Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ------------------------- Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli ---------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino;
-Appellante-
E
( – 18.3.1970) e (Galatina – CP_1 Pt_1 Controparte_2
4.6.1991) rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Goffredo giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
-Appellate-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi al Tribunale del lavoro di Bari depositati il 23 aprile 2021,
[...]
dirigente medico, e , entrambe CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dipendenti dell' in servizio presso l'Ospedale Controparte_4
Pediatrico Giovanni XXIII, con articolazione dell'orario di lavoro su tre turni e reperibilità, hanno chiesto che, accertato il proprio diritto al servizio mensa,
l' fosse condannata al risarcimento dei danni patiti (nel periodo Pt_1 dall'1.2.2019 al 2021 da;
nel periodo dal 3.6.2019 al 2021 da ) per CP_1 CP la mancata fruizione del servizio stesso, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro senza aver potuto fruire della mensa e nel corso del quale avevano prestato servizio nelle fasce orarie dalle 12:30 alle 13:30, dalle 19:30 alle 21:30 e dalle 21:30 alle 22:30.
A sostegno della domanda le parti ricorrenti deducevano: a) di non aver usufruito, la sin dall'1.2.2019 e la dal 3.6.2019, di alcun servizio CP_1 CP mensa né di altre modalità sostitutive, pur avendone diritto ex artt. 33 DPR n.
270/1987 e art. 24 CCNL 10.2.2004, nonché in forza dell'Accordo Aziendale del
“20.3.2001”, con cui era stato istituito il servizio mensa a partire dal mese di maggio del medesimo anno;
b) successivamente, non avendo istituito un proprio servizio,
l' aveva raggiunto con l' Pt_1 Controparte_5
[...] mensa universitaria sita in alla via Garrone n. 1; c) la soluzione era però Pt_1 assolutamente inadeguata a garantire il servizio a tutti i dipendenti dell' sia Pt_1
a causa della sua incapienza per l'elevato numero degli aventi diritto, sia per gli anomali orari di chiusura, sia perché ubicata a distanza di oltre 3 chilometri dal P.O.
“Giovanni XXIII” e, quindi, difficile da raggiungere con mezzi pubblici o con l'autovettura privata nel tempo previsto per la pausa pranzo;
d) a decorrere dall'11.03.2020 la mensa era rimasta per alcuni periodi chiusa del tutto CP_5 per effetto delle misure di contenimento della emergenza pandemica, sicché a fortiori erano state impossibilitate, loro malgrado, pur avendone diritto, a fruire del servizio;
e) attesa l'impraticabilità delle modalità sostitutive individuate dal
, quest'ultimo si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte con Parte_1
l'accordo del “20 marzo 2001”.
Pertanto, esse avevano maturato il diritto al risarcimento del danno patito per aver rinunciato al pasto o anticipato le relative spese nelle giornate di lavoro in cui avevano prestato servizio all'interno di una delle fasce orarie previste dall'accordo citato (cioè, dalle 12:30 alle 13:30, dalle 19:30 alle 21:30 e della 21:30 alle 22:30).
2. L si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il Controparte_6 difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adìta e la nullità della domanda e, nel merito, l'insussistenza dell'avverso diritto alla mensa, poiché riferito a giornate lavorative nelle quali la ricorrente , in quanto dirigente medico, non CP_1 aveva dimostrato di aver espletato turni tali da determinare, anche ai sensi del citato accordo (stilato all'esito di una riunione sindacale del Comparto e non della
Dirigenza), il diritto a mensa, mentre la non aveva indicato le giornate in CP cui avrebbe maturato il diritto al servizio mensa.
Deduceva altresì l'inidoneità dell'accordo di marzo 2001 quale fonte del diritto alla mensa, in quanto mera dichiarazione di intenti e inficiato da nullità, perché comportante una spesa pubblica eccedente i limiti di legge;
evidenziava che l'istituzione della mensa costituiva una facoltà per il datore di lavoro, tra l'altro condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie nella specie insussistenti, soggiungendo che la chiusura della mensa nel 2020 era stata imposta della CP_5 pandemia da Covid-19 e che – ad ogni modo – non era stata fornita alcuna prova del sovraffollamento dei locali adibiti a tale servizio.
