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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 30 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2025 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Incoronata Spera, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Melfi, alla via Mulini n. 1, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 03.03.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere titolare di assegno mensile di assistenza, giusta comunicazione dell'08.10.2019; che, con lettera raccomandata datata 11.12.2024, l' notificava la rideterminazione della CP_1 suddetta prestazione, contestando un debito di € 8.025,67, per superamento dei limiti reddituali in relazione al periodo da gennaio 2023 – novembre 2024; che, avverso il suddetto provvedimento, in data 20.01.2025, presentava ricorso in via amministrativa chiedendone l'annullamento, cui seguiva comunicazione del
21.01.2025, ove l' ribadiva il superamento dei prescritti limiti reddituali. CP_1
Allegava in diritto: l'assenza di dolo o mala fede, per avere il ricorrente chiesto la revoca della prestazione appena venuto a conoscenza del superamento della soglia reddituale.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare che il ricorrente ha percepito le somme contestate in buona fede e che l' aveva l'obbligo di CP_1 verificare autonomamente la sua posizione reddituale;
di dichiarare non ripetibili le somme richieste dall' , per violazione del principio di tempestività e CP_1 legittimo affidamento;
di accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €
8.025,67 erogata dall' in favore di nel periodo dal CP_1 Parte_1 gennaio 2023 a novembre 2024, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, di annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
di ordinare all' di esibire la CP_1 documentazione relativa ai controlli reddituali effettuati sul ricorrente negli anni in contestazione;
di disporre, in via cautelare, la sospensione di qualsiasi azione di recupero crediti fino alla decisione di merito del Tribunale;
con vittoria di spese.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava, in CP_1 via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile la avversa istanza di sospensiva, per le ragioni in punto di fatto e di diritto ampiamente specificate;
nel merito: allo stato degli atti e dei fatti, di rigettare l'avverso ricorso e per l'effetto dichiarare legittima la ripetizione dell'indebito de quo di cui al provvedimento
, accertando e dichiarando la legittimità del menzionato provvedimento;
per CP_1
2 l'effetto, di accertare e dichiarare controparte tenuta alla restituzione in favore dell' dell'importo di € 8.025,67, condannando parte ricorrente alla sua CP_1 restituzione in favore dell' ; con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, titolare di assegno mensile di assistenza con decorrenza da marzo 2019, con il presente giudizio, domanda di accertare l'irripetibilità dell'importo di € 8.025,67, percepito nel periodo da gennaio 2023 a novembre
2024 e rivendicato dall' previdenziale con provvedimento del 18.11.2024, CP_2 notificato con lettera raccomandata dell'11.12.2024, per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge.
In tema di indebito assistenziale riconnesso alla carenza del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile ha statuito che: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 28771 del 9.11.2018, nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15.10.2019 “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza
3 del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando al caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente sia titolare di assegno mensile di assistenza;
che, in relazione al periodo da gennaio 2023 a novembre
2024 abbia superato i limiti di reddito;
che l' . con provvedimento del CP_1
18.11.2024 abbia accertato la carenza del requisito reddituale, notificando ritualmente l'indebito.
Orbene, in applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, accertata la insussistenza del dolo in capo al ricorrente - risultando agli atti le richieste di revoca della prestazione dal momento in cui veniva a conoscenza del superamento della soglia reddituale - e posto che il provvedimento di accertamento è intervenuto il 18.11.2024, ne consegue che va esclusa la ripetizione per i ratei corrisposti anteriormente a tale data.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la insussistenza del diritto dell' alla ripetizione dell'indebito maturato nel periodo CP_1 antecedente il 18.11.2014.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tento conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 03.03.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) dichiara la insussistenza del diritto dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla ripetizione dell'indebito maturato nel periodo antecedente il 18 novembre 2024;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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