Sentenza 23 aprile 1980
Massime • 3
Nel giudizio di rinvio sono precluse, sia alle parti che al giudice, le questioni della non integrita del contraddittorio e della Competenza funzionale del giudice, ove le stesse non siano state dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel precedente giudizio di Cassazione. ( Conf 4446/77, mass n 388047; ( Conf 1041/75, mass n 374450).*
Nel giudizio di rinvio non possono trovare ingresso questioni che la suprema Corte, con la sentenza di rinvio, ha escluso di poter prendere in esame in quanto nuove ed implicanti accertamenti di fatto. ( Conf 5441/78, mass n 395209).*
I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, prendendo nuove conclusioni, ma altresi quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, cosicche le questioni preliminari, deducibili dalle parti o anche rilevabili di ufficio, qualora non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimita, non possono esserlo in Sede di rinvio, poiche il loro esame potrebbe importare la caducazione o la limitazione degli effetti di tale pronuncia, in contrasto col principio della sua intangibilita. ( V 6074/78, mass n 395900; ( V 2890/76, mass n 381644; ( Conf 1058/76, mass n 379725).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1980, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1980 |
Testo completo
I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, prendendo nuove conclusioni, ma altresi quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, cosicche le questioni preliminari, deducibili dalle parti o anche rilevabili di ufficio, qualora non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimita, non possono esserlo in Sede di rinvio, poiche il loro esame potrebbe importare la caducazione o la limitazione degli effetti di tale pronuncia, in contrasto col principio della sua intangibilita. ( V 6074/78, mass n 395900; ( V 2890/76, mass n 381644; ( Conf 1058/76, mass n 379725).*