Ordinanza cautelare 3 novembre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA AB, CA DE SO, DE NT, ME SA, SA RA, ES Lo BO, NG CO Di ME, TO ZZ, BE AZ, TO BU, NG AZ e LO La RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Toni De Simone, Leone Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, non costituito in giudizio;
nei confronti
CR D'IS, non costituito in giudizio;
AD Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
a. del provvedimento che si è formato per silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03 s.m.i.), presentata da Infrastrutture ILIAD ITALIA S.P.A. per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile, sito in via Spinete II n. 79 sul terreno distinto in catasto al foglio 29 particella 597;
b. dell’eventuale e non conosciuta dichiarazione del titolo unico in autocertificazione ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs. 259 del 2003;
d. per quanto occorra, dell’ordinanza dirigenziale n. 44 del 06.03.2024 del Comune di Fondi;
c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AD Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OS IA AU MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento che si è formato per silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03 s.m.i.), presentata da Infrastrutture ILIAD ITALIA S.P.A. per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile nel comune di Fondi, nonché dell’ordinanza dirigenziale con cui a seguito della avvenuta rimozione del manufatto abusivo insistente sull’area destinata all’installazione della SRB, è stata disposta l’archiviazione dell’ordinanza di demolizione che era stata emessa nei confronti del locatore dell’area.
2. I ricorrenti affermano che in data 3 aprile 2024, in seguito all’inizio dei relativi lavori, avrebbero appreso della possibile installazione di un impianto di radio trasmissione per rete di telefonia mobile, su terreno confinante alle loro proprietà.
Gli stessi ricorrenti dichiarano che successivamente all’inizio dei predetti lavori sarebbero venuti a conoscenza dell’avvenuta presentazione da parte di ILIAD di istanza per l’installazione di stazione RSB e dell’avvenuta formazione del titolo per silenzio ai sensi dell’articolo 44 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, nonostante il terreno fosse stato interessato da ordinanza di demolizione n. 76 del 2020.
3. In data 29 aprile 2024, il Sindaco del Comune di Fondi ha trasmesso a AD un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, disponendo l’immediata sospensione dei lavori per l’installazione dell’Impianto “ sino al termine della verifica del livello di immissioni del Gruppo tecnico di valutazione (GTV) e comunque non oltre tre mesi ”.
4. In data 24 maggio 2024 i ricorrenti hanno notificato a AD il ricorso in epigrafe con il quale hanno impugnato il titolo autorizzativo di AD all’installazione dell’Impianto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1 . Illegittimità del silenzio assenso in ragione dell’inesistenza del presente stato legittimo del terreno.
Secondo i ricorrenti, il titolo autorizzatorio si sarebbe formato illegittimamente, poiché la controinteressata ILIAD ITALIA S.P.A. avrebbe omesso di dichiarare che il terreno su cui è stata installata l’antenna RSB era oggetto di opere abusive e che lo stesso terreno è stato abusivamente trasformato; pertanto, non sussisterebbe il requisito dello “stato legittimo” dell’immobile, necessario per la formazione del titolo tacito.
2. Illegittimità del silenzio assenso in ragione dell’omessa presentazione da parte della controinteressata del programma annuale delle installazioni di telefonia fissa. Violazione degli articoli 4, 10 e 11 del Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile. Violazione dell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001.
Si sostiene in ricorso che la controinteressata non avrebbe presentato il programma annuale delle installazioni; per di più, in ragione di tale specifica omissione avrebbe collocato l’antenna in un’area espressamene individuata come controindicata dal medesimo regolamento, ossia nei pressi di una scuola materna.
3. Violazione dell’articolo 44 comma 5 del d.lgs. 259/2003 per totale assenza di pubblicazione dell’istanza.
Secondo i ricorrenti, la controinteressata non avrebbe ottemperato all’adempimento relativo alla pubblicazione dell’istanza di installazione della SRB, pubblicazione funzionale all'attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale di formazione del titolo autorizzatorio, anche tacito; si sostiene in ricorso che qualora fosse stata effettuata la propedeutica pubblicazione, i ricorrenti, nella fase anteriore alla formazione del silenzio-assenso, avrebbero potuto evidenziare le ragioni di controindicazione all’installazione della RSB, evidenziate nel ricorso giurisdizionale.
4. Violazione dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 per la necessità di richiedere il permesso di costruire in ragione delle caratteristiche della costruzione.
