TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 2482/2023, promossa da:
- cf Parte_1 C.F._1 con l'avv SARA BALDON
-attore opponente-
Contro
- cf Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PARISE NADIA
-convenuta opposta-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n. 2020/2023
[...]
e deducevano di essere creditori di CP_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 20.000,00 a fronte di un prestito. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 861/2023 il Tribunale di Rovigo ingiungeva a
[...]
il pagamento a favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
20.000,00 oltre interessi dal 17.08.2022 al saldo e spese di procedura, rigettando la domanda di . Parte_2
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Ing.
861/2023, R.G. 2020/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, e, comunque, accertare e dichiarare che nulla deve il Signor a Parte_1 [...]
, per i motivi di cui in narrativa. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, a CPA ed IVA ed ogni altra successiva occorrenda.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, epurate da suggestioni e valutazioni, indicando come testimoni i Signori e residenti in [...]
Este, via Sostegno nr.
4. Con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie in ragione del comportamento processuale dell'opposta.
… omissis …”
A sostegno della opposizione assumeva: Parte_1
-la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta, in quanto parte opposta ha solamente dimesso una semplice annotazione sull'estratto bancario di un conto corrente cointestato tra gli ingiungenti che dà conto solamente del fatto che in data 10.01.2019 da tale conto sono usciti 20.000 euro accreditati sul conto di con la causale ristrutturazione. Pertanto se è certo il Parte_1 passaggio di danaro è del tutto ignoto il titolo che ha giustificato il trasferimento;
-la mancata prova del contratto di mutuo. L'esistenza del mutuo non può desumersi dalla sola consegna del danaro ed è onere di parte convenuta opposta dare la prova della ragione della dazione del denaro. La causale del bonifico non integra la prova della causa del versamento perché è comunque una dichiarazione pagina 2 di 7 unilaterale non recettizia che, in quanto tale, è inidonea a provare l'esistenza di un contratto di mutuo;
-che la somma ricevuta altro non è che una disposizione eseguita dall'allora compagna nell'ambito del rapporto di coppia che i due fidanzati stavano progettando e consolidando attraverso la convivenza. Si tratta pertanto di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. Tra l'altro l'idea di ristrutturare l'abitazione era nata proprio dalla sig.ra che voleva apportare alcune CP_1 modifiche all'immobile per renderlo più di suo gradimento e accogliente a fronte della comune volontà di proseguire al convivenza. Che Controparte_1 aveva partecipato attivamente ai lavori di ristrutturazione decidendo cosa modificare e cose eliminare, scegliendo e discutendo con i Parte_1 lavori da svolgere. Fu autonomamente, volontariamente e Controparte_1 spontaneamente a decidere di farsi carico di una parte delle spese e di versare la somma di euro 20.000,00 per contribuire al progetto di coppia.
*
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto e richiesto Controparte_1 da parte attrice opponente e così concludendo:
“Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 861/2023, R.G. 2020/2023 emesso il
23.10.2023 notificato a mezzo posta il 3.11.2023, concedendo la provvisoria esecutività dello stesso, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta né di pronta e facile soluzione
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
… omissis …”
Sosteneva parte convenuta opposta:
-che la convivenza more uxorio è iniziata nel 2020 e non nel 2018;
-che tale convivenza è iniziata su insistenza di;
Parte_1
-che tale convivenza terminava già nel giugno 2021 a causa di gravi violenze poste in essere dallo stesso nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
-che è proprietario di un immobile ad uso civile abitazione, Parte_1 in Este (PD) Via Sostegno, 4, disposto su tre livelli, un seminterrato, un pagina 3 di 7 appartamento al piano terra ed uno al piano primo. Poiché
[...]
, nell'anno 2019, voleva destinare l'appartamento dallo stesso Parte_1 abitato, al piano primo, ad abitazione per il figlio , decise di ristrutturare Tes_2 il piano terra, da destinare a propria abitazione. Poiché, a suo dire, lo stesso non disponeva di sufficienti risorse economiche, anziché fare un mutuo, aveva chiesto a con la quale all'epoca del prestito, 10.1.2019, era Controparte_1 fidanzato MA NON CONVIVENTE un prestito di € 20.000,00;
-che ha concesso il prestito richiesto in data 10.01.2019, 14 Controparte_1 mesi prima dell'inizio della convivenza;
-che non vi era alcuna obbligazione, naturale o meno, che gravasse su nei confronti di tale da giustificare il Controparte_1 Parte_1 trasferimento di denaro;
-che ha subito più volte lesioni personali ma anche danni Controparte_1 psicologici da tanto da interrompere la breve convivenza Parte_1 già il 25.06.2021;
-che pertanto la somma corrisposta a è stata data a Parte_1 mutuo.
*
Veniva promossa la mediazione obbligatoria.
