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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1417/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1371/2023 pubblicata il 17.04.2023
TRA
(avv.to Tinelli Sebastiano) Parte_1
E
in persona del Sindaco pt ( avv.to Notarnicola Gennaro Rocco) CP_1
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.03.2015, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione dell' immobile sito in detto Comune
[...]
(al fg.34, p.lla 214, sub.3 e 4).
Esponeva che:
- aveva esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni sull' immobile;
- - quest'ultimo era originariamente intestato alla;
Controparte_2
- aveva vissuto nel predetto immobile sin dall'infanzia unitamente alla propria famiglia di origine senza contestazione di alcuno;
- - aveva posto in essere opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- era intestataria delle utenze domestiche;
- dai registri immobiliari non risultavano trascritte nel ventennio precedente e contro i detti beni domande di rivendicazione;
pagina 1 di 4 - dalle visure camerali non risultava esistere la in Controparte_2
quanto soppressa con la legge del 3 giugno 1937 n.847 le cui attribuzioni erano passate al di he, tuttavia, non aveva mai effettuato la trascrizione nei registri immobiliari. CP_1 CP_1
Instava per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva il deducendo, in particolare, che l'immobile, confluito ex art. 25 d.p.r. 24 CP_1
luglio 1977 e legge n. 17/1978 nel patrimonio comunale, era quello di via Balbo n. 12 CP_3
che era stato utilizzato dalla madre dell'attrice, a titolo di mera detenzione e che la Parte_2
di lei figlia vi risiedeva in quanto convivente con la genitrice.
Aggiungeva che non era intervenuto alcun atto di interversione del possesso e che la stessa attrice, riscontrando in nome e per conto della madre l'invito rivolto a quest' ultima di recarsi presso gli uffici comunali per procedere alla regolarizzazione del contratto di locazione e aggiornamento del canone di fitto, con nota prot.3915/15, si era qualificata figlia del destinatario dell' invito.
Instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa con prova per testi, il Tribunale, con la sentenza n. 1371/2023 pubblicata il 17.04.2023, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Valorizzava le risultanze documentali prodotte in atti dal Comune di a cui emergeva che l'unico CP_1
immobile che era stato nella disponibilità della famiglia era quello ubicato alla via Italo Balbo Pt_1
n. 12 primo piano e non già quello ubicato al piano terra del predetto immobile oggetto della domanda attorea.
Argomentava che, l'immobile al primo piano era stata la residenza di il cui nucleo Parte_2
familiare era composto da e e prima ancora dal nonno CP_4 Parte_1 Persona_1
deceduto.
Aggiungeva che, sempre in base alla documentazione prodotta dal gli immobili CP_1
contraddistinti dai numeri 11 e 13, ubicati al piano terra, erano stati detenuti da soggetti diversi da
Parte_2
Superava, quindi, le dichiarazioni rese dagli informatori di parte attrice alla luce della documentazione prodotta dal CP_1
Concludeva che l'occupazione di dipendeva da quella della di lei madre, Parte_1 [...]
con cui coabitava e la cui occupazione non era sorretta da animus possidendi. Parte_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello censurando un'erronea valutazione delle Parte_1 prove anche in ordine all'animus possidendi.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità ex art. 342 cpc e nel merito contestando la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
pagina 2 di 4 Va preliminarmente superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato contenendo il gravame una sofficiente indicazione delle censure sollevate .
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia reiettiva su una valutazione organica di tutta la documentazione, anche fotografica, versata in atti dal costituita, in particolare, da certificati di residenza, CP_1
verbale di delibera della Giunta Comunale n. 185 del 1996 avente ad oggetto l'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili comunali, prospetto allegato alla nota del 18.12.95 a firma del responsabile UTC per il calcolo delle quote canone, attestazione del funzionario comunale n. 4171 del
10.03.2016.
Da tali risultanze documentali emerge univocamente che:
- l'unico immobile abitato dall'appellante, in quanto convivente con la madre Parte_2
era quello ubicato al primo piano di via Balbo n. 12;
- i due immobili, sempre di proprietà comunale, ubicati al piano terra sono detenuti da soggetti diversi da Parte_2
Tali risultanze documentali non sono state oggetto di specifiche censure da parte dell'appellante che ha nuovamente invocato lo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile a conferma dell'esercizio del possesso uti dominus e del disinteresse da parte de CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la conservazione del possesso acquisito animo et corpore non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore nel senso che questi possa, quando lo voglia, ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. (v. in parte motiva Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3133/17).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, non si ravvisa alcun disinteresse da parte del che ha provveduto a riscuotere i canoni di locazione da parte di CP_1 Parte_2
L'appellante non ha mai avuto né possesso né godimento pieno dell'unità abitativa oggetto di causa, avendola solo abitata in quanto componente del nucleo familiare cui detto immobile, di proprietà comunale, era stato originariamente concesso in detenzione nell'ambito delle politiche abitative perseguite dallo stesso ente comunale.