Secondo i ricorrenti, nonostante per le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, assimilate in toto alle opere di urbanizzazione primaria non è necessario il permesso di costruire per la loro realizzazione, essendo sufficiente l'autorizzazione unica prevista dal Codice delle comunicazioni nella fattispecie dedotta in giudizio, per la presenza di opere accessorie ad evidente impatto urbanistico ed edilizio, implicante la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ai fini della legittimazione delle opere sarebbe necessario il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 380/2001.
5. Il Comune di Fondi, nonostante la ritualità delle notifiche, non si è costituito in giudizio.
6. Si è costituita la controinteressata IlIad s.p.a., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
7. Nel frattempo, in data 1 luglio 2024, AD ha adito questo Tribunale (ricorso n. 437/2024) per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 29 aprile 2024, censurandone l’illegittimità sotto molteplici profili.
A seguito della proposizione del ricorso di AD, con ordinanza del 26 luglio 2024 il Comune di Fondi ha prorogato di ulteriori tre mesi l’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 29 aprile 2024. Di conseguenza, con ricorso per motivi aggiunti del 15 ottobre 2024, AD ha impugnato, previa sospensione cautelare, anche l’ordinanza del 26 luglio 2024.
All’esito della camera di consiglio del 13 novembre 2024, questo Tribunale ha rigettato la domanda di tutela cautelare “ essendo scaduto anche il termine di proroga di tre mesi dell’ordinanza n. 22 del 26 aprile 2024 (impugnata con il ricorso introduttivo) disposto con l’ordinanza n. 29 del 26 luglio 2024 (oggetto dei motivi aggiunti) e non risultando, ad oggi, la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti che impediscano la realizzazione dell’impianto”.
8. A seguito della ripresa dei lavori di installazione dell’Impianto, i ricorrenti hanno proposto il ricorso per motivi aggiunti riproponendo i motivi di censura già formulati con il ricorso introduttivo e riproponendo la domanda di tutela cautelare.
9. Con ordinanza cautelare n. 295 del 3 novembre 2025 questo collegio ha così statuito:
“Ritenuto che il ricorso non appare sfornito di fumus dal momento che la giurisprudenza esclude la irrilevanza degli abusi edilizi, ai fini della legittimità dell’autorizzazione di un’opera di telecomunicazioni, per quelli che presentano un nesso diretto con l’installazione dell’antenna, come sembra essere nella fattispecie, in cui l’antenna per la stazione radio-base è stata collocata su un’area di sedime abusivamente trasformata.
Rilevato, quanto al periculum, che le esigenze cautelari appaiono giustificate dalla cessazione degli effetti dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende i provvedimenti impugnati…….”
10. In vista dell’udienza fissata per l’esame dell’istanza cautelare le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle proprie tesi difensive. In particolare la società controinteressata nella propria memoria ha dichiarato che successivamente alla pronuncia dell’ordinanza cautelare il proprietario dell’area ha provveduto alla demolizione del manufatto abusivo insistente sul fondo, in ottemperanza ad ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Fondi in data 26 settembre 2025
11. La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
12. Ad un più attento esame, proprio della fase di merito, il ricorso risulta infondato.
12.1 Si esaminano congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e la sesta censura dei motivi aggiunti, con cui i ricorrenti hanno censurato il titolo autorizzatorio ex art. 44 Codice delle Comunicazioni, per insussistenza dello “stato legittimo” del terreno destinato all’installazione della SRB.
In particolare, con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti lamentano che il terreno su cui è stata installata l’antenna era stato interessato da ordinanza di demolizione n. 76 del 26.06.2020 e che l’ordinanza del 6 marzo 2024 - con cui il Comune di Fondi ha archiviato il procedimento di ingiunzione alla demolizione posto a carico del IG. D’IS (ossia il proprietario dell’intero lotto su cui insiste in parte l’Impianto di AD) - sarebbe illegittima atteso che il ripristino dell’area sarebbe stato effettuato dopo che il terreno era divenuto di proprietà comunale in seguito ad acquisizione gratuita conseguente alla mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni.
Con il sesto mezzo dei motivi aggiunti i ricorrenti sostengono che a seguito dell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza in data 21 novembre 2024 sarebbe stata confermata l’insussistenza dello stato legittimo dell’area su cui è stata prevista l’installazione dell’Impianto.
Le doglianze sono infondate, per le seguenti ragioni.