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa accettata dall'opposta ma non dall'opponente che era disponibile ad accettare la proposta solo con una chiusura tombale di ogni pendenza tra le parti.
Veniva ammessa la prova orale nei limiti dell'ordinanza del 26.07.2024 e all'udienza del 15.10.2024 venivano escussi per l'opposta i testi e Tes_3
AL LA, mentre per l'opponente e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Veniva fissata udienza di discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc con termine per note conclusive che le parti provvedevano a depositare.
L'udienza a trattazione scritta vedeva le rispettive note di udienza contenenti il richiamo alle conclusioni precisate nelle note conclusive.
MOTIVAZIONI
pagina 4 di 7 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
IN MERITO ALLA PROVA SCRITTA
Differentemente da quanto assume parte opposta, il decreto ingiuntivo è validamente emesso in quanto la prova scritta è l'estratto di conto corrente intestato a ove è indicato il bonifico di euro 20.000,00 Controparte_1 inviato a , con la dicitura ristrutturazione e IBAN di Parte_1 destinazione.
Tra l'altro non è contestata la ricezione della somma da parte di
[...]
proprio con il bonifico di cui è stata data prova scritta. Parte_1
IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL MUTUO
Parte opposta non contesta che la relazione sentimentale sia iniziata prima dell'avvenuta dazione di denaro, ma contesta che alla data del 20.01.2019 vi fosse la convivenza con . Parte_1
Da un lato i figli del hanno confermato invece la tesi di parte opponente Pt_1 che la convivenza, quantomeno saltuaria, sia iniziata a dicembre 2018.
Dall'altro i testi di parte opposta invece datano la convivenza nel periodo del lock down.
pagina 5 di 7 Si ritiene che non sia raggiunta sul punto una prova certa, ma che la stessa incombeva a parte opponente che non l'ha dunque fornita.
In ogni caso al di là del fatto del momento in cui la convivenza abbia avuto inizio o parziale inizio, si deve evidenziare come a fronte di uno stipendio medio di euro
1.400,00, goduto da la somma di euro 20.000 è Controparte_1 sicuramente non adeguata al patrimonio finanziario della stessa.
Si tratta di una somma certamente non proporzionata alle proprie capacità finanziarie.
Come ha affermato la Cassazione con la decisione 11303/2020 le somme che non possono essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale in quanto esorbitanti dalle esigenze familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, possono essere richieste indietro al termine della convivenza, altrimenti ingenerando un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne abbia beneficiato.
Inoltre, proprio la risposta al capitolo 2 di parte opposta da parte di AL
LA e confermano la esistenza del prestito per averla conosciuta Tes_3 proprio da . Parte_1
così riferisce “Capitolo 2)
a conoscenza dopo che lo stesso era stato concesso> DR <preciso che sono venuto a conoscenza del fatto nel> DR
, eravamo nel suo appartamento nel pian terreno e avevano tolto le
[...] piastrelle perché c'era stata una errata posa, ed era il 2020>”.
AL LA così riferisce “capitolo 2) <io ho saputo solo nel maggio da e che il prestito era stato effettuato ma non abbiamo cp_1 parte_1 parlato a quando lo stesso risalisse>”.
Da quanto sopra non può certo sostenersi che la somma di euro 20.000,oo trasferita da a con il bonifico del Controparte_1 Parte_1 gennaio 2019 sia stata effettuata in adempimento di una obbligazione naturale e ciò perché:
-non è provato, in maniera certa, che alla data della dazione del denaro e convivessero;
CP_1 Pt_1
pagina 6 di 7 -la somma trasferita non è proporzionale ed adeguata al patrimonio finanziario di al momento della dazione;
Controparte_1
-i testi di parte attrice hanno confermato che lo stesso ha Parte_1 ammesso di aver ricevuto tale somma a titolo di prestito da CP_1
[...]
-la somma è stata concessa per la ristrutturazione di un immobile di
[...]
. Parte_1
Per questi motivi
la opposizione è infondata e andrà respinta.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte attrice opponente e in favore di parte convenuta opposta e si liquidano in ragione della fascia di riferimento (indeterminato complessità bassa) con i parametri medi per le prime tre fasi e minimo per la fase decisionale essendo la causa decisa ex art. 281 sexies cpc e si liquidano in complessivi euro 4.227,00, oltre accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) così risultanti:
Fase Studio euro 919,00; Fase Introduttiva euro 777,00; Fase Istruttoria euro
1.680,00; Fase Decisionale euro 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
RIGETTA l'opposizione promossa da e CONFERMA in ogni Parte_3 sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 861/2023, R.G. 2020/2023 emesso il
23.10.2023 dal Tribunale di Rovigo
CONDANNA a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese e competenze legali come sopra liquidate in complessivi euro 4.227,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 10 aprile 2025
Il GOP ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 2482/2023, promossa da:
- cf Parte_1 C.F._1 con l'avv SARA BALDON
-attore opponente-
Contro
- cf Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PARISE NADIA
-convenuta opposta-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n. 2020/2023
[...]
e deducevano di essere creditori di CP_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 20.000,00 a fronte di un prestito. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 861/2023 il Tribunale di Rovigo ingiungeva a
[...]
il pagamento a favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
20.000,00 oltre interessi dal 17.08.2022 al saldo e spese di procedura, rigettando la domanda di . Parte_2
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o inammissibile e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Ing.