3. Riuniti i due procedimenti, con sentenza n. 1101/2022 in data 11 aprile 2022 il
Tribunale del lavoro di Bari così statuiva: “accoglie i ricorsi e, per l'effetto, previo accertamento del diritto, condanna la parte resistente al risarcimento in favore degli istanti, da quantificarsi moltiplicando l'importo unitario di € 4,13 per ogni giorno di presenza (per dal 1.2.2019 e per dal 3.6.2019) in cui CP_1 CP costoro hanno svolto attività lavorativa nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30, come risultanti dalla documentazione prodotta in atti, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione nei limiti di legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in
pag. 2/16 complessivi € 1.500,00 oltre rimborso spese anche forfettario, iva e cpa come per legge”.
4. Il Tribunale di Bari ha statuito nei suesposti termini, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
- le eccezioni di rito della resistente dovevano essere disattese;
- ha ritenuto che, pur non essendo previsto un obbligo legale generale di istituire il servizio mensa, l' aveva assunto un preciso impegno contrattuale tramite Pt_1
l'accordo sindacale. Tale obbligo non era stato adempiuto correttamente, poiché la mensa universitaria convenzionata si era rivelata inadeguata: troppo distante per essere raggiunta nei tempi concessi e sovraffollata, rendendo impossibile la fruizione per i dipendenti del presidio pediatrico;
- siffatta modalità di attuazione del diritto al servizio mensa aveva vanificato la funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore propria della pausa pranzo;
- ha disatteso le eccezioni del circa la nullità dell'accordo sindacale e Parte_1
l'eccessiva onerosità, sottolineando che l' istituendo il servizio, aveva Pt_1 implicitamente riconosciuto la disponibilità di risorse. Inoltre, ha ritenuto che l'inadeguatezza del servizio avesse comportato una disparità di trattamento tra i dipendenti dell'Ospedale Giovanni XXIII e quelli di altre strutture aziendali, in violazione dei principi di equità;
- il diritto dei dipendenti a godere della pausa pranzo era stato di fatto violato, essendo stato reso il suo esercizio oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile, sicché essi avevano diritto al risarcimento del danno subìto.
5. Con ricorso del 26 agosto 2022 l' ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza di primo grado, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio venisse integralmente rigettata.
6. e hanno resistito al gravame con apposita CP_1 Controparte_2 memoria, instando per l'integrale conferma della statuizione di prime cure.
7. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, è stato esperito il tentativo di bonario componimento della controversia, all'esito del quale ha dato atto di aver definito in Controparte_2 via transattiva il contenzioso in relazione al periodo oggetto di causa e compreso tra il 3 giugno 2019 e il 23 aprile 2021, mentre ha definito in via CP_1 transattiva il contenzioso in relazione al periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 31 marzo 2020, insistendo per la decisione nel merito rispetto al periodo residuo;
sicché all'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il affida il gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
9. Con il primo articolato motivo l' imputa al primo giudice di aver Pt_1 erroneamente riconosciuto il diritto alla mensa in capo alle lavoratrici ricorrenti ancorché l'art. 29 dell'accordo nazionale del 20 settembre 2001 (integrativo del pag. 3/16 CCNL del 7 aprile 1999) accordasse alle aziende sanitarie la mera possibilità di istituirlo, ovvero di garantire il diritto alla mensa con modalità sostitutive in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili;
soggiunge come anche l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordinasse il riconoscimento del diritto alla mensa alla particolare articolazione dell'orario di servizio ed alla “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”, facendo “assoluto divieto di attivare il servizio” in mancanza di dette condizioni. In secondo luogo, l' censura la sentenza gravata per aver ritenuto che il Pt_1 diritto delle istanti potesse trovare fondamento nell'accordo sindacale del 29 marzo 2001 sul presupposto che esso fosse stato sottoscritto dall' in base all'art. 29 Pt_1 del CCNL Comparto Sanità del 2001 (il quale prevede il diritto alla mensa secondo la particolare articolazione dell'orario di lavoro e nei giorni di effettiva presenza al lavoro) laddove, invece, detto accordo avrebbe dovuto considerarsi inidoneo a legittimare la richiesta risarcitoria dei dipendenti.
A detta dell'appellante, il citato accordo sindacale – che conteneva una mera dichiarazione di intenti – non solo non era stato sottoscritto dalla parte datoriale, ma neppure poteva oggettivamente esser stato siglato in forza dell'art. 29 del c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001 perché era antecedente – e non successivo – all'entrata in vigore della normativa contrattuale nazionale. Il assume che l'inidoneità del menzionato accordo ad assurgere a fonte Parte_1 decentrata di riconoscimento del diritto alla mensa deriva non solo dal fatto che esso
è antecedente all'entrata in vigore del citato art. 29 del c.c.n.l. integrativo del 2001, ma anche perché esso è addirittura anteriore rispetto alla costituzione dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII quale stabilimento ospedaliero dell' , Parte_1 che risale al 2005.