A) In primo luogo, le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 76/2020 sono state rimosse dal proprietario del terreno. La circostanza che la rimozione sarebbe avvenuta dopo il passaggio di proprietà dell’area al comune per effetto dell’acquisizione gratuita conseguente al decorso del termine di novanta giorni non è stata dimostrata dai ricorrenti, anche in considerazione del fatto che l’annullamento, a qualsiasi titolo, dell’ordinanza di demolizione ne travolge tutti gli effetti, ivi compresa l’acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato, Sez. V, 10-01-2007, n. 40, Consiglio di Stato sez. IV, 23/10/2017, n.4862 Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 luglio 2014, n. 3415; Tar veneto sezione II, 29.3.2021 n. 399). Comunque, ove provata, l’avvenuta acquisizione dell’area al patrimonio comunale non inficerebbe la legittimità del titolo autorizzatorio determinando, tutt’ al più, una successione automatica del contratto di locazione del terreno con il nuovo proprietario, nella fattispecie, il Comune.
E’ stato ritenuto che: “In ogni caso, il trasferimento della proprietà in capo al comune non costituisce di per sé ostacolo alla autorizzazione di un’opera di telecomunicazioni, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria per le quali la collocazione è compatibile con qualsivoglia destinazione dell’area e la proprietà pubblica del sedime non preclude la realizzazione di una infrastruttura funzionale alla fornitura del servizio pubblico di telefonia” (TAR Lazio - Roma, Sez. V-ter, 24 giugno 2024, n. 12759).
B) per quanto concerne l’abuso oggetto dell’accertamento della GDF del 21 novembre 2024, si tratta di un “basamento di cemento armato occultato mediante copertura di terriccio vegetale sito all’interno dell’area recitata” -oggetto di ordinanza di demolizione del 29 settembre 2025 -e riguarda una parte del lotto presso cui dovrebbe essere installato l’Impianto di AD e non un abuso legato all’Impianto stesso.
Questo Tribunale ha più volte evidenziato che “con riferimento ai profili di interferenza di un preesistente abuso sulla possibilità di eseguire interventi edificatori successivi, si osserva che, secondo un orientamento condiviso dal collegio, il difetto di legalità urbanistica non può, di per sé, impedire qualsiasi intervento sull’immobile, tra cui l’installazione di un’antenna per stazione radio-base, che non presenta alcun nesso diretto con gli abusi” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 aprile 2012 n.1894; sez. I, 3 novembre 2004 n. 16248; sez. I, 10 settembre 2004 n. 11905)” (Tar Latina, sezione prima, 24 dicembre 2022 n. 2043; 28 luglio 2022 n. 716).
Orbene, dallo stesso verbale di accertamento della GDF e dalla documentazione fotografica versata in atti dalla controinteressata risulta che il basamento di cui trattasi non presenta alcun nesso di collegamento con la realizzazione dell’Impianto, che ne possa inficiare la legittimità del procedimento autorizzatorio.
Anche dalla planimetria allegata al contratto di locazione risulta che il manufatto in questione è collocato anche al di fuori dell’area locata a AD.
Né assume rilevanza l’assunto dei ricorrenti, secondo cui l’abuso riguarderebbe tutta l’area che, attraverso lavori di livellamento e spianamento mediante riporto di sabbia e ghiaia, avrebbe subito un mutamento di destinazione d’uso, rispetto alla sua originaria destinazione agricola.
Preme ricordare che, secondo un pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, gli impianti come quello di cui è causa costituiscono opere di urbanizzazione primaria ed hanno carattere di pubblica utilità, per cui la loro collocazione è compatibile con qualsivoglia destinazione urbanistica (fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione seconda, 27 gennaio 2026 n. 395; n. 4136 del 2025).
A ciò si aggiunge che, nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la difesa di AD ha dichiarato che il proprietario dell’area e del basamento - sottoposti a sequestro in seguito al verbale di accertamento della guardia di finanza, in seguito a dissequestro dell’area, autorizzato dal GIP ai fini di consentire la demolizione delle opere abusive, ha provveduto alla demolizione, in ottemperanza all’ordinanza del Comune di Fondi del 29 settembre 2025.
12.2 Con il secondo motivo del ricorso principale, riproposto con motivi aggiunti, i ricorrenti lamentano l’asserita illegittimità del titolo autorizzativo di AD all’installazione dell’Impianto per non avere AD presentato al Comune di Fondi il programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile (“Piano di Sviluppo”), come previsto dall’art. 11 del Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile del Comune di Fondi. L’omessa presentazione del Piano di Sviluppo avrebbe impedito al Gruppo Tecnico di Valutazione (“G.T.V.”) comunale di “valutare e di effettuare i compiti che ad esso riceva l’articolo 10 del regolamento [tra cui] quello di valutare i Programmi Annuali delle installazioni di telefonia mobile”. Inoltre, in ragione della mancata presentazione del Piano di sviluppo, l’Impianto sarebbe stato installato in una “area controindicata” del territorio comunale, in ragione della presunta vicinanza dello stesso a una scuola materna.
