Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1970, n. 864
Articolo 1
Versione
13 dicembre 1970
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91; all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1970