861/2023, R.G. 2020/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo, e, comunque, accertare e dichiarare che nulla deve il Signor a Parte_1 [...]
, per i motivi di cui in narrativa. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, a CPA ed IVA ed ogni altra successiva occorrenda.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, epurate da suggestioni e valutazioni, indicando come testimoni i Signori e residenti in [...]
Este, via Sostegno nr.
4. Con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie in ragione del comportamento processuale dell'opposta.
… omissis …”
A sostegno della opposizione assumeva: Parte_1
-la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta, in quanto parte opposta ha solamente dimesso una semplice annotazione sull'estratto bancario di un conto corrente cointestato tra gli ingiungenti che dà conto solamente del fatto che in data 10.01.2019 da tale conto sono usciti 20.000 euro accreditati sul conto di con la causale ristrutturazione. Pertanto se è certo il Parte_1 passaggio di danaro è del tutto ignoto il titolo che ha giustificato il trasferimento;
-la mancata prova del contratto di mutuo. L'esistenza del mutuo non può desumersi dalla sola consegna del danaro ed è onere di parte convenuta opposta dare la prova della ragione della dazione del denaro. La causale del bonifico non integra la prova della causa del versamento perché è comunque una dichiarazione pagina 2 di 7 unilaterale non recettizia che, in quanto tale, è inidonea a provare l'esistenza di un contratto di mutuo;
-che la somma ricevuta altro non è che una disposizione eseguita dall'allora compagna nell'ambito del rapporto di coppia che i due fidanzati stavano progettando e consolidando attraverso la convivenza. Si tratta pertanto di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. Tra l'altro l'idea di ristrutturare l'abitazione era nata proprio dalla sig.ra che voleva apportare alcune CP_1 modifiche all'immobile per renderlo più di suo gradimento e accogliente a fronte della comune volontà di proseguire al convivenza. Che Controparte_1 aveva partecipato attivamente ai lavori di ristrutturazione decidendo cosa modificare e cose eliminare, scegliendo e discutendo con i Parte_1 lavori da svolgere. Fu autonomamente, volontariamente e Controparte_1 spontaneamente a decidere di farsi carico di una parte delle spese e di versare la somma di euro 20.000,00 per contribuire al progetto di coppia.
*
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto e richiesto Controparte_1 da parte attrice opponente e così concludendo:
“Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 861/2023, R.G. 2020/2023 emesso il
23.10.2023 notificato a mezzo posta il 3.11.2023, concedendo la provvisoria esecutività dello stesso, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta né di pronta e facile soluzione
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
… omissis …”
Sosteneva parte convenuta opposta:
-che la convivenza more uxorio è iniziata nel 2020 e non nel 2018;
-che tale convivenza è iniziata su insistenza di;
Parte_1
-che tale convivenza terminava già nel giugno 2021 a causa di gravi violenze poste in essere dallo stesso nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
-che è proprietario di un immobile ad uso civile abitazione, Parte_1 in Este (PD) Via Sostegno, 4, disposto su tre livelli, un seminterrato, un pagina 3 di 7 appartamento al piano terra ed uno al piano primo. Poiché
[...]
, nell'anno 2019, voleva destinare l'appartamento dallo stesso Parte_1 abitato, al piano primo, ad abitazione per il figlio , decise di ristrutturare Tes_2 il piano terra, da destinare a propria abitazione. Poiché, a suo dire, lo stesso non disponeva di sufficienti risorse economiche, anziché fare un mutuo, aveva chiesto a con la quale all'epoca del prestito, 10.1.2019, era Controparte_1 fidanzato MA NON CONVIVENTE un prestito di € 20.000,00;
-che ha concesso il prestito richiesto in data 10.01.2019, 14 Controparte_1 mesi prima dell'inizio della convivenza;
-che non vi era alcuna obbligazione, naturale o meno, che gravasse su nei confronti di tale da giustificare il Controparte_1 Parte_1 trasferimento di denaro;
-che ha subito più volte lesioni personali ma anche danni Controparte_1 psicologici da tanto da interrompere la breve convivenza Parte_1 già il 25.06.2021;
-che pertanto la somma corrisposta a è stata data a Parte_1 mutuo.
*
Veniva promossa la mediazione obbligatoria.