Neanche le predette censure sono condivisibili, ove si consideri che l’articolo 44 comma 2 del D, Ldg 259/2003 stabilisce che “ L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 : Secondo quest’ultima disposizione, “ nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto”.
Sul punto la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell’art. 44 D. Lgs. 259/2003, prima della modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 n. 48 - che ha sostituito, ai fini della presentazione dell’istanza, la modulistica richiesta di cui all’allegato 13 con quella di cui all’allegato 12 bis del dl. 2014 n. 90 - ha ritenuto che: “ Alla stregua della giurisprudenza costante, formatasi nel vigore del vecchio articolo 87 - ora art. 44 - del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello A dell’allegato n. 13 del medesimo testo normativo, applicabile, mutatis mutandis, anche al vecchio art. 87 bis del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello B del medesimo allegato 13, si ritiene che in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello B, del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune”. (Tar Campania - Napoli, sezione Settima, 17 luglio 2024 n. 4290)
Ed ancora, sulla tassatività degli oneri procedimentali previsti dal previgente art. 87 - ora art. 44 - D. lgs. 259/2003, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 02/01/2024, n. 15; in termini, Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259).
Con particolare riferimento al programma annuale delle installazioni è stato ritenuto che: “Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 8259/2022)” (Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 744). Infatti, “la mancata presentazione di un programma delle installazioni degli impianti non può costituire una causa ostativa all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base e, quindi, neanche un motivo di annullamento in autotutela dell’autorizzazione stessa. Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259)” (Cons. St., Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15).
Nella fattispecie, il “programma annuale delle installazioni di telefonia mobile” previsto dall’art. 11 del regolamento comunale non rientra tra i documenti che devono essere tassativamente allegati all’istanza, secondo la normativa statale soprarichiamata; ragion per cui l’amministrazione non potrebbe richiederne l’allegazione mediante regolamento comunale, costituente fonte di rango subordinato alla legge statale che, pertanto, deve essere disapplicata in parte qua, in quanto in contrasto con la fonte primaria.
Con riferimento al mancato rilascio del parere del G.T.V. comunale, come correttamente rilevato dalla controinteressata, l’art. 10 del Regolamento Impianti del Comune di Fondi non prevede che il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione degli impianti di telefonia mobile debba essere preceduto dal parere obbligatorio del G.T.V. comunale. Tale disposizione, infatti, si limita a stabilire che il G.T.V. si occupa di “ valutare i Programmi annuali delle installazioni di telefonia mobile presentati dai gestori”. Dunque, il suddetto intervento del G.T.V., non attiene al procedimento autorizzatorio all’installazione degli impianti, bensì alla precedente fase della valutazione dei Piani di Sviluppo presentati dagli operatori la cui omissione, come sopra evidenziato, non assume alcun rilievo ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003.
Ad ogni modo, le censure di controparte si rivelano comunque infondate dal momento che vincolare l’ubicazione di una stazione radio base ad una previa valutazione del G.T.V. comunale si sostanzia in un onere che non è previsto dalla normativa applicabile ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003, introducendo un obbligo idoneo ad aggravare indebitamente il relativo procedimento.
Non coglie nel segno l’ulteriore lamentela dei ricorrenti, secondo cui la mancata presentazione del programma annuale di installazione avrebbe consentito a AD di aggirare il regolamento comunale, installando la scuola nei pressi di un’area controindicata, per la vicinanza alla scuola elementare.
Infatti, come superiormente argomentato, la presentazione del programma annuale di installazione delle RSB non è un adempimento obbligatorio. Nella fattispecie, inoltre, il regolamento comunale non vieta la realizzazione di impianti nelle aree controindicate, riportate nella tabella 1), che comprende appunto le scuole per l’infanzia, limitandosi a precisare che nelle predette aree la realizzazione degli impianti è consentita “ a particolari condizioni” .
Nel caso di specie, la collocazione dell’impianto nel sito in questione è stata oggetto di istruttoria da parte dell’ARPA che “ ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla citata istanza presentata per conto della Soc. AD Italia S.p.A., COMPLETATA l'istruttoria dell'intera documentazione tecnica presentata per conto della Soc. AD Italia S.p.A., CONSIDERATA l'attribuzione al Comune territorialmente competente in merito all'applicazione del citato DM 07/12/2016, con riferimento all'applicazione del valore di attenzione nel luogo oggetto della presente istanza, ovvero nei luoghi limitrofi allo stesso, interessati dalle emissioni elettromagnetiche dell'impianto medesimo VALUTATO che i valori previsionali del campo elettrico, del campo magnetico e della densità di potenza generati dall'impianto, aggiunti ai preesistenti valori del campo elettromagnetico, rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente (art. 3 ed art. 4 ed allegato B del DPCM 08/07/2003 e ss.mm.ii.)” ha espresso “ PARERE FAVOREVOLE” all’installazione dell’impianto nel sito indicato dalla società controinteressata.