L'assunto dell'appellante dell'assenza di qualsiasi rapporto tra la di lei madre ed il Parte_2
Comune di è smentito sia dai certificati di residenza valorizzati dal primo giudice, sia dalla nota CP_1
n. prot. 3915/15 da cui emerge che , riscontrando in nome e per conto della madre l'invito Parte_1
rivolto a quest' ultima di recarsi presso gli uffici comunali per procedere alla regolarizzazione del pagina 3 di 4 contratto di locazione e aggiornamento del canone di fitto, con nota prot.3915/15, si qualificava figlia del destinatario dell' invito.
L'appellante ha altresì ribadito che l'immobile oggetto della domanda è quello ubicato al civico 11 a piano terra, valorizzando il doc. 4 del 30.07.1990 prodotto dal (missiva indirizzata alla sig.ra CP_1 con cui le si chiede il pagamento del canone locatizio per l'annualità 1990 ) che Parte_2 indicherebbe “…come indirizzo di residenza della sig.ra il civico 11 di via Italo Parte_2
Balbo e non il civico n. 12…”.
In realtà dalla mera lettura del documento si evince che il numero civico 11 compare solo nell'oggetto della missiva mentre, nel corpo della stessa, viene indicato sia il corretto numero civico (il n. 12) sia la causale ossia la pretesa dell'Amministrazione appellata ad ottenere il pagamento del canone di locazione per il godimento del bene da parte della famiglia “…si avvisa la SV quale fittuario Pt_1
del seguente immobile comunale ex E.C.A. sito in via I. Balbo, 12 int. 1 e 2 che entro il 14.9.1990 dev'essere corrisposto il canone di locazione relativo all'anno 1990 dell'importo di £ 360.420 (…)…”.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato (Cass., sez. un., n.
4315/2020)
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1371/2023 pubblicata il 17.04.2023 , così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del grado che liquida CP_1 in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1417/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1371/2023 pubblicata il 17.04.2023
TRA
(avv.to Tinelli Sebastiano) Parte_1
E
in persona del Sindaco pt ( avv.to Notarnicola Gennaro Rocco) CP_1
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.03.2015, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione dell' immobile sito in detto Comune
[...]
(al fg.34, p.lla 214, sub.3 e 4).
Esponeva che:
- aveva esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni sull' immobile;
- - quest'ultimo era originariamente intestato alla;
Controparte_2
- aveva vissuto nel predetto immobile sin dall'infanzia unitamente alla propria famiglia di origine senza contestazione di alcuno;
- - aveva posto in essere opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- era intestataria delle utenze domestiche;
- dai registri immobiliari non risultavano trascritte nel ventennio precedente e contro i detti beni domande di rivendicazione;
pagina 1 di 4 - dalle visure camerali non risultava esistere la in Controparte_2
quanto soppressa con la legge del 3 giugno 1937 n.847 le cui attribuzioni erano passate al di he, tuttavia, non aveva mai effettuato la trascrizione nei registri immobiliari. CP_1 CP_1
Instava per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva il deducendo, in particolare, che l'immobile, confluito ex art. 25 d.p.r. 24 CP_1
luglio 1977 e legge n. 17/1978 nel patrimonio comunale, era quello di via Balbo n. 12 CP_3
che era stato utilizzato dalla madre dell'attrice, a titolo di mera detenzione e che la Parte_2
di lei figlia vi risiedeva in quanto convivente con la genitrice.
Aggiungeva che non era intervenuto alcun atto di interversione del possesso e che la stessa attrice, riscontrando in nome e per conto della madre l'invito rivolto a quest' ultima di recarsi presso gli uffici comunali per procedere alla regolarizzazione del contratto di locazione e aggiornamento del canone di fitto, con nota prot.3915/15, si era qualificata figlia del destinatario dell' invito.
Instava per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa con prova per testi, il Tribunale, con la sentenza n. 1371/2023 pubblicata il 17.04.2023, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Valorizzava le risultanze documentali prodotte in atti dal Comune di a cui emergeva che l'unico CP_1
immobile che era stato nella disponibilità della famiglia era quello ubicato alla via Italo Balbo Pt_1
n. 12 primo piano e non già quello ubicato al piano terra del predetto immobile oggetto della domanda attorea.