In via subordinata il Policlinico eccepisce l'inefficacia dell'accordo del 29 marzo 2001 per violazione dell'art. 40, comma 3 quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto sull'amministrazione incombe l'obbligo di non dar seguito e non applicare le clausole eventualmente contenute in contratti integrativi che contrastino con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Al riguardo, l'appellante rileva altresì l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 della l.r. Puglia n. 1 del 2008, il quale prevede per il riconoscimento del diritto alla mensa che vi sia compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, non solo al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente allo stesso.
10. Con il secondo motivo di appello, l' eccepisce l'insussistenza Parte_1 delle condizioni legittimanti la domanda in relazione all'assetto organizzativo aziendale e alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, nonché l'assenza della condizione relativa alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.
L'appellante ribadisce l'insussistenza di un'obbligazione a proprio carico e di un inadempimento a sé imputabile, sottolineando come non potesse configurarsi un proprio contegno colposo riguardo ad eventi che avevano reso impossibile – anche pag. 4/16 per eccessiva onerosità e per la mancanza di adeguati rimedi organizzativi – la prestazione oggetto di causa;
sottolinea, inoltre, di non aver mai riconosciuto la possibilità di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, atteso che la nota del Direttore Generale del 2001 – pur consentendo ai dipendenti di consumare il pasto, in via provvisoria e nelle more della costruzione della mensa aziendale, presso la mensa universitaria dell'E.DI.S.U. di via Garrone – non aveva affatto riconosciuto l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
Peraltro, a partire dal 2020 la soluzione E.DI.SU non era stata più praticabile, stante il verificarsi di un evento eccezionale, quale quello della pandemia, che ne aveva determinato la definitiva chiusura, per cui doveva ritenersi che la chiusura della mensa giustificasse l'inadempimento dell' Pt_1
L'appellante, infine, contesta le avverse deduzioni difensive sulla presunta inadeguatezza della mensa di via Garrone ed oppone che i lavoratori non avevano mai dimostrato di aver prenotato il pasto e di aver visto rifiutata la loro prenotazione a causa della scarsa capienza della mensa.
11. Con il terzo motivo, l' censura la pronuncia per non aver rilevato la non Pt_1 corrispondenza tra la domanda avanzata e la presunta prova documentale offerta.
L'appellante si duole dell'omissione giudiziale di qualsivoglia indagine sulle avverse allegazioni difensive e sulla documentazione versata in atti, dalle quali il
Tribunale avrebbe potuto desumere che la ricorrente è dirigente medico, e, CP_1 pertanto:
- non beneficia dell'“accordo” contrattuale richiamato quale fonte pattizia di riconoscimento del diritto vantato, che è, al limite, riferito al comparto e non alla dirigenza;
- non osserva un orario articolato in turni, atteso che i dirigenti effettuano un turno fisso di 6,20 ore, gestito in autonomia, compatibilmente con le esigenze dell'unità operativa di afferenza, senza un particolare vincolo orario.
12. Con il quarto motivo di appello, si impugna la sentenza per avere accolto la domanda delle ricorrenti, in assenza di allegazione degli elementi costituenti la pretesa voce di danno che, ad ogni buon conto, si contestano nella loro esistenza.
In particolare, rileva l'appellante che non è stata fornita: 1) la prova del servizio, con osservanza di una particolare, ed autorizzata, articolazione dell'orario; 2) la prova di avere effettuato una pausa di almeno un'ora al fine del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
3) la prova di aver sostenuto un costo per fronteggiare la pausa pranzo, che avrebbe, quanto meno, sostanziato il requisito della perdita subita della quale è chiesta la reintegrazione per equivalente;
4) l'allegazione di conteggi analitici, specificativi in modo certo e diversificato delle giornate nelle quali è maturato il diritto e delle quantità di denaro eventualmente dovuto.
Inoltre, l' contesta la statuizione di prime cure per aver disatteso la censura Pt_1 di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 414 c.p.c. e per aver omesso qualsivoglia pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure, sulla quale insiste, evidenziando che la predisposizione del pag. 5/16 servizio di mensa afferisce all'esercizio di un potere organizzatorio che, fino a quando non viene realizzato, non può che essere fonte di meri interessi legittimi.
