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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
3506/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Massimo SENSALE – Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3506 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Teresa Peluso, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Domenico CP_1 C.F._2
Majello, come da procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietaria Parte_1 di un fondo rustico sito nell'agro del comune di S. Angelo a Scala (AV), nonché di un pozzo e di una fonte sorgiva situati all'interno del medesimo, aveva agito nei confronti di
[...]
, proprietaria di un fondo confinante, deducendo che, data l'assenza di termini CP_1 lapidei, i confini dei fondi erano incerti e che la convenuta, nel recintare il proprio fondo, vi aveva fatto ricadere il pozzo e la fonte sorgiva, sebbene questi fossero sempre appartenuti ad essa attrice e, prima, ai suoi danti causa.
Aveva, perciò, agito chiedendo di: “Accertare e determinare il confine preciso tra i due fondi, di cui in premessa e, per l'effetto, ordinare che vengano apposti i termini lapidei;
accertare che la convenuta ha apposto la rete di recinzione all'interno del terreno di CP_1 proprietà dell'attrice e, quindi, ordinare alla stessa di arretrare la rete di recinzione e tutte le opere realizzate all'interno della proprietà dell'attrice; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, arrecati all'attrice per averla privata, sin dal suo acquisto, del terreno, del pozzo e fonte sorgiva di sua proprietà. (….) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”
2.Si era costituita in giudizio . La convenuta aveva dedotto che non vi era CP_1 alcuna incertezza dei confini e che non vi era stato alcuno sconfinamento. A sostengo delle proprie allegazioni, aveva affermato che: CP_1
-i confini erano stati accertati ancor prima del suo acquisto mediante una perimetrazione effettuata da un tecnico incaricato dalla sua dante causa;
-la recinzione metallica contestata dall'attrice era stata realizzata da una ditta incaricata dall'attrice medesima, con il contributo economico di essa convenuta;
-la detta recinzione delimitava l'area da sempre e, comunque, da oltre un ventennio, posseduta e utilizzata in via esclusiva dai danti causa di essa;
CP_1
-su tale area, in prossimità con il confine del fondo acquistato dalla , insisteva il Pt_1 pozzo che, tuttavia, era sempre stato a servizio esclusivo dei danti causa di essa convenuta e non era mai stato oggetto di rivendica da alcuno;
-in ogni caso, essa convenuta, sin dalla data del suo acquisto (3.9.2010) e, prima, la sua dante causa , avevano sempre (e, comunque, per oltre un ventennio) avuto il Persona_1 possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto del fondo nello stato e con la delimitazione dei confini come segnata dalla rete metallica e che tale fondo aveva sempre compreso il pozzo de quo, del quale pure avevano avuto il possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e ultraventennale;
-pertanto, pure nel caso in cui i confini segnati dalla rete metallica si fossero rivelati diversi da quelli desumibili dagli atti, doveva essere dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di essa convenuta dell'area in contestazione e del pozzo ivi situato fino alla rete metallica. La convenuta aveva chiesto, perciò, il rigetto delle domande formulate da
[...]
, nonché la dichiarazione che l'attuale confine tra i fondi corrispondeva alla Parte_1 delimitazione tracciata catastalmente e, comunque, rappresentava lo stato dei luoghi posseduto animo domini da essa convenuta e dai suoi danti causa da oltre un ventennio, in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
3.Con sentenza n. 714/2021, pubblicata il 30.4.2021, il tribunale di Avellino ha rigettato le domande attoree, condannando al pagamento delle spese di lite. In Parte_1 motivazione ha dedotto che:
-l'azione proposta dall'attrice doveva essere qualificata come azione di regolamento di confini e non già come rivendica;
-non vi era incertezza dei confini, poiché gli stessi erano stati individuati dal tecnico incaricato da e, sulla base di quel rilievo, era stata apposta la rete metallica Persona_1 nel 2010, nella piena consapevolezza dell'attrice, la quale aveva provveduto direttamente a scegliere una ditta per l'esecuzione del lavoro;
-in virtù delle prove testimoniali, doveva ritenersi dimostrato l'acquisto per usucapione in favore della convenuta del pozzo e dell'area oggetto di causa.
4. ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante contesta la qualificazione della domanda operata dal primo giudice, ribadendone la fondatezza. Deduce:
-di aver promosso, innanzitutto, domanda di rivendica (a cui si accompagna domanda di apposizione di termini, previa esatta individuazione del confine);
-che, agli atti, vi è prova documentale incontrovertibile del fatto che il pozzo sia ubicato nella proprietà dei essa appellante e che alla stessa appartenga;
-l'infondatezza della eccezione di usucapione sollevata da parte appellata, accolta dal primo giudice senza adeguata motivazione.
Con il secondo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il Parte_1 tribunale ha ritenuto che non vi sia alcuna incertezza dei confini.
Al riguardo, l'appellante afferma che:
-non è stata adeguatamente dimostrata l'esistenza del preteso regolamento di confini
“amichevole”, non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni testimoniali, giacché generiche, inattendibili e de relato;
-in ogni caso, tale accordo non può avere alcun valore poiché, all'epoca della sua stipula
(2010), essa appellante non era ancora proprietaria del fondo;
-comunque, un accordo verbale in contrasto con il rogito di acquisto non può legittimare l'acquisto della proprietà del terreno e del pozzo in capo alla convenuta.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna la statuizione relativa alle spese di lite, chiedendone la riforma, anche nel caso di rigetto nel merito del gravame.
L'appellante conclude chiedendo: “la riforma della impugnata sentenza, e, per l'effetto, accogliersi la domanda attrice avanzata in prime cure e accertato che la convenuta ha illegittimamente apposto la rete di recinzione nel fondo di proprietà dell'attrice, ordinarsi alla stessa di arretrarla, apponendosi termini lapidei, e quindi di rilasciare la porzione di terreno illegittimamente occupata ed il pozzo. Con liquidazione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, dal Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento, tenuto conto del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. E con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente riscosse nella pendenza del presente appello a titolo di spese liquidate con la riformata sentenza.”
5.Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 cpc e, in ogni caso, l'infondatezza.
L'appellate, quindi, chiede: “che l'adita Corte di Appello dichiari l'appello inammissibile o infondato, confermando la sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di giudizio.”
6.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 20.05.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 23.4.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
7. Con ordinanza del 23.5.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 01.7.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 01.7.2025 per il deposito di note scritte.
8. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 01.7.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 23.5.2025, era stata disposta la trattazione scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
20.5.2025 e quella del 01.7.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01.7.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Massimo SENSALE – Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3506 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Teresa Peluso, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Domenico CP_1 C.F._2
Majello, come da procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietaria Parte_1 di un fondo rustico sito nell'agro del comune di S. Angelo a Scala (AV), nonché di un pozzo e di una fonte sorgiva situati all'interno del medesimo, aveva agito nei confronti di
[...]
, proprietaria di un fondo confinante, deducendo che, data l'assenza di termini CP_1 lapidei, i confini dei fondi erano incerti e che la convenuta, nel recintare il proprio fondo, vi aveva fatto ricadere il pozzo e la fonte sorgiva, sebbene questi fossero sempre appartenuti ad essa attrice e, prima, ai suoi danti causa.
Aveva, perciò, agito chiedendo di: “Accertare e determinare il confine preciso tra i due fondi, di cui in premessa e, per l'effetto, ordinare che vengano apposti i termini lapidei;
accertare che la convenuta ha apposto la rete di recinzione all'interno del terreno di CP_1 proprietà dell'attrice e, quindi, ordinare alla stessa di arretrare la rete di recinzione e tutte le opere realizzate all'interno della proprietà dell'attrice; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, arrecati all'attrice per averla privata, sin dal suo acquisto, del terreno, del pozzo e fonte sorgiva di sua proprietà. (….) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”
2.Si era costituita in giudizio . La convenuta aveva dedotto che non vi era CP_1 alcuna incertezza dei confini e che non vi era stato alcuno sconfinamento. A sostengo delle proprie allegazioni, aveva affermato che: CP_1
-i confini erano stati accertati ancor prima del suo acquisto mediante una perimetrazione effettuata da un tecnico incaricato dalla sua dante causa;
-la recinzione metallica contestata dall'attrice era stata realizzata da una ditta incaricata dall'attrice medesima, con il contributo economico di essa convenuta;
-la detta recinzione delimitava l'area da sempre e, comunque, da oltre un ventennio, posseduta e utilizzata in via esclusiva dai danti causa di essa;
CP_1
-su tale area, in prossimità con il confine del fondo acquistato dalla , insisteva il Pt_1 pozzo che, tuttavia, era sempre stato a servizio esclusivo dei danti causa di essa convenuta e non era mai stato oggetto di rivendica da alcuno;
-in ogni caso, essa convenuta, sin dalla data del suo acquisto (3.9.2010) e, prima, la sua dante causa , avevano sempre (e, comunque, per oltre un ventennio) avuto il Persona_1 possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto del fondo nello stato e con la delimitazione dei confini come segnata dalla rete metallica e che tale fondo aveva sempre compreso il pozzo de quo, del quale pure avevano avuto il possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e ultraventennale;
-pertanto, pure nel caso in cui i confini segnati dalla rete metallica si fossero rivelati diversi da quelli desumibili dagli atti, doveva essere dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di essa convenuta dell'area in contestazione e del pozzo ivi situato fino alla rete metallica. La convenuta aveva chiesto, perciò, il rigetto delle domande formulate da
[...]