12.3 Con il terzo motivo del ricorso principale, riproposto con motivi aggiunti, i ricorrenti censurano l’autorizzazione all’installazione dell’Impianto, in ragione della presunta violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza autorizzativa di cui all’art. 44, comma 5, D. Lgs. n. 259/2003.
Tale censura è priva di fondamento.
La pubblicazione dell’istanza autorizzativa infatti, è un adempimento posto in capo all’Amministrazione, sicché la relativa assenza non può condurre a pregiudicare i diritti legittimamente ottenuti del privato. In sostanza, la mancata e/o tardiva pubblicazione dell’istanza autorizzativa non può andare a pregiudicare le legittime aspettative del privato e quelle legate alla realizzazione delle infrastrutture di telefonia, le quali sono qualificate per legge come opere di urbanizzazione primaria (art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 259/2003) e di pubblica utilità (art. 51, D.Lgs. n. 259/2003).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che: “l’inosservanza dell’onere pubblicitario non è impeditiva della formazione del silenzio-assenso. Si tratta, invero, di adempimento che l'art. 87, comma 4, [ora art. 44, comma 5] del d.lgs. n. 259 del 2003 assegna allo sportello locale competente a provvedere; la sua omissione concorre a qualificare l'inerzia dell'amministrazione all'adozione del provvedimento espresso entro il termine di legge, alla cui consumazione segue la formazione del silenzio assenso sull'istanza del privato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2695/2019)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 744; Cons. St., Sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4926; Id. Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 744);
Inoltre, nel caso di specie troverebbe comunque applicazione quanto previsto dall’art. 21-octies, comma 2, Legge n. 241/1990, dal momento che l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere differente dal rilascio dell’autorizzazione, anche alla luce dell’infondatezza delle censure dedotte nel ricorso, per le ragioni indicate nel prosieguo. Alla luce di ciò, non assumono neanche rilevo le deduzioni dei ricorrenti, secondo cui essi avrebbero potuto fornire un qualche contributo nel corso del procedimento, dal momento che esso avrebbe dovuto essere pur sempre riferito a presunti profili di incompatibilità dell’opera che, tuttavia, nel caso di specie non sussistono.
Infatti “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di regole del procedimento, ivi inclusa la pubblicità di atti di avvio del procedimento, intesa a sollecitare la partecipazione di soggetti destinatari dell’atto conclusivo (nella specie, più in generale, tutti i soggetti interessati), se sia palese che anche con l’apporto partecipativo omesso il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia che si tratti di provvedimenti cd. "vincolati", ma anche di quelli a contenuto discrezionale (tra le tante, Consiglio di Stato sez. II, 02/08/2021, n.5676; Cons. Stato, Sez. I, parere 10 febbraio 2023, n. 204)
12. 4 Con il quarto motivo del ricorso principale, riproposto con motivi aggiunti, i ricorrenti affermano l’illegittimità della RSB, per non essere assistite le relative opere ed installazioni da apposito permesso di costruire.
Anche la superiore censura è infondata.
Infatti, gli impianti di trasmissione radiomobile sono soggetti alle norme speciali di cui agli artt. 43 e ss. D.Lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio che sono ricomprese nel procedimento unico di cui all’art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 (Cons. St., Sez. VI, 5 luglio 2019, n. 4686; Id.: Cons. St., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756).
D’altra parte, quanto sopra esposto risulta del tutto coerente con il fatto che, qualora fosse necessario ottenere un separato titolo edilizio per l’installazione di una stazione radio base, il meccanismo del silenzio assenso sarebbe privo di qualsiasi efficacia in relazione alle esigenze di celerità e semplificazione del procedimento, anch’esse più volte riconosciute dal Giudice Amministrativo (ex multis, Cons. St., Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723; Corte Cost. 6 luglio 2006, n. 265; TAR Roma, Sez. II-quater, 8 luglio 2020, n. 7857).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti ricorrenti e la società controinteressata.
Nulla sulle spese per il Comune di Fondi, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti ricorrenti e AD Italia S.p.a.
Nulla sulle spese per il Comune di Fondi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO OL, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
OS IA AU MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS IA AU MB | IO OL |
IL SEGRETARIO