*****
13. In via preliminare deve rilevarsi che i difensori delle parti hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa in sede protetta relativamente all'appellata mediante sottoscrizione di apposito verbale di Controparte_2 conciliazione sindacale (cfr. verbale del 3.12.2024 depositato nel fascicolo telematico in data 11.12.2024), e che, mediante la sottoscrizione di separato verbale all'udienza del 5 dicembre 2024, le parti hanno conciliato la lite per l'appellata limitatamente alla porzione della domanda relativa all'arco CP_1 temporale compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 31 marzo 2020.
14. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'appellata , mentre deve essere dichiarata cessata la Controparte_2 materia del contendere sulla domanda proposta da limitatamente al CP_1 periodo dall'1.12.2019 al 31.3.2020.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
La cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale. Per costante giurisprudenza essa si verifica quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I,
28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III,
20 maggio 1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa-zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
*****
15. Sempre in via preliminare deve darsi atto della sussistenza della giurisdizione di questa Autorità Giudiziaria adìta, atteso che parte ricorrente ha agito non al fine di pag. 6/16 rivendicare il proprio diritto soggettivo all'istituzione del servizio mensa bensì per ottenere l'accertamento dell'inadeguatezza di quello già istituito dall'
[...]
datrice di lavoro e, di conseguenza, del suo diritto alla tutela risarcitoria. Parte_3
Pertanto, il presente giudizio non è stato introdotto con la finalità di sindacare la discrezionalità amministrativa dell' nella scelta dell'istituzione Parte_1 del servizio di mensa, ma di verificare l'esattezza del suo adempimento nell'attività esecutiva di un servizio asseritamente già previsto dall' stessa. Pt_1
*****
16. È anche infondata l'eccezione di nullità del ricorso reiterata dalla parte appellante.
E invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda comportano la nullità del ricorso, solo ove tali elementi non siano assolutamente individuabili, neppure attraverso un esame complessivo dell'atto (Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1998, n. 2205).
Per il concretizzarsi della nullità occorre, dunque, che siano del tutto omessi, oppure assolutamente incerti, il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni della domanda, in modo tale che non sia possibile determinarli neppure attraverso l'esame complessivo dello stesso atto introduttivo del giudizio (Cass. 21 luglio 1992 n. 8767; Cass. 20 febbraio
1990 n. 1235; Cass. 15 dicembre 1989 n. 5648; Cass. S. Unite Sent. 27/10/1993 n.
10685): ipotesi, questa, che non si è verificata nel caso di specie.
Invero, nel ricorso introduttivo sono stati esaurientemente indicati i presupposti in fatto e in diritto sulla cui base è stata avanzata la domanda di risarcimento danni per il mancato riconoscimento del diritto di usufruire del servizio mensa con il preciso richiamo alle norme legali e collettive a sostegno delle pretese spiegate.
È stato, altresì, analiticamente dedotto in ordine al quantum delle pretese avanzate, paramentrando il risarcimento al costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa, come regolamentato dalla normativa di settore.
*****
17. Ciò premesso, in relazione alla parte della domanda non oggetto di conciliazione deve ritenersi che l'appello sia fondato e debba, pertanto, essere accolto. Lasciata in disparte la questione relativa alla natura dell'obbligazione scaturente dall'accordo sindacale del 29 marzo 2001 e alla conseguente incidenza che sul suo adempimento ha avuto la chiusura della mensa universitaria durante il periodo pandemico, va affermato che alla stregua della disciplina che regola il rapporto di lavoro privatizzato dell'odierno appellante non è in radice configurabile alcun diritto soggettivo all'istituzione della mensa.
18. Passando alla disamina dei profili di merito, occorre riscostruire la normativa di riferimento.
L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del Comparto Sanità di beneficiare pag. 7/16 dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente.
La norma prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
384/1990».
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art.4 del CCNL del
31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile».
La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 e 68, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
19. Da ciò consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla
Cassazione (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n.
25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto pag. 8/16 all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili. La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art.29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art.33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art.68 d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 ha precisato: <<lo conferma altres la disposta disapplicazione comma del>
d.p.r. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>. Cass. 25192/13 ha ribadito che è <
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato”.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente (v. Cass. n. 25622 del 2023, secondo cui
“la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n.