, nonché la dichiarazione che l'attuale confine tra i fondi corrispondeva alla Parte_1 delimitazione tracciata catastalmente e, comunque, rappresentava lo stato dei luoghi posseduto animo domini da essa convenuta e dai suoi danti causa da oltre un ventennio, in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
3.Con sentenza n. 714/2021, pubblicata il 30.4.2021, il tribunale di Avellino ha rigettato le domande attoree, condannando al pagamento delle spese di lite. In Parte_1 motivazione ha dedotto che:
-l'azione proposta dall'attrice doveva essere qualificata come azione di regolamento di confini e non già come rivendica;
-non vi era incertezza dei confini, poiché gli stessi erano stati individuati dal tecnico incaricato da e, sulla base di quel rilievo, era stata apposta la rete metallica Persona_1 nel 2010, nella piena consapevolezza dell'attrice, la quale aveva provveduto direttamente a scegliere una ditta per l'esecuzione del lavoro;
-in virtù delle prove testimoniali, doveva ritenersi dimostrato l'acquisto per usucapione in favore della convenuta del pozzo e dell'area oggetto di causa.
4. ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante contesta la qualificazione della domanda operata dal primo giudice, ribadendone la fondatezza. Deduce:
-di aver promosso, innanzitutto, domanda di rivendica (a cui si accompagna domanda di apposizione di termini, previa esatta individuazione del confine);
-che, agli atti, vi è prova documentale incontrovertibile del fatto che il pozzo sia ubicato nella proprietà dei essa appellante e che alla stessa appartenga;
-l'infondatezza della eccezione di usucapione sollevata da parte appellata, accolta dal primo giudice senza adeguata motivazione.
Con il secondo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il Parte_1 tribunale ha ritenuto che non vi sia alcuna incertezza dei confini.
Al riguardo, l'appellante afferma che:
-non è stata adeguatamente dimostrata l'esistenza del preteso regolamento di confini
“amichevole”, non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni testimoniali, giacché generiche, inattendibili e de relato;
-in ogni caso, tale accordo non può avere alcun valore poiché, all'epoca della sua stipula
(2010), essa appellante non era ancora proprietaria del fondo;
-comunque, un accordo verbale in contrasto con il rogito di acquisto non può legittimare l'acquisto della proprietà del terreno e del pozzo in capo alla convenuta.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna la statuizione relativa alle spese di lite, chiedendone la riforma, anche nel caso di rigetto nel merito del gravame.
L'appellante conclude chiedendo: “la riforma della impugnata sentenza, e, per l'effetto, accogliersi la domanda attrice avanzata in prime cure e accertato che la convenuta ha illegittimamente apposto la rete di recinzione nel fondo di proprietà dell'attrice, ordinarsi alla stessa di arretrarla, apponendosi termini lapidei, e quindi di rilasciare la porzione di terreno illegittimamente occupata ed il pozzo. Con liquidazione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, dal Giudicante secondo il Suo prudente apprezzamento, tenuto conto del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. E con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente riscosse nella pendenza del presente appello a titolo di spese liquidate con la riformata sentenza.”
5.Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 cpc e, in ogni caso, l'infondatezza.
L'appellate, quindi, chiede: “che l'adita Corte di Appello dichiari l'appello inammissibile o infondato, confermando la sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di giudizio.”
6.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 20.05.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 23.4.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
7. Con ordinanza del 23.5.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 01.7.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 01.7.2025 per il deposito di note scritte.
8. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 01.7.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 23.5.2025, era stata disposta la trattazione scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
20.5.2025 e quella del 01.7.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01.7.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Luigi Mancini