Argomentava che, l'immobile al primo piano era stata la residenza di il cui nucleo Parte_2
familiare era composto da e e prima ancora dal nonno CP_4 Parte_1 Persona_1
deceduto.
Aggiungeva che, sempre in base alla documentazione prodotta dal gli immobili CP_1
contraddistinti dai numeri 11 e 13, ubicati al piano terra, erano stati detenuti da soggetti diversi da
Parte_2
Superava, quindi, le dichiarazioni rese dagli informatori di parte attrice alla luce della documentazione prodotta dal CP_1
Concludeva che l'occupazione di dipendeva da quella della di lei madre, Parte_1 [...]
con cui coabitava e la cui occupazione non era sorretta da animus possidendi. Parte_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello censurando un'erronea valutazione delle Parte_1 prove anche in ordine all'animus possidendi.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità ex art. 342 cpc e nel merito contestando la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
pagina 2 di 4 Va preliminarmente superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato contenendo il gravame una sofficiente indicazione delle censure sollevate .
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia reiettiva su una valutazione organica di tutta la documentazione, anche fotografica, versata in atti dal costituita, in particolare, da certificati di residenza, CP_1
verbale di delibera della Giunta Comunale n. 185 del 1996 avente ad oggetto l'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili comunali, prospetto allegato alla nota del 18.12.95 a firma del responsabile UTC per il calcolo delle quote canone, attestazione del funzionario comunale n. 4171 del
10.03.2016.
Da tali risultanze documentali emerge univocamente che:
- l'unico immobile abitato dall'appellante, in quanto convivente con la madre Parte_2
era quello ubicato al primo piano di via Balbo n. 12;
- i due immobili, sempre di proprietà comunale, ubicati al piano terra sono detenuti da soggetti diversi da Parte_2
Tali risultanze documentali non sono state oggetto di specifiche censure da parte dell'appellante che ha nuovamente invocato lo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile a conferma dell'esercizio del possesso uti dominus e del disinteresse da parte de CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la conservazione del possesso acquisito animo et corpore non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore nel senso che questi possa, quando lo voglia, ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. (v. in parte motiva Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3133/17).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, non si ravvisa alcun disinteresse da parte del che ha provveduto a riscuotere i canoni di locazione da parte di CP_1 Parte_2
L'appellante non ha mai avuto né possesso né godimento pieno dell'unità abitativa oggetto di causa, avendola solo abitata in quanto componente del nucleo familiare cui detto immobile, di proprietà comunale, era stato originariamente concesso in detenzione nell'ambito delle politiche abitative perseguite dallo stesso ente comunale.
L'assunto dell'appellante dell'assenza di qualsiasi rapporto tra la di lei madre ed il Parte_2
Comune di è smentito sia dai certificati di residenza valorizzati dal primo giudice, sia dalla nota CP_1
n. prot. 3915/15 da cui emerge che , riscontrando in nome e per conto della madre l'invito Parte_1
rivolto a quest' ultima di recarsi presso gli uffici comunali per procedere alla regolarizzazione del pagina 3 di 4 contratto di locazione e aggiornamento del canone di fitto, con nota prot.3915/15, si qualificava figlia del destinatario dell' invito.
L'appellante ha altresì ribadito che l'immobile oggetto della domanda è quello ubicato al civico 11 a piano terra, valorizzando il doc. 4 del 30.07.1990 prodotto dal (missiva indirizzata alla sig.ra CP_1 con cui le si chiede il pagamento del canone locatizio per l'annualità 1990 ) che Parte_2 indicherebbe “…come indirizzo di residenza della sig.ra il civico 11 di via Italo Parte_2
Balbo e non il civico n. 12…”.
In realtà dalla mera lettura del documento si evince che il numero civico 11 compare solo nell'oggetto della missiva mentre, nel corpo della stessa, viene indicato sia il corretto numero civico (il n. 12) sia la causale ossia la pretesa dell'Amministrazione appellata ad ottenere il pagamento del canone di locazione per il godimento del bene da parte della famiglia “…si avvisa la SV quale fittuario Pt_1
del seguente immobile comunale ex E.C.A. sito in via I. Balbo, 12 int. 1 e 2 che entro il 14.9.1990 dev'essere corrisposto il canone di locazione relativo all'anno 1990 dell'importo di £ 360.420 (…)…”.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato (Cass., sez. un., n.
4315/2020)
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1371/2023 pubblicata il 17.04.2023 , così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del grado che liquida CP_1 in € 4.996,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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