16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del
pag. 9/16 d.P.R. n. 270 del 1987, art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”). Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa. 20.
Considerato che
la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento della domanda sulla valorizzazione di quanto previsto dall'accordo sindacale in sede decentrata del 29 marzo 2001 (con il quale l' si era obbligata a riconoscere, dal 1° Parte_3 maggio 2001, il diritto alla mensa a tutti i dipendenti non turnisti per ciascuna giornata in cui avevano effettuato il rientro pomeridiano senza vincolo di fascia oraria), si pone la questione della valenza giuridica di questo accordo e della sua applicabilità ai dipendenti del P.O. Giovanni XXIII.
Pur volendo prescindere dalle sia pur pregevoli argomentazioni sviluppate dall' in merito all'invalidità dell'accordo e alla sua Parte_1 qualificazione quale “mera dichiarazione di intenti”, vi è che quell'accordo è stato stipulato in un'epoca in cui i lavoratori del presidio pediatrico Giovanni XXIII non erano ancora dipendenti del , essendo cronologicamente antecedente alla Parte_1 costituzione dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII quale stabilimento ospedaliero dell' , che risale al 2005 (v. la Delibera Regionale n. Parte_1
957 del 29 giugno 2004 nonché il Regolamento Regionale del 23 dicembre 2004 n.
9, avente ad oggetto: “Trasferimento all' Parte_1 dello Stabilimento Giovanni XXIII di
[...] Pt_1
Integrazione”).
Si ritiene che questa considerazione integri una circostanza dirimente in senso sfavorevole al lavoratore, e ciò alla luce della stessa prospettazione attorea, atteso che nel ricorso introduttivo si sostiene, a fondamento della richiesta risarcitoria, che l' sarebbe stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo Pt_1 sindacale del 29 marzo 2001. Di contro, a questa Corte non sembra affatto che si possa intravedere qualsivoglia profilo di inadempienza a carico di soggetti giuridici che non erano rappresentati dai sindacati che hanno sottoscritto l'accordo del 29 marzo 2001; né è possibile parlare di inadempimento rispetto a soggetti contrattuali che non erano parte di quell'accordo.
21. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifico e articolato motivo di gravame da parte dell' Pt_1
L'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”.
Ciò significa che l' non avrebbe potuto - e non potrebbe - prescindere dalla Pt_1 copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e s'inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche pag. 10/16 disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori. Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche Part pubbliche, cioè a profili immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”. Come correttamente rilevato dall' l'esigenza del rispetto dei vincoli di Pt_1 bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n.
165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.) ma stabilisce, all'art.40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/09, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/09 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002)
è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass., n. 25622/2023 cit.).
22. Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dall' appellante, anche la Pt_1 legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue: «1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 20000.
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2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio. Da tanto consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, giacché in caso contrario si porrebbe in essere la violazione della norma in esame, la quale esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio in parola in assenza delle condizioni indicate nei punti a) e b) del comma 2; laddove trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”). Va evidenziato, inoltre, che “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” richiesta dalla norma regionale deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente;
ciò di cui danno atto le stesse parti contrattuali dell'accordo del 29 marzo 2001, atteso che lo stesso, a dimostrazione dell'assenza di uno studio sull'impatto economico del fenomeno, espressamente prevede nella parte finale “la necessità di effettuare una serie di verifiche, anche dal punto di vista finanziario”.
Orbene, in relazione al periodo oggetto di causa è documentato che l'Accordo sindacale del 29 marzo 2001 non coinvolgeva in alcun modo i dipendenti dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e non conteneva pacificamente alcuna previsione finanziaria di risorse eventualmente destinabili allo scopo. Né risulta in ogni caso che i bilanci del relativi alle annualità per cui è causa fossero Parte_1 compatibili con l'apertura di un ulteriore servizio mensa presso il diverso plesso dell'Ospedale Pediatrico.
Non vi è quindi prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio a cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
L'art. 7 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della
“compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”. pag. 12/16 La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia – per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione.” (cfr. il già citato precedente di questa
Corte n. 2289 del 2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
Alla mancata previsione di copertura finanziaria consegue la nullità dell'accordo sindacale del 29 marzo 2001, in quanto posto in essere in violazione di norme di legge.
Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio
2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale ha affermato che
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999.”. Secondo la Cassazione “Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”.