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa accettata dall'opposta ma non dall'opponente che era disponibile ad accettare la proposta solo con una chiusura tombale di ogni pendenza tra le parti.
Veniva ammessa la prova orale nei limiti dell'ordinanza del 26.07.2024 e all'udienza del 15.10.2024 venivano escussi per l'opposta i testi e Tes_3
AL LA, mentre per l'opponente e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Veniva fissata udienza di discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc con termine per note conclusive che le parti provvedevano a depositare.
L'udienza a trattazione scritta vedeva le rispettive note di udienza contenenti il richiamo alle conclusioni precisate nelle note conclusive.
MOTIVAZIONI
pagina 4 di 7 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
IN MERITO ALLA PROVA SCRITTA
Differentemente da quanto assume parte opposta, il decreto ingiuntivo è validamente emesso in quanto la prova scritta è l'estratto di conto corrente intestato a ove è indicato il bonifico di euro 20.000,00 Controparte_1 inviato a , con la dicitura ristrutturazione e IBAN di Parte_1 destinazione.
Tra l'altro non è contestata la ricezione della somma da parte di
[...]
proprio con il bonifico di cui è stata data prova scritta. Parte_1
IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL MUTUO
Parte opposta non contesta che la relazione sentimentale sia iniziata prima dell'avvenuta dazione di denaro, ma contesta che alla data del 20.01.2019 vi fosse la convivenza con . Parte_1
Da un lato i figli del hanno confermato invece la tesi di parte opponente Pt_1 che la convivenza, quantomeno saltuaria, sia iniziata a dicembre 2018.
Dall'altro i testi di parte opposta invece datano la convivenza nel periodo del lock down.
pagina 5 di 7 Si ritiene che non sia raggiunta sul punto una prova certa, ma che la stessa incombeva a parte opponente che non l'ha dunque fornita.
In ogni caso al di là del fatto del momento in cui la convivenza abbia avuto inizio o parziale inizio, si deve evidenziare come a fronte di uno stipendio medio di euro
1.400,00, goduto da la somma di euro 20.000 è Controparte_1 sicuramente non adeguata al patrimonio finanziario della stessa.
Si tratta di una somma certamente non proporzionata alle proprie capacità finanziarie.
Come ha affermato la Cassazione con la decisione 11303/2020 le somme che non possono essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale in quanto esorbitanti dalle esigenze familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, possono essere richieste indietro al termine della convivenza, altrimenti ingenerando un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne abbia beneficiato.
Inoltre, proprio la risposta al capitolo 2 di parte opposta da parte di AL
LA e confermano la esistenza del prestito per averla conosciuta Tes_3 proprio da . Parte_1
così riferisce “Capitolo 2)
a conoscenza dopo che lo stesso era stato concesso> DR <preciso che sono venuto a conoscenza del fatto nel> DR
, eravamo nel suo appartamento nel pian terreno e avevano tolto le
[...] piastrelle perché c'era stata una errata posa, ed era il 2020>”.
AL LA così riferisce “capitolo 2) <io ho saputo solo nel maggio da e che il prestito era stato effettuato ma non abbiamo cp_1 parte_1 parlato a quando lo stesso risalisse>”.
Da quanto sopra non può certo sostenersi che la somma di euro 20.000,oo trasferita da a con il bonifico del Controparte_1 Parte_1 gennaio 2019 sia stata effettuata in adempimento di una obbligazione naturale e ciò perché:
-non è provato, in maniera certa, che alla data della dazione del denaro e convivessero;
CP_1 Pt_1
pagina 6 di 7 -la somma trasferita non è proporzionale ed adeguata al patrimonio finanziario di al momento della dazione;
Controparte_1
-i testi di parte attrice hanno confermato che lo stesso ha Parte_1 ammesso di aver ricevuto tale somma a titolo di prestito da CP_1
[...]
-la somma è stata concessa per la ristrutturazione di un immobile di
[...]
. Parte_1
Per questi motivi
la opposizione è infondata e andrà respinta.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte attrice opponente e in favore di parte convenuta opposta e si liquidano in ragione della fascia di riferimento (indeterminato complessità bassa) con i parametri medi per le prime tre fasi e minimo per la fase decisionale essendo la causa decisa ex art. 281 sexies cpc e si liquidano in complessivi euro 4.227,00, oltre accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) così risultanti:
Fase Studio euro 919,00; Fase Introduttiva euro 777,00; Fase Istruttoria euro
1.680,00; Fase Decisionale euro 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
RIGETTA l'opposizione promossa da e CONFERMA in ogni Parte_3 sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 861/2023, R.G. 2020/2023 emesso il
23.10.2023 dal Tribunale di Rovigo
CONDANNA a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese e competenze legali come sopra liquidate in complessivi euro 4.227,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 10 aprile 2025
Il GOP ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 7 di 7