché si obbliga a corrispondere al coniuge
nella misura del 50%, le spese straordinarie scolastiche, sanitarie non coperte dal S.S.N., ludiche
e sportive , previamente concordate, anticipate dal coniuge e documentate, da sostenere
nell'interesse dei figli nel rispetto delle linee guida del 25/7/2018 dettate dal Tribunale di Catania
4 in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania e delle associazioni di
categoria.
6) Nel caso in cui la SI.ra dovesse lasciare la casa coniugale per altra sistemazione Pt_1
insieme bambini, il SI. contribuirà al mantenimento dei figli nella complessiva CP_1
somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7) Il sig. dichiara di rinunciare in favore della SI.ra alla Controparte_1 Pt_1
quota parte allo stesso spettante dell'assegno unico universale versato dall'INPS per i figli;
8) Il sig. porterà la sua residenza anagrafica altrove entro quindici Controparte_1
giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se
stessi e per i figli.
10)I coniugi nulla chiedono per se stessi reciprocamente a titolo di contributo economico.”.
Alla predetta udienza la ricorrente personalmente presente, su domanda del giudice delegato, ha risposto che l'assegno unico oggi percepito dalla stessa ammonta a circa 398,00 euro mensili.
Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accordo formulato dalle parti, dopo la trasmissione da parte del Tribunale.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, a causa delle incompatibilità caratteriali e di un progressivo distacco emotivo e fisico, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio
5 coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole.
Quanto al contributo stabilito a carico del padre per il mantenimento dei figli minori, si ritiene che possa considerarsi congruo, allo stato, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva di ) alla ricorrente e della cessione della quota di assegno Controparte_1
unico del padre in favore della madre dei minori.
Le spese processuali vanno compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3793/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CATANIA (CT), e , nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Catania il 16/11/2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Catania al N. 325, Parte I, anno 2022;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa Parte_1
coniugale sita in Catania, via Lazio n. 10;
6 DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
ASSEGNA a la casa coniugale, sita in Catania, via Lazio n. 10, per ivi abitarvi Parte_1
con i figli;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, la Controparte_1
complessiva somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Persona_1 Persona_2
oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie come precisato in parte motiva;
PRENDE ATTO del consenso manifestato da alla corresponsione integrale Controparte_1
dell'assegno unico per i figli minori e in favore della Persona_1 Persona_2
madre dei minori;
Parte_1
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 15/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3793/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Catania via Canfora n. 115, presso lo studio dell'avvocato
SANGRIGOLI GRAZIELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato ad Acireale (CT) via G. Carducci n. 5, presso lo studio dell'avvocato
SORACE GABRIELE SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 02/10/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa senza termini alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e allegato al verbale d'udienza e la causa è stata rimessa al Collegio senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/04/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione personale dal marito , con Controparte_1
il quale ha contratto matrimonio a Catania il 16/11/2022, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Catania al N. 325, Parte 1, anno 2022, unione dalla quale sono nati i figli (il 22/08/2016) e (il 16/06/2018). Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato in crisi a causa di un quadro relazionale ormai deteriorato, segnato da incompatibilità caratteriale e da un progressivo distacco emotivo e fisico,
che hanno reso insostenibile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento presso la madre;
la regolamentazione Per_2 Per_1
degli incontri padre-figli secondo le modalità indicate in ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale ai bambini per abitarvi con la madre;
la corresponsione a carico di di Controparte_1
un assegno mensile di euro 600,00 (seicento euro) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ovvero la somma ritenuta congrua dal decidente, oltre al 50%, alle spese Per_2 Per_1
straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive, mediche) sostenute nell'interesse dei figli secondo le
Linee Guida del Tribunale di Catania anno 2018; il versamento dell'assegno unico, o qualsiasi altra
2 somma sotto forma di sussidio per i minori, in favore della madre nella misura del 100%; nessun contributo economico per la ricorrente.
Si è costituito in giudizio , rappresentando che nelle more è intervenuto un Controparte_1
accordo tra le parti e chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi.
