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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6412/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9 Maggio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Laura Croce,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Marcello Raho e Riccardo Salvo,
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 9/6/2021, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver CP_ ricevuto missiva del 27/4/2021 con la quale ha comunicato il rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2004 presentata il 28/3/2005 e riesaminata il 26/4/2021, rigetto motivato dalla mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, e ha contestato al ricorrente un indebito di € 2.123,76, rappresenta di aver proposto, invano, in data 18/5/2021 ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito, deduce l'illegittimità del provvedimento per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 3 L 241/1990, eccepisce prescrizione del diritto di CP_ credito azionato da e decadenza del diritto dell'Istituto al recupero per decorrenza del termine annuale ex art.13 L412/91, sostenendo assenza di dolo nella percezione della somma, e chiede testualmente: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“1.Dichiarare, per le motivazioni di cui al presente ricorso, che il signor Parte_1 non è tenuto alla restituzione della somma richiesta dall' pari ad euro 2.123,76, a CP_1 titolo di indebito relativo alla domanda di disoccupazione agricola n. 3070301000363 relativa all'anno 2004 e presentata il 28/03/2005;
2.dichiarare, per le motivazioni esposte, l'illegittimità del provvedimento di indebito del
27/04/2021; CP_ 3.condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione del tutto ai sottoscritti procuratori anticipatari che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”. CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale afferma la correttezza del proprio operato, rilevando che la missiva oggetto del ricorso non costituisce provvedimento di recupero dell'indebito e riconoscendo che il diritto dell'Istituto al recupero si è ormai estinto per prescrizione, nonché sostenendo che, non essendovi alcun indebito da recuperare, si debba respingere il ricorso o, in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere e chiede testualmente: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””
“1. accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e/o la carenza di interesse e, per
l'effetto, definire il giudizio pronunciando la conseguente formula e statuizione di legge;
2. adottare ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa, anche in assenza di conclusione specifica.
Spese di lite secondo giustizia.
“””””””””””””””””””””””””””””” “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in primo luogo, osservare che nella prima pagina della missiva del CP_1
27/4/2021, allegata al ricorso, si legge “Gentile Signore, le comunico che la domanda di disoccupazione agricola n. 3070301000363, relativa all'anno 2004, presentata il
28/03/2005 e riesaminata il 26/04/2021 è STATA RESPINTA per i seguenti motivi:
REIEZIONE DOM: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICOLI”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che nella seconda pagina di detta missiva si legge:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“Indebito Iniziale:
PTN24/030 ENTRATE VARIE-RECUPERI E REINTROITI PRESTAZIONI importo 479,16
GAU24/040 E.V.-RECUP.IND.ORD.DS-QUOTA PARTE ART.6 L.236/93 importo 349,92
Indebito Residuo:
PTN24/030 ENTRATE VARIE-RECUPERI E REINTROITI PRESTAZIONI importo 1.179,00
PTD24/030 E.V.-REC. E REINTROITI PRESTAZIONI importo 244,91
GAU24/040 E.V.-RECUP.IND.ORD.DS-QUOTA PARTE ART.6 L.236/93 importo 699,84”
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””. CP_ Costituendosi in giudizio ha affermato che: “In data 26.04.2021 l' procedeva CP_2
a riesaminare d'ufficio la posizione contributiva del ricorrente in relazione alla
Disoccupazione Agricola percepita nel 2004, in quanto risultava la cancellazione delle giornate di contribuzione del medesimo periodo dagli elenchi agricoli. Mediante la comunicazione del 27.04.2021 impugnata (all. 3), in realtà, non si è proceduto ad alcun recupero dell'indebito, poiché prescritto. Difatti, nessun importo è stato registrato al fine di dare seguito alla procedura di recupero indebiti (né tantomeno la missiva contiene diffida alla restituzione e/o mav per procedere al pagamento). Alla luce di quanto sopra, non sussistendo indebito da recuperare il ricorso dovrà essere rigettato.
2 In subordine, essendo acclarata l'assenza di ragioni e di interesse al giudizio, potrà essere dichiarata la cessazione la materia del contendere”.
Ancora deve osservarsi che, a fronte delle difese dell' in ordine all'insussistenza CP_2 dell'indebito, nulla ha dedotto il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Deve, a questo punto, osservarsi che il provvedimento del 27/4/2021 presenta una formulazione ambigua.
Ed infatti, se è vero quanto sostenuto da parte resistente in ordine all'assenza di un'espressa richiesta restitutoria, è vero anche che vi si leggono degli importi chiaramente indicati a titolo di “indebito residuo”, sebbene la causale dell'indebito risulti indicata solo genericamente (“RECUP.IND.ORD.DS-QUOTA PARTE ART.6 L.236/93”) e non risulti indicato l'arco temporale della percezione asseritamente indebita. Tale arco temporale, tuttavia, è stato indicato da parte convenuta nella memoria di costituzione, ove si fa espresso riferimento alla “Disoccupazione Agricola percepita nel 2004”.
Deve, quindi, ritenersi che il ricorrente avesse interesse ad impugnare la missiva del
27/4/2021 per impedire che l' procedesse al recupero dell'indebito. CP_2 CP_ Del resto, soltanto all'atto della costituzione in giudizio ha affermato di non aver avviato il procedimento di recupero dell'indebito in ragione del fatto che il relativo diritto era prescritto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione del credito rivendicato da CP_
è fondata e va accolta.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che con la comunicazione del 27/4/2021, allegata al ricorso, l'Istituto ha chiesto in restituzione somme di cui asserisce l'indebito pagamento nel 2004.
Parte convenuta, inoltre, non ha allegato né documentato l'esistenza di altri atti con i quali il pensionato sia stato invitato a restituire le somme suddette. CP_ Si deve, pertanto, ritenere che il credito azionato da si sia estinto per decorso del termine decennale di prescrizione (sulla applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione all'indebito inerente pensioni vedasi Cassazione, sentenza n.1898 del
22/2/1988).
Ne consegue che il ricorso va accolto.
Considerata la condotta processuale tenuta dall' resistente - che sin dalla CP_2 memoria di costituzione ha rappresentato l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero) - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per 1/3, mentre la parte CP_ residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della attività difensiva svolta e del valore dichiarato della causa, come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 2.123,76 di cui alla missiva CP_ inviata da il 27/4/2021.
3 CP_ Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 600,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 9 – 26 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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