Se, quindi, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa è prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3), ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità. E ciò vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole [cfr.
Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “Anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria pag. 13/16 volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”]. D'altra parte, se è vero che eventuali provvedimenti di recepimento appaiono del tutto inidonei a superare la nullità della contrattazione decentrata, ne deriva l'assoluta irrilevanza delle delibere del richiamate dal lavoratore e non Parte_1 ha fondamento la tesi secondo cui vi sarebbe stato un recepimento delle clausole contrattuali da parte della P.A., atteso che quei provvedimenti, siccome fondati su accordi invalidi, sono a propria volta illegittimi e devono essere disapplicati.
Difatti, se l' reputando valido l'obbligo assunto in sede di contrattazione Pt_1 decentrata con l'accordo del 29 marzo 2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”. Osta, dunque, all'accoglimento della domanda anche tale ulteriore impedimento di tipo economico.
Pertanto, l'accordo sindacale del 29 marzo 2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo anteriore all'accorpamento dell'Ospedale Pediatrico al Policlinico e difforme dalla normativa nazionale e regionale alla luce della quale occorre la copertura di spesa;
peraltro, trattandosi di un accorpamento che ha interessato numerosissimi dipendenti, a maggior ragione risulta inapplicabile nei confronti del ricorrente.
Né ci si può dolere dell'avvenuta scelta di utilizzare per il servizio mensa un edificio situato in posizione svantaggiata per il ricorrente, se è vero – com'è vero - che l'Azienda nel 2001 non avrebbe potuto prevedere che nel 2005 quella scelta non avrebbe soddisfatto anche i bisogni dei dipendenti del P.O. Giovanni XXIII.
Ha quindi errato il primo giudice nel ritenere irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1/2008. CP_7
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che il solo fatto che l' abbia istituito il Pt_1 servizio in questione ricorrendo all'uso di una mensa di un altro ente dimostra in modo incontrovertibile che si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa.
Appare tuttavia evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa a quella data devono fare i conti – da un lato - con la circostanza (dirimente, a parere della Corte) della non riconducibilità dell'odierna appellata alla platea dei dipendenti a cui era riferito il contenuto di quell'accordo e – dall'altro - con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni finanziarie compatibili con il mantenimento del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei pag. 14/16 costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio e alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo.
La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
Da ciò deriva che nemmeno può in questa sede trovare ingresso la questione avente ad oggetto la dedotta disparità di trattamento fra i dipendenti dell' che Pt_1 prestano servizio nel plesso ubicato alla piazza Giulio Cesare e quelli, come l'odierna dipendente, che prestano la loro attività presso l'Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII.
Peraltro, osserva la Corte che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali;
la disparità, infatti, trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (cfr. Cass. n. 6553/2019 e n. 1037/2014; id. SS.UU. n. 10454/2008; ma si veda, nello stesso senso, anche la recente sentenza n. 24574/2024 della Suprema Corte, che ha richiamato il suddetto principio di diritto in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi).
*****
23. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte e in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da e va dichiarata la cessazione della Controparte_2 materia del contendere sulla domanda proposta da in relazione CP_1 all'arco temporale compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 31 marzo 2020, anche in relazione alle spese del giudizio, mentre, rispetto al periodo residuo, la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio deve essere CP_1 rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella relativa alla specifica posizione lavorativa della ricorrente (dirigente medico) e quella attinente all'imputabilità alla responsabilità datoriale della scelta di chiudere la mensa
ADISU nel 2020 ed al conseguente diritto della lavoratrice alla tutela risarcitoria per il danno subìto in conseguenza di detta scelta, atteso che l'insussistenza del diritto al pag. 15/16 servizio mensa in capo alla ricorrente esclude la configurabilità di qualsivoglia pregiudizio suscettibile di risarcimento.
24. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, attesa la sussistenza di numerosi precedenti di merito favorevoli ai lavoratori e la novità della questione trattata non ancora specificamente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] ricorso depositato il 26.8.2022 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 11.4.2022, nei confronti di e , così CP_1 Controparte_2 provvede in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da CP
, anche in relazione alle spese del giudizio;
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da
[...]
limitatamente al periodo dall'1.12.2019 al 31.3.2020, anche in CP_1 relazione alle spese del giudizio;
- quanto al restante periodo, accoglie l'appello e rigetta la domanda proposta da compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. CP_1
Così deciso in Bari il 17 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. Estensore
Avv. Marina Mosca
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