All'udienza del 02/10/2024 i procuratori delle parti, alla presenza delle parti personalmente, hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e allegato al verbale d'udienza, che di seguito si riportano:
“1) I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e stabiliscono
di vivere separati, senza addebito di responsabilità a carico di alcuno di essi, decidendo
liberamente di fissare le rispettive residenze e domicili ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale sita in Catania, via Lazio n. 10, di proprietà del sig. Controparte_1
rimane assegnata ai bambini e che vi abiteranno con la mamma sig.ra Per_1 Per_2
fino a quando gli stessi saranno maggiorenni ed economicamente Parte_1
autosufficienti. Rimarranno nella casa coniugale anche tutti i beni mobili ivi contenuti e che la
arredano ad eccezione degli effetti personali del SI. che saranno restituiti allo stesso CP_1
previo accordo con la SI.ra . Pt_1
3) I figli minori e rimangono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale insieme alla madre. Salvo diverso
accordo tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli minori alternativamente il sabato dalle
ore 16,00 PM fino alla domenica ore 19,00 Pm o la Domenica dalle ore 10,00 AM alle ore 19,00
Pm. Con l'accordo dei genitori e tenuto conto delle esigenze dei bambini il padre potrà stare con
3 loro anche altri giorni infrasettimanali. Solo in caso di mancato accordo il padre vedrà i figli il
martedì e il giovedì Pm dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
Per il periodo estivo il padre potrà tenere i figli per 15 giorni consecutivi o non consecutivi
previamente concordati e da comunicarsi alla madre entra il 31 Maggio di ogni anno.
Per 5 giorni consecutivi o non consecutivi da concordarsi preventivamente almeno una settimana
prima, durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di
quella del Capodanno. Per 3 giorni consecutivi o non consecutivi durante le vacanze pasquali,
comprensive ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, da
concordarsi preventivamente sempre almeno una settimana prima.
4) I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse
che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto
dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la
potestà genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli
con sé;
5) Il sig. , tenuto conto del proprio reddito da lavoro dipendente e del Controparte_1
fatto che dovrà sostenere le spese di locazione per avere una casa più consona alle esigenze dei
figli, si obbliga a corrispondere al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo per il
mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di € 300,00 (Euro Trecento/00), da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
nonché si obbliga a corrispondere al coniuge
nella misura del 50%, le spese straordinarie scolastiche, sanitarie non coperte dal S.S.N., ludiche
e sportive , previamente concordate, anticipate dal coniuge e documentate, da sostenere
nell'interesse dei figli nel rispetto delle linee guida del 25/7/2018 dettate dal Tribunale di Catania
4 in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania e delle associazioni di
categoria.
6) Nel caso in cui la SI.ra dovesse lasciare la casa coniugale per altra sistemazione Pt_1
insieme bambini, il SI. contribuirà al mantenimento dei figli nella complessiva CP_1
somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7) Il sig. dichiara di rinunciare in favore della SI.ra alla Controparte_1 Pt_1
quota parte allo stesso spettante dell'assegno unico universale versato dall'INPS per i figli;
8) Il sig. porterà la sua residenza anagrafica altrove entro quindici Controparte_1
giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se
stessi e per i figli.
10)I coniugi nulla chiedono per se stessi reciprocamente a titolo di contributo economico.”.
Alla predetta udienza la ricorrente personalmente presente, su domanda del giudice delegato, ha risposto che l'assegno unico oggi percepito dalla stessa ammonta a circa 398,00 euro mensili.
Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accordo formulato dalle parti, dopo la trasmissione da parte del Tribunale.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, a causa delle incompatibilità caratteriali e di un progressivo distacco emotivo e fisico, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio
5 coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà
all'interesse della prole.
Quanto al contributo stabilito a carico del padre per il mantenimento dei figli minori, si ritiene che possa considerarsi congruo, allo stato, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva di ) alla ricorrente e della cessione della quota di assegno Controparte_1
unico del padre in favore della madre dei minori.
Le spese processuali vanno compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3793/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CATANIA (CT), e , nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Catania il 16/11/2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Catania al N. 325, Parte I, anno 2022;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa Parte_1
coniugale sita in Catania, via Lazio n. 10;
6 DISCIPLINA i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
ASSEGNA a la casa coniugale, sita in Catania, via Lazio n. 10, per ivi abitarvi Parte_1
con i figli;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, la Controparte_1
complessiva somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Persona_1 Persona_2
oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie come precisato in parte motiva;
PRENDE ATTO del consenso manifestato da alla corresponsione integrale Controparte_1
dell'assegno unico per i figli minori e in favore della Persona_1 Persona_2
madre dei minori;
Parte_1
